Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio Clausole campione

Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio. Il gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per interruzioni e/o danni conseguenti a: o interruzione del servizio senza preavviso nei casi di pericolo; o interruzione del servizio senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria e imprevista quali cause di forza maggiore, guasti, incidenti, etc.; o perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del punto di consegna;
Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio. Il gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:
Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio. Il gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a: • interruzione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo; • interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed imprevista quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, ecc.; • interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnico operative del gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del servizio; • sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato, successivamente all’invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, qualora: ▪ a fornitura avviata, l'importo degli oneri di allacciamento non sia stato pagato; ▪ l'utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti nella Carta del servizio idrico integrato; • perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore contrattuale; • verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all’accertamento sugli impianti, quali ad esempio AUSL, Comando dei Vigili del Fuoco ecc., che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l’uso della fornitura richiesta; • manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti; • sospensione della fornitura successivamente all’invio di lettera di diffida, quando l'utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi: ▪ l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del gestore e l’utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa; ▪ l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti dal punto di vista dimensionale; ▪ venga impedito l'accesso al personale del gestore, o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura; ▪ vengano impedite modifiche agli impianti del gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del gestore; • ogni altro cas...
Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio. Il Gestore si riserva il diritto di interrompere, limitare o sospendere la fornitura di acqua per cause di forza maggiore, per ragioni di carattere tecnico o nel caso in cui sia necessario effettuare interventi sulla rete o sugli impianti (manutenzioni, nuovi allacci, ecc.). Il Gestore si impegna a dare comunicazioni agli Utenti tramite “avvisi di sospensione del servizio” e a provvedere con sollecitudine alla rimozione delle cause di sospensione o diminuzione della fornitura, in attuazione del piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità nel caso di interruzioni del deflusso o diminuzioni di pressione dovute a guasti sugli impianti o interventi di manutenzione; si impegna tuttavia a provvedere alla risoluzione del problema con la maggiore sollecitudine possibile. Il Gestore non è responsabile per il mancato preavviso di sospensione dell’erogazione qualora le cause di interruzione dell’erogazione si dovessero manifestare in modo improvviso o imprevedibile (guasti o interventi sulla rete a seguito di perdite, ecc.). Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone o all’impianto dell’Utente per effetto di sospensioni o diminuzioni della fornitura, manovre di brusca apertura/chiusura degli apparecchi di utilizzazione o per effetto di improvvise variazioni di pressione nella rete principale, derivanti da fatti non imputabili al Gestore. In particolare, il Gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:
Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio. La Società non ha responsabilità e non o tenuta al rimborso dei danni conseguenti a: ecc.; II preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, qual ad esempio quotidiani, radio, TV, volantini, comunicazioni dirette ecc.;

Related to Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).