STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA. D.Lgs. 81/2008, All. XV.1 Ove e' prevista la redazione del PSC, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA. I riferimenti legislativi in ordine agli oneri della sicurezza sono: D.LGS 231/2001"Codice delle responsabilità delle società e degli enti" Il Decreto n 81/08 prevede l’individuazione, la quantificazione e la non assoggettabilità a ribasso d’asta dei costi della sicurezza ossia degli oneri necessari alla predisposizione delle misure tecniche e/o organizzative atte a garantire che i lavori vengano svolti in sicurezza. Si sottolinea quanto previsto all’allegato 15 punto 4) d.lgs. 81/2008: - :“La stima dovrà essere congrua, analitica, per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato…” - : “I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, e individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici” Nel presente documento è stata compiuta un’analisi e valutazione dei rischi, a fronte della quale sono state concepite corrispondenti misure di prevenzione e protezione; procedure esecutive; definiti apprestamenti ed attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori e stabilite procedure di coordinamento relativo all’uso comune degli apprestamenti e delle attrezzature da parte delle imprese esecutrici. Gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’allegato XV punto 4) d.lgs. 81/2008 , sono rappresentati da :
a) apprestamenti previsti nel PSC;
b) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento parziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. stima dei costi della sicurezza : APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC MISURE PREVENTIVE E PROT...
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA. Com’è noto, nel settore dei cantieri temporanei e mobili, sia pubblici che privati, la legislazione italiana prevede il divieto di assoggettare a ribasso d’asta i costi della sicurezza, mentre in altri paesi d’Europa la sicurezza viene considerata integrata nel progetto e viene programmata, realizzata e controllata come qualsiasi altra opera in costruzione. La normazione di questo specifico aspetto della sicurezza sta quindi procedendo per gradi, non disponendo di parametri di riferimento o di esempi da seguire. Oggi con l’approvazione e pubblicazione del D.lgs. n. 106 del 03/08/2009, che modificando il Testo unico sulla Sicurezza abroga il D.P.R. n. 222/2003, si chiarisce che tali costi sono quelli necessari per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dall’interferenza delle lavorazioni, ovvero dalla contemporanea presenza sul cantiere di diverse imprese. Questo significa che il legislatore ha voluto evidenziare che i costi della sicurezza riconducibili al “Committente dell’opera da realizzare” sono soprattutto quelli che potenzialmente e presumibilmente possono transitare da una attività lavorativa all’altra e che quindi, come tali, non sono riconducibili alla stessa competenza delle singole Imprese, ma debbono essere considerati “apprestamenti, misure preventive e protettive, procedure, impianti e servizi di coordinamento ecc.” di natura collettiva. In pratica, nel “Cantiere” (e quindi in tutta l’area in cui si estenderanno le attività logistiche e lavorative) sono possibili due tipi di interferenze di cui deve tener conto il CP (attraverso l’elaborazione del PSC e quindi anche dei relativi Costi della Sicurezza): ▪ le interferenze d’attività derivanti dalla presenza di più Imprese nella stessa area di lavoro; ▪ le interferenze derivanti dall’esecuzione di fasi lavorative eseguite da più squadre di lavoratori della stessa o di più Imprese. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del Regolamento dei Lavori Pubblici, nella presente stima non vengono considerati nei costi della sicurezza, gli attrezzi, le spese e gli oneri derivanti da obblighi generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore, a meno che non siano derivanti da lavorazioni interferenti. I costi della sicurezza devono essere inseriti nei “Piani di Sicurezza e di Coordinamento” (art. 100, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); inoltre, nel caso di lavori pubblici, i costi della sicurezza devono essere indicati nel quadro eco...
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA. Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per: • garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati. • garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all’interno dei locali. Come già osservato non sono previsti costi per la gestione delle interferenze che, come accennato, non sono presenti.
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA. La valutazione dei costi della sicurezza afferenti al presente documento, è stata effettuata con le modalità specificate agli art. 5.4.2 delle Condizioni Generali identificando e quantificando le seguenti tipologie afferenti alle interferenze, diversi, quindi, dai costi connessi alle specifiche attività d’impresa. In particolare si sono valutate i costi per:
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA. Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per: ⮚ garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati; ⮚ garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all’interno dei siti oggetto dei lavori. La stima dei costi della sicurezza è stata effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, o di prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o di elenco prezzi delle misure di sicurezza dell’AMA SpA. I costi della sicurezza, secondo quanto introdotto dalla Determinazione n. 3/08, sono stati identificati sulla base delle indicazioni del D.P.R. 222/03, pertanto sono stati analizzati:
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA. In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza. I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze di cui sopra (inclusi quelli generali) possono essere eliminati o ridotti attraverso le corrette procedure gestionali e dal rispetto delle misure di prevenzione di cui sopra e dal puntuale rispetto del Capitolato e dalla normativa che regola il presente appalto. Pertanto i costi della sicurezza sono da ritenersi pari ad € 0,00 (zero/00). Per gli specifici costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta immutato l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. La ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA. I costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale e relativi al Servizio di fornitura di energia, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali di produzione di energia termica e degli impianti di sicurezza per gli edifici comunali, come indicato dalla Determina dell’Autorità di Vigilanza sugli appalti n°3 del 5 marzo 2008 ''Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture e, in misura ancora più cogente, secondo quanto stabilito dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. La stima dei costi deve essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Per le attività oggetto del presente DUVRI sono stati calcolati i seguenti costi: Gli oneri per la sicurezza comprendono l’impiego di idonea segnaletica per la delimitazione dell’area di intervento e l’uso di dispositivi di protezione individuali quali guanti per l’espletamento del servizio di manutenzione. L’attività di coordinamento è stata prevista con cadenza almeno annuale. Descrizione Unità di misura Prezzo Unitario (€uro) Quantità Totale (€uro)
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA. In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, sono stati individuati costi,
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA. I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione dei rischi da interferenze. Questi dovranno essere tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento è eliminabile o riducibile al minimo mediante procedure gestionali che scandiscano le fasi operative dell’ingresso dei dipendenti della ditta appaltatrice nel luogo di lavoro della ditta appaltante. Tali procedure sono state affrontate nei paragrafi precedenti. Per completare una strategia di prevenzione e protezione mirata ad eliminare o ridurre al minimo tutti i rischi dovuti alle interferenze, si dovrà puntare sulla realizzazione delle misure di seguito elencate, delle quali è stato stimato il relativo costo.