Proroghe e sospensioni Clausole campione

Proroghe e sospensioni. Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo). Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo ad incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.
Proroghe e sospensioni. I termini di esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo sono improrogabili, in quanto nella loro determinazione si è già tenuto conto, nella misura delle normali previsioni, dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Restano comunque ammesse sospensioni e proroghe, nei casi, modi, limiti e disposizioni di cui agli art. 158 e 159 del Regolamento. In caso di sospensioni l’IMPRESA non potrà accampare alcun diritto per compensi od indennizzi di sorta, fatto salvo che il termine ultimo di esecuzione dei lavori sarà prorogato in funzione della durata effettiva delle eventuali sospensioni.
Proroghe e sospensioni. Qualora circostanze speciali, escluse quelle derivanti da condizioni climatologiche normalmente ricorrenti nel corso dei lavori, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, come da art.107 D.Lgs. 50/2016. La sospensione può essere anche disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. La sospensione è disposta per il tempo necessario; cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. Nel caso in cui insorgano successivamente alla consegna dei lavori, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare sviluppo dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l’ultimazione dei lavori che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili; l'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrenti dalla data del verbale di consegna. L’esecutore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale; su tale istanza decide il RUP entro 30 giorni dal suo ricevimento, sentito il Direttore dei Lavori. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per una qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Proroghe e sospensioni. Se l’Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine di ultimazione. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; la mancata determinazione del RUP entro i predetti 30 giorni costituisce rigetto della richiesta. Se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d’arte, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale con l’Appaltatore; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Non appena cessate le cause della sospensione il RUP redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale delle prestazioni differito. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore. Il RUP può ordinare la sospensione delle prestazioni anche per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso all’Appaltatore ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore.
Proroghe e sospensioni. Valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 . In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali, rinvenimenti archeologici o problematiche espropriative od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte (ivi comprese la necessità di redazione di una variante in corso d’opera), il Direttore dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. I termini di ultimazione dei lavori in tal caso si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione. Durante la sospensione dei lavori il Direttore dei lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La sospensione dei lavori non dà diritto all’Appaltatore ad accampare diritti, compensi, indennizzi o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
Proroghe e sospensioni. 1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi previsti dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
Proroghe e sospensioni. Non saranno mai accordate proroghe e sospensioni almeno che non ne ricorrano i presupposti di legge ed a condizione che gli esecutori dimostrino, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo). Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo ad incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto 9 agli esecutori.
Proroghe e sospensioni. 8.1 Il Costruttore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i Lavori nel termine di cui all’articolo 7 che precede, potrà chiedere una proroga presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del suddetto termine. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile del Procedimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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