Lavori elettrici Clausole campione

Lavori elettrici. 27.3.1 Come previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi ed integrato dalle Norme CEI EN 50110 e 11/27, l’Appaltatore dovrà valutare, per ogni singola attività di propria pertinenza, i rischi elettrici. 27.3.2 Per le attività su installazioni fuori tensione, il preposto dell’Appaltatore deve essere in possesso della qualifica di Persona Esperta (PES). Se il personale che opera è classificato come Persona Comune (PEC) il preposto o una persona con la qualifica di Persona Avvertita (PAV) deve costantemente sorvegliare le attività del suddetto personale. 27.3.3 Per le attività su installazioni sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e 1 ai sensi della Norme CEI EN 50110 e 11/27 il preposto deve essere in possesso della qualifica di PES ed aver ottenuto l’idoneità a svolgere lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I. Il personale deve essere in possesso delle qualifiche di PES o PAV ed aver ottenuto l’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I. 27.3.4 E’ severamente vietato all’Appaltatore iniziare le attività, prima della consegna da parte di Enel dell’installazione elettrica oggetto dell’attività all’Appaltatore stesso.
Lavori elettrici. 7.1.1. Al termine dei Lavori e/o dei Servizi l’Appaltatore dovrà rilasciare al Committente certificazione di conformità di cui al D.M. del 22 gennaio 2008, n°37. Nel compenso pattuito devono intendersi ricompresi anche tutti gli oneri per: a) la messa in opera delle passerelle porta cavi secondo le modalità in uso presso l’Impianto della Committente; in particolare, per la definizione dei percorsi più opportuni e funzionali di cavi, passerelle, etc., l'Appaltatore prenderà accordi direttamente con i Rappresentanti della Committente nell’Impianto; b) il montaggio in campo delle apparecchiature secondo le modalità in uso presso l’Impianto della Committente con esclusione di motori, motoriduttori, servomotori, valvole, elettrovalvole, diaframmi, contatori, dosatori e sistemi di pesatura, azionamenti pneumatici o di altro tipo; c) la compilazione della "nota cavi" (contenente numero, percorso, formazione di ogni singolo cavo) di collegamento apparecchiature in campo tra morsettiere dei vari quadri; la "nota cavi" diverrà esecutiva solo dopo approvazione da parte della Committente; d) la stesura ed il collegamento dei cavi per apparecchiature in campo. Dalle passerelle porta cavi alle apparecchiature i cavi dovranno essere protetti da tubo mobilio o conduit (opportunamente curvato e fissato) e guaina flessibile secondo le modalità in uso presso l’Impianto della Committente; e) la stesura ed il collegamento di tutti i cavi di interconnessione tra i vari armadi, batterie, quadri, ecc.; tutti i cavi dovranno essere contrassegnati e tutti i fili dovranno avere capicorda ed essere f) la messa a terra di tutte le apparecchiature, passerelle portacavi, tubi portacavi, armadi, batterie, quadri, ecc.; g) le prove in banco di tutto l'impianto eseguito; h) l’assistenza ai Rappresentanti della Committente per prove di tensione, previo accordo con i Rappresentanti della Committente dell’Impianto; i) l’assistenza durante il periodo d'avviamento con modalità da concordare con i Rappresentanti della Committente dell’Impianto; j) l’aggiornamento di una copia di tutti i disegni compresi nella documentazione e trasferimento di tutti gli aggiornamenti su una copia riproducibile; k) il prelievo, il trasporto, il sollevamento di tutti i materiali necessari al montaggio. In particolare s’intenderanno ricomprese nel compenso pattuito tutte le operazioni di pulizia e preparazione al montaggio dei materiali che l’Appaltatore avrà prelevato dai depositi e magazzini della Committente; l) ...
Lavori elettrici. L’intervento non si configura come lavoro in presenza di rischio elettrico; sarà cura della Committente, attraverso il reparto preposto MANEL, qualora fosse necessario, fornire all’impresa appaltatrice idoneo punto di alimentazione in caso di utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente. Queste dovranno possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente e dalla normativa tecnica di settore. Sebbene allo stato attuale la Carbosulcis S.p.A. abbia provveduto a sospendere tutti i lavori in appalto ad eccezione di quelli necessari al mantenimento della sicurezza degli impianti ed al rispetto dei controlli di legge, nel caso in cui, per le motivazioni sopra richiamate, l’azienda dovesse decidere di avviare tale attività, il Datore di Lavoro dell’impresa appaltatrice deve fornire evidenza che dimostri di aver attuato, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 08 marzo 2020 integrato con il DPCM 09 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020 e s.m.i., le misure e le prescrizioni atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19 (valutazioni e prescrizioni aziendali, diffusione dell’opuscolo informativo contenente il decalogo di buone prassi emesso dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, assunzione di responsabilità da parte dei lavoratori all’adozione delle misure di prevenzione e protezione contro la diffusione del COVID-19, ecc.). Inoltre, è cura del DEC, in attuazione alle disposizioni di cui al documento “prescrizioni aziendali contro il COVID 19”, consegnare all’impresa appaltatrice contestualmente all’ufficializzazione del presente documento tutti i documenti richiamati nell’apposito paragrafo del documento, quali il vademecum predisposto dal Ministero della Salute indicante le regole fondamentali di igiene e prevenzione delle infezioni virali, la dichiarazione sull’impegno dei lavoratori dell’impresa appaltatrice al rispetto delle misure di prevenzione e protezione, anche in conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del COVID-19; quest’ultimo documento deve essere restituito firmato da ogni persona interessata (rif. file “Dichiarazione impresa esterna”).
Lavori elettrici. Per lavori elettrici si intendono gli interventi su impianti o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell’ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di rischio elettrico. I lavori elettrici devono essere eseguiti da persone in possesso delle necessarie conoscenze atte a controllare il rischio elettrico, ossia da PES (Personale Esperto) o PAV (Personale Avvertito). L’attribuzione dei profili professionali di PES e PAV è di pertinenza del Datore di Lavoro dell’impresa Esecutrice dei lavori elettrici, che nomina gli operatori sulla base: ✓ dell’esperienza di lavoro maturata; ✓ dell’istruzione acquisita sull’impiantistica elettrica, sui pericoli ad essa connessi e sulla relativa normativa di sicurezza; ✓ delle caratteristiche personali maggiormente significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l’operatore affidabile.
