Mutamento temporaneo di mansioni. Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale alla sua posizione. Al lavoratore che per un'intera prestazione sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del livello superiore. Trascorso un periodo continuativo, rispettivamente, di tre mesi per il personale impiegatizio e di due mesi per il personale operaio nel disimpegno effettivo delle mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, servizio militare di leva, gravidanza, puerperio, o per altre cause che comportino per il teatro l'obbligo della conservazione del posto. In tal caso, pur rimanendo fermo il diritto al compenso di cui al comma precedente per tutta la durata della sostituzione, non si avrà il diritto al passaggio di livello.
Mutamento temporaneo di mansioni. 1. Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a svolgere mansioni inerenti ad altra categoria purché ciò non comporti né peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale in Azienda.
2. Detta assegnazione può avvenire per esigenze di carattere aziendale o per sostituzione di altro lavoratore per il quale, a norma di legge o di Contratto, sussista il diritto alla conserva- zione del posto.
3. Nel caso di esigenze di carattere aziendale, la durata dell’assegnazione allo svolgimento di mansioni inerenti ad altra categoria non può essere superiore a tre mesi, fatta salva l’as- segnazione temporanea a mansioni comportanti la categoria Quadri, che non sia avvenuta n sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, che non può essere di durata superiore a sei mesi.
4. Nel caso invece di assegnazione allo svolgimento di mansioni inerenti ad altra categoria per sostituzione di lavoratore per il quale sussista il diritto alla conservazione del posto, la durata di detta assegnazione non può essere superiore a quella massima, legislativamente o contrattualmente prevista per la conservazione del posto.
5. Qualora il lavoratore sia chiamato temporaneamente a disimpegnare mansioni rientranti in categoria superiore alla propria, dovrà essergli corrisposta - con decorrenza dal primo giorno del mutamento di mansioni - in aggiunta alla sua retribuzione, un’indennità temporanea pari alla differenza tra i minimi di stipendio o paga e tra le indennità di contingenza delle due ca- tegorie.
6. Nel caso in cui l’affidamento di mansioni di categoria superiore sia previsto per un perio- do eccedente il mese, verrà data comunicazione scritta al lavoratore della data di inizio del temporaneo mutamento di mansioni e, successivamente, di quella di cessazione di detto mutamento.
Mutamento temporaneo di mansioni. In applicazione dell’art. 2103 del codice civile, come modificato dall’art. 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - in caso di assegnazione a mansioni superiori a quelle del livello di appartenenza - il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi, salvo che la medesima non abbia luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Mutamento temporaneo di mansioni. 1. Fermo restando il disposto dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di livello superiore hanno diritto al passaggio a detto livello superiore purché la somma dei singoli periodi, nell’arco massimo di tre anni, raggiunga mesi nove per il passaggio al 6° livello professionale e mesi sei per il passaggio agli altri livelli professionali.
2. L’esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore alla durata normale del servizio di leva, aspettativa, non dà luogo a passaggio di livello, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
3. Al lavoratore comunque assegnato a compiere mansioni inerenti a livello superiore a quello di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un compenso non inferiore alla differenza tra la sua normale retribuzione e la retribuzione minima contrattuale del livello superiore.
Mutamento temporaneo di mansioni il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a svolgere mansioni ine- renti ad altra categoria purché ciò non comporti né peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale in azienda.
Mutamento temporaneo di mansioni. Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a svolgere mansioni inerenti ad altra categoria purché ciò non comporti né peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nella Società. Detta assegnazione per esigenze di carattere aziendale non può avvenire per un periodo superiore a tre mesi, mentre per effetto di sostituzione di lavoratori per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto tale periodo non può essere superiore a quanto previsto in materia dalla legge o dal contratto collettivo, con il limite di 1 anno nell'ipotesi di sostituzione di personale in aspettativa. Nel caso di assegnazione temporanea a nuove mansioni di cui al presente articolo, al lavoratore dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla sua retribuzione, una indennità temporanea - ma utile per la determinazione del compenso per lavoro straordinario - pari alla differenza (categoria di appartenenza della mansione svolta - escluso eventuale sovrainquadramento ad personam - e categoria temporaneamente svolta) tra i minimi delle due categorie. Nel caso in cui l'affidamento di mansioni di categoria superiore sia previsto per un periodo eccedente il mese, verrà data comunicazione scritta dell'inizio e della fine di detto periodo.
Mutamento temporaneo di mansioni il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a svolgere mansioni inerenti ad altra categoria purché ciò non comporti né peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale in azienda.
Mutamento temporaneo di mansioni. Il lavoratore percepisce la retribuzione contrattualmente stabilita per il livello al quale è stato assegnato in base alle effettive mansioni svolte o l'eventuale migliore trattamento salariale attribuitogli. Al lavoratore adibito a mansioni per le quali è stabilito un minimo tabellare superiore a quello percepito, sarà corrisposta la retribuzione vera e propria della nuova mansione per il periodo in cui la svolge. Il lavoratore che per almeno due mesi disimpegni mansioni superiori al proprio livello (semprechè non si tratti di sostituzione temporanea di lavoratore assente e per il quale sia contrattualmente prevista la conservazione del posto) passa definitivamente nel livello superiore.
Mutamento temporaneo di mansioni. In applicazione dell’art. 2103 del codice civile, come modificato dall’art. 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle successive disposizioni legislative in materia, in caso di assegnazione a mansioni superiori a quelle del livello di appartenenza, l’Azienda provvede preventivamente all’erogazione della formazione eventualmente prevista, riconoscendo al lavoratore il trattamento economico corrispondente alla mansione superiore svolta. Tenuto conto della particolare rilevanza della tematica e delle complessive implicazioni per le risorse nell’assegnazione a nuove mansioni, l’Azienda garantisce altresì, decorso un periodo di tre mesi, l’attribuzione del relativo livello inquadramentale, fatto salvo il caso in cui l’assegnazione abbia avuto luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Resta fermo quanto previsto al successivo art. 21 con riferimento alle attività riconducibili alla categoria dei Quadri.
Mutamento temporaneo di mansioni. Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché tale mutamento non comporti una menomazione morale o un peggioramento economico. Al lavoratore che sia assegnato a svolgere temporaneamente mansioni inerenti ad un livello superiore, che sostanzialmente comporti maggiore responsabilità oppure che richieda una particolare specializzazione professionale, deve essere corrisposta, per tutta la durata dello svolgimento di tali mansioni, in aggiunta alla sua retribuzione, una indennità temporanea pari alla differenza tra i minimi di stipendio contrattuali dei rispettivi due livelli, detratto l'eventuale aumento di merito. Trascorso un periodo di tre mesi dall'assegnazione a mansioni superiori, avverrà il passaggio al corrispondente livello, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, puerperio, licenza straordinaria, richiamo alle armi. Nell'ipotesi di sostituzione temporanea in conseguenza di assenze per malattia, infortunio, puerperio, licenza straordinaria, avverrà il passaggio del lavoratore al livello superiore, solo quando la sostituzione oltrepassi di quindici giorni il termine massimo di assenze consentito dalle norme del presente Contratto di Lavoro per ciascuna causale, purché il sostituto abbia svolto le mansioni di livello superiore per mesi sei, se dei livelli L, I e H e per mesi tre se di altro livello. Il diritto di cui ai precedenti capoversi, viene riconosciuto anche nei casi in cui la sostituzione avvenga ad intervalli per un periodo di 180 giorni nel corso di dodici mesi consecutivi per mansioni di altro livello.