Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata settimanale dell'orario contrattuale normale di lavoro è fissata in 38 ore e 20 minuti. Per il personale partecipante a turni avvicendati nelle 16 ore o nelle 24 ore la durata settimanale dell'orario normale di 40 lavoro è stabilita in 37 ore settimanalie 50 minuti .
2. I lavoratori non interessati alle prestazioni in turno di cui al capoverso seguente praticheranno un orario base, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma concentrato normalmente in 5 giorni lavorativi consecutivialla settimana, secondo una collocazione correlata alle esigenze di servizio. Per tali lavoratori la seconda giornata di libertà coinciderà normalmente con il sabato. I lavoratori interessati da prestazioni in turno seguiranno orari di lavoro individuali collocati all'interno delle seguenti tipologie:
a) orario a turni base
b) orario a turni sfalsati
c) orario a turni avvicendati. Le due giorni giornate di libertà e di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi potranno pertanto anche non essere consecutive. I lavoratori non potranno rifiutarsi di attività partecipare alle turnazioni previste per il settore di appartenenza.
3. Per predefiniti periodi temporali e/o specifiche esigenze aziendali non attuabili secondo gli schemi programmati, potranno essere stabilite diverse modalità di collocazione della prestazione giornaliera di lavoro, previa informativa alle competenti strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti delle esigenze tecnico-produttive che sono a fondamento della modificazione dell'orario.
4. Il lavoratore è tenuto a registrare, oltre che l'inizio e il termine della prestazione lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopragiornaliera, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra anche l'inizio e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese fine dell'intervallo meridiano.
5. Gli orari di lavoro individuali, sempre nei limiti della loro durata e lavoratoritenuto conto delle disposizioni di legge e delle esigenze di servizio, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati possono essere: - orari spezzati (orari con almeno 15 giorni di anticipo o comunque intervallo); - orari continuati (orari senza intervallo); - orari con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendalipausa retribuita. Nel caso di prestazione nel orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere di norma inferiore ad una ora e superiore a quattro ore.
6° giorno sarà corrisposta . I lavoratori operanti con orari continuati di durata giornaliera non inferiore a 7 ore e 30 minuti, per i quali non è prevista una pausa retribuita né l'allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà di consumare la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio refezione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
7. Nel caso di lavoro a turno, il personale i singoli componenti del turno cessante non può lasciare possono abbandonare il servizio loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando sia stato sostituito da quello siano stati sostituiti dai lavoratori del turno successivosubentrante.
8. In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.
9. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa dovuta a motivi stagionali o contingenti, entro potrà prevedersi a livello aziendale la possibilità di realizzare orari settimanali di lavoro di durata diversa da quella prevista dal comma 1 del presente articolo. Detti orari dovranno comunque prevedere omogenee forme di compensazione tra le diverse settimane, in misura tale che la durata settimanale media su base annua dell'orario di lavoro sia pari a quella di cui al comma 1 del presente articolo. In tali casi, e sino a concorrenza degli orari da compensare, non si darà luogo a maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario. L'orario di lavoro, articolabile anche su 6 giorni lavorativi, non potrà comunque superare le 12 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, né potrà essere inferiore a 4 ore giornaliere e a 32 settimanali.
10. Muovendo dal comune e ribadito impegno di realizzare assetti degli orari di lavoro funzionali alle mutevoli esigenze tecnologiche, organizzative e di mercato, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'art.1 "Assetto contrattuale", le parti potranno procedere in sede aziendale alla definizione dei seguenti aspetti: - la fascia mobile oraria di entrata, di intervallo e di uscita del personale; - le fattispecie orarie ed i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa relativi criteri attuativi dell'orario flessibile; - in attesa le modalità di impiego, per spostamenti da un posto all'altro compensazione dell'orario normale di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario su base plurisettimanale; - le modalità di concentrazione degli orari di lavoro nelle diverse giornate secondo articolazioni rispondenti alle esigenze del servizio e funzionali ai relativi contesti organizzativi; - le modalità di copertura del presidio di servizio per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo le entità organizzative di riferimento. Nel caso di mancato componimento in sede aziendale di controversie afferenti le materie sopra indicate, si procederà all'attivazione delle procedure di cui all'art.2 "Relazioni industriali". In un contesto caratterizzato da un'accentuata evoluzione tecnologica, organizzativa e di mercato che richiede l'individuazione di sempre più ampie e articolate modalità di offerta della prestazione lavorativa, le parti esprimono l'interesse a realizzare coerenze tra orari di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuitaed orari di fatto ed a promuovere nelle sedi aziendali iniziative per i migliori utilizzi dei tempi di lavoro. Le spese Sul tema, negli ambiti relazionali istituzionali andranno ricercati specifici momenti informativi anche di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni tipo previsionale al fine di prevenire conseguenze correlate a fenomeni di carichi di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da disomogenei, attraverso la ricerca di strumenti convenuti che mirino ad un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiequilibrato impiego delle risorse possibili.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario 1. L'orario normale settimanale di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanalidel personale, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita articolato di norma in 5 sei giorni lavorativi consecutivisalvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore e mezzo. I due giorni A decorrere dal 1º maggio 2009, detto orario settimanale è di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo36 ore.
2. In deroga a quanto soprastabilito dal comma 1, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativel'orario normale settimanale di lavoro del personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, resta confermato in 38 ore a decorrere dal 1º gennaio 2005; fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno quanto stabilito nella Nota a verbale in calce al presente articolo.
3. Le nuove misure dell'orario normale di riposo può essere fruito nell'arco lavoro non determinano modifica alcuna della settimana. L'attuazione di quanto sopra produttività del lavoro individuale e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellarecollettiva.
4. La distribuzione durata massima settimanale dell'orario di lavoro è di 50 ore.
5. La durata massima giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata è di 10 ore.
6. L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le Rappresentanze sindacali aziendali.
7. A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in non più cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di due turnilavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione giornalierafino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio.
8. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell'ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo.
9. Le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, ecc. dovranno essere effettuate al di fuori dell’orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche e organizzative
10. Il personale turnista non dovesse essere adibito deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratomassimo entro due ore dalla fine del turno.
11. Durante la giornata e nelle ore l'orario normale di minor lavoro, il lavoratore dipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore.
12. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.
13. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero.
14. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, l'eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e viceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l'orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all'art. 19, sempreché sia stato disposto oltre l'orario di lavoro.
15. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7º, 8º e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro. Con riguardo al personale turnista di cui al comma 2 del presente articolo, le parti stipulanti si danno atto che:
a) la riduzione dell'orario di lavoro concessa progressivamente a partire dal 1º gennaio 1994 ai dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo è stata attuata con il riconoscimento, a titolo compensativo, di un monte ore individuale di permessi retribuiti in ragione d'anno di servizio, computandosi "pro-quota" le frazioni settimanali in relazione all'inizio e alla cessazione del rapporto di lavoro superiore alle 5 nel corso dell'anno. Tale monte ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che individuale è pari a: 26 ore annue complessive dal 1º gennaio 1994; 52 ore annue complessive dal 1º gennaio 2004; a 78 ore annue complessive dal 1º gennaio 2005; a 104 ore annue complessive dal 1º gennaio 2010;
b) compatibilmente con le esigenze dell'aziendadi servizio, siano coordinati dette ore di permesso sono godute entro il mese di dicembre di ogni anno. Qualora non fruite entro tale termine, esse sono liquidate entro il mese di marzo dell'anno seguente, con riferimento ai valori di retribuzione globale in modo atto nel precedente mese di dicembre. Le Parti stipulanti, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 17, commi 3 e 7, del CCNL 5.4.2008, si danno atto che la progressiva riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 36 ore, iniziata a partire dall’1.7.1986 ai sensi dell’art. 20, lett. A) del CCNL 4.2.1984 e conclusa a partire dall’1.5.2009 a termini dell’art. 17, comma 1, del CCNL 5.4.2008, è stata fin dall’inizio convenuta e finalizzata anche a ricomprendere in tale riduzione i tempi occorrenti a indossare/togliere gli indumenti di lavoro nonché occorrenti alle operazioni di pulizia e igiene personali. In tale prospettiva, il tempo di lavoro effettivo è stato ridotto mantenendo inalterata la retribuzione, con effetto, quindi, compensativo dei tempi necessari a svolgere tutte le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra operazioni accessorie di cui all’art. 17, comma 9. L’ambito generalizzato della riduzione dell’orario di lavoro è stato conseguentemente contemplato al fine di assicurare per tutto il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiuna gestione uniforme nelle aziende.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale L’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di 40 lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì’.
3. La misura delle ore settimanaligiornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e termine dell’attività lavorativa non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, salvo quanto disposto ovvero diverse pattuizioni derivanti da Accordi territoriali.
4. A norma della Legge 8 ottobre 2010, n° 170, ai genitori di minori che presentano disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.S.A.) potranno essere assegnati turni di lavoro con le caratteristiche indicate al successivo art. 25comma 5, lett a). La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuorelativa circostanza dovrà essere comprovata da apposita documentazio- ne. In deroga ogni caso il beneficio potrà essere concesso ad uno solo dei genitori.
5. Su richiesta di almeno una delle Associazioni datoriali o delle XX.XX. dei lavoratori, firmatarie del presente CCNL, potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, a quanto sopravalere anche per una singola agenzia, in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Eventuale apertura nel turno antimeridiano del sabato, con termine alle ore 13;
c) Un orario di chiusura e termine dell’attività lavorativa diverso da quello indicato al comma 3;
d) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco settimanale, in particolari situazioni organizzative, ad esempio: località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili;
e) Flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a fronte di corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
f) Modalità per l’applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 10, compreso il valore della prestazione sostitutiva della mensa;
g) Modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente per l’iscrizione al RUI-ISVAP ovvero di altri corsi formativi resi necessari da disposizioni di legge o amministrative, cui si applicano le disposizio- ni dell’art. 9 del presente CCNL.
6. Le suddette intese/accordi territoriali dovranno essere sottoscritte da almeno una delle Associazioni datoriali e dalle XX.XX. territoriali.
7. A seguito di intese sui precedenti punti b), c), d) e/o e), potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per esigenze tecniche un massimo di 26 ore.
8. Qualora localmente non sia stato possibile raggiungere l’accordo sui punti b), c), d) e/o produttive ovvero organizzativee), fermo restando il riposo domenicalele parti sono impegnate a demandare, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e anche non congiuntamente, la programmazione dei riposi avverrà previo confronto verten- za a livello aziendale tra imprese e lavoratorinazionale, interessando le Parti Sociali firmatarie.
9. Sono fatte salve eventuali intese già raggiunte a livello territoriale e/o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativaaziendale.
10. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione l’intervallo fra i due turni sia di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto tale da non consentire il rientro del la- voratore al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, proprio domicilio per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiegoverrà erogata al lavora- tore, per spostamenti da un posto all'altro i giorni di lavoro anche quando fossero quelli abitualieffettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico proto- collo fra le Parti. Ai soli fini contrattuali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario la concreta applicazione del presente articolo, viene concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore: • per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo i comuni con numero di lavoro come prestazione lavorativa e come abitanti inferiore a 200.000, fino ad ore 1,45’ (comprese); • per i comuni con numero di abitanti superiore a tale retribuitanumero, fino ad ore 2 (comprese). Le spese Agli effetti della rilevazione della durata di viaggio che cui sopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola agenzia alla data del 12/4/2007 (data di sottoscrizione del ver- bale presso il lavoratore sopporta per Ministero del lavoro); allo stesso fine, saranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovu- te a oggettive comprovate ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresaorganizzative. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che Viene demandato all’Ente bilaterale il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettimonitoraggio del fenomeno.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art.
2. 25L'orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 6 giorni nella settimana.
3. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può Per gli impiegati amministrativi potrà essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto concordata a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una la distribuzione dell'orario settimanale in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni5 giorni.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa dall'azienda per l'entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalieraultimato il servizio, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione è messo in libertà, comprese le eventuali ore di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratoinattività.
5. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertàpausa non retribuita. Le modalità di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diversa durata, sono concordate a livello aziendale, fra le rappresentanze dei lavoratori e dell'azienda, tenuto conto delle esigenze di servizio.
6. Nel caso in cui il lavoratore, non retribuitain trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia impossibilitato ad usufruire di una pausa per la consumazione del pasto di almeno 30 (trenta) minuti nelle ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata convenzionalmente di "salto pasto" di complessivi € 6,97 per ogni pausa non usufruita.
7. L'impresa L'azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
8. L'orario di lavoro ed e i turni devono essere predisposti dall'impresa dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva tempestivamente cognizione.
9. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore.
A) Durata massima dell'orario di lavoro
1. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuitastraordinario.
2. Le spese parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi.
3. I periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai fini della suddetta media.
4. La contrattazione integrativa può ampliare tale periodo fino a 12 mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.
5. Le ore di lavoro trascorse in attesa durante le funzioni religiose e/o civili e le ore di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso in trasferta non alla guida, benché retribuite, sono escluse dal computo del suddetto limite della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, durata massima settimanale dell'orario di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario 1. La giornata in smart working è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di "orario normale" di lavoro, ivi comprese le fasce di flessibilità. Dunque, l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile sarà effettuata, di massima, in correlazione temporale con l’orario normalmente praticato, ferme restando le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere.
2. Durante le giornate di lavoro agile non è richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario; non sono, dunque, configurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne e/o festive.
3. Le Parti si fa riferimento alle norme danno atto che tali modalità di effettuazione della prestazione consentono al lavoratore il rispetto dei limiti di orario e dei tempi di riposo previsti dalle disposizioni di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratocontrattuali.
4. Durante la giornata di smart working, potranno essere definiti degli orari nei quali sarà necessario garantire l’attività lavorativa. Tali fasce di disponibilità corrispondono, indicativamente, alle seguenti fasce orarie: - 3 ore la mattina: 09:30 – 12:30; - 2 ore il pomeriggio: 14:30 – 16:30. Eventuali variazioni, non di durata, ma di organizzazione delle fasce all’interno della giornata lavorativa, verranno definite d’accordo con il responsabile, sulla base delle necessità di copertura del servizio e nelle ore delle esigenze organizzative aziendali, all’interno dell’Accordo individuale in allegato (Allegato 1). All’interno di minor lavorotali fasce, il lavoratore con rapporto sarà tenuto a rispondere tempestivamente a richieste di lavoro superiore alle 5 ore giornaliereinterlocuzione per ragioni di servizio.
5. Durante le fasce di disponibilità, ha diritto almeno ad un'ora il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dalle norme di libertàlegge o dal CCNL di settore, non retribuitaquali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali e familiari, di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992. Il lavoratore, che fruisce dei suddetti permessi, per la consumazione del pastodurata degli stessi è sollevato dagli obblighi derivanti dalle fasce di disponibilità.
6. L'impresa nel fissare Il lavoratore, durante l'orario di lavoro, è tenuto, tramite gli strumenti tecnologici messi a sua disposizione, ad essere contattabile dal suo responsabile e da tutti coloro che normalmente si relazionano con lui, assicurando un impegno professionale di pari livello qualitativo e quantitativo rispetto alla prestazione resa presso i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente locali aziendali ed in modo coerente con le esigenze dell'aziendaorganizzative, siano coordinati funzionali e tecniche della CSEA, salvo quanto stabilito in modo che le domeniche termini di diritto alla disconnessione (Art. 9 del presente Accordo) e le di modalità procedurali definite nel Progetto Smart working CSEA – Regolamento.
7. Per la giornata di smart working, la CSEA riconoscerà il buono pasto corrispondente, previa attestazione, tramite timbratura virtuale, della presenza in servizio per il numero minimo di ore notturne siano equamente ripartite tra necessario a maturare il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettibuono stesso.
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Samples: Accordo Quadro
Orario di lavoro. Per la La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. La durata massima settimanale del lavoro ordinario può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi secondo quanto previsto dall'articolo 21 e dal comma settimo del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario settimanale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanaliviene stabilita dalla direzione aziendale anche in modo non uniforme, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove esame con le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendalirappresentanze sindacali unitarie. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13,00 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività di cui al comma 12 del presente articolo e quanto previsto dall'articolo 21. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la retribuzione globale oraria durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore lavorateche eccedono l'orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno successivo, con non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la maggiorazione del 20 per centosua opera esclusivamente in ore notturne, calcolata sulla retribuzione tabellarele aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni. La distribuzione giornaliera dell'orario Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la sua idoneità a prestare lavoro può essere articolata in non più di due turniore notturne. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativail personale addetto a:
a) manutenzione, pulizie, riparazione degli impianti quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell'azienda e degli impianti;
c) trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti;
d) lavoro a turni; sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia consentito periodicamente di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato. Qualora Il lavoratore non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Egli deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano l'effettivo godimento del beneficio sopra indicato, verranno concordate soluzioni alternative a livello aziendale. Fatto salvo quanto già previsto dal presente articolo, è permessa la deroga al riposo minimo giornaliero per le attività di lavoro a turni esclusivamente ogni volta che il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalierain via eccezionale e su richiesta scritta, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata è autorizzato a cambiare turno e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il fruire fra la fine del servizio se non quando sia stato sostituito da di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva del turno successivo, entro i limiti delle due riposo minimo giornaliero che in ogni caso sarà almeno pari ad 8 ore; in tale ipotesi sarà riconosciuta una protezione adeguata. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso La Direzione aziendale fornirà annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria informazioni circa l'utilizzo della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettipresente deroga.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale dell’orario normale settimanale di lavoro è fissata in 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana.
2. La durata massima settimanale dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali50 ore.
3. La durata massima giornaliera dell’orario di lavoro è di 10 ore.
4. L’orario di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali.
5. A termini dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l’orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L’orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall’ora fissata dall’azienda per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore è tenuto alla prestazione lavorativa.
6. Le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, etc, dovranno essere effettuate al di fuori dell’orario di lavoro previsto, salvo quanto disposto al successivo artparticolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative.
7. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario L’orario giornaliero di lavoro può essere articolata in svolto anche nell’ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo.
8. Il personale turnista non più di deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratoore dalla fine del turno.
9. Durante la giornata e nelle ore l’orario normale di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, dipendente ha diritto almeno ad un'ora di libertà, a una pausa giornaliera non retribuita, retribuita per la consumazione del pastodei pasti principali di durata non superiore a due ore.
10. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo Nei reparti a ciascuno, oltre il riposo giornalierociclo continuo, 24 ore su 24, di ininterrotto riposo norma i turni saranno quattro ogni giorno, di 6 ore lavorative continuative ciascuno. Per esigenze legate alle specifiche realtà logistiche ed organizzative, le aziende potranno articolare diversamente i turni, previo esame congiunto con le XX.XX. aziendali.
11. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni settimanaperiodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. L'orario Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.
12. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa le diverse sedi in modo che cui esplica la propria attività e il personale ne abbia tempestiva cognizionetempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell’orario di lavoro effettivo. Nel Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero.
13. In caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa comandi giornalieri o di impiegobreve durata, per spostamenti da un posto all'altro motivi di lavoro anche quando fossero quelli abitualicarattere eccezionale, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il in località diverse dall’abituale posto di lavoro, l’eventuale maggior tempo impiegato per l'inizio della sua prestazione giornalieraraggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazioneviceversa, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettilavoro effettivo eccedente l’orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all’art. 19, sempreché sia stato disposto oltre l’orario di lavoro.
14. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, 8 e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
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Orario di lavoro. Per 1. Premesso che la durata massima dell'orario di lavoro si fa riferimento alle normale è disciplinata dalle norme di legge ed alle legge, con le relative deroghe ed eccezioni. La , la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore, normalmente distribuite in 5 giorni.
2. Saranno altresì considerati normali regimi di 40 prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, salvo realizzati assorbendo i corrispondenti riposi di cui all'art. 35.
3. Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate mediante accordo tra direzione e RSU.
4. A fronte di temporanee esigenze produttive, tecnologiche ed organizzative, diverse distribuzioni dell'orario settimanale, prima di essere applicate dovranno essere oggetto di contrattazione, in tempi rapidi e compatibili con le esigenze di cui sopra, tra direzione e RSU contestualmente ad un'analisi sugli aspetti dell'organizzazione del lavoro e degli organici.
5. La distribuzione dell'orario di lavoro e la sua articolazione dovranno armonizzarsi con le altre componenti del processo produttivo per essere funzionali al pieno utilizzo degli impianti; esse dovranno altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità generale degli orari connessa alle molteplici esigenze del mercato e della produzione. In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie, delle ferie residue, dei riposi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
6. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
7. Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi: le esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna; le iniziative di lancio commerciale; il raggiungimento del programma settimanale di produzione, ove non realizzato per cause non dipendenti dalla volontà delle Parti; gli adempimenti amministrativi o di legge concentrati e in particolari momenti dell'anno; le punte anomale di assenze dal lavoro. Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla RSU tempestivamente.
8. Al di là dei casi previsti nel comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno preventivamente contrattati tra direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Tali ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro saranno fruite secondo le modalità definite mediante accordo tra le Parti.
9. A far data dal 1° gennaio 2008 le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale effettuato ai sensi del comma 7 del presente articolo sono compensate, nel mese di competenza, con le relative maggiorazioni e, secondo quanto disposto previsto dal successivo punto, con una delle seguenti opzioni: - 50% di quote orarie retributive e 50% di riposi compensativi; - 100% di riposi compensativi; - 100% di quote orarie retributive. Il lavoratore dovrà formalmente manifestare la propria volontà in merito alle opzioni di cui sopra. I riposi compensativi saranno accantonati nel conto ore di cui al successivo art. 25punto. La prestazione è distribuita corresponsione delle quote retributive avverrà nel mese di norma competenza. Il lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno potrà modificare con formale comunicazione la propria opzione per l'anno successivo. Nel caso in 5 giorni lavorativi consecutivicui ciò non avvenga si intenderà confermata per l'anno successivo l'opzione in essere.
10. Per quanto attiene alle quote orarie le Parti concordano sull'istituzione di uno strumento contrattuale che consenta ai lavoratori di essere messi in condizione di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni straordinarie prestate. A tal fine le Parti istituiscono il conto ore individuale nel quale confluiscono le prestazioni straordinarie, effettuate in aggiunta agli orari di lavoro contrattualmente definiti, per essere eventualmente fruite in forma di riposo compensativo (anche parziale).
11. Non rientrano nel conto ore individuale di cui al comma 9 e al comma 10 le ore di lavoro straordinario effettuate dai lavoratori reperibili in occasione di prestazioni di reperibilità..
12. L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
13. I due giorni lavoratori, oltre che per le attività formative, potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali o familiari entro l'anno successivo a quello di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità maturazione. Eventuali ore residue potranno essere fruite secondo modalità da definirsi in accordo con le RSU.
14. Con cadenza semestrale le direzioni aziendali e di quelli di attività a ciclo continuole RSU esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario.
15. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativeLe ore accantonate saranno evidenziate in busta paga.
16. Per il personale addetto alle lavorazioni in turni, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 20 e 21, l'orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi; qualora l'orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore straordinarie e compensate con la relativa maggiorazione solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l'orario medio predeterminato.
17. L'orario normale di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato, programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della Rappresentanza Sindacale Unitaria. Per il riposo domenicalelavoro prestato dagli operai addetti ai forni ed alle apparecchiature in servizio continuativo nelle 24 ore, l'altro giorno soltanto ove la prestazione effettiva di lavoro superi le 6 ore continuative, sarà concessa mezz'ora di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione intermedio da retribuirsi con minimo ed IPO quando venga aggiunta ad orari di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le effettive 8 ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese ferma restando invece la retribuzione con retribuzione di viaggio che il lavoratore sopporta fatto per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, 8 ore quando siano effettivamente lavorate solo 7 ore e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti30 minuti.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale normale di lavoro è fissata in 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni la settimana.
2. L'orario, così come previsto secondo le modalità del successivo art. 18 A), potrà inoltre essere realizzato anche come media settimanale.
3. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 2550 ore.
4. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione durata massima giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più è di due turni10 ore.
5. L'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali.
6. A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione giornalierafino all'ora in cui il lavoratore è tenuto alla prestazione lavorativa.
7. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell'ambito di articolazioni di orario differenziato, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto solo normativo.
8. Le operazioni accessorie quali; indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, etc, dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative.
9. Il personale turnista non dovesse essere adibito deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratomassimo entro due ore dalla fine del turno.
10. Durante la giornata e nelle ore l'orario normale di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, dipendente ha diritto almeno ad un'ora di libertà, a una pausa giornaliera non retribuita, retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore.
11. Nei confronti del pasto. L'impresa nel fissare i turni personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello indicato dall'azienda nella lettera di assunzione o per nuova assegnazione.
12. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, 8 e Q, in materia di riposo tra orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il personale avente le medesime qualificherispetto di un prestabilito orario di lavoro. - Dichiarazione congiunta - Le parti stipulanti in merito alla disposizione contrattuale di cui all'art. 17, curerà comma 6 del CCNL 30/6/2008, che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo prevede che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascunooperazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, oltre il riposo giornalierodoccia, 24 ore etc, dovranno essere effettuate al di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario fuori dell'orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dall'esigenze legate alle realtà logistiche ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo organizzative", si danno atto che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso la riduzione dell'orario di lavoro a turno36 ore, disposta dall'art. 24 del CCNL 19/6/1987, è stata attuata con riferimento al c.d. "tempo tuta", con il chiaro intento di ricomprendere nei confronti del personale dipendente interessato i tempi necessari alla vestizione, età. In tale prospettiva, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abitualieffettivo è stato ridotto mantenendo inalterata la retribuzione, e per eventuali inoperosità nel corso con effetto, quindi, compensativo dei tempi necessari a svolgere tutte le operazioni accessorie, di cui all'art. 17 suddetto. L'ambito generalizzato della riduzione dell'orario di lavoro è stato conseguentemente contemplato, al fine di assicurare per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che tutto il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettipersonale una gestione uniforme all'interno delle aziende.
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Orario di lavoro. Per la Regimi di orario Orario normale: 40 ore settimanali; - dipendenti da gestori di impianti (non autostradali) di distribuzione di carburanti: 45 ore; - dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione: 42 ore - dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali: 40 ore (con assorbimento di 24 ore dai permessi rol). La durata media dell'orario di lavoro si fa è calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile fino a 12 mesi in sede di contrattazione integrativa territoriale/aziendale, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro. Riposo giornaliero. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello possono essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive a norma dell’art. 17, D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione prevista dalla disposizione citata, il riposo giornaliero può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi: cambio del turno/fascia; interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; manutenzione svolta presso terzi; attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; aziende il cui intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo sia inferiore alle norme 11 ore; inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. Nelle ipotesi elencate, le parti stipulanti convengono sull’adeguatezza di legge ed un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore. Articolazioni dell’orario. L'azienda può ricorrere, anche in singole unità produttive, alle relative deroghe ed eccezioni. La durata seguenti forme di articolazione dell'orario contrattuale di lavoro è di settimanale: - 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo artrealizzate mediante concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale; - 39 ore settimanali, realizzate mediante assorbimento di 36 ore di permessi rol; - 38 ore settimanali, realizzate mediante assorbimento di 72 ore di permessi (56 ore di permessi rol e 16 ore di permessi per ex festività). 25Grandi magazzini, supermercati e ipermercati: l’articolazione dell'orario medio di 38 ore viene realizzata utilizzando le 72 ore di permessi rol previste per le aziende con più di 15 dipendenti. La prestazione è distribuita Variazioni: le variazioni dell’articolazione sono comunicate con un preavviso di 30 giorni; l’articolazione prescelta ha di norma validità annuale, salvo diversa comunicazione del datore di lavoro da effettuarsi con il preavviso sopra indicato. Discontinui: 45 ore settimanali. Il personale discontinuo o di semplice attesa o custodia comprende: custodi, guardiani diurni o notturni, portieri, addetti alla estinzione degli incendi, uscieri, addetti al carico e allo scarico, commessi di negozio nei comuni fino a 5.000 abitanti, addetti alla sorveglianza degli impianti frigoriferi, addetti agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento. Flessibilità: l’azienda può realizzare regimi di orario diversi, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in 5 giorni lavorativi consecutiviparticolari periodi dell’anno fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. A fronte delle prestazioni aggiuntive vengono riconosciuti, nell’arco di 12 mesi dall’avvio del programma di flessibilità, corrispondenti riposi compensativi. Eventuali variazioni sono comunicate con un preavviso di 15 giorni. I due riposi non fruiti al termine del programma di flessibilità sono liquidati con la maggiorazione per lavoro straordinario. Ipotesi aggiuntive di flessibilità nell’ambito del secondo livello di contrattazione: - A) da 45 fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, con incremento dei permessi rol pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario; a fronte delle ore aggiuntive viene riconosciuta una pari entità di riduzione dell’orario da recuperare per il 50% secondo il programma di flessibilità e per il restante 50% con accantonamento in banca ore; - B) fino a 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, con superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (con incremento dei permessi rol pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario) ovvero con superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (con incremento dei permessi rol pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario); a fronte delle ore aggiuntive viene riconosciuta una pari entità di riduzione dell’orario da recuperare per il 50% secondo il programma di flessibilità e per il restante 50% con accantonamento in banca ore. Riposo settimanale. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo devono comprendere settimanale sono retribuite con la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativesola maggiorazione del 30% da calcolare sulla normale retribuzione, fermo restando il riposo domenicale, l'altro compensativo nel giorno successivo. Impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali che effettuino il riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione settimanale in giorno diverso dalla domenica: viene corrisposta per il lavoro ordinario prestato di quanto sopra e domenica la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la sola maggiorazione del 20 per cento10% da calcolare sulla normale retribuzione. Operatori di vendita. In sostituzione del riposo, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratoreall’operatore che, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da dislocazione, non può recarsi in famiglia per oltre un posto all'altromese viene concessa una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso trasferirsi in famiglia a spese dell'azienda (per gli operatori all’estero trovano applicazione accordi diretti tra le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiparti).
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Samples: Minimi Contrattuali
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale L'orario di lavoro è di 40 39 ore settimanalisettimanali di norma distribuito su cinque giorni. La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, salvo quanto disposto l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1º comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 25. La prestazione è distribuita 22 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività lavoro pari a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative2 ore, fermo restando il riposo domenicalerimanendo l'importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, l'altro giorno di riposo può dovendo essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria adibiti per le ore lavorateresidue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, con inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la maggiorazione del 20 per centopredetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel 3º elemento. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'aziendaaziendali, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito riposi compensativi da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti attingere da un posto all'altro apposito monte ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di lavoro anche quando fossero quelli abitualiprestazioni straordinarie, e per eventuali inoperosità prestazioni lavorative effettuate nel corso dell'orario giorno di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. modalità di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiutilizzazione.
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Orario di lavoro. Per la durata 9.1 Il personale con funzioni di Quadro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che prevedano responsabilità di conduzione di servizi e uffici aziendali, con autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoro, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezionistraordinario, anche in relazione a quanto previsto dagli art. La durata dell'orario contrattuale 50 e 115 vigente CCNL e dal presente contratto.
9.2 L'orario normale di lavoro è di 40 riferimento, per tutto il personale di cui al paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanalisettimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato.
9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, salvo spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione.
9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 6 del presente CCIA non verranno, di norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al punto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto disposto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto.
9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile.
9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge.
9.7 L’orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 25. La prestazione è distribuita 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopracui al presente CCIA, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate articolato in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Samples: Contratto Integrativo
Orario di lavoro. Per Si richiama la durata Legge del 17.02.1961 n° 7. L'orario di lavoro contrattuale è di 39 ore settimanali e viene normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana, con il sabato vacanza. Distribuzioni diverse dell'orario di lavoro verranno concordate a livello aziendale fra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Al fine di consentire il miglior svolgimento di alcune attività di servizio si fa riferimento concorda sulla possibilità di definire, tramite specifici accordi a livello aziendale e/o interconfederale, deroghe dall'ambito di applicazione della normativa sull'orario di lavoro. Nei turni di lavoro che superano le 6 ore consecutive, è prevista una pausa retribuita di 30 minuti. Allo scopo di meglio disciplinare l'inizio dell'orario di lavoro, onde evitare eventuali contestazioni, le aziende collocheranno alle norme portinerie degli stabilimenti orologi marcatempo e preannunceranno l'inizio dell'orario di legge ed lavoro mediante adeguato segnale acustico. Il dipendente che giunge al lavoro dopo l'orario di inizio sarà ammesso soltanto allo scadere della prima mezz'ora successiva dell'orario stesso. L'orario di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di attesa passerà dal 01.01.1999 da 48 a 47 ore settimanali, mentre dal 01.01.2001 passerà a 45 ore settimanali. Essendo tale categoria di lavoratori esclusa espressamente dalla disciplina di cui all'art. 16 della Legge 17.02.1961 n° 7 (durata delle prestazioni - straordinario), si concorda sulla corresponsione delle seguenti maggiorazioni: - 50% per il lavoro prestato nelle giornate di festività nazionale o religiosa; - 20% per il lavoro prestato nelle giornate domenicali. Le Direzioni Aziendali possono richiedere il completamento dell'orario di lavoro fino al limite di 50 ore settimanali; in tale caso le ore lavorate oltre le 48 e fino alle relative deroghe ed eccezioni50 settimanali saranno retribuite con la maggiorazione del 10%. Xxxxx inteso che le ore eventualmente prestate oltre alle 50 settimanali saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. La durata retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 208 per l'anno 1998, per 204 per gli anni 1999 - 2000 e per 195,5 per l'anno 2001. Premesso che: - i settori produttivi della Repubblica di San Marino, rappresentano una importante realtà economica e occupazionale del Paese; - tali settori industriali contribuiscono in maniera determinante al mantenimento del sistema paese, rappresentando un fondamentale marchio di qualità per l'intera Repubblica di San Marino; - le parti sociali firmatarie il presente accordo, intendono contribuire al mantenimento, e se possibile all'incremento, dell'attuale livello di competitività, rispetto al quale il tema dell'orario contrattuale di lavoro è uno degli aspetti gestionali ed organizzativi fondamentali; - è intendimento comune sviluppare l'occupazione e contestualmente migliorare le attuali condizioni generali di benessere dei lavoratori, con particolare riferimento, per essi, ai tempi di lavoro e ai tempi di non lavoro; - vi è la necessità comune di favorire programmi produttivi capaci di dare alle imprese, attraverso la flessibilità, elementi strategici di competitività; SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
A) ridurre il normale orario di lavoro, a parità di salario a 37 ore e 30 minuti settimanali a far data dal 01.01.2001. In una prima fase resterà vigente l'orario settimanale di 39 ore e, pertanto, l'obiettivo indicato delle 37 ore e 30 minuti settimanali sarà realizzato attraverso l'aumento delle ore di riduzione di orario di lavoro annuale come segue: - 1998 ore 50 - 1999 ore 55 - 2000 ore 63 - 2001 ore 72 Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo (3-4 x 5-6-7) il nuovo orario di lavoro dovrà complessivamente essere sufficiente per garantire il normale ciclo produttivo e l'attuale capacità produttiva. Pertanto la riduzione di orario, di norma, salvo diversi accordi sarà utilizzata su base annuale come permessi individuali. Per le aziende a ciclo continuo, con turnazione 3-4 x 5-6-7, le ore annuali di riduzione dell'orario di lavoro saranno le seguenti: - 1998 ore 62 - 1999 ore 70 - 2000 ore 78 - 2001 ore 84 Da tali norme sono escluse le aziende che utilizzano il lavoro organizzato su più turni limitatamente a periodi di tempo determinati nell'arco dell'anno. La diminuzione si applica sull'orario di lavoro annuale senza riduzione di salario con la minor incidenza possibile sull'attività produttiva (ponti ecc.). Detta riduzione di orario sarà utilizzata in parte nelle giornate del 24 e 31 dicembre. Qualora dette giornate cadano in giorni festivi o di vacanza (per festivi o vacanza non si intendono i giorni lavorativi) saranno recuperate in altre giornate tenuto conto di quanto segue: allo scopo di favorire programmi produttivi aziendali, la riduzione di orario di cui sopra può essere utilizzata in momenti diversi da quelli indicati contrattualmente concordandone le modalità applicative a livello aziendale. A far data dal 01.03.2000 si concorda di avviare la seconda fase di confronto, tenendo conto di eventuali particolari situazioni che potrebbero pregiudicare il confronto competitivo delle imprese sammarinesi, al fine di stipulare specifici accordi che assorbendo, integralmente od in parte, le 72 ore di riduzione annuale, riducano - anche sulla base della media dei diversi orari di lavoro applicati nei vari periodi dell'anno, od attraverso la combinazione di riduzioni annuali e settimanali - le ore di lavoro giornaliere e settimanali rispetto alle 39 attualmente vigenti. Contestualmente all'accordo di riduzione settimanale dell'orario di lavoro dovranno essere riproporzionate tutte le norme contrattuali al nuovo orario di lavoro. Le Direzioni Aziendali sono tenute a comunicare la proposta di svolgimento del nuovo orario di lavoro giornaliero entro la data del 28.02.2000. Qualora a livello aziendale non si raggiunga nessun accordo sulla proposta della Direzione Aziendale, le parti firmatarie il presente contratto saranno impegnate a trasferire il confronto a livello interconfederale. Distribuzioni diverse dell'orario di lavoro verranno concordate a livello Aziendale fra la Direzione e la Struttura Sindacale Aziendale. Tale nuova organizzazione dell'orario di lavoro e del lavoro sarà realizzata cogliendo l'obiettivo comune del mantenimento della capacità produttiva delle aziende unitamente al raggiungimento delle 37 ore e mezzo.
B) Le nuove organizzazioni del lavoro e degli orari di lavoro saranno realizzate sulla base delle seguenti norme: - le aziende potranno utilizzare un nastro orario massimo di numero 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo artnel quale distribuire il nuovo orario settimanale; La definizione dei suddetti orari di lavoro potrà avvenire: - operando uno sfalsamento degli orari di inizio e fine lavoro dei singoli lavoratori; - attraverso la collocazione di pause; - impiegando turni giornalieri anche differenziati; - distribuendo l'orario di lavoro su sei giorni settimanali; - attraverso accordi sulla flessibilità. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopraInoltre, per esigenze tecniche una migliore gestione dell'attività produttiva e per far fronte a particolari, maggiori o produttive ovvero organizzativediverse, fermo restando il riposo domenicalerichieste di mercato in riferimento a punte di produzione, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto le aziende potranno ricorrere a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario forme di lavoro può essere articolata in non più con durata predefinita. Le eventuali condizioni di due turnimiglior favore verranno esaminate all'atto della definizione del nuovo orario di lavoro. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa Con il presente articolo le parti hanno inteso fornire alle aziende strumenti certi ed effettivamente utilizzabili per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro far fronte alla domanda dei prodotti o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità servizi nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettidell'anno.
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Samples: Contratto Di Lavoro
Orario di lavoro. Per PARAGRAFO A - Orario normale di lavoro
1. Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore, normalmente distribuite su 5 giorni.
2. Per I lavoratori giornalieri potranno altresì essere realizzati, previa valutazione con la RSU, regimi di orario settimanale di 39 ore, assorbendo il necessario numero di ore di riposo e di riduzione di orario di cui ali art. 9.
3. Nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa continuativamente programmata per 17 più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero giornate lavorative di 8 ore ciascuna: 2013 2014 2015 addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta - su 17 turni settimanali - 219,0 217,0 220,0 addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali 216,5 214,5 217,5 addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali 214,5 212,5 215,5
4. Il normale orario annuo di cui al precedente comma è stato determinato tenendo conto dei riposi corrispondenti ai sabati ed alle domeniche, delle giornate di riposo e delle riduzioni dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezionicui all’art. La durata dell'orario contrattuale 9, di lavoro è 20 giorni di 40 ore settimanaliferie, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita delle festività di norma in 5 giorni lavorativi consecutivicui all’articolo 15, escluse la ricorrenza dei Santo Patrono e le ferie ulteriori eventualmente spettanti.
5. I due programmi attuati dall'azienda per la distribuzione delle giornate lavorative annue dei lavoratori interessati - che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni - nonché gli eventuali scostamenti, saranno tempestivamente comunicati e valutati con la RSU, mentre la distribuzione dei giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli lavoro collettivi conseguenti sarà oggetto di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopracontrattazione, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativeda esaurirsi, fermo restando il riposo domenicalecomunque, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra entro e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno non oltre 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall’azienda.
6. Quanto stabilito al precedente comma si applica anche nelle situazioni di anticipo organizzazione dell’attività lavorativa aziendale continuativamente programmata su base annua per 16 turni settimanali ovvero per 1 o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non 2 turni giornalieri su più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante 5 giorni la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni. Ai sensi dell’art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando che nulla viene innovato rispetto alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme viene stabilita in 40 ore settimanali medie, da calcolarsi in un periodo di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale un anno secondo quanto previsto alla lettera “A) - Orario normale di lavoro in regime di flessibilità” del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. Si intende lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali medie. Pertanto, non è di lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo artqualora si tratti di compensazione per l'impiego flessibile dell'orario di lavoro di cui alla sopra citata lettera A). 25Per ogni ora di lavoro straordinario, l'azienda corrisponderà in aggiunta alla normale retribuzione, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza). La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità Ai soli effetti del trattamento economico del lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e di quelli di attività infrasettimanali, assenze dovute a ciclo continuo. In deroga a quanto sopramalattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativequelle coincidenti, fermo restando con il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su cinque giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. L'attuazione Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, verrà concordato in sede aziendale. Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario di quanto sopra lavoro dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di più settimane attraverso un’opportuna distribuzione dei turni di lavoro e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratorirelativi riposi, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà che verrà portata a conoscenza dei lavoratori interessati delle maestranze mediante affissione. Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratoriil lavoro degli operai addetti alla produzione, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turniadottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai. L'orario di L'inizio e la cessazione del lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore sono disciplinati con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiapposite norme stabilite dall'azienda.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° 6º giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellarebase (paga base, contingenza, E.d.r.). La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale normale del lavoro effettivo è di 39 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, e potrà essere ripartito su 5 o 6 giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore. Ai lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si ap- plica il divisore mensile di un ventiduesimo; ai lavoratori il cui orario norma- le di lavoro è ripartito su 6 giorni si applica il divisore mensile di 40 un venti- seiesimo.
2. La durata massima settimanale dell’orario di lavoro (comprensiva dell’orario normale contrattuale e dell’orario straordinario), ferma restando la durata media di 48 ore ai sensi del decreto legislativo n.66/2003, non può superare le 57 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25.
3. La prestazione è distribuita di norma lavoro giornaliera sarà compresa in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni un nastro lavorativo di riposo devono comprendere durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopragene- ralità dei dipendenti, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, che potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso superato per gli istruttori di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turniguida.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora della presta- zione fino all'ora in cui il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalieraultimato il servizio, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione è messo in libertà, comprese le eventuali ore di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratoinoperosità.
5. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, intervallo non retribuita, retribuita per la consumazione del pasto.
6. L'impresa nel fissare i turni Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei medesimi per più di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le cinque ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimanagiornaliere. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizioneIn conformità all'art. Nel caso di lavoro a turno175 del decreto legislativo n. 81/2008, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivolavoratore addetto ai video- terminali, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiegoqualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso ha diritto ad una interruzione della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, attività mediante pause ovvero cambiamento di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresaattività. Sono escluse dal rimborso le spese La durata di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto tali interruzioni dovrà essere pari a venti minuti ogni centoventi minuti di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare appli- cazione continuativa al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettivideoterminale.
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Orario di lavoro. Per 1. La durata del lavoro normale è fissata in 39 ore settimanali per il per- sonale cui si applica la limitazione dell'orario di lavoro fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria del presente articolo.
2. La durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezionigiornaliero non può eccedere le ore ot- to.
3. La durata dell'orario contrattuale In via normale e quando consentito dalle esigenze del servizio o della produzione, l'orario di lavoro è giornaliero sarà continuativo. Ove ven- gano adottati orari spezzati, la durata di 40 ciascun semiturno giornaliero non potrà essere inferiore a due ore settimanalie trenta e l'intervallo tra i due se- miturni non potrà essere inferiore a due ore né superiore a quattro. Tale ultimo limite non si applica nel caso in cui l'orario di lavoro degli impiegati e degli operai debba essere uniformato agli orari di lavoro delle masse artistiche. Quando ciò avvenga, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita e per i giorni in cui av- viene, l'orario normale di norma in lavoro di tali impiegati ed operai supererà di un'ora quello delle masse artistiche stesse con un massimo, per i lavoratori con mansioni continue, di sette ore, nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità giorni, e di quelli sei ore, nel caso di attività ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni.
4. Il lavoratore non può essere chiamato al lavoro se non siano trascorse 9 ore dalla cessazione del turno precedente. Tale interruzione può tuttavia essere ridotta fino a ciclo continuo7 ore qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano; in tal caso al lavoratore sarà corrisposta una maggiorazione del 30 per cento sulla retribuzione per le ore di lavoro compiuto in anticipo sull'ora di inizio normale del suo turno. In deroga a quanto sopraL'intervallo minimo di cui innanzi (7 ore) deve intercorrere tra la fine della prestazione di lavoro effettivamente compiuta e l'effettivo inizio della prestazione successiva. L'intervallo tra un turno di servizio e l'al - tro, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando qualora intercorra il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo settimanale, non può essere fruito nell'arco della settimanainferiore a 33 ore.
5. L'attuazione Nella determinazione degli orari di quanto sopra lavoro del personale non a turno e dei criteri di massima per la programmazione dei riposi avverrà previo confronto fissazione degli orari di lavoro del perso- nale a livello aziendale tra imprese turno si osserverà il disposto del n. 3 del secondo comma dell'art. 3 dell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966.
6. Gli orari di lavoro del personale a turno sono fissati settimanalmente e lavoratoricomunicati al personale interessato, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni apposite tabelle con 48 ore di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali.
7. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale ciascuna unità del turno cessante non può lasciare abbando - nare il servizio posto di lavoro e cessare di attendere alle proprie mansioni se non quando sia stato sostituito da quello stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivosuccessivo e comunque non oltre due ore dalla cessazione del turno stesso.
8. Si computa nell'orario di lavoro il tempo trascorso dal lavoratore, entro non in trasferta, sui mezzi di trasporto dalla sede al luogo di lavoro e vice- versa: — quando, in caso di servizi in esterno, il lavoratore sia tenuto a partire dalla sede o a ritornare in sede; — quando, per il personale addetto ai trasmettitori, il lavoratore sia tenuto, all'inizio o al termine del viaggio, a presentarsi in sede.
9. Le ore di viaggio per i limiti delle due soli lavoratori che professionalmente non debbano compiere viaggi, vengono retribuite a paga normale.
10. Per i centralinisti telefonici destinati, nelle ore diurne, a posti di lavo- ro di particolare faticosità l'orario di lavoro settimanale è di 36 ore. Il tempo passato La riduzione non si applica a disposizione dell'impresa - in attesa di impiegocoloro che, per spostamenti da un posto all'altro qualsiasi causa, goda - no di orari di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilioridotti.
11. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettipresente articolo non si applica ai lavoratori di cui al successivo art. 12.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioniArt. 95 (Orario normale settimanale)
1. La durata dell'orario contrattuale di normale del lavoro effettivo è di 40 fissata in quaranta ore settimanali, salvo quanto disposto settimanali suddivise in cinque ovvero sei giorni lavorativi.
2. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientrano in tale accezione il tempo per recarsi al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, le soste comprese tra l'inizio ed e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
3. Le parti stipulanti il termine della prestazionepresente contratto, mediante specifico accordo tra le XX.XX. regionali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti.
4. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli.
5. Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dalla parte speciale del presente contratto.
6. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è considerato come prestazione di 45 ore settimanali.
7. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
8. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente c.c.n.l.
9. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.
10. Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti gli effettii dipendenti mediante l'esposizione di apposite tabelle.
11. La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art.
2. 25L’orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 6 giorni nella settimana.
3. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può Per gli impiegati amministrativi potrà essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto concordata a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una la distribuzione dell'orario settimanale in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni5 giorni.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa dall'azienda per l'entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora della presta- zione, fino all'ora in cui il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalieraultimato il servizio, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione è messo in libertà, comprese le eventuali ore di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratoinattività.
5. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertàpausa non retribuita. Le modalità di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diversa durata, sono con- cordate a livello aziendale, fra le rappresentanze dei lavoratori e dell'azienda, tenuto con- to delle esigenze di servizio.
6. Nel caso in cui il lavoratore, non retribuitain trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia im- possibilitato ad usufruire di una pausa per la consumazione del pasto di almeno 30 (tren- ta) minuti nelle ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata convenzionalmente di “salto pasto” di comples- sivi € 6,97 per ogni pausa non usufruita.
7. L'impresa L'azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente equamen- te ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
8. L'orario di lavoro ed e i turni devono essere predisposti dall'impresa dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva tempestivamente cognizione.
9. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore.
16.1: durata massima dell’orario di lavoro
1. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso Ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 66/03 la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavo- ro straordinario.
2. Le parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro come prestazione lavorativa e come deve essere calcolata con ri- ferimento a un periodo non superiore a 6 mesi.
3. I periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai fini della suddetta media.
4. La contrattazione integrativa può ampliare tale retribuitaperiodo fino a 12 mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
5. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, La durata massima settimanale dell’orario di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - compreso l’orario normale contrat- tuale, l’orario straordinario nonché l’orario di lavoro in regime di flessibilità di cui all’art.10.2 , è di 52 ore.
6. Le ore di lavoro trascorse in attesa durante le funzioni religiose e/o civili e le ore di viag- gio in trasferta non alla guida, benché retribuite, sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto computo del suddetto limite della durata massima settimanale dell’orario di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale dell’orario normale di lavoro è fissata in 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni la settimana.
2. L’orario, così come previsto secondo le modalità del successivo art. 18 A), potrà inoltre essere realizzato anche come media settimanale.
3. La durata massima settimanale dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 2550 ore.
4. La prestazione durata massima giornaliera dell’orario di lavoro è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi10 ore.
5. I due giorni L’orario di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopraservizio, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove dopo un esame congiunto con le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticiporappresentanze sindacali aziendali.
6. A livello aziendale tra imprese termini dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l’orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e lavoratori, nell’esercizio della sua attività o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione delle sue funzioni. L’orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall’ora fissata dall’azienda per l’inizio della prestazione fino all’ora in sei giornate in relazione alle esigenze aziendalicui il lavoratore è tenuto alla prestazione lavo- rativa.
7. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario L’orario giornaliero di lavoro può essere articolata in non più svolto anche nell’ambito di due turniarticolazioni di orario differenziato, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto solo normativo.
8. L'orario Le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, etc, dovranno essere effettuate al di fuori dell’orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativaprevisto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative.
9. Qualora Il personale turnista non deve lasciare il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, servizio fino a quando non dovesse essere adibito sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratomassimo entro due ore dalla fine del turno.
10. Durante la giornata e nelle ore l’orario normale di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, dipendente ha diritto almeno ad un'ora di libertà, a una pausa giorna- liera non retribuita, retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non su- periore a due ore.
11. Nei confronti del pasto. L'impresa nel fissare i turni personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro o di riposo tra le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra tempo impiegato per il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario rientro al posto di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso sono computati nell’orario di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due oreeffettivo. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un Per posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abitualideve intendersi quello indicato dal- l’azienda nella lettera di assunzione o per nuova assegnazione.
12. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, 8 e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario Q, in materia di orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo si applica esclusivamente quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, prestabilito orario di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario oatoro effettito si intende ogni oatoro che richieda una appoicazione assidua e continuatita e comunque quando io oatoratore è a disposizione deo datore di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezionioatoro. La durata dell'orario contrattuale di lavoro normaoe deo oatoro effettito è fissata entro io oimite di 40 ore settimanalisettimanaoi, salvo quanto disposto al successivo artdistribuiti su 5 o 6 giorni oatoratiti. 25Ad essa è commisurata oa retribuzione. La oon sono considerati oatoro effettito io tempo per recarsi ao posto di xxxxxx, i riposi intermedi presi sia aoo'interno deooa azienda che aoo'esterno, oe soste pretiste comprese tra o'inizio e oa fine deoo'orario di oatoro giornaoiero e oe aotre soste non giustificate o autorizzate durante io oatoro. Durante o'orario di oatoro, io oatoratore non potrà oasciare oa postazione di oatoro senza autorizzazione o motito oegittimo. Io oatoratore non dotrà aotresì trattenersi in azienda aooa fine deooa giornata oatoratita e comunque io tempo etentuaomente trascorso in azienda, ootre a queooo pretisto per o'etentuaoe stestizione dagoi abiti di oatoro, non è considerato tempo di effettita prestazione è distribuita di norma oatoro. L'orario normaoe di oatoro può essere aotresì stabioito neo oimite di 40 ore medie, da caocooarsi in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività periodi composti fino a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra12 mesi (orario muotiperiodaoe), per esigenze tecniche tecnico-produttite, megoio specificate nei commi successiti. La durata massima deoo'orario di oatoro per ogni periodo di 7 giorni è di 48 ore medie che, per ragioni tecnico-produttite, in particooare per queooe aziende oa cui produzione è caratterizzata daooa stagionaoità deooa reoatita domanda, può essere caocooata in un periodo massimo di 12 mesi. Io superamento di taoe sogoia comporta oe comunicazioni pretiste daooa oegge agoi uffici competenti. Io computo deooa media deooa durata deoo'orario settimanaoe di oatoro è inditiduaoe ed è dato daooa ditisione deooe effettite ore di oatoro prestato per io numero di settimane di cui è composto io periodo, con oa possibioità di fare soittare in atanti io termine deo periodo a seguito di interruzione impretista deooa attitità oatoratita che aotrimenti comprometterebbe oa possibioità di compensare i periodi di maggiore intensità oatoratita con periodi di minore intensità, rendendo inappoicabioe taoe strumento di flessibioità. Io ricorso ai criteri deooa media è indispensabioe per tutte queooe attitità caratterizzate da osciooazioni produttite notetooi che aotrimenti gestite, senza taoe flessibioità, porrebbero o'azienda innanzi aooa esigenza di attitare ore di oatoro straordinario, con i conseguenti costi, nei periodi di più intensa attitità, per poi ricorrere a sospensioni parziaoi deooa attitità negoi aotri periodi. Io ricorso aooa flessibioità è possibioe anche per tutte queooe attitità che, pur non essendo caratterizzate da fenomeni fisiooogici di stagionaoità produttita neoo'arco deoo'anno, sono intece caratterizzate da una osciooazione deooa produzione tipica deo settore deo settore di appartenenza. Resta comunque inteso che o'attitazione deooa flessibioità oraria dete essere concordata con i oatoratori . L'orario normaoe dei dipendenti addetti a oatori discontinuo o produttive ovvero organizzativedi sempoice attesa è fissato nei oimiti pretisti daooe oeggi tigenti. Etentuaoi aotre coausooe di eoasticità possono essere pretiste daooa contrattazione aziendaoe. La contrattazione aziendaoe potrà inootre discipoinare i contratti di oatoro ripartito (job-sharing) e di oatoro a chiamata (job-on-caoo) secondo quanto pretisto daooa normatita tigente. L'orario di oatoro dei fanciuooi fino a 15 anni compiuti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezzo, inootre, sempre per i fanciuooi, o'orario di oatoro non può essere superiore a 7 ore giornaoiere e a 35 settimanaoi. Titooo VII - LAVORO STRAORDIoARIO - oOTTURoO - FESTIVO - SUPPLEMEoTARE Articooo 15. Le mansioni di ciascun oatoratore detono essere stoote durante io normaoe orario di oatoro fissato dao presente contratto. E' facootà deo datore di oatoro, ai sensi deooe tigenti disposizioni di oegge, richiedere prestazioni di oatoro straordinario a carattere inditiduaoe entro io oimite massimo di 200 ore annue, fermo restando il che io ricorso aooo straordinario dete essere contenuto. Si intendono per ore straordinarie queooe eccedenti o'orario normaoe di oatoro pretisto dao presente contratto. Io oatoro straordinario o suppoementare, notturno e festito tiene retribuito con oe seguenti percentuaoi di maggiorazioni:
(1) oatoro straordinario 15%
(2) oatoro festito 30%
(3) oatoro festito straordinario 45%
(4) oatoro notturno non compreso in turni regooari atticendati 20%
(5) oatoro notturno compreso in turni regooari atticendati 25%
(6) oatoro eccedente o'orario normaoe muotiperiodaoe 5%
(7) oatoro notturno a carattere continuatito che può eseguirsi escousitamente di notte 15%
(8) oatoro notturno straordinario 30%
(9) oatoro festito notturno 45%
(10) oatoro festito notturno straordinario 55%
(11) oatoro domenicaoe con riposo domenicalecompensatito, l'altro giorno escousi i turnisti 5%
(12) oatoro suppoementare 5% Io periodo notturno è compreso tra oe ore 23 e oe 6 deo mattino. Per oatoratore notturno si intende chi stooge aomeno 3 ore di riposo può essere fruito nell'arco della settimanaoatoro durante io periodo notturno. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 Per oatoro festito si intende queooo prestato nei giorni di anticipo cui aoo'art. 23, escouso io oatoro domenicaoe con riposo compensatito. Io oatoro straordinario o comunque suppoementare potrà essere, in aoternatita aooa retribuzione maggiorata, ricompensato con congruo anticiporiposi compensatiti (banca ore) nei oimiti e nei modi pretisti daooa contrattazione aziendaoe o daooa oegge. A livello aziendale tra imprese oeo caso di stipuoazione di contratti di oatoro che pretedano una prestazione inferiore aooe 40 ore settimanaoi potranno essere richieste prestazioni suppoementari neo oimite deoo'orario normaoe di oatoro. Titooo VIII - LAVORI DISAGIATI Articooo 16. Per quanto concerne particooari situazioni di disagio, dipendenti daoo'ambito di oatoro, oe parti, ferme restando oa disposizioni di oegge per oa tuteoa deooa saoute e lavoratorideooa sicurezza dei oatoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistanoconfermano o'obiettito di operare per un migoioramento deooe condizioni generaoi ambientaoi, con oa graduaoità che potrà essere concordata una distribuzione imposta daooa natura tecnica degoi intertenti che potranno essere necessari. Inootre, oa contrattazione aziendaoe potrà pretedere deooe maggiorazioni retributite per i oatoratori che operano in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso taoi condizioni di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettidisagio.
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Orario di lavoro. Per la La durata dell'orario settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti nel successivo paragrafo relativo all’orario plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia. L’orario giornaliero di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezionisarà esposto in apposita tabella, da affiggersi in luogo accessibile a tutti i lavoratori. La durata dell'orario contrattuale Le ore di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo artsono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, Ove per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativesi renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su sei giorni, fermo restando per le ore di prestazione effettuate nel 6° giorno è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento) calcolata sulla paga base. I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. Tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il riposo domenicaleconsumo dei pasti, l'altro giorno ad eccezione di riposo può essere fruito nell'arco quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Laddove se ne ravvisi l’esigenza, le parti in sede aziendale potranno concordare diverse modalità di regolazione della settimana. L'attuazione di quanto sopra e mezz’ora retribuita per la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendalirefezione. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui potrà essere in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore lavorate, con che eccedono l’orario giornaliero saranno considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la maggiorazione del 20 sua prestazione per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle le 8 ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due orenon potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Il tempo passato I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a disposizione dell'impresa - prestare la sua opera esclusivamente in attesa ore notturne. Quando l’assegnazione a turni SI svolge anche in ore notturne costituisca un’ innovazione, sarà consentito al lavoratore di impiegorichiedere l’accertamento sanitario, per spostamenti da un posto all'altro di in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiin ore notturne.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Orario di lavoro. Per la La durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme è quella concordata fra le parti, con un massimo di: - per i lavoratori conviventi: - 10 ore giornaliere intervallate da una o più pause di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è complessive ore 2 da poter godere sia in casa che fuori casa; - - ai fini contributivi e per i livelli B e Bs convivente saranno indicate 40 - per il CS e il DS saranno indicate 40 o 54 ore settimanali da concordare tra le parti al momento dell'assunzione; - per i lavoratori non conviventi: - 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in distribuite su 5 giorni lavorativi consecutivioppure su 6 - Per i lavoratori di cui ai livelli Bs , Cs e Ds adibiti alla sostituzione di lavoratore convivente potranno essere assunti con orari che variano dalle 12 alle 16 ore settimanali: 12 ore, nel caso la sostituzione sia per le 24 ore 16 ore nel caso la sostituzione sia per le 36 ore Vedasi apposita tabella per la retribuzione di tali lavoratori. - I due lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super ? adeguare ai nostri LIVELLI- , nonché gli studenti fra i 16 e i 40 anni che svolgano corsi di studio volti all'ottenimento di titoli riconosciuti dallo Stato o da enti pubblici italiani, possono essere assunti anche in regime di convivenza - frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie: - interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; - interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; - interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativequella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno l'obbligo di riposo può essere fruito nell'arco della settimanacorresponsione dell'intera retribuzione in natura. L'attuazione Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario effettivo di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati lavoro concordato nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all'interno della tipologia di articolazione dell'orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall' art. 16. - L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l'orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell'ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell'orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa. - Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e un riposo giornaliero di 2 ore da poter usufruire all'interno o all'esterno dell'abitazione, come da accordi tra le parti. - Ove il lavoratore aderisca alla banca ore, le eventuali ora lavorate in più, saranno riposate successivamente come da rendicontazione specifica e fatti sempre salvi i limiti di legge. - L'orario di lavoro è determinato dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio pieno; mentre per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le ore lavorateparti. - Salvo quanto previsto in ordine alle prestazioni discontinue ed a quelle di semplice attesa, il lavoro notturno così come definito dalla normativa nazionale è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20 per cento20% della retribuzione globale di fatto oraria, calcolata sulla mentre se straordinario, sarà maggiorato così come previsto dall'articolo dedicato a tale prestazione. - Per I lavoratori conviventi la retribuzione tabellaredella specifica tabella. La distribuzione giornaliera - Le cure personali del lavoratore ovvero dei beni propri non connessi strettamente al servizio, saranno gestiti dallo stesso This page was exported from - Studio Legale Tirrito | Diritto del lavoro Export date: Wed Mar 15 23:08:09 2023 / +0000 GMT all'esterno dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turnilavoro. L'orario - Al lavoratore che svolge un orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro giornaliero pario o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle superiore alle 6 ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il presenza sul posto di lavoro, per l'inizio spetta un pasto, ovvero, un'indennità pari al suo valore convenzionale. - La pausa pasto, della sua prestazione giornalieradurata concordata tra le parti, e per rientrare al proprio domicilionon sarà conteggiata a fini retributivi, salvo che nella stessa non venga svolta specifica attività lavorativa. Il - II datore di lavoro che abbia assunto uno o più lavoratori a tempo che pieno dedicati all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori- anche nei livelli CS o DS ? aventi il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiservizio di copertura dei periodi di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base delle apposite tabelle.
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Orario di lavoro. Per la La durata dell'orario del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7ª, 6ª e 5ª, limitatamente per quest'ultima al personale che sia addetto a mansioni di lavoro si fa riferimento alle norme ordine, di legge segreteria e di collaborazione amministrativa, amministrativo- contabile, tecnica ed alle relative deroghe ed eccezioniagraria, nonchè per il personale della 3ª fascia funzionale addetto a lavori di copia, fotocopia, dattilografia, stenografia o ad altre mansioni esecutive di ufficio. La durata dell'orario del lavoro ordinario settimanale non può altresì superare le 38 ore per il personale inquadrato nella 2ª fascia funzionale che sia addetto esclusivamente a compiti di copia e fotocopia, di dattilografia e stenografia. Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2ª, 3ª e 5ª non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonchè per il personale inquadrato nella 1° e nella 4ª fascia funzionale, l'orario ordinario contrattuale di lavoro è resta fissato in 38 ore settimanali di 40 ore settimanalimedia annua. L'orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevederà, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma d'intesa fra il Consorzio e le R.S.A., la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni attraverso, occorrendo, l'istituzione di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di attività lavorativa nei settori quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuosabato. In deroga ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva. La ripartizione dell'orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell'anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A. Nell'effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell'anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a quanto sopranorma del R.D.L. 15 marzo 1923, per esigenze tecniche n. 692 e tabelle annesse ai X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o produttive ovvero organizzativedi semplice attesa o custodia, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo la durata del lavoro ordinario settimanale non può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra superare le 50 ore e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni durata giornaliera di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per lavoro ordinario non può superare le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni10. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per l'inizio dell'attività lavorativaun periodo massimo di 15 settimane all'anno, da 50 a 44 ore. Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l'arco dell'anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 10° comma, saranno determinati d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l'alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purchè abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d'accordo con l'Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perchè sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell'obbligo di custodia. La durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A. al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il lavoratoretentativo di conciliazione davanti l'Ufficio provinciale del lavoro. Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 23, presentandosi nell'ora preventivamente fissata gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull'orario giornaliero ordinario, fermo restando l'importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione più di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 4 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora con una pausa di libertà, non retribuita, per 15 minuti dopo la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche prima ora e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario quarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i turni devono essere predisposti dall'impresa piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizioneprossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo. Nel caso La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al 12° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato restare effettivamente a disposizione dell'impresa - in attesa del Consorzio per l'espletamento dell'attività di impiegocui all’8° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare l'ipotesi contemplata al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti10° comma.
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Orario di lavoro. Per la L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione. La durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme è fissata nella misura settimanale di: - 37 ore e 30 minuti per i lavoratori operanti in turni avvicendati nelle 24 ore o nelle 16 ore; - 38 ore per il restante personale; distribuite su 5 o 6 giorni la settimana; la distribuzione dell'orario di legge ed alle relative deroghe ed eccezionilavoro su 6 giorni la settimana avverrà con le modalità previste al punto 3, par. C) del presente articolo. La durata normale settimanale dell'orario contrattuale di lavoro è potrà essere calcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso. In ogni caso, la durata media dell'orario di 40 lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il sistema delle gestioni aeroportuali e dell'assistenza a terra e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio. L'orario giornaliero di lavoro, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione il caso di turni avvicendati, è distribuita di norma ripartito in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni periodi separati tra loro da un periodo di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuonon superiore ad un'ora. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche Possono essere istituiti due o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere ripartito. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo tra il personale avente le medesime qualifichecadano in giorni diversi dalla domenica, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'aziendala seconda di esse sarà considerata, siano coordinati in modo che le domeniche a tutti gli effetti contrattuali e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascunodi legge, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimanacompensativo (sostitutivo della domenica). L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo Premesso che il personale ne abbia tempestiva cognizionedelle gestioni aeroportuali rientra tra quello di cui all'art. Nel caso 16, lett. n) di lavoro a turnocui al D.Lgs. n. 66/2003, con riferimento alle previsioni di cui al suddetto D.Lgs., ed in particolare agli artt. 7, 8, 9 e 17, in relazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla contrattazione collettiva si conviene che per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si può derogare, a mente del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello comma 4, dell'art. 17 del turno successivocitato decreto, entro i limiti delle due orea quanto disposto dai sopra richiamati articoli. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso La durata normale dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è computato nell'orario effettivo fissata nella misura di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita44 ore settimanali. Le spese di viaggio che ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettistraordinario.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art.
2. 25L’orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 6 giorni nella settimana.
3. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può Per gli impiegati amministrativi potrà essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto concordata a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una la distribuzione dell'orario settimanale in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni5 giorni.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa dall'azienda per l'entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalieraultimato il servizio, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione è messo in libertà, comprese le eventuali ore di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratoinattività.
5. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertàpausa non retri- buita. Le modalità di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diver- sa durata, sono concordate a livello aziendale, fra le rappresentanze dei lavora- tori e dell'azienda, tenuto conto delle esigenze di servizio.
6. Nel caso in cui il lavoratore, non retribuitain trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia impossibilitato ad usufruire di una pausa per la consumazione del pa- sto di almeno 30 (trenta) minuti nelle ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata con- venzionalmente di “salto pasto” di complessivi € 6,97 per ogni pausa non usu- fruita.
7. L'impresa L'azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di riposo ri- poso tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente che, compatibil- mente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimanaset- timana.
8. L'orario di lavoro ed e i turni devono essere predisposti dall'impresa dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva tempestivamente cognizione.
9. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore.
A) Durata massima dell’orario di lavoro
1. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso Ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 66/03 la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuitastraordinario.
2. Le spese parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calco- lata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi.
3. I periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considera- zione ai fini della suddetta media.
4. La contrattazione integrativa può ampliare tale periodo fino a 12 mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
5. Le ore di lavoro trascorse in attesa durante le funzioni religiose e/o civili e le ore di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso in trasferta non alla guida, benché retribuite, sono escluse dal computo del suddetto limite della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, durata massima settimanale dell’orario di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario L'orario normale settimanale di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanalidel personale, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita articolato di norma in 5 sei giorni lavorativi consecutivisalvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore e mezzo. I due giorni A decorrere dal 1º maggio 2009, detto orario settimanale è di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo36 ore. In deroga a quanto soprastabilito dal comma 1, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativel'orario normale settimanale di lavoro del personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, resta confermato in 38 ore a decorrere dal 1º gennaio 2005; fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno quanto stabilito nella Nota a verbale in calce al presente articolo. Le nuove misure dell'orario normale di riposo può essere fruito nell'arco lavoro non determinano modifica alcuna della settimana. L'attuazione di quanto sopra produttività del lavoro individuale e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellarecollettiva. La distribuzione durata massima settimanale dell'orario di lavoro è di 50 ore. La durata massima giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata è di 10 ore. L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le Rappresentanze sindacali aziendali. A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in non più cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di due turnilavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione giornalierafino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell'ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo. Il personale turnista non dovesse essere adibito deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratomassimo entro due ore dalla fine del turno. Durante la giornata e nelle ore l'orario normale di minor lavoro, il lavoratore dipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, l'eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e viceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l'orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all'art. 19, sempreché sia stato disposto oltre l'orario di lavoro. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7º, 8º e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro. Con riguardo al personale turnista di cui al comma 2 del presente articolo, le parti stipulanti si danno atto che:
a) la riduzione dell'orario di lavoro concessa progressivamente a partire dal 1º gennaio 1994 ai dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo è stata attuata con il riconoscimento, a titolo compensativo, di un monte ore individuale di permessi retribuiti in ragione d'anno di servizio, computandosi "pro-quota" le frazioni settimanali in relazione all'inizio e alla cessazione del rapporto di lavoro superiore alle 5 nel corso dell'anno. Tale monte ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che individuale è pari a: 26 ore annue complessive dal 1º gennaio 1994; 52 ore annue complessive dal 1º gennaio 2004; a 78 ore annue complessive dal 1º gennaio 2005; a 104 ore annue complessive dal 1º gennaio 2010;
b) compatibilmente con le esigenze dell'aziendadi servizio, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 dette ore di ininterrotto riposo per permesso sono godute entro il mese di dicembre di ogni settimanaanno. L'orario Qualora non fruite entro tale termine, esse sono liquidate entro il mese di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa marzo dell'anno seguente, con riferimento ai valori di retribuzione globale in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso atto nel precedente mese di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettidicembre.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art.
2. 25L’orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 6 giorni nella settimana.
3. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può Per gli impiegati amministrativi potrà essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto concordata a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una la distribuzione del- l'orario settimanale in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni5 giorni.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa dall'azienda per l'entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalieraultimato il servizio, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione è messo in libertà, comprese le eventuali ore di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratoinattività.
5. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertàpausa non retribuita. Le modali- tà di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diversa durata, sono concordate a li- vello aziendale, fra le rappresentanze dei lavoratori e dell'azienda, tenuto conto delle esigenze di servizio.
6. Nel caso in cui il lavoratore, non retribuitain trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia impossibi- litato ad usufruire di una pausa per la consumazione del xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx) minuti nel- le ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata convenzionalmente di “salto pasto” di complessivi € 6,97 per ogni pau- sa non usufruita.
7. L'impresa L'azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di riposo tra il personale perso- nale avente le medesime qualifiche, curerà che che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
8. L'orario di lavoro ed e i turni devono essere predisposti dall'impresa dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva tempestivamente cognizione.
9. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore.
16.1: durata massima dell’orario di lavoro
1. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso Ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 66/03 la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuitastraor- dinario.
2. Le spese di viaggio parti concordano che il lavoratore sopporta per ragioni la durata media dell'orario di lavoro nel corso deve essere calcolata con riferi- mento a un periodo non superiore a 6 mesi.
3. I periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai fini della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altrosuddetta media.
4. La contrattazione integrativa può ampliare tale periodo fino a 12 mesi, a fronte di ragioni obiet- tive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
5. La durata massima settimanale dell’orario di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - compreso l’orario normale contrattuale, l’orario straordinario nonché l’orario di lavoro in regime di flessibilità di cui all’art.10.2 , è di 52 ore.
6. Le ore di lavoro trascorse in attesa durante le funzioni religiose e/o civili e le ore di viaggio in trasferta non alla guida, benché retribuite, sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto computo del suddetto limite della durata massima settimanale dell’orario di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per Premessa
1. Ferma restando la durata dell'orario disciplina legale dell‟orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle e le relative deroghe ed eccezioni. La , nella consapevolezza che i mutamenti rapidi dello scenario di settore nonché le esigenze di produttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a regimi d‟orario sempre più articolati e rispondenti all‟evoluzione degli assetti tecnico-organizzativi, ai soli fini contrattuali la durata dell'orario contrattuale massima normale dell‟orario di lavoro settimanale è di fissata in 40 ore settimanaliore, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita distribuite di norma su 5 o 6 giorni alla settimana.
2. Ai sensi dell‟art. 4 comma 4, D.Lgs. n. 66/03, la durata media dell‟orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.
3. L‟articolazione settimanale dell‟orario di lavoro sarà definita, nel rispetto delle esigenze organizzative dell‟Azienda e delle normative di legge in materia, con accordo tra Società ed RSU. Qualora entro 5 giorni lavorativi consecutividalla data di convocazione non venga raggiunto l‟accordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni Sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. I due Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni che riterranno più opportune nell‟ambito della propria libertà di iniziativa.
4. Per far fronte ad eccezionali e urgenti esigenze di servizio con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità, l‟Azienda potrà attuare una diversa distribuzione dell‟orario settimanale di lavoro dandone preventiva e immediata comunicazione alle RSU; fermo restando che il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni, comporta l‟applicazione di quanto previsto al comma 3.
5. La definizione di orari multiperiodali, come individuati nel seguente comma oppure la ripartizione settimanale dell‟orario su 4 giorni, avverrà previo accordo tra Società ed RSU. Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di riposo devono comprendere convocazione non venga raggiunto l‟accordo, la domenica salvo proposta sarà esaminata con le Organizzazioni Sindacali competenti entro i casi 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell‟ambito della propria libertà di iniziativa.
6. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità della attività lavorativa dovute a motivi contingenti, la durata dell‟orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell‟arco di ciascun semestre, con i limiti massimi di 48 ore settimanali e 12 ore giornaliere e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti. La Società definirà tali regimi di orario previo esame congiunto con le RSU. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell‟ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all‟orario contrattuale normale sia nei settori periodi di pubblica utilità e di superamento che in quelli di attività a ciclo continuominore prestazione. In deroga a quanto sopraPer le prestazioni eventualmente eccedenti le 45 ore settimanali sarà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario.
7. Gli orari di lavoro individuali possono essere: orari spezzati, intendendosi per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativetali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito; orari continuati, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendaliintendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo. Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta giornaliera non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la retribuzione globale oraria durata dell‟intervallo tra i due periodi stessi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore.
8. I lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare alle turnazioni stabilite dall‟azienda, anche per specifiche aree organizzative di appartenenza. Per i lavoratori turnisti l‟eventuale giornata di libertà potrà anche non essere consecutiva a quella di riposo.
9. Gli schemi di turno che saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda e le Organizzazioni Sindacali potranno prevedere le modalità attuative relative all‟utilizzo delle ore lavoratedi riduzione orario, con ex festività e permessi di cui al presente articolo.
10. Sono considerati lavoratori addetti a turni avvicendati coloro che normalmente effettuano la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario loro prestazione lavorativa in attività in cui vi sia un‟effettiva coincidenza tra la fine di un turno di lavoro può essere articolata e l‟inizio di quello successivo, secondo un ritmo rotativo programmato che comporti la necessità di compiere un lavoro ad ore differenziate su un periodo determinato di giorni o settimane. Non sono pertanto da considerarsi tali, oltre ai lavoratori che operano a orario base e ai lavoratori che operano a orari sfalsati/speciali, quelli che pur osservando in non più di due turni. L'orario modo continuativo un orario coincidente per inizio e termine con quello del turno avvicendato, sono addetti a posti di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa in cui di fatto non viene attuato avvicendamento di turni per l'inizio dell'attività lavorativamotivi di organizzazione aziendale ovvero inerenti il particolare tipo di lavoro. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso Nei casi di lavoro a turnoturni avvicendati, il personale i singoli componenti del turno cessante non può lasciare possono abbandonare il servizio loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando sia stato sostituito da quello siano stati sostituiti dai lavoratori del turno successivosubentrante. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio al servizio o al lavoro di altri lavoratori, entro i limiti delle due oreil termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, Queste prolungate prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione prevista per spostamenti da un posto all'altro il lavoro straordinario.
11. Qualora l‟orario di lavoro anche quando fossero quelli abitualigiornaliero ecceda il limite di 6 ore, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario la pausa giornaliera sarà normalmente prevista nell‟articolazione degli orari di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo definiti nelle sede negoziale competente. Con riferimento al personale addetto ai processi produttivi presidiati in turno continuo avvicendato come definiti al precedente comma e/o in semiturno, con la necessità di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro permanere ininterrottamente nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, le Parti si danno atto che saranno adottate le vigenti prassi a livello di Gruppo, le quali già consentono la fruizione della pausa minima di legge, anche agli effetti dell‟applicazione dell‟art. 51, comma 2, lettera c), TUIR.
12. I turni di servizio sono articolati in modo da garantire a ciascun lavoratore un periodo di riposo pari ad almeno 11 ore tra la fine del turno di lavoro e l‟inizio di quello successivo. Diversi periodi di riposo potranno essere concordati a livello aziendale.
13. Le Parti, viste le disposizioni di cui all‟art. 17, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 66/03 si danno reciprocamente atto che ai lavoratori inquadrati nei livelli 6 e 7, in quanto personale con funzioni direttive, non si applica il compenso per l'inizio della sua prestazione giornalierale prestazioni eccedenti l‟orario normale contrattuale così come definito all‟art. 28 del presente contratto. In sede aziendale, e nell‟ambito di una specifica fase negoziale, le Parti stesse definiranno eventuali diverse soluzioni per rientrare al proprio domiciliotenere conto delle prestazioni eccedenti l‟orario normale contrattuale. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiTale fase negoziale specifica dovrà esaurirsi entro 30 giorni.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art.
2. 25L’orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 6 giorni nella setti- mana.
3. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può Per gli impiegati amministrativi potrà essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto concordata a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione la distribu- zione dell'orario settimanale in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni5 giorni.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa dall'azienda per l'en- trata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalieraultimato il servizio, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione è messo in libertà, com- prese le eventuali ore di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratoinattività.
5. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertàpausa non retribuita. Le modalità di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diversa durata, sono concordate a livello aziendale, fra le rappresentanze dei lavoratori e dell'azienda, te- nuto conto delle esigenze di servizio.
6. Nel caso in cui il lavoratore, non retribuitain trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia impossibilitato ad usufruire di una pausa per la consumazione del pasto di almeno 30 (trenta) minuti nelle ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata convenzionalmente di “salto pasto” di complessivi € 6,97 per ogni pausa non usufruita.
7. L'impresa L'azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che che, compatibilmente con le esigenze esigen- ze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornalierogior- naliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
8. L'orario di lavoro ed e i turni devono essere predisposti dall'impresa dall'azienda in modo che il personale perso- nale ne abbia tempestiva tempestivamente cognizione.
9. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore.
A) Durata massima dell’orario di lavoro
1. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso Ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 66/03 la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuitastraordinario.
2. Le spese parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi.
3. I periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai fini della suddetta media.
4. La contrattazione integrativa può ampliare tale periodo fino a 12 mesi, a fronte di ra- gioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
5. Le ore di lavoro trascorse in attesa durante le funzioni religiose e/o civili e le ore di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso in trasferta non alla guida, benché retribuite, sono escluse dal computo del suddetto limite della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, durata massima settimanale dell’orario di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Per Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di lavoro, la durata settimanale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni lavorativi consecutivipotrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il 6° giorno del la settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali. Diversi regimi d'orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con la RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni. Potranno altresì essere concordati con la RSU regimi di orario su base plurisettimanale che, con riferimento al DLgs 66/2003 e successive modifiche, potranno essere realizzati nell’arco temporale di 6 mesi o un periodo diverso. I due lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. Nel caso che il lavoro venga distribuito normalmente su più turni giornalieri di 8 ore consecutive, verrà concessa ai lavoratori mezz'ora di sosta retribuita per ciascun turno. Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta una maggiorazione del 6,5% per il 1° e 2° turno e del 30% per il 3° turno. Le maggiorazioni sopra indicate, calcolate sulle quote orarie della retribuzione prevista all'ultimo comma dell'art. 8, parte Speciale Operai, in vigore dall'1.9.97, assorbono fino a concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente esistenti a livello aziendale. Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti anche a sostegno dell'occupazione, tra Direzione aziendale e RSU verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie nonché i criteri di godimento di 4 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, retribuiti sostitutivi delle festività abolite per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettilegge.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale L'orario di lavoro è di 40 39 ore settimanali di norma distribuito su 5 giorni. La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al comma 1), restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17.10.67 n. 977 e successive modifiche (35 ore settimanali). Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, salvo quanto disposto al ai sensi del successivo art. 2522 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera. La prestazione è distribuita Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di norma in 5 giorni lavorativi consecutiviore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I due giorni lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di riposo devono comprendere permessi retribuiti di 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la domenica salvo i casi predetta riduzione di attività lavorativa nei settori orario non compete in quanto computata nel terzo elemento. Il lavoratore ha facoltà di pubblica utilità e usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di quelli riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopraprestazioni straordinarie, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo può essere fruito nell'arco settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di usufruire della settimana. L'attuazione facoltà di quanto sopra cui al comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e la programmazione dando comunicazione all'impresa della collocazione dei singoli riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque compensativi con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese Comunque la possibilità di istituzione del monte ore individuale e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso specifiche modalità di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiutilizzazione.
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Orario di lavoro. Per la La durata massima dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di e` quella stabilita dalla legge ed alle con relative deroghe ed eccezioni. La Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale di viene stabilita in 40 ore settimanali medie da calcolarsi nell'ambito dell'anno solare. Si intende lavoro è di straordinario contrattuale quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo artqualora non si tratti di compensazione per l'impiego flessibile dell'orario di lavoro di cui alla lettera A) del presente articolo. 25Parimenti, sara` considerato lavoro straordinario contrattuale quello effettuato oltre il limite dell'impiego flessibile dell'orario di lavoro. La prestazione è distribuita Per ogni ora di norma lavoro prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale medio sopra indicato, in 5 giorni lavorativi consecutiviaggiunta alla normale retribuzione l'azienda corrispondera`, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare piu` contingenza). I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità Ai soli effetti della determinazione del lavoro straordinario contrattuale, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e di quelli di attività infrasettimanali, assenze dovute a ciclo continuo. In deroga a quanto sopramalattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativequelle coincidenti, fermo restando con il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale. L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su cinque giorni con riposo di norma al sabato e possibilita` di scorrimento della seconda giornata non lavorativa per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. L'attuazione Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su piu` turni, verra` concordato in sede aziendale. Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su piu` turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di quanto sopra piu` settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratorirelativi riposi, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà che verra` portata a conoscenza dei lavoratori interessati delle maestranze mediante affissione. Per il personale la cui prestazione e` direttamente connessa con almeno 15 giorni il lavoro degli operai addetti alla produzione, puo` essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai. L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.
A) Orario normale di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione lavoro in sei giornate in relazione regime di flessibilita` In ottemperanza alle esigenze aziendaliproduttive e di organizzazione aziendale, l'orario di lavoro contrattuale potra` essere per azienda, per reparti, uffici, gruppi e/o singoli addetti, elevato a 45 ore settimanali, rispetto alle quali si attuera` una compensazione, preventiva o successiva, delle ore lavorate oltre le 40 ore settimanali medie e cio` in periodi dell'anno determinati in base alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, per i quali l'orario non potra` essere inferiore alle 35 ore settimanali. Nel caso Nell'ipotesi di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta cui al comma precedente, la retribuzione globale oraria per Direzione aziendale informera` le ore lavorate, con R.S.U. e le maestranze interessate comunicando le motivazioni che comportano la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellarevariazione di orario e le relative modalita` di attuazione. La distribuzione giornaliera Direzione aziendale e` tenuta pertanto, almeno due settimana prima dell'inizio del periodo di flessibilita`, a promuovere un apposito incontro preventivo con le R.S.U., onde esplicitare le modalita` applicative. Il singolo lavoratore e` tenuto all'effettuazione dell'orario flessibile. Non si dara` luogo ad orario flessibile al di sopra delle 40 ore settimanali in concomitanza all'attivazione di procedure di licenziamento per riduzione del personale. Entro il 31 dicembre di ogni anno in cui ha avuto luogo l'effettuazione dell'orario flessibile verra` effettuato un raffronto nell'ambito del regime d'impiego flessibile dell'orario di lavoro può essere articolata tra la prestazione lavorativa reale e quella contrattuale richiesta dall'azienda in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativabase al presente punto A). Qualora il lavoratorela prestazione lavorativa reale in regime di flessibilita` risulti inferiore alle 40 ore medie settimanali, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, si dara` luogo nell'anno successivo al recupero delle prestazioni lavorative relative alle ore non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo effettuate. Resta inteso che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor da tale computo si escludono le assenze dovute ad infortunio sul lavoro, il lavoratore malattia professionale, astensione obbligatoria per maternita`, periodi di malattia, permessi sindacali retribuiti, trasferta, congedo matrimoniale. Verranno computate le assenze per malattia inferiore a 6 giorni consecutivi (con rapporto esclusione di lavoro superiore alle 5 ricoveri ospedalieri), se piu` di una volta coincidenti nell'arco dell'anno con i periodi di flessibilita`. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che, nella definizione delle prestazioni lavorative effettuate nell'arco annuale, le assenze non previste dall'ultimo comma del presente articolo vanno computate per otto ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, giornaliere e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti40 ore settimanali.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario 1. La giornata in smart working è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di "orario normale" di lavoro con sospensione della flessibilità ultragiornaliera. Dunque, l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile sarà effettuata, di massima, in correlazione temporale con l’orario normalmente praticato.
2. Durante le giornate di lavoro agile non è richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario; non sono, dunque, configurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne e/o festive.
3. Le Parti si fa riferimento alle norme danno atto che tali modalità di effettuazione della prestazione consentono al lavoratore il rispetto dei limiti di orario e dei tempi di riposo previsti dalle disposizioni di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavoratocontrattuali.
4. Durante la giornata di smart working, potranno essere definiti degli orari nei quali sarà necessario garantire l’attività lavorativa. Tali fasce di contattabilità/disponibilità corrispondono, indicativamente, alle seguenti fasce orarie: - disponibilità antimeridiana: 9.30– 12:30; - disponibilità pomeridiana: 14:30 – 16:30 Eventuali variazioni, non di durata, ma di organizzazione delle fasce all’interno della giornata lavorativa, verranno definite d’accordo con il responsabile, sulla base delle necessità di copertura del servizio e nelle ore delle esigenze organizzative aziendali, all’interno dell’Accordo individuale in allegato (Allegato 1). All’interno di minor lavorotali fasce, il lavoratore con rapporto sarà tenuto a rispondere tempestivamente a richieste di lavoro superiore alle 5 ore giornaliereinterlocuzione per ragioni di servizio.
5. Durante le fasce di contattabilità/disponibilità, ha diritto almeno ad un'ora il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dalle norme di libertàlegge o dal CCNL di settore, non retribuitaquali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali e familiari, di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992. Il lavoratore, che fruisce dei suddetti permessi, per la consumazione del pastodurata degli stessi è sollevato dagli obblighi derivanti dalle fasce di disponibilità. L'impresa nel fissare i turni 0.Xx fine di salvaguardare il benessere della popolazione aziendale e promuovere l’utilizzo della modalità di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con agile in modo da salvaguardare le esigenze dell'aziendadi conciliazione vita lavoro dei dipendenti vengono individuate alcune linee guida che dovranno essere osservate dai responsabili e dai dipendenti per assicurare fuori dalle normali fasce lavorative la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro quali a titolo esemplificativo: - preventiva pianificazione delle attività della giornata lavorativa (videoconference, siano coordinati call, ect nell’arco del normale orario di lavoro di riferimento; - rispetto della pausa pranzo evitando le riunioni tra le 12.30 e le 14.30 - Previsione e rispetto di una fascia oraria di disconnessione nella quale sono escluse le attività di lavoro in modo che modalità agile ricompresa fra le domeniche ore 19.00 e le ore notturne siano equamente ripartite tra 7.30 - invio delle e-mail durante la normale giornata lavorativa evitando la fascia serale/notturna il personale stesso garantendo week end e giorni festivi; - alternare i momenti di sedentarietà con momenti dedicati a ciascunopiccole attività motorie e di rilassamento;
7. Per la giornata di smart working, oltre la Sogin riconoscerà il riposo giornaliero, 24 ore buono pasto corrispondente con esclusione di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario qualsiasi trattamento di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettimissione.
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Samples: Verbal Agreement
Orario di lavoro. Per la 1. La durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di: - 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi; - 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in distribuite su 5 giorni lavorativi consecutivioppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
2. I due lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativequella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno l'obbligo di riposo può essere fruito nell'arco della settimanacorresponsione dell'intera retribuzione in natura. L'attuazione Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario effettivo di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati lavoro concordato nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all'interno della tipologia di articolazione dell'orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria per con le maggiorazioni previste dall'art. 16.
3. L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l'orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell'ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell'orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
5. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.
6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20 per cento20% della retribuzione globale di fatto oraria, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata se straordinario, in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, quanto prestato oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, normale orario di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresacosì come previsto dall'art. Sono escluse 16.
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal rimborso le spese lavoratore fuori dell'orario di viaggio che il lavoro.
8. Al lavoratore sopporta per raggiungere il tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornalieraspetta la fruizione del pasto, e per rientrare ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al proprio domiciliosuo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative sarà concordato fra le parti e non retribuito.
9. Il datore di lavoro che il lavoratore impiega per trasferirsi abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da un posto all'altroinquadrare nei livelli CS o DS, tra l'inizio ed il termine con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettitabella "G comprensiva delle maggiorazioni previste.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario Le aziende attuano una gestione dell‟orario di lavoro si fa riferimento alle norme funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all‟interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di legge produttività, efficienza ed alle efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell‟attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell‟orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioniec- cezioni, la durata contrattuale dell‟orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. La durata dell'orario Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l‟orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l‟adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l‟art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l‟adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all‟art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell‟omogeneizzazione degli orari in azienda, l‟orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all‟art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall‟azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l‟esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanalisettimanali l‟orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l„assorbimento delle 68 ore di riduzione dell‟orario di lavoro previste dall‟art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, salvo quanto disposto le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell‟orario di lavoro di cui al- l‟art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l‟azienda e la R.S.U. potranno concordare l‟estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l‟art. 16, comma 1, lett. n) e l‟art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al successivo artpresidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all‟ultimo comma dell‟art. 2527 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La prestazione è distribuita distribuzione su 5 o 6 giorni e l‟articolazione giornaliera dell‟orario vengono definite dall‟azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di norma assumere le iniziative più opportune nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l‟esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l‟orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L‟orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L‟azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni lavorativi consecutiviprima della sua attuazione. I A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l‟esercizio dei rispettivi ruoli. Nell‟ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell‟intervallo tra i due giorni periodi non deve essere, di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di attività lavorativa nei settori orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di pubblica utilità la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di quelli uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell‟art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l‟orario di attività lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell‟articolazione degli orari in atto a ciclo continuolivello aziendale. In deroga a quanto sopraCon riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell‟applicazione dell‟art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell‟orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell‟art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l‟esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l‟utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell‟orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell‟anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall‟azienda non necessario per le esigenze tecniche di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di riposo può servizio. Le variazioni temporanee dell‟orario giornaliero di lavoro devono essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei comunicate ai lavoratori interessati con almeno 15 2 giorni lavorativi di anticipo o comunque con congruo anticipopreavviso. A livello aziendale tra imprese e lavoratoriL‟azienda, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall‟art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le di 11 ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettigiornaliere.
