Contesto normativo di riferimento Clausole campione

Contesto normativo di riferimento. Con legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il legislatore nazionale ha dato attuazione all'art. 6 della Convenzione ONU contro la corruzione (adottata dall’Assemblea Generale ONU il 31/10/2003) ed agli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27/1/1999. La legge 190/2012, cd. legge anticorruzione, ha introdotto dunque nell’ordinamento nazionale una normativa organica volta a realizzare strategie di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione, attraverso strumenti più incisivi che si pongono in linea con le migliori prassi internazionali ed operano nella direzione raccomandata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte. Le strategie di prevenzione indicate dalle organizzazioni sovranazionali mettono in rilievo l’esigenza di perseguire tre obiettivi principali: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Al fine di conciliare la necessità da un lato di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e dall’altro di lasciare autonomia alle singole amministrazioni nella scelta di soluzioni che siano efficaci ed efficienti nell’ambito della propria organizzazione, il legislatore ha concepito un processo di formulazione e realizzazione delle strategie di azione articolato su due livelli di intervento: - un livello nazionale, volto a dare attuazione coordinata alle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione elaborate a livello nazionale e internazionale: l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac, ex Civit) detta le linee di indirizzo attraverso il cd. Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - un livello decentrato, volto a concretizzare quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione all’interno della singola amministrazione: ciascuna realtà amministrativa definisce pertanto un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) indicando, sulla base dell’analisi e della valutazione dei propri specifici rischi di corruzione, gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Il PNA, dunque, costituisce per le singole amministrazioni una guida nell’individuazione di misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni uniformi ma anzi riconoscendo la necessità di articolare e differenzia...
Contesto normativo di riferimento. La Direttiva Ministeriale n. 133/96 e il DPR n. 567/96 (che autorizzano le scuole ad organizzare autonomamente attività integrative e complementari); • La Direttiva MPI n. 1455 del 10/11/2006 “Indicazioni e orientamenti sulla partecipazione studentesca”; • La Direttiva MPI prot. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e la legalità”; • La Direttiva MPI prot. n. 17 del 9/2/07 “Linee di indirizzo generali e azioni di livello nazionale per lo sport a scuola”; • Il DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”; • Il DPR 235/07 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998”; • Il DLgs 59/2004 “Norme generali relative alla Scuola dell’Infanzia e al primo ciclo di istruzione”; • Le Indicazioni nazionali per il curricolo; • La Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione del 23/4/07; • Il Protocollo d’intesa del MPI con il CONI; • La decisione n. 291/2003/CE del Parlamento Europeo del 6/2/2003 che istituisce l’Anno Europeo dell’educazione attraverso lo sport 2004; • Il Progetto scuole CIP:”Attività sportive per l’integrazione dei disabili nel gruppo classe”; • Il POF; • Il Patto di Corresponsabilità Educativa • Cittadinanza e Costituzione (MIUR: Documento di indirizzo 04/03/2008 prot. n. 2079); • Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado (Prot. n. 4273 del 4/08/2009 del MIUR).
Contesto normativo di riferimento. Senza pretesa di esaustività, si enucleano di seguito le norme generali di riferimento, la cui osservanza è richiesta ai fini dell’esecuzione dell’appalto. Delibera AGCOM 26 novembre 2008 666/08/CONS Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
Contesto normativo di riferimento. Il Gruppo CRBZ è costantemente impegnato ad aggiornare le Politiche in funzione del contesto regolamentare. Le Politiche 2020 tengono in considerazione, per quanto di ragione, gli orientamenti espressi dalle Linee Guida EBA del 21 dicembre 2015, entrate in vigore nel 2017 e sono allineate alle più recenti Direttive emanate dall’Autorità di Xxxxxxxxx, in particolare: • le Disposizioni di Vigilanza Banca d’Italia – Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 25. Aggiornamento del 23 ottobre 2018 – che danno attuazione alla Direttiva del Parlamento Europeo 2013/36/UE (“CRDIV”) e tengono conto degli indirizzi e dei criteri concordati in sede internazionale, tra cui quelli dell’EBA e dell’FSB; • il Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 604 del 4 marzo 2014, per l’individuazione del “Personale più rilevante”; • la comunicazione congiunta Banca d’Italia – Consob del 29 gennaio 2014, che recepisce gli orientamenti ESMA in materia di Politiche e prassi retributive; • le disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29/07/2009 e successivi aggiornamenti; • Regolamento (UE) n. 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Contesto normativo di riferimento. Il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e rappresenta un riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Tra i compiti posti in capo ad ISIN c’è lo svolgimento di attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente, nonché il controllo e la vigilanza delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, e delle attività d’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive. Allo scopo di consentire all’ente di svolgere tali attività, il D.Lgs. 101/20 prevede che le autorità competenti, gli esercenti e i laboratori accreditati devono adempiere ad obblighi di comunicazione e trasmissione di dati riassumibili come segue: Dati sulla concentrazione di radon, relativi alle abitazioni e ai luoghi di lavoro nonché informazioni sulle misure di risanamento adottate, Art. 12 e seguenti
Contesto normativo di riferimento. 7.1 I contratti per la qualità sono disciplinati dal Titolo 8 del Testo integrato; sono stati introdotti nel 2004, con la pubblicazione del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo 2004-2007. I contratti per la qualità possono essere stipulati tra i clienti o autoproduttori e le imprese distributrici, anche tramite i venditori. Essi si configurano come un meccanismo di mercato per il quale l’Autorità ha fissato solamente alcuni criteri, i seguenti:
Contesto normativo di riferimento. Si richiamano, nel seguito, le fonti normative di riferimento: - Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" (Pubblicata in G. U. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.) - Art. 8 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i. (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.) - Accordo Collettivo nazionale del 23.3.2005 settori di Assistenza primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi territoriali e s.m.i. - Accordo Collettivo Nazionale del 23.05.2005 che disciplina i rapporti con i Medici di Medicina Generale e s.m.i. - Decreto Assessore della Sanità del 23 febbraio 2007 “Esecutività all'accordo regionale relativo agli istituti normativi ed economici di cui al capo V - Emergenza sanitaria territoriale - dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005” (pubblicato su GURS n. 14 del 30.03.2007) - Accordo Collettivo Nazionale del 17.12.2015 che disciplina i rapporti con Specialisti Ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali - Accordo Collettivo nazionale del 29.07.2009 per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. - Art. 2-nonies Legge 26 maggio 2004, n. 138 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica"(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2004) - Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2004) - Decreto Assessore alla salute del 6.9.2010 “Accordo regionale di assistenza Primaria” (pubblicato su GURS n. 45 del 15.10.2010) - Decreto Assessore alla salute del 6.9.2010 “Accordo regionale di Continuità Assistenziale” (pubblicato su GURS n. 45 del 15.10.2010) - Decreto Assessore alla salute del 28 agosto 2012 “Accordo integrativo regionale dei medici specialisti ambulatoriali interni, dei medici veterinari e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, stipulato ai sensi dell’A.C.N. 29 luglio 2009 e s.m.i.” (pubblicato su GURS parte prima n. 41 del 28.09.2012) - Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 settembre 2012 recante ...
Contesto normativo di riferimento. La suddetta Legge istitutiva dell’ARPAS prevede, in fase di prima applicazione, entro 6 mesi, la ricognizione, finalizzata al trasferimento all’Agenzia, previo superamento di apposite procedure concorsuali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004 del Consorzio SAR Sardegna Srl, di Progemisa Spa e del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa operante presso i cinque Presidi Multizonali di Prevenzione della Sardegna.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).