Obblighi generali del concessionario Clausole campione

Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate in concessione nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’atto integrativo, e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Obblighi generali del concessionario. Il Concessionario è impegnato, per il solo fatto della presentazione dell'offerta, verso il concedente, che non è soggetto ad alcun obbligo verso la controparte fino al perfezionamento di tutti gli atti necessari, compresi quelli inerenti e dipendenti dalla gara pubblica. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario definitivo deve prestare:
Obblighi generali del concessionario. L’uso per il quale è concessa l’area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.
Obblighi generali del concessionario. L’uso per il quale è concessa l’area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto, caricato nel sistema informativo regionale SIPIUI, che si intende integralmente richiamato nel presente atto anche se non materialmente allegato. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.
Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto ad effettuare le attività e le funzioni trasferite in forza del presente atto di convenzione, per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea attraverso una propria rete distributiva esclusiva su tutto il territorio nazionale costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti di vendita da attivare entro il 31 dicembre 2010. Per l’esercizio delle attività e delle funzioni medesime il concessionario si attiene alle prescrizioni indicate nello stesso atto di convenzione e garantisce i livelli di servizio previsti dal capitolato tecnico e dagli Allegati al presente atto di convenzione, mediante un’organizzazione di mezzi propri ovvero di terzi di cui assume diretta responsabilità dandone previa comunicazione ad AAMS.
Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto all’esercizio dei giochi affidati in concessione, attenendosi alle prescrizioni indicate nella convenzione e nelle regole amministrative e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, nel rispetto delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonchè delle altre norme di legge vigenti e delle disposizioni delle autorità pubbliche.
Obblighi generali del concessionario. Il soggetto concessionario s’impegna espressamente a:
Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario dovrà:
Obblighi generali del concessionario. Il servizio deve essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, personale, prodotti, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il concessionario deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi necessari per l’esecuzione delle attività oggetto della presente concessione, con oneri e responsabilità interamente a suo carico. Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l’uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato. La gestione del Centro Sportivo comporta per il concessionario l’assunzione dei seguenti obblighi:
Obblighi generali del concessionario. 1. Il concessionario è tenuto alla gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, attenendosi alle prescrizioni indicate nel presente atto di convenzione, nel capitolato d’oneri e nel capitolato tecnico e relativi allegati nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.