Iter procedimentale Clausole campione

Iter procedimentale. I soggetti che intendano proporre al Comune un accordo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, avviano il processo di concertazione con la Giunta Comunale presentando apposita richiesta. La proposta può essere presentata esclusivamente dagli aventi titolo, da soggetti muniti di procura o che abbiano la disponibilità del bene in forza di accordi documentati con i proprietari. Nel caso di contitolarità, la proposta deve essere sottoscritta da tutti i proprietari o da soggetti muniti di procura. In capo ai proponenti non devono sussistere impedimenti alla possibilità di stipulare accordi o contratti con la Pubblica Amministrazione, con riferimento anche a quanto disposto dall’art. 7bis LR n° 11/2004. La definizione delle proposte di accordo avverrà attraverso le seguenti fasi: 1. Presentazione al Comune, da parte dei soggetti di cui al paragrafo precedente, di una proposta di accordo redatta utilizzando gli appositi moduli e schemi tipo all’uopo predisposti, corredata dalla seguente documentazione: a. schema di convenzione/atto d’obbligo con i contenuti necessari alla definizione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti proponenti ed il Comune, utilizzando lo schema tipo allegato “3.1.2” ; b. dimostrazione del plusvalore conseguente alle nuove previsioni urbanistiche, determinato dalla differenza tra il valore commerciale degli immobili conseguente alle nuove destinazioni urbanistiche richieste, che verranno attribuite dal PI, ed il valore degli stessi nel loro stato di effettiva consistenza e con la destinazione urbanistica precedente; c. proposta di ripartizione del plusvalore conseguente alle previsioni urbanistiche, con indicazione della quota a favore del Comune a titolo di contributo straordinario di cui all’art. 16, comma 4, lett. d-ter) DPR n° 380/2001; x. xxxxxxxx di carattere finanziario (da presentarsi prima della formalizzazione dell’accordo); e. tempi e fasi per la realizzazione dell’intervento; f. rilievo topografico e/o planimetria catastale con individuazione delle aree interessate; g. dichiarazione della proprietà / disponibilità delle aree / immobili da parte dei soggetti proponenti; h. relazione tecnico-illustrativa della proposta di intervento, accompagnata da idonei elaborati grafici; i. Scheda Normativa comprendente la documentazione cartografica, con evidenziate le eventuali modifiche da apportare allo strumento urbanistico, corredata da (eventuali) specifiche norme tecniche di attuazione e parametri dimensionali; 2. Valutazione delle...
Iter procedimentale. L’iter istruttorio di ogni singola proposta progettuale si concluderà nel termine massimo di sessanta (60) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla ricezione dell’istanza, ovvero dalla ricezione delle integrazioni di cui al successivo paragrafo 6.3, ove richieste. L’iter sarà strutturato come di seguito indicato: a) verifica di ammissibilità formale; b) verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale; c) valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale.
Iter procedimentale. I rappresentanti degli altri Enti sottoscrittori ritengono che il procedimento per formalizzare la presa d’atto dell’intervenuta decadenza dell’Accordo e della correlata variante alla strumento urbanistico del Comune di Venezia, sotto il profilo procedurale possa seguire i seguenti passaggi: - Le risultanze della riunione, sottoscritte da tutti i partecipanti, saranno trasmesse ai sottoscrittori dell’Accordo originari affinché ognuno, per quanto di competenza, acquisisca i provvedimenti necessari da parte del competente organo di riferimento; - I provvedimenti degli organi competenti, di mera presa d’atto dell’intervenuta decadenza dell’Accordo, saranno trasmessi alla Regione che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere VTR, darà formale chiusura al procedimento di presa d’atto dell’intervenuta decadenza dell’Accordo, della connessa variante urbanistica e anche, quindi, degli impegni assunti dai singoli sottoscrittori. Le risultanze dell’odierna riunione saranno trasmesse alla Società CAV spa, non presente alla riunione, affinché possa comunque adottare i provvedimenti di competenza.
Iter procedimentale. Per la conclusione dell’accordo l’iter del procedimento comprende cinque fasi:
Iter procedimentale. 9.1 Il presente atto è siglato da tutte le Parti e verrà dalle stesse sottoposto alle determinazioni vincolanti dei rispettivi Organi deliberanti a seguito della condivisione dei contenuti dell’atto stesso da parte del Ministero. 9.2 A seguito della positiva determinazione vincolante dei rispettivi Organi deliberanti, le Parti procederanno alla formale sottoscrizione del presente atto.
Iter procedimentale. Art. 6 – decorrenza e revoca
Iter procedimentale. 1. Per poter avviare lo smart working devono essere, di norma, seguite le seguenti fasi: a. Preventiva partecipazione a specifiche iniziative di informazione/formazione, anche successivamente all’avvio del progetto, purchè entro il primo quadrimestre, riguardanti: le modalità operative del progetto smart working, gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei rischi connessi all'utilizzo dei dispositivi tecnologici, nonché le misure di sicurezza anche comportamentale sul corretto utilizzo degli strumenti dell’amministrazione anche ai fini della sicurezza del patrimonio informativo e della salvaguardia dei servizi e della tutela della privacy rispetto ai dati e le informazioni gestite fuori dalla sede di lavoro. b. elaborazione del progetto individuale di smart working, da parte del dirigente, di concerto con il dipendente, contenente l’identificazione delle attività da svolgere e degli obiettivi da raggiungere tramite la modalità di lavoro in regime di smart working, la fascia di reperibilità, l’articolazione delle giornate e gli ulteriori elementi che si riterranno necessari. c. Approvazione del progetto da parte del proprio Dirigente: per approvare e proporre il progetto il Dirigente dovrà verificare che le attività non richiedano una presenza continuativa del dipendente presso l’abituale sede di lavoro o che non prevedano un contatto costante con l’utenza. Dovrà inoltre verificare che l’attività in modalità di smart working sia compatibile con le esigenze di servizio e gli altri requisiti e presupposti previsti dal presente Regolamento. d. Sottoscrizione dell'accordo individuale di smart working, stipulato per iscritto, e contenente i seguenti elementi essenziali relativi alle modalità di svolgimento della prestazione: - la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della sede di lavoro - la durata del progetto; - il preavviso in caso di recesso; - la fascia di disponibilità; - i tempi di riposo del/della lavoratore/trice e le misure tecniche e organizzative per assicurare il diritto alla disconnessione. - Le specifiche tecniche relative alla strumentazione in uso e/o eventualmente assegnata; - l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal/dalla lavoratore/trice all'esterno della sede di lavoro. All’accordo deve essere allegato quale parte integrante e sostanziale l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017. 2. In ca...

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  • Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001. 2. L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55ter del D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55ter, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art. 55ter, comma 4. 4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL. 7. E’ abrogato l’art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall’art. 14 del CCNL del 17/10/2008.

  • Procedimento In riferimento alla Sezione Cyber Risk, si intende una richiesta di informazioni, un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente; ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.

  • RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione Personale Docente, tel. 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - E-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Finalità del trattamento dei dati Il trattamento: a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per: