MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA. II presente capitolo illustra le modalità di utilizzo del registro di emergenza, inclusa la funzione di recupero dei dati protocollati manualmente, prevista dal SdP.
13.1 Il registro di emergenza Qualora non fosse possibile fruire del SdP per una interruzione accidentale o programmata, l'AOO è tenuta ad effettuare le registrazioni di protocollo sul registro di emergenza. Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Qualora nel corso di un anno il registro di emergenza non venga utilizzato, il RSP annota sullo stesso il mancato uso. Le registrazioni di protocollo effettuate sul registro di emergenza sono identiche a quelle eseguite sul registro di protocollo generale. Il registro di emergenza si configura come un repertorio del protocollo generale. Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza viene attribuito un nuovo numero di protocollo generale, continuando la numerazione del protocollo generale raggiunta al momento dell' interruzione del servizio. A tale registrazione sono associati anche il numero di protocollo e la data di registrazione riportati sul protocollo di emergenza. I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo generale recano, pertanto, due numeri: quello del protocollo di emergenza e quello del protocollo generale. La data in cui è stata effettuata la protocollazione sul registro di emergenza è quella a cui si fa riferimento per la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo. In tal modo è assicurata la corretta sequenza dei documenti che fanno parte di un determinato procedimento amministrativo. II SdP realizza il registro di emergenza con un applicativo specifico installato sulle postazioni di lavoro delle UOP in modalità stand alone, fuori linea.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul relativo registro il numero totale di operazioni registrate. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, garantisce comunque l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'Amministrazione. Il formato delle registrazioni di protocollo, ovvero i campi obbligatori delle registrazioni, sono quelli stessi previsti dal PdP.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul relativo registro, il numero totale di operazioni registrate manualmente. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, garantisce comunque l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'AOO. Il formato delle registrazioni di protocollo, ovvero i campi obbligatori delle registrazioni, sono gli stessi previsti dal protocollo generale. Durante il periodo di interruzione del SdP, il responsabile della gestione del Centro servizio (o persona da lui delegata) informa costantemente il "call center" sui tempi di ripristino del servizio in parola affinché possa fornire le informazioni aggiornate alle AOO che ne fanno richiesta.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA. Il presente capitolo illustra le modalità di utilizzo del registro di emergenza, inclusa la funzione di recupero dei dati protocollati manualmente, prevista dal SdP.
13.1. Il registro di emergenza
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA. 53
13.1 Il registro di emergenza 53
13.2 Modalità di apertura del registro di emergenza 54
13.3 Modalità di utilizzo del registro di emergenza 55
13.4 Modalità di chiusura e di recupero del registro di emergenza 55 14 APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE, REGOLE TRANSITORIE E FINALI 55
14.1 Modalità di approvazione e aggiornamento del manuale 55
14.2 Regolamenti abrogati 56
14.3 Pubblicità del presente Manuale 56
14.4 Operatività del presente manuale 56 1 PRINCIPI GENERALI 1.1 Premessa II decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 recante le "Regole tecniche per il protocollo informatico”, all’articolo 3, comma 1, lettera d), prevede l'adozione del “Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio” per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale. Il manuale di gestione, redatto secondo quanto previsto dal successivo art. 5, comma 1, del suddetto DPCM," descrive il sistema di gestione anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi”. In questo ambito è previsto che ogni amministrazione pubblica individui una o più Aree Organizzative Omogenee, all'interno delle quali sia nominato un responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 50 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000). Obiettivo del manuale di gestione è descrivere sia il sistema di gestione documentale a partire dalla fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le funzionalità disponibili per gli addetti al servizio e per i soggetti esterni che a diverso titolo interagiscono con l'amministrazione. Il protocollo informatico, anche con le sue funzionalità minime, costituisce l'infrastruttura di base tecnico-funzionale sulla quale avviare il processo di ammodernamento e di trasparenza dell'attività dell'amministrazione. Il manuale è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce le istruzioni necessarie per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, cl...
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA. Registro di emergenza
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA. Il presente capitolo illustra le modalità di utilizzo del registro di emergenza, inclusa la funzione di recupero dei dati protocollati manualmente, prevista dal PdP. Allo stato attuale il Registro di protocollo informatico di emergenza è in attivazione.
12.1 Il registro di emergenza
12.2 Modalità di apertura del registro di emergenza
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA. 59
13.1. Il registro di emergenza 59
13.2. Modalità di apertura del registro di emergenza 59
13.3. Modalità di utilizzo del registro di emergenza 60
13.4. Modalità di chiusura e di recupero del registro di emergenza 60
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul relativo registro il numero totale di operazioni registrate manualmente. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, garantisce comunque l’identificazione univoca dei documenti registrati nell’ambito del sistema documentario dell’AOO. Il formato delle registrazioni di protocollo, ovvero i campi obbligatori delle registrazioni, sono quelli stessi previsti dal protocollo generale. Durante il periodo di interruzione del servizio di protocollo informatico generale, il responsabile del sistema informatico (o persona da lui delegata) provvede a tener informato il RSP sui tempi di ripristino del servizio Servizio di gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi Scheda di apertura/chiusura del registro di emergenza < Identificativo dell’amministrazione > < Identificativo dell’AOO > < Identificativo della UOP abilitata >
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA