IL CONTESTO NAZIONALE Clausole campione

IL CONTESTO NAZIONALE. Nel recepire le previsioni dettate a livello comunitario, il legislatore nazionale, con Legge 22 aprile 2021, n. 53, ha dettato i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevedendo, inter alia, che sia promosso il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, funzionali ad incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine. In attuazione di tali principi direttivi, il Decreto legislativo n. 199 ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei predetti criteri direttivi fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53. In particolare, l’articolo 28, Decreto legislativo n. 199 relativamente agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine - abrogando le precedenti disposizioni dettate in materia dall’articolo 18 del Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 - ha previsto che l’attività di promozione degli strumenti per la negoziazione di tali accordi sia articolata in due fasi, successive tra loro, al fine di assicurare un avvio graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile. Una prima fase, che costituisce oggetto della presente consultazione, nella quale il GME, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo n. 199 è chiamato a realizzare una bacheca informatica, con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti (i.e. contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine), nell’ambito della quale sia altresì consentito, anche per le finalità di monitoraggio di cui all’articolo 28, comma 2, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine. Una seconda fase, disciplinata dall’articolo 28, comma 2, del Decreto legislativo n. 199, nella quale invece, “tenuto conto dell’evoluzione del mercato dei contratti di lungo termine, della liquidità della domanda e dell’offerta, nonché di specifici rapporti di monitoraggio forniti dal GME, il Min...
IL CONTESTO NAZIONALE. L’analisi dei dati MLPS offre un inedito quadro della contrattazione decentrata, almeno da un punto di vista strettamente quantitativo. Sono, infatti, circa 40mila i contratti depositati e registrati presso il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali. Le regioni che mostrano i valori più elevati superando la soglia dei 5.000 accordi decentrati sono la Lombardia, l’Xxxxxx- Romagna e il Veneto. Seguono poi, sempre per numerosità assoluta, Piemonte, Lazio e Toscana con un ordine di grandezza attorno i 3mila contratti registrati. Anche nella precedente rilevazione del 2016 le sei Regioni si trovavano più o meno nella stessa posizione. Naturalmente i dati assoluti vanno posti in relazione con il potenziale dei lavoratori interessati a queste formule di contrattazione integrativa (tab. 1). Confrontando i contratti con il numero di lavoratori dipendenti nelle imprese attive si evince che nella media italiana ad ogni contratto sono potenzialmente interessati 301 lavoratori dipendenti. La Regione dove sono più diffusi è l’Xxxxxx- Romagna con un contratto ogni 172 dipendenti nelle aziende attive presenti nel territorio regionale, seguita dal Veneto con 225, dal Trentino- Alto Adige con 268 e dal Piemonte con 267. Il Lazio, che pure in valore assoluto si colloca al quinto posto della graduatoria nazionale con 2.812 contratti firmati, in rapporto al potenziale di lavoro dipendente nel settore aziendale scala molte posizioni scendendo al quindicesimo posto con un contratto ogni 523 dipendenti (fig. 1). Da una valutazione complessiva di larga massima emerge come in Italia circa tre quarti dei lavoratori dipendenti sono effettivamente coinvolti in qualche forma di contrattazione decentrata, nel Lazio la quota si riduce. Nel confronto con identica rilevazione effettuata nel 2016 emergono alcune differenziazioni. L’Xxxxxx Xxxxxxx dal secondo passa al primo posto, mentre il Veneto dal quinto posto sale al secondo; il Trentino Alto Adige scende di due posizioni collocandosi al terzo posto. Anche il Friuli- Venezia Giulia passa dal quarto all’ottavo posto. Una maggiore diffusione invece registra il Piemonte che dal sesto passa al quarto posto. Nelle Regioni del Mezzogiorno, dove questo tipo di contrattazione è meno diffusa, sale solo la Calabria, mentre scende la Puglia che si attesa all’ultimo posto con un contratto ogni 975 dipendenti operanti in aziende attive. Piemonte 3.527 1.396 941 Valle d’Aosta 83 41 23 Liguria 854 451 267 Lombardia 11.064 3.529 3.118 Trentino AA ...
IL CONTESTO NAZIONALE. 3.1 Il morbillo
IL CONTESTO NAZIONALE. Per quanto riguarda il contesto nazionale bisogna rilevare che la legge n. 833/1978, di riforma sanitaria, recependo i nuovi orientamenti di politica sanitaria internazionali emergenti attribuisce alla prevenzione delle malattie, alla promozione della salute, alla salvaguardia della salubrità dell'ambiente naturale di vita e di lavoro, ed alla lotta all'inquinamento un ruolo fondamentale nella definizione dei programmi e degli obiettivi di salute per il Sistema sanitario nazionale. In particolare, vengono previsti tra i compiti e le funzioni delle UUSSLL: - "la promozione e la salvaguardia della salubrità dell'ambiente naturale, l'igiene degli alimenti, l'identificazione e l'eliminazione delle cause degli inquinanti dell'atmosfera ..."; - "l'individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività e di deterioramento degli ambienti di vita e di lavoro, l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ...". Il D.Lgs. n. 502/1992, modificato dal D.Lgs. n. 517/1993, che ha introdotto sostanziali modifiche sia all'assetto complessivo del sistema sanitario pubblico che allo specifico settore della prevenzione, stabilisce che le regioni istituiscano un Dipartimento di prevenzione presso ogni USL, cui sono attribuite le funzioni già svolte dai servizi delle UUSSLL, istituiti dagli artt. 16, 20 e 21 della legge n. 833/1978. Il Piano sanitario nazionale (PSN), per il triennio 1998-2000, seguendo i target e gli indicatori sanitari internazionali, ha sottolineato con particolare enfasi e centralità l'approccio preventivo e affronta le principali tematiche sanitarie con una visione multidisciplinare, all'interno della quale i problemi inerenti la salute e l'ambiente vengono visti congiuntamente. In particolare nel Piano l'orientamento preventivo e di promozione della salute contraddistingue l'Obiettivo I, "promuovere comportamenti e stili di vita per la salute" e l'Obiettivo III, "migliorare il contesto ambientale", ma è implicitamente espresso anche nell'Obiettivo II, "contrastare le principali patologie" e sottolineato nell'Obiettivo IV, "rafforzare la tutela dei soggetti deboli". Per quanto concerne il Sistema sanitario nazionale ed in particolare l'articolazione dei livelli di assistenza, viene rimarcata "l'esigenza di valorizzare le attività svolte dal Dipartimento di prevenzione (DP), in armonia con quanto previsto con il D.Lgs. n. 502/1992 (...) e in coerenza con l'obiettivo di potenziare le attività di prevenzione (...). ...

Related to IL CONTESTO NAZIONALE

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: