Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice Clausole campione

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa é fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice. 3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx costituisce comportamento contrario ai doveri d’ufficio e lede il rapporto di fiducia instaurato con l’Agenzia. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, azionabile nelle competenti sedi, essa è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice rappresenta un elemento rile- vante anche ai fini della valutazione della performance. 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concreta- mente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’Agenzia, secondo i criteri fissati dai vigenti contratti collettivi nazionali del personale dirigente e non dirigenziale. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. Art.18 - Disposizioni finali ed abrogazioni
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra i comportamenti contrari ai doveri d'ufficio previsti dal D.P.R. n. 62/2013, dal Codice disciplinare di cui al CCNL 21/05/2018, dai regolamenti o dai contratti collettivi. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal PTPCT (che diverrà sezione speciale del Piano integrato di attività ed organizzazione - PIAO), dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, tale violazione è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo ai criteri stabili dal CCNL 21/05/2018. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. Art.18 - Disposizioni finali ed abrogazioni Codice Disciplinare Area Dirigenza SPTA Documento: Revisione n.:1 Data: novembre 2013 pag. 48 di 64
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e in particolar modo di quelli prima elencati, corrisponde a inadempienza quando non è più grave e compromette la regolarità dell’azione amministrativa o l’immagine dell’amministrazione.
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra le disposizioni del Codice di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e quindi rientra tra i comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, ai quali saranno applicate, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, e in ragione del pregiudizio, anche morale, derivatone, le sanzioni disciplinari previste dalle norme e dai contratti vigenti, e secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 2 del citato Decreto.
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente “Codice” integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente “Codice”, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, e nel MOGC, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del lavoratore e del Dirigente, nonché di tutti i “Destinatari” delle disposizioni del presente “Codice” in quanto applicabili, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio della Contram S.p.A.. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 3. Resta ferma la comminazione del licenziamento per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità dei dipendenti e dei Dirigenti previsti da norme di legge, dal MOGC e dal contratto collettivo CCNL Autoferrotranvieri per quanto applicabile e non in contrasto con la normativa in generale sul Lavoro subordinato ed in particolare lo Statuto dei Lavoratori.
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri di ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e in particolar modo di quelli prima elencati, corrisponde a inadempienza quando non è più grave e compromette la regolarità dell’azione amministrativa o l’immagine dell’amministrazione. Qualora l’Amministrazione abbia notizia o rilevi casi di violazione dei doveri del codice di comportamento, da parte del soggetto incaricato richiederà allo stesso di fornire ogni informazione utile ad accertare i fatti contestati e una volta accertata la violazione, anche mediante i propri organi giudiziari, se ritenuto necessario, potrà applicare unilateralmente una sanzione proporzionata al grado di violazione proporzionato alla gravità della violazione accertata. In tal senso la sanzione potrà riguardare il pagamento di una penale in ragione del danno causato o la risoluzione del contratto nel caso in cui la violazione comporti danno grave all’immagine dell’amministrazione, fatta salva ogni eventuale azione diretta al risarcimento, nelle sedi competenti.