Orario di lavoro. lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. lavoro discontinuo o Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale)lavoro, la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è di lavoro normale 40 ore settimanali. La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale può su 5 giorni potrà essere fissata nel contratto d'assunzione concordata in 45 ore ordinariesede aziendale, fermo restando che il 6° giorno del la retribuzione mensile lorda normale settimana sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitoda considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali. Tali lavoratori discontinuiDiversi regimi d'orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a norma dell'Artlivello aziendale, previo esame con la RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale Potranno altresì essere concordati con la RSU regimi di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (orario su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando base plurisettimanale che, quando con riferimento al DLgs 66/2003 e successive modifiche, potranno essere realizzati nell’arco temporale di 6 mesi o un periodo diverso. I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la variazione è richiesta dalla natura del serviziosua opera nelle ore e nei turni stabiliti, potrà essere effettuata in qualsiasi momentoanche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. Nel caso che il lavoro venga distribuito normalmente su più turni giornalieri di 8 ore consecutive, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effettoverrà concessa ai lavoratori mezz'ora di sosta retribuita per ciascun turno. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 156,5% per le prime 8 ore settimanali il 1° e 2° turno e del 2030% per le ore eccedentiil 3°turno. Riepilogo delle Le maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario sopra indicate, calcolate sulle quote orarie della retribuzione prevista all'ultimo comma dell'art. 8, parte Speciale Operai, in vigore dall'1.9.97, assorbono fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente esistenti a livello aziendale. Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti anche a sostegno dell'occupazione, tra Direzione aziendale e RSU verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie nonché i criteri di godimento di 4 giorni di riposo retribuiti sostitutivi delle festività abolite per legge.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. La durata del lavoro discontinuo o normale è fissata in 39 ore settimanali per il per- sonale cui si applica la limitazione dell'orario di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria del presente articolo.
2. La durata dell'orario di lavoro giornaliero non può eccedere le ore ot- to.
3. In via normale settimanale può e quando consentito dalle esigenze del servizio o della produzione, l'orario di lavoro giornaliero sarà continuativo. Ove ven- gano adottati orari spezzati, la durata di ciascun semiturno giornaliero non potrà essere fissata inferiore a due ore e trenta e l'intervallo tra i due se- miturni non potrà essere inferiore a due ore né superiore a quattro. Tale ultimo limite non si applica nel contratto d'assunzione caso in 45 ore ordinariecui l'orario di lavoro degli impiegati e degli operai debba essere uniformato agli orari di lavoro delle masse artistiche. Quando ciò avvenga, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinuie per i giorni in cui av- viene, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario l'orario normale di lavoro di tali impiegati ed operai supererà di un'ora quello delle masse artistiche stesse con un massimo, per i lavoratori con mansioni continue, di sette ore, nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 5 giorni, e di sei ore, nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni.
4. Il lavoratore non può essere chiamato al lavoro se non siano trascorse 9 ore dalla cessazione del turno precedente. Tale interruzione può tuttavia essere ridotta fino a 7 ore qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano; in tal caso al lavoratore sarà corrisposta una maggiorazione del 30 per cento sulla retribuzione per le ore di lavoro compiuto in anticipo sull'ora di inizio normale del suo turno. L'intervallo minimo di cui all'Artinnanzi (7 ore) deve intercorrere tra la fine della prestazione di lavoro effettivamente compiuta e l'effettivo inizio della prestazione successiva. L'intervallo tra un turno di servizio e l'al - tro, qualora intercorra il giorno di riposo settimanale, non può essere inferiore a 33 ore.
5. Nella determinazione degli orari di lavoro del personale non a turno e dei criteri di massima per la fissazione degli orari di lavoro del perso- nale a turno si osserverà il disposto del n. 3 del secondo comma dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Artdell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966.
6. 4. L'orario settimanale Gli orari di lavoro del personale a turno sono fissati settimanalmente e comunicati al personale interessato, con apposite tabelle con 48 ore di anticipo.
7. Nel lavoro a turno, ciascuna unità del turno cessante non può essere svolto con diversi sistemi (su 5 abbando - nare il posto di lavoro e cessare di attendere alle proprie mansioni se non quando sia stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo e comunque non oltre due ore dalla cessazione del turno stesso.
8. Si computa nell'orario di lavoro il tempo trascorso dal lavoratore, non in trasferta, sui mezzi di trasporto dalla sede al luogo di lavoro e vice- versa: — quando, in caso di servizi in esterno, il lavoratore sia tenuto a partire dalla sede o 6 giorni) a ritornare in sede; — quando, per il personale addetto ai trasmettitori, il lavoratore sia tenuto, all'inizio o al termine del viaggio, a presentarsi in sede.
9. Le ore di viaggio per i soli lavoratori che dovranno essere indicati nella lettera di assunzioneprofessionalmente non debbano compiere viaggi, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effettovengono retribuite a paga normale.
10. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o i centralinisti telefonici destinati, nelle ore diurne, a posti di semplice attesa e custodia, una volta superato lavo- ro di particolare faticosità l'orario di lavoro normale settimanale è di 45 ore settimanali36 ore. La riduzione non si applica a coloro che, decorre la qualificazione straordinaria del per qualsiasi causa, goda - no di orari di lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedentiridotti.
11. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%Il presente articolo non si applica ai lavoratori di cui al successivo art. 12.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Orario di lavoro. lavoro discontinuo o Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale)lavoro, la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è di lavoro normale 40 ore settimanali. La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale può su 5 giorni potrà essere fissata nel contratto d'assunzione concordata in 45 ore ordinariesede aziendale, fermo restando che il 6° giorno del la retribuzione mensile lorda normale settimana sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitoda considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali. Tali lavoratori discontinuiDiversi regimi d'orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a norma dell'Artlivello aziendale, previo esame con la RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale Potranno altresì essere concordati con la RSU regimi di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (orario su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando base plurisettimanale che, quando con riferimento al DLgs 66/2003 e successive modifiche, potranno essere realizzati nell’arco temporale di 6 mesi o un periodo diverso. I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la variazione è richiesta dalla natura del serviziosua opera nelle ore e nei turni stabiliti, potrà essere effettuata in qualsiasi momentoanche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. Nel caso che il lavoro venga distribuito normalmente su più turni giornalieri di 8 ore consecutive, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effettoverrà concessa ai lavoratori mezz'ora di sosta retribuita per ciascun turno. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 156,5% per le prime 8 ore settimanali il 1° e 2° turno e del 2030% per le ore eccedentiil 3° turno. Riepilogo delle Le maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario sopra indicate, calcolate sulle quote orarie della retribuzione prevista all'ultimo comma dell'art. 8, parte Speciale Operai, in vigore dall'1.9.97, assorbono fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente esistenti a livello aziendale. Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti anche a sostegno dell'occupazione, tra Direzione aziendale e RSU verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie nonché i criteri di godimento di 4 giorni di riposo retribuiti sostitutivi delle festività abolite per legge.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. La durata normale dell'orario di lavoro discontinuo è quella concordata fra le parti, con un massimo di: - per i lavoratori conviventi: - 10 ore giornaliere intervallate da una o più pause di complessive ore 2 da poter godere sia in casa che fuori casa; - - ai fini contributivi e per i livelli B e Bs convivente saranno indicate 40 - per il CS e il DS saranno indicate 40 o 54 ore settimanali da concordare tra le parti al momento dell'assunzione; - per i lavoratori non conviventi: - 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 - Per i lavoratori di cui ai livelli Bs , Cs e Ds adibiti alla sostituzione di lavoratore convivente potranno essere assunti con orari che variano dalle 12 alle 16 ore settimanali: 12 ore, nel caso la sostituzione sia per le 24 ore 16 ore nel caso la sostituzione sia per le 36 ore Vedasi apposita tabella per la retribuzione di tali lavoratori. - I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super ? adeguare ai nostri LIVELLI- , nonché gli studenti fra i 16 e i 40 anni che svolgano corsi di studio volti all'ottenimento di titoli riconosciuti dallo Stato o da enti pubblici italiani, possono essere assunti anche in regime di convivenza - frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie: - interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; - interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; - interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario effettivo di lavoro concordato nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all'interno della tipologia di articolazione dell'orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall' art. 16. - L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l'orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell'ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell'orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa. - Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e un riposo giornaliero di 2 ore da poter usufruire all'interno o all'esterno dell'abitazione, come da accordi tra le parti. - Ove il lavoratore aderisca alla banca ore, le eventuali ora lavorate in più, saranno riposate successivamente come da rendicontazione specifica e fatti sempre salvi i limiti di legge. - L'orario di lavoro è determinato dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio pieno; mentre per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti. - Salvo quanto previsto in ordine alle prestazioni discontinue ed a quelle di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un , il lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodinotturno così come definito dalla normativa nazionale è compensato, guardianise ordinario, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per della retribuzione globale di fatto oraria, mentre se straordinario, sarà maggiorato così come previsto dall'articolo dedicato a tale prestazione. - Per I lavoratori conviventi la retribuzione della specifica tabella. - Le cure personali del lavoratore ovvero dei beni propri non connessi strettamente al servizio, saranno gestiti dallo stesso This page was exported from - Studio Legale Tirrito | Diritto del lavoro Export date: Wed Mar 15 23:08:09 2023 / +0000 GMT all'esterno dell'orario di lavoro. - Al lavoratore che svolge un orario di lavoro giornaliero pario o superiore alle 6 ore di presenza sul posto di lavoro, spetta un pasto, ovvero, un'indennità pari al suo valore convenzionale. - La pausa pasto, della durata concordata tra le ore eccedentiparti, non sarà conteggiata a fini retributivi, salvo che nella stessa non venga svolta specifica attività lavorativa. Riepilogo - II datore di lavoro che abbia assunto uno o più lavoratori a tempo pieno dedicati all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori- anche nei livelli CS o DS ? aventi il servizio di copertura dei periodi di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%apposite tabelle.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. Premessa
1. Ferma restando la disciplina legale dell‟orario di lavoro discontinuo o e le relative deroghe ed eccezioni, nella consapevolezza che i mutamenti rapidi dello scenario di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono settore nonché le esigenze di produttività e competitività delle imprese possono comportare un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodiricorso a regimi d‟orario sempre più articolati e rispondenti all‟evoluzione degli assetti tecnico-organizzativi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), ai soli fini contrattuali la durata dell'orario massima normale dell‟orario di lavoro normale settimanale può essere è fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie40 ore, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a distribuite di norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) giorni alla settimana.
2. Ai sensi dell‟art. 4 comma 4, D.Lgs. n. 66/03, la durata media dell‟orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.
3. L‟articolazione settimanale dell‟orario di lavoro sarà definita, nel rispetto delle esigenze organizzative dell‟Azienda e delle normative di legge in materia, con accordo tra Società ed RSU. Qualora entro 5 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l‟accordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni Sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni che dovranno essere indicati nella lettera riterranno più opportune nell‟ambito della propria libertà di assunzioneiniziativa.
4. Per far fronte ad eccezionali e urgenti esigenze di servizio con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità, l‟Azienda potrà attuare una diversa distribuzione dell‟orario settimanale di lavoro dandone preventiva e immediata comunicazione alle RSU; fermo restando cheche il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni, quando comporta l‟applicazione di quanto previsto al comma 3.
5. La definizione di orari multiperiodali, come individuati nel seguente comma oppure la variazione è richiesta dalla natura del servizioripartizione settimanale dell‟orario su 4 giorni, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi avverrà previo accordo tra Società ed RSU. Qualora entro 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l‟accordo, la variazione avrà effettoproposta sarà esaminata con le Organizzazioni Sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell‟ambito della propria libertà di iniziativa.
6. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o far fronte a necessità connesse a variazioni di semplice attesa e custodiaintensità della attività lavorativa dovute a motivi contingenti, una volta superato l'orario la durata dell‟orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell‟arco di ciascun semestre, con i limiti massimi di 48 ore settimanali e 12 ore giornaliere e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti. La Società definirà tali regimi di orario previo esame congiunto con le RSU. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell‟ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all‟orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Per le prestazioni eventualmente eccedenti le 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la settimanali sarà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino straordinario.
7. Gli orari di lavoro individuali possono essere: orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito; orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo. Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non deve essere, in via normale, inferiore a 45 3 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (per tutti i lavoratori; la durata dell‟intervallo tra i due periodi stessi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore.
8. I lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare alle turnazioni stabilite dall‟azienda, anche per specifiche aree organizzative di appartenenza. Per i lavoratori turnisti l‟eventuale giornata di libertà potrà anche non essere consecutiva a quella di riposo.
9. Gli schemi di turno che saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda e le Organizzazioni Sindacali potranno prevedere le modalità attuative relative all‟utilizzo delle ore di riduzione orario, ex festività e permessi di cui al presente articolo.
10. Sono considerati lavoratori addetti a turni avvicendati coloro che normalmente effettuano la loro prestazione lavorativa in attività in cui vi sia un‟effettiva coincidenza tra la fine di un turno di lavoro e l‟inizio di quello successivo, secondo un ritmo rotativo programmato che comporti la necessità di compiere un lavoro ad ore differenziate su un periodo determinato di giorni o settimane. Non sono pertanto da considerarsi tali, oltre ai lavoratori che operano a orario base e ai lavoratori che operano a orari sfalsati/speciali, quelli che pur osservando in modo continuativo un orario coincidente per inizio e termine con quello del turno avvicendato, sono addetti a posti di lavoro in cui di fatto non viene attuato avvicendamento di turni per motivi di organizzazione aziendale ovvero inerenti il particolare tipo di lavoro. Nei casi di lavoro a turni avvicendati, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio al servizio o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
11. Qualora l‟orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la pausa giornaliera sarà normalmente prevista nell‟articolazione degli orari di lavoro definiti nelle sede negoziale competente. Con riferimento al personale addetto ai processi produttivi presidiati in turno continuo avvicendato come definiti al precedente comma e/o in semiturno, con la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro, le Parti si danno atto che saranno adottate le vigenti prassi a livello di Gruppo, le quali già consentono la fruizione della pausa minima di legge, anche agli effetti dell‟applicazione dell‟art. 51, comma 2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente , lettera c), TUIR.
