Responsabilità del vettore Clausole campione

Responsabilità del vettore i trasporti per l’Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli artt. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. I trasporti per l’estero si intendono regolati dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche), pertanto, verrà applicato il limite risarcitorio in essa previsto (Diritti Speciali di Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg di peso lordo di merce perduta o avariata), per perdita e avaria merce, nonché il limite in essa previsto in caso di ritardo. In assenza di mandato assicurativo per copertura di tutti i rischi, in funzione o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul Vettore per importi eccedenti il limite risarcitorio stabilito dal D. Lgs. n. 286/2005, dal regime CMR o dalla Convenzione di Varsavia, a seconda delle legge applicabile. Sia per l’applicazione degli obblighi di legge, sia in presenza di mandato assicurativo, il destinatario dovrà apporre nella lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio, non avendo alcun valore l’apposizione di riserve generiche. In tale ultimo caso, il vettore non sarà tenuto responsabile per la perdita o per l’avaria delle merci trasportate. Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita parziale o avaria della merce trasportata, non immediatamente riconoscibili al momento della riconsegna, dovranno essere comunicati per iscritto al vettore, a pena di decadenza, entro 8 giorni di calendario dalla data di ricevimento per le spedizioni nazionali; per le spedizioni internazionali, si applicheranno i termini previsti dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche).
Responsabilità del vettore. Regolamento CE n. 889/2002 sulla responsabilità del vettore in caso di incidenti. Il regolamento è disponibile qui.
Responsabilità del vettore. 1. Dei danni che si verificano durante ed a causa del trasporto – per le persone, dall’inizio dell’accesso al mezzo di locomozione sino al completo abbandono del medesimo, e per i beni, dalla loro presa in consegna sino alla riconsegna al destinatario – il vettore è responsabile, come previsto nei commi seguenti, se non prova che l’evento dannoso è stato causato da fatto del passeggero, o da vizio del bene trasportato, suo confezionamento o imballaggio, o da una causa estranea imprevedibile e irresistibile, come disposto dall’art. 16297. 2. E’ nulla ogni clausola contenuta nelle scritture contrattuali o nelle condizioni generali, ed è inapplicabile negli Stati-membri dell’Unione europea ogni disposizione normativa che, in relazione a quanto previsto dal comma 1 che precede, escluda dal risarcimento un danno superiore o inferiore a un dato ammontare. 3. Nei trasporti comulativi di beni, e di cui all’art. 320, tutti i vettori sono responsabili in solido nei confronti del mittente e, se del caso, del destinatario, dei danni che si verificano in qualunque momento del trasporto. Il vettore che ha risarcito il danno, se il fatto dannoso non è avvenuto durante il suo percorso, può agire in via di regresso, o nei confronti del vettore che risulti essere il responsabile, o, se il responsabile non viene individuato, nei confronti di tutti gli altri in misura proporzionale alla lunghezza del percorso di ciascuno; salvo il diritto di ognuno di essi di provare che il fatto dannoso non è avvenuto durante la sua tratta. 4. Nel trasporto di persone il vettore è responsabile nei confronti del passeggero, o dei suoi eredi, o, se del caso, del committente che ha stipulato il contratto: dei danni provocati dalla mancata effettuazione del trasporto o dal ritardo nella effettuazione di esso oltre i limiti di tempo previsti dalle disposizioni vigenti o condizioni generali o clausole pattizie; dei danni conseguenti alla morte, alle lesioni e malattie del passeggero, alla perdita o al danneggiamento del bagaglio o del veicolo consegnati al vettore stesso. 5. Nel trasporto di beni il vettore è responsabile verso il mittente e, se del caso, verso il destinatario, dei danni provocati 97 Supra nota 50. dalla mancata effettuazione del trasporto, dal ritardo nella esecuzione di esso oltre i limiti di tempo previsti dalle disposizioni vigenti o condizioni generali o clausole pattizie, dalla perdita o dal danneggiamento dei beni consegnatigli per il trasporto, se non riconducibili ad omes...
Responsabilità del vettore. Il Vettore è responsabile della perdita e dell’avaria dei Prodotti oggetto del trasporto, dalla presa in carico presso il DFT/DFL/TP sino al momento della consegna al Cliente e, viceversa, nel caso in cui occorra restituire dei Prodotti al DFT/DFL/TP, secondo quanto previsto dall’art.1693 del Codice Civile. Il Vettore si obbliga a dotare gli automezzi delle attrezzature necessarie ad evitare il danneggiamento dei Prodotti durante il trasporto degli stessi, nonché a sensibilizzare il personale addetto al trasporto alla massima diligenza nella movimentazione dei Prodotti e ad adottare tulle le misure necessarie e possibili, secondo la diligenza professionale, idonee a prevenire e ad evitare eventi dannosi. Nello svolgimento dei Servizi di trasporto e distribuzione oggetto del presente Contralto, il Vettore, qualora fosse ritenuto responsabile per dolo e/o colpa grave, si obbliga a risarcire integralmente Logista di ogni eventuale danno derivante dalla distruzione, perdita, furto, rapina, danneggiamento dei Prodotti trasportati calcolati in misura pari al valore esposto in fattura, mentre nei casi di negligenza e/o inadempienza, in deroga a quanto previsto dal Decreto Legislativo 286/2005 e dall'art. 1696 del Codice Civile, concorrerà al risarcimento del danno fino alla misura del 10% del suo valore..
