Postazione di telelavoro Clausole campione

Postazione di telelavoro. 1. Per postazione di telelavoro si intende l’insieme degli apparati hardware, software e di rete, nonché ogni supporto logistico funzionale allo svolgimento dell’attività.
Postazione di telelavoro. Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature. La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l’azienda può richiamare in sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta. Le modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso. Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata. Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo ecc.. rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro. La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata, fatte salve specifiche esigenze connesse alla particolare tipologia della prestazione. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale. Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta. Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali. Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro...
Postazione di telelavoro. 1. Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.
Postazione di telelavoro. (Art. 10 del Disciplinare)
Postazione di telelavoro. 1. L’Amministrazione fornirà al lavoratore in comodato d’uso (artt. 1803 e ss. c.c.) una postazione di lavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e conforme ai principi ergonomici.
Postazione di telelavoro. 1. La postazione di telelavoro indica il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di software, che consenta lo svolgimento di attività di lavoro a distanza, compresa l’attrezzatura di supporto.
Postazione di telelavoro. L’Autorità provvede alla fornitura al telelavoratore in comodato d’uso, al collaudo e alla manutenzione a propria cura e spese di una postazione di lavoro. La postazione di telelavoro è costituita dall’insieme degli apparati hardware, software e di comunicazione necessari per accedere alle risorse informatiche dell’ Autorità. Per il collegamento telematico con l’ufficio, la postazione di telelavoro si avvarrà del collegamento a Internet a larga banda e di tipo “fisso” (es. ADSL) già disponibile presso il domicilio del dipendente. La postazione di telelavoro potrà essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro. Il dipendente è tenuto al rispetto delle previsioni in tema di sicurezza informatica. Il dipendente assume gli obblighi del comodatario nei riguardi della postazione di lavoro fornitagli ed è tenuto ad utilizzarla con diligenza, a non manomettere in alcun modo gli apparati, a non consentirne ad altri l’utilizzo ed a restituire all’ Autorità le attrezzature affidategli in uso al termine dell’attività di telelavoro. Il dipendente addetto al telelavoro deve permettere, secondo modalità e tempi preventivamente concordati, l’effettuazione degli interventi manutentivi sulle attrezzature di cui ha l’uso da parte degli addetti alla manutenzione. L’ Autorità provvede alla compensazione dei costi derivanti dal funzionamento della postazione domiciliare di lavoro attraverso il riconoscimento al telelavoratore di un importo forfetario netto onnicomprensivo mensile quantificato in € 30,00. Data la sua natura di rimborso spese, tale somma non è utile ai fini degli istituti regolamentari e di legge, compresi l’indennità di fine rapporto e il TFR.
Postazione di telelavoro. 1. Per postazione di telelavoro si intende l’insieme degli apparati hardware, software e di rete, nonché ogni supporto logistico funzionale allo svolgimento dell’attività. Tale postazione dovrà essere conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e rispettare le regole tecniche dettate dalla normativa vigente.
Postazione di telelavoro. Ubicazione: .....................................................................................................................................
Postazione di telelavoro. 1. La postazione di telelavoro è un sistema tecnologico costituito da apparecchiature e programmi informatici che consentono lo svolgimento di attività di telelavoro; essa deve essere messa a disposizione, installata, collaudata, manutenuta a cura e a spese dell’Amministrazione. I collegamenti telematici e la linea telefonica devono essere at- tivati a cura e a spese dell’Amministrazione. La postazione di lavoro deve essere in- stallata e collaudata a cura del servizio informatico dell’Ente. Al dipendente in telela- voro non viene fornito cellulare di servizio. La fornitura delle apparecchiature informa- tiche e delle utenze sarà a carico dell’Area che ha presentato progetti di telelavoro.