RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) Clausole campione

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, come specificato nella descrizione del rischio nella sua qualità di:
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). Fino a concorrenza dei limiti di risarcimento convenuti e alle condizioni tutte di questa polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, nell’esercizio dell’attività definita nel presente contratto.
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). Europ Assistance provvede al risarcimento del danno che tu o i tuoi Familiari conviventi avete involontariamente causato a Xxxxx durante lo svolgimento di attività relative alla sola vita privata. Europ Assistance provvede al risarcimento del danno (capitale, interessi e spese) entro il Massimale di Euro 500.000,00 se il danno che avete accidentalmente provocato a Terzi e per i quali siete ritenuti civilmente responsabile ha provocato: - la morte, - delle lesioni personali, - il danneggiamento di cose. La Garanzia è valida per: - dei locali dell’Abitazione indicata sul Modulo di Adesione, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del Fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco per la sola quota di danno di cui il soggetto assicurato deve rispondere; - conseguenti a lavori di ordinaria manutenzione dei locali dell’Abitazione. Se questi lavori sono affidati a terze persone, la Garanzia opera per la responsabilità civile che deriva al soggetto assicurato in qualità di committente dei lavori. - responsabilità civile che può derivare al soggetto assicurato da fatto doloso delle persone delle quali deve rispondere. Sono compresi in garanzia i danni che le persone addette ai servizi domestici, le babysitter e le persone alla pari provocano a Xxxxx mentre stanno svolgendo le loro mansioni per il soggetto assicurato; - responsabilità civile che può derivare alle persone che non vivono con il soggetto assicurato, alle quali egli ha temporaneamente affidato i suoi figli minori, per i danni che questi ultimi provocano ai Terzi a condizione che queste persone non svolgano per professione l’attività di custodia e/o gestione di minori; - la proprietà e l’uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990; - l’azione di rivalsa esercitata da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali il soggetto assicurato deve rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall’art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990; - la proprietà e l’uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50; - responsabilità c...
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L’assicurazione vale anche per i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). Europ Assistance tiene indenne il Contraente Assicurato, il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate sul Modulo di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale. L’Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni. La garanzia vale inoltre per:
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). Il Funzionario Esperto Amministrativo Il Dirigente del Settore Viabilità
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, nei limiti dei massimali stabiliti in polizza, di tutto quanto questa sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali o di fatto svolte dall'Ente Contraente. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato: • per fatto derivante da colpa grave o dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere; • per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e dall'INAIL.
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). La garanzia D – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI è applicabile alla “COPERTURA MEDICA”, alla “COPERTURA MEDICA E BAGAGLIO” a alla” COPERTURA TUTTO INCLUSO”. Tale garanzia non è pertanto applicabile alla “COPERTURA ANNULLAMENTO”. La sezione D prevede, secondo i massimali e le condizioni di polizza, le seguenti prestazioni:
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali involontariamente cagionati anche ad aeromobili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla gestione del sistema aeroportuale dell'aeroporto "X. XXXXXXX" di Caselle Torinese. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurata da fatto doloso commesso dai dipendenti. Non sono considerati terzi:
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). Fino a concorrenza dei limiti di risarcimento convenuti e alle condizioni tutte di questa polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di morte, lesioni personali, danneggiamento a cose e/o animali, nell’esercizio dell’attività definita nel presente contratto.