Responsabilità del vettore. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla morte di un passeggero, danni alla salute o lesioni se tali danni si verificano mentre il passeggero è a bordo del veicolo o quando entra o esce dal veicolo, e per colpa del vettore, a meno che non dimostri che il danno sia stato causato dall'azione del passeggero o da una causa esterna che non avrebbe potuto essere prevista, prevenuta, evitata o scoraggiata (forza maggiore).
Responsabilità del vettore. 21.1. GTS non potrà essere chiamata a rispondere per perdita totale o parziale o avaria nel caso in cui alla consegna il sigillo sia integro. 21.2. GTS non potrà essere chiamata a rispondere per perdita totale o parziale o avaria nei casi di mancato e/o inadeguato e/o interrotto e/o non corretto funzionamento dell'apparecchiatura di raffreddamento e/o ventilazione dell'UTI che trasporta merci e/o prodotti deperibili. 21.3. Il ritiro senza specifiche riserve scritte del mezzo e quindi delle cose in esso contenute da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la GTS per perdita totale o parziale, avaria o ritardo, comporterà l'obbligo del pagamento del prezzo.
Responsabilità del vettore. SITA, qualora non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, risponde dei sinistri che colpiscono il passeggero dal momento della salita nell’autobus fino alla discesa salvo quelli causati per negligenza dello stesso viaggiatore. Il bagaglio collocato nella stiva dell'autobus deve considerarsi come bagaglio consegnato, mentre quello che il passeggero porta con sé a bordo e che resta sotto la diretta sorveglianza dello stesso rileva come bagaglio a mano. SITA è responsabile della perdita del bagaglio consegnato salvo provi che la perdita è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore. SITA, è responsabile, nella misura individuata dalle disposizioni di legge vigenti, della perdita del bagaglio che le è stato consegnato in stiva, salvo quanto sopra. La perdita deve essere fatta constatare immediatamente, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita apparente; ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita non apparente (art. 1697 codice civile). I reclami per perdite dei colli devono essere contestati dal viaggiatore immediatamente al personale di bordo ovvero al personale addetto ai controlli o alle verifiche, ovvero telefonicamente agli uffici della Sede di Bari o del Gruppo di Foggia e confermati per iscritto entro 8 giorni dalla fine del viaggio. SITA non si assume alcuna responsabilità per: • ritardi dovuti a scioperi, atti di guerra, avverse condizioni atmosferiche, blocchi o impercorribilità stradali, guasti del veicolo, mancate coincidenze e qualsiasi altra causa ad essa non imputabile. • danni derivanti da errori di stampa, omissioni o inesattezze delle informazioni esposte al pubblico o contenute negli opuscoli tascabili o pubblicazioni o fornite verbalmente da dipendenti o da punti di vendita. SITA, inoltre, non risponde delle variazioni degli orari, delle tariffe e delle condizioni generali di trasporto attuate senza preavviso per cause indipendenti dalla propria volontà. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, i dati personali relativi ai viaggiatori verranno trattati dall’Azienda su supporto informatico e cartaceo, nel pieno rispetto del D. Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, secondo principi di traspare...
Responsabilità del vettore. Il vettore è tenuto a controllare la quantità dei colli e la qualità dell’imballaggio, assumendosi l’obbligo di consegnarli così come ricevuti, senza responsabilità sul contenuto dei colli stessi. Il vettore non risponde delle avarie causate da difettoso stivaggio, qualora il carico sia stato effettuato dal mittente, né dei danni derivanti da difetto e/o deficienza di imballaggio non controllabili da parte sua. Il carico e lo scarico devono essere portati a termine entro 2 ore lavorative consecutive per automezzo, dal momento in cui questo è pronto per l’operazione di carico o scarico in orario lavorativo. A richiesta del vettore, il mittente o il destinatario dovrà segnare sui documenti di trasporto gli orari di messa a disposizione dell’automezzo, i tempi di carico o scarico e quelli di sosta. Superato il già menzionato periodo di carico o scarico, il vettore ha diritto ad una indennità di sosta per ogni ora dalle 8 alle 18 e, in linea forfettaria, dalle 18 alle 8 del mattino: il tutto in rapporto al tipo di veicolo messo a disposizione. Per periodi di attesa oltre le 24 ore dal momento in cui l’autoveicolo è messo a disposizione per le operazioni di carico e scarico, sarà riconosciuto al vettore, oltre all’importo delle soste conteggiate come sopra, un indennizzo a titolo di risarcimento danni per mancato guadagno, da valutarsi in ordine al tipo di veicolo messo a disposizione. Le operazioni di carico e scarico devono avvenire nell’orario compreso tra le ore 8 e le ore 18, salvo per le categorie di utenti per le quali esiste un diverso orario preordinato. Richieste di operazioni di carico e scarico in orari tassativamente stabiliti sono soggette ad un compenso speciale ed eventuali soste o successivi servizi non effettuati per le limitazioni di orario saranno addebitati con i criteri sopra esposti. Il mittente dovrà indicare in modo inequivocabile il luogo di destinazione della merce. Eventuali dirottamenti di tutto il carico o di parte di esso dal luogo originario di destinazione comportano un aumento del prezzo di trasporto da convenirsi caso per caso.

