Obblighi della Regione Clausole campione

Obblighi della Regione. 1. La Direzione competente si impegna a: a) trasferire a LAZIOcrea S.p.A. le risorse necessarie alla copertura delle spese connesse all’attuazione della presente Convenzione ad avvenuta sottoscrizione dell’atto; b) fornire indicazioni operative ed assumere gli atti di propria competenza necessari alla attuazione delle attività previste; c) assolvere ad ogni altro onere e adempimento, previsto a carico della Regione Lazio dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione; 2. La Direzione competente effettua controlli periodici presso LAZIOcrea S.p.A. ai fini del monitoraggio e della verifica sulla qualità e quantità dei servizi erogati, sulla corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste.
Obblighi della Regione. 1. La Regione, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di accredito delle quote di cui all’articolo 3, comma 2, si impegna a perfezionare i trasferimenti dei finanziamenti a tutte le unità operative designate secondo le proprie disposizioni e a garantire l’avvio delle attività in tutte le predette unità operative. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente all’AIFA, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni, sia la data del trasferimento del finanziamento che quella di avvio delle attività progettuali. 2. La Regione si impegna nel coordinamento dei Responsabili Scientifici che la stessa ha individuato per la realizzazione dei progetti regionali finanziati dall’AIFA di cui all’articolo 2, comma 2. 3. La Regione provvede a trasmettere all’AIFA, per ciascun progetto regionale, le rendicontazioni (tecnico-scientifico ed economiche) sia intermedie che finali entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalle rispettive date di metà e di fine progetto, utilizzando gli appositi modelli di rilevazione dati (modello A e modello B). Tali date sono calcolate a partire dalla data di avvio effettivo del progetto di cui all’art. 4, comma 2. 4. La Regione garantisce, inoltre, che le predette attività vengano condotte in ottemperanza alla normativa vigente in materia di studi osservazionali e di gestione delle reazioni avverse. Nel caso di affidamento dei progetti a soggetti esterni alla Regione, dotati di autonomia sotto il profilo Allegato A al Decreto n. 143 del 18 OTT. 2022 pag. 8/65 amministrativo e gestionale, la Regione stessa è tenuta a prevedere, nello specifico atto di affidamento, l’impegno formale da parte dell’ente affidatario a svolgere le attività in ottemperanza alla normativa vigente, in particolare in materia di studi osservazionali e di gestione delle reazioni avverse. 5. La Regione si impegna a dare tempestiva comunicazione all’AIFA degli impedimenti sopravvenuti tali da precludere l’avvio o determinare un ritardo nell’esecuzione dei progetti regionali oggetto della presente convenzione. 6. A conclusione dei progetti regionali, la Regione si impegna alla restituzione delle somme non computate nelle rendicontazioni di cui all’articolo 3 ovvero delle quote non impegnate per le finalità che ne hanno giustificato l’erogazione. Tali somme confluiscono nel fondo di farmacovigilanza di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 7. L’eventuale proroga delle scadenze previste dal presente articolo potrà esse...
Obblighi della Regione. 1. La REGIONE si impegna a : a. mettere a disposizione ai soggetti aderenti la piattaforma regionale dei pagamenti telematici al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del CAD; b. fornire ai soggetti aderenti il Piano regionale di attivazione dei servizi del Nodo per consentire al medesimo di predisporre il proprio Piano coerentemente con le attività propedeutiche connesse alla disponibilità della piattaforma regionale; c. farsi carico delle attività di test preliminari e strumentali all’adesione al sistema dei pagamenti offerto dal Nodo dei Pagamenti-SPC, sia nella qualità di beneficiaria dei pagamenti, sia nella qualità di Intermediario tecnologico per i Soggetti aderenti. Resta esclusa ogni responsabilità dell’Intermediario tecnologico, nella sua funzione di operatore per l’intermediazione tecnologica, in ordine alla correttezza dei dati contenuti nei flussi scambiati. d. realizzare e manutenere l’infrastruttura tecnologica per consentire il colloquio tra la stessa Amministrazione e i Soggetti aderenti, attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, nonché per lo scambio dei flussi tra l’Amministrazione e i PSP attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC nel rispetto delle regole di cui alle Linee guida e a prescindere che tali flussi abbiano come beneficiario del pagamento l’Amministrazione e/o i soggetti aderenti. e. sostenere i costi di attivazione e di esercizio della piattaforma regionale fino alla scadenza del presente accordo.
