Permessi retribuiti e non retribuiti. 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
Permessi retribuiti e non retribuiti. Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma, membri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi permessi retribuiti, non com- putabili nelle ferie, per l’espletamento della carica nel settore consortile. Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di quel- li indicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 15 giorni lavorativi all’anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivi. Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di: • 1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. te di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell’arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionali. La concessione dei permessi di cui ai precedenti commi è subordina- ta alla tempestiva presentazione da parte degli interessati dell’avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza. L’avviso di convocazione di xxxxx deve essere presentato almeno due giorni prima del giorno di godimento del permesso. Nel caso in cui i permessi siano richiesti per più giorni consecutivi l’avviso di convocazio- ne deve essere presentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del permesso. I dirigenti delle R.S.A/R.S.U. hanno diritto a permessi retribuiti nei seguenti limiti: • nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti spetteranno nella misura complessiva di un’ora e un quarto all’anno per ciascun dipendente, qualunque sia il numero delle RSA costituite. Uguale numero di permessi verrà suddiviso tra i componenti la R.S.U., qualora essa sia costituita; • nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti spettano complessivamente ai dirigenti...
Permessi retribuiti e non retribuiti. 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
Permessi retribuiti e non retribuiti. Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, fatti salvi i casi in cui le norme di legge consentano il loro godimento anche nel periodo di prova, spettano permessi nei seguenti casi:
Permessi retribuiti e non retribuiti. 1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all’espletamento delle relazioni sindacali a livello di unità scolastica, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali previste dall’art. 28 del CCNQ del 04/12/2017 e dall’art.23 della Legge n.300 del 1970 pari a 25 minuti e 30 secondi per ciascuna unità di personale a Tempo Indeterminato in organico di diritto, ossia 57 ore e 40 minuti, ripartite secondo le necessità. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
Permessi retribuiti e non retribuiti. Permessi brevi retribuiti vengono concessi in caso di:
Permessi retribuiti e non retribuiti. È in facoltà della Azienda accordare brevi permessi, senza pregiudizio del periodo di licenza ordinaria, per gravi motivi di indole privata e familiare o comunque quando sussistono giustificate e serie cause, con o senza retribuzione a retribuzione dell’Azienda. Sono previsti due giorni di permesso retribuito in caso di nascita figli, lutto familiare per il coniuge e i parenti di 1° e 2° grado. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore riportate negli allegati propri di ciascun Istituto di Credito. Per quanto concerne i permessi non retribuiti per assistere i figli minori di età si fa riferimento a quanto disposto daH'art. 5 della Legge 29/10/03 n. 137. Ai dipendenti con figli o equiparati a carico, portatori di handicap, verrà erogata annualmente la somma di: ■ con decorrenza 1/1/2007 €uro 1.116,50 ■ con decorrenza 1/1/2008 €uro 1.150,00 ■ con decorrenza 1/1/2009 €uro 1.155,74 A tal fine l’interessato dovrà presentare idonea certificazione medica. Tale erogazione assorbe eventuali contributi già corrisposti in sede aziendale allo stesso titolo. A favore delle famiglie con a carico portatori di gravi handicap permanenti si riconoscono permessi retribuiti in base a quanto disposto dall’art. 5 della Legge 29/10/03 n. 137.
Permessi retribuiti e non retribuiti. 1. La materia dei permessi retribuiti e non retribuiti costituisce oggetto di specifico Regolamento (sottoscritto dalle parti in data 17 marzo 2009, con nota a verbale della CGIL FP), cui si fa esplicito rinvio.
Permessi retribuiti e non retribuiti. Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma, membri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi permessi retribuiti, non computabili nelle ferie, per l'espletamento della carica nel settore consortile. Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di quelli indicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 15 giorni lavorativi all'anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivi. Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di:
Permessi retribuiti e non retribuiti. Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto all’art. 66 del CCNL, in caso di decesso del coniuge, genitore, figli e fratelli, xxxxx, nipoti, figli dei figli, o di affini entro il 2° grado di parentela (suoceri, genero, nuora) viene riconosciuto un permesso della durata di 3 giorni lavorativi per evento se il decesso avviene nel territorio regionale e di 5 giorni se il decesso avviene fuori dal territorio regionale. Tale permesso può essere fruito entro e non oltre 7 giorni dal verificarsi dell’evento. In occasione della nascita di un figlio riconosciuto o di un’adozione ai lavoratori viene riconosciuto un permesso della durata di 2 giorni se avviene nel territorio regionale e della durata 3 giorni se avviene fuori dal territorio regionale. La Cooperativa dà la possibilità di cedere a titolo gratuito, riposi, ferie e ex festività maturati dal Socio, ad altri Soci al fine di consentire a questi ultimi di assistere figli minori, genitori anziani, conviventi di fatto in condizione di non autosufficienza, che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti secondo le modalità stabilite dalla legge, come prevede l’art. 24 del d.lgs.151/2015. Sono esclusi dalla disciplina i giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge (ossia i diritti di cui al d.lgs.8 aprile 2003 n.66).