Common use of Orario di lavoro Clause in Contracts

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Dei, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle aree Quadri, A e B, limitatamente, per quest’ultima, al personale che svolge attività esecutiva di carattere tecni- co od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti, nonché per il personale appartenente all’area D addetto a compiti di videoscrittura e utilizzazione di programmi informatici. Per il restante personale inquadrato nelle aree B, C e D non rientran- te tra quello indicato al precedente comma, l’orario ordinario contrattuale di lavoro - resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. La composizione multiperiodale durata media dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca riferimento all’anno per i lavo- ratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle Ore (nei casi collettivi)acque. In tali casiPer i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre. L’orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. effettuata d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. Nell’effettuare tale ripartizione, previa motivata comunicazione alla RSAle parti potranno fissare per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell’anno, superando con un mas- simo, in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesiun orario settimanale di 44 ore. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di sem- plice attesa o custodia, la media delle durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore ordinarie lavorate e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10. di lavoro continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei regimi d’orario “5+2” commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con l’Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussi- stenza dell’obbligo di custodia. La durata, la distribuzione e “6+1” dovrà l’ora iniziale e finale dell’orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei ser- vizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro. Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati noci- vi ai sensi del precedente art. 31, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull’orario giornaliero ordinario, fermo restando l’importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un’altra pausa di altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell’o- rario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo, nonché i propri diritti lavori che si svolgono in tema galleria. La durata massima giornaliera di recupero dei riposi individualilavoro ordinario di 10 ore, in modo da poterli correttamente esercitaredistribuite secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui al 9° comma, indipen- dentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneUgualmente dicasi per l’i- potesi contemplata al 11° comma.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, consorzioleb.it, www.anbi.it

Orario di lavoro. composizione multiperiodale Per la durata dell’orario ordinario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell’orario contrattuale di lavoro - è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonchè ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l’orario multiperiodale di cui all’art. 31 del c.c.n.l. il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La composizione multiperiodale prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l’altro giorno di riposo può essere fruito nell’arco della settimana. L’attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall’entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell’articolo 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all’articolo 33 del presente c.c.n.l., dell’orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell’orario concordato La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)può essere articolata in non più di due frazioni. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi base a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, modo consecutivo fatte salve le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario attività caratterizzate da due frazioni di lavoro in altri periodi dell’annodurante la giornata. In ogni casocaso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell’articolo 17, nell’arco mobile comma 4, del decreto legislativo n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di 12 concordare un 3° turno giornaliero ex art. 22, comma 8 del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui ai commi 11 e 14 (dodiciprestazione nel 6° giorno della settimana e prolungamento orario) mesinon sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (lavoro straordinario, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitinotturno, confrontare il precedente articolo 119festivo). Resta inteso L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’impresa per l’inizio dell’attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell’ora preventivamente fissata per l’inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all’orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un’ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L’impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il Lavoratore dovrà conoscerepersonale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, sin dal momento il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle 2 ore. Il tempo passato a disposizione dell’impresa - in attesa di comunicazione impiego, per spostamenti da un posto all’altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell’orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell’orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della composizione multiperiodale dell’orario sua prestazione giornaliera – comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all’altro di lavoro, i propri diritti in tema anche se rientranti fra quelli abituali – sono rimborsate dall’impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di recupero dei riposi individualiviaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, in modo per l’inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneun posto all’altro, tra l’inizio e il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. composizione multiperiodale Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è sta- bilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n.66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a do- dici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma prece- dente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale. La suddivisione dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casidiversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi oppure in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” cinque giorni e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individualimezzo, in modo relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da poterli correttamente esercitaretalune figure impiegatizie. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneeventuale lavoro stra- ordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario giornaliero di lavoro - a tutti gli effetti del presente contratto è stabilito per tutti i turni in sei ore giornaliere. Di conseguenza la retribuzione settimanale continua ad essere calcolata su 36 ore settimanali computandosi sulla stessa base tutti gli effetti economici e normativi del presente contratto. Per i giornali che editano il numero del lunedì il regime lavorativo è articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi e uno di riposo. Nei casi in cui, per constatati motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui sopra verrà mantenuto un regime lavorativo basato su sei giorni lavorativi e uno di riposo. Il regime lavorativo basato su cinque giorni lavorativi e uno di riposo determina nella sua estensione annuale un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione da parte degli operai, in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, di sette giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione. Nei casi in cui si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo gli operai interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a sette giorni di riposo retribuito aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 13 parte operai – disciplinati secondo la normativa del predetto articolo. La composizione multiperiodale concessione dei suddetti sette giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell’orario lavorativo annuale e, pertanto, comporta la relativa attestazione a 35 ore dell’orario di lavoro settimanale medio di fatto dell’operaio su base annuale. La FIEG e le Organizzazioni sindacali si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in impegnano ad individuare gli strumenti idonei per l’equilibrata soluzione di eventuali problemi insorgenti dall’applicazione del regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario lavorativo basato su cinque giorni di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile ed uno di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare riposo previsto per i giornali che editano il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanenumero del lunedì.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Artt. 109 – 113 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di lavoro - La composizione multiperiodale secondo livello) Definizione: qualsiasi periodo in cui il Lavoratore è a disposizione del Datore nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Normalmente la durata dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario è di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Per far fronte a eventi improvvisi ed imprevedibili o intensificazioni dei servizi richiesti, l’Azienda può realizzare diversi regimi di orario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla il superamento dell’orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la Ore. La durata media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, per ogni periodo di 45 giorni non dovrà superare le 58 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario; per un periodo di 6 mesi, non deve superare le 48 ore settimanali. La contrattazione di secondo livello potrà concordare profili di orario, includendo la domenica come giorno lavorativo. In caso di istituzione di turni di lavoro giornalieri, il lavoratore non può rifiutarsi di effettuarli. Sospensione: in caso di sospensione inferiore ai 30 minuti, per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore, ha diritto alla normale retribuzione; se invece pari o superiore i propri diritti 30 minuti, il Datore può porre in tema libertà il lavoratore con conseguente interruzione della retribuzione. Lavoro discontinuo o di recupero dei riposi individualisemplice attesa o custodia: per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, ecc.), la durata del contratto può essere fissata in modo da poterli correttamente esercitare45 ore ordinarie, con retribuzione commisurata all’orario settimanale ordinario pattuito. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori Tali lavoratori sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro, ma soggetti alla durata massima settimanale. Superato l’orario di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria con la maggiorazione del 15% (per le date prime 8 ore di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 straordinario) o del 20% (due) settimaneper quelle eccedenti l’ottava).

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Samples: cisalterziario.it, www.anpit.it

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario normale di lavoro - La composizione multiperiodale è fissato in 40 ore settimanali. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 la durata media dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi non può in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinarioogni caso superare, per il tempo previstoogni periodo di sette giorni, le 40 (quaranta) 48 ore, comprese le ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’annostraordinario. In ogni caso, nell’arco mobile La durata media dell’orario di 12 (dodici) lavoro di cui al precedente comma deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 26 settimane. L’arco temporale di riferimento per il predetto calcolo è elevato a dodici mesi, la media a fronte delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro: - esigenze legate all’organizzazione di fiere e manifestazioni nonché per le attività connesse; - ricorrenze di eventi e festività vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare, che determinano un incremento dei consumi; - iniziative promo-pubblicitarie; - necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria; - punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato. Xxxxx restando l’orario normale di lavoro come definito al comma 1, tutti i lavoratori matureranno per dodicesimi 12 ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere annue di 40 (quaranta) settimanalipermessi retribuiti. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento Tali permessi verranno goduti da ogni singolo lavoratore per gruppi di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario 8 ore o frazioni di lavoro, i propri diritti in tema esse tenendo conto delle esigenze di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanecontinuità dell’attività produttiva.

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Samples: www.assipan.it

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Si articola, di lavoro - La composizione multiperiodale norma, in 36 h. settimanali antimeridiane. L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale. (art. 51 comma 1 CCNL 29/11/2007) Nel caso si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)verifichino le condizioni previste dall’art. 55 CCNL 2006/09, l’orario viene ridotto a 35 ore settimanali. In tali casicoincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio mediante l’effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane continuative. (art. 53 comma 2 lett.b CCNL 29/11/2007) Tale organizzazione può essere effettuata di norma solo previa disponibilità del personale interessato, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, fatte salve esigenze straordinarie per il tempo previstofunzionamento della scuola. Le ore prestate eccedenti l’orario d’obbligo e cumulate sono recuperate, le 40 (quaranta) ore settimanalisu richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario preferenza nei periodi di sospensione dell’attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a T.D. e il termine dell’a.s. per il personale a T.I. L’orario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni casogiornaliero, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media comprensivo delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” di attività aggiuntive, non può di norma superare le 9 ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e “6+1” dovrà essere dell’eventuale consumazione del pasto. Nel caso l’orario di 40 (quaranta) settimanaliservizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore deve avere una pausa pasto di 30 minuti. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119art. 51 comma 3 CCNL 29/11/2007). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo D’istituto a.s. 2014/2015

Orario di lavoro. composizione multiperiodale Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n.66/2003, può essere com- putato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più set- timane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settima- nale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrat- tazione territoriale. La suddivisione dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casidiversi giorni della setti- mana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale ora- rio in cinque giorni, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi oppure in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” cinque giorni e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individualimezzo, in modo relazione alla pe- culiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di partico- lari mansioni svolte da poterli correttamente esercitaretalune figure impiegatizie. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sa- bato non è considerata festiva, né agli effetti di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneeventuale lavoro straordi- nario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

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Samples: Contratto Di Formazione Lavoro Individuale

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)lavoro, sulla base dell’art. In tali casi11 del citato C.C.N.L. Impiegati Agricoli 07/07/2021 e s.m.i., previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) è pari a ore settimanali, fino pari al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione % dell’orario ordinario contrattualmente previsto. Lo svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale è così regolata: - DAL AL DALLE ORE ALLE ORE - IL , DALLE ORE ALLE ORE E DALLE ORE ALLE ORE - IL , DALLE ORE ALLE ORE Le parti si danno atto che l’orario di lavoro così descritto si intende in altri periodi dell’annoogni caso ordinario. Le parti si danno atto che il giorno di riposo settimanale è il . In ogni caso, nell’arco mobile caso di 12 necessità aziendali è consentita la possibilità di definire una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (dodiciclausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: - oggettive esigenze tecnico – produttive, - esigenza connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Con la sottoscrizione del presente contratto Lei, formalmente ed espressamente, presta consenso e “6+1” dovrà essere disponibilità alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa. La variazione della prestazione lavorativa le sarà di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi regola comunicata con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 (due) settimanegiorni.

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Samples: Contratto Di Lavoro Individuale

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario In applicazione del comma 2 dell’art. 31 del CCRL, l’orario di lavoro - è di 36 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi e due rientri pomeridiani, da effettuarsi ordinariamente nelle giornate di martedì e mercoledì. L’orario convenzionale è il seguente: Dal lun. al ven. 8,00 14,00 Pomeriggio Ingresso Uscita 16,00 19,00 Su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze organizzative e d’intesa con il Dirigente, i rientri possono essere effettuati in giornata diversa dal martedì e mercoledì, in forma permanente o temporanea, od ancora l’orario può essere articolato su un solo rientro settimanale. Su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione , è ammessa un’articolazione dell’orario che non preveda il rientro pomeridiano, in tale caso la prestazione continuativa massima sarà di sette ore e quindici minuti. La composizione multiperiodale dell’orario pausa giornaliera tra la fascia lavorativa antimeridiana e il rientro pomeridiano ha durata di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/almeno trenta minuti. La pausa giornaliera non può incidere sulle fasce orarie obbligatorie. Nel caso di specifiche esigenze di gestione, di servizio o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in di sperimentazione possono prevedersi particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale articolazioni dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema per periodi determinati, sulla base di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitarespecifiche intese preventive fra la Direzione generale le XX.XX. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori e la RSU (qualora presente). Negli accordi saranno specificatamente individuate le date suddette esigenze gli ambiti e il periodo di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneapplicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Di Lavoro

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Fermo restando che l’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi è stabilito in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) 39 ore settimanali, fino pari a 6 ore e 30 giornaliere dal lunedì al sabato. In caso di settimana corta l’orario sarà distribuito sui 5 giorni dal lunedì al venerdì, salvo accordi aziendali specifici. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita per il periodo di raccolta mele/uva, nel limite di 80 ore annue, con un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore come stabilito dall’art. 34 del C.C.N.L. L’orario di lavoro di 40 ore settimanali, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione di norma dal lunedì al venerdì, darà diritto a 52 ore annue, utilizzate sotto forma di permessi individuali retribuiti. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro cui all’art. 34 del vigente C.C.N.L., è regolata nelle modalità previste dall’art. 21 del presente C.C.P.L. Fermo e restando le disposizioni normative e legislative in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile materia agli ope- rai addetti alle stalle e alle strutture agrituristiche deve essere assicurato un riposo continuativo di 12 (dodici) mesi, la media 8 ore in coincidenza delle ore ordinarie lavorate previste notturne. Fermo e restando le disposizioni normative e legislative in materia a xxxxxx- sta della lavoratrice madre, o del lavoratore padre, nei regimi d’orario “5+2” primi 3 anni di vita del figlio è concessa la trasformazione a part-time con un minimo di 24 ore settimanali di rapporto di lavoro. Per i lavori considerati nocivi, come stabilito dal successivo art. 37, è previ- sta una riduzione dell’orario di lavoro, a parità di retribuzione e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanaliqualifi- ca, di 2 ore e 20 minuti per ogni otto ore di esposizione al rischio. (Per gli altri limitiIl rientro nelle colture trattate con sostanze chimiche non potrà avvenire se non dopo che siano trascorse almeno 24 ore dal trattamento ed a meno che la norma- tiva vigente o la confezione del prodotto utilizzato non portino indicazioni diverse, confrontare il precedente articolo 119)nel qual caso ci si atterrà a tali prescrizioni. Resta inteso che la mezza giornata o l’intera giornata libera coincidente con il Lavoratore dovrà conosceresabato non è considerata festiva agli effetti del calcolo delle ferie. Nelle Aziende agricole di natura pubblica in cui viene applicato il presente C.C.P.L., sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale specifici accordi aziendali potranno prevedere l’automatico allinea- mento del salario e dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema lavoro a quello dei dipendenti di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date ruolo pub- blico impiegati con la mansione di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneoperaio agricolo presso la stessa Azienda.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario di lavoro - La composizione multiperiodale ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a D3 e in 38 ore per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.67, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’Amministrazione con l’osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalieri, nell’ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art.67; l’orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentanze Sindacali di cui all’art.67. Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo-Parti Sociali del 22/12/98, le Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative, rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)servizio, fermo restando il debito orario. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni casoquelle comprese nei turni di servizio, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin fermo restando quanto previsto dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanesuccessivo 7° comma dell’art.50 del presente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Delle Strutture Sanitarie Associate All’aiop, All’aris E Alla Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus 1998 2001

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale  Durata massima dell’orario di lavoro Per tutto il personale, la durata normale della prestazione lavorativa, è conforme a quanto previsto dall’art 3, comma 1 del D.Lgs 66/2003, e dall’art. 118 del C.C.N.L. dei Servizi. Salvo autorizzazione del proprio Responsabile, ai collaboratori non è permesso rimanere in Azienda oltre i tempi massimi dell'orario di lavoro giornalmente previsti, come per altro lasciare il posto di lavoro prima del termine della giornata lavorativa. L’accesso alle sedi in giornate o orari diversi dalla normale apertura delle stesse, potrà avvenire solo in presenza di un Responsabile di Servizio o di persona da lui delegata, che sotto la propria responsabilità, si effettua mediante ricorso allo straordinario incaricherà dell’apertura e della chiusura degli uffici e della sicurezza.  personale full time: 40 ore settimanali Per tutti i collaboratori soggetti al rispetto dell’orario di lavoro assunti con riposo compensativo contratto full time, l’orario giornaliero è di 8 ore per un totale di 40 ore settimanali, articolate su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Per il personale non soggetto al vincolo di orario (nei casi individuali) e/dirigenti, quadri - art.134 C.C.N.L), si presume che l’orario di lavoro prestato settimanalmente sia di almeno 40 ore settimanali, 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previstonecessario al regolare funzionamento dei servizi.  personale part time: l’orario giornaliero e settimanale è definito individualmente, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo all’interno del contratto di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneassunzione.

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Samples: www.trevisoglocal.it

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario settimanale di lavoro - La composizione multiperiodale ordinario é di 38 ore; l’orario giornaliero non può superare nor- malmente le 8 ore. L’orario di cui sopra é riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All’interno della stessa istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell’orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell’organizzazione di detti sistemi si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinariotenderà, per quanto possibile, al su- peramento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l’istituzione. I sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in mi- sura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il tempo previstomaggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello pre- scritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali é possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell’orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compen- sazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla L. 5 marzo 1977, n. 54 ed al D.P.R. 28 gennaio 1985, n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003, le 40 (quaranta) parti firmatarie convengono di inviare alla Direzione Provin- ciale del Lavoro, Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, la comunicazione dell’avvenuto superamento delle 48 ore settimanalisettimanali di media, fino al massimo calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ai 6 mesi. Secondo quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, si conviene di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, prendere a riferimento la media delle 8 ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento lavoro notturno nell’arco di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane4 settimane lavorative.

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Samples: Accordo Per L’applicazione Del Decreto Legislativo 626/94

Orario di lavoro. composizione multiperiodale Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è sta- bilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a do- dici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma prece- dente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale. Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti territo- riali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario ordi- nario di lavoro. La suddivisione dell’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casidiversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi oppure in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” cinque giorni e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individualimezzo, in modo relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da poterli correttamente esercitaretalune figure impiegatizie. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date La mezza giornata o l’intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimane.eventuale lavoro stra- ordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie. Si considera:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro - per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per la altre, a compensazione, in misura inferiore. La composizione multiperiodale variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario compresi quelli di lavoro in altri periodi dell’annoinformazione dei lavoratori. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitioperai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscerein considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, i propri diritti in tema Contratti provinciali di recupero dei riposi individualilavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in modo dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da poterli correttamente esercitareeffettuarsi nei rimanenti giorni della settimana. L’Azienda comunicherà Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori le date lavori di recupero dei riposi mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanespeciali".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dell’agricoltura

Orario di lavoro. composizione multiperiodale Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale. Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti territoriali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario ordinario di lavoro - lavoro. La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario suddivisione dell'orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in altri periodi dell’anno. In ogni casocinque giorni, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” oppure in cinque giorni e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individualimezzo, in modo relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da poterli correttamente esercitaretalune figure impiegatizie. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneeventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Per l’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario valgono le norme di lavoro legge e quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali del settore edile. Viene confermato, a titolo esplicativo, che per tutti gli addetti della Provincia di Ferrara, le ore di permesso individuale retribuite sono così riassunte: Operai e apprendisti = 96 ore annue complessive (88 dai CCNL + 8 dai CIPL) Tecnici e impiegati = 96 ore annue complessive (88 dai CCNL + 8 dai CIPL) Con la firma del presente accordo di rinnovo, le Parti concordano che nei cantieri della Provincia di Ferrara si effettua mediante ricorso allo straordinario potrà, previo accordo con riposo compensativo (nei casi individuali) le RSU e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)le XX.XX. In tali casiterritoriali, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le orario di lavoro inferiore alle 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo attraverso un diverso utilizzo dei riposi annui. In deroga a quanto previsto dagli artt. dei CCNL vigenti, relativamente alla modalità di 60 fruizione del trattamento economico dei riposi annui, in luogo della corresponsione mensile della percentuale prevista dal citato articolo contrattuale, nella Provincia di Ferrara, le Imprese continueranno all’assolvimento di tale obbligo tramite l’accantonamento (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario 5,40%) presso la Cassa Edile con i criteri e le modalità oggi in essere. Per l’ orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L’orario normale settimanale resta fissato nel limite di 40 ore distribuite in altri periodi dell’anno5 giorni per tutto il periodo dell’ anno. In ogni casoderoga a quanto sopra ed in considerazione delle perdite di ore di effettiva produzione nell’ arco dell'intero anno, nell’arco mobile è data la possibilità all'impresa, d'intesa con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, di 12 (dodici) mesisuperare le 40 ore settimanali nei mesi compresi fra maggio e settembre, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere con retribuzione a regime normale, fatto salvo quanto previsto dal vigente CCNL in materia di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanerecuperi.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro Unico Imprese Edili Ferrara

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario Artt. 81 – 83 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di lavoro - La composizione multiperiodale secondo livello) Definizione: qualsiasi periodo in cui il Lavoratore è a disposizione del Datore nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Normalmente la durata dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario è di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Per far fronte a eventi improvvisi ed imprevedibili o intensificazioni dei servizi richiesti, l’Azienda può realizzare diversi regimi di orario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla il superamento dell’orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la Ore. La durata media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, per ogni periodo di 45 giorni non dovrà superare le 58 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario; per un periodo di 6 mesi, non deve superare le 48 ore settimanali. La contrattazione di secondo livello potrà concordare profili di orario, includendo la domenica come giorno lavorativo. In caso di istituzione di turni di lavoro giornalieri, il lavoratore non può rifiutarsi di effettuarli. Sospensione: in caso di sospensione inferiore ai 30 minuti, per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore, ha diritto alla normale retribuzione; se invece pari o superiore i propri diritti 30 minuti, il Datore può porre in tema libertà il lavoratore con conseguente interruzione della retribuzione. Lavoro discontinuo o di recupero dei riposi individualisemplice attesa o custodia: per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, ecc.), la durata del contratto può essere fissata in modo da poterli correttamente esercitare45 ore ordinarie, con retribuzione commisurata all’orario settimanale ordinario pattuito. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori Tali lavoratori sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro, ma soggetti alla durata massima settimanale. Superato l’orario di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria con la maggiorazione del 15% (per le date prime 8 ore di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 straordinario) o del 20% (due) settimaneper quelle eccedenti l’ottava).

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Samples: www.anpit.it

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere com- putato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro - per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La composizione multiperiodale variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario cui al comma precedente è con- sentita nel limite di 85 ore annue, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario compresi quelli di lavoro in altri periodi dell’annoinformazione dei lavoratori. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitioperai addetti alle stalle, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscereall’acquacoltura e alle attività agrituristiche, sin dal momento in considerazione delle peculiari esigenze di comunicazione della composizione multiperiodale organizzazione del lavoro, i contratti pro- vinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti pre- visti dalle vigenti disposizioni di legge. Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelli di cui al terzo comma del presente articolo, i propri diritti in tema Contratti provinciali di recupero dei riposi individualilavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, una diversa distribuzione dell’orario settimanale medesimo anche su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in modo dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da poterli correttamente esercitareeffettuarsi nei rimanenti giorni della settimana. L’Azienda comunicherà Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori le date lavori di recupero dei riposi mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanespeciali.

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Samples: Verbale Di Accordo

Orario di lavoro. composizione multiperiodale Premesso che la durata massima dell’orario ordinario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore normalmente distribuite su sei gironi lavorativi di cui cinque di sette ore ciascuno e uno di cinque ore. Eventuali esigenze di scuderia che non dovessero consentire tale distribuzione, verranno esaminate dalle parti. L’orario di inizio del lavoro - giornaliero verrà fissato in relazione alle esigenze e alla stagionalità. La composizione multiperiodale dell’orario di prestazione giornaliera sarà normalmente divisa in due frazioni opportunamente intervallate. Nel periodo invernale il lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)avrà inizio alle ore 7,00 e nel periodo estivo alle ore 6,00. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, La pausa giornaliera per il tempo previstopasto sarà normalmente di una ora e mezza Viene tuttavia demandata agli accordi locali, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, nell’ambito delle intese per la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale distribuzione dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema la determinazione dell’orario di recupero dei riposi individualiinizio e termine del lavoro giornaliero, come pure della durata della pausa, in relazione alle necessità e stagionalità delle prestazioni. Con riferimento all’art. 7 comma 1 Capo III del D.Lgs. 66/2003, le parti concordano che, per il personale addetto alla cura dei cavalli, le 11 ore di riposo giornaliero possono essere fruite anche in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso non continuato purché tra il termine dell’orario giornaliero e l’inizio dell’orario relativo al giorno successivo venga garantito un riposo continuato di almeno 2 (due) settimane8 ore. Ai sensi delle vigenti norme, presso ciascuna azienda dovrà essere esposta una tabella indicante l’orario normale di lavoro con la precisazione dell’ora di inizio e di termine della prestazione nonché degli intervalli di riposo. Analogamente, presso ciascuna azienda, verrà installato un sistema di rilevazione delle presenze e delle ore di lavoro effettuate da ciascun dipendente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro - per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La composizione multiperiodale variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario cui al comma precedente è con- sentita nel limite di 85 ore annue, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario compresi quelli di lavoro in altri periodi dell’annoinformazione dei lavoratori. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitioperai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscerein considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale i contratti provinciali possono prevede- re particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Xxxxx rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, i propri diritti in tema Contratti provinciali di recupero dei riposi individualilavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesi- mo su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in modo dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da poterli correttamente esercitareeffettuarsi nei rimanenti giorni della settimana. L’Azienda comunicherà Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori le date lavori di recupero dei riposi mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanespeciali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Orario di lavoro. composizione multiperiodale L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. La gestione dell’orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall’art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l’utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1° comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17/10/1967, n. 977 (35 ore settimanali). Agli operai addetti per l’intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell’orario giornaliero ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario pari a 2 ore, fermo rimanendo l’importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi*). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanequanto computata nel 3° elemento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali (Integrato Con l'Accordo Di Rinnovo Del 1° Agosto 2002)

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può es- sere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro - per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La composizione multiperiodale variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario compresi quelli di lavoro in altri periodi dell’annoinformazione dei lavoratori. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitioperai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscerein considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Xxxxx rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente arti- colo, i propri diritti in tema Contratti provinciali di recupero dei riposi individualilavoro potranno prevedere, facendo salve le at- tività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell’ora- rio giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in modo dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da poterli correttamente esercitareeffettuarsi nei rima- nenti giorni della settimana. L’Azienda comunicherà Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori le date lavori di recupero dei riposi mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanespeciali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario ordinario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario è stabilito nella misura di 39 ore settimanali distribuite, di norma, in cinque giorni, considerando la giornata del sabato non lavorativa: otto ore dal lunedì al giovedì e sette ore il venerdì, salvo diversi accordi fra le parti. L’orario medio mensile è di 169 ore. Per l’orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) fa riferimento alle norme di legge in vigore. Se l’azienda distribuisce l’orario di lavoro su sei giorni lavorativi, l’orario giornaliero è di 6,30. E’ considerato lavoro straordinario, come disposto dal successivo art. 9, la prestazione eccedente i limiti di orario di lavoro sopra indicati, ad eccezione delle maggiori ore lavorate giornalmente e/o alla Banca settimanalmente per l’applicazione delle Ore flessibilità previste dal presente CPL. Per gli operai addetti agli allevamenti zootecnici (bovini, suini, avicunicoli, ecc.) l’orario settimanale di lavoro è distribuito in sei giornate pari a sei ore e mezza giornaliere. A tali operai deve essere assicurato un riposo continuativo di undici ore, delle quali otto in coincidenza con le ore notturne. L’orario di lavoro inizia e termina nel centro aziendale o nel luogo di lavoro precedentemente assegnato dall’azienda. Nel centro aziendale è esposto l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro, nonché dell’intervallo di riposo. I n applicazione dell’art. 34 del CCNL, le aziende possono stabilire un orario settimanale di 44 ore da effettuarsi nei casi collettivimesi di aprile, maggio, giugno, luglio (due settimane), settembre ed ottobre, nel limite di dodici settimane annue. In tali casiLe aziende che intendono usufruire di tale flessibilità devono comunicarlo per iscritto ai delegati sindacali aziendali o, previa motivata comunicazione alla RSAin mancanza di questi, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi ai lavoratori con almeno sette giorni di anticipo. Il recupero delle ore lavorate in particolari periodi dell’annoeccedenza deve essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo. La programmazione del recupero tiene conto delle esigenze del lavoratore. Qualora il recupero non venga effettuato interamente entro il 31 marzo, superando le ore residue sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Per gli operai a tempo determinato il termine di recupero per il maggior numero di ore lavorate in regime ordinariodi flessibilità è la scadenza del contratto di lavoro. Le ore non recuperate sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Da giugno a settembre, al verificarsi di condizioni climatiche tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività, la direzione aziendale, anche su richiesta dei delegati sindacali aziendali e/o dei lavoratori, può concordare con gli stessi orari di prestazione lavorativa diversi da quelli in uso e tali da migliorare le condizioni delle prestazioni stesse. Ai lavoratori che prestano la loro attività in fasce orarie di almeno sei ore lavorative consecutive è concessa una pausa retribuita di un quarto d’ora. Per la particolare natura dell’attività agrituristica, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, la disciplina dell’orario settimanale di lavoro può essere regolata come segue: l’azienda può distribuire l’orario giornaliero di lavoro entro una fascia oraria di tredici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria e di dodici ore per il restante personale, con un massimo di due interruzioni giornaliere. Nel corso della settimana, per il tempo previstocomprovate esigenze aziendali, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al è possibile maggiorare per un massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario sei ore l’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, recuperando tali maggiori ore nei sette giorni successivi. Tale flessibilità non è cumulabile con quella prevista al comma 7 del presente articolo ed è concordata con i propri diritti delegati sindacali aziendali o, in tema assenza di questi, con i lavoratori interessati. Qualora le ore di cui sopra non siano recuperate nei termini stabiliti, o non vi sia possibilità di recupero dei riposi individualiper le ore maturate in flessibilità entro il 31 marzo, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi verranno vengono retribuite con preavviso di almeno 2 (due) settimanela maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

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Samples: Convenzione Prestazioni Fimiav Per Aziende E Lavoratori Aderenti Ad Altra Contrattazione

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro - per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La composizione multiperiodale variabilità dell’orario ordinario settimanale di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al un massimo di 60 (sessanta)orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario compresi quelli di lavoro in altri periodi dell’annoinformazione dei lavoratori. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limitioperai addetti alle stalle, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscereall’acquacoltura e alle attività agrituristiche, sin dal momento in considerazione delle peculiari esigenze di comunicazione della composizione multiperiodale organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro. In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Xxxxx rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelli di cui al terzo comma del presente articolo, i propri diritti in tema Contratti provinciali di recupero dei riposi individualilavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, una diversa distribuzione dell’orario settimanale medesimo anche su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in modo dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da poterli correttamente esercitareeffettuarsi nei rimanenti giorni della settimana. L’Azienda comunicherà Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori le date lavori di recupero dei riposi mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanespeciali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario L’orario di lavoro - La composizione multiperiodale dell’orario del personale A.T.A. è di norma di 7 ore e 12 minuti continuative per 5 giorni alla settimana, è articolato in turni antimeridiani e pomeridiani, è funzionale alle esigenze di servizio. L’orario di servizio massimo giornaliero è di 9 ore, ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive. Se la prestazione di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/giornaliera eccede le 6 ore continuative, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve comunque essere prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. Qualora per la tipologia professionale o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio prefissata, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi, a tutti gli effetti, orario di lavoro. In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, coerenza con le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo disposizioni del C.C.N.L. possono essere adottate le sotto-indicate tipologie di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario orario di lavoro che possono coesistere tra di loro in altri periodi dell’anno. In funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni caso, nell’arco mobile singolo Istituto : Orario di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimanelavoro flessibile; Orario plurisettimanale; Turnazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo D’istituto

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario ordinario La durata normale dell'orario di lavoro - La composizione multiperiodale effettivo dei lavoratori con profili professionali C), dell'art. 17, esclusi quelli di cui al successivo comma, è fissata in 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest'ultimo caso in una delle 6 giornate l'orario dovrà essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato. Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda ovvero della struttura operativa della proprietà o di un reparto di esse (profili professionali C1) e C2)), con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (quadri, direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio, capi reparto). Resta fermo l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In tali casirelazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, previa motivata comunicazione alla RSAcomma 4, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’annoD. Lgs. n. 66/2003, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione la durata media dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la media propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà deve essere effettuato nel periodo di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneriferimento anzidetto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Orario di lavoro. composizione multiperiodale dell’orario La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7ª, 6ª e 5ª, limitata- mente per quest’ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordi- ne, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo-conta- bile, tecnica ed agraria, nonché per il personale della 3ª fascia funziona- le addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informa- tici. Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2ª, 3ª e 5ª non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché per il per- sonale inquadrato nella 1ª e nella 4ª fascia funzionale, l’orario ordinario contrattuale di lavoro - resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. La composizione multiperiodale durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento all’anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell’o- rario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre. L’orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/pre- vederà, d’intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione del- l’orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l’istituzio- ne di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi)di sem- plice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10. In tali casiL’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, previa motivata comunicazione alla RSAper un periodo massimo di 15 settimane l’anno, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi da 50 a 43 ore. Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l’arco dell’anno, superando per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con l’Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussi- stenza dell’obbligo di custodia. La durata, la distribuzione e l’ora iniziale e finale dell’orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei ser- vizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro. Nelle giornate in regime cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati noci- vi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull’orario giornaliero ordinario, fermo restando l’importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un’altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il tempo previsto, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione comple- tamento dell’orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo. CHIARIMENTO A VERBALE La durata massima giornaliera di lavoro in altri periodi dell’annoordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui al 9° comma, indipen- dentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. In ogni caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate previste nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali. (Per gli altri limiti, confrontare il precedente articolo 119). Resta inteso che il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i propri diritti in tema di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare. L’Azienda comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con preavviso di almeno 2 (due) settimaneUgualmente dicasi per l’i- potesi contemplata al comma 11°.

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