Iter procedimentale Clausole campione
Iter procedimentale. Tutti i privati proprietari di immobili che intendano proporre al Comune un accordo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i., avviano il processo di concertazione con l’Amministrazione Comunale presentando apposita richiesta / proposta. La proposta può essere presentata esclusivamente dagli aventi titolo, da soggetti muniti di procura o che abbiano la disponibilità del bene in forza di accordi documentati con i proprietari. Nel caso di contitolarità, la proposta deve essere sottoscritta da tutti i proprietari o da soggetti muniti di procura. Detti soggetti non devono essere gravati da “impedimento a contrarre” con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7-bis della L.R. 11/2004 e s.m.i. La definizione delle proposte di accordo avverrà attraverso le seguenti fasi:
1. Presentazione al Comune, da parte dei soggetti di cui al paragrafo precedente, di una proposta di accordo redatta utilizzando gli appositi moduli e schemi tipo all’uopo predisposti dal Comune, corredata dalla seguente documentazione:
a. schema di atto unilaterale d’obbligo o convenzione con i contenuti minimi necessari alla definizione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti proponenti ed il Comune;
b. determinazione del plusvalore (contributo straordinario) conseguente alle nuove previsioni urbanistiche, determinato dalla differenza tra il valore commerciale degli immobili conseguente alle nuove destinazioni urbanistiche attribuite dal Piano degli Interventi ed il valore degli stessi nel loro stato di effettiva consistenza e con la destinazione urbanistica precedente;
c. proposta di ripartizione del plusvalore conseguente alle previsioni urbanistiche, con indicazione della quota a favore del Comune a titolo di contributo straordinario di cui all’art. 16, comma 4, lett. d-ter) D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ di carattere finanziario (da presentarsi prima o contestualmente alla formalizzazione dell’accordo);
e. tempi e fasi per la realizzazione dell’intervento;
f. previsione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti;
g. rilievo topografico e/o planimetria catastale con individuazione delle aree interessate dalla proposta di accordo;
h. dichiarazione della proprietà / disponibilità delle aree / immobili da parte dei soggetti proponenti;
i. relazione tecnico-illustrativa della proposta di intervento, accompagnata da idonei elaborati grafici;
j. Planimetria/Scheda Normativa comprendente lo stralcio del P.I. vigente, con evidenziate le eventuali modifiche da...
Iter procedimentale. I rappresentanti degli altri Enti sottoscrittori ritengono che il procedimento per formalizzare la presa d’atto dell’intervenuta decadenza dell’Accordo e della correlata variante alla strumento urbanistico del Comune di Venezia, sotto il profilo procedurale possa seguire i seguenti passaggi: - Le risultanze della riunione, sottoscritte da tutti i partecipanti, saranno trasmesse ai sottoscrittori dell’Accordo originari affinché ognuno, per quanto di competenza, acquisisca i provvedimenti necessari da parte del competente organo di riferimento; - I provvedimenti degli organi competenti, di mera presa d’atto dell’intervenuta decadenza dell’Accordo, saranno trasmessi alla Regione che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere VTR, darà formale chiusura al procedimento di presa d’atto dell’intervenuta decadenza dell’Accordo, della connessa variante urbanistica e anche, quindi, degli impegni assunti dai singoli sottoscrittori. Le risultanze dell’odierna riunione saranno trasmesse alla Società CAV spa, non presente alla riunione, affinché possa comunque adottare i provvedimenti di competenza.
Iter procedimentale. L’iter istruttorio di ogni singola proposta progettuale si concluderà nel termine massimo di sessanta (60) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla ricezione dell’istanza, ovvero dalla ricezione delle integrazioni di cui al successivo paragrafo 6.3, ove richieste. L’iter sarà strutturato come di seguito indicato:
a) verifica di ammissibilità formale;
b) verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale;
c) valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale.
Iter procedimentale. 1. Per poter avviare lo smart working devono essere, di norma, seguite le seguenti fasi:
a. Preventiva partecipazione a specifiche iniziative di informazione/formazione, anche successivamente all’avvio del progetto, purchè entro il primo quadrimestre, riguardanti: le modalità operative del progetto smart working, gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei rischi connessi all'utilizzo dei dispositivi tecnologici, nonché le misure di sicurezza anche comportamentale sul corretto utilizzo degli strumenti dell’amministrazione anche ai fini della sicurezza del patrimonio informativo e della salvaguardia dei servizi e della tutela della privacy rispetto ai dati e le informazioni gestite fuori dalla sede di lavoro.
b. elaborazione del progetto individuale di smart working, da parte del dirigente, di concerto con il dipendente, contenente l’identificazione delle attività da svolgere e degli obiettivi da raggiungere tramite la modalità di lavoro in regime di smart working, la fascia di reperibilità, l’articolazione delle giornate e gli ulteriori elementi che si riterranno necessari.
c. Approvazione del progetto da parte del proprio Dirigente: per approvare e proporre il progetto il Dirigente dovrà verificare che le attività non richiedano una presenza continuativa del dipendente presso l’abituale sede di lavoro o che non prevedano un contatto costante con l’utenza. Dovrà inoltre verificare che l’attività in modalità di smart working sia compatibile con le esigenze di servizio e gli altri requisiti e presupposti previsti dal presente Regolamento.
d. Sottoscrizione dell'accordo individuale di smart working, stipulato per iscritto, e contenente i seguenti elementi essenziali relativi alle modalità di svolgimento della prestazione: - la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della sede di lavoro - la durata del progetto; - il preavviso in caso di recesso; - la fascia di disponibilità; - i tempi di riposo del/della lavoratore/trice e le misure tecniche e organizzative per assicurare il diritto alla disconnessione. - Le specifiche tecniche relative alla strumentazione in uso e/o eventualmente assegnata; - l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal/dalla lavoratore/trice all'esterno della sede di lavoro. All’accordo deve essere allegato quale parte integrante e sostanziale l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017.
2. In ca...
Iter procedimentale. Per la conclusione dell’accordo l’iter del procedimento comprende cinque fasi:
Iter procedimentale. Art. 6 – decorrenza e revoca
Iter procedimentale. 9.1 Il presente atto è siglato da tutte le Parti e verrà dalle stesse sottoposto alle determinazioni vincolanti dei rispettivi Organi deliberanti a seguito della condivisione dei contenuti dell’atto stesso da parte del Ministero.
9.2 A seguito della positiva determinazione vincolante dei rispettivi Organi deliberanti, le Parti procederanno alla formale sottoscrizione del presente atto.