12. I turni di servizio sono articolati in modo da garantire a ciascun lavoratore un periodo di riposo pari ad almeno 11 ore tra la 54° ora settimanale 20%fine del turno di lavoro e l‟inizio di quello successivo. Diversi periodi di riposo potranno essere concordati a livello aziendale.
13. Le Parti, viste le disposizioni di cui all‟art. 17, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 66/03 si danno reciprocamente atto che ai lavoratori inquadrati nei livelli 6 e 7, in quanto personale con funzioni direttive, non si applica il compenso per le prestazioni eccedenti l‟orario normale contrattuale così come definito all‟art. 28 del presente contratto. In sede aziendale, nell‟ambito di una specifica fase negoziale, le Parti stesse definiranno eventuali diverse soluzioni per tenere conto delle prestazioni eccedenti l‟orario normale contrattuale. Tale fase negoziale specifica dovrà esaurirsi entro 30 giorni.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. La durata dell’orario normale di lavoro discontinuo è fissata in 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi6 giorni la settimana.
2. L’orario, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattualecosì come previsto secondo le modalità del successivo art. 18 A), la potrà inoltre essere realizzato anche come media settimanale.
3. La durata dell'orario massima settimanale dell’orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarieè di 50 ore.
4. La durata massima giornaliera dell’orario di lavoro è di 10 ore.
5. L’orario di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitodopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali.
6. Tali lavoratori discontinuiA termini dell’art. 1, a norma dell'Artcomma 2, lett. 16 d) e pa) del D.Lgs. n. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale l’orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L’orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall’ora fissata dall’azienda per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui all'Artil lavoratore è tenuto alla prestazione lavo- rativa.
7. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale L’orario giornaliero di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 anche nell’ambito di articolazioni di orario differenziato, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto solo normativo.
8. Le operazioni accessorie quali: indossare o 6 giorni) che togliere gli indumenti di lavoro, doccia, etc, dovranno essere indicati effettuate al di fuori dell’orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative.
9. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.
10. Durante l’orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto a una pausa giorna- liera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non su- periore a due ore.
11. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell’orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello indicato dal- l’azienda nella lettera di assunzioneassunzione o per nuova assegnazione.
12. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, fermo restando che8 e Q, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o materia di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario orario di lavoro normale si applica esclusivamente quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%un prestabilito orario di lavoro.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. Regimi di orario Orario normale: 40 ore settimanali; - dipendenti da gestori di impianti (non autostradali) di distribuzione di carburanti: 45 ore; - dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione: 42 ore - dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali: 40 ore (con assorbimento di 24 ore dai permessi rol). La durata media dell'orario di lavoro discontinuo è calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile fino a 12 mesi in sede di contrattazione integrativa territoriale/aziendale, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro. Riposo giornaliero. Nell'ambito della contrattazione di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono secondo livello possono essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive a norma dell’art. 17, D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione prevista dalla disposizione citata, il riposo giornaliero può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi: cambio del turno/fascia; interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; manutenzione svolta presso terzi; attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; aziende il cui intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore; inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. Nelle ipotesi elencate, le parti stipulanti convengono sull’adeguatezza di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore. Articolazioni dell’orario. L'azienda può ricorrere, anche in singole unità produttive, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale: - 40 ore settimanali, realizzate mediante concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale; - 39 ore settimanali, realizzate mediante assorbimento di 36 ore di permessi rol; - 38 ore settimanali, realizzate mediante assorbimento di 72 ore di permessi (56 ore di permessi rol e 16 ore di permessi per ex festività). Grandi magazzini, supermercati e ipermercati: l’articolazione dell'orario medio di 38 ore viene realizzata utilizzando le 72 ore di permessi rol previste per le aziende con più di 15 dipendenti. Variazioni: le variazioni dell’articolazione sono comunicate con un preavviso di 30 giorni; l’articolazione prescelta ha di norma validità annuale, salvo diversa comunicazione del datore di lavoro da effettuarsi con il preavviso sopra indicato. Discontinui: 45 ore settimanali. Il personale discontinuo o di semplice attesa o custodia (comprende: custodi, guardianiguardiani diurni o notturni, portinaiportieri, fattoriniaddetti alla estinzione degli incendi, uscieri, addetti al carico e allo scarico, commessi di negozio nei comuni fino a 5.000 abitanti, addetti alla receptionsorveglianza degli impianti frigoriferi, inservienti, centralinisti, personale addetto addetti agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione ventilazione e inumidimento. Flessibilità: l’azienda può realizzare regimi di piscine ed orario diversi, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. A fronte delle prestazioni aggiuntive vengono riconosciuti, nell’arco di 12 mesi dall’avvio del programma di flessibilità, corrispondenti riposi compensativi. Eventuali variazioni sono comunicate con un preavviso di 15 giorni. I riposi non fruiti al controllo termine del programma di flessibilità sono liquidati con la maggiorazione per lavoro straordinario. Ipotesi aggiuntive di flessibilità nell’ambito del secondo livello di contrattazione: - A) da 45 fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, con incremento dei bagnantipermessi rol pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario; a fronte delle ore aggiuntive viene riconosciuta una pari entità di riduzione dell’orario da recuperare per il 50% secondo il programma di flessibilità e per il restante 50% con accantonamento in banca ore; - B) fino a 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale con superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (con incremento dei permessi rol pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario) ovvero con superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (con incremento dei permessi rol pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario); a fronte delle ore aggiuntive viene riconosciuta una pari entità di riduzione dell’orario da recuperare per il 50% secondo il programma di flessibilità e per il restante 50% con accantonamento in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario banca ore. Riposo settimanale. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale sono retribuite con la sola maggiorazione del 30% da calcolare sulla normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarieretribuzione, fermo restando il riposo compensativo nel giorno successivo. Impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali che effettuino il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica: viene corrisposta per il lavoro ordinario prestato di domenica la retribuzione mensile lorda sola maggiorazione del 10% da calcolare sulla normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitoretribuzione. Tali lavoratori discontinuiOperatori di vendita. In sostituzione del riposo, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando all’operatore che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizioper ragioni di dislocazione, potrà essere effettuata non può recarsi in qualsiasi momentofamiglia per oltre un mese viene concessa una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese con facoltà di trasferirsi in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% famiglia a spese dell'azienda (per gli operatori all’estero trovano applicazione accordi diretti tra le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%parti).
Appears in 1 contract
Samples: Minimi Contrattuali
Orario di lavoro. lavoro discontinuo o 1. Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodilegge, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine con le relative deroghe ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale)eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore, normalmente distribuite in 5 giorni.
2. Saranno altresì considerati normali regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti riposi di cui all'art. 35.
3. Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate mediante accordo tra direzione e RSU.
4. A fronte di temporanee esigenze produttive, tecnologiche ed organizzative, diverse distribuzioni dell'orario settimanale, prima di essere applicate dovranno essere oggetto di contrattazione, in tempi rapidi e compatibili con le esigenze di cui sopra, tra direzione e RSU contestualmente ad un'analisi sugli aspetti dell'organizzazione del lavoro e degli organici.
5. La distribuzione dell'orario di lavoro e la sua articolazione dovranno armonizzarsi con le altre componenti del processo produttivo per essere funzionali al pieno utilizzo degli impianti; esse dovranno altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità generale degli orari connessa alle molteplici esigenze del mercato e della produzione. In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie, delle ferie residue, dei riposi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
6. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
7. Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi: le esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna; le iniziative di lancio commerciale; il raggiungimento del programma settimanale di produzione, ove non realizzato per cause non dipendenti dalla volontà delle Parti; gli adempimenti amministrativi o di legge concentrati e in particolari momenti dell'anno; le punte anomale di assenze dal lavoro. Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla RSU tempestivamente.
8. Al di là dei casi previsti nel comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno preventivamente contrattati tra direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Tali ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro saranno fruite secondo le modalità definite mediante accordo tra le Parti.
9. A far data dal 1° gennaio 2008 le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale può effettuato ai sensi del comma 7 del presente articolo sono compensate, nel mese di competenza, con le relative maggiorazioni e, secondo quanto previsto dal successivo punto, con una delle seguenti opzioni: - 50% di quote orarie retributive e 50% di riposi compensativi; - 100% di riposi compensativi; - 100% di quote orarie retributive. Il lavoratore dovrà formalmente manifestare la propria volontà in merito alle opzioni di cui sopra. I riposi compensativi saranno accantonati nel conto ore di cui al successivo punto. La corresponsione delle quote retributive avverrà nel mese di competenza. Il lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno potrà modificare con formale comunicazione la propria opzione per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non avvenga si intenderà confermata per l'anno successivo l'opzione in essere.
10. Per quanto attiene alle quote orarie le Parti concordano sull'istituzione di uno strumento contrattuale che consenta ai lavoratori di essere fissata messi in condizione di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni straordinarie prestate. A tal fine le Parti istituiscono il conto ore individuale nel contratto d'assunzione quale confluiscono le prestazioni straordinarie, effettuate in 45 aggiunta agli orari di lavoro contrattualmente definiti, per essere eventualmente fruite in forma di riposo compensativo (anche parziale).
11. Non rientrano nel conto ore ordinarieindividuale di cui al comma 9 e al comma 10 le ore di lavoro straordinario effettuate dai lavoratori reperibili in occasione di prestazioni di reperibilità..
12. L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
13. I lavoratori, oltre che per le attività formative, potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali o familiari entro l'anno successivo a quello di maturazione. Eventuali ore residue potranno essere fruite secondo modalità da definirsi in accordo con le RSU.
14. Con cadenza semestrale le direzioni aziendali e le RSU esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario.
15. Le ore accantonate saranno evidenziate in busta paga.
16. Per il personale addetto alle lavorazioni in turni, fermo restando che quanto previsto ai successivi commi 20 e 21, l'orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi; qualora l'orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore straordinarie e compensate con la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitorelativa maggiorazione solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l'orario medio predeterminato.
17. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario L'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro comma 1 del presente articolo può essere svolto con diversi sistemi (realizzato anche come media su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera un arco di assunzionepiù settimane. A tal fine le aziende attueranno, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effettoanche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato, programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della Rappresentanza Sindacale Unitaria. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodialavoro prestato dagli operai addetti ai forni ed alle apparecchiature in servizio continuativo nelle 24 ore, una volta superato l'orario soltanto ove la prestazione effettiva di lavoro normale superi le 6 ore continuative, sarà concessa mezz'ora di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro riposo intermedio da retribuirsi con la maggiorazione del 15% per le prime minimo ed IPO quando venga aggiunta ad orari di effettive 8 ore settimanali di lavoro, ferma restando invece la retribuzione con retribuzione di fatto per 8 ore quando siano effettivamente lavorate solo 7 ore e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%30 minuti.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la 1. La durata dell'orario dell’orario normale settimanale di lavoro normale è fissata in 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana.
2. La durata massima settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinariedell’orario di lavoro è di 50 ore.
3. La durata massima giornaliera dell’orario di lavoro è di 10 ore.
4. L’orario di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitodopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali.
5. Tali lavoratori discontinuiA termini dell’art. 1, a norma dell'Artcomma 2, lett. 16 d) e pa) del D.Lgs. n. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale l’orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L’orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall’ora fissata dall’azienda per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui all'Artil lavoratore è tenuto alla prestazione lavorativa.
6. 3 dello stesso decreto legislativoLe operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, madoccia, etc, dovranno essere effettuate al contrariodi fuori dell’orario di lavoro previsto, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Artsalvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative.
7. 4. L'orario settimanale L’orario giornaliero di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera anche nell’ambito di assunzionenastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo.
8. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.
9. Durante l’orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore.
10. Nei reparti a ciclo continuo, 24 ore su 24, di norma i turni saranno quattro ogni giorno, di 6 ore lavorative continuative ciascuno. Per esigenze legate alle specifiche realtà logistiche ed organizzative, le aziende potranno articolare diversamente i turni, previo esame congiunto con le XX.XX. aziendali.
11. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.
12. Nei confronti del personale che, quando la variazione è richiesta dalla natura per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, potrà essere effettuata è tenuto a prestare lavoro in qualsiasi momentouno o più Comuni, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la variazione avrà effettopropria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell’orario di lavoro effettivo. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero.
13. In caso di comandi giornalieri o di semplice attesa breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall’abituale posto di lavoro, l’eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e custodiaviceversa, una volta superato l'orario è considerato come lavoro effettivo eccedente l’orario normale di lavoro normale regolato dalle disposizioni di 45 ore settimanalicui all’art. 19, decorre la qualificazione straordinaria sempreché sia stato disposto oltre l’orario di lavoro.
14. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, 8 e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedentiD.Lgs. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. Art. 95 (Orario normale settimanale)
1. La durata normale del lavoro discontinuo effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque ovvero sei giorni lavorativi.
2. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientrano in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
3. Le parti stipulanti il presente contratto, mediante specifico accordo tra le XX.XX. regionali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti.
4. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli.
5. Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dalla parte speciale del presente contratto.
6. Per i lavoratori discontinui o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale)custodia, la durata dell'orario di normale del lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione effettivo è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro .
7. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
8. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la maggiorazione diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del 15% normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le prime 8 ore settimanali maggiorazioni previste ai sensi del presente c.c.n.l.
9. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del 20% normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le ore eccedentiverifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.
10. Riepilogo delle maggiorazioni per Gli orari di lavoro discontinuo (ordinario fino praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° tutti i dipendenti mediante l'esposizione di apposite tabelle.
11. La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%disciplina legislativa vigente.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro discontinuo è di 40 ore settimanali.
2. L’orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 6 giorni nella settimana.
3. Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della presta- zione, fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inattività.
5. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa non retribuita. Le modalità di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diversa durata, sono con- cordate a livello aziendale, fra le rappresentanze dei lavoratori e dell'azienda, tenuto con- to delle esigenze di servizio.
6. Nel caso in cui il lavoratore, non in trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia im- possibilitato ad usufruire di una pausa per la consumazione del pasto di almeno 30 (tren- ta) minuti nelle ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata convenzionalmente di “salto pasto” di comples- sivi € 6,97 per ogni pausa non usufruita.
7. L'azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di semplice attesa) Per quelle occupazioni riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che richiedono un le domeniche e le ore notturne siano equamen- te ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
8. L'orario di lavoro discontinuo o e i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestivamente cognizione.
9. Nel caso di semplice attesa o custodia (custodilavoro a turno, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, il personale addetto agli impianti del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
16.1: durata massima dell’orario di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), lavoro
1. Ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 66/03 la durata media dell'orario di lavoro normale settimanale non può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore ordinarie, fermo restando di lavo- ro straordinario.
2. Le parti concordano che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitodurata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con ri- ferimento a un periodo non superiore a 6 mesi.
3. Tali lavoratori discontinuiI periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai fini della suddetta media.
4. La contrattazione integrativa può ampliare tale periodo fino a 12 mesi, a norma dell'Artfronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
5. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla La durata massima settimanale dell’orario di lavoro, compreso l’orario normale contrat- tuale, l’orario straordinario nonché l’orario di lavoro in regime di flessibilità di cui all'Artall’art.10.2 , è di 52 ore.
6. 4. L'orario settimanale Le ore di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 trascorse in attesa durante le funzioni religiose e/o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa civili e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° di viag- gio in trasferta non alla 53° ora guida, benché retribuite, sono escluse dal computo del suddetto limite della durata massima settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%dell’orario di lavoro.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro discontinuo è di 40 ore settimanali.
2. L’orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 6 giorni nella settimana.
3. Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inattività.
5. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa non retri- buita. Le modalità di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diver- sa durata, sono concordate a livello aziendale, fra le rappresentanze dei lavora- tori e dell'azienda, tenuto conto delle esigenze di servizio.
6. Nel caso in cui il lavoratore, non in trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia impossibilitato ad usufruire di una pausa per la consumazione del pa- sto di almeno 30 (trenta) minuti nelle ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata con- venzionalmente di “salto pasto” di complessivi € 6,97 per ogni pausa non usu- fruita.
7. L'azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di semplice attesari- poso tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibil- mente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni set- timana.
8. L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestivamente cognizione.
9. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
A) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o Durata massima dell’orario di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), lavoro
1. Ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 66/03 la durata media dell'orario di lavoro normale settimanale non può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore ordinarie, fermo restando di lavoro straordinario.
2. Le parti concordano che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitodurata media dell'orario di lavoro deve essere calco- lata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi.
3. Tali lavoratori discontinuiI periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considera- zione ai fini della suddetta media.
4. La contrattazione integrativa può ampliare tale periodo fino a 12 mesi, a norma dell'Artfronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
5. 16 d) Le ore di lavoro trascorse in attesa durante le funzioni religiose e/o civili e p) del D.Lgs. 66/2003le ore di viaggio in trasferta non alla guida, benché retribuite, sono esclusi dall'ambito d'applicazione escluse dal computo del suddetto limite della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale dell’orario di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%lavoro.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. L'orario normale di lavoro discontinuo o è fissato in 40 ore settimanali, distribuite in 5 giorni di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi8 ore ciascuno, guardianiintervallate da una pausa per il pasto della durata non inferiore ad un'ora e non superiore a 2 ore.
2. Previo accordo tra le parti, portinaia livello aziendale, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata potrà essere concordata una diversa distribuzione dell'orario di lavoro normale e una diversa durata della relativa pausa, tenendo conto delle preminenti esigenze organizzative aziendali e della produzione dello spettacolo, nel rispetto della professionalità e dei livelli occupazionali necessari.
3. Fermo restando quanto previsto ai comma precedenti, le parti si impegnano a definire nella contrattazione aziendale una utilizzazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione funzionale all'espletamento in 45 ore ordinarieorario ordinario di tutte le operazioni di preparazione e produzione dello spettacolo e quant'altro connesso all'insieme della gestione dell'attività.
4. Il giorno di riposo di legge e quello contrattuale di non lavoro verranno stabiliti in sede aziendale, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitoprevia intesa tra le parti direttamente interessate. Tali lavoratori discontinuiLe prestazioni lavorative effettuate nei giorni di Domenica, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario quand'anche svolte in regime normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale orario di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzionesettimanale, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro saranno retribuite con la maggiorazione del 1560% per da applicare con le prime 8 modalità indicate alla tabella allegata al testo contrattuale.
5. In sede aziendale, le parti potranno fissare, nell'ambito di turni di lavoro predeterminati dalla direzione aziendale, sia la giornata di godimento della festività settimanale, sia quella del secondo giorno di non lavoro. Sulla base della situazione aziendale (organici, organizzazione del lavoro, giornate di corse) e fatte salve le situazioni esistenti, contrattualmente definite in sede locale e nazionale, le parti, al fine di realizzare l'obbiettivo dell'efficienza aziendale e di migliorare il servizio all'utenza, potranno definire, fermo restando il diritto ad usufruire della giornata festiva, a fronte di prestazioni effettuate nella seconda giornata di non lavoro, i relativi corrispettivi economico-normativi, anche forfettari.
6. Agli effetti del pagamento delle ore settimanali di lavoro straordinario, si considera la domenica festiva e del 20% per feriale il giorno contrattuale di non lavoro. Sono salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.
7. Viene attuata una riduzione dell'orario di lavoro pari a 48 ore eccedentisu base annuale. Riepilogo Per i lavoratori a tempo parziale tale riduzione verrà proporzionalmente ridotta.
8. L'utilizzazione individuale di tale riduzione sarà stabilita tra le parti, a livello aziendale, tenendo conto delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%necessità tecnico-organizzative.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. lavoro discontinuo o 9.1 Il personale con funzioni di semplice attesa) Per quelle occupazioni Quadro, Impiegato Xxxxxxxxx cui si applichi il presente contratto, nonché il personale adibito ad altre funzioni che richiedono un lavoro discontinuo o prevedano responsabilità di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnantiservizi e uffici aziendali, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata con autonomo e discrezionale uso dell'orario di lavoro, è tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario per il regolare svolgimento delle funzioni, senza compenso per lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione straordinario, anche in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitorelazione a quanto previsto dagli art. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) 50 e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario 115 vigente CCNL e dal presente contratto.
9.2 L'orario normale di lavoro di riferimento, per tutto il personale di cui all'Artal paragrafo precedente, viene definito in 38 ore settimanali anche ai fini dell’applicazione del divisore convenzionale orario di cui al CCNL applicato.
9.3 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA con effettiva attribuzione di una Indennità di Funzione, spetterà un monte permessi retribuiti di 54 ore annue comprensive del monte riduzione orario previsto dal CCNL applicato da usufruire e non monetizzabili , la cui fruizione dovrà, di norma, avvenire durante l'anno di maturazione.
9.4 Ai lavoratori inquadrati come quadri o al primo livello CCNL con effettiva attribuzione di Indennità di Funzione o in percorso di carriera/sviluppo retributivo ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto legislativo6 del presente CCIA non verranno, madi norma, riconosciute prestazioni eccedenti l’orario di cui al contrariopunto 2 del presente articolo. Ciò in forza di quanto previsto agli artt. 5.6 e 9.1 del presente contratto.
9.5 Ai lavoratori cui si applichi il presente contratto, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima operanti nei punti di vendita e con settimana lavorativa articolata e con prestazione effettuata su 6 giorni, verrà assicurata la possibilità di fruire di 2 mezze giornate di riposo oppure, in alternativa, di una intera giornata di riposo, previo accordo con il proprio responsabile.
9.6 Ai lavoratori cui si applica il presente CCIA verrà retribuita la festività del 4 Novembre sempre che la fruizione della stessa non venga ripristinata da norma di legge.
9.7 L’orario di lavoro dei dipendenti in mobilità, per tutte le fattispecie di cui al successivo art. 10 (missione, trasferta, trasferimento e comunque permanenze fuori sede) sarà quello settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzioneal presente CCIA, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata articolato in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%relazione alle esigenze aziendali.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Integrativo
Orario di lavoro. La durata massima dell'orario di lavoro discontinuo o e` quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all'orario di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale)lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali medie da calcolarsi nell'ambito dell'anno solare. Si intende lavoro straordinario contrattuale quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, qualora non si tratti di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale compensazione per l'impiego flessibile dell'orario normale di lavoro di cui all'Artalla lettera A) del presente articolo. 3 dello stesso decreto legislativoParimenti, masara` considerato lavoro straordinario contrattuale quello effettuato oltre il limite dell'impiego flessibile dell'orario di lavoro. Per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale medio sopra indicato, al contrarioin aggiunta alla normale retribuzione l'azienda corrispondera`, sono soggetti alla disciplina ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 28% sulla durata massima settimanale retribuzione base (minimo tabellare piu` contingenza). Ai soli effetti della determinazione del lavoro straordinario contrattuale, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti, con il giorno di cui all'Art. 4riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale. L'orario settimanale contrattuale di lavoro può viene distribuito su cinque giorni con riposo di norma al sabato e possibilita` di scorrimento della seconda giornata non lavorativa per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su piu` turni, verra` concordato in sede aziendale. Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su piu` turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) realizzate nell'arco di piu` settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effettoverra` portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione. Per il Lavoratore dipendente personale la cui prestazione e` direttamente connessa con mansioni discontinue o il lavoro degli operai addetti alla produzione, puo` essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai. L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.
A) Orario normale di semplice attesa lavoro in regime di flessibilita` In ottemperanza alle esigenze produttive e custodiadi organizzazione aziendale, una volta superato l'orario di lavoro normale di contrattuale potra` essere per azienda, per reparti, uffici, gruppi e/o singoli addetti, elevato a 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per rispetto alle quali si attuera` una compensazione, preventiva o successiva, delle ore lavorate oltre le prime 8 40 ore settimanali medie e del 20% cio` in periodi dell'anno determinati in base alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 i quali l'orario non potra` essere inferiore alle 35 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. . Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Direzione aziendale informera` le R.S.U. e le maestranze interessate comunicando le motivazioni che comportano la variazione di orario e le relative modalita` di attuazione. La Direzione aziendale e` tenuta pertanto, almeno due settimana prima dell'inizio del periodo di flessibilita`, a promuovere un apposito incontro preventivo con le R.S.U., onde esplicitare le modalita` applicative. Il singolo lavoratore e` tenuto all'effettuazione dell'orario flessibile. Non si dara` luogo ad orario flessibile al di sopra delle 40 ore settimanali in concomitanza all'attivazione di procedure di licenziamento per riduzione del personale. Entro il 31 dicembre di ogni anno in cui ha avuto luogo l'effettuazione dell'orario flessibile verra` effettuato un raffronto nell'ambito del regime d'impiego flessibile dell'orario di lavoro tra la prestazione lavorativa reale e quella contrattuale richiesta dall'azienda in base al presente punto A). Qualora la prestazione lavorativa reale in regime di flessibilita` risulti inferiore alle 40 ore medie settimanali, si dara` luogo nell'anno successivo al recupero delle prestazioni lavorative relative alle ore non effettuate. Resta inteso che da tale computo si escludono le assenze dovute ad infortunio sul lavoro, malattia professionale, astensione obbligatoria per maternita`, periodi di malattia, permessi sindacali retribuiti, trasferta, congedo matrimoniale. Verranno computate le assenze per malattia inferiore a 6 giorni consecutivi (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%con esclusione di ricoveri ospedalieri), se piu` di una volta coincidenti nell'arco dell'anno con i periodi di flessibilita`. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che, nella definizione delle prestazioni lavorative effettuate nell'arco annuale, le assenze non previste dall'ultimo comma del presente articolo vanno computate per otto ore giornaliere e per 40 ore settimanali.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro discontinuo è di 40 ore settimanali.
2. L’orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 6 giorni nella setti- mana.
3. Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribu- zione dell'orario settimanale in 5 giorni.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'en- trata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, com- prese le eventuali ore di inattività.
5. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa non retribuita. Le modalità di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diversa durata, sono concordate a livello aziendale, fra le rappresentanze dei lavoratori e dell'azienda, te- nuto conto delle esigenze di servizio.
6. Nel caso in cui il lavoratore, non in trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia impossibilitato ad usufruire di una pausa per la consumazione del pasto di almeno 30 (trenta) minuti nelle ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata convenzionalmente di “salto pasto” di complessivi € 6,97 per ogni pausa non usufruita.
7. L'azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di semplice attesariposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigen- ze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo gior- naliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
8. L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il perso- nale ne abbia tempestivamente cognizione.
9. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
A) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o Durata massima dell’orario di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), lavoro
1. Ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 66/03 la durata media dell'orario di lavoro normale settimanale non può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore ordinarie, fermo restando di lavoro straordinario.
2. Le parti concordano che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitodurata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi.
3. Tali lavoratori discontinuiI periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai fini della suddetta media.
4. La contrattazione integrativa può ampliare tale periodo fino a 12 mesi, a norma dell'Artfronte di ra- gioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
5. 16 d) Le ore di lavoro trascorse in attesa durante le funzioni religiose e/o civili e p) del D.Lgs. 66/2003le ore di viaggio in trasferta non alla guida, benché retribuite, sono esclusi dall'ambito d'applicazione escluse dal computo del suddetto limite della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale dell’orario di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%lavoro.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. L'orario di lavoro discontinuo è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di semplice attesa) lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale. Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (custodicustodia, guardianidi cui alla tabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, portinain. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, fattorininon trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1º comma, uscierirestando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinariepari a 2 ore, fermo restando che la rimanendo l'importo della retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitogiornaliera. Tali lavoratori discontinuiGli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può dovendo essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% adibiti per le ore eccedentiresidue ad altre diverse attività. Riepilogo delle I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel 3º elemento. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino retributive, ove contrattualmente previste, a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. modalità di utilizzazione.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. La durata settimanale del lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa può essere computata anche come durata media in un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodiperiodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti nel successivo paragrafo relativo all'orario plurisettimanale, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale salvi gli accordi aziendali in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario materia.
2. L'orario giornaliero di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione sarà esposto in 45 apposita tabella, da affiggersi in luogo accessibile a tutti i lavoratori. Le ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Artsono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto. 3 dello stesso decreto legislativoOve per esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su sei giorni, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedentidi prestazione effettuate nel 6° giorno è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento) calcolata sulla paga base.
3. Riepilogo I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
4. Tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle maggiorazioni 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Laddove se ne ravvisi l'esigenza, le parti in sede aziendale potranno concordare diverse modalità di regolazione della mezz'ora retribuita per la refezione.
5. Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro discontinuo (ordinario fino quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.
6. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui potrà essere in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario giornaliero saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
7. Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
8. I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a 45 prestare la sua opera esclusivamente in ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° notturne. Quando l'assegnazione a turni SI svolge anche in ore notturne costituisca un'innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l’accertamento sanitario, in ordine alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
Appears in 1 contract
Samples: Employment Agreement
Orario di lavoro. La durata massima settimanale del lavoro discontinuo ordinario viene fissata in 40 ore. La durata massima settimanale del lavoro ordinario può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi secondo quanto previsto dall'articolo 21 e dal comma settimo del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto. La ripartizione giornaliera dell'orario di semplice attesa) lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13,00 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività di cui al comma 12 del presente articolo e quanto previsto dall'articolo 21. Per quelle occupazioni gli impianti che richiedono un lavoro discontinuo o ininterrotto di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti 7 giorni alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale)settimana, la durata normale dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore ordinariesettimanali. Nei casi di più turni, fermo restando per prestazioni che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinuirichiedano continuità di presenza, a norma dell'Art. 16 d) e p) il lavoratore del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, innanzi potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio prolungato per tutta la durata del mese in cui la variazione avrà effettoturno. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% Queste prolungate prestazioni per le ore eccedentiche eccedono l'orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite. Riepilogo Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Allo scopo di evitare che una parte delle maggiorazioni maestranze abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni. Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne. L'orario di lavoro per il personale addetto a:
a) manutenzione, pulizie, riparazione degli impianti quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell'azienda e degli impianti;
c) trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti;
d) lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 turni; sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia consentito periodicamente di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato. Il lavoratore non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Egli deve prestare la sua opera nelle ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano l'effettivo godimento del beneficio sopra indicato, verranno concordate soluzioni alternative a livello aziendale. Fatto salvo quanto già previsto dal presente articolo, è permessa la deroga al riposo minimo giornaliero per le attività di lavoro a turni esclusivamente ogni volta che il lavoratore, in via eccezionale e su richiesta scritta, è autorizzato a cambiare turno e non può fruire fra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva del riposo minimo giornaliero che in ogni caso sarà almeno pari ad 8 ore; in tale ipotesi sarà riconosciuta una protezione adeguata. La Direzione aziendale fornirà annualmente alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%Rappresentanza sindacale unitaria informazioni circa l'utilizzo della presente deroga.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. La durata del lavoro discontinuo ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7ª, 6ª e 5ª, limitatamente per quest'ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordine, di segreteria e di collaborazione amministrativa, amministrativo- contabile, tecnica ed agraria, nonchè per il personale della 3ª fascia funzionale addetto a lavori di copia, fotocopia, dattilografia, stenografia o ad altre mansioni esecutive di semplice attesa) ufficio. La durata del lavoro ordinario settimanale non può altresì superare le 38 ore per il personale inquadrato nella 2ª fascia funzionale che sia addetto esclusivamente a compiti di copia e fotocopia, di dattilografia e stenografia. Per quelle il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2ª, 3ª e 5ª non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonchè per il personale inquadrato nella 1° e nella 4ª fascia funzionale, l'orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. L'orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevederà, d'intesa fra il Consorzio e le R.S.A., la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l'istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva. La ripartizione dell'orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell'anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A. Nell'effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell'anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che che, a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale)custodia, la durata dell'orario del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro normale settimanale ordinario non può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 superare le ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito10. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale L'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativoal precedente comma è ridotto, maper un periodo massimo di 15 settimane all'anno, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto50 a 44 ore. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue quei dipendenti i quali siano adibiti durante l'arco dell'anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, una volta superato e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro normale settimanale dei dipendenti di 45 cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 10° comma, saranno determinati d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l'alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purchè abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d'accordo con l'Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perchè sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell'obbligo di custodia. La durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A. al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti l'Ufficio provinciale del lavoro. Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 23, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore settimanalisull'orario giornaliero ordinario, decorre fermo restando l'importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la qualificazione straordinaria del prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con la maggiorazione del 15% i piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo. La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al 12° comma, deve intendersi riferita alle ore per le prime 8 quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui all’8° comma, indipendentemente dalle ore settimanali e del 20% di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46l'ipotesi contemplata al 10° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%comma.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. La durata dell'orario normale di lavoro discontinuo è fissata in 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi6 giorni la settimana.
2. L'orario, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattualecosì come previsto secondo le modalità del successivo art. 18 A), la potrà inoltre essere realizzato anche come media settimanale.
3. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarieè di 50 ore.
4. La durata massima giornaliera dell'orario di lavoro è di 10 ore.
5. L'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitodopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali.
6. Tali lavoratori discontinuiA termini dell'art. 1, a norma dell'Artcomma 2, lett. 16 d) e pa) del D.Lgs. n. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario settimanale di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore è tenuto alla prestazione lavorativa.
7. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 anche nell'ambito di articolazioni di orario differenziato, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto solo normativo.
8. Le operazioni accessorie quali; indossare o 6 giorni) che togliere gli indumenti di lavoro, doccia, etc, dovranno essere indicati effettuate al di fuori dell'orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative.
9. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.
10. Durante l'orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore.
11. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello indicato dall'azienda nella lettera di assunzioneassunzione o per nuova assegnazione.
12. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, fermo restando che8 e Q, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o materia di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario orario di lavoro normale si applica esclusivamente quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il rispetto di 45 ore settimanaliun prestabilito orario di lavoro. - Dichiarazione congiunta - Le parti stipulanti in merito alla disposizione contrattuale di cui all'art. 17, decorre comma 6 del CCNL 30/6/2008, che prevede che le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, etc, dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dall'esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative", si danno atto che la qualificazione straordinaria riduzione dell'orario di lavoro a 36 ore, disposta dall'art. 24 del CCNL 19/6/1987, è stata attuata con riferimento al c.d. "tempo tuta", con il chiaro intento di ricomprendere nei confronti del personale dipendente interessato i tempi necessari alla vestizione, età. In tale prospettiva, il tempo di lavoro effettivo è stato ridotto mantenendo inalterata la retribuzione, con la maggiorazione del 15% effetto, quindi, compensativo dei tempi necessari a svolgere tutte le operazioni accessorie, di cui all'art. 17 suddetto. L'ambito generalizzato della riduzione dell'orario di lavoro è stato conseguentemente contemplato, al fine di assicurare per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo tutto il personale una gestione uniforme all'interno delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%aziende.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. All'ora stabilita per l'inizio del lavoro, il lavoratore deve trovarsi al posto assegnatogli e deve iniziare il lavoro discontinuo o stesso; egli ha l'obbligo di semplice attesa) Per quelle occupazioni non abbandonarlo senza permesso fino al momento fissato per la cessazione. Nel caso di lavoro a turno ciascuna unità del turno cessante non può abbandonare il suo posto di lavoro e le sue mansioni se non quando sia stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo, restando inteso che richiedono un il prolungamento del normale orario di lavoro discontinuo o verrà considerato come straordinario. In linea normale, i turni di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti servizio devono essere compilati almeno per la durata di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo del lavoro. La durata normale dell'orario di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede lavoro effettivo è di interpretazione contrattuale)38 ore settimanali. A partire dal 1° gennaio 1990, la durata dell'orario di lavoro normale settimanale può essere viene fissata nel contratto d'assunzione in 45 39 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue settimanali per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodiacustodia ed in 45 ore settimanali di effettiva disponibilità per gli autisti e le guardie notturne. Le ore effettivamente richieste e prestate in eccedenza alle 39 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario. Le eventuali pause intermedie, una volta superato l'orario richieste e concesse per la refezione, sono escluse dall'orario di lavoro normale e dovranno essere restituite con prestazioni di 45 ore settimanalipari durata. In mancanza di tale restituzione si procederà alla trattenuta della corrispondente quota di retribuzione nel mese di gennaio di ciascun anno con riferimento all'anno precedente. Nella scelta delle giornate si cercherà di evitare il giorno domenicale. Per esigenze di lavoro particolari, decorre la qualificazione straordinaria diversi accordi potranno essere concordati localmente con le Organizzazioni Sindacali stipulanti. Gli orari settimanali di lavoro sono dalla Società articolati di norma in orari giornalieri costanti od in modo che siano osservati, comunque nella media, i limiti delle prestazioni effettive sopra specificate. Resta inoltre inteso che, anche nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia concentrato in un numero di giornate inferiore a sei, saranno considerati "lavorativi" - a tutti gli effetti contrattuali - i giorni non festivi della settimana. Nel quadro del comune impegno di realizzare articolazioni dell'orario di lavoro funzionali alle esigenze del servizio ed al suo miglioramento, le parti concordano sulla necessità che siano attuate soluzioni corrispondenti ai fini predetti; i nuovi schemi di orario e/o di turnazioni e le relative modalità di attuazione, costituiranno oggetto di confronto con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per strutture delle XX.XX. stipulanti secondo le ore eccedentiprocedure di cui all'art. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali3, punto 3) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Orario di lavoro. lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la 1. La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di lavoro normale settimanale può 39 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, e potrà essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (ripartito su 5 o 6 giorni) giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore. Ai lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si ap- plica il divisore mensile di un ventiduesimo; ai lavoratori il cui orario norma- le di lavoro è ripartito su 6 giorni si applica il divisore mensile di un venti- seiesimo.
2. La durata massima settimanale dell’orario di lavoro (comprensiva dell’orario normale contrattuale e dell’orario straordinario), ferma restando la durata media di 48 ore ai sensi del decreto legislativo n.66/2003, non può superare le 57 ore settimanali.
3. La prestazione di lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la gene- ralità dei dipendenti, che dovranno potrà essere indicati nella lettera superato per gli istruttori di assunzioneguida.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della presta- zione fino all'ora in cui il lavoratore, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del ultimato il servizio, potrà è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
5. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di intervallo non retribuita per la consumazione del pasto.
6. Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere effettuata in qualsiasi momentoadibiti all'uso dei medesimi per più di cinque ore giornaliere. In conformità all'art. 175 del decreto legislativo n. 81/2008, ordinariamente tramite comunicazione scritta il lavoratore addetto ai video- terminali, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. La durata di tali interruzioni dovrà essere pari a venti minuti ogni centoventi minuti di appli- cazione continuativa al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%videoterminale.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. L'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la è fissato dalla Direzione. La durata normale dell'orario di lavoro normale è fissata nella misura settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione di: - 37 ore e 30 minuti per i lavoratori operanti in 45 turni avvicendati nelle 24 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. o nelle 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (ore; - 38 ore per il restante personale; distribuite su 5 o 6 giornigiorni la settimana; la distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni la settimana avverrà con le modalità previste al punto 3, par. C) del presente articolo. La durata normale settimanale dell'orario di lavoro potrà essere calcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso. In ogni caso, la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando caratterizzano il sistema delle gestioni aeroportuali e dell'assistenza a terra e che sono necessarie per garantire la variazione è richiesta dalla natura continuità del servizio. L'orario giornaliero di lavoro, potrà salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore ad un'ora. Possono essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la variazione avrà effettorefezione. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere ripartito. Per il Lavoratore dipendente personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica). Premesso che il personale delle gestioni aeroportuali rientra tra quello di cui all'art. 16, lett. n) di cui al D.Lgs. n. 66/2003, con mansioni discontinue riferimento alle previsioni di cui al suddetto D.Lgs., ed in particolare agli artt. 7, 8, 9 e 17, in relazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla contrattazione collettiva si conviene che per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si può derogare, a mente del comma 4, dell'art. 17 del citato decreto, a quanto disposto dai sopra richiamati articoli. La durata normale dell'orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario custodia è fissata nella misura di lavoro normale di 45 44 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del . Le ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%straordinario.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell‟orario di lavoro discontinuo funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all‟interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell‟attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell‟orario di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine le relative deroghe ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale)ec- cezioni, la durata dell'orario contrattuale dell‟orario di lavoro normale settimanale è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l‟orario di cui al comma precedente può essere fissata nel contratto d'assunzione realizzato attraverso l‟adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l‟art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l‟adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all‟art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell‟omogeneizzazione degli orari in 45 azienda, l‟orario contrattuale di lavoro di 38 ore ordinariee 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, fermo restando verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all‟art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall‟azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l‟esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l‟orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l„assorbimento delle 68 ore di riduzione dell‟orario di lavoro previste dall‟art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale durata media dell‟orario di lavoro di cui all'Artal- l‟art. 4 comma 3 dello stesso decreto legislativodel D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, main caso di particolari esigenze organizzative, l‟azienda e la R.S.U. potranno concordare l‟estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l‟art. 16, comma 1, lett. n) e l‟art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al contrariopresidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all'Artall‟ultimo comma dell‟art. 427 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (La distribuzione su 5 o 6 giorni e l‟articolazione giornaliera dell‟orario vengono definite dall‟azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l‟esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l‟orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L‟orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L‟azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l‟esercizio dei rispettivi ruoli. Nell‟ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell‟intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell‟art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l‟orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell‟articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell‟applicazione dell‟art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell‟orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell‟art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l‟esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l‟utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell‟orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell‟anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall‟azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che dovranno operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell‟orario giornaliero di lavoro devono essere indicati nella lettera comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di assunzionepreavviso. L‟azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall‟art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando chequanto previsto negli articoli 24, quando la variazione è richiesta dalla natura 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o periodo di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario riposo di lavoro normale di 45 11 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%giornaliere.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. L'orario normale settimanale di lavoro discontinuo o del personale, articolato di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di interpretazione contrattuale)36 ore e mezzo. A decorrere dal 1º maggio 2009, la detto orario settimanale è di 36 ore.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'orario normale settimanale di lavoro del personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, resta confermato in 38 ore a decorrere dal 1º gennaio 2005; fermo restando quanto stabilito nella Nota a verbale in calce al presente articolo.
3. Le nuove misure dell'orario normale di lavoro non determinano modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva.
4. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarieè di 50 ore.
5. La durata massima giornaliera dell'orario di lavoro è di 10 ore.
6. L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitodopo un esame congiunto con le Rappresentanze sindacali aziendali.
7. Tali lavoratori discontinuiA termini dell'art. 1, a norma dell'Artcomma 2, lett. 16 d) e pa) del D.Lgs. n. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario settimanale di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio.
8. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 anche nell'ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo.
9. Le operazioni accessorie quali: indossare o 6 giorni) che togliere gli indumenti di lavoro, doccia, ecc. dovranno essere indicati nella lettera effettuate al di assunzionefuori dell’orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche e organizzative
10. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.
11. Durante l'orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore.
12. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.
13. Nei confronti del personale che, quando la variazione è richiesta dalla natura per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, potrà essere effettuata è tenuto a prestare lavoro in qualsiasi momentouno o più comuni, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la variazione avrà effettopropria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero.
14. In caso di comandi giornalieri o di semplice attesa breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, l'eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e custodiaviceversa, una volta superato è considerato come lavoro effettivo eccedente l'orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all'art. 19, sempreché sia stato disposto oltre l'orario di lavoro.
15. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7º, 8º e Q, in materia di orario di lavoro normale si applica esclusivamente quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il rispetto di 45 un prestabilito orario di lavoro. Con riguardo al personale turnista di cui al comma 2 del presente articolo, le parti stipulanti si danno atto che:
a) la riduzione dell'orario di lavoro concessa progressivamente a partire dal 1º gennaio 1994 ai dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo è stata attuata con il riconoscimento, a titolo compensativo, di un monte ore settimanaliindividuale di permessi retribuiti in ragione d'anno di servizio, decorre computandosi "pro-quota" le frazioni settimanali in relazione all'inizio e alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Tale monte ore individuale è pari a: 26 ore annue complessive dal 1º gennaio 1994; 52 ore annue complessive dal 1º gennaio 2004; a 78 ore annue complessive dal 1º gennaio 2005; a 104 ore annue complessive dal 1º gennaio 2010;
b) compatibilmente con le esigenze di servizio, dette ore di permesso sono godute entro il mese di dicembre di ogni anno. Qualora non fruite entro tale termine, esse sono liquidate entro il mese di marzo dell'anno seguente, con riferimento ai valori di retribuzione globale in atto nel precedente mese di dicembre. Le Parti stipulanti, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 17, commi 3 e 7, del CCNL 5.4.2008, si danno atto che la qualificazione straordinaria progressiva riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 36 ore, iniziata a partire dall’1.7.1986 ai sensi dell’art. 20, lett. A) del CCNL 4.2.1984 e conclusa a partire dall’1.5.2009 a termini dell’art. 17, comma 1, del CCNL 5.4.2008, è stata fin dall’inizio convenuta e finalizzata anche a ricomprendere in tale riduzione i tempi occorrenti a indossare/togliere gli indumenti di lavoro nonché occorrenti alle operazioni di pulizia e igiene personali. In tale prospettiva, il tempo di lavoro effettivo è stato ridotto mantenendo inalterata la retribuzione, con la maggiorazione del 15% effetto, quindi, compensativo dei tempi necessari a svolgere tutte le operazioni accessorie di cui all’art. 17, comma 9. L’ambito generalizzato della riduzione dell’orario di lavoro è stato conseguentemente contemplato al fine di assicurare per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%tutto il personale una gestione uniforme nelle aziende.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. PARAGRAFO A - Orario normale di lavoro
1. Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro discontinuo o è disciplinata dalle norme di semplice attesa) Per quelle occupazioni legge e che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale)nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore, normalmente distribuite su 5 giorni.
2. Per I lavoratori giornalieri potranno altresì essere realizzati, previa valutazione con la RSU, regimi di orario settimanale di 39 ore, assorbendo il necessario numero di ore di riposo e di riduzione di orario di cui ali art. 9.
3. Nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa continuativamente programmata per 17 più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero giornate lavorative di 8 ore ciascuna: 2013 2014 2015 addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta - su 17 turni settimanali - 219,0 217,0 220,0 addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali 216,5 214,5 217,5 addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali 214,5 212,5 215,5
4. Il normale orario annuo di cui al precedente comma è stato determinato tenendo conto dei riposi corrispondenti ai sabati ed alle domeniche, delle giornate di riposo e delle riduzioni dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Artall’art. 3 dello stesso decreto legislativo9, madi 20 giorni di ferie, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale delle festività di cui all'Artall’articolo 15, escluse la ricorrenza dei Santo Patrono e le ferie ulteriori eventualmente spettanti.
5. 4. L'orario settimanale I programmi attuati dall'azienda per la distribuzione delle giornate lavorative annue dei lavoratori interessati - che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni - nonché gli eventuali scostamenti, saranno tempestivamente comunicati e valutati con la RSU, mentre la distribuzione dei giorni di riposo e di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (collettivi conseguenti sarà oggetto di contrattazione, da esaurirsi, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall’azienda.
6. Quanto stabilito al precedente comma si applica anche nelle situazioni di organizzazione dell’attività lavorativa aziendale continuativamente programmata su base annua per 16 turni settimanali ovvero per 1 o 2 turni giornalieri su più di 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando giorni la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%settimana.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. L'orario di lavoro discontinuo è di 39 ore settimanali di norma distribuito su 5 giorni. La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di semplice attesa) lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale. Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia custodia, di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al comma 1), restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17.10.67 n. 977 e successive modifiche (custodi35 ore settimanali). Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, guardianiai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, portinaifermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di 5 ore giornaliere, fattorinidovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, uscieriinoltre, addetti alla receptionad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel terzo elemento. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, inservienticompatibilmente con le esigenze aziendali, centralinistidi riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, personale addetto agli impianti rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di condizionamento e riscaldamentoprestazioni straordinarie, personale addetto alla conduzione prestazioni lavorative effettuate nel giorno di piscine ed riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di usufruire della facoltà di cui al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Comunque la durata dell'orario possibilità di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione istituzione del monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale sede decentrata così come le specifiche modalità di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%utilizzazione.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. lavoro discontinuo o di semplice attesaLa prestazione lavorativa in modalità agile si svolge, anche in modo non continuativo, all’interno del periodo temporale giornaliero 8-19, nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì (fatta eccezione per i venerdi c.d. “corti”) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale)nel rispetto delle seguenti regole: - Il lavoratore deve sempre assicurare la propria presenza lavorativa nelle seguenti fasce orarie: fascia mattutina 10-12 e fascia pomeridiana 14.15- 16.15; durante i venerdì corti, la presenza lavorativa deve essere assicurata nella sola fascia mattiniera. La mancata prestazione in tali fasce orarie dovrà essere adeguatamente giustificata e autorizzata. - Al di fuori delle fasce di presenza lavorativa e nel rispetto della durata dell'orario media giornaliera prevista dagli accordi vigenti sull’orario di lavoro normale settimanale può essere fissata applicati nei rispettivi Siti di appartenenza: ⮚ il lavoratore potrà svolgere la prestazione lavorativa residua, rispetto l’orario contrattualmente stabilito, collocandola autonomamente, al fine di poter conciliare i tempi di vita e di lavoro, nella fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 19.00. ⮚ il responsabile del lavoratore potrà richiedere di collocare l’esecuzione della prestazione lavorativa residua in ragione delle esigenze aziendali qualora ricorrano motivi di urgenza ovvero fornendo un congruo preavviso in via del tutto eccezionale Non trova più applicazione la c.d. “flessibilità aggiuntiva SW” prevista nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitoverbale di accordo del 20.09.2019. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale Durante le giornate di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, in modalità agile non sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale previste e autorizzate ore di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario straordinario né prestazioni di lavoro normale di 45 ore settimanalifestivo e notturno. Il lavoratore è tenuto a collocare la pausa pranzo, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali nella misura prevista dagli accordi in essere, successivamente alle 12 e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo prima delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%14.15
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Di Digitalizzazione
Orario di lavoro. 1. La giornata in smart working è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di "orario normale" di lavoro discontinuo con sospensione della flessibilità ultragiornaliera. Dunque, l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile sarà effettuata, di massima, in correlazione temporale con l’orario normalmente praticato.
2. Durante le giornate di lavoro agile non è richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario; non sono, dunque, configurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne e/o festive.
3. Le Parti si danno atto che tali modalità di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o effettuazione della prestazione consentono al lavoratore il rispetto dei limiti di semplice attesa o custodia orario e dei tempi di riposo previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali.
4. Durante la giornata di smart working, potranno essere definiti degli orari nei quali sarà necessario garantire l’attività lavorativa. Tali fasce di contattabilità/disponibilità corrispondono, indicativamente, alle seguenti fasce orarie: - disponibilità antimeridiana: 9.30– 12:30; - disponibilità pomeridiana: 14:30 – 16:30 Eventuali variazioni, non di durata, ma di organizzazione delle fasce all’interno della giornata lavorativa, verranno definite d’accordo con il responsabile, sulla base delle necessità di copertura del servizio e delle esigenze organizzative aziendali, all’interno dell’Accordo individuale in allegato (custodiAllegato 1). All’interno di tali fasce, guardianiil lavoratore sarà tenuto a rispondere tempestivamente a richieste di interlocuzione per ragioni di servizio.
5. Durante le fasce di contattabilità/disponibilità, portinaiil lavoratore può richiedere, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale)ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dalle norme di legge o dal CCNL di settore, quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali e familiari, di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992. Il lavoratore, che fruisce dei suddetti permessi, per la durata dell'orario degli stessi è sollevato dagli obblighi derivanti dalle fasce di disponibilità. 0.Xx fine di salvaguardare il benessere della popolazione aziendale e promuovere l’utilizzo della modalità di lavoro agile in modo da salvaguardare le esigenze di conciliazione vita lavoro dei dipendenti vengono individuate alcune linee guida che dovranno essere osservate dai responsabili e dai dipendenti per assicurare fuori dalle normali fasce lavorative la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro quali a titolo esemplificativo: - preventiva pianificazione delle attività della giornata lavorativa (videoconference, call, ect nell’arco del normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale orario di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, riferimento; - rispetto della pausa pranzo evitando le riunioni tra le 12.30 e le 14.30 - Previsione e rispetto di una fascia oraria di disconnessione nella quale sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale escluse le attività di lavoro può essere svolto in modalità agile ricompresa fra le ore 19.00 e le ore 7.30 - invio delle e-mail durante la normale giornata lavorativa evitando la fascia serale/notturna il week end e giorni festivi; - alternare i momenti di sedentarietà con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera momenti dedicati a piccole attività motorie e di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effettorilassamento;
7. Per la giornata di smart working, la Sogin riconoscerà il Lavoratore dipendente buono pasto corrispondente con mansioni discontinue o esclusione di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario qualsiasi trattamento di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%missione.
Appears in 1 contract
Samples: Verbal Agreement
Orario di lavoro. lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la 1. La durata dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata fissata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto38 ore e 20 minuti. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue personale partecipante a turni avvicendati nelle 16 ore o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario nelle 24 ore la durata settimanale dell'orario normale di lavoro è stabilita in 37 ore e 50 minuti .
2. I lavoratori non interessati alle prestazioni in turno di cui al capoverso seguente praticheranno un orario base, concentrato normalmente in 5 giorni alla settimana, secondo una collocazione correlata alle esigenze di servizio. Per tali lavoratori la seconda giornata di libertà coinciderà normalmente con il sabato. I lavoratori interessati da prestazioni in turno seguiranno orari di lavoro individuali collocati all'interno delle seguenti tipologie:
a) orario a turni base
b) orario a turni sfalsati
c) orario a turni avvicendati. Le due giornate di libertà e di riposo potranno pertanto anche non essere consecutive. I lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare alle turnazioni previste per il settore di appartenenza.
3. Per predefiniti periodi temporali e/o specifiche esigenze aziendali non attuabili secondo gli schemi programmati, potranno essere stabilite diverse modalità di collocazione della prestazione giornaliera di lavoro, previa informativa alle competenti strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti delle esigenze tecnico-produttive che sono a fondamento della modificazione dell'orario.
4. Il lavoratore è tenuto a registrare, oltre che l'inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera, anche l'inizio e la fine dell'intervallo meridiano.
5. Gli orari di lavoro individuali, sempre nei limiti della loro durata e tenuto conto delle disposizioni di legge e delle esigenze di servizio, possono essere: - orari spezzati (orari con intervallo); - orari continuati (orari senza intervallo); - orari con pausa retribuita. Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere di norma inferiore ad una ora e superiore a quattro ore.
6. I lavoratori operanti con orari continuati di durata giornaliera non inferiore a 7 ore e 30 minuti, per i quali non è prevista una pausa retribuita né l'allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà di consumare la refezione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
7. Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante.
8. In linea normale i turni di 45 servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.
9. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa dovuta a motivi stagionali o contingenti, potrà prevedersi a livello aziendale la possibilità di realizzare orari settimanali di lavoro di durata diversa da quella prevista dal comma 1 del presente articolo. Detti orari dovranno comunque prevedere omogenee forme di compensazione tra le diverse settimane, in misura tale che la durata settimanale media su base annua dell'orario di lavoro sia pari a quella di cui al comma 1 del presente articolo. In tali casi, e sino a concorrenza degli orari da compensare, non si darà luogo a maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario. L'orario di lavoro, articolabile anche su 6 giorni lavorativi, non potrà comunque superare le 12 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, decorre né potrà essere inferiore a 4 ore giornaliere e a 32 settimanali.
10. Muovendo dal comune e ribadito impegno di realizzare assetti degli orari di lavoro funzionali alle mutevoli esigenze tecnologiche, organizzative e di mercato, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'art.1 "Assetto contrattuale", le parti potranno procedere in sede aziendale alla definizione dei seguenti aspetti: - la qualificazione straordinaria fascia mobile oraria di entrata, di intervallo e di uscita del personale; - le fattispecie orarie ed i relativi criteri attuativi dell'orario flessibile; - le modalità di compensazione dell'orario normale di lavoro con la maggiorazione anche su base plurisettimanale; - le modalità di concentrazione degli orari di lavoro nelle diverse giornate secondo articolazioni rispondenti alle esigenze del 15% servizio e funzionali ai relativi contesti organizzativi; - le modalità di copertura del presidio di servizio per le prime 8 ore settimanali entità organizzative di riferimento. Nel caso di mancato componimento in sede aziendale di controversie afferenti le materie sopra indicate, si procederà all'attivazione delle procedure di cui all'art.2 "Relazioni industriali". In un contesto caratterizzato da un'accentuata evoluzione tecnologica, organizzativa e del 20% di mercato che richiede l'individuazione di sempre più ampie e articolate modalità di offerta della prestazione lavorativa, le parti esprimono l'interesse a realizzare coerenze tra orari di lavoro ed orari di fatto ed a promuovere nelle sedi aziendali iniziative per le ore eccedentii migliori utilizzi dei tempi di lavoro. Riepilogo Sul tema, negli ambiti relazionali istituzionali andranno ricercati specifici momenti informativi anche di tipo previsionale al fine di prevenire conseguenze correlate a fenomeni di carichi di lavoro disomogenei, attraverso la ricerca di strumenti convenuti che mirino ad un equilibrato impiego delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%risorse possibili.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in 45 ore ordinarie5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando che il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitoglobale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale La distribuzione giornaliera dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con diversi sistemi (su rapporto di lavoro superiore alle 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di assunzionelibertà, fermo restando chenon retribuita, quando per la variazione è richiesta dalla natura consumazione del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effettopasto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di semplice attesa riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e custodiale ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, una volta superato l'orario oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro normale ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di 45 ore settimanalilavoro a turno, decorre la qualificazione straordinaria il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro con la maggiorazione del 15% anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le prime 8 ore settimanali spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e del 20% per le ore eccedentirientrare al proprio domicilio. Riepilogo delle maggiorazioni Il tempo che il lavoratore impiega per lavoro discontinuo (ordinario fino trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%tutti gli effetti.
Appears in 1 contract
Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie
Orario di lavoro. La durata massima dell'orario di lavoro discontinuo o è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni. Ai sensi dell’art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando che nulla viene innovato rispetto alle disposizioni legislative relative all'orario di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale)lavoro, la durata dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali medie, da calcolarsi in un periodo di un anno secondo quanto previsto alla lettera “A) - Orario normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione di lavoro in 45 regime di flessibilità” del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. Si intende lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore ordinariesettimanali medie. Pertanto, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinuinon è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale qualora si tratti di compensazione per l'impiego flessibile dell'orario normale di lavoro di cui all'Artalla sopra citata lettera A). 3 dello stesso decreto legislativoPer ogni ora di lavoro straordinario, mal'azienda corrisponderà in aggiunta alla normale retribuzione, al contrarioai soli effetti contrattuali, sono soggetti alla disciplina una maggiorazione del 28% sulla durata massima settimanale retribuzione base (minimo tabellare più contingenza). Ai soli effetti del trattamento economico del lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti, con il giorno di cui all'Art. 4riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro può viene distribuito su cinque giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, verrà concordato in sede aziendale. Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario di lavoro dovranno comunque mediamente essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) realizzate nell'arco di più settimane attraverso un’opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effettoverrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione. Per il Lavoratore dipendente personale la cui prestazione è direttamente connessa con mansioni discontinue o di semplice attesa il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai. L'inizio e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria cessazione del lavoro sono disciplinati con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%apposite norme stabilite dall'azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. La giornata in smart working è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di "orario normale" di lavoro, ivi comprese le fasce di flessibilità. Dunque, l’attività lavorativa in modalità di lavoro discontinuo agile sarà effettuata, di massima, in correlazione temporale con l’orario normalmente praticato, ferme restando le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere.
2. Durante le giornate di lavoro agile non è richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario; non sono, dunque, configurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne e/o festive.
3. Le Parti si danno atto che tali modalità di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o effettuazione della prestazione consentono al lavoratore il rispetto dei limiti di semplice attesa o custodia orario e dei tempi di riposo previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali.
4. Durante la giornata di smart working, potranno essere definiti degli orari nei quali sarà necessario garantire l’attività lavorativa. Tali fasce di disponibilità corrispondono, indicativamente, alle seguenti fasce orarie: - 3 ore la mattina: 09:30 – 12:30; - 2 ore il pomeriggio: 14:30 – 16:30. Eventuali variazioni, non di durata, ma di organizzazione delle fasce all’interno della giornata lavorativa, verranno definite d’accordo con il responsabile, sulla base delle necessità di copertura del servizio e delle esigenze organizzative aziendali, all’interno dell’Accordo individuale in allegato (custodiAllegato 1). All’interno di tali fasce, guardianiil lavoratore sarà tenuto a rispondere tempestivamente a richieste di interlocuzione per ragioni di servizio.
5. Durante le fasce di disponibilità, portinaiil lavoratore può richiedere, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale)ove ne ricorrano i relativi presupposti, la durata dell'orario fruizione dei permessi orari previsti dalle norme di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarielegge o dal CCNL di settore, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinuiquali, a norma dell'Arttitolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali e familiari, di cui all’art. 16 d33 della Legge n. 104/1992. Il lavoratore, che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi è sollevato dagli obblighi derivanti dalle fasce di disponibilità.
6. Il lavoratore, durante l'orario di lavoro, è tenuto, tramite gli strumenti tecnologici messi a sua disposizione, ad essere contattabile dal suo responsabile e da tutti coloro che normalmente si relazionano con lui, assicurando un impegno professionale di pari livello qualitativo e quantitativo rispetto alla prestazione resa presso i locali aziendali ed in modo coerente con le esigenze organizzative, funzionali e tecniche della CSEA, salvo quanto stabilito in termini di diritto alla disconnessione (Art. 9 del presente Accordo) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effettomodalità procedurali definite nel Progetto Smart working CSEA – Regolamento.
7. Per la giornata di smart working, la CSEA riconoscerà il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o buono pasto corrispondente, previa attestazione, tramite timbratura virtuale, della presenza in servizio per il numero minimo di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino necessario a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%maturare il buono stesso.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Orario di lavoro. 1. L’orario di lavoro discontinuo è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì’.
3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e termine dell’attività lavorativa non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da Accordi territoriali.
4. A norma della Legge 8 ottobre 2010, n° 170, ai genitori di minori che presentano disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.S.A.) potranno essere assegnati turni di lavoro con le caratteristiche indicate al successivo comma 5, lett a). La relativa circostanza dovrà essere comprovata da apposita documentazio- ne. In ogni caso il beneficio potrà essere concesso ad uno solo dei genitori.
5. Su richiesta di almeno una delle Associazioni datoriali o delle XX.XX. dei lavoratori, firmatarie del presente CCNL, potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, a valere anche per una singola agenzia, in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di semplice attesalavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Per Eventuale apertura nel turno antimeridiano del sabato, con termine alle ore 13;
c) Un orario di chiusura e termine dell’attività lavorativa diverso da quello indicato al comma 3;
d) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco settimanale, in particolari situazioni organizzative, ad esempio: località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili;
e) Flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a fronte di corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
f) Modalità per l’applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle occupazioni che richiedono previste al successivo comma 10, compreso il valore della prestazione sostitutiva della mensa;
g) Modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente per l’iscrizione al RUI-ISVAP ovvero di altri corsi formativi resi necessari da disposizioni di legge o amministrative, cui si applicano le disposizio- ni dell’art. 9 del presente CCNL.
6. Le suddette intese/accordi territoriali dovranno essere sottoscritte da almeno una delle Associazioni datoriali e dalle XX.XX. territoriali.
7. A seguito di intese sui precedenti punti b), c), d) e/o e), potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per un lavoro discontinuo massimo di 26 ore.
8. Qualora localmente non sia stato possibile raggiungere l’accordo sui punti b), c), d) e/o e), le parti sono impegnate a demandare, anche non congiuntamente, la verten- za a livello nazionale, interessando le Parti Sociali firmatarie.
9. Sono fatte salve eventuali intese già raggiunte a livello territoriale e/o aziendale.
10. Qualora l’intervallo fra i due turni sia di semplice attesa o custodia (custodidurata tale da non consentire il rientro del la- voratore al proprio domicilio per la consumazione del pasto, guardianiverrà erogata al lavora- tore, portinaiper i giorni di effettiva presenza, fattoriniuna prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico proto- collo fra le Parti. Ai soli fini contrattuali, uscierie per la concreta applicazione del presente articolo, addetti viene concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite convenzionalmente alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in dislocazione della sede di interpretazione contrattualelavoro del lavoratore: • per i comuni con numero di abitanti inferiore a 200.000, fino ad ore 1,45’ (comprese); • per i comuni con numero di abitanti superiore a tale numero, la fino ad ore 2 (comprese). Agli effetti della rilevazione della durata dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Artsopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola agenzia alla data del 12/4/2007 (data di sottoscrizione del ver- bale presso il Ministero del lavoro); allo stesso fine, saranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovu- te a oggettive comprovate ragioni organizzative. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura Viene demandato all’Ente bilaterale il monitoraggio del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%fenomeno.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro discontinuo è di 40 ore settimanali.
2. L'orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 6 giorni nella settimana.
3. Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inattività.
5. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa non retribuita. Le modalità di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diversa durata, sono concordate a livello aziendale, fra le rappresentanze dei lavoratori e dell'azienda, tenuto conto delle esigenze di servizio.
6. Nel caso in cui il lavoratore, non in trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia impossibilitato ad usufruire di una pausa per la consumazione del pasto di almeno 30 (trenta) minuti nelle ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata convenzionalmente di "salto pasto" di complessivi € 6,97 per ogni pausa non usufruita.
7. L'azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di semplice attesariposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
8. L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestivamente cognizione.
9. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
A) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o Durata massima dell'orario di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), lavoro
1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro normale settimanale non può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore ordinarie, fermo restando di lavoro straordinario.
2. Le parti concordano che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitodurata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi.
3. Tali lavoratori discontinuiI periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai fini della suddetta media.
4. La contrattazione integrativa può ampliare tale periodo fino a 12 mesi, a norma dell'Artfronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.
5. 16 d) Le ore di lavoro trascorse in attesa durante le funzioni religiose e/o civili e p) del D.Lgs. 66/2003le ore di viaggio in trasferta non alla guida, benché retribuite, sono esclusi dall'ambito d'applicazione escluse dal computo del suddetto limite della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale dell'orario di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%lavoro.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. Si richiama la Legge del 17.02.1961 n° 7. L'orario di lavoro discontinuo o contrattuale è di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi39 ore settimanali e viene normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata con il sabato vacanza. Distribuzioni diverse dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarieverranno concordate a livello aziendale fra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Al fine di consentire il miglior svolgimento di alcune attività di servizio si concorda sulla possibilità di definire, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitotramite specifici accordi a livello aziendale e/o interconfederale, deroghe dall'ambito di applicazione della normativa sull'orario di lavoro. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale Nei turni di lavoro che superano le 6 ore consecutive, è prevista una pausa retribuita di cui all'Art30 minuti. 3 dello stesso decreto legislativoAllo scopo di meglio disciplinare l'inizio dell'orario di lavoro, maonde evitare eventuali contestazioni, le aziende collocheranno alle portinerie degli stabilimenti orologi marcatempo e preannunceranno l'inizio dell'orario di lavoro mediante adeguato segnale acustico. Il dipendente che giunge al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale lavoro dopo l'orario di cui all'Art. 4inizio sarà ammesso soltanto allo scadere della prima mezz'ora successiva dell'orario stesso. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodiapasserà dal 01.01.1999 da 48 a 47 ore settimanali, una volta superato l'orario di lavoro normale di mentre dal 01.01.2001 passerà a 45 ore settimanali. Essendo tale categoria di lavoratori esclusa espressamente dalla disciplina di cui all'art. 16 della Legge 17.02.1961 n° 7 (durata delle prestazioni - straordinario), decorre la qualificazione straordinaria del si concorda sulla corresponsione delle seguenti maggiorazioni: - 50% per il lavoro prestato nelle giornate di festività nazionale o religiosa; - 20% per il lavoro prestato nelle giornate domenicali. Le Direzioni Aziendali possono richiedere il completamento dell'orario di lavoro fino al limite di 50 ore settimanali; in tale caso le ore lavorate oltre le 48 e fino alle 50 settimanali saranno retribuite con la maggiorazione del 15% 10%. Xxxxx inteso che le ore eventualmente prestate oltre alle 50 settimanali saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 208 per l'anno 1998, per 204 per gli anni 1999 - 2000 e per 195,5 per l'anno 2001. Premesso che: - i settori produttivi della Repubblica di San Marino, rappresentano una importante realtà economica e occupazionale del Paese; - tali settori industriali contribuiscono in maniera determinante al mantenimento del sistema paese, rappresentando un fondamentale marchio di qualità per l'intera Repubblica di San Marino; - le prime 8 parti sociali firmatarie il presente accordo, intendono contribuire al mantenimento, e se possibile all'incremento, dell'attuale livello di competitività, rispetto al quale il tema dell'orario di lavoro è uno degli aspetti gestionali ed organizzativi fondamentali; - è intendimento comune sviluppare l'occupazione e contestualmente migliorare le attuali condizioni generali di benessere dei lavoratori, con particolare riferimento, per essi, ai tempi di lavoro e ai tempi di non lavoro; - vi è la necessità comune di favorire programmi produttivi capaci di dare alle imprese, attraverso la flessibilità, elementi strategici di competitività; SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
A) ridurre il normale orario di lavoro, a parità di salario a 37 ore e 30 minuti settimanali a far data dal 01.01.2001. In una prima fase resterà vigente l'orario settimanale di 39 ore e, pertanto, l'obiettivo indicato delle 37 ore e 30 minuti settimanali sarà realizzato attraverso l'aumento delle ore di riduzione di orario di lavoro annuale come segue: - 1998 ore 50 - 1999 ore 55 - 2000 ore 63 - 2001 ore 72 Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo (3-4 x 5-6-7) il nuovo orario di lavoro dovrà complessivamente essere sufficiente per garantire il normale ciclo produttivo e l'attuale capacità produttiva. Pertanto la riduzione di orario, di norma, salvo diversi accordi sarà utilizzata su base annuale come permessi individuali. Per le aziende a ciclo continuo, con turnazione 3-4 x 5-6-7, le ore annuali di riduzione dell'orario di lavoro saranno le seguenti: - 1998 ore 62 - 1999 ore 70 - 2000 ore 78 - 2001 ore 84 Da tali norme sono escluse le aziende che utilizzano il lavoro organizzato su più turni limitatamente a periodi di tempo determinati nell'arco dell'anno. La diminuzione si applica sull'orario di lavoro annuale senza riduzione di salario con la minor incidenza possibile sull'attività produttiva (ponti ecc.). Detta riduzione di orario sarà utilizzata in parte nelle giornate del 24 e 31 dicembre. Qualora dette giornate cadano in giorni festivi o di vacanza (per festivi o vacanza non si intendono i giorni lavorativi) saranno recuperate in altre giornate tenuto conto di quanto segue: allo scopo di favorire programmi produttivi aziendali, la riduzione di orario di cui sopra può essere utilizzata in momenti diversi da quelli indicati contrattualmente concordandone le modalità applicative a livello aziendale. A far data dal 01.03.2000 si concorda di avviare la seconda fase di confronto, tenendo conto di eventuali particolari situazioni che potrebbero pregiudicare il confronto competitivo delle imprese sammarinesi, al fine di stipulare specifici accordi che assorbendo, integralmente od in parte, le 72 ore di riduzione annuale, riducano - anche sulla base della media dei diversi orari di lavoro applicati nei vari periodi dell'anno, od attraverso la combinazione di riduzioni annuali e settimanali - le ore di lavoro giornaliere e settimanali rispetto alle 39 attualmente vigenti. Contestualmente all'accordo di riduzione settimanale dell'orario di lavoro dovranno essere riproporzionate tutte le norme contrattuali al nuovo orario di lavoro. Le Direzioni Aziendali sono tenute a comunicare la proposta di svolgimento del nuovo orario di lavoro giornaliero entro la data del 28.02.2000. Qualora a livello aziendale non si raggiunga nessun accordo sulla proposta della Direzione Aziendale, le parti firmatarie il presente contratto saranno impegnate a trasferire il confronto a livello interconfederale. Distribuzioni diverse dell'orario di lavoro verranno concordate a livello Aziendale fra la Direzione e la Struttura Sindacale Aziendale. Tale nuova organizzazione dell'orario di lavoro e del 20% per lavoro sarà realizzata cogliendo l'obiettivo comune del mantenimento della capacità produttiva delle aziende unitamente al raggiungimento delle 37 ore e mezzo.
B) Le nuove organizzazioni del lavoro e degli orari di lavoro saranno realizzate sulla base delle seguenti norme: - le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 aziende potranno utilizzare un nastro orario massimo di numero 40 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° , nel quale distribuire il nuovo orario settimanale; La definizione dei suddetti orari di lavoro potrà avvenire: - operando uno sfalsamento degli orari di inizio e fine lavoro dei singoli lavoratori; - attraverso la collocazione di pause; - impiegando turni giornalieri anche differenziati; - distribuendo l'orario di lavoro su sei giorni settimanali; - attraverso accordi sulla flessibilità. Inoltre, per una migliore gestione dell'attività produttiva e per far fronte a particolari, maggiori o diverse, richieste di mercato in riferimento a punte di produzione, le aziende potranno ricorrere a forme di lavoro con durata predefinita. Le eventuali condizioni di miglior favore verranno esaminate all'atto della definizione del nuovo orario di lavoro. Con il presente articolo le parti hanno inteso fornire alle aziende strumenti certi ed effettivamente utilizzabili per far fronte alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%domanda dei prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Lavoro
Orario di lavoro. L'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la è fissato dalla Direzione. La durata normale dell'orario di lavoro normale è fissata nella misura settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione di: - 37 ore e 30 minuti per i lavoratori operanti in 45 turni avvicendati nelle 24 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. o nelle 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (ore; - 38 ore per il restante personale; distribuite su 5 o 6 giornigiorni la settimana; la distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni la settimana avverrà con le modalità previste al punto 3, par. C) del presente articolo. La durata normale settimanale dell'orario di lavoro potrà essere calcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso. In ogni caso la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando caratterizzano il sistema delle gestioni aeroportuali e dell'assistenza a terra e che sono necessarie per garantire la variazione è richiesta dalla natura continuità del servizio. L'orario giornaliero di lavoro, potrà salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore ad un'ora. Possono essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la variazione avrà effettorefezione. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere ripartito. Per il Lavoratore dipendente personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica). Premesso che il personale che svolge attività di Handling rientra tra quello di cui all'art. 16, lett. n) di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni con mansioni discontinue riferimento alle previsioni del suddetto D.Lgs. ed in particolare agli artt. 7, 8, 9 e 17, in relazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla contrattazione collettiva si conviene che per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si può derogare, a mente del comma 4, dell'art. 17 del citato decreto, a quanto disposto dai sopra richiamati articoli. La durata normale dell'orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario custodia è fissata nella misura di lavoro normale di 45 44 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del . Le ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%straordinario.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro discontinuo è di 40 ore settimanali.
2. L’orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 6 giorni nella settimana.
3. Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribuzione del- l'orario settimanale in 5 giorni.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inattività.
5. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa non retribuita. Le modali- tà di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diversa durata, sono concordate a li- vello aziendale, fra le rappresentanze dei lavoratori e dell'azienda, tenuto conto delle esigenze di servizio.
6. Nel caso in cui il lavoratore, non in trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia impossibi- litato ad usufruire di una pausa per la xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx) minuti nel- le ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata convenzionalmente di “salto pasto” di complessivi € 6,97 per ogni pau- sa non usufruita.
7. L'azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di semplice attesa) Per quelle occupazioni riposo tra il perso- nale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che richiedono un le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
8. L'orario di lavoro discontinuo o e i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestivamente cognizione.
9. Nel caso di semplice attesa o custodia (custodilavoro a turno, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, il personale addetto agli impianti del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
16.1: durata massima dell’orario di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), lavoro
1. Ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 66/03 la durata media dell'orario di lavoro normale settimanale non può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore ordinarie, fermo restando di lavoro straor- dinario.
2. Le parti concordano che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitodurata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferi- mento a un periodo non superiore a 6 mesi.
3. Tali lavoratori discontinuiI periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai fini della suddetta media.
4. La contrattazione integrativa può ampliare tale periodo fino a 12 mesi, a norma dell'Artfronte di ragioni obiet- tive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
5. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla La durata massima settimanale dell’orario di lavoro, compreso l’orario normale contrattuale, l’orario straordinario nonché l’orario di lavoro in regime di flessibilità di cui all'Artall’art.10.2 , è di 52 ore.
6. 4. L'orario settimanale Le ore di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 trascorse in attesa durante le funzioni religiose e/o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa civili e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° di viaggio in trasferta non alla 53° ora guida, benché retribuite, sono escluse dal computo del suddetto limite della durata massima settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%dell’orario di lavoro.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. lavoro Per oatoro effettito si intende ogni oatoro che richieda una appoicazione assidua e continuatita e comunque quando io oatoratore è a disposizione deo datore di oatoro. La durata normaoe deo oatoro effettito è fissata entro io oimite di 40 ore settimanaoi, distribuiti su 5 o 6 giorni oatoratiti. Ad essa è commisurata oa retribuzione. oon sono considerati oatoro effettito io tempo per recarsi ao posto di xxxxxx, i riposi intermedi presi sia aoo'interno deooa azienda che aoo'esterno, oe soste pretiste comprese tra o'inizio e oa fine deoo'orario di oatoro giornaoiero e oe aotre soste non giustificate o autorizzate durante io oatoro. Durante o'orario di oatoro, io oatoratore non potrà oasciare oa postazione di oatoro senza autorizzazione o motito oegittimo. Io oatoratore non dotrà aotresì trattenersi in azienda aooa fine deooa giornata oatoratita e comunque io tempo etentuaomente trascorso in azienda, ootre a queooo pretisto per o'etentuaoe stestizione dagoi abiti di oatoro, non è considerato tempo di effettita prestazione di oatoro. L'orario normaoe di oatoro può essere aotresì stabioito neo oimite di 40 ore medie, da caocooarsi in periodi composti fino a 12 mesi (orario muotiperiodaoe), per esigenze tecnico-produttite, megoio specificate nei commi successiti. La durata massima deoo'orario di oatoro per ogni periodo di 7 giorni è di 48 ore medie che, per ragioni tecnico-produttite, in particooare per queooe aziende oa cui produzione è caratterizzata daooa stagionaoità deooa reoatita domanda, può essere caocooata in un periodo massimo di 12 mesi. Io superamento di taoe sogoia comporta oe comunicazioni pretiste daooa oegge agoi uffici competenti. Io computo deooa media deooa durata deoo'orario settimanaoe di oatoro è inditiduaoe ed è dato daooa ditisione deooe effettite ore di oatoro prestato per io numero di settimane di cui è composto io periodo, con oa possibioità di fare soittare in atanti io termine deo periodo a seguito di interruzione impretista deooa attitità oatoratita che aotrimenti comprometterebbe oa possibioità di compensare i periodi di maggiore intensità oatoratita con periodi di minore intensità, rendendo inappoicabioe taoe strumento di flessibioità. Io ricorso ai criteri deooa media è indispensabioe per tutte queooe attitità caratterizzate da osciooazioni produttite notetooi che aotrimenti gestite, senza taoe flessibioità, porrebbero o'azienda innanzi aooa esigenza di attitare ore di oatoro straordinario, con i conseguenti costi, nei periodi di più intensa attitità, per poi ricorrere a sospensioni parziaoi deooa attitità negoi aotri periodi. Io ricorso aooa flessibioità è possibioe anche per tutte queooe attitità che, pur non essendo caratterizzate da fenomeni fisiooogici di stagionaoità produttita neoo'arco deoo'anno, sono intece caratterizzate da una osciooazione deooa produzione tipica deo settore deo settore di appartenenza. Resta comunque inteso che o'attitazione deooa flessibioità oraria dete essere concordata con i oatoratori . L'orario normaoe dei dipendenti addetti a oatori discontinuo o di semplice attesasempoice attesa è fissato nei oimiti pretisti daooe oeggi tigenti. Etentuaoi aotre coausooe di eoasticità possono essere pretiste daooa contrattazione aziendaoe. La contrattazione aziendaoe potrà inootre discipoinare i contratti di oatoro ripartito (job-sharing) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o e di semplice attesa o custodia oatoro a chiamata (custodijob-on-caoo) secondo quanto pretisto daooa normatita tigente. L'orario di oatoro dei fanciuooi fino a 15 anni compiuti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezzo, guardianiinootre, portinaisempre per i fanciuooi, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti o'orario di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario di lavoro normale settimanale oatoro non può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 superiore a 7 ore ordinariegiornaoiere e a 35 settimanaoi. Titooo VII - LAVORO STRAORDIoARIO - oOTTURoO - FESTIVO - SUPPLEMEoTARE Articooo 15. Le mansioni di ciascun oatoratore detono essere stoote durante io normaoe orario di oatoro fissato dao presente contratto. E' facootà deo datore di oatoro, ai sensi deooe tigenti disposizioni di oegge, richiedere prestazioni di oatoro straordinario a carattere inditiduaoe entro io oimite massimo di 200 ore annue, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitoio ricorso aooo straordinario dete essere contenuto. Tali lavoratori discontinuiSi intendono per ore straordinarie queooe eccedenti o'orario normaoe di oatoro pretisto dao presente contratto. Io oatoro straordinario o suppoementare, a norma dell'Art. 16 dnotturno e festito tiene retribuito con oe seguenti percentuaoi di maggiorazioni:
(1) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del oatoro straordinario 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. %
(2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale oatoro festito 30%
(3) oatoro festito straordinario 45%
(4) oatoro notturno non compreso in turni regooari atticendati 20%
(5) oatoro notturno compreso in turni regooari atticendati 25%
(6) oatoro eccedente o'orario normaoe muotiperiodaoe 5%
(7) oatoro notturno a carattere continuatito che può eseguirsi escousitamente di notte 15%
(8) oatoro notturno straordinario 30%
(9) oatoro festito notturno 45%
(10) oatoro festito notturno straordinario 55%
(11) oatoro domenicaoe con riposo compensatito, escousi i turnisti 5%
