Common use of Invalidità permanente Clause in Contracts

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Policy

Invalidità permanente. a) Se l'infortunio l’infortunio ha come conseguenza la invalidità perma- nente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione invalidità permanente. b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità perma- nente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per l’invalidità Permanente in propor- zione al grado di invalidità che va accertato facendo rife- rimento ai valori delle menomazioni indicate nella Tabella delle invalidità c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente e questa definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si verifica farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutocaso di minorazioni, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella anziché di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale perdite di un arto o di un organo o e nel caso di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazionemenomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sopra indicate vengono sono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi ; - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; - nel caso di frattura semplice o scomposta di falangi della mano o del piede senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi, l’indennizzo verrà effettuato facendo riferimento ad un valore massimo fissato dell’1%; - nel caso di trauma distorsivo cervicale con contrat- tura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo (così detto colpo di frusta) l’indennizzo verrà effettuato facendo riferimento ad un valore massimo fissato del 2%; - nel caso di distorsione al ginocchio od alla caviglia senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi non si procederà ad alcun indennizzo considerando pari a 0% l’Invalidità Permanente che ne consegue; - nel caso in cui l’Invalidità permanente non sia deter- minabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. d) La perdita anatomica o funzionale di più organi organi, arti o artiloro parti comporta l’applicazione della percentuale di invali- dità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola lesionecalcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al limite massimo il valore del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità ; per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto valuta- zione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità preesistentepermanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. e) In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato Tabella delle invalidità Parte destra del corpo Parte sinistra del corpo arto superiore 70% 60% mano o avambraccio 60% 50% un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento occhio 25% entrambi gli occhi 100% sordità completa di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, orecchio 10% sordità completa di ambedue gli orecchi 40% totale voce 30% un piede 40% entrambi i piedi 100% arto inferiore al netto di eventuali franchigie. Nei casi sopra della metà della coscia 70% arto inferiore al di invalidità permanente sotto della metà della coscia ma al di grado pari o superiore sopra del ginocchio 60% arto inferiore al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio della gamba 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo.pollice 18% 16% indice 14% 12% medio o anulare 8% 6% mignolo 12% 10% la falange ungueale del pollice 9% 8% una falange di altro dito della mano 1/3 del dito della scapola 25% 20% anchilosi del gomito in angola- zione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera 20% 15% anchilosi del polso in esten- sione rettilinea con prono-supi- nazione libera 10% 8% paralisi completa del nervo radiale 35% 30% paralisi completa del nervo ulnare 20% 17% un alluce 5% un altro dito del piede 1% la falange ungueale dell’alluce 2,5% anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35% anchilosi del ginocchio in estensione 25% anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto 10% anchilosi tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% Tabella delle invalidità Parte destra del corpo Parte sinistra del corpo paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15% stenosi nasale assoluta monolaterale 4% stenosi nasale assoluta bilaterale 10% esiti di frattura scomposta di una costa 1% una vertebra dorsale 5% 12” dorsale 10% una vertebra lombare 10% esiti di frattura di un metaniero sacrale 3% esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% esiti di rottura sottocutanea da sforzo del bicipite brachiale 4% 3% esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille 4% significative della crasi ematica 8%

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract

Invalidità permanente. a) Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni 730 giorni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totaleassoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le percentuali previste dalla tabella malattie professionali (con esclusione comunque di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30 06 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000(per l'industria), con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista prevista. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente previste dalla legge precitata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroviceversa. La perdita totale e ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, previste nella predetta tabella sono addizionate fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita % (cento per cento) della mano, escludendo somma assicurata per il pollice, si considera caso di invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stessetotale. L'indennità per la La perdita anatomica o funzionale e anatomica di una falange falange, del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo, terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, predetta tabella l'indennità è viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencatiindicati, della misura in cui risulta nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto contro del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un . b) Il grado di invalidità permanente superiore viene stabilito al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentualemomento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolopiù tardi entro 730 giorni dal giorno dell'infortunio.

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Samples: Copertura Infortuni Professionali Ed Extra Professionali, Assicurazione

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità un'invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totalepermanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le percentuali previste dalla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroviceversa. La perdita totale e ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata tabellaspecificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, conto della misura in cui risulta nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratominorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunioNel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, su richiesta dell'Assicurato l'indennità è stabilita come segue: ▪ se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la SocietàSocietà corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, quando abbia preventivato fino ad un grado massimo di trenta giorni; ▪ se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l’operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale. Nei casi di invalidità permanente superiore al 20%non specificati, anticiperà il pagamento di l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigiequalsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 5065% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolol'indennità pari all'intero capitale assicurato.

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa L'indennizzo della Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di Invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella "Tabella delle valutazioni del grado di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000intervenute, con rinuncia rinuncia, da parte della Società all'applicazione Società, all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora Legge stessa per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroil caso di infortunio. La perdita totale e o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità l'indennizzo viene stabilita stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite lesione con il massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Resta tuttavia convenuto che: ▪ In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di genitore e che comporti una invalidità permanente di grado pari uguale o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata; ▪ Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa, secondo le norme della successione testamentaria o legittima: - l'importo già concordato; - l'importo offerto; - l'importo oggettivamente determinabile dalla Società con le modalità e nei termini stabiliti dal successivo Art. 46, fornendo, in ogni caso, alla Società il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a tale titolo.titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero. ▪ In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro e la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. Fermo quanto sopra riportato, l’indennizzo previsto per i singoli punti di Invalidità Permanente è quello indicato nella Scheda di Offerta Tecnica presentata, alla voce “Invalidità Permanente e Modalità di Calcolo”. Nel caso in cui sulla Scheda di Offerta Tecnica presentata non sia stata inserita alcuna variante tecnica, l’indennizzo previsto per i singoli punti di Invalidità Permanente è quello indicato nella colonna “Importi e condizioni base da capitolato” della Scheda di Offerta Tecnica

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Samples: Insurance Contract, Assicurazione

