PENALITÀ CONTRATTUALI Clausole campione

PENALITÀ CONTRATTUALI. Per l’indice di affidabilità del sistema, monitorato con frequenza mensile, sono fissati i seguenti standard (livelli minimi di prestazione): livello minimo di prestazione richiesto 99,700% 99,700% 99,725% 99,725% 99,750% livello minimo di prestazione richiesto 99,750% 99,775% 99,775% 99,800% 99,800% Gli indici di affidabilità sono calcolati mensilmente e le eventuali penali sono calcolate mensilmente. Ai fini del calcolo dell’eventuale penale si calcola lo scostamento fra la prestazione minima richiesta e l’indice mensile conseguito; lo scostamento si arrotonda per eccesso all’unità decimale di secondo ordine (ad esempio: obiettivo 99,700%, indice mensile conseguito 98,887%, scostamento 0,813 punti percentuali, scostamento 81,3 centesimi di punto percentuale, scostamento arrotondato 82 centesimi di punto percentuale). Nel caso in cui l’indice di affidabilità mensile sia inferiore al livello minimo di prestazione previsto è applicata una penale per il mese di riferimento pari ad Euro 2.000,00 per ogni centesimo di punto percentuale di scostamento mancante rispetto al livello minimo prefissato; lo scostamento in valore assoluto è arrotondato per eccesso al centesimo di punto. Per l’indice di puntualità 0‐3 di sistema [P03‐S] monitorato con frequenza mensile, sono fissati i seguenti standard (livelli minimi di prestazione): livello minimo di prestazione richiesto 93,550% 93,575% 93,575% 93,600% 93,600% Per l’indice di puntualità 0‐3 di sistema nella fascia oraria di punta [P03‐SP], monitorato con frequenza mensile, sono fissati i seguenti standard (livelli minimi di prestazione): livello minimo di prestazione richiesto 93,575% 93,600% 93,600% 93,625% 93,625% Per l’indice di puntualità 0‐5 di sistema [P05‐S] monitorato con frequenza mensile, sono fissati i seguenti standard (livelli minimi di prestazione): livello minimo di prestazione richiesto 95,250% 95,500% 95,500% 95,525% 95,525% Per l’indice di puntualità 0‐5 di sistema nella fascia oraria di punta [P05‐SP], monitorato con frequenza mensile, sono fissati i seguenti standard (livelli minimi di prestazione): Anno 1^anno 2^anno 3^anno 4^anno 5^anno livello minimo di prestazione richiesto 95,500% 95,525% 95,525% 95,550% 95,550% Per l’indice di puntualità 0‐10 di sistema nella fascia oraria di punta [P10‐SP], monitorato con frequenza mensile. sono fissano i seguenti standard (livelli minimi di prestazione): livello minimo di prestazione richiesto 97,500% 97,500% 97,525% 97,525% 97,550% livello minimo di pres...
PENALITÀ CONTRATTUALI. Di seguito sono descritti gli elementi minimi che incidono sulla qualità del sistema informativo valutati dall’EC, con le rispettive penali in caso di non raggiungimento degli obiettivi previsti. La presenza di ogni elemento sarà monitorata con il metodo delle Misure Dirette della Prestazione (MDP) e le risultanze dell’indagine saranno inviate periodicamente all’OE affinché possa effettuare tutti gli interventi correttivi. Per quanto riguarda l’informazione a distanza, gli elementi minimi valutati sono riportati nella seguente tabella: n. definizione D1 Sito internet. Deve essere realizzato un apposito sito internet (o una sezione dedicata del sito aziendale) in cui sono contenute tutte le informazioni sull’SFM. Tra le varie funzioni presenti nel sito deve essere possibile visualizzare e stampare gli orari aggiornati ed effettuare una ricerca di viaggio per origine e destinazione. Tale ricerca deve comprendere tutti i servizi ferroviari (compresi quelli regionali e a lunga distanza). Il sito deve essere ottimizzato per la consultazione con dispositivi portatili (smartphone e tablet). D2 Call center: deve essere disponibile un numero di telefono per ottenere informazioni sul servizio. Per l’accesso al servizio l’utente non deve sostenere costi aggiuntivi rispetto alla propria normale tariffa telefonica.