(12) oatoro suppoementare 5% Io periodo notturno è compreso tra oe ore 23 e oe 6 deo mattino. Per oatoratore notturno si intende chi stooge aomeno 3 ore di oatoro durante io periodo notturno. Per oatoro festito si intende queooo prestato nei giorni di cui aoo'art. 23, escouso io oatoro domenicaoe con riposo compensatito. Io oatoro straordinario o suppoementare potrà essere, in aoternatita aooa retribuzione maggiorata, ricompensato con riposi compensatiti (banca ore) nei oimiti e nei modi pretisti daooa contrattazione aziendaoe o daooa oegge. oeo caso di stipuoazione di contratti di oatoro che pretedano una prestazione inferiore aooe 40 ore settimanaoi potranno essere richieste prestazioni suppoementari neo oimite deoo'orario normaoe di oatoro. Titooo VIII - LAVORI DISAGIATI Articooo 16. Per quanto concerne particooari situazioni di disagio, dipendenti daoo'ambito di oatoro, oe parti, ferme restando oa disposizioni di oegge per oa tuteoa deooa saoute e deooa sicurezza dei oatoratori, confermano o'obiettito di operare per un migoioramento deooe condizioni generaoi ambientaoi, con oa graduaoità che potrà essere imposta daooa natura tecnica degoi intertenti che potranno essere necessari. Inootre, oa contrattazione aziendaoe potrà pretedere deooe maggiorazioni retributite per i oatoratori che operano in taoi condizioni di disagio.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. L'orario normale settimanale di lavoro discontinuo o del personale, articolato di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di interpretazione contrattuale)36 ore e mezzo. A decorrere dal 1º maggio 2009, la detto orario settimanale è di 36 ore. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'orario normale settimanale di lavoro del personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, resta confermato in 38 ore a decorrere dal 1º gennaio 2005; fermo restando quanto stabilito nella Nota a verbale in calce al presente articolo. Le nuove misure dell'orario normale di lavoro non determinano modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarieè di 50 ore. La durata massima giornaliera dell'orario di lavoro è di 10 ore. L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitodopo un esame congiunto con le Rappresentanze sindacali aziendali. Tali lavoratori discontinuiA termini dell'art. 1, a norma dell'Artcomma 2, lett. 16 d) e pa) del D.Lgs. n. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario settimanale di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera anche nell'ambito di assunzionenastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno. Durante l'orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale. Nei confronti del personale che, quando la variazione è richiesta dalla natura per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, potrà essere effettuata è tenuto a prestare lavoro in qualsiasi momentouno o più comuni, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la variazione avrà effettopropria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero. In caso di comandi giornalieri o di semplice attesa breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, l'eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e custodiaviceversa, una volta superato è considerato come lavoro effettivo eccedente l'orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all'art. 19, sempreché sia stato disposto oltre l'orario di lavoro. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7º, 8º e Q, in materia di orario di lavoro normale si applica esclusivamente quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il rispetto di 45 un prestabilito orario di lavoro. Con riguardo al personale turnista di cui al comma 2 del presente articolo, le parti stipulanti si danno atto che:
a) la riduzione dell'orario di lavoro concessa progressivamente a partire dal 1º gennaio 1994 ai dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo è stata attuata con il riconoscimento, a titolo compensativo, di un monte ore settimanaliindividuale di permessi retribuiti in ragione d'anno di servizio, decorre la qualificazione straordinaria computandosi "pro-quota" le frazioni settimanali in relazione all'inizio e alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Tale monte ore individuale è pari a: 26 ore annue complessive dal 1º gennaio 1994; 52 ore annue complessive dal 1º gennaio 2004; a 78 ore annue complessive dal 1º gennaio 2005; a 104 ore annue complessive dal 1º gennaio 2010;
b) compatibilmente con la maggiorazione del 15% per le prime 8 esigenze di servizio, dette ore settimanali e del 20% per le ore eccedentidi permesso sono godute entro il mese di dicembre di ogni anno. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%Qualora non fruite entro tale termine, esse sono liquidate entro il mese di marzo dell'anno seguente, con riferimento ai valori di retribuzione globale in atto nel precedente mese di dicembre.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. Regimi di orario Ruolo del personale amministrativo Sistema 5 Ai soli fini contrattuali, il limite dell’orario normale di lavoro discontinuo giornaliero è di 7 xxx.Xx settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di xxxxxx.Xx tal caso e soltanto quanto l’orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato sistema 5.I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un risoluzione del rapporto di lavoro discontinuo nel corso dell’anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato. Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione. I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori. Il sistema 5, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l’orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di semplice attesa o custodia (custodialtra natura al di sotto dei limiti previsti dal Contratto. In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.Fermo restando l’orario di lavoro del presente articolo, guardianiprevio il consenso delle parti, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti si potrà applicare un sistema che preveda l’abbinamento di condizionamento un giorno di permesso ad un giorno di riposo.Gli eventuali permessi non goduti nell’anno di maturazione decadranno e riscaldamento, personale addetto alla conduzione saranno pagati con la retribuzione normale salvo i casi di piscine risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno.Sistema 6+1+1Il limite dell’orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 xxxxxx.Xx settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede il giorno di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario permesso. Poiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale pro-capite previsto al precedente art. 54, la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e con orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 45 7 ore ordinariee 15 minuti.Nel caso di esigenze organizzative, fermo restando che dettate da eventi particolari e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, ove vi fosse la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitonecessità di non poter usufruire, nella turnazione, del giorno di permesso di cui al comma precedente il riposo settimanale, stante la distribuzione dell’orario del presente articolo, potrà, senza compensi o maggiorazione alcuna, fatto salvo quanto previsto dall’art. Tali lavoratori discontinui64, a norma dell'Art. 16 d) e p) cadere all’ottavo giorno purché per ogni periodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.Nel sistema di distribuzione dell’orario di lavoro derivante dall’applicazione del D.Lgs. 66/2003presente articolo, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.Personale Servizi FiduciariLa durata dell’orario normale di lavoro è fissata ai fini contrattuali in 40 ore settimanali di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di effettivo lavoro può essere svolto con diversi sistemi (distribuite su 5 o 6 giornate lavorative. In sede di contrattazione di secondo livello potranno essere concordate diversemodalità di distribuzione dell’orario di xxxxxx.Xx relazione ai commi 4 e 5 dell’art. 4 del D.lgs. n. 66/2003 e al comma 2 dell’art. 4 del D.lgs. n. 234/2007 si conviene che la durata massima dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni) , calcolate come media riferita ad un periodo di mesi 12. Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall’art. 11 per il lavoro straordinario. In caso di ritardo nella sostituzione il lavoratore avvertirà l’Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari, e comunque non superiori alle 2 ore. Frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base allaL. 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla L. 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. All’inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2019, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’Istituto.I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’Istituto per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere indicati nella lettera richiesti per un massimo di assunzione150 ore pro-capite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all’Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto.Tali termini, di norma, non saranno inferiori al xxxxxxxxx.Xx ogni Istituto – e nell’ambito di questo per ogni singolo reparto – dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione dell’Istituto, d’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando chequanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, quando la variazione è richiesta dalla natura del provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l’età, l’anzianità di servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momentole caratteristiche dei corsi di studio, ordinariamente tramite comunicazione scritta ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.I lavoratori dovranno fornire all’Istituto un certificato di iscrizione al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 indicazione delle ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%relative.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. La durata settimanale del lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa può essere computata anche come durata media in un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodiperiodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti nel successivo paragrafo relativo all’orario plurisettimanale, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale salvi gli accordi aziendali in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario materia. L’orario giornaliero di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione sarà esposto in 45 apposita tabella, da affiggersi in luogo accessibile a tutti i lavoratori. Le ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Artsono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto. 3 dello stesso decreto legislativoOve per esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su sei giorni, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedentidi prestazione effettuate nel 6° giorno è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento) calcolata sulla paga base. Riepilogo I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. Tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell’ambito delle maggiorazioni 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Laddove se ne ravvisi l’esigenza, le parti in sede aziendale potranno concordare diverse modalità di regolazione della mezz’ora retribuita per la refezione. Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro discontinuo (ordinario fino quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui potrà essere in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero saranno considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a 45 prestare la sua opera esclusivamente in ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° notturne. Quando l’assegnazione a turni SI svolge anche in ore notturne costituisca un’ innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l’accertamento sanitario, in ordine alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Orario di lavoro. lavoro discontinuo o L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di semplice attesa o custodia (custodinotte, guardianisenza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, portinaiquesti, fattorinioltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, uscieridovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori. In linea generale l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, addetti anche festivo ove occorra mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla receptionStazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, inservientima anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, centralinistiessendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, personale addetto agli impianti salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza. AI fine di condizionamento rispettare i tempi di esecuzione dei lavori e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine per contenere maggiormente i disagi all’utenza ed al controllo dei bagnantipersonale del palazzo municipale l’Appaltatore si rende disponibile ad effettuare le lavorazioni nei giorni di venerdì pomeriggio, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale sabato e domenica nelle aree destinate ad uffici e con accesso di pubblico. E’ prevista la realizzazione nelle giornate di venerdì pomeriggio, sabato e domenica delle lavorazioni come individuate specificamente nel cronoprogramma (sono individuate le settimane in sede di interpretazione contrattuale)cui le lavorazioni si svolgono in tali giorni, la durata dell'orario prevedendo nel prezzo d’appalto il riconoscimento delle ore di lavoro normale settimanale può straordinario prefestivo e festivo per i lavoratori impiegati). Nelle rimanenti aree (esterne, seminterrati, locali attualmente non utilizzati, intercapedini, etc.) le lavorazioni potranno essere fissata nel contratto d'assunzione condotte anche negli altri giorni della settimana, fatta eccezione per le lavorazioni rumorose, con produzione di polveri (anche se è prescritto l’uso di aspiratori per ogni foronomia da realizzare) o tali da arrecare particolare disagio allo svolgimento delle normali attività d’ufficio. In caso di segnalazione di particolare disagio da parte degli utenti o del personale della struttura, l’Appaltatore dovrà sospendere le lavorazioni apportatrici del disagio, senza acquisire alcun diritto a qualsivoglia compenso oltre i prezzi contrattuali. Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in 45 ore ordinariedoppio turno, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinuicomprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effettoconformità alle norme vigenti. Per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale la D.L. potrà derogare a quanto sopra e pertanto disporre l'esecuzione delle opere in un unico turno giornaliero senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve. All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell' Appaltante. Se a richiesta dell'Appaltatore la Direzione Lavori autorizzasse il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue prolungamento dell'orario l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza. Qualora l'Amministrazione ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne da ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%nuovi prezzi.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Orario di lavoro. lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in 45 ore ordinarie5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando che il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6º giorno sarà corrisposta la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitoglobale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione base (paga base, contingenza, E.d.r.). Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale La distribuzione giornaliera dell'orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con diversi sistemi (su rapporto di lavoro superiore alle 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di assunzionelibertà, fermo restando chenon retribuita, quando per la variazione è richiesta dalla natura consumazione del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effettopasto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di semplice attesa riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e custodiale ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, una volta superato l'orario oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro normale ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di 45 ore settimanalilavoro a turno, decorre la qualificazione straordinaria il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro con la maggiorazione del 15% anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le prime 8 ore settimanali spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e del 20% per le ore eccedentirientrare al proprio domicilio. Riepilogo delle maggiorazioni Il tempo che il lavoratore impiega per lavoro discontinuo (ordinario fino trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%tutti gli effetti.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la 1. La durata normale dell'orario di lavoro normale settimanale può è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di: - 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi; - 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere fissata assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel contratto d'assunzione limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in 45 non più di tre giorni settimanali. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore ordinariesettimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando che l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario effettivo di lavoro concordato nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione mensile lorda globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all'interno della tipologia di articolazione dell'orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall'art. 16.
3. L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l'orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell'ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuitodell'orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
4. Tali lavoratori discontinuiIl lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche. È consentito il recupero consensuale e a norma dell'Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
5. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui all'Artal comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.
6. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale Salvo quanto previsto per i rapporti di cui all'Artai precedenti artt. 4. L'orario settimanale di 11 e 12, è considerato lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di assunzionenotturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, fermo restando cheed è compensato, quando la variazione è richiesta dalla natura del serviziose ordinario, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 20% per della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall'art. 16.
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative sarà concordato fra le ore eccedentiparti e non retribuito.
9. Riepilogo Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della tabella "G comprensiva delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 20%previste.
Appears in 1 contract