PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO Clausole campione

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. All’atto della consegna del servizio l’Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori secondo tutte le normative vigenti al momento dell’esecuzione del servizio. L’Appaltatore è pertanto tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. . L’Appaltatore provvederà sotto la propria totale responsabilità altresì: • a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi); • a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali cottimisti e fornitori tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate; • a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva (DPC) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio; • a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; • ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; • ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; • ad informare immediatamente la Direzione dell’Esecuzione dei Servizi in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. La Direzione dell’Esecuzione dei Servizi ed il personale incaricato dal Comune di Barge si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del D.L. 22...
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. 8 - Art. 8. DANNI DI FORZA MAGGIORE 8
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. 16.1 Ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore redigerà e consegnerà alla Committente in sede di stipula di ciascun contratto applicativo: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008; b) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/2008; c) la documentazione di cui all’allegato 5 del PSC ai fini della valutazione dell’idoneità tecnico professionale da parte del responsabile dei lavori. 16.2 Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 16.3 L’Appaltatore ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione vigilano, ciascuno per le proprie competenze, sull’osservanza delle norme e sull’applicazione dei piani di sicurezza e ne aggiornano i contenuti, se ritenuto necessario, con le modalità indicate nel PSC e nel POS. 16.4 Per le eventuali proposte od integrazioni l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. All’atto della consegna del servizio l’Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. . L’Appaltatore provvederà altresì: • che tutto il personale addetto al servizio, compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica sia a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali, qui di seguito elencate a titolo esemplificativo: D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e xx.xx. - Nuovo Codice della Strada; D.P.R 16/12/1992 n. 495 e xx.xx. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada; Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela del la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. • A consegnare copia del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, dell’elenco degli addetti e dei relativi attestati di formazione al Responsabile del Procedimento prima della stipula del contratto, oppure in sede di consegna del servizio qualora avvenga in via d'urgenza. In tale sede dovrà altresì essere comunicato, a questa stazione appaltante, ...
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. Le norme applicabili in materia di tutela dei lavoratori sono quelle richiamate dall’art. 52 della L.R. 5/2007. Ai sensi di quanto sopra vi è : a) l’obbligo dell’appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, inpiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. L’Amministrazione verifica, anche durante l’esecuzione, il rispetto da parte dell’appaltatore degli obblighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle casse edili; b) l’obbligo dell’appaltatore di rispondere all’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati; c) l’obbligo di presentare la documentazione che attesti che l’impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche ed integrazioni; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti; d) l’obbligo per l’amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva ; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. All’atto della consegna dei lavori, l’appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che venisse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. L’Appaltatore provvederà altresì: ⮚ a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel Piano della sicurezza fornito e/o approvato dall’AMMINISTRAZIONE ; ⮚ a far oss...
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. 11 ARTICOLO 15 - PENALI 12
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. Il Gestore si obbliga ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dal Dlg.
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. Le prestazioni comprese nel servizio appaltato devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore avrà l’onere di acquisire direttamente, senza l’intervento di D.G.N. s.r.l., dagli utenti fi‐ nali le informazioni necessarie per accedere al PDR, qualora il PDR risulti all’interno di proprietà pri‐ vate, in condizioni di totale sicurezza. L’appaltatore è responsabile della sicurezza e salute dei propri lavoratori conformemente ai docu‐ menti di valutazione del rischio connessi all’attività ed alle altre prescrizioni disposte dal Dlgs 81/2008. Dovrà in particolare provvedere per le specifiche attività alla formazione/informazione, for‐ nitura delle necessarie attrezzature e dpi, vigilanza sanitaria in conformità ai disposti di legge. L’appaltatore è tenuto a predisporre tutti gli accorgimenti e le indicazioni inerenti l’igiene e la sicu‐ rezza del lavoro attenendosi a tutte le disposizioni dettate dalla vigente normativa ed a segnalare tempestivamente ad D.G.N. s.r.l. gli interventi strutturali che si rendessero necessari. L’appaltatore dovrà: fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio anche i dispositivi di protezione individuale e collettiva; far utilizzare ai propri dipendenti tutti i “dispositivi di protezione, individuale e collettiva” opportuni relativamente alle mansioni svolte, così come previsto dalla vigente normativa; far rispettare i seguenti divieti ed obblighi: ‐ divieto di fumare durante il lavoro; ‐ divieto di assumere cibi e bevande personali durante il lavoro. L’appaltatore non può comunque iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.