Mutamento temporaneo di mansioni. Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale alla sua posizione. Al lavoratore che per un'intera prestazione sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del livello superiore. Trascorso un periodo continuativo, rispettivamente, di tre mesi per il personale impiegatizio e di due mesi per il personale operaio nel disimpegno effettivo delle mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, servizio militare di leva, gravidanza, puerperio, o per altre cause che comportino per il teatro l'obbligo della conservazione del posto. In tal caso, pur rimanendo fermo il diritto al compenso di cui al comma precedente per tutta la durata della sostituzione, non si avrà il diritto al passaggio di livello.
Mutamento temporaneo di mansioni. In applicazione dell’art. 2103 del codice civile, come modificato dall’art. 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - in caso di assegnazione a mansioni superiori a quelle del livello di appartenenza - il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi, salvo che la medesima non abbia luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Mutamento temporaneo di mansioni. 1. Fermo restando il disposto dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di livello superiore hanno diritto al passaggio a detto livello superiore purché la somma dei singoli periodi, nell’arco massimo di tre anni, raggiunga mesi nove per il passaggio al 6° livello professionale e mesi sei per il passaggio agli altri livelli professionali.
Mutamento temporaneo di mansioni. 1. Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a svolgere mansioni inerenti ad altra categoria purché ciò non comporti né peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale in Azienda.
Mutamento temporaneo di mansioni. 1. il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a svolgere mansioni ine- renti ad altra categoria purché ciò non comporti né peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale in azienda.
Mutamento temporaneo di mansioni. 1. L’assegnazione temporanea a mansioni superiori alla categoria di appartenenza, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, diventa definitiva dopo 6 mesi continuativi salvo diversa volontà del lavoratore. In tal caso il lavoratore può peraltro continuare a svolgere anche le mansioni della categoria di provenienza.
Mutamento temporaneo di mansioni. Il lavoratore percepisce la retribuzione contrattualmente stabilita per il livello al quale è stato assegnato in base alle effettive mansioni svolte o l'eventuale migliore trattamento salariale attribuitogli. Al lavoratore adibito a mansioni per le quali è stabilito un minimo tabellare superiore a quello percepito, sarà corrisposta la retribuzione vera e propria della nuova mansione per il periodo in cui la svolge. Il lavoratore che per almeno due mesi disimpegni mansioni superiori al proprio livello (semprechè non si tratti di sostituzione temporanea di lavoratore assente e per il quale sia contrattualmente prevista la conservazione del posto) passa definitivamente nel livello superiore.
Mutamento temporaneo di mansioni. (testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato)
Mutamento temporaneo di mansioni. Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale alla sua posizione. Al lavoratore destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del livello superiore. Trascorso un periodo, rispettivamente, di tre mesi per il personale impiegatizio e di due mesi per il personale operaio nel disimpegno delle mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, servizio militare di leva, gravidanza, puerperio, o per altre cause che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto. In tal caso, pur rimanendo fermo il diritto al compenso di cui al comma precedente per tutta la durata della sostituzione, non si avrà diritto al passaggio di livello. La norma di cui al 3° comma troverà applicazione anche nel caso in cui l'esplicazione di mansioni di livello superiore non sia avvenuta con continuità ma abbia raggiunto, in un semestre, la durata complessiva di tre mesi per il personale impiegatizio e di due mesi per il personale operaio.
Mutamento temporaneo di mansioni. 1. In relazione alle esigenze di servizio, il lavoratore potrà essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica.