Modalità della collaborazione. Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari e cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali, laboratori, attrezzature e strumentazione, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. Nel caso gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ...
Modalità della collaborazione. 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, l’UPB è autorizzato a utilizzare i dati e i modelli per le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e i modelli di microsimulazione degli effetti delle politiche fiscali su famiglie e imprese sviluppati dall’ISTAT indicati nell’allegato al presente accordo, che costituisce parte integrante dello stesso. L’allegato potrà essere aggiornato previo accordo tra le Parti, secondo la procedura adottata per stipula del presente accordo e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.
Modalità della collaborazione. 2.1. In esecuzione del presente accordo, le Parti favoriscono la collaborazione reciproca nelle attività di didattica e formazione, da svolgersi nelle forme indicate di seguito a mero titolo esemplificativo.
Modalità della collaborazione. La SNA e l’ ANAC costituiscono un comitato di coordinamento paritetico al quale parteciperanno tre componenti per Parte per l’individuazione dei docenti, la progettazione, l’attuazione ed il monitoraggio delle attività di cui all’art. 1 e per l’individuazione delle ulteriori modalità di collaborazione. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso o gettone di presenza.
Modalità della collaborazione. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività di divulgazione scientifica e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, sono definite dalle “Linee Guida” e possono, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi, che costituiscono parte integrante del presente Accordo. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso tra le Parti, in riferimento al presente Accordo, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità statutarie dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze - attività di terza missione, comprendenti tutte le attività che assicurano il trasferimento delle conoscenze e la divulgazione della ricerca scientifica. Le Linee guida regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Modalità della collaborazione. Le attività oggetto della collaborazione saranno pianificate, gestite e controllate da un gruppo di lavoro che avrà come responsabili scientifici la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx per l’UPB, e la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx per l’IRPET. Eventuali sostituzioni dei predetti responsabili dovranno essere comunicate per iscritto. L’attività verrà svolta presso i due enti come tra loro concordato. Essi attiveranno e manterranno azioni comuni di valorizzazione e disseminazione dei risultati della collaborazione e realizzeranno attività di comunicazione a sostegno dei programmi e delle azioni attivati. Le Parti, per realizzare l’attività oggetto del presente accordo, si impegnano, nei limiti delle condizioni di riservatezza e restrizione esistenti, a condividere le informazioni e i dati necessari in loro possesso. I dati e i risultati dell’attività di ricerca appartengono ad entrambi gli Enti e potranno essere diffusi nella forma di scritti, pubblicazioni, presentazioni a seminari o convegni, secondo modalità concordate. UPB e IRPET potranno utilizzare i risultati delle ricerche oggetto della presente collaborazione nell’ambito delle rispettive attività scientifiche e istituzionali e la loro eventuale pubblicazione è condizionata a quanto stabilito nell’art. 5.
Modalità della collaborazione. Le parti, per realizzare l’attività oggetto del presente accordo, si impegnano, nei limiti delle condizioni di riservatezza e restrizione esistenti, a condividere le informazioni e i dati necessari in loro possesso, che resteranno di loro rispettiva proprietà. I risultati dell’attività di ricerca potranno essere diffusi nella forma di scritti, pubblicazioni, presentazioni, seminari o convegni, secondo modalità concordate.
Modalità della collaborazione. 1. La collaborazione avverrà, secondo le modalità descritte nel disciplinare allegato al presente accordo (Allegato A), che le parti dichiarano di conoscere e approvare.
Modalità della collaborazione. 1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi dell’efficienza, sussidiarietà economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità e pubblicità mediante piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.
Modalità della collaborazione. Per il raggiungimento delle finalità comuni di cui all’articolo 1 le parti convengono di attuare il presente accordo operativo sui seguenti aspetti: Per conoscere gli attuali e futuri livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico gravanti nelle aree di interesse si rende opportuno promuovere le seguenti attività articolate come di seguito: