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Incentivo Clausole campione

Incentivo. E’ previsto il riconoscimento di un importo lordo una tantum - da riconoscere per ogni annualità di permanenza nel Fondo - pari al 5% della Retribuzione Annua Lorda fissa. Tale importo sarà commisurato al numero di mesi di effettiva permanenza nel Fondo. A solo titolo esemplificativo, per un dipendente con una RAL di 40 mila euro lordi annui e una permanenza nel Fondo di 25 mesi, l’incentivo viene calcolato come segue: (40.000 x 5%) / 12 x 25 = 4.166 euro lordi. Il dipendente interessato potrà scegliere, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, fra il riconoscimento di detto importo a titolo di incentivazione all’esodo oppure come contributo al Fondo di Previdenza aziendale cui lo stesso aderisce. Per RAL (retribuzione annua lorda, con esclusione di ogni emolumento a carattere non continuativo ovvero non ricorrente, quali a titolo esemplificativo una tantum, “bonus” e/o incentivazioni legate al raggiungimento di obiettivi e/o risultati, compensi per lavoro straordinario, etc.) si intende quella riferita al mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro e proporzionata all’effettivo orario di lavoro in caso di prestazione part-time.
Incentivo. Ai lavoratori che hanno già maturato i requisiti pensionistici di anzianità o vecchiaia, o che li matureranno ENTRO il 30 GIUGNO 2020, sarà erogato -a titolo di trattamento (TFR)- un importo pari all’Indennità di mancato preavviso: - n. 2 mensilità per le Aree Professionali - n. 4 mensilità per i Quadri Direttivi - n. 6 mensilità per i Dirigenti Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all’azienda ENTRO IL 14 GIUGNO 2019, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un importo pari a: - n. 2 mensilità ulteriori (uguale per tutti) Richiesta da formulare ENTRO IL 21 GIUGNO 2019 Sottoscrizione modulo di Allegato “B” da inviare:
Incentivo. (Art. 92, comma 5, D.Lgs n° 163/2006) € 7. 979,36 I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI € 87.827,64 SPESE TECNICHE, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa) € 12.000,00
Incentivo maturato o che matureranno i requisiti pensione con la c.d. “Quota 100”; Ai lavoratori che hanno già maturato, per aver diritto alla o che matureranno utilizzando la c.d. “Quota 100” sarà erogato, a titolo di - n. 2 mensilità per le Aree Professionali - n. 4 mensilità per i Quadri Direttivi - n. 6 mensilità per i Dirigenti L’Ulteriore Incentivo è rapportato al numero dei mesi che intercorrono tra il mese di cessazione (non computato) del rapporto di lavoro con “Quota 100” ed il mese in cui il lavoratore avrebbe raggiunto il teorico requisito per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne), o quella di vecchiaia -se antecedente rispetto alla pensione anticipata-. Al lavoratore sarà erogato, a titolo di trattamento aggiuntivo / integrativo al TFR un importo pari a: - 1,50% della R.A.L. per ogni mese compreso tra il 7° ed il 18°; - 2,00% della R.A.L. per ogni mese a decorrere dal 19° (compreso).
Incentivo. Al personale che chiede di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà riconosciuta in caso di accoglimento della domanda di accesso, una incentivazione all’esodo sotto forma di erogazione mensile lorda, da quantificarsi nella misura necessaria a garantire – in cumulo alle prestazioni rateali straordinarie del fondo di cui all’art. 5 del Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014 – un trattamento netto economico pari al 85 % della retribuzione netta dell’ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno (secondo le modalità già identificate nell'accordo del 23 dicembre 2016). Tale incentivo troverà erogazione per il periodo di effettiva permanenza al Fondo di Solidarietà.
Incentivo. CONTROLLO PREVISTO DELL’ESECUZIONE PER PROGRAMMAZIONE, E COLLAUDO – ESCLUSA PROGETTAZIONE RIFERIMENTO CODICE: ART. 24 (1/2) L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE È SVOLTA DA:
Incentivo. Per assunzioni a TI o almeno 12 mesi se invalidi psichici Aziende con meno di 20 dipendenti (i lavoratori a tempo parziale vanno computati «pro-quota» e quelli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente, non vanno conteggiati gli apprendisti e i lavoratori che non sono titolari d rapporto di lavoro subordinato) Datori lavoro Lavoratori Incentivi Tra le spese ammissibili ci sono anche quelle relative al costo del personale addetto a questa funzione aziendale (a prescindere che sia o meno personale altamente qualificato) Incentivo occupazione mezzogiorno Prorogato da Legge di Bilancio 2019 Datori lavoro Datori di lavoro privati che assumono in Unità Produttive site in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. Non incide la sede né la residenza del lavoratore.
Incentivo. Assunzione in qualità di soci lavoratori o dipendenti: Azzeramento delle aliquote complessive per l’assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) applicate alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.
Incentivo. 10.1 Sarà inoltre riconosciuto al Gestore un incentivo pari al 10 % degli incassi annuali derivati dagli abbonamenti annuali.

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  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • Accordo bonario Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26, del DLgs n. 50/2016. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Opzioni contrattuali Pagamento di somme periodiche In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento di somme periodiche di ammontare variabile. Opzione da capitale in rendita vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia. Opzione da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia certa per i primi 5 anni. Opzione da capitale in rendita certa per 10 anni e poi vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia certa per i primi 10 anni. Opzione da capitale in rendita reversibile La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia reversibile in misura totale o parziale. Opzione da capitale in rendita vitalizia “controassicurata” La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vi- talizia controassicurata che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l’importo del ca- pitale liquidabile in caso di vita dell’Assicurato a scadenza ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l’importo della rata di rendita iniziale. Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito annuo pari allo 0,00% annuo (la rivalutazione annua delle prestazioni non può di conseguenza risultare mai negativa). Le partecipazioni agli utili eccedenti la predetta misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • Diritto di rettifica Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

  • Anticipazioni di tesoreria 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali e assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13. 2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l’Ente, su indicazioni del Tesoriere e nei termini di cui il precedente art. 6 comma 4 provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla preliminare variazione di bilancio. 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Periodo di osservazione Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.