PENALITÀ CONTRATTUALI Clausole campione

PENALITÀ CONTRATTUALI. Per l’indice di affidabilità del sistema, monitorato con frequenza mensile, sono fissati i seguenti standard (livelli minimi di prestazione): livello minimo di prestazione richiesto 99,700% 99,700% 99,725% 99,725% 99,750% livello minimo di prestazione richiesto 99,750% 99,775% 99,775% 99,800% 99,800% Gli indici di affidabilità sono calcolati mensilmente e le eventuali penali sono calcolate mensilmente. Ai fini del calcolo dell’eventuale penale si calcola lo scostamento fra la prestazione minima richiesta e l’indice mensile conseguito; lo scostamento si arrotonda per eccesso all’unità decimale di secondo ordine (ad esempio: obiettivo 99,700%, indice mensile conseguito 98,887%, scostamento 0,813 punti percentuali, scostamento 81,3 centesimi di punto percentuale, scostamento arrotondato 82 centesimi di punto percentuale). Nel caso in cui l’indice di affidabilità mensile sia inferiore al livello minimo di prestazione previsto è applicata una penale per il mese di riferimento pari ad Euro 2.000,00 per ogni centesimo di punto percentuale di scostamento mancante rispetto al livello minimo prefissato; lo scostamento in valore assoluto è arrotondato per eccesso al centesimo di punto. Per l’indice di puntualità 0‐3 di sistema [P03‐S] monitorato con frequenza mensile, sono fissati i seguenti standard (livelli minimi di prestazione): livello minimo di prestazione richiesto 93,550% 93,575% 93,575% 93,600% 93,600% Per l’indice di puntualità 0‐3 di sistema nella fascia oraria di punta [P03‐SP], monitorato con frequenza mensile, sono fissati i seguenti standard (livelli minimi di prestazione): livello minimo di prestazione richiesto 93,575% 93,600% 93,600% 93,625% 93,625% Per l’indice di puntualità 0‐5 di sistema [P05‐S] monitorato con frequenza mensile, sono fissati i seguenti standard (livelli minimi di prestazione): livello minimo di prestazione richiesto 95,250% 95,500% 95,500% 95,525% 95,525% Per l’indice di puntualità 0‐5 di sistema nella fascia oraria di punta [P05‐SP], monitorato con frequenza mensile, sono fissati i seguenti standard (livelli minimi di prestazione): Anno 1^anno 2^anno 3^anno 4^anno 5^anno livello minimo di prestazione richiesto 95,500% 95,525% 95,525% 95,550% 95,550% Per l’indice di puntualità 0‐10 di sistema nella fascia oraria di punta [P10‐SP], monitorato con frequenza mensile. sono fissano i seguenti standard (livelli minimi di prestazione): livello minimo di prestazione richiesto 97,500% 97,500% 97,525% 97,525% 97,550% livello minimo di pres...
PENALITÀ CONTRATTUALI. Di seguito sono descritti gli elementi minimi che incidono sulla qualità del sistema informativo valutati dall’EC, con le rispettive penali in caso di non raggiungimento degli obiettivi previsti. La presenza di ogni elemento sarà monitorata con il metodo delle Misure Dirette della Prestazione (MDP) e le risultanze dell’indagine saranno inviate periodicamente all’OE affinché possa effettuare tutti gli interventi correttivi. Per quanto riguarda l’informazione a distanza, gli elementi minimi valutati sono riportati nella seguente tabella: n. definizione D1 Sito internet. Deve essere realizzato un apposito sito internet (o una sezione dedicata del sito aziendale) in cui sono contenute tutte le informazioni sull’SFM. Tra le varie funzioni presenti nel sito deve essere possibile visualizzare e stampare gli orari aggiornati ed effettuare una ricerca di viaggio per origine e destinazione. Tale ricerca deve comprendere tutti i servizi ferroviari (compresi quelli regionali e a lunga distanza). Il sito deve essere ottimizzato per la consultazione con dispositivi portatili (smartphone e tablet). D2 Call center: deve essere disponibile un numero di telefono per ottenere informazioni sul servizio. Per l’accesso al servizio l’utente non deve sostenere costi aggiuntivi rispetto alla propria normale tariffa telefonica.
