Piano di monitoraggio Clausole campione

Piano di monitoraggio. Il Soggetto Attuatore ha definito un Piano di Monitoraggio relativo alla raccolta sistematica di dati rilevanti e alla valutazione degli effetti ambientali prodotti in fase di cantiere e in corso di esercizio. Il Monitoraggio dovrà essere sviluppato dal Soggetto Attuatore sulla base di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio riportato negli elaborati allegati al presente Accordo. Le attività di monitoraggio dovranno essere effettuate con le specifiche tecniche e le frequenze definite nel Piano di Monitoraggio. Nel caso in cui l'attività di monitoraggio evidenziasse rilievi dei parametri e degli indicatori con scostamenti negativi rispetto ai valori di qualità ritenuti accettabili in sede di progetto e/o di piano di monitoraggio, il Soggetto Attuatore è impegnato a mettere in atto le necessarie azioni correttive indicate nel Piano di Monitoraggio o individuate dagli enti competenti. Gli enti competenti, sulla base degli esiti dei monitoraggi, propongono al Collegio di Vigilanza di cui all'art. 10 del presente Accordo le azioni correttive non prefigurate dal Piano, segnalano al Collegio di Vigilanza gli esiti significativi del monitoraggio degli indicatori tali da richiedere al Soggetto Attuatore un aggiornamento delle valutazioni di compatibilità ambientali, possono decidere la sospensione del monitoraggio di alcuni indicatori in esito al monitoraggio stesso. Sono a carico del Soggetto Attuatore gli eventuali costi delle indagini, dei rilievi e delle relative valutazioni (così come definiti nel Piano di Monitoraggio), nonché i costi delle azioni correttive fatta salva la necessaria verifica di coerenza con il quadro degli interventi manutentivi ed infrastrutturali programmati.
Piano di monitoraggio. Al fine di una più completa verifica in merito al rispetto di alcune Misure di sostenibilità indicate e per il monitoraggio sull'attuazione del Piano, in fase di richiesta del titolo edilizio delle opere di urbanizzazione e dei permessi di costruire dovranno essere presentati: 1. un elaborato che specifichi le percentuali di: − superficie permeabile − superficie impermeabile 2. un elaborato che specifichi gli abbattimenti delle alberature esistenti eseguiti e i nuovi impianti previsti; 3. una Documentazione Previsionale di Compatibilità Acustica che dimostri il rispetto della classe acustica richiesta, sia per l’intero intervento a regime, che nella fase intermedia di attuazione del Piano; 4. -Relativamente al verde pubblico condominiale si dovrà garantire che non sia inferiore al 20% della superfice fondiaria 5. La superfice ceduta al comune risulta superiore al 30% della ST.
Piano di monitoraggio. Le caratteristiche programmatiche del Contratto di Fiume, inserite in un quadro di obiettivi a livello comunitario che richiedono il miglioramento ambientale dei corpi idrici entro il 2015, impongono la determinazione di un piano di monitoraggio in primis capace di rilevare (1) l’attuazione degli impegni presi secondo il crono-programma condiviso (ho fatto quello che dovevo/volevo fare?) e (2) la contestuale performance attuativa (ho tratto i benefici che mi attendevo di trarre?). Questo tipo di approccio è proprio del monitoraggio di programma. Con la Valutazione Ambientale Strategica si affianca a tale quadro diagnostico un monitoraggio di performance ambientale, tanto (3) sulle ricadute positive dell’attuazione in relazione alla risoluzione delle criticità individuate (ho risolto i problemi che avevo individuato?) quanto (4) sulle eventuali esternalità ambientali negative che possono derivare dall’implementazione del piano di azione (ho causato altri problemi?). Nell’impianto attuale della VAS del Contratto di Fiume per l’Orba si stanno di fatto considerando, come è consueto e normativamente richiesto, sia i) le ricadute positive dell’attuazione in relazione alla risoluzione delle criticità individuate (ho risolto i problemi che avevo individuato?), sia (ii) alle eventuali esternalità ambientali negative che possono derivare dall’implementazione del piano di azione (ho causato altri problemi?). In sostanza, guarda se con le azioni previste nel CdF si risolvono i problemi individuati (che non necessariamente erano tradotti in obiettivi specifici nel CdF che magari si limita a creare i presupposti per la loro soluzione), o viceversa se ne creano o peggiorano degli altri. In questa visione, ha senso individuare un insieme di indicatori di impatto associati alle azioni previste nel Piano di Azione definendo, nel possibile, le modalità di monitoraggio e le responsabilità all’interno del contesto degli strumenti di monitoraggio esistenti. Il prodotto è dunque: - lista indicatori di impatto - indicazioni operative (modalità, responsabilità o riferimenti agli altri strumenti in modo da assicurare che essi stessi provvedano a coprire alcuni indicatori) Il Rapporto Ambientale di VAS propone di riferire l’analisi agli indicatori adottati dalle tre Province interessate nella redazione periodica dei rispettivi Rapporti sullo Stato dell’Ambiente. Tali rapporti forniscono un quadro integrato dello stato dell’ambiente di area vasta e in prima analisi consentono una val...
Piano di monitoraggio. Le componenti ambientali costituenti il contesto geografico in cui l’oggetto valutativo di VenetoCity si inserisce, sono:
Piano di monitoraggio. L’accordo di collaborazione tecnico scientifica stipulato tra il Comune di Ferrara e l’Istituto Superiore di Sanità, per la realizzazione del progetto di ricerca "Problematiche ambientali e sanitarie dell’asilo nido di via del Salice, situato nel “Quadrante Est” del Comune di Ferrara", ha come obiettivo quello di disegnare e portare avanti un piano di monitoraggio finalizzato ad integrare le attuali conoscenze acquisite dallo studio precedentemente condotto nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal titolo “Problematiche ambientali e sanitarie del sito denominato “Quadrante Est” nel Comune di Ferrara”. Il progetto di ricerca prevede l’incremento delle conoscenze, sia spaziali che temporali, della presenza in aria (indoor e outdoor) di inquinanti di rilevanza igienico-sanitaria, anche sulla base di quanto fin ora emerso, per valutare l’esposizione della popolazione che frequenta ed usufruisce del Polo per l’Infanzia situato tra Via del Salice e Via del Melo.
Piano di monitoraggio. PREMESSA:
Piano di monitoraggio. Per monitoraggio si intende l’attività di controllo degli effetti ambientali significativi, dovuti all’implementazione dei piani e dei programmi, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare lo stato di attuazione degli obiettivi, l’efficacia delle politiche del piano/programma e gli effetti causati sull’ambiente al fine di proporre azioni correttive e permettere ai decisori di adeguarlo in tempo reale alle dinamiche di evoluzione del territorio.
Piano di monitoraggio. 1. I soggetti attuatori hanno definito un Piano di Monitoraggio relativo alla raccolta sistematica di dati rilevanti e alla valutazione degli effetti ambientali prodotti in corso di esercizio. 2. Il Monitoraggio dovrà essere sviluppato dagli attuatori sulla base di quanto previsto dal Piano di monitoraggio allegato al presente Accordo (Allegato sub 9). 3. Nel caso in cui l'attività di monitoraggio evidenziasse rilievi dei parametri e degli indicatori con scostamenti negativi rispetto ai valori di qualità ritenuti accettabili in sede di progetto e/o di Piano di monitoraggio, i soggetti attuatori sono impegnati a mettere in atto le necessarie azioni correttive indicate nel Piano di Monitoraggio o individuate dalla Commissione Tecnica di Verifica di cui al Piano di monitoraggio stesso. 4. La Commissione Tecnica di Verifica, sulla base degli esiti dei monitoraggi, propone al Collegio di Vigilanza di cui all'art. 13 del presente Accordo le azioni correttive non prefigurate dal Piano, segnala al Collegio di Vigilanza gli esiti significativi del monitoraggio degli indicatori tali da richiedere agli Attuatori un aggiornamento delle valutazioni di compatibilità ambientali, può decidere la sospensione del monitoraggio di alcuni indicatori in esito al monitoraggio stesso. 5. Sono a carico del soggetto attuatore o degli eventuali aventi causa i costi delle indagini, dei rilievi e delle relative valutazioni (così come definiti nel Piano di Monitoraggio) che esulano dall'ordinaria attività istituzionale degli enti preposti, nonché i costi delle eventuali azioni correttive valutate necessarie in base alle valutazioni della Commissione Tecnica di Verifica in rapporto alle attività del Polo logistico, fatta salva la necessaria verifica di coerenza con il quadro degli interventi manutentivi ed infrastrutturali programmati.
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  • Verifiche e monitoraggio Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Accordo quadro. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – il presente Accordo quadro. Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà comunque a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari del presente Accordo quadro ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Accordo quadro. In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx S.p.A. i dati ai fini reportistici che verranno successivamente richiesti da Xx.Xx.Xx. Spa stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 del Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico, all’art. 13. La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica delle penali per l’importo determinato all’art. 14 del Capitolato Tecnico.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.