Patti parasociali. Alla data del presente Prospetto, Clama S.A., Clama S.r.l., CSFB Guernsey e Acotel Group stessa hanno sottoscritto in data 30 maggio 2000 successivamente modificato in data 25 luglio 2000, un accordo in base al quale sono stati stabiliti, tra l'altro i seguenti patti: – CSFB Guernsey ha diritto, per tre anni a far data dal 30 maggio 2000, e successivamente per un periodo massimo di tre anni dalla data di avvio delle negoziazioni solo se sara` titolare di una partecipazione nella Societa` pari ad almeno il 3%, a nominare un membro del consiglio di amministrazione, il quale xxxx` anche membro del comitato esecutivo. Attualmente il membro del consiglio di amministrazione designato da CSFB Guernsey e` Xxxxxx Xxxxxxx; – CSFB Guernsey non vendera` per un periodo massimo di tre anni dalla data di avvio delle negoziazioni alcuna delle sue azioni di Acotel Group a terzi che esercitano direttamente o indirettamente attivita` telematiche multimediali e fara` in modo che qualsiasi acquirente di tali azioni rispetti tale vincolo durante il periodo antecedente alla quotazione in borsa, fermo restando che CSFB Guernsey e i suoi aventi causa non avranno ostacoli a porre in essere transazioni relative alle azioni di Acotel Group nel mercato azionario; – Clama S.r.l. e Clama S.A., nel caso in cui propongano per un periodo massimo di tre anni dalla data di avvio delle negoziazioni, di vendere a terzi, al di fuori del mercato azionario, una quota pari o superiore al 5% del capitale sociale di Acotel Group da loro posseduta, dovranno dare a CSFB Guernsey, o ai suoi aventi causa, la possibilita` di partecipare a tale cessione in misura corrispondente alla percentuale di capitale sociale da questi posseduta in Acotel Group.
Patti parasociali. Alla data del presente Prospetto, non esistono patti parasociali, quali definiti dall’art. 122 del Testo Unico.
Patti parasociali. I contratti stipulati in data 7 giugno 2000 dalla Famiglia Cinaglia e dalla Famiglia Xxxxxx con NHS, 21 Investimenti S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Cfr. Sez. II, Cap. 8, Par. 8.1), contengono l’impegno assunto dagli azionisti della Società nei confronti dei detti sog- getti a far sì che dalla data di ammissione alle negoziazione delle azioni della Società e fino a quando le rispettive partecipazioni di NHS, 21 Investimenti S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., siano superiori all’1% del capitale della Società e a condizione che i venditori de- tengano il controllo della Società ai sensi dell’art. 2359 cc, l’assemblea dei soci nomini nel Consiglio di Amministrazione un consigliere designato rispettivamente da NHS, 21 Investimenti S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. I contratti stipulati in data 7 giugno dalla Famiglia Cinaglia e dalla Famiglia Xxxxxx con NHS, 21 Investimenti S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Banca del Salento S.p.A. (oggi Banca 121) (Cfr. Sez. II, Cap. 8, Par. 8.1), preve- dono l’impegno da parte della Famiglia Cinaglia e della Famiglia Xxxxxx a far sì che (i) i quadri, i dirigenti e gli amministratori della Società, che siano divenuti azionisti della stessa entro la data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società, a seguito di un trasferimento di azioni com- plessivamente superiore allo 0,3% del capitale al momento dello stesso trasferimento, si impe- gnino irrevocabilmente a non vendere, offrire, costituire in pegno e/o non compiere operazioni sulle azioni oggetto del trasferimento per un periodo di un anno a partire dal giorno di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Nuovo Mercato, e (ii) l'impegno irrevocabile di cui al punto (i) sia puntualmente rispettato. L’impegno di cui al punto (i) non si applicherà se non ri- corrano le condizioni previste dalla, e nella medesima estensione prevista dalla, applicabile nor- mativa e si intenderà automaticamente modificato al fine di riflettere una eventuale nuova disci- plina più favorevole all'obbligato. Inoltre, l’Ing. Xxxxxxx, dirigente della Società, si è impegnato nei confronti di NHS, 21 Investimenti S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Banca del Salento S.p.A. (oggi Banca 121) a non vendere, offrire, costituire in pegno e/o a non compiere operazioni sulle azioni oggetto del trasferimento per un periodo di un anno a p...
Patti parasociali. Non sussistono patti parasociali ai sensi dell’articolo 122 del TUF aventi a oggetto le azioni dell’EMITTENTE.
Patti parasociali. Per quanto a conoscenza dell’Offerente, alla Data del Documento di Offerta, non sussistono patti parasociali vigenti che abbiano per oggetto le Azioni dell’Emittente. Per completezza, si precisa che l’Accordo di Investimento sottoscritto tra gli Azionisti di Riferimento, il Gestore del Fondo e THCP Holding contiene talune previsioni relative alla corporate governance dell’Emittente, aventi natura parasociale ai sensi dell’art. 2341-bis del Codice Civile e che riportiamo di seguito.
a. Nomina degli Amministratori
(i) gli Azionisti di Riferimento avranno il diritto di nominare congiuntamente 5 (cinque) membri, tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
(ii) THCP Holding avrà diritto di nominare 2 (due) membri. Inoltre, è previsto che una persona designata da THCP Holding parteciperà, in qualità di osservatore senza diritto di voto, a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione di Digital360. Nel caso in cui si verifichi un Evento Rilevante, gli amministratori di Digital360 cesseranno immediatamente dalla carica e sarà nominato un nuovo consiglio di amministrazione secondo le seguenti modalità:
(i) THCP Holding avrà diritto di nominare 3 (tre) membri, tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato;
(ii) gli Azionisti di Riferimento avranno il diritto di nominare congiuntamente 2 (due) membri.
b. Nomina dei Sindaci
(i) gli Azionisti di Riferimento avranno il diritto di nominare congiuntamente 2 (due) sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; e 1 (uno) sindaco supplente;
(ii) THCP Holding avrà diritto di nominare 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente.
Patti parasociali. Salvo quanto indicato di seguito, alla data del Prospetto Informativo, non esiste alcun accor- do fra i soci di Tiscali, relativo all’esercizio del diritto di voto ovvero accordi che istituiscano obblighi o facoltà di comunicazione per l’esercizio del medesimo, che pongano limiti al trasferimento delle azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse, che prevedano l’acquisto delle azioni e dei predetti strumenti o che comunque abbiano per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto dell’influenza dominante sulla Società. I dipendenti, consiglieri, collaboratori e dirigenti della Società assegnatari di azioni ordinarie Tiscali nel contesto del collocamento privato, di cui al Capitolo VIII, Paragrafo 8.3, si sono impegna- ti a non alienare tali azioni per un periodo di 3 anni dalla data del provvedimento di inizio delle nego- ziazioni emesso dalla Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 2.4.2 del Regolamento. Per quanto riguarda l’esistenza di altri accordi che pongono limiti al trasferimento delle azio- ni ordinarie Tiscali (o di altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie Tiscali), si veda Sezione Seconda, Capitolo VII, Paragrafo 7.6.
Patti parasociali. Sulla base delle comunicazioni diffuse ai sensi dell’art. 122 del TESTO UNICO non risultano stipulati patti parasociali inerenti le AZIONI. Ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale, BENI STABILI è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri. L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’assemblea ordinaria tenutasi in data 23 aprile 2003. A seguito delle dimissioni rassegnate in data 19 marzo 2004 da parte dei Signori Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, l’assemblea degli azionisti del 28 aprile 2004 ha deliberato di non procedere alla nomina e quindi alla sostituzione degli amministratori che hanno rassegnato le dimissioni e di rideterminare in sette il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione per tutta la durata in carica dello stesso organo amministrativo. Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di BENI STABILI del 9 settembre 2004, il consigliere Xxxxx Xxxxxx ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza dal 10 settembre 2004, in quanto l’incarico di consigliere risultava incompatibile con la sua recente nomina a Presidente della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Alla data del DOCUMENTO D’OFFERTA, il Consiglio di Amministrazione è, pertanto, composto da sette membri di cui sei in carica, di seguito indicati, che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx(*)(**) Presidente Milano, il 22 maggio 1935 Xxxxxxx xx Xxx(**) Amministratore Delegato Pordenone, il 6 febbraio 1959 Xxxx Xxxxxxxx (**) Amministratore Delegato Salisbury, (Rhodesia), il 2 settembre 1961 Xxxxx Xxxxxxxxx Consigliere Reggio Calabria, il 4 settembre 1936 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx(**) Consigliere Consigliere Roma, il 23 febbraio 1969 Rottofreno (PC), il 17 dicembre 1940 Xxxxxxx Xxxx (***) Consigliere Milano, 24 giugno 1955 (*) Si segnala che il Cav. Xxx Xxxxxxx è, altresì, Amministratore Unico dell’OFFERENTE. (**) Membro del Comitato Esecutivo. (***) Nominato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 ottobre 2004. Tutti i consiglieri di amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede della società.
Patti parasociali. Per quanto consta al Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali di cui all’art. 122 del TUF, aventi per oggetto azioni di X.XXX.