PENALITÀ CONTRATTUALI. La descrizione degli elementi del sistema di vendita che sono monitorati dall’EC in ciascuna stazione/fermata è riportata alla seguente Tabella 15. Tutti gli elementi devono essere accessibili alle persone a ridotta mobilità (PRM). Il monitoraggio è effettuato con il metodo dell’Monitoraggio Diretto della Prestazione (MDP). L’EC ha individuato quelle che ritiene essere le condizioni minime del sistema di vendita elencando modalità anche tra loro alternative. Il Contratto di Servizio coordinerà i contenuti della Tabella 15 con il progetto specifico dell’OE “SFM – Rete di vendita dei titoli di viaggio” e, in particolare, individuerà per ogni stazione/fermata le dotazioni previste. Biglietteria di stazione Se prevista 100% Biglietteria self service N1 75% Punti vendita convenzionati ad una distanza < 350 mt N2 75% Validatrici di biglietti N3 75% Dove: ‐ N1 è il numero delle apparecchiature di vendita self service per stazione/fermata previsto; ‐ N2 è il numero dei punti vendita convenzionati per stazione/fermata previsto posizionati ad una distanza massima di 350 mt dal fabbricato viaggiatori; ‐ N3 è il numero delle validatrici di biglietti; ‐ % funzionamento: è la percentuale minima di funzionamento dei relativi elementi ammessa dall’EC. Ogni stazione sarà oggetto di almeno 2 monitoraggi nel corso del semestre di riferimento, ogni fermata sarà oggetto di almeno 1 monitoraggio nel corso del semestre di riferimento. L’ispettore verificherà la presenza della biglietteria e dei punti vendita convenzionati all’interno o presso la stazione e il loro orario di apertura nonché il funzionamento delle apparecchiature correlate alla bigliettazione (vendita e validazione). Ad ogni verifica della stazione/fermata l’ispettore compilerà un check‐list con la definizione di positività o negatività dei 4 elementi da verificare. Non saranno considerate:  Le biglietterie di stazione in caso di chiusura per ristrutturazione dei locali purché preventivamente comunicata agli utenti e all’EC (con una previsione definita di riapertura) in data antecedente a quella in cui è stato effettuato dall’EC il monitoraggio che ha riscontrato difformità;  le biglietterie self service e le validatrici di biglietti non funzionanti a seguito di atti vandalici purché preventivamente comunicato agli utenti e all’EC (con una previsione definita di ripristino della funzionalità) in data antecedente a quella in cui è stato effettuato dall’EC il monitoraggio che ha riscontrato difformità; allo scader...
PENALITÀ CONTRATTUALI. L’Amministrazione Comunale, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità immediatamente esecutive: € 200,00 per mancata esibizione o consegna nei termini della documentazione richiesta, oltre € 10,00 per ogni giorno di ritardo; € 200,00 per ogni ritardo superiore a 10 minuti nella consegna e distribuzione dei pasti; € 300,00 per ogni variazione non autorizzata del menù o dei menù alternativi; € 300,00 per ogni mancata comunicazione richiesta dal Capitolato; € 300,00 per ogni compilazione irregolare o incompleta dei documenti richiesti dal Capitolato; € 300,00 per comportamento scorretto, irriguardoso e inottemperante del personale in servizio; € 600,00 per mancato rispetto dei tempi relativi alle proposte innovative formulate in sede di gara; € 500,00 per mancata integrazione delle attrezzature, utensili, stoviglie ed altro; € 400,00 per ogni violazione delle attività di pulizia e sanificazione; € 400,00 per ogni mancato rispetto dei numeri dei pasti ordinati; € 400,00 per il mancato rispetto dei programmi di formazione ed aggiornamento del personale; € 400,00 per il mancato rispetto delle tempistiche proposte in sede di gara relative al piano delle manutenzioni di arredi ed attrezzature € 500,00 per ogni violazione delle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate; € 500,00 per ogni violazione delle grammature verificato su dieci pesate della stessa preparazione o sui quantitativi totali preparati; € 600,00 per ogni assenza non sostituita o riduzione di personale rispetto all’organico previsto; € 600,00 per mancata consegna o esibizione dei documenti richiesti; € 750,00 per ogni violazione delle norme di smaltimento dei rifiuti; € 1.000,00 per la conservazione di derrate scadute; € 1.000,00 per ogni violazione delle norme igienico-sanitarie in tutte le fasi di preparazione, distribuzione e trasporto dei pasti; € 1.000,00 per ogni errore nella predisposizione e/o consegna di una dieta speciale; € 1.000,00 per mancata o parziale attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori; € 2.000,00 per impiego di personale non professionalmente idoneo o violazione del trattamento normativo, contributivo, previdenziale ed infortunistico; € 2.500,00 per preparazione e/o distribuzione di alimenti scaduti o cibi avanzati; € 3.000,00 per interruzione ingiustificata del servizio. Tali penalità potranno essere aumentate o ridotte nella misura e nel limite massimo o minimo del 50% a insind...

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  • Opzioni contrattuali Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali: • Opzione di adesione al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back): nel corso del Contratto la Società riconosce ad ogni ricorrenza annuale un importo, definito Riscatto Parziale Programmato Fisso (Cash Back), pari ad una percentuale del premio unico versato, ovvero, in caso di versamenti di premi aggiuntivi, del cumulo di quanto corrisposto che, a scelta del contraente, potrà essere pari al 3% ovvero al 4%, senza tener conto di eventuali riscatti parziali intervenuti. • Opzione, in caso di decesso dell’Assicurato, per la corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali anticipate di importo costante: il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, può richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato da liquidare sia pagabile ai Beneficiari in rate semestrali anticipate di importo costante per un periodo a scelta del Contraente. Per maggiori dettagli sulle opzioni contrattuali si rimanda all’Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” e all’Art. 9 “OPZIONE DI ADESIONE AL PIANO AUTOMATICO DI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI FISSI (CASH BACK)” delle Condizioni di Assicurazione.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al

  • Assetti contrattuali 1. In applicazione del precedente art. 2 e tenuto conto di quanto definito dal Protocollo Ministeriale 30 aprile-14 maggio 2009 e dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, le parti individuano, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali articolati su due livelli: • il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; • un secondo livello aziendale di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL. 2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL. 3. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e/o che svolgono attività e servizi pluriregionali e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti e le loro strutture territoriali/regionali e le RSU, ciascuno secondo i propri livelli di competenza. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 4. In attuazione dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, il secondo livello di contrattazione si esercita a livello aziendale per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente CCNL. I contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti e con le procedure previste ai due capoversi successivi. Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, od in presenza di procedure di affidamento di servizi in esclusiva o ad evidenza pubblica, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del precedente comma 3, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali contratti riguardino nuovi soggetti aziendali, comunque operanti nel campo di applicazione, o processi di confluenza al presente CCNL, le rappresentanze sindacali operanti in azienda e le strutture sindacali territorialmente competenti operano, nella fase negoziale, congiuntamente alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Importo contrattuale L'importo complessivo dell'accordo quadro, ossia quello massimo stipulabile con i contratti attuativi per l'intera durata di validità dello stesso, è pari a xxxxxxxxxxxxx € . Tale valore resta fisso e invariabile. La stipula dell’Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ancona nei confronti dell’aggiudicatario. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla Stazione Appaltante tramite stipula di contratti normativi o ordini di servizio. L’operatore economico non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nell’ipotesi in cui non dovessero essere stipulati contratti applicativi o dovessero esserne stipulati per un importo inferiore a quello massimo previsto dall’Accordo Quadro. Non essendo predeterminabile il numero degli interventi di manutenzione da richiedere e non sussistendo alcun vincolo per il Comune di Ancona al raggiungimento del suddetto importo massimo di spesa, l’effettivo corrispettivo che il Comune di Ancona s’impegna a versare all’Appaltatore sarà pari alla sommatoria degli importi dei contratti applicativi e degli ordinativi d’intervento emessi nel periodo di vigenza dell’Accordo quadro. L'affidamento dell'Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività a favore dell'appaltatore, il quale invece è obbligato ad eseguire gli interventi richiesti dal Comune di Ancona in base alle proprie esigenze. Il Comune di Ancona ha piena facoltà di affidare specifici interventi di manutenzione anche ad altri operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Al fine della determinazione dell’importo dei lavori per ciascun contratto applicativo o ordine di servizio si farà riferimento all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara è pari a …………..% da applicarsi sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto. La suddetta offerta economica esibita dall’Impresa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè ad esso non materialmente allegata è conservata sulla piattaforma telematica del Comune e agli atti della Direzione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Si dà atto che l’Impresa ha indicato, altresì, nell’offerta economica, presentata in sede di gara, il costo della sicurezza aziendale interna pari ad euro xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx) Il contratto è stipulato a misura

  • Documenti contrattuali 1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegata tabella "A", ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3; e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art.36 e Art.39; 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti; b) il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. d) le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera", predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 4. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera) - Disegni. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

  • Spese contrattuali Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

  • LIVELLI DI CONTRATTAZIONE 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale. 2. Il livello di negoziazione nazionale individua: a) le garanzie per i cittadini; b) il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione, le responsabilità, i criteri di verifica e le garanzie per il personale sanitario convenzionato; c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza; d) la compatibilità economica; e) la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti della piena applicazione dell’ACN. 3. Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale, integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati. 4. Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale. 1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la stesura del presente Accordo, che il livello di negoziazione nazionale , qui rappresentato, definisce: a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione; b) incompatibilità; c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione; d) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei compiti degli specialisti, dei biologi, dei chimici, degli psicologi in relazione alla garanzia del livello essenziale di assistenza delle cure primarie, caratterizzando le attività e le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia sani, sia con patologie acute e croniche, nei diversi ambiti assistenziali, nonché la promozione dei processi di presa in carico dell'utente a livello territoriale con la continuità dell’assistenza; e) modalità e ambiti di esercizio della libera professione; f) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti sanzionatori e conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e delle penalità conseguenti fino al venir meno del rapporto di convenzione; g) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee guida per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti istituzionali e delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito delle funzioni di continuità assistenziale e presa in carico, cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati e definiti verranno portati a conoscenza degli operatori e dei cittadini a cura delle Regioni; h) criteri e modalità per la regolamentazione dell’accesso, in relazione alle normative vigenti; i) criteri della rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed aziendale; j) criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti principali; k) entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazionale; l) struttura del compenso; m) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli ambiti della contrattazione. 1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici: a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali, con le modalità previste dall’articolo precedente; b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6; c) l’organizzazione della assistenza specialistica territoriale in modo da partecipare al processo di deospedalizzazione, mettendo a disposizione le specificità professionali e le competenze proprie dei professionisti, a favore delle istituzioni e dei cittadini; d) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo; e) la modalità di partecipazione degli specialisti e professionisti nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e la responsabilità nell'attuazione dei medesimi; f) i criteri e le modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro a da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato; g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra operatori – strutture associate della medicina generale – Distretti – Aziende Sanitarie – Regione; h) l’organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamento; i) gli organismi di partecipazione e rappresentanza degli specialisti e dei professionisti a livello regionale; j) l’attuazione dell’art. 8 comma 2.