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità un'invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totalepermanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le percentuali previste dalla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 malattie professionali approvata con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge legge. Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroviceversa. La perdita totale e ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata tabellaspecificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, conto della misura in cui risulta nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratominorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunioNel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, su richiesta dell'Assicurato l'indennità è stabilita come segue: - se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la SocietàSocietà corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, quando abbia preventivato fino ad un grado massimo di trenta giorni; - se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 25. Nei casi di invalidità permanente superiore al 20%non specificati, anticiperà il pagamento di l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigiequalsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 5065% sarà liquidata l'intera l'indennità pari all'intero capitale assicurato. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata a tale titolo.per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha L'indennizzo per conseguenza una invalidità permanente e questa è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche verifica, ancorché successivamente alla scadenza della polizza - polizza, entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento alla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 allegata al Regolamento per l'esecuzione del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroe/o integrazioni. La perdita totale assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali Nel caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita della manodita, escludendo il pollice, si considera la Società riconoscerà una percentuale di invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stessepari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale e ed anatomica di una un falange del pollice e dell'alluce è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuolavorativa, indipendentemente dalla sua professioneprofessione dell'Assicurato. In Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratominorati, le percentuali sopra indicate percentuali, di cui trattasi, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunioPer le menomazioni degli arti superiori, su richiesta dell'Assicurato la Societànel caso di mancinismo, quando abbia preventivato un grado le percentuali di invalidità permanente superiore al 20%previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Resta convenuto che, anticiperà il pagamento in luogo della franchigia relativa prevista dalla predetta legge, l'indennità verrà corrisposta senza l’applicazione di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigiealcuna franchigia. Nei Limitatamente ai casi di invalidità permanente e di grado pari o inabilità temporanea, l'assicurazione è estesa alle ernie traumatiche e alle ernie addominali da sforzo con l'intesa che: - qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni; - qualora l'ernia non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 5010% sarà liquidata l'intera indennità della somma assicurata a tale titoloper il caso di invalidità permanente. I suddetti massimi valgono anche se l’ernia è bilaterale. qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui al successivo art. 6.4.

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Samples: Insurance Contract, Insurance Agreement

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, titolo secondo le disposizioni seguenti, percentuali seguenti una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla assoluta. Destro Sinistro Per la perdita totale di un arto superiore 70% 60% Per la perdita della mano o dell'avambraccio 60% 50% Per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60% 60% Per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al disotto del ginocchio 50% 50% Per la perdita di un piede 40% 40% Per la perdita di un pollice 18% 16% Per la perdita dell'indice 14% 12% Per la perdita del mignolo 12% 10% Per la perdita del medio 8% 6% Per la perdita dell'anulare 8% Per la perdita dell’alluce 5% Per la perdita di ogni altro dito del piede 3% Per la sordità completa di un orecchio 10% Per la sordità di ambedue gli orecchi 40% Per la perdita totale della capacità visiva di un occhio 25% Per la perdita della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% Nei casi di comprovato mancinismo i valori della tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistrosi intendono invertiti. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità arti l’indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della manodita, escludendo escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stessetotale. L'indennità per la perdita funzionale e o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata suesposta tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad degli Assicurati a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua !oro professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo.

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Samples: Insurance Policy

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa L’indennizzo della Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio dell’infortunio. L’indennizzo per Invalidità Permanente parziale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di Invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella “Tabella delle valutazioni del grado di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 Invalidità Permanente per l’industria” allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000intervenute, con rinuncia rinuncia, da parte della Società all'applicazione Società, alla applicazione della franchigia relativa prevista pre vista dalla legge e con la pattuizione che, qualora Legge stessa per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroil caso di infortunio. La perdita totale e o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o rgani o arti, l'indennità l'indennizzo viene stabilita stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite lesione con il massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Resta tuttavia convenuto che: - In caso di perdita anatomica infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno o riduzione funzionale rfano di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di genitore e che comporti una invalidità permanente di grado pari uguale o superiore al 50% sarà 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata; - Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. T uttavia, se l’assicurato muore percausa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata l'intera indennità assicurata a tale titoloo comunque offerta in misu ra determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima; - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro e la mano destra si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. Fermo quanto sopra riportato i punti di Invalidità Permanente verranno calcolati secondo quanto indicato nella Scheda di Offerta Tecnica alla voce “Invalidità Permanente e Modalità di Calcolo”. Nel caso in cui l’impresa di assicurazioni offerente non abbia selezion ato nessuna delle tre varianti migliorative i punti di invalidità permanente saranno calcolati secondo quanto indicato nella colonna “Importi e condizioni minimi da capitolato”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha L’indennizzo per conseguenza una invalidità permanente e questa da infortunio è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza al termine della polizza - entro 730 giorni, cioè due anni anni, dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutodell’infortunio; a) Se l’infortunio ha come conseguenza la invalidità perma- nente definitiva totale, la Società liquida corrisponde la somma assicurata stabilita in polizza per tale titolola prestazione invalidità permanente. b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità perma- nente definitiva parziale, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per l’invalidità permanente in propor- zione al grado di invalidità permanente totaleche va accertato facendo riferimento alla tabella allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1.124.‌‌‌‌ c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, secondo le percentuali previste dalla tabella non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000seguito indicati: - nel caso di minorazioni, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale anziché di perdite di un arto o di un organo o e nel caso di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazionemenomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le percentuali sopra indicate vengono sono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi ; - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; - nel caso di distorsione al ginocchio od alla caviglia senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi non si procederà ad alcun indennizzo considerando pari a 0% l’invalidità permanente che ne consegue; - nel caso in cui l’invalidità permanente non sia deter- minabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. d) La perdita anatomica o funzionale di più organi organi, arti o artiloro parti comporta l’applicazione della percentuale di invali- dità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola lesionecalcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al limite massimo il valore del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità ; per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto valu- tazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di invalidità permanente presidi correttivi. e) In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolodestro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni Individuale Ramo 31

