Obblighi del Professionista Clausole campione

Obblighi del Professionista. Diligenza. Con l’assunzione dell’incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata. Nello svolgimento dell’attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Obblighi del Professionista. Diligenza. Con l’assunzione dell’incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell’attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176 c2 c.c.). Divieto di ritenzione. Il Professionista trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.
Obblighi del Professionista. L'incaricato si impegna a rendere le prestazioni di cui sopra nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati, tramite luna propria organizzazione idonea alla realizzazione del servizio e al raggiungimento delle finalità previste dallo statuto. L'infermiere dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità. - ad assicurare la continuità del servizio, rispettando i turni e le modalità di svolgimento definiti dalla Direzione della Casa Residenza di concerto con la Dirigente; - a garantire la collaborazione con tutto il personale , secondo le disposizioni concertate con la Direzione; Il professionista è tenuto ad: - attenersi all’organizzazione del lavoro in osservanza di quanto previsto nel presente Contratto e delle disposizioni impartite dalla direzione della Casa Residenza secondo le modalità che le saranno comunicate con un congruo anticipo; - relazionarsi per l’organizzazione, la quantificazione, il controllo e il pagamento del servizio in oggetto al medico di struttura, alla Responsabile della Casa Residenza per anziani del Comune di Sarsina. - Il professionista si fa carico di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici assistenziali e previdenziali secondo quanto previsto dalle leggi e i contratti collettivi vigenti.
Obblighi del Professionista. 1. Il/i Professionista/i dichiara/no, per quanto attiene l’attività di miglioramento sismico o di ricostruzione disciplinata dal decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dalle ordinanze emesse Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 n. 13/2017 e n. 19/2017 e s.m.. nonché quelle che disciplineranno gli interventi nei centri storici, che il presente contratto è il n. , avendo già assunto in precedenza n. incarichi per prestazioni principali ed il il n. , avendo già assunto in precedenza n. incarichi per prestazioni parziali o specialistiche (dichiarazione resa da tutti i professionisti che sottoscrivono il contratto).
Obblighi del Professionista. L’organizzazione delle attività, viene concordata tra le parti nel rispetto delle reciproche necessità ed esigenze. La prestazione psicologica/psicoterapeutica dovrà essere resa personalmente dal Professionista, che non potrà avvalersi di sostituti. Il Professionista dovrà rendere al Cliente tutte le informazioni riguardanti la prestazione professionale.
Obblighi del Professionista. L’incaricato si impegna a garantire la completa realizzazione del programma di prevenzione oncologica e risponde esclusivamente al Direttore della Direzione Regionale “Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio”. L’incaricato si impegna a garantire la sua presenza presso il Centro di prevenzione oncologica della Giunta regionale del Lazio almeno per tre giorni settimanali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 15.00, sulla base delle visite programmate nella singola giornata. Durante il mese di agosto il numero delle giornate di presenze potrà subire variazioni in relazione all’attività del Centro di prevenzione oncologica regionale. Resta salva la possibilità per l’incaricato di concordare con il Direttore regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio una variazione del numero di giornate di presenza all’interno di un altro mese dell’anno solare. In caso di improvviso e documentato impedimento alla presenza del numero settimanale di giornate richieste, in periodi diversi da quelli su indicati, l’incaricato dovrà recuperare in altra giornata le prestazioni non effettuate.
Obblighi del Professionista a) Con l’assunzione dell’incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
Obblighi del Professionista. I professionisti impegnati nelle attività di collaborazione e consulenza di cui alla presente convenzione:
Obblighi del Professionista. Il professionista si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Bi- sceglie circa l’attività fino a quel momento espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pa- reri sia scritti che orali circa la migliore condotta o strategia difensiva per l’Ente. Qualora richiesto, ai fini di eventuali chiarimenti o confronti circa la linea difensiva da seguire, il professionista si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente necessario allo scopo, senza che tale attività possa tradursi in un ulteriore compenso aggiuntivo. Il presente incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti transattivi. Il professionista, nel rispetto delle norme di deontologia e, in particolare, dell’art. 37 del codice deontologico (conflitto d’interessi), si impegna a non patrocinare, per tutta la durata del presente in- carico, azioni legali e controversie contro il Comune o contro i suoi Enti strumentali, oltre a dichia- rare di non averne al momento di accettare il presente incarico. Il professionista si obbliga altresì a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l'insorgere di qualunque situazione di incom- patibilità con l’incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico pro- fessionale. Con la sottoscrizione della presente convenzione il professionista incaricato dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: - di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32 quater del codice penale; - di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d’incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile e revocare il mandato conferito. Nei casi in cui per lo svolgimento dell’attività processuale si rendesse necessario ricorrere alla assistenza di un domiciliatario, la scelta – senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente – è rimessa al professionista il quale risponde del possesso in capo al domiciliatario di tutti i requisiti necessari.
Obblighi del Professionista. Le attività di “certificatore energetico” dovranno essere eseguite secondo le disposizioni di Xxxxx, con particolare riferimento al D. Lgs. 19/08/2005 n. 192 e successive integrazioni, l’incarico consisterà nella relazione dell’attestazione di prestazione energetica (APE), art. 2, comma 1, lett.c.bis del D. Lgs. 192/2005. Le prestazioni da eseguirsi sono, a livello indicativo e non esaustivo, le seguenti: