Contesto normativo di riferimento Clausole campione

Contesto normativo di riferimento. Il Gruppo CRBZ è costantemente impegnato ad aggiornare le Politiche in funzione del contesto regolamentare. Le Politiche 2020 tengono in considerazione, per quanto di ragione, gli orientamenti espressi dalle Linee Guida EBA del 21 dicembre 2015, entrate in vigore nel 2017 e sono allineate alle più recenti Direttive emanate dall’Autorità di Xxxxxxxxx, in particolare: • le Disposizioni di Vigilanza Banca d’Italia – Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 25. Aggiornamento del 23 ottobre 2018 – che danno attuazione alla Direttiva del Parlamento Europeo 2013/36/UE (“CRDIV”) e tengono conto degli indirizzi e dei criteri concordati in sede internazionale, tra cui quelli dell’EBA e dell’FSB; • il Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 604 del 4 marzo 2014, per l’individuazione del “Personale più rilevante”; • la comunicazione congiunta Banca d’Italia – Consob del 29 gennaio 2014, che recepisce gli orientamenti ESMA in materia di Politiche e prassi retributive; • le disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29/07/2009 e successivi aggiornamenti; • Regolamento (UE) n. 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Contesto normativo di riferimento. 7.1 I contratti per la qualità sono disciplinati dal Titolo 8 del Testo integrato; sono stati introdotti nel 2004, con la pubblicazione del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo 2004-2007. I contratti per la qualità possono essere stipulati tra i clienti o autoproduttori e le imprese distributrici, anche tramite i venditori. Essi si configurano come un meccanismo di mercato per il quale l’Autorità ha fissato solamente alcuni criteri, i seguenti: a) non possono avere ad oggetto la pattuizione di livelli di qualità inferiori a quelli definiti dall’Autorità o, in mancanza, del peggiore livello di qualità registrato sul punto di consegna nell’ultimo anno; b) le parti definiscono il livello di qualità concordata che l’impresa distributrice si impegna a rispettare, il corrispettivo da versare da parte del cliente e clausole penali in caso di inadempimento dell’impresa distributrice, indicando i casi di esclusione; c) il livello di qualità è espresso come soglia applicata ad uno o più indicatori di continuità del servizio o di qualità della tensione. Con riferimento agli indicatori per i quali non vi è obbligo di misurazione individuale, le parti provvedono alla misura per un periodo di almeno un anno prima della stipula del contratto per la qualità. I costi di misura sono a carico della parte che intende usufruire di livelli di continuità del servizio o di qualità della tensione più elevati, che ha facoltà di installare un proprio strumento di misura; d) il corrispettivo può essere differenziato solo in relazione ai seguenti elementi: - durata del contratto, che non deve essere inferiore a un anno e superiore a quattro anni; - livello di qualità concordato (in caso di durata superiore a un anno il livello è concordato anno per anno); - risarcibilità del danno derivante dal mancato rispetto del livello di qualità concordato; - livello di tensione e ogni altro parametro elettrico relativo alla fornitura, incluso il livello effettivo di qualità registrato sul punto di consegna; - energia elettrica consumata o potenza installata dal cliente, anche come somma di più clienti connessi alla stessa linea MT o a linee diverse derivanti dalla stessa cabina di trasformazione AT/MT. 7.2 Per favorire la diffusione dei contratti per la qualità l’Autorità ha introdotto, sempre nel 2004, la registrazione individuale della continuità del servizio e della qualità della tensione purchè in conformità agli standard CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-
Contesto normativo di riferimento. La Direttiva Ministeriale n. 133/96 e il DPR n. 567/96 (che autorizzano le scuole ad organizzare autonomamente attività integrative e complementari); • La Direttiva MPI n. 1455 del 10/11/2006 “Indicazioni e orientamenti sulla partecipazione studentesca”; • La Direttiva MPI prot. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e la legalità”; • La Direttiva MPI prot. n. 17 del 9/2/07 “Linee di indirizzo generali e azioni di livello nazionale per lo sport a scuola”; • Il DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”; • Il DPR 235/07 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998”; • Il DLgs 59/2004 “Norme generali relative alla Scuola dell’Infanzia e al primo ciclo di istruzione”; • Le Indicazioni nazionali per il curricolo; • La Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione del 23/4/07; • Il Protocollo d’intesa del MPI con il CONI; • La decisione n. 291/2003/CE del Parlamento Europeo del 6/2/2003 che istituisce l’Anno Europeo dell’educazione attraverso lo sport 2004; • Il Progetto scuole CIP:”Attività sportive per l’integrazione dei disabili nel gruppo classe”; • Il POF; • Il Patto di Corresponsabilità Educativa • Cittadinanza e Costituzione (MIUR: Documento di indirizzo 04/03/2008 prot. n. 2079); • Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado (Prot. n. 4273 del 4/08/2009 del MIUR).
Contesto normativo di riferimento. La suddetta Legge istitutiva dell’ARPAS prevede, in fase di prima applicazione, entro 6 mesi, la ricognizione, finalizzata al trasferimento all’Agenzia, previo superamento di apposite procedure concorsuali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004 del Consorzio SAR Sardegna Srl, di Progemisa Spa e del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa operante presso i cinque Presidi Multizonali di Prevenzione della Sardegna. a. Ai sensi dell’art. 17 della suddetta Legge è altresì previsto che venga assegnato all’ARPAS: a) il personale dei Presidi Multizonali di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari e Carbonia; b) il personale del contingente del Ministero dell’Ambiente preposto alle iniziative di assistenza tecnica per l’avvio dell’Agenzia, nell’ambito del progetto operativo Ambiente PON – ATAS 2000-2006; c) il personale del contingente del Ministero dell’Ambiente preposto al progetto operativo difesa del suolo (PODIS) PON - ATAS 2000-2006 e quello preposto al progetto del PON ATAS 2000-2006 “Linea Autorità Ambientale”. Al suddetto personale che confluirà nell’ARPAS si dovrà applicare il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto della Sanità.
