Riflessioni conclusive. 74 CAPITOLO IV INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELLA PERIZIA CONTRATTUALE
1. Introduzione. 76
2. La perizia contrattuale nella prassi. Uno sguardo più analitico. 77
3. Perizia contrattuale e arbitraggio. 80
4. Perizia e arbitrato. 85
Riflessioni conclusive. Volendo formulare alcune considerazioni conclusive in merito al regime giuridico delineato dal codice del turismo riformato in materia di responsabilità per inesatta esecuzione dei servizi oggetto di pacchetto turistico, ciò che emerge è che da un punto di vista formale, al d.lg. n. 62 del 2018 vada attribuito, indubbiamente, il merito di aver disciplinato la materia de quo in maniera organica e sistematica, mediante l’introduzione di due diverse sezioni: una (la IV) dedicata all’esecuzione del contratto e volta a disciplinare i profili di responsabilità dell’organizzatore; 42 Vale a dire «dell’appropriazione o avvalimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino»: così Cass., 11 dicembre 2012, n. 22619, cit. 43 Cfr. Cass., 11 dicembre 2012, n. 22619, cit., secondo cui «sia il venditore che l’organizzatore rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possono accadere al viaggiatore». 44 Sul punto XXXXXXXXX, R.: Diritto del turismo, cit., pp. 311-312, osserva che il riconoscimento di un tale regime di responsabilità in capo all’organizzatore sia «giustificato dalle dimensioni economiche ormai assunte dai tour operators e dalla crescente spersonalizzazione dei rapporti tra quest’ultimi ed i turisti».
Riflessioni conclusive. I racconti degli intervistati, sia sul fronte aziendale, sia su quello degli enti di formazione in merito allo strumento dell’apprendistato di primo livello restituiscono in termini generali una visione molto positiva. Parole come opportunità, occasione, novità, vantaggio sono ricorrenti e restituiscono l’idea di uno strumento che offre non soltanto una grande opportunità di apprendimento e socializzazione al lavoro ai ragazzi, ma anche la possibilità per le imprese di cogliere questa esperienza come occasione per ‘guardarsi dentro’, mettersi in discussione, imparare qualcosa di nuovo. È innegabile che alcuni aspetti di criticità siano stati sollevati - si pensi soltanto al carico di lavoro richiesto per seguire e guidare passo per passo gli apprendisti, da parte dell’azienda, e a quello richiesto agli enti di formazione per costruire percorsi il più possibile individualizzati e monitorarli quotidianamente - ma questi non superano i punti di forza che gli intervistati riconoscono allo strumento. Al di là della generale visione positiva emersa dai dati raccolti, c’è un tema che è importante sottolineare in chiusura: il fatto che intorno allo strumento dell’apprendistato di primo livello si sviluppino esperienze di valore è il frutto di alcune condizioni. Nello specifico - dal racconto degli intervistati - appare evidente che, perché questo dispositivo possa ‘dare i suoi frutti’, è importante che vi sia una cultura condivisa dalle imprese che consenta di comprendere la vera natura formativa dello strumento e le sue potenzialità. Si tratta di una cultura che si è andata sviluppando nel tempo grazie al lavoro degli enti di formazione che, comprendendo l’importanza del fatto che le imprese abbiano una certa sensibilità verso la formazione dei propri addetti, hanno lavorato affinché questa sensibilità crescesse. Tale cultura crea, dunque, i presupposti di base perché le esperienze possano considerarsi di successo. Non soltanto gli enti di formazione e le imprese sono parte di questo sistema culturale condiviso, ma ne entrano a far parte anche gli apprendisti stessi e le loro famiglie. I primi infatti sono chiamati a comprendere che l’apprendistato di primo livello rappresenta una vera e propria esperienza di lavoro, molto diversa da quella scolastica, con regole proprie che devono essere rispettate. Le famiglie, invece, nel contatto con gli enti di formazione e talvolta con le imprese comprendono la rilevanza che l’esperienza può avere per il percorso di crescit...
Riflessioni conclusive. In conclusione, nel presente capitolo sono state messe in evidenza alcune delle caratteristiche principali delle imprese appartenenti a reti grazie alla diponibilità di informazioni fornite da InfoCamere e dall’Osservatorio delle Reti d’Impresa. Con le rielaborazioni apportate, queste informazioni hanno condotto non solo ad un’analisi di carattere descrittivo che ha messo in luce diversi aspetti dei contratti di rete sottoscritti negli ultimi dieci anni, ma hanno portato soprattutto alla costruzione di modelli di regressione logistica attraverso i quali è stato possibile comprendere le relazioni che intercorrono tra alcune caratteristiche relative alla struttura delle reti e alla loro governance e gli aspetti legati alle performance delle imprese che ne fanno parte. Come si è sottolineato, un ruolo rilevante è giocato dalle procedure di monitoraggio delle attività della rete e delle loro modifiche sulla base dell’esperienza maturata. Ciò mette in evidenza come la rete rappresenti una forma organizzativa in continua evoluzione, per la quale non esiste una formula in grado di garantirne il funzionamento, ma le cui attività devono essere periodicamente aggiornate e aggiustate sulla base dei risultati ottenuti. Allo stesso tempo si è visto come la grande dimensione delle reti non sia un fattore in grado di influenzare positivamente le performance dei suoi membri, che ottengono maggiori vantaggi dalla collaborazione con pochi, ma giusti partner. Per questo motivo i risultati sembrano suggerire alle reti di focalizzare la loro attenzione sulla maturazione dell’esperienza negli anni e sulla scelta di partner con i quali condividono gli obiettivi al fine di ottenere i numerosi vantaggi che le reti, come si è visto, possono apportare.
Riflessioni conclusive. Alla luce di quanto asserito sin qui, e dovendo effettuare le dovute considerazioni, così come sostenuto anche dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’approfondimento del 12
Riflessioni conclusive. Anche se nel corso di questi anni il legislatore e` intervenuto piu` volte con l’inserimento di norme che si sono rivelate efficaci, esse talvolta hanno finito per creare nuovi varchi per l’infiltrazione mafiosa.
Riflessioni conclusive. Conclusivamente, si ritiene opportuno enucleare alcune questioni giuridiche di particolare interesse all’esito della disamina riguardante le procedure arbitrali nel settore professionistico e dilettantistico. L’elemento che accomuna l’arbitrato nel settore professionistico e dilettantistico è rappresentato dalla natura irrituale37 del procedimento arbitrale, che viene ritenuta pacifica dalla dottrina38 e dalla giurisprudenza39.
36 X. XXXXXXXX, cit., p. 55 e ss. L’Autore sottolinea che le ipotesi di arbitrato federale in cui sia parte la Federazione sono residuali e, infatti, le clausole compromissorie ricorrenti nell’ambito degli Statuti e dei Regolamenti federali attengono principalmente alle controversie tra tesserati ed affiliati e non tra tesserati o affiliati e la Federazione.
Riflessioni conclusive. Da quanto sin qui sommariamente emerso e, come si vedrà più approfonditamente nel prosieguo, i fattori di successo per lo sviluppo di una start up possono così essere riassunti:
1) le competenze interne ed, in particolare, le caratteristiche dell’imprenditore(prime fra tutte, a mio avviso, curiosità e fantasia/creatività)
2) le competenze interne ed, in particolare, le risorse destinate alle attività di R&S;
3) le competenze esterne ed, in particolare, la rilevanza del capitale relazionale (venture capital, incubatori, accordi strategici, etc.);
4) la localizzazione dell’impresa.30 Ognuno di questi fattori, sui quali si concentreranno seppur parzialmente(in senso lato) i successivi capitoli, riveste un’importanza non trascurabile poiché le decisioni relative alla localizzazione, alla configurazione delle strutture di approvvigionamento e di R&S, come tutte le questioni riguardanti l'organizzazione e le relazioni con l’esterno31, essendo spesso irreversibili32, sono in grado di determinare il successo o meno di una start up innovativa.
Riflessioni conclusive. Dopo il tentativo di ricostruire la vicenda e gli istituti che in essa vengono in rilievo, almeno come desumibili dal testo della decisione qui in commento, come si è provato ad estrinsecare nelle pagine precedenti, appare opportuno, in conclusione, for- mulare alcune brevi considerazioni finali. La decisione del tribunale oplontino, sulla scorta degli ele- menti che il lettore può ricavare dal testo della medesima, non appare invero criticabile, avendo il giudice fatto applicazione di consolidati orientamenti della S.C., per la decisione della con- troversia: questo, ovviamente, almeno per quanto è dato evin- cere dalla stessa. Volendo tuttavia provare a formulare alcune ipotesi di lavoro – andando alla ricerca di quello che non c’è, rectius, di quello che dalla decisione non emerge, ma non è detto che non ci sia - 39 XXXXXX X., Subentro del curatore nel preliminare ed operatività dell’art. 108, l.fall., in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Riflessioni conclusive. I. PREMESSA: IL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI NEL CODICE DEL TURISMO RIFORMATO. L’evoluzione dei viaggi in campo socio-economico1 e la conseguente trasformazione del turismo in fenomeno di massa ha condotto all’emergere nella prassi commerciale di una nuova tipologia contrattuale, il contratto del turismo organizzato, che si caratterizza per un quid pluris rispetto ai tradizionali contratti di intermediazione ed organizzazione del viaggio2, in quanto l’operatore turistico si obbliga ad offrire, direttamente o a mezzo intermediario, un viaggio “tutto compreso” mediante la “combinazione” di una pluralità di servizi venduti in un’unica formula, con conseguente possibilità per il viaggiatore di essere esonerato dall’onere di attivarsi per la stipulazione di singoli contratti a sé stanti (trasporto, prenotazione di una camera d’albergo, servizi accessori, etc.)3.
1 Per un’analisi della storia e dell’evoluzione del turismo si veda, XXXXXXXXX, G.: “Il contratto turistico”, Riv. dir. comm., I, 1974, p. 276 ss.; XXXXXXXXXX, S.: “Il contratto di viaggio”, in Contratto d’albergo. Contratti di viaggio. Contratti del tempo libero (a cura di ID., X. XXXXXXXXX, X. XXXXXX), Xxxxxxx, Milano, 1994, p. 141 ss.; XXXXXXX, G.: Il contratto di viaggio, Xxxxxxx, Milano, 1998, p. 4 ss.; XXXXXXXXX, P.: Vacanze di pochi, vacanze di tutti: l’evoluzione del turismo europeo, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 11 ss.; XXXXXXX, S.: Il danno da vacanza rovinata. Dal volo cancellato all’overbooking: responsabilità e risarcimento, Xxxxxxx, Milano, 2010, pp. 1-23; XXXXXXXX, E.: La vendita di pacchetti turistici. Aspetti sostanziali, processuali e risarcitori, Xxxxxxx, Milano, 2013, pp. 1-11; XXXXXXXXX, R.: Diritto del turismo, Utet, Torino, 4a ed., 2018, pp. 267-271.
2 La disciplina di tali fattispecie contrattuali è rimessa alla Convenzione internazionale di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia con la l. 27 dicembre 1977, n. 1084 oggi abrogata, alla quale va attribuito il merito di aver tipizzato, pur scorporando il genus in due distinte fattispecie, il contratto di viaggio mutuato dalla prassi non ancóra inquadrato in un preciso schema giuridico di riferimento e di aver ridimensionato il problema della sua qualificazione giuridica mediante l’introduzione di una disciplina di diritto uniforme sovranazionale. Per un approfondito esame x. XXXXX, X.: “Commentario alla Convenzione relativa al contratto di viaggio (CCV)”, Nuove leggi civ. comm., 1978, p. 1780 ss.; MOSCA...