Preavviso di risoluzione del rapporto Clausole campione

Preavviso di risoluzione del rapporto. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall'una all’altra parte a mezzo di raccomandata a.r. I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti: − due mesi nel caso di licenziamento; − un mese nel caso di dimissioni. In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte dell’operaio.
Preavviso di risoluzione del rapporto. La risoluzione del rapporto di impiego per il personale assunto a tem- po indeterminato, tanto nel caso di licenziamento quanto nel caso di dimissioni e salvo le ipotesi di giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, dall’una all’altra parte, nei seguenti termini. Per gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria a. 2 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni; b. 4 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni; c. 6 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni; d. 9 mesi per anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni; e. 12 mesi per anzianità di servizio oltre 15 anni. Per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria a. 1 mese per anzianità di servizio non superiore a 2 anni; b. 3 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni; c. 5 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni; d. 7 mesi per anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni; e. 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 15 anni. Per il personale assunto a decorrere dal 1° dicembre 2012 Per gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria a. 2 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni; b. 4 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni; c. 6 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni; d. 9 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni Per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria a. 1 mese per anzianità di servizio non superiore a 2 anni; b. 3 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni; c. 5 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni; d. 7 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni. a. 2 mesi per l’impiegato di 1a, 2a e 3a categoria; b. 1 mese per l’impiegato di 4a, 5a e 6a categoria. I termini di preavviso decorrono, in ogni caso, dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di mancato preavviso è dovuta, dall’una all’altra parte, una in- dennità sostitutiva pari all’importo della retribuzione globale corrispon- dente al periodo di omesso preavviso. Ai sensi dell’art. 2118 c.c., la stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del dipendente. Durante il periodo del preavviso, anche se sostituito dalla relativa in- dennità, permangono tutte le disposizioni economiche e normative pre- viste dalle leggi e dai contratti collettivi in vigore. La indennità sostitutiva del preavviso va considerata ai fini del tratta- mento di fine rapporto. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga per accordo delle parti che ne convengano la immediata cessazione, viene meno l’obbligo del reciproco preavviso e della relativa in...
Preavviso di risoluzione del rapporto. Il rapporto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due Parti senza un preavviso i cui minimi, in caso di licen- ziamento, sono stabiliti come segue a seconda della categoria cui appar- tiene il dipendente e della sua anzianità: Anzianità di servizio Area 1 Area 2 Area 3 Fino a 5 anni 3 mesi 2 mesi 2 mesi Oltre 5 anni e fino a 10 6 mesi 4 mesi 2 mesi Oltre 10 anni e fino a 15 8 mesi 6 mesi 3 mesi Oltre 15 anni 10 mesi 8 mesi 4 mesi Qualora la risoluzione avvenga da parte del dipendente i termini sud- detti sono ridotti alla metà. I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termi- ni di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. A questo effetto, la retribuzione è composta dagli elementi di cui al 1° comma dell’art. 16. In caso di licenziamento con preavviso, il datore di lavoro può optare per la corresponsione della suddetta indennità in sostituzione dello svol- gimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente. In tale caso, sarà comunque assicurato al lavoratore il versamento di tutti gli oneri contributivi dovuti sulla indennità sostitutiva del preavviso.
Preavviso di risoluzione del rapporto. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall’una all’altra parte a mezzo di raccomandata A.R. I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti: - tre mesi nel caso di licenziamento; - un mese nel caso di dimissioni. In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall’una all’altra parte una indennità sostitutiva equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte dell’operaio.
Preavviso di risoluzione del rapporto. Art. 45 – Norme disciplinari
Preavviso di risoluzione del rapporto. Il rapporto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due Parti senza un preavviso i cui minimi, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda della categoria cui appartiene il dipendente e della sua anzianità: Fino a 5 anni 3 mesi 2 mesi 2 mesi Oltre 5 anni e fino a 10 6 mesi 4 mesi 2 mesi Oltre 10 anni e fino a 15 8 mesi 6 mesi 3 mesi Oltre 15 anni 10 mesi 8 mesi 4 mesi Qualora la risoluzione avvenga da parte del dipendente i termini suddetti sono ridotti alla metà. re per la corresponsione della suddetta indennità in sostituzione dello svolgimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente. In tale caso, sarà comunque assicurato al lavoratore il versamento di tutti gli oneri contributivi dovuti sulla indennità sostitutiva del preavviso.
Preavviso di risoluzione del rapporto. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di licenziamento ovvero di dimissioni non per giusta causa deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall’una all’altra parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti in caso di licenziamento: - un mese per il livello 6°; - due mesi per i livelli 4° e 5°; - tre mesi per i livelli 2° (A e B) e 3°; - quattro mesi per il livello 1°. I termini suddetti sono aumentati di un mese per i lavoratori con una anzianità di servizio superiore ai dieci anni. In caso di dimissioni i termini sopraindicati sono ridotti alla metà. In caso di mancato preavviso in tutto o in parte nei termini suddetti è dovuta dall’una all’altra parte una indennità sostitutiva equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del lavoratore.
Preavviso di risoluzione del rapporto. La risoluzione del rapporto di impiego per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento quanto nel caso di dimissioni e salvo le ipotesi di giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, dall'una all'altra parte, nei seguenti termini. Per gli impiegati di 1ª, 2ª e 3ª categoria: a) 2 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
Preavviso di risoluzione del rapporto. 56 per la formazione professionale ” 75
Preavviso di risoluzione del rapporto. Il preavviso di cui all’art. 22 è disciplinato secondo i seguenti termini. In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro: a) mesi 5 di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di mansioni non superiore ai 2 anni; b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 7 mesi di preavviso. Nel caso in cui il dirigente abbia maturato presso la stessa azienda, in categoria impiegatizia, un’anzianità di servizio e non sia intervenuta l’effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del passaggio a dirigente, i termini di preavviso sono i seguenti: 1) per anzianità di servizio in categoria impiegatizia inferiore a 10 anni: a) 5 mesi di preavviso se il dirigente ha un’anzianità di mansione non superiore ai 2 anni; b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 7 mesi di preavviso; 2) per anzianità di servizio in categoria impiegatizia di 10 anni ed oltre: a) 7 mesi di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di mansione non superiore ad 1 anno; b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità nella stessa mansione, con un massimo di altri 5 mesi di preavviso. Di conseguenza il termine complessivo di preavviso come sopra dovuto non può, comunque, essere superiore ai dodici mesi. In caso di dimissioni da parte del dirigente, il termine utile di preavviso è stabilito in tre mesi. In caso di mancato preavviso, in tutto o in parte nei termini suddetti, è dovuto dall’una e dall’altra parte contraente una indennità sostitutiva di esso pari alla retribuzione corrispondente al periodo di omesso preavviso. I termini di preavviso, in ogni caso, decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. È in facoltà del dirigente che riceve la comunicazione di recesso da parte del datore di lavoro, di troncare il rapporto sia all’inizio e sia durante il preavviso senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro e di corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso, è in facoltà del dirigente di continuare ad usufruire dell’abitazione per un periodo massimo di due mesi dalla data di notifica del licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro, tenute presenti le esigenze di servizio, deve concedere al dirigente adeguati permessi per la ricerca di altre occupazioni. Tali permessi devono essere concessi nei giorni richiesti dal dirigente, quando q...