Lavori elettrici g. la seguente documentazione, ai fini del rilascio del contrassegno aziendale di riconoscimento rilasciato dalla Committente, sarà fornita dall’impresa a Servizi Generali solo dopo l’autorizzazione da parte del richiedente o di un suo delegato e del gestore del contratto: o Elenco delle apparecchiature / macchine / attrezzature che saranno utilizzate in cantiere, con una dichiarazione di conformità alla normativa vigente e di perfetto stato di conservazione/manutenzione; la documentazione attestante il rispetto dei requisiti della normativa e la corretta manutenzione; h. Elenco delle sostanze classificate pericolose e le relative schede di sicurezza in corso di validità (es.: Tossiche, Corrosive, Nocive, Irritanti, Infiammabili) e relative schede di sicurezza; i. Copia, ove applicabile, dei seguenti documenti relativi alle Opere Provvisionali - Ponteggi metallici fissi e mobili deve essere fornita al gestore del contratto e al tecnico di coordinamento lavori:
Lavori elettrici. Nel caso di lavori elettrici ogni Impresa Esecutrice dovrà presentare al Richiedente o al suo delegato, in tempo utile prima dell’inizio delle attività, per ogni operatore, copia della nomina di PES e/o PAV a cura del Datore di Lavoro.
Lavori elettrici. Nelle normali attività di manutenzione, i lavori svolti potranno essere di tipo ordinario o Gli impianti o parti di impianto, tra quelli oggetto dell’Appalto, che sono considerati complessi sono, sinteticamente: • cabine elettriche consegna e/o trasformazione di MT/BT; • gruppi di continuità assoluta, raddrizzatori/carica batterie; • gruppi elettrogeni; • impianti in sale operatorie, terapie intensive, locali “Tipo 2” in genere; • altri impianti di particolare complessità che verranno individuati di volta in volta.
Lavori elettrici. L’intervento non si configura come lavoro in presenza di rischio elettrico; sarà cura della Committente, attraverso il reparto preposto MANEL, qualora fosse necessario, fornire all’impresa appaltatrice idoneo punto di alimentazione in caso di utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente. Queste dovranno possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente e dalla normativa tecnica di settore. In rifermento all’emergenza COVID-19, il Datore di Lavoro dell’impresa appaltatrice deve fornire evidenza che dimostri di aver attuato, in conformità alle disposizioni di cui ai provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria internazionale causata dal virus SARS-CoV-2, le misure e le prescrizioni atte a contrastare e contenere il diffondersi del SARS-CoV-2 (valutazioni e prescrizioni aziendali, diffusione dell’opuscolo informativo contenente il decalogo di buone prassi emesso dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, assunzione di responsabilità da parte dei lavoratori all’adozione delle misure di prevenzione e protezione contro la diffusione del COVID-19, obbligo di verifica del possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde COVID-19, ecc.). Inoltre, il Datore di lavoro dell’impresa appaltatrice deve trasferire ai propri dipendenti le corrette informazioni circa le modalità di accesso in azienda e le prescrizioni definite, come preventivamente comunicate dal DEC. Tutti i lavoratori dovranno avere in dotazione la maschera antipolvere FFP2 senza valvola, occhiali di protezione.

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  • Lavoro notturno E' considerato lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. E' considerato "lavoro notturno" agli effetti legali, quello effettivamente prestato tra le ore 22 e le ore 5 del mattino in relazione all'ipotesi formulata dall'art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003. Agli effetti legali è considerato "lavoratore notturno" il lavoratore che: - con riferimento al suo orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, durante il periodo tra le ore 22 e le ore 5; l'inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato "adibizione eccezionale" e pertanto non comporta l'assunzione della qualifica di "lavoratore notturno"; - con riferimento al suo orario complessivo annuale svolga in via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore durante il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, da riproporzionare, per il part-time verticale e misto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 66/2003. Non si considera lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente c.c.n.l., quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali: a) vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente; b) necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore; c) necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura); d) per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 66/2003, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003 si conferma quanto previsto in materia dal precedente c.c.n.l. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle XX.XX. territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • Direzione dei lavori 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione Aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto 3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all’Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. 4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

  • Variazione dei lavori 1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel Quadro Economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante. 5. Ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. 6. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 7. Non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del Responsabile Unico del Procedimento, su segnalazione della Direzione dei Lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. 8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. 9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’Appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal Direttore dei Lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione Appaltante.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.