La formazione professionale Clausole campione

La formazione professionale. Questo sistema svolge un’azione orientativa nei confronti dei propri clienti (cioè gli iscritti alle varie tipologie di corsi di formazione professionale), ma è anche impegnato ad offrire servizi nei confronti degli altri sistemi territoriali (scuola, università, centri per l’impiego), per gestire attività di orientamento che questi soggetti non riescono a coprire in modo autonomo o per mancanza di risorse sufficienti o per mancanza di professionalità dedicate. Nei percorsi di formazione professionale (iniziale, continua e di specializzazione)6 sono presenti sia attività orientative educative finalizzate allo sviluppo di competenze propedeutiche al fronteggiamento di transizioni formative e lavorative sia interventi di monitoraggio orientativo del percorso formativo in entrata, in itinere e in uscita (progetti di accoglienza, di accompagnamento allo stage, di sostegno alla ricerca del lavoro, ecc.). Si tratta quindi soprattutto di attività di sostegno alle transizioni fra canali formativi, di accompagnamento ai percorsi di formazione professionale e di supporto all’inserimento nel mondo del lavoro. Esempi di attività che il sistema della formazione professionale mette a disposizione di altri soggetti (soprattutto verso la scuola) sono riconducibili a: • attività informative (sul proprio sistema, ma anche su altri percorsi); • moduli formativi sullo sviluppo delle competenze traversali; • progetti di socializzazione al lavoro (per esempio, progetti integrati per il passaggio al canale della formazione professionale oppure di accompagnamento alle esperienze di stage), • interventi di preparazione alle transizioni lavorative (per esempio, moduli di sostegno all’inserimento lavorativo per diplomandi/diplomati). Un ulteriore impegno del sistema di formazione professionale emerge nella collaborazione con i centri per l’impiego ed altri soggetti pubblici (es. Informagiovani, COL, ecc.) in particolare per quello che riguarda:
La formazione professionale. Secondo la Legge n. 53 del 2000 (artt. 5-6-7) chi ha almeno cinque anni di anzianità presso la propria azienda o amministrazione può richiedere di sospendere il rapporto di lavoro, per non di più di 11 mesi, continuativi o frazionati per tutto l’arco della vita, per dedicarsi alla propria formazione: ➢ per ottenere il titolo di studio di secondo grado, ➢ il diploma universitario o di laurea, ➢ per partecipare ad attività formative diverse da quelle realizzate nel proprio posto di lavoro, oppure finanziate dal proprio datore di lavoro. La Legge n. 53 prevede: ➢ la conservazione del posto di lavoro ➢ non da diritto alla retribuzione durante il periodo di sospensione. ➢ il congedo per formazione professionale non potrà essere calcolato nell’anzianità di servizio. Le recenti direttive europee in materia di divieti e di discriminazione hanno sottolineato la gravità delle molestie sessuali e come queste siano lesive della dignità e della libertà individuale. I comportamenti molesti, direttamente o indirettamente sessuali, non sono desiderati, né graditi da chi li subisce e possono causare disagi psicologici, ansia, panico, depressione e riflettersi negativamente sulla vita delle persone che le subiscono, sia lavorativa che personale. Le molestie, soprattutto se gravi o ripetute nel tempo, devono essere denunciate alle figure preposte: • Consigliere di parità • Sindacato o delegato sindacale • Legale I contratti collettivi, in alcuni settori, hanno istituito la figura del Consigliere di fiducia che, informato dei fatti, può trattare la questione e tentare di risolverla anche in via informale.
La formazione professionale. La contrattazione della formazione professionale è un importante indicatore delle strategie di sviluppo delle risorse umane da parte delle imprese, del modello di innovazione adottato (se di iniziativa strettamente manageriale o trainato dalle relazioni industriali) e dei destinatari, se cioè si tratta di una platea ampia, secondo una logica “organizzativa”, oppure se si tratta di un nucleo ristretto di destinatari selezionati secondo la logica delle “figure chiave”, in combinazione con logiche paternalistiche note come “figli e figliastri”. Oltre un terzo delle aziende comunica o concorda con le rappresentanze sindacali la previsione di attività di formazione professionale: il 30,1% in termini di previsione generica, con indicazione di macroaree ma senza entrare in ulteriori dettagli, mentre nel 3,2% dei casi l’accordo diventa l’occasione per definire o prevedere la negoziazione di un piano formativo più dettagliato ed in un caso aggiunge a questi la definizione di strumenti gestionali, che ne governino l’implementazione dal lato dell’azienda con opportunità di monitoraggio da parte sindacale. Questi dati sono coerenti con quanto accertato nella contrattazione nell’industria agroalimentare veneta in un periodo analogo (Giaccone, 2005) La contrattazione/informazione – il confine spesso non è chiaro negli stessi testi – della formazione va oltre in un numero più limitato di aziende: nell’8,6% si prevedono progetti formativi specifici, rivolti a particolari figure professionali piuttosto che a determinate aree dell’azienda oppure per l’acquisizione di competenze più specifiche, mentre nel 3,2% gli interventi formativi sono associati a misure di innovazione tecnologica ed organizzativa, ed in un solo caso è rivolta ad aumentare la competenza delle parti in materia di relazioni industriali, confidando in un suo ruolo trainante per l’innovazione e la competitività aziendale (Tabella 48).

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.