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha L’indennizzo per conseguenza una invalidità permanente e questa Invalidità Permanente da infortunio è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza successiva- mente al termine della polizza Polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutodell’infortunio. a) Se l’infortunio ha come conseguenza la invalidità perma- nente definitiva totale, la Società liquida corrisponde la somma assicurata stabilita in Polizza per tale titolola prestazione Invalidità Permanente. b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità perma- nente definitiva parziale, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per l’invalidità permanente in propor- zione al grado di invalidità permanente totaleche va accertato facendo riferimento alla tabella allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1.124. c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, secondo le percentuali previste dalla tabella non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B, si farà riferimento ai criteri qui di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000seguito indicati: - nel caso di minorazioni, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale anziché di perdite di un arto o di un organo o e nel caso di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazionemenomazioni diverse da quelle elencate al punto B, le percentuali sopra indicate vengono sono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi ; - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; - nel caso di distorsione al ginocchio od alla caviglia senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi non si procederà ad alcun indennizzo considerando pari a 0% l’invalidità permanente che ne consegue; nel caso in cui l’invalidità permanente non sia deter- minabile sulla base dei valori elencati alla lettera B e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. d) La perdita anatomica o funzionale di più organi organi, arti o artiloro parti comporta l’applicazione della percentuale di invali- dità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B e dei criteri sopra richiamati, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola lesionecalcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al limite massimo il valore del 100%. Per le singole falangi terminali ; per la valu- tazione delle dita della mano, escludendo il pollice, menomazioni visive ed uditive si considera procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica tenendo conto dell’eventuale applicazione di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professionepresidi correttivi. In caso di perdita anatomica o constatato mancinismo le percen- tuali di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore sinistro al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolodestro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una Per invalidità permanente si intende l'incapacità fisica definitiva e questa irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata. L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due 2 anni dal giorno nel quale dell'infortunio. A) Se l'infortunio è avvenutoha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, la Società liquida per tale titolocorrisponde la somma assicurata. B) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per in proporzione al grado di invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni come riportate nella tabella di percentuali allegata in calce alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione i cui all’allegato 1 valori sono da ritenersi quali valori massimi. C) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla Legge 30.06.1965 n. 1124 lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: - nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e successive modifiche nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali sopra indicate in proporzione alla funzionalità perduta; - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; - nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e integrazioni ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della Società all'applicazione complessiva diminuzione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destracapacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistrosua professione. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o organi, arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al limite massimo il valore del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesseè di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. L'indennità Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, Società paga agli eredi l'importo liquidato o offerto secondo le norme della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica successione testamentaria o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titololegittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutopolizza, la Società Compagnia liquida la somma assicurata se l'invalidità è totale. L'indennizzo per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente permanete totale, in proporzione al grado di invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali previste dalla indicate nella tabella di cui all’allegato all'allegato 1 alla Legge 30.06.1965 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistromodifiche. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazioneNei confronti delle persone affette da xxxxxxxxxx, le percentuali sopra indicate di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo é stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. Nel caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale, anatomica o funzionale funzionale, di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola dovute per cia- scuna lesione, fino al limite con il massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata tabellaspecificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, conto della misura in cui risulta nella quale è. per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratominorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunioNel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, su richiesta dell'Assicurato l’indennità è stabilita come segue: - se l’ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la SocietàSocietà corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l’inabilità temporanea, quando abbia preventivato fino a un grado massimo di trenta giorni. - se l’ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l’indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l’ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l’operabilità o meno dell’ernia, la decisione sarà rimessa al collegio arbitrale. Nei casi di invalidità permanente superiore al 20%non specificati, anticiperà il pagamento di l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigiequalsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 5025% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolol'indennità pari all'intero capitale assicurato. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Insurance Policy Agreement

Invalidità permanente. a) Se l'infortunio l’infortunio ha come conseguenza la invalidità perma- nente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione invalidità permanente. b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità perma- nente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per l’invalidità Permanente in propor- zione al grado di invalidità che va accertato facendo rife- rimento ai valori delle menomazioni indicate nella Tabella delle invalidità c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente e questa definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si verifica farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutocaso di minorazioni, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella anziché di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale perdite di un arto o di un organo o e nel caso di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazionemenomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sopra indicate vengono sono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi ; - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; - nel caso di frattura semplice o scomposta di falangi della mano o del piede senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi, l’indennizzo verrà effettuato facendo riferimento ad un valore massimo fissato dell’1%; - nel caso di trauma distorsivo cervicale con contrat- tura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo (così detto colpo di frusta) l’indennizzo verrà effettuato facendo riferimento ad un valore massimo fissato del 2%; - nel caso di distorsione al ginocchio od alla caviglia senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi non si procederà ad alcun indennizzo considerando pari a 0% l’Invalidità Permanente che ne consegue; - nel caso in cui l’Invalidità permanente non sia deter- minabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. d) La perdita anatomica o funzionale di più organi organi, arti o artiloro parti comporta l’applicazione della percentuale di invali- dità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola lesionecalcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al limite massimo il valore del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità ; per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto valuta- zione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità preesistentepermanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. e) In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato arto superiore 70% 60% mano o avambraccio 60% 50% un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento occhio 25% entrambi gli occhi 100% sordità completa di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, orecchio 10% sordità completa di ambedue gli orecchi 40% totale voce 30% un piede 40% entrambi i piedi 100% arto inferiore al netto di eventuali franchigie. Nei casi sopra della metà della coscia 70% arto inferiore al di invalidità permanente sotto della metà della coscia ma al di grado pari o superiore sopra del ginocchio 60% arto inferiore al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio della gamba 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo.pollice 18% 16% indice 14% 12% medio o anulare 8% 6% mignolo 12% 10% la falange ungueale del pollice 9% 8% una falange di altro dito della mano 1/3 del dito della scapola 25% 20% anchilosi del gomito in angola- zione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera 20% 15% anchilosi del polso in esten- sione rettilinea con prono-supi- nazione libera 10% 8% paralisi completa del nervo radiale 35% 30% paralisi completa del nervo ulnare 20% 17% un alluce 5% un altro dito del piede 1% la falange ungueale dell’alluce 2,5% anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35% anchilosi del ginocchio in estensione 25% anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto 10% anchilosi tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15% stenosi nasale assoluta monolaterale 4% stenosi nasale assoluta bilaterale 10% esiti di frattura scomposta di una costa 1% una vertebra dorsale 5% 12” dorsale 10% una vertebra lombare 10% esiti di frattura di un metaniero sacrale 3% esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% esiti di rottura sottocutanea da sforzo del bicipite brachiale 4% 3% esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille 4% significative della crasi ematica 8%

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni Globale Ramo 72

Invalidità permanente. Fermo quanto previsto al successivo art. 40 – Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente: I. Se l'infortunio l’infortunio ha per come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata. II. Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutodefinitiva parziale, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata corrisponde l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata per in proporzione al grado di invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella che va accertata facendo riferimento ai valori di cui all’allegato alla tabella allegato 1 alla Legge 30.06.1965 al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza. III. Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti al 24/07/2000precedente punto II, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione chesi farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: • Nel caso di minorazioni, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La anziché di perdita totale e irrimediabile dell'uso anatomica e/o funzionale di un organo arto o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi organo, e nel caso di minorazionemenomazioni diverse da quelle elencate nella tabella di cui al precedente punto II, le percentuali sopra indicate vengono previste sono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. ; • Per le singole falangi terminali delle dita della manomenomazioni degli arti superiori, escludendo in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il pollicelato destro verranno per il lato sinistro e viceversa; • Nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per procederà alle singole valutazioni la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura dell’arto stesso; • Nel caso in cui risulta diminuita l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori espressi nella tabella di cui al precedente punto II, ed ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione di capacità generica dell'Assicurato ad dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuolavoro, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto ; • Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità preesistentepermanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. IV. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunioLa perdita anatomica e funzionale di più organi, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità permanente superiore calcolata sulla base dei valori espressi nella tabella di cui al 20precedente punto II e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. V. Ad estensione di quanto previsto dall’art. 22 “Oggetto del rischio”, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato esclusivamente per gli assicurati appartenenti alla Categoria “Maéstri Allenatori, Istruttori, Preparatori Fisici” la copertura assicurativa e’ operante 24 ore su 24 comprendendo,quindi,anche tutti i. rischi della vita privata non contemplati nel suddetto articolo. Relativamente ai rischi ricompresi in garanzia con riferimento all’anzidetta percentualela presente appendice e non gia’ previsti dall’art.22, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50sulla garanzia Invalidita’ Permanente e’ operante una franchigia assoluta del 5%Per le att4.vita’ tutte gia’ elencate nel suddetto articolo, resta invece operante la franchigia assoluta del 3% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolocosi’ come disciplinato dall’art.39 “Invaudita’ Permanente-franchigia assoluta”.

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Samples: Convenzione Assicurativa

Invalidità permanente. Se l'infortunio l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata all'Assicurato un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla la tabella di cui all’allegato contenuta nell'allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. del DPR 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche e modifiche, integrazioni in vigore fino al 24/07/2000e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistronormativa di cui trattasi si renda applicabile. La perdita totale e o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità l'indennizzo viene stabilita stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Resta tuttavia convenuto che: ▪ In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); ▪ La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratosuperiore, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); ▪ Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; ▪ non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari od inferiore al 3% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie3% della totale l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Nei casi ▪ In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo25%, la franchigia di cui sopra si intende annullata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutopolizza, la Società Compagnia liquida la somma assicurata se l'invalidità è totale. L'indennizzo per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente permanete totale, in proporzione al grado di invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali previste dalla indicate nella tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistrolegge. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazioneNei confronti delle persone affette da xxxxxxxxxx, le percentuali sopra indicate di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. Nel caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale, anatomica o funzionale funzionale, di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola dovute per ciascuna lesione, fino al limite con il massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. % L'indennità per la perdita funzionale e ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata tabellaspecificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, conto della misura in cui risulta nella quale è. per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratominorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunioNel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, su richiesta dell'Assicurato l’indennità è stabilita come segue: - se l’ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la SocietàSocietà corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l’inabilità temporanea, quando abbia preventivato fino a un grado massimo di trenta giorni. - se l’ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l’indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l’ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l’operabilità o meno dell’ernia, la decisione sarà rimessa al collegio arbitrale. Nei casi di invalidità permanente superiore al 20%non specificati, anticiperà il pagamento di l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigiequalsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 5065% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolol'indennità pari all'intero capitale assicurato. Per i Dirigenti, nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50%, sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Assicurazione Infortuni

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa L'indennizzo della Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di Invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella "Tabella delle valutazioni del grado di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000intervenute, con rinuncia rinuncia, da parte della Società all'applicazione Società, all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora Legge stessa per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroil caso di infortunio. La perdita totale e o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità l'indennizzo viene stabilita stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite lesione con il massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Resta tuttavia convenuto che: ▪ In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di genitore e che comportiuna invalidità permanente di grado pari uguale o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata; ▪ Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa, secondo le norme della successione testamentaria o legittima: - l'importo già concordato; - l'importo offerto; - l'importo oggettivamente determinabile dalla Società con le modalità e nei termini stabiliti dal successivo Art. 46, fornendo, in ogni caso, alla Società il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a tale titolo.titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero. ▪ In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro e la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. Fermo quanto sopra riportato, l’indennizzo previsto per i singoli punti di Invalidità Permanente è quelloindicato nella Scheda di Offerta Tecnica presentata,alla voce “Invalidità Permanente e Modalità di Calcolo”. Nel caso in cui sulla Scheda di Offerta Tecnica presentatanon sia stata inserita alcuna variante tecnica, l’indennizzo previsto per i singoli punti di Invalidità Permanente è quello indicato nella colonna “Importi e condizioni base da capitolato” della Scheda di Offerta Tecnica

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Samples: Insurance Contract

Invalidità permanente. a) Se l'infortunio l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutoun’Invalidità Permanente definitiva, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità titolo un’indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totaletale garanzia, secondo la tabella annessa al T.U. sull’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le percentuali previste dalla tabella malattie professionali (con esclusione comunque di cui all’allegato 1 alla Legge ogni qualsiasi Invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 - per l’industria - e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, modificazioni con rinuncia da parte della Società all'applicazione all’applicazione della franchigia Franchigia relativa prevista prevista. Capitolato special per l’Assicurazione Infortuni Dirigenti e Dipendenti dell’ AMAP SpA Elaborazione del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx – Risk Management –Casualty Line Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla legge precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroviceversa. La perdita totale e ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, previste nella predetta tabella sono addizionate fino al limite massimo del 100%% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la La perdita anatomica o funzionale e anatomica di una falange falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo, terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencatiindicati, della misura in cui risulta nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. . b) In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità Invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un Il grado di invalidità permanente superiore Invalidità Permanente viene stabilito al 20%momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili. c) Xxxxx convenuto tra le parti che, anticiperà il pagamento limitatamente alle persone con qualifica di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentualeDipendente, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata ad esclusione quindi dei Dirigenti, individuati nella Categoria B) dello SCHEMA DI COPERTURA, l’Assicurazione è prestata per l’eventuale differenza tra la somma spettante a tale titolotermine della presente polizza e l’indennizzo percepito dall’INAIL.

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Samples: Insurance Policy

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa L’indennizzo della Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio dell’infortunio. L’indennizzo per Invalidità Permanente parziale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di Invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella “Tabella delle valutazioni del grado di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 Invalidità Permanente per l’industria” allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000intervenute, con rinuncia rinuncia, da parte della Società all'applicazione Società, alla applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora Legge stessa per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroil caso di infortunio. La perdita totale e o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità l'indennizzo viene stabilita stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite lesione con il massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Resta tuttavia convenuto che: - In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di genitore e che comporti una invalidità permanente di grado pari uguale o superiore al 50% sarà 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata; - Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata l'intera indennità assicurata a tale titoloo comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima; - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro e la mano destra si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. Fermo quanto sopra riportato i punti di Invalidità Permanente verranno calcolati secondo quanto indicato nella Scheda di Offerta Tecnica alla voce “Invalidità Permanente e Modalità di Calcolo”. Nel caso in cui l’impresa di assicurazioni offerente non abbia selezionato nessuna delle tre varianti migliorative i punti di invalidità permanente saranno calcolati secondo quanto indicato nella colonna “Importi e condizioni minimi da capitolato”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Invalidità permanente. Fermo quanto previsto al successivo art. 42 “ Invalidità permanente – franchigia assoluta”: a) Se l'infortunio l’infortunio ha per come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata. b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutodefinitiva parziale, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata corrisponde l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata per in proporzione al grado di invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella che va accertata facendo riferimento ai valori di cui all’allegato alla tabella allegato 1 alla Legge 30.06.1965 al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza. c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti al 24/07/2000precedente punto b), con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione chesi farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: (i) Nel caso di minorazioni, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La anziché di perdita totale e irrimediabile dell'uso anatomica e/o funzionale di un organo arto o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi organo, e nel caso di minorazionemenomazioni diverse da quelle elencate nella tabella di cui al precedente punto b), le percentuali sopra indicate vengono previste sono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. ; (ii) Per le singole falangi terminali delle dita della manomenomazioni degli arti superiori, escludendo in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il pollicelato destro varranno per il lato sinistro e viceversa; (iii) Nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per procederà alle singole valutazioni la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura dell’arto stesso; (iv) Nel caso in cui risulta diminuita l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori espressi nella tabella di cui al precedente punto b), ed ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione di capacità generica dell'Assicurato ad dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuolavoro, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto ; (v) Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortuniopermanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. d) La perdita anatomica e funzionale di più organi, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità permanente superiore calcolata sulla base dei valori espressi nella tabella di cui al 20precedente punto b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo.

