Patti parasociali Clausole campione

Patti parasociali. Alla data del presente Prospetto, Clama S.A., Clama S.r.l., CSFB Guernsey e Acotel Group stessa hanno sottoscritto in data 30 maggio 2000 successivamente modificato in data 25 luglio 2000, un accordo in base al quale sono stati stabiliti, tra l'altro i seguenti patti: – CSFB Guernsey ha diritto, per tre anni a far data dal 30 maggio 2000, e successivamente per un periodo massimo di tre anni dalla data di avvio delle negoziazioni solo se sara` titolare di una partecipazione nella Societa` pari ad almeno il 3%, a nominare un membro del consiglio di amministrazione, il quale xxxx` anche membro del comitato esecutivo. Attualmente il membro del consiglio di amministrazione designato da CSFB Guernsey e` Xxxxxx Xxxxxxx; – CSFB Guernsey non vendera` per un periodo massimo di tre anni dalla data di avvio delle negoziazioni alcuna delle sue azioni di Acotel Group a terzi che esercitano direttamente o indirettamente attivita` telematiche multimediali e fara` in modo che qualsiasi acquirente di tali azioni rispetti tale vincolo durante il periodo antecedente alla quotazione in borsa, fermo restando che CSFB Guernsey e i suoi aventi causa non avranno ostacoli a porre in essere transazioni relative alle azioni di Acotel Group nel mercato azionario; – Clama S.r.l. e Clama S.A., nel caso in cui propongano per un periodo massimo di tre anni dalla data di avvio delle negoziazioni, di vendere a terzi, al di fuori del mercato azionario, una quota pari o superiore al 5% del capitale sociale di Acotel Group da loro posseduta, dovranno dare a CSFB Guernsey, o ai suoi aventi causa, la possibilita` di partecipare a tale cessione in misura corrispondente alla percentuale di capitale sociale da questi posseduta in Acotel Group.
Patti parasociali. Sulla base delle comunicazioni diffuse ai sensi dell’art. 122 del TESTO UNICO non risultano stipulati patti parasociali inerenti le AZIONI. Ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale, BENI STABILI è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri. L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’assemblea ordinaria tenutasi in data 23 aprile 2003. A seguito delle dimissioni rassegnate in data 19 marzo 2004 da parte dei Signori Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, l’assemblea degli azionisti del 28 aprile 2004 ha deliberato di non procedere alla nomina e quindi alla sostituzione degli amministratori che hanno rassegnato le dimissioni e di rideterminare in sette il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione per tutta la durata in carica dello stesso organo amministrativo. Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di BENI STABILI del 9 settembre 2004, il consigliere Xxxxx Xxxxxx ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza dal 10 settembre 2004, in quanto l’incarico di consigliere risultava incompatibile con la sua recente nomina a Presidente della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Alla data del DOCUMENTO D’OFFERTA, il Consiglio di Amministrazione è, pertanto, composto da sette membri di cui sei in carica, di seguito indicati, che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx(*)(**) Presidente Milano, il 22 maggio 1935 Xxxxxxx xx Xxx(**) Amministratore Delegato Pordenone, il 6 febbraio 1959 Xxxx Xxxxxxxx (**) Amministratore Delegato Salisbury, (Rhodesia), il 2 settembre 1961 Xxxxx Xxxxxxxxx Consigliere Reggio Calabria, il 4 settembre 1936 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx(**) Consigliere Consigliere Roma, il 23 febbraio 1969 Rottofreno (PC), il 17 dicembre 1940 Xxxxxxx Xxxx (***) Consigliere Milano, 24 giugno 1955 (*) Si segnala che il Cav. Xxx Xxxxxxx è, altresì, Amministratore Unico dell’OFFERENTE. (**) Membro del Comitato Esecutivo. (***) Nominato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 ottobre 2004. Tutti i consiglieri di amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede della società.
Patti parasociali. I contratti stipulati in data 7 giugno 2000 dalla Famiglia Cinaglia e dalla Famiglia Xxxxxx con NHS, 21 Investimenti S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Cfr. Sez. II, Cap. 8, Par. 8.1), contengono l’impegno assunto dagli azionisti della Società nei confronti dei detti sog- getti a far sì che dalla data di ammissione alle negoziazione delle azioni della Società e fino a quando le rispettive partecipazioni di NHS, 21 Investimenti S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., siano superiori all’1% del capitale della Società e a condizione che i venditori de- tengano il controllo della Società ai sensi dell’art. 2359 cc, l’assemblea dei soci nomini nel Consiglio di Amministrazione un consigliere designato rispettivamente da NHS, 21 Investimenti S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. I contratti stipulati in data 7 giugno dalla Famiglia Cinaglia e dalla Famiglia Xxxxxx con NHS, 21 Investimenti S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Banca del Salento S.p.A. (oggi Banca 121) (Cfr. Sez. II, Cap. 8, Par. 8.1), preve- dono l’impegno da parte della Famiglia Cinaglia e della Famiglia Xxxxxx a far sì che (i) i quadri, i dirigenti e gli amministratori della Società, che siano divenuti azionisti della stessa entro la data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società, a seguito di un trasferimento di azioni com- plessivamente superiore allo 0,3% del capitale al momento dello stesso trasferimento, si impe- gnino irrevocabilmente a non vendere, offrire, costituire in pegno e/o non compiere operazioni sulle azioni oggetto del trasferimento per un periodo di un anno a partire dal giorno di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Nuovo Mercato, e (ii) l'impegno irrevocabile di cui al punto (i) sia puntualmente rispettato. L’impegno di cui al punto (i) non si applicherà se non ri- corrano le condizioni previste dalla, e nella medesima estensione prevista dalla, applicabile nor- mativa e si intenderà automaticamente modificato al fine di riflettere una eventuale nuova disci- plina più favorevole all'obbligato. Inoltre, l’Ing. Xxxxxxx, dirigente della Società, si è impegnato nei confronti di NHS, 21 Investimenti S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Banca del Salento S.p.A. (oggi Banca 121) a non vendere, offrire, costituire in pegno e/o a non compiere operazioni sulle azioni oggetto del trasferimento per un periodo di un anno a p...
Patti parasociali. Salvo quanto indicato di seguito, alla data del Prospetto Informativo, non esiste alcun accor- do fra i soci di Tiscali, relativo all’esercizio del diritto di voto ovvero accordi che istituiscano obblighi o facoltà di comunicazione per l’esercizio del medesimo, che pongano limiti al trasferimento delle azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse, che prevedano l’acquisto delle azioni e dei predetti strumenti o che comunque abbiano per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto dell’influenza dominante sulla Società. I dipendenti, consiglieri, collaboratori e dirigenti della Società assegnatari di azioni ordinarie Tiscali nel contesto del collocamento privato, di cui al Capitolo VIII, Paragrafo 8.3, si sono impegna- ti a non alienare tali azioni per un periodo di 3 anni dalla data del provvedimento di inizio delle nego- ziazioni emesso dalla Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 2.4.2 del Regolamento. Per quanto riguarda l’esistenza di altri accordi che pongono limiti al trasferimento delle azio- ni ordinarie Tiscali (o di altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie Tiscali), si veda Sezione Seconda, Capitolo VII, Paragrafo 7.6.
Patti parasociali. Non sussistono patti parasociali ai sensi dell’articolo 122 del TUF aventi a oggetto le azioni dell’EMITTENTE.
Patti parasociali. Alla data del presente Prospetto, non esistono patti parasociali, quali definiti dall’art. 122 del Testo Unico.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;