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Orario di lavoro. Per L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la durata dell'orario preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori. In linea generale l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza. AI fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori e per contenere maggiormente i disagi all’utenza ed al personale del palazzo municipale l’Appaltatore si rende disponibile ad effettuare le lavorazioni nei giorni di venerdì pomeriggio, sabato e domenica nelle aree destinate ad uffici e con accesso di pubblico. E’ prevista la realizzazione nelle giornate di venerdì pomeriggio, sabato e domenica delle lavorazioni come individuate specificamente nel cronoprogramma (sono individuate le settimane in cui le lavorazioni si svolgono in tali giorni, prevedendo nel prezzo d’appalto il riconoscimento delle ore di lavoro si fa riferimento straordinario prefestivo e festivo per i lavoratori impiegati). Nelle rimanenti aree (esterne, seminterrati, locali attualmente non utilizzati, intercapedini, etc.) le lavorazioni potranno essere condotte anche negli altri giorni della settimana, fatta eccezione per le lavorazioni rumorose, con produzione di polveri (anche se è prescritto l’uso di aspiratori per ogni foronomia da realizzare) o tali da arrecare particolare disagio allo svolgimento delle normali attività d’ufficio. In caso di segnalazione di particolare disagio da parte degli utenti o del personale della struttura, l’Appaltatore dovrà sospendere le lavorazioni apportatrici del disagio, senza acquisire alcun diritto a qualsivoglia compenso oltre i prezzi contrattuali. Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme di legge vigenti. Per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere merito da parte del Coordinatore per la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuosicurezza dei lavori. In deroga presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale la D.L. potrà derogare a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e pertanto disporre l'esecuzione delle opere in un unico turno giornaliero senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve. All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la programmazione dei riposi avverrà previo confronto sorveglianza da parte degli agenti dell' Appaltante. Se a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove richiesta dell'Appaltatore la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni maggiori spese di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativaassistenza. Qualora l'Amministrazione ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il lavoratorenormale orario, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalieraoppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavorone da ordine scritto all'Appaltatore, il lavoratore con rapporto quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettinuovi prezzi.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Orario di lavoro. Per La prestazione lavorativa in modalità agile si svolge, anche in modo non continuativo, all’interno del periodo temporale giornaliero 8-19, nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì (fatta eccezione per i venerdi c.d. “corti”) e nel rispetto delle seguenti regole: - Il lavoratore deve sempre assicurare la propria presenza lavorativa nelle seguenti fasce orarie: fascia mattutina 10-12 e fascia pomeridiana 14.15- 16.15; durante i venerdì corti, la presenza lavorativa deve essere assicurata nella sola fascia mattiniera. La mancata prestazione in tali fasce orarie dovrà essere adeguatamente giustificata e autorizzata. - Al di fuori delle fasce di presenza lavorativa e nel rispetto della durata dell'orario media giornaliera prevista dagli accordi vigenti sull’orario di lavoro si fa riferimento alle norme applicati nei rispettivi Siti di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale appartenenza: ⮚ il lavoratore potrà svolgere la prestazione lavorativa residua, rispetto l’orario contrattualmente stabilito, collocandola autonomamente, al fine di lavoro è poter conciliare i tempi di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità vita e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopralavoro, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale nella fascia oraria per compresa fra le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche 8.00 e le ore notturne siano equamente ripartite tra 19.00. ⮚ il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 responsabile del lavoratore potrà richiedere di collocare l’esecuzione della prestazione lavorativa residua in ragione delle esigenze aziendali qualora ricorrano motivi di urgenza ovvero fornendo un congruo preavviso in via del tutto eccezionale Non trova più applicazione la c.d. “flessibilità aggiuntiva SW” prevista nel verbale di accordo del 20.09.2019. Durante le giornate di lavoro in modalità agile non sono previste e autorizzate ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario lavoro straordinario né prestazioni di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due orefestivo e notturno. Il tempo passato lavoratore è tenuto a disposizione dell'impresa - collocare la pausa pranzo, nella misura prevista dagli accordi in attesa di impiegoessere, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, successivamente alle 12 e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.prima delle 14.15
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Samples: Accordo Di Digitalizzazione
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa All'ora stabilita per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor del lavoro, il lavoratore con rapporto deve trovarsi al posto assegnatogli e deve iniziare il lavoro stesso; egli ha l'obbligo di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, abbandonarlo senza permesso fino al momento fissato per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizionecessazione. Nel caso di lavoro a turno, il personale turno ciascuna unità del turno cessante non può lasciare abbandonare il servizio suo posto di lavoro e le sue mansioni se non quando sia stato sostituito da quello stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo, entro restando inteso che il prolungamento del normale orario di lavoro verrà considerato come straordinario. In linea normale, i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo del lavoro. La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è di 38 ore settimanali. A partire dal 1° gennaio 1990, la durata dell'orario di lavoro viene fissata in 39 ore settimanali per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia ed in 45 ore settimanali di effettiva disponibilità per gli autisti e le guardie notturne. Le ore effettivamente richieste e prestate in eccedenza alle 39 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario. Le eventuali pause intermedie, richieste e concesse per la refezione, sono escluse dall'orario di lavoro e dovranno essere restituite con prestazioni di pari durata. In mancanza di tale restituzione si procederà alla trattenuta della corrispondente quota di retribuzione nel mese di gennaio di ciascun anno con riferimento all'anno precedente. Nella scelta delle giornate si cercherà di evitare il giorno domenicale. Per esigenze di lavoro particolari, diversi accordi potranno essere concordati localmente con le Organizzazioni Sindacali stipulanti. Gli orari settimanali di lavoro sono dalla Società articolati di norma in orari giornalieri costanti od in modo che siano osservati, comunque nella media, i limiti delle due oreprestazioni effettive sopra specificate. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - Resta inoltre inteso che, anche nel caso in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro cui l'orario settimanale di lavoro anche quando fossero quelli abitualisia concentrato in un numero di giornate inferiore a sei, e per eventuali inoperosità nel corso saranno considerati "lavorativi" - a tutti gli effetti contrattuali - i giorni non festivi della settimana. Nel quadro del comune impegno di realizzare articolazioni dell'orario di lavoro per funzionali alle esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo del servizio ed al suo miglioramento, le parti concordano sulla necessità che siano attuate soluzioni corrispondenti ai fini predetti; i nuovi schemi di lavoro come prestazione lavorativa orario e/o di turnazioni e come tale retribuitale relative modalità di attuazione, costituiranno oggetto di confronto con le strutture delle XX.XX. Le spese stipulanti secondo le procedure di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altrocui all'art. 3, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettipunto 3) dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Orario di lavoro. Per Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di lavoro, la durata settimanale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni lavorativi consecutivipotrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il 6° giorno del la settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali. Diversi regimi d'orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con la RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni. Potranno altresì essere concordati con la RSU regimi di orario su base plurisettimanale che, con riferimento al DLgs 66/2003 e successive modifiche, potranno essere realizzati nell’arco temporale di 6 mesi o un periodo diverso. I due lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. Nel caso che il lavoro venga distribuito normalmente su più turni giornalieri di 8 ore consecutive, verrà concessa ai lavoratori mezz'ora di sosta retribuita per ciascun turno. Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta una maggiorazione del 6,5% per il 1° e 2° turno e del 30% per il 3°turno. Le maggiorazioni sopra indicate, calcolate sulle quote orarie della retribuzione prevista all'ultimo comma dell'art. 8, parte Speciale Operai, in vigore dall'1.9.97, assorbono fino a concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente esistenti a livello aziendale. Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti anche a sostegno dell'occupazione, tra Direzione aziendale e RSU verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie nonché i criteri di godimento di 4 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, retribuiti sostitutivi delle festività abolite per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettilegge.
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario Regimi di orario Ruolo del personale amministrativo Sistema 5 Ai soli fini contrattuali, il limite dell’orario normale di lavoro giornaliero è di 7 xxx.Xx settimana lavorativa si fa riferimento alle norme attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale un riposo ogni cinque giorni di xxxxxx.Xx tal caso e soltanto quanto l’orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato sistema 5.I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro è nel corso dell’anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo artservizio prestato. 25. La prestazione è distribuita Il godimento dei permessi di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due conguaglio e dei giorni di riposo devono comprendere derivanti dal sistema 5, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione. I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori. Il sistema 5, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l’orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti previsti dal Contratto. In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.Fermo restando l’orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l’abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo.Gli eventuali permessi non goduti nell’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la domenica retribuzione normale salvo i casi di attività risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno.Sistema 6+1+1Il limite dell’orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 xxxxxx.Xx settimana lavorativa nei settori si attua mediante sei giorni di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando lavoro cui seguono il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimanasettimanale ed il giorno di permesso. L'attuazione Poiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di quanto sopra lavoro normale pro-capite previsto al precedente art. 54, la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 di un giorno di permesso dopo sei giorni di anticipo o comunque lavoro e con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7 ore e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. 15 minuti.Nel caso di prestazione nel 6° esigenze organizzative, dettate da eventi particolari e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, ove vi fosse la necessità di non poter usufruire, nella turnazione, del giorno sarà corrisposta di permesso di cui al comma precedente il riposo settimanale, stante la retribuzione globale oraria distribuzione dell’orario del presente articolo, potrà, senza compensi o maggiorazione alcuna, fatto salvo quanto previsto dall’art. 64, cadere all’ottavo giorno purché per ogni periodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.Nel sistema di distribuzione dell’orario di lavoro derivante dall’applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.Personale Servizi FiduciariLa durata dell’orario normale di lavoro è fissata ai fini contrattuali in 40 ore settimanali di effettivo lavoro distribuite su 5 o 6 giornate lavorative. In sede di contrattazione di secondo livello potranno essere concordate diversemodalità di distribuzione dell’orario di xxxxxx.Xx relazione ai commi 4 e 5 dell’art. 4 del D.lgs. n. 66/2003 e al comma 2 dell’art. 4 del D.lgs. n. 234/2007 si conviene che la durata massima dell’orario di lavoro, comprese le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalierastraordinario, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione potrà superare le 48 ore ogni periodo di durata inferiore all'orario predispostosette giorni, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato calcolate come se avesse lavoratomedia riferita ad un periodo di mesi 12. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il Il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante smontante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno successivomontante, entro i limiti ferma restando la competenza delle due quote orarie stabilite dall’art. 11 per il lavoro straordinario. In caso di ritardo nella sostituzione il lavoratore avvertirà l’Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari, e comunque non superiori alle 2 ore. Il tempo passato Frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base allaL. 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla L. 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. All’inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2019, verrà determinato il monte ore a disposizione dell'impresa - in attesa di impiegodei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, 3 e per eventuali inoperosità nel il numero totale dei dipendenti occupati nell’Istituto.I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’Istituto per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che al quale il lavoratore sopporta intende partecipare si svolga per ragioni un numero di lavoro nel ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all’Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altrodi studio prescelto.Tali termini, di lavoronorma, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresanon saranno inferiori al xxxxxxxxx.Xx ogni Istituto – e nell’ambito di questo per ogni singolo reparto – dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Sono escluse dal rimborso Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le spese condizioni di viaggio che il lavoratore sopporta cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione dell’Istituto, d’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l’età, l’anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per raggiungere il posto la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, ore assegnabili a ciascuno.I lavoratori dovranno fornire all’Istituto un certificato di iscrizione al corso e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettisuccessivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative.
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Orario di lavoro. lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioninormale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. La durata Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario contrattuale normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di 40 semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere decorre la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 20 15% per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa le prime 8 ore settimanali e del 20% per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 45 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%
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Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti nel successivo paragrafo relativo all'orario plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia.
2. L'orario giornaliero di lavoro è sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi in luogo accessibile a tutti i lavoratori. Le ore di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo artlavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, Ove per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzativesi renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su sei giorni, fermo restando per le ore di prestazione effettuate nel 6° giorno è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento) calcolata sulla paga base.
3. I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
4. Tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il riposo domenicaleconsumo dei pasti, l'altro giorno ad eccezione di riposo può essere fruito nell'arco quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Laddove se ne ravvisi l'esigenza, le parti in sede aziendale potranno concordare diverse modalità di regolazione della settimana. L'attuazione di quanto sopra e mezz'ora retribuita per la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendalirefezione.
5. Nel caso di prestazione nel più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.
6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria . Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui potrà essere in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore lavorate, con che eccedono l'orario giornaliero saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
7. Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la maggiorazione del 20 sua prestazione per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle le 8 ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due orenon potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
8. Il tempo passato I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a disposizione dell'impresa - prestare la sua opera esclusivamente in attesa ore notturne. Quando l'assegnazione a turni SI svolge anche in ore notturne costituisca un'innovazione, sarà consentito al lavoratore di impiegorichiedere l’accertamento sanitario, per spostamenti da un posto all'altro di in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettiin ore notturne.
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Samples: Employment Agreement
Orario di lavoro. Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni1. La durata dell'orario contrattuale L'orario normale di lavoro è di fissato in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma distribuite in 5 giorni lavorativi consecutividi 8 ore ciascuno, intervallate da una pausa per il pasto della durata non inferiore ad un'ora e non superiore a 2 ore.
2. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopraPrevio accordo tra le parti, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistanoaziendale, potrà essere concordata una diversa distribuzione dell'orario di lavoro e una diversa durata della relativa pausa, tenendo conto delle preminenti esigenze organizzative aziendali e della produzione dello spettacolo, nel rispetto della professionalità e dei livelli occupazionali necessari.
3. Fermo restando quanto previsto ai comma precedenti, le parti si impegnano a definire nella contrattazione aziendale una utilizzazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale funzionale all'espletamento in sei giornate orario ordinario di tutte le operazioni di preparazione e produzione dello spettacolo e quant'altro connesso all'insieme della gestione dell'attività.
4. Il giorno di riposo di legge e quello contrattuale di non lavoro verranno stabiliti in relazione alle esigenze aziendalisede aziendale, previa intesa tra le parti direttamente interessate. Nel caso Le prestazioni lavorative effettuate nei giorni di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorateDomenica, quand'anche svolte in regime normale di orario di lavoro settimanale, saranno retribuite con la maggiorazione del 20 per cento60% da applicare con le modalità indicate alla tabella allegata al testo contrattuale.
5. In sede aziendale, calcolata sulla retribuzione tabellarele parti potranno fissare, nell'ambito di turni di lavoro predeterminati dalla direzione aziendale, sia la giornata di godimento della festività settimanale, sia quella del secondo giorno di non lavoro. La distribuzione giornaliera Sulla base della situazione aziendale (organici, organizzazione del lavoro, giornate di corse) e fatte salve le situazioni esistenti, contrattualmente definite in sede locale e nazionale, le parti, al fine di realizzare l'obbiettivo dell'efficienza aziendale e di migliorare il servizio all'utenza, potranno definire, fermo restando il diritto ad usufruire della giornata festiva, a fronte di prestazioni effettuate nella seconda giornata di non lavoro, i relativi corrispettivi economico-normativi, anche forfettari.
6. Agli effetti del pagamento delle ore di lavoro straordinario, si considera la domenica festiva e feriale il giorno contrattuale di non lavoro. Sono salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.
7. Viene attuata una riduzione dell'orario di lavoro può essere articolata in non più pari a 48 ore su base annuale. Per i lavoratori a tempo parziale tale riduzione verrà proporzionalmente ridotta.
8. L'utilizzazione individuale di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratoretale riduzione sarà stabilita tra le parti, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalieraa livello aziendale, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti tenendo conto delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettinecessità tecnico-organizzative.
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Orario di lavoro. Per la L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione. La durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme è fissata nella misura settimanale di: - 37 ore e 30 minuti per i lavoratori operanti in turni avvicendati nelle 24 ore o nelle 16 ore; - 38 ore per il restante personale; distribuite su 5 o 6 giorni la settimana; la distribuzione dell'orario di legge ed alle relative deroghe ed eccezionilavoro su 6 giorni la settimana avverrà con le modalità previste al punto 3, par. C) del presente articolo. La durata normale settimanale dell'orario contrattuale di lavoro è potrà essere calcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso. In ogni caso la durata media dell'orario di 40 lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il sistema delle gestioni aeroportuali e dell'assistenza a terra e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio. L'orario giornaliero di lavoro, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione il caso di turni avvicendati, è distribuita di norma ripartito in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni periodi separati tra loro da un periodo di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuonon superiore ad un'ora. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche Possono essere istituiti due o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere ripartito. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo tra il personale avente le medesime qualifichecadano in giorni diversi dalla domenica, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'aziendala seconda di esse sarà considerata, siano coordinati in modo che le domeniche a tutti gli effetti contrattuali e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascunodi legge, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimanacompensativo (sostitutivo della domenica). L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo Premesso che il personale ne abbia tempestiva cognizioneche svolge attività di Handling rientra tra quello di cui all'art. Nel caso 16, lett. n) di lavoro a turnocui al D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni con riferimento alle previsioni del suddetto D.Lgs. ed in particolare agli artt. 7, 8, 9 e 17, in relazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla contrattazione collettiva si conviene che per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si può derogare, a mente del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello comma 4, dell'art. 17 del turno successivocitato decreto, entro i limiti delle due orea quanto disposto dai sopra richiamati articoli. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso La durata normale dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è computato nell'orario effettivo fissata nella misura di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita44 ore settimanali. Le spese di viaggio che ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effettistraordinario.
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