Contesto normativo di riferimento. Senza pretesa di esaustività, si enucleano di seguito le norme generali di riferimento, la cui osservanza è richiesta ai fini dell’esecuzione dell’appalto. Delibera AGCOM 26 novembre 2008 666/08/CONS Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
Contesto normativo di riferimento. Con legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il legislatore nazionale ha dato attuazione all'art. 6 della Convenzione ONU contro la corruzione (adottata dall’Assemblea Generale ONU il 31/10/2003) ed agli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27/1/1999. La legge 190/2012, cd. legge anticorruzione, ha introdotto dunque nell’ordinamento nazionale una normativa organica volta a realizzare strategie di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione, attraverso strumenti più incisivi che si pongono in linea con le migliori prassi internazionali ed operano nella direzione raccomandata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte. Le strategie di prevenzione indicate dalle organizzazioni sovranazionali mettono in rilievo l’esigenza di perseguire tre obiettivi principali: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Al fine di conciliare la necessità da un lato di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e dall’altro di lasciare autonomia alle singole amministrazioni nella scelta di soluzioni che siano efficaci ed efficienti nell’ambito della propria organizzazione, il legislatore ha concepito un processo di formulazione e realizzazione delle strategie di azione articolato su due livelli di intervento: - un livello nazionale, volto a dare attuazione coordinata alle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione elaborate a livello nazionale e internazionale: l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac, ex Civit) detta le linee di indirizzo attraverso il cd. Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - un livello decentrato, volto a concretizzare quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione all’interno della singola amministrazione: ciascuna realtà amministrativa definisce pertanto un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) indicando, sulla base dell’analisi e della valutazione dei propri specifici rischi di corruzione, gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Il PNA, dunque, costituisce per le singole amministrazioni una guida nell’individuazione di misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni uniformi ma anzi riconoscendo la necessità di articolare e differenzia...
Contesto normativo di riferimento. Il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e rappresenta un riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Tra i compiti posti in capo ad ISIN c’è lo svolgimento di attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente, nonché il controllo e la vigilanza delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, e delle attività d’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive. Allo scopo di consentire all’ente di svolgere tali attività, il D.Lgs. 101/20 prevede che le autorità competenti, gli esercenti e i laboratori accreditati devono adempiere ad obblighi di comunicazione e trasmissione di dati riassumibili come segue: Dati sulla concentrazione di radon, relativi alle abitazioni e ai luoghi di lavoro nonché informazioni sulle misure di risanamento adottate, Art. 12 e seguenti
Contesto normativo di riferimento. Si richiamano, nel seguito, le fonti normative di riferimento: - Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" (Pubblicata in G. U. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.) - Art. 8 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i. (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.) - Accordo Collettivo nazionale del 23.3.2005 settori di Assistenza primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi territoriali e s.m.i. - Accordo Collettivo Nazionale del 23.05.2005 che disciplina i rapporti con i Medici di Medicina Generale e s.m.i. - Decreto Assessore della Sanità del 23 febbraio 2007 “Esecutività all'accordo regionale relativo agli istituti normativi ed economici di cui al capo V - Emergenza sanitaria territoriale - dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005” (pubblicato su GURS n. 14 del 30.03.2007) - Accordo Collettivo Nazionale del 17.12.2015 che disciplina i rapporti con Specialisti Ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali - Accordo Collettivo nazionale del 29.07.2009 per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. - Art. 2-nonies Legge 26 maggio 2004, n. 138 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica"(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2004) - Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2004) - Decreto Assessore alla salute del 6.9.2010 “Accordo regionale di assistenza Primaria” (pubblicato su GURS n. 45 del 15.10.2010) - Decreto Assessore alla salute del 6.9.2010 “Accordo regionale di Continuità Assistenziale” (pubblicato su GURS n. 45 del 15.10.2010) - Decreto Assessore alla salute del 28 agosto 2012 “Accordo integrativo regionale dei medici specialisti ambulatoriali interni, dei medici veterinari e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, stipulato ai sensi dell’A.C.N. 29 luglio 2009 e s.m.i.” (pubblicato su GURS parte prima n. 41 del 28.09.2012) - Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 settembre 2012 recante ...

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  • Normativa di riferimento Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di esecuzione contrattuale. Ad ogni buon fine si fa presente che ogni fonte normativa o fonte di norme tecniche citata nel presente Capitolato Tecnico e negli altri documenti deve essere intesa espressa nella forma “e successive modifiche ed integrazioni”. Ad esclusivo titolo semplificativo, è fatto obbligo al Fornitore Aggiudicatario di rispettare le fonti normative e tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza sui luoghi confinanti, igiene, prevenzione incendi, rispetto dell’ambiente e antinquinamento. Il Fornitore è tenuto altresì all’osservanza di quanto prescritto: • Nei regolamenti, gli usi e le consuetudini della Stazione Appaltante, per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa; • Nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate durante la durata contrattuale; • Nelle prescrizioni e norme emanate dall’U.N.I., EN, ISO, I.S.P.E.S.L., INAIL, C.T.I., U.N.E.L., CEI, VVF, ecc. • Nella Legge n. 10 del 09.01.91 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 81 del 09.04.08 e ss.mm.ii.; • Nella Legge n. 186 del 01.03.68; • Nel Decreto Ministeriale Sviluppo economico n. 37 del 22.01.08; • Nella Legge n. 46 del 05.03.90 per la parte ancora in vigore; • Nel D. Lgs. n. 267 del 18.08.00 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 115 del 2008 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 192 del 2005 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 311 del 2006 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. n. 412 del 1993 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. 74 del 2013 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. 59/09; • Nel D. Lgs. n. 102/2014; • Nel D. Lgs. n. 86 del 2016; • Nel Manuale Qualità e Catalogo Servizi del Fornitore compilato conformemente alle Norme UNI- EN Serie ISO 9000. La sottoscrizione del Contratto derivante dall’aggiudicazione della presente procedura di gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e della loro incondizionata accettazione.