Obblighi della Regione. La Regione si impegna a promuovere uno o più avvisi di selezione pubblica, finalizzati all’attribuzione di: a) Premi di laurea del valore unitario di 1.000,00 € per un massimo di dieci tesi di laurea magistrale realizzate da laureati nelle Università della regione Xxxxxx-Romagna negli a.a. 2019/2021 – 2020/2021 – 2021/2022 improntate alle metodologie di Reduction e Refinement nonché di ricerca alternativa all’utilizzo di animali; b) Borse di studio del valore unitario di 15.000,00 € per neolaureati da non più di 2 anni dalla scadenza dell’avviso di selezione, che collaborano con i Dipartimenti universitari della regione alla realizzazione di progetti di ricerca – di durata annuale - attuati con metodi alternativi alla sperimentazione animale ai sensi dell’art. 1, comma 2 ter della L.R. 20/2002 e s.m.; I criteri di selezione, relativi ai precedenti punti a) e b), saranno definiti dal "Comitato Etico Regionale per la Sperimentazione Animale" istituito ai sensi della L.R. 20/2002 e approvati, con proprio atto, dal Responsabile del competente Servizio regionale. Le attività di selezione saranno effettuate da una apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare, composta da: - Presidente: Responsabile Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica della Regione o suo delegato; - 2 referenti Comitato Etico Regionale per la Sperimentazione
Obblighi della Regione. 1. La regione si impegna a garantire, con carattere di continuità, l’effettiva realizzazione da parte del CRFV delle attività di cui all’articolo 2, comma 2, della presente convenzione. 2. La regione si impegna a garantire il coordinamento del CRFV tramite la figura del responsabile scientifico che la stessa ha individuato per la realizzazione delle attività del CRFV stesso (di seguito indicato come responsabile del CRFV). 3. La regione, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di accredito della quota di cui all’articolo 3, comma 1, si impegna a perfezionare il trasferimento del finanziamento al CRFV al fine di garantire, con carattere di continuità, lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 2, dettagliate nella procedura operativa destinata ai CRFV adottata dall’AIFA. Di tale trasferimento la regione è tenuta a darne tempestivo riscontro all’AIFA, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dallo stesso. 4. La xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) mesi dalla data di efficacia della presente convenzione ai sensi dell’articolo 7 e successivamente con cadenza annuale, provvede a trasmettere all’AIFA un rapporto sulle spese effettivamente sostenute e sulle attività svolte dal CRFV, utilizzando le apposite schede di rilevazione dati (Modelli B-D) allegate alla presente (allegati n. 1 e n. 2) e secondo le modalità successivamente comunicate dall’AIFA. 5. La regione si impegna a dare tempestiva comunicazione all’AIFA di impedimenti sopravvenuti tali da precludere o da determinare un ritardo nello svolgimento delle attività del CRFV descritte nell’articolo 2, comma 2, della presente convenzione. 6. Qualora entro e non oltre 6 (sei) mesi prima della conclusione della presente convenzione risultino somme residue, la regione si impegna a darne tempestiva comunicazione all’AIFA al fine di concordare con la stessa un piano di utilizzo per le predette somme mediante una proroga per il tempo necessario a garantirne il completo utilizzo. Per somme residue si intendono le somme che non sono state computate dalla regione nei rapporti annuali già presentati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e che non si prevede di poter computare nel rapporto finale. La proroga sopra citata non potrà in ogni caso avere una durata superiore a n. 2 (due) anni. 7. L’eventuale proroga delle scadenze previste dal presente articolo potrà essere concessa dall’AIFA solo a fronte dell’esito positivo della valutazione di apposita richiesta - formalmente motivata e documentata - pres...
Obblighi della Regione. 1. La Regione si impegna nei confronti della Società ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. La Regione, nell’ambito del proprio ruolo di coordinamento e di indirizzo, eserciterà le seguenti funzioni: - definizione, previa apposita richiesta scritta, delle priorità su cui focalizzare le principali fasi di esecuzione delle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3 del presente contratto; - identificazione dei principali ambiti o siti su cui concentrare le attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3; - monitoraggio e controllo tra l’esecuzione del servizio affidato e gli obiettivi e gli standard cui attenersi ai sensi dell’ art. 5; - supporto attraverso i propri database normativi e documentali.
Obblighi della Regione. La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro
Obblighi della Regione. 4.1 La Regione si impegna a rendere disponibili, per l’attività di popolamento del data warehouse, i dati relativi ai flussi amministrativi correnti, possibilmente a partire dall’anno 2009, necessari per la predisposizione degli indicatori. E’ responsabilità della Regione assicurarsi che la raccolta e il trattamento dei dati venga effettuata nel rispetto della normativa della normativa in materia di privacy (D.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, e Regolamento UE 2016/679). 4.2 La Regione altresì, acconsente all’accesso presso i propri uffici del personale delegato dalla CLICON al fine della realizzazione del progetto. 4.3 La Regione si impegna a dare visibilità al nome, alla ragione sociale e/o al logo della CLICON e del CRUSCOTTO, all’interno del materiale divulgativo del progetto, negli incontri regionali, locali o nazionali in cui lo stesso sarà presentato nonché nella eventuale pubblicazione dei risultati.
Obblighi della Regione. 1. La Regione si impegna ad assicurare la copertura finanziaria dell’opera, fino alla somma di € 1.000.000,00, riservandosi di determinare l’effettivo ammontare del contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute e comunque entro il limite massimo anzidetto. 2. Il trasferimento delle risorse, a titolo di contributo regionale pari a € 1.000.000,00, è individuato nelle disponibilità residue del programma PIAT della legge 61/1998, per gli interventi previsti nell’allegato al documento istruttorio della dgr 511/2004, Punto 1, “Percorsi per la mobilità ecologica – sentieristica – piste ciclabili”, e che tale somma trova copertura nei fondi della contabilità speciale L.61/1998 destinati al progetto PIAT mobilità e reti di trasporto di cui alla DGR 511/2004. 3. L’utilizzo di eventuali economie dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della Regione.
Obblighi della Regione. Il Servizio è tenuto a: pubblicare sul sito agricoltura xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx, in sezione dedicata ai GAL, gli avvisi da essi trasmessi ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di contributo da parte dei beneficiari terzi; validare o comunicare le prescrizioni correttive su avvisi e graduatorie, rispettivamente entro 20 e 60 giorni dalla trasmissione della documentazione completa; formalizzare i provvedimenti di concessione degli aiuti in favore di beneficiari terzi; disciplinare le modalità di documentazione delle domande di contributo dei beneficiari terzi ed erogare i contributi dovuti previa istruttoria delle relative domande di pagamento; disciplinare ed eseguire il controllo in loco delle domande di pagamento; definire le richieste di variante della SSL entro trenta giorni dalla domanda; portare tempestivamente il GAL a conoscenza di prescrizioni impartite dall’Autorità di Gestione o dalla CE; fornire assistenza in caso di richieste di interpretazione/chiarimento; provvedere all’immissione nel Sistema informativo “SIAN” dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate, per quanto di competenza del Servizio.