PENALITÀ CONTRATTUALI. La descrizione degli elementi del sistema di vendita che sono monitorati dall’EC in ciascuna stazione/fermata è riportata alla seguente Tabella 15. Tutti gli elementi devono essere accessibili alle persone a ridotta mobilità (PRM). Il monitoraggio è effettuato con il metodo dell’Monitoraggio Diretto della Prestazione (MDP). L’EC ha individuato quelle che ritiene essere le condizioni minime del sistema di vendita elencando modalità anche tra loro alternative. Il Contratto di Servizio coordinerà i contenuti della Tabella 15 con il progetto specifico dell’OE “SFM – Rete di vendita dei titoli di viaggio” e, in particolare, individuerà per ogni stazione/fermata le dotazioni previste. Biglietteria di stazione Se prevista 100% Biglietteria self service N1 75% Punti vendita convenzionati ad una distanza < 350 mt N2 75% Validatrici di biglietti N3 75% Dove: ‐ N1 è il numero delle apparecchiature di vendita self service per stazione/fermata previsto; ‐ N2 è il numero dei punti vendita convenzionati per stazione/fermata previsto posizionati ad una distanza massima di 350 mt dal fabbricato viaggiatori; ‐ N3 è il numero delle validatrici di biglietti; ‐ % funzionamento: è la percentuale minima di funzionamento dei relativi elementi ammessa dall’EC. Ogni stazione sarà oggetto di almeno 2 monitoraggi nel corso del semestre di riferimento, ogni fermata sarà oggetto di almeno 1 monitoraggio nel corso del semestre di riferimento. L’ispettore verificherà la presenza della biglietteria e dei punti vendita convenzionati all’interno o presso la stazione e il loro orario di apertura nonché il funzionamento delle apparecchiature correlate alla bigliettazione (vendita e validazione). Ad ogni verifica della stazione/fermata l’ispettore compilerà un check‐list con la definizione di positività o negatività dei 4 elementi da verificare. Non saranno considerate:  Le biglietterie di stazione in caso di chiusura per ristrutturazione dei locali purché preventivamente comunicata agli utenti e all’EC (con una previsione definita di riapertura) in data antecedente a quella in cui è stato effettuato dall’EC il monitoraggio che ha riscontrato difformità;  le biglietterie self service e le validatrici di biglietti non funzionanti a seguito di atti vandalici purché preventivamente comunicato agli utenti e all’EC (con una previsione definita di ripristino della funzionalità) in data antecedente a quella in cui è stato effettuato dall’EC il monitoraggio che ha riscontrato difformità; allo scader...
PENALITÀ CONTRATTUALI. L’Amministrazione Comunale, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità immediatamente esecutive: € 200,00 per mancata esibizione o consegna nei termini della documentazione richiesta, oltre € 10,00 per ogni giorno di ritardo; € 200,00 per ogni ritardo superiore a 10 minuti nella consegna e distribuzione dei pasti; € 300,00 per ogni variazione non autorizzata del menù o dei menù alternativi; € 300,00 per ogni mancata comunicazione richiesta dal Capitolato; € 300,00 per ogni compilazione irregolare o incompleta dei documenti richiesti dal Capitolato; € 300,00 per comportamento scorretto, irriguardoso e inottemperante del personale in servizio; € 600,00 per mancato rispetto dei tempi relativi alle proposte innovative formulate in sede di gara; € 500,00 per mancata integrazione delle attrezzature, utensili, stoviglie ed altro; € 400,00 per ogni violazione delle attività di pulizia e sanificazione; € 400,00 per ogni mancato rispetto dei numeri dei pasti ordinati; € 400,00 per il mancato rispetto dei programmi di formazione ed aggiornamento del personale; € 400,00 per il mancato rispetto delle tempistiche proposte in sede di gara relative al piano delle manutenzioni di arredi ed attrezzature € 500,00 per ogni violazione delle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate; € 500,00 per ogni violazione delle grammature verificato su dieci pesate della stessa preparazione o sui quantitativi totali preparati; € 600,00 per ogni assenza non sostituita o riduzione di personale rispetto all’organico previsto; € 600,00 per mancata consegna o esibizione dei documenti richiesti; € 750,00 per ogni violazione delle norme di smaltimento dei rifiuti; € 1.000,00 per la conservazione di derrate scadute; € 1.000,00 per ogni violazione delle norme igienico-sanitarie in tutte le fasi di preparazione, distribuzione e trasporto dei pasti; € 1.000,00 per ogni errore nella predisposizione e/o consegna di una dieta speciale; € 1.000,00 per mancata o parziale attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori; € 2.000,00 per impiego di personale non professionalmente idoneo o violazione del trattamento normativo, contributivo, previdenziale ed infortunistico; € 2.500,00 per preparazione e/o distribuzione di alimenti scaduti o cibi avanzati; € 3.000,00 per interruzione ingiustificata del servizio. Tali penalità potranno essere aumentate o ridotte nella misura e nel limite massimo o minimo del 50% a insind...

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.