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  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.

  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

  • RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

  • Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

  • RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?

  • Responsabilità del Cliente In caso di malfunzionamento dei servizi, il Cliente dovrà darne tempestiva segnalazione allo staff di assistenza tecnica tramite il Ticket System presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e/o tramite invio mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx. Il Cliente é obbligato a non divulgare in alcun modo le credenziali per l'accesso al servizio o a sistemi ad esso connessi. Il Cliente si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito, o comunque non autorizzato da Etinet. Esempi di utilizzo non autorizzati sono, ma non si limitano allo spamming, utilizzo di script malevoli, diffusione di virus, invio di mail bombs, violazione di copyright, violazione delle norme sulla privacy, diffamazione, diffusione di materiale osceno o hacking. Etinet e Genesys Informatica si riservano il diritto di modificare o ampliare in qualsiasi momento l'elenco delle attività̀ ritenute non autorizzate: il cliente dovrà prenderne visione nell'area "Regolamentazione del servizio" del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx di Genesys informatica. Il Cliente solleva integralmente Etinet e Genesys informatica da qualsiasi responsabilità̀ civile o penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio, anche se causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere estranee Etinet e Genesys Informatica da ogni responsabilità̀, perdite, danni, costi, oneri e spese (ivi comprese le spese legali), che dovessero essere subite o sostenute dal Cliente quale conseguenza di inadempimento agli obblighi e garanzie previste in questo articolo , anche nel caso di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Qualora le informazioni abbiano carattere pubblicitario il Cliente garantisce che le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia e si impegna a pagare eventuali tasse ed oneri ove richiesti. Qualora il Cliente rivenda a terzi i servizi, il Cliente è tenuto a far rispettare le medesime clausole alle terze parti. È responsabilità̀ del Cliente mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, con particolare attenzione agli indirizzi e-mail necessari alle comunicazioni di servizio.Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente via mail all’indirizzo :

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.