Riflessioni conclusive Clausole campione