  • Contesto normativo Diritto dell’Unione

  • Contesto di riferimento L' Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario realizza servizi ed interventi di sostegno allo studio per gli studenti universitari iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dei tre Atenei e degli altri Istituti/Accademie Toscane. Con l’entrata in vigore delle nuove normative sulla sicurezza informatica Agid e il GDPR è stato necessario rivedere l'intera infrastruttura informatica aziendale ed implementare una serie di misure specifiche, attivare nuovi servizi, istallare/sostituire apparati, rivedere e riformulare tutte le policy di accesso ai vari apparati, alle postazioni di lavoro e agli applicativi centralizzati presenti. Il variare della situazione in ambito globale ha creato anche nuove esigenze derivanti dalla necessità di avere sempre una maggiore continuità ed efficienza dei mezzi telematici quindi di connettività lato intranet e soprattutto, sul versante dei servizi forniti agli studenti residenti presso le RR.UU., esigenza che è diventata una necessità impellente per l’utilizzo della didattica a distanza Cambiando gli scenari, si aprono quindi altri fronti di intervento che non si limitino a gestire le emergenze locali ma che vadano verso un ridisegno e reingegnerizzazione dei servizi offerte di fruibilità generale degli stessi e nello specifico per le RR.UU., ad una revisione sia in termini di infrastruttura fisica generale, di copertura wifi interna che di banda complessiva di uscita su internet. Gli obiettivi da realizzare sono: potenziare l'intera rete connettività interna ed esterna sulle sedi principali e secondarie del DSU su tutto il territorio al fine di ottimizzare la fruizione di tutti i servizi ed in particolare per il servizio di connettività degli studenti residenti presso le varie RR.UU. I listini RTRT4 offrono pertanto lo strumento per poter migrare le attuali linee in essere sui Listini RTRT3 a tipologie di performanti; più nello specifico migrare i servizi in rame a fibra ottica e potenziare quanto già in fibra con tagli di banda più elevati sia lato internet che intranet al fine di ottimizzare la navigazione interna e rendere maggiormente fruibili i servizi ed i software gestionali centralizzati nell'anello interno tra le tre sedi xxx.xx principali di Siena, Firenze e Pisa. Il dettaglio dei piani di indirizzamento ed ogni altra informazione tecnica necessari alla migrazione delle linee è indicata nel rispettivo foglio tecnico. 4.1.1 Elenco sedi amministrazione Elenco sedi: n. sede indirizzo civico comune prov.

  • Trattamento normativo L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono comprese nell’orario di lavoro. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.

  • Norme di riferimento Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Trasferimento L'Ente, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre il trasferimento della sede di lavoro del dipendente in altra città, previo preavviso di mesi quattro. Nei confronti del lavoratore che abbia raggiunto i 50 anni di età e maturato almeno 15 anni di anzianità di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore stesso. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi di trasferimento di personale preposto o da preporre ad unità periferiche comunque denominate, oltre che per i lavoratori di cui alle Aree Quadri e Professionale Ramo 1. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso, il dipendente viene considerato in missione fino alla scadenza dei suddetti termini. Il trasferimento della sede di lavoro per iniziativa dell'Ente, che determini il cambiamento di residenza del lavoratore, dà luogo al riconoscimento dei seguenti rimborsi: a) spese di viaggio in prima classe, per la via più breve, per il dipendente ed i familiari conviventi ovvero spese per l'utilizzo della propria autovettura secondo quanto disposto dall'art.32 lettera a); b) spese per eventuale perdita del canone di locazione, in caso di recesso anticipato, nei limiti previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni; in tale caso la trattativa con il locatore, sarà demandata direttamente all'Ente; c) spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione a carico dell'Ente, che provvederà a contattare direttamente una primaria società di trasporti; d) un'indennità "una tantum" a copertura di tutte le altre spese, pari ad una mensilità di stipendio, elevata a due per chi abbia familiari conviventi, a completamento dell'avvenuto trasferimento e dietro presentazione del certificato di nuova residenza; e) maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione per l'eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine per un periodo non superiore a mesi otto. Nel caso di morte del dipendente entro cinque anni dal trasferimento, l'Ente rimborserà le eventuali spese di rientro della famiglia alla sede originaria. L'Ente non è tenuto ad alcun rimborso di cui ai punti a), b), c), d), nel caso in cui il trasferimento avvenga a seguito di accoglimento di domanda del lavoratore.

  • INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti inte- ressati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che forme- ranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittima- mente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.