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Samples: Insurance Agreement

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella riportata di seguito. Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. L’indennizzo viene riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e questa che gli stessi si verifica - anche siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall’infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione - che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza - entro due anni dal giorno nel in riferimento al quadro presentato dall’assicurato in quel momento. Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri: - per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, esclusi tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale l'infortunio contusione, distorsione, distrazione, sublussazione; - nei casi di preesistenti mutilazioni conseguenti a infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l’indennizzo è avvenutoliquidato per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti; - la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, limitazione della funzionalità le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi ; - nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; - la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale funzionale, di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al limite massimo il valore del 100%. Per le singole falangi terminali ; - per la valutazione delle dita della mano, escludendo il pollice, menomazioni visive e uditive si considera procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica tenendo conto dell’eventuale possibilità di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito applicare presidi correttivi; - in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado ; - in caso di invalidità permanente constatato mancinismo le percentuali riferite all’arto superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigiedestro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolonon specificati nella tabella, l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai sopra indicati criteri tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

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Samples: Assicurazione

Invalidità permanente. A - Accertamento del grado di invalidità Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - verifichi entro due anni un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida l'Assicuratore liquida, per tale titolo, una indennità nella misura stabilita al successivo punto B in relazione al grado di invalidità accertato secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste seguenti ed in base ai valori previsti dalla tabella INAIL di cui all’allegato all'All. 1 alla Legge 30.06.1965 n. del D.P.R. 30/06/65 n° 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore intervenute fino al 24/07/2000alla data di stipula della convenzione con l'Assicuratore, con rinuncia della Società all'applicazione senza applicazione della franchigia relativa del 10% prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistrolegge. La liquidazione verrà effettuata in contanti. Per la determinazione dell'indennizzo spettante valgono i criteri stabiliti al successivo punto B. La perdita totale e assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; : se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o artiod arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle sommando le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita verrà riconosciuta una percentuale d’invalidità pari al 50% di quella attribuita in caso d’asportazione totale della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stessefalange. L'indennità per la perdita funzionale e o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà metà, e per quella di una falange di qualunque ogni altro dito in un terzo, terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente d’invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata in tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita di quanto diminuisca per sempre la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunioNei confronti delle persone affette da mancinismo, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado le percentuali di indennità per invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o destro e la mano destra varranno per l'arto superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolosinistro e la mano sinistra e viceversa.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa L'indennizzo della Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di Invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella "Tabella delle valutazioni del grado di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000intervenute, con rinuncia rinuncia, da parte della Società all'applicazione Società, alla applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora Legge stessa per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroil caso di infortunio. La perdita totale e o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità l'indennizzo viene stabilita stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite lesione con il massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Resta tuttavia convenuto che: ▪ In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di genitore e che comporti una invalidità permanente di grado pari uguale o superiore al 50% sarà 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata; ▪ Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo.o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima; ▪ In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro e la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. Fermo quanto sopra riportato, l’indennizzo previsto per i singoli punti di Invalidità Permanente è quello indicato nella Scheda di Offerta Tecnica presentata, alla voce “Invalidità Permanente e Modalità di Calcolo”. Nel caso in cui sulla Scheda di Offerta Tecnica presentata non sia stata inserita alcuna variante tecnica, l’indennizzo previsto per i singoli punti di Invalidità Permanente è quello indicato nella colonna “Importi e condizioni base da capitolato” della Scheda di Offerta Tecnica

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Samples: Insurance Contract

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all’art 31.11. Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. L’indennizzo viene riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e questa che gli stessi si verifica - anche siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall’infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza in riferimento al quadro presentato dall’Assicurato in quel momento. Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri: - entro due anni dal giorno nel per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, esclusi tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale l'infortunio contusione, distorsione, distrazione, sublussazione; - nei casi di preesistenti mutilazioni conseguenti a infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l’indennizzo è avvenutoliquidato per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti; - la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, limitazione della funzionalità le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi ; - nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; - la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale funzionale, di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al limite massimo il valore del 100%. Per le singole falangi terminali ; - per la valutazione delle dita della mano, escludendo il pollice, menomazioni visive e uditive si considera procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica tenendo conto dell’eventuale possibilità di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito applicare presidi correttivi; - in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado ; - in caso di invalidità permanente constatato mancinismo le percentuali riferite all’arto superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigiedestro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolonon specificati nella tabella, l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai sopra indicati criteri tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni ss.mm.ii. in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad a ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato dell'Assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 5066% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo.

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Samples: Assicurazione Infortuni

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha L’indennizzo per conseguenza una invalidità permanente e questa Invalidità Permanente da infortunio è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza successiva- mente al termine della polizza Polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutodell’infortunio. a) Se l’infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società liquida corrisponde la somma assicurata stabilita in Polizza per tale titolola prestazione Invalidità Permanente. b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per l’invalidità permanente in proporzione al grado di invalidità permanente totaleche va accertato facendo riferimento alla tabella allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1.124. c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, secondo le percentuali previste dalla tabella non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B, si farà riferimento ai criteri qui di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000seguito indicati: - nel caso di minorazioni, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale anziché di perdite di un arto di un organo o e nel caso di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazionemenomazioni diverse da quelle elencate al punto B, le percentuali sopra indicate vengono sono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi ; - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; - nel caso di distorsione al ginocchio od alla caviglia senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi non si procederà ad alcun indennizzo considerando pari a 0% l’invalidità permanente che ne consegue; nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. d) La perdita anatomica o funzionale di più organi organi, arti o artiloro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B e dei criteri sopra richiamati, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola lesionecalcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al limite massimo il valore del 100%. Per le singole falangi terminali ; per la valutazione delle dita della mano, escludendo il pollice, menomazioni visive ed uditive si considera procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica tenendo conto dell’eventuale applicazione di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professionepresidi correttivi. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, constatato mancinismo le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore sinistro al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolodestro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente Invalidità Permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le percentuali previste dalla tabella malattie professionali, (con esclusione comunque di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30-06-1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/20001124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista prevista. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla legge precisata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroviceversa. La perdita totale e ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. ; ❑ Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, previste nella predetta tabella sono addizionate fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita % della mano, escludendo somma assicurata per il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la caso di Invalidità Permanente Totale; ❑ La perdita anatomica o funzionale e anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo, terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata predetta tabella, l'indennità è viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencatiindicati, della misura in cui risulta nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla della sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un Il grado di invalidità permanente superiore Invalidità Permanente viene stabilito al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentualemomento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolopiù tardi entro due anni dal giorno dell'infortunio.

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Samples: Insurance Coverage Agreement

Invalidità permanente. Se l'infortunio l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata all'Assicurato un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla la tabella di cui all’allegato contenuta nell'allegato 1 alla Legge 30.06.1965 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e modifiche, integrazioni in vigore fino al 24/07/2000e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistronormativa di cui trattasi si renda applicabile. La perdita totale e o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità l'indennizzo viene stabilita stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Resta tuttavia convenuto che: • In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); • La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratosuperiore, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); • Il grado di invalidità permanente superiore viene stabilito al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentualemomento in cui le condizioni dell’assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al netto più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; • non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di eventuali franchigie. Nei casi grado pari od inferiore al 3% • In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo25%, la franchigia di cui sopra si intende annullata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa L'indennizzo dell’Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di Invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella "Tabella delle valutazioni del grado di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000intervenute, con rinuncia rinuncia, da parte della Società all'applicazione Società, all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora Legge stessa per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroil caso di infortunio. La perdita totale e o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità l'indennizzo viene stabilita stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite lesione con il massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Resta tuttavia convenuto che: ▪ In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di genitore e che comportiuna invalidità permanente di grado pari uguale o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata; ▪ Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa, secondo le norme della successione testamentaria o legittima: - l'importo già concordato; - l'importo offerto; - l'importo oggettivamente determinabile dalla Società con le modalità e nei termini stabiliti dal successivo art. 46, fornendo, in ogni caso, alla Società il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a tale titolotitolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero. ▪ In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro e la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. Fermo quanto sopra riportato, l’indennizzo previsto per i singoli punti di Invalidità Permanente è quello indicato nella “Scheda Preventivo”presentata,alla voce “Invalidità Permanente e Modalità di Calcolo”. Nel caso in cui sulla “Scheda Preventivo”presentatanon sia stata inserita alcuna variante, l’indennizzo previsto per i singoli punti di Invalidità Permanente è quello indicato nella colonna “Importi e condizioni base da capitolato” della “Scheda Preventivo”.

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Samples: Capitolato Tecnico Relativo Alle Garanzie

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni ss.mm.ii. in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad a ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato dell'Assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo.

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Samples: Assicurazione Infortuni Cumulativa

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa L’indennizzo della Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio xxxxxxxxxx’infortunio. L’indennizzo per Invalidità Permanente parziale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di Invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella “Tabella delle valutazioni del grado di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 Invalidità Permanente per l’industria” allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000intervenute, con rinuncia rinuncia, da parte della Società all'applicazione Società, alla applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora Legge stessa per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroil caso di infortunio. La perdita totale e o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità l'indennizzo viene stabilita stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite lesione con il massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Resta tuttavia convenuto che: • In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di genitore e che comporti una invalidità permanente di grado pari uguale o superiore al 50% sarà 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata; • Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata l'intera indennità assicurata a tale titoloo comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima; • In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro e la mano destra si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. CONTRATTO ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 – RIF. GARA CIG Z35253DBED Fermo quanto sopra riportato i punti di Invalidità Permanente verranno calcolati secondo quanto indicato nella Scheda di Offerta Tecnica alla voce “Invalidità Permanente e Modalità di Calcolo”. Nel caso in cui l’impresa di assicurazioni offerente non abbia selezionato nessuna delle tre varianti migliorative i punti di invalidità permanente saranno calcolati secondo quanto indicato nella colonna “Importi e condizioni minimi da capitolato”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa L'indennizzo della Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di Invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella "Tabella delle valutazioni del grado di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000intervenute, con rinuncia rinuncia, da parte della Società all'applicazione Società, all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora Legge stessa per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroil caso di infortunio. La perdita totale e o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità l'indennizzo viene stabilita stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite lesione con il massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di Resta tuttavia convenuto che: che comporti una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari uguale o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata; dità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa, secondo le norme della successione testamentaria o legittima: - l'importo già concordato; - l'importo offerto; - l'importo oggettivamente determinabile dalla Società con le modalità e nei termini stabiliti dal successivo Art. 46, fornendo, in ogni caso, alla Società il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a tale titolo.titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero. l'arto superiore destro e la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. Fermo quanto sopra riportato, l’indennizzo previsto per i singoli punti di Invalidità Permanente è Quello indicato nella Scheda di Offerta Tecnica presentata,alla voce “Invalidità Permanente e Modalità di Calcolo”. Nel caso in cui sulla Scheda di Offerta Tecnica presentata non sia stata inserita alcuna variante tecnica, l’indennizzo previsto per i singoli punti di Invalidità Permanente è quello indicato nella colonna “Importi e condizioni base da capitolato” della Scheda di Offerta Tecnica

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Samples: Insurance Policy

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa ivi prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque in ogni caso applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue: - se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni; - se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. I detti limiti massimi sono confermati anche se l'ernia è bilaterale. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo.

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Samples: Insurance Contract

Invalidità permanente. Se l'infortunio l’infortunio ha per conseguenza una invalidità un’invalidità permanente e questa questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio l’infortunio è avvenuto, la Società l’impresa liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata l’indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente totalesecondo i criteri di cui alla tabella Lesioni – allegato” A” della presente Convenzione. Per gli Assicurati xxxxxxx, secondo le percentuali d’invalidità Permanente previste dalla della precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa. Nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e fosse che questi erano gli unici perfettamente integri, o tali che fossero usati come “destri”, si terrà conto di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000ciò anche nella valutazione del grado d’invalidità permanente, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistrofermo restando il disposto dell’art. 16 – Criteri di Indennizzabilità – delle Norme che regolano l’Assicurazione. La perdita totale e ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene è considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono della tabella sopraindicata sono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate previste nella Tabella Lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità d’invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunioL’impresa in occasione d’arenamento, su richiesta dell'Assicurato naufragio, atterraggio forzato e simili eventi, corrisponderà la Societàsomma assicurata per il caso d’Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano causa diretta dell'’infortunio ma, quando abbia preventivato in conseguenza della zona del clima, o d’altre situazioni concomitanti (per esempio: perdita d’orientamento), l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti. Se è dichiarato, trascorso un grado anno dall’infortunio, lo stato di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà “coma irreversibile” sarà liquidato ai beneficiari previsti in polizza il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50100% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolodella somma assicurata.

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Samples: Insurance Policy

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa L'indennizzo della Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di Invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella "Tabella delle valutazioni del grado di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000intervenute, con rinuncia rinuncia, da parte della Società all'applicazione Società, alla applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora Legge stessa per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroil caso di infortunio. La perdita totale e o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità l'indennizzo viene stabilita stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite lesione con il massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Resta tuttavia convenuto che: • In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di genitore e che comporti una invalidità permanente di grado pari uguale o superiore al 50% sarà 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata; • Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo.o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima; • In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro e la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. Fermo quanto sopra riportato, l’indennizzo previsto per i singoli punti di Invalidità Permanente è quello indicato nella Scheda di Offerta Tecnica presentata, alla voce “Invalidità Permanente e Modalità di Calcolo”. Nel caso in cui sulla Scheda di Offerta Tecnica presentata non sia stata inserita alcuna variante tecnica, l’indennizzo previsto per i singoli punti di Invalidità Permanente è quello indicato nella colonna “Importi e condizioni base da capitolato” della Scheda di Offerta Tecnica

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Samples: Assicurazione

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha L'indennizzo per conseguenza una invalidità permanente e questa è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche verifica, ancorché successivamente alla scadenza della polizza - polizza, entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento alla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 allegata al Regolamento per l'esecuzione del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistross.mm.ii. La perdita totale assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali Nel caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita della manodita, escludendo il pollice, si considera la Società riconoscerà una percentuale di invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stessepari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale e ed anatomica di una un falange del pollice e dell'alluce è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuolavorativa, indipendentemente dalla sua professioneprofessione dell'Assicurato. In Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratominorati, le percentuali sopra indicate percentuali, di cui trattasi, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunioPer le menomazioni degli arti superiori, su richiesta dell'Assicurato la Societànel caso di mancinismo, quando abbia preventivato un grado le percentuali di invalidità permanente superiore al 20%previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Resta convenuto che, anticiperà il pagamento in luogo della franchigia relativa prevista dalla predetta legge, l'indennità verrà corrisposta senza l’applicazione di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigiealcuna franchigia. Nei Limitatamente ai casi di invalidità permanente e di grado pari o inabilità temporanea, l'assicurazione è estesa alle ernie traumatiche e alle ernie addominali da sforzo con l'intesa che: - qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni; - qualora l'ernia non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 5010% sarà liquidata l'intera indennità della somma assicurata a tale titoloper il caso di invalidità permanente. I suddetti massimi valgono anche se l’ernia è bilaterale. qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui al successivo art. 6.4.

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Samples: Insurance Agreement

Invalidità permanente. (La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata) A. Se l'infortunio l’infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha per come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in polizza tenendo conto delle maggiorazioni previste nella stessa. B. Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutodefinitiva parziale, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per in polizza tenendo conto delle eventuali maggiorazioni e franchigie operanti nella stessa, in proporzione al grado di invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15% Perdita totale della voce 30% Esiti di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica frattura scomposta di una falange costa 1% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà capo e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. collo 2% C. In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratomenomato, le percentuali sopra indicate riportate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio. D. Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza, su richiesta dell'Assicurato ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B., si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: E. nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera B., le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; • nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; • nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B. e ai criteri sopra riportati, la Societàstessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, quando abbia preventivato un indipendentemente dalla sua professione. F. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B. e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. X. Xxx la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento tenendo conto dell’eventuale applicazione di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolopresidi correttivi.

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Samples: Insurance Contract

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha Poste Assicura corrisponde in caso di Invalidità permanente dell’Assicurato per conseguenza una invalidità Infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza la somma assicurata indicata in Polizza e pari a 50.000,00 Euro. L’Indennizzo per il caso di Invalidità permanente e questa è dovuto se l’Invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza del Contratto - entro en- tro due anni dal giorno nel quale l'infortunio dell’Infortunio. L’Indennizzo per il caso di Invalidità permanente è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, da corrispondersi secondo le disposizioni seguentiseguenti modalità: 1) se l’Infortunio ha come conseguenza l’Invalidità permanente totale, una indennità calcolata Poste Assicura corrisponde l’intera som- ma assicurata indicata in Polizza; 2) se l’Infortunio ha come conseguenza un’Invalidità permanente parziale, l’Indennizzo dovuto da Poste Assicura vie- ne calcolato sulla somma assicurata indicata in Polizza, in proporzione al grado di Invalidità permanente accertato. L’Invalidità permanente deve essere accertata facendo riferimento ai valori riportati per le specifiche menoma- zioni nella Tabella ANIA, allegata al presente Fascicolo Informativo. Nei casi di invalidità permanente totalenon specificati nella tabella riportata in calce al presente Fascicolo Informativo, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con i criteri applicabili sono i seguenti: a) la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della proporzio- ne alla funzionalità perduta. Nei casi ; b) nel caso di perdita anatomica menomazioni di uno o funzionale più dei distretti anatomici e/o articolari di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il polliceun singolo arto, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metàprocederà alla valutazio- ne con somma matematica fino a raggiungere, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzoal massimo, della percentuale fissata per la il valore corrispondente alla perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente dell’arto stesso; c) nel caso in cui l’Invalidità permanente non specificati possa essere determinata sulla base dei valori riportati nella tabel- la e nemmeno secondo i criteri qui sopra menzionata tabellamenzionati, l'indennità l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato dell’Assi- curato ad adempiere a un qualsiasi lavoro proficuo, proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso ; d) per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi; e) la perdita totale, anatomica o riduzione funzionale funzionale, di un organo più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’inva- lidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Tuttavia, se l’Assicurato decede per cause indipendenti dall’Infortunio denunciato, prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Poste Assicura, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, è tenuta a corrispondere agli eredi o aventi causa: - l’importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l’Assicurato; - in assenza di un’offerta o di un arto già minoratoaccordo con l’Assicurato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado l’importo della stima desumibile dalla documentazione clinica e medica prodotta dagli eredi o aventi diritto, effettuata con i criteri della medicina legale assicurativa e delle Condizioni di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titoloAssicurazione applicabili.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni, Malattia E Assistenza

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all’art 12.5. Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. L’indennizzo viene riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e questa che gli stessi si verifica - anche siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall’infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione - che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza - entro due anni dal giorno nel in riferimento al quadro presentato dall’Assicurato in quel momento. › per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, esclusi tutti i postumi conse- guenti a qualsivoglia altra lesione, quale l'infortunio contusione, distorsione, distrazione, sublussazione; › nei casi di preesistenti mutilazioni conseguenti a infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l’indennizzo è avvenutoliquidato per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, senza riguardo al maggior pregiudi- zio derivante dalle condizioni preesistenti; › la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, limitazione della funzionalità le percentuali sopra indicate percen- tuali vengono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta. Nei casi ; › nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; › la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale funzionale, di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al limite massimo il valore del 100%. Per le singole falangi terminali ; › per la valutazione delle dita della mano, escludendo il pollice, menomazioni visive e uditive si considera procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica tenendo conto dell’eventuale possibilità di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito applicare pre- sidi correttivi; › in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, minorato le percentuali per- centuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado ; › in caso di invalidità permanente constatato mancinismo le percentuali riferite all’arto superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigiedestro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolonon specificati nella tabella, l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai sopra indicati criteri tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni

Invalidità permanente. Se l'infortunio l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente Invalidità Permanente e questa si verifica - manifesti anche successivamente alla scadenza della polizza - Polizza ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio l’infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità proporzionale al grado di invalidità accertata calcolata sulla base della somma assicurata per Invalidità Permanente di cui alla tabella del precedente articolo 2.2. Il diritto all’indennità per invalidità permanente totaleè di carattere personale e quindi non trasmissibile ai beneficiari; tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio, secondo dopo che l’indennità sia stata determinata, offerta ed accettata, offerta ma non ancora corrisposta, la Società paga i beneficiari per l’importo determinato e/o offerto. Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari o, in difetto, agli eredi legittimi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Valgono le percentuali previste dalla tabella seguenti precisazioni: a. la Società prende atto che se l’Assicurato è mancino, il grado di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 invalidità per il dato destro è applicato al sinistro e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con viceversa. b. la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata considerato come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, minorazione le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei : c. nei casi di sinistro che cagioni la perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità l’indennità viene stabilita mediante l'addizione l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino lesione sino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano d. nel caso in cui un Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore, escludendo il pollicead una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri, o tali che venissero usati come “destri”, si considera dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. permanente. e. Nei casi di Invalidità invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata suddetta tabella, l'indennità l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo.

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Samples: Polizza Infortuni Cumulativa

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha L'indennizzo per conseguenza una invalidità permanente e questa è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche verifica, ancorché successivamente alla scadenza della polizza - polizza, entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento alla tabella di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 allegata al Regolamento per l'esecuzione del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistross.mm.ii. La perdita totale assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali Nel caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita della manodita, escludendo il pollice, si considera la Società riconoscerà una percentuale di invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stessepari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale e ed anatomica di una falange del pollice e dell'alluce è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuolavorativa, indipendentemente dalla sua professioneprofessione dell'Assicurato. In Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minoratominorati, le percentuali sopra indicate percentuali, di cui trattasi, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunioPer le menomazioni degli arti superiori, su richiesta dell'Assicurato la Societànel caso di mancinismo, quando abbia preventivato un grado le percentuali di invalidità permanente superiore al 20%previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Resta convenuto che, anticiperà il pagamento in luogo della franchigia relativa prevista dalla predetta legge, l'indennità verrà corrisposta senza l’applicazione di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigiealcuna franchigia. Nei Limitatamente ai casi di invalidità permanente e di grado pari o inabilità temporanea, l'assicurazione è estesa alle ernie traumatiche e alle ernie addominali da sforzo con l'intesa che: - qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni; - qualora l'ernia non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 5010% sarà liquidata l'intera indennità della somma assicurata a tale titoloper il caso di invalidità permanente. I suddetti massimi valgono anche se l’ernia è bilaterale. qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui al successivo art. 6.4.

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Samples: Insurance Policy

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha L’indennizzo per conseguenza una invalidità permanente e questa da infortunio è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - verifica, anche successivamente alla scadenza successiva- mente al termine della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutodell’infortunio; a) Se l’infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società liquida corrisponde la somma assicurata stabilita in polizza per tale titolola presta- zione invalidità permanente. b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invali- dità permanente definitiva parziale, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per l’invali- dità permanente in proporzione al grado di invalidità permanente totaleche va accertato facendo riferimento alla tabella allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1.124. c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, secondo le percentuali previste dalla tabella non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferi- mento ai criteri qui di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000seguito indicati: - nel caso di minorazioni, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale anziché di perdite di un arto o di un organo o e nel caso di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazionemenomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le percentuali sopra indicate vengono sono ridotte in proporzione alla funzionali- tà perduta; - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si proce- derà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; - nel caso di distorsione al ginocchio od alla caviglia senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi non si procederà ad alcun indennizzo considerando pari a 0% l’invalidità permanente che ne consegue; - nel caso in cui l’invalidità permanente non sia de- terminabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene deter- minata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indi- cati tenendo conto della funzionalità perduta. Nei casi complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. d) La perdita anatomica o funzionale di più organi organi, arti o artiloro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione pari alla somma delle singole percentuali corrispondenti ad ogni singola lesionecalcolate per ciascuna meno- mazione, fino a raggiungere al limite massimo il valore del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità ; per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di invalidità permanente presidi correttivi. e) In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolodestro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni E Malattia Ramo 30

Invalidità permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità un'invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutoavvenuto (anche successivamente alla scadenza della Polizza), la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totaleassoluta, secondo avuto riguardo a quanto previsto al successivo comma 2.) “Franchigia per invalidità permanente” ed adottando, per tale calcolo, la Tabella percentuali per le percentuali previste dalla tabella valutazioni del grado di cui all’allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistroinvalidità permanente riportata a pagina 35. La perdita totale e assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o artiod arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesionemenomazione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse. L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito% (cento pro cento). Nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra menzionata tabellacitata, l'indennità è stabilita stabilità tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, conto della misura in cui risulta nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un una qualsiasi lavoro proficuoattività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente. Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato la Società, quando abbia preventivato un grado In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all’anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigiedestro si intendono applicate all'arto superiore sinistro e viceversa. Nei casi di L'indennità per invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolonon è cumulabile con quella per morte.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Danni Connessi a Viaggio Turistico