Recesso ed esclusione Clausole campione

Recesso ed esclusione. Il consorziato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, può recedere dal Consorzio previa comunicazione, da presentare entro 90 giorni dalla chiusura dell’anno solare precedente a quello dal quale si vuole recedere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta al Presidente del Consorzio; Il consorziato che recede perderà ogni diritto acquisito in seno al Consorzio nonché i fondi e/o i singoli contributi versati a qualsiasi titolo per la partecipazione che rimarranno nella disponibilità del Consorzio; L’Assemblea dei Consorziati potrà escludere il consorziato che:
Recesso ed esclusione. Ciascun socio può esercitare il diritto di recesso, con la richiesta di rimborso della propria partecipazione, nei casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo le modalità previste dall'art. 2473 C.C.. Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (cen- tottanta) giorni dalla data di comunicazione alla Società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive parteci- pazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente ridu- cendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, se non quelle disposte dall'art. 2466 C.C..
Recesso ed esclusione. Tra gli elementi indicati dal legislatore, come non essenziali, vi è la previsione di eventuali cause facoltative di recesso da parte di un partecipante. Naturalmente in caso si opti per la pattuizione di cause facoltative di recesso, se ne devono indicare alcuni aspetti fondamentali, quali ad es. i presupposti, ( recesso ad nutum, recesso vincolato alla realizzazione di un evento, recesso per giusta causa), l’operatività (obblighi di preavviso o di motivazione, termini ed eventuali dichiarazioni connesse al recesso) e le conseguenze, seppur riconoscendo ai contraenti al riguardo un’ampia autonomia. Dovranno essere, inoltre, previste le cause e modalità di esclusione del singolo retista indicando ad es. specifiche situazioni in cui si sciolga il singolo rapporto contrattuale, ed il relativo procedimento. Connesso al recesso ed all’esclusione è il problema della sorte dei contributi dei retisti e del fondo comune della rete nel caso in cui si verifichino questi due eventi. Secondo quanto stabilito dalle norme in materia di consorzi e di enti gli associati ed i consorziati non possono ripetere i contributi versati e non possono chiedere la divisione del fondo comune. Ai sensi del richiamo operato dalla norma stessa all’art. 2614 c.c., è opportuno che il contratto disciplini tali aspetti, tenendo conto degli obiettivi strategici delle imprese in rete. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
Recesso ed esclusione di Xxxxxxx Xxxxxxx
Recesso ed esclusione. Nei casi di recesso diversi da quelli indicati all’Articolo B.4.2.4, o in caso di esclusione dai Comparti, ai sensi dell’ Articolo B.2.2.4, il pagamento – se non utilizzabile per le procedure di default, incluso quelle incominciate nel periodo di preavviso – è restituito al Partecipante il giorno di CC&G aperta successivo a quello in cui il recesso o l’esclusione hanno luogo, a meno che, in termini più ampi non sia necessario per CC&G intervenire ai sensi dell’Articolo B.6.2.1 e successivi interventi.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: