L'aggiudicazione Clausole campione

L'aggiudicazione. 1. La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua consacrazione nella determinazione di aggiudicazione definitiva del Responsabile del procedimento.
L'aggiudicazione. Il procedimento per la scelta del “giusto contraente” da parte della Pubblica Amministrazione, anche se articolato in diverse fasi, ha carattere unitario e si conclude con l'aggiudicazione definitiva o, in assenza di offerte valide, con la dichiarazione di “gara infruttuosa”. Nella seconda ipotesi, valutati i motivi per i quali l'esperimento di gara non è andato a buon fine, l'Amministrazione appaltante può procedere ad un nuovo esperimento di gara1. Sul punto è utile evidenziare che l’aggiudicazione di una gara vincola immediatamente l’impresa mentre i vincoli per l’Amministrazione appaltante sorgono con la stipula del contratto, il quale non si differenzia da qualsiasi altro contratto concluso dalla medesima amministrazione. Conclusa la procedura di gara che rappresenta il momento di incontro tra la volontà dell’amministrazione pubblica, di concludere un contratto, e la volontà del privato che, aderendo all’invito dell’amministrazione, diramato tramite il bando di gara, ha manifestato la sua offerta, accettata dalla stazione appaltante, si passa alla fase successiva della stipula del contratto.
L'aggiudicazione. A seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante provvede all'aggiu- dicazione, che, come nel sistema previgente, non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 32, comma 6, c.c.p.). L'aggiudicazione dà luogo ad un provvedimento autonomo con rilevanza esterna, che, anche quando recepisce i risultati della proposta di aggiudicazione, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione dei fatti, delle norme e delle circostanze inerenti al procedimento di gara. Essa implica, infatti, un giudizio di regolarità della gara e compendia anche valutazioni di convenienza amministrativa circa l'opportunità di procedere all'affidamento, che potrebbero non sussistere allorquando, ad esempio, il prezzo offerto risulti eccessivamente oneroso o ricorra un'ipotesi di inidoneità dell'offerta a garantire la qualità della prestazione attesa. L'aggiudicazione è necessariamente emessa in forma espressa, posto che il meccanismo del silenzio assenso prefigurato dall'art. 33, comma 1, c.c.p. riguarda solo l'approvazione della proposta di aggiudicazione. L'art. 32, comma 7, subordina l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica, nei confronti del solo aggiudicatario, del possesso dei requisiti (di ordine generale, tecnici, finanziari ed operativi) prescritti ai fini della stipulazione. In virtù di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 77, la commissione giudicatrice effettua la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Essa, dunque, non risulta competente a valutare la regolarità delle domande di partecipazione e l'ammissibilità delle stesse sotto il profilo della tempestività, della rispondenza alla lex specialis di gara e al possesso in capo ai candidati dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Non risultando attribuita ad altri organi dell'amministrazione, tale competenza spetta al RUP, il quale, a norma dell'art. 31, comma 3, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Xxxxxx che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Pur se l'aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segna di norma il momento dell'incontro della volontà del privato e della stazione appaltante di concludere il contratto, non è tuttavia preclusa la possibilità per l'amministrazione di procedere, con atto successivo adeguatamente motivato, all'esercizio del potere di autotutela. I...
L'aggiudicazione. Art. 40 Concorso di idee Art. 41 La concessione Art. 42 Lavori in economia
L'aggiudicazione. 1. Spetta al Responsabile di Struttura che ha attivato il procedimento, l'approvazione del verbale di gara - che equivale ad aggiudicazione provvisoria - e la conseguente aggiudicazione definitiva.
L'aggiudicazione. La procedura ad evidenza pubblica si conclude 22 con l’aggiudicazione, secondo la previsione di cui all’art. 32, 5° co., del codice dei contratti. Tale atto assume valenza provvedimentale (anche se non equivale ad accettazione dell’offerta, come espressamente precisa il 6° co. dell’art. 32) e si pone in modo autonomo rispetto alla proposta di aggiudicazione. Rispetto a quest’ultima, l’aggiudicazione si caratterizza per un’autonomia strutturale e contenutistica; sia perché è di competenza di un organo diverso (circostanza questa che emerge marcatamente nel caso in cui la proposta sia formulata dalla commissione)23, sia perché è il risultato di due sub-procedimenti: 21 Cfr., COCCOLI, Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse , in Commento al Codice dei Contratti Pubblici, a cura di Sanino, Torino, 2008, 455 ss.‌ 22 In ordine al profilo temporale, si è precisato che, posto il principio generale per il quale i termini del procedimento amministrativo vanno considerati come ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, il termine di 180 giorni di efficacia delle offerte non ha carattere perentorio ma solo ordinatorio, come risulta dall’assenza di comminatorie di preclusioni o decadenze a carico dell’amministrazione per il superamento del termine stesso (C. St., sez. IV, 13.4.2016, n. 1449; id., sez. VI, 24.11.2010, n. 8224).
L'aggiudicazione. 1. La determinazione di aggiudicazione definitiva costituisce l'atto conclusivo del procedimento di gara, mediante il quale si individua il privato contraente e si fissa il contenuto economico del contratto sulla base dell'offerta presentata dal vincitore della gara. L'aggiudicazione provvisoria che si concretizza nel verbale di gara, ex art. 78 del codice, sottoscritto dall'organo preposto (monocratico o commissione di gara), è soggetta a "controllo/revisione" da parte del responsabile del servizio che adotta la determinazione di aggiudicazione definitiva che diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, dei requisiti autocertificati in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario. Al procedimento di affidamento secondo il sistema del cottimo fiduciario si applicano le disposizioni ex artt. 11 e 12 del codice. Ai sensi del richiamato articolo 11, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell' articolo 79 del codice. Il termine dilatorio in argomento non è applicabile: ⮚ per gli affidamenti diretti sotto i 20 mila euro per le forniture e per i servizi e sotto i 40 mila euro per i lavori; ⮚ se, a seguito di inoltro degli inviti di partecipazione alla selezione è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva (disposizione contenuta nel comma 10 bis dell'articolo 11 lett. a). Per i cottimi fiduciari è consentita l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula, così come previsto dall'articolo 11, comma 9, del codice dei contratti.

Related to L'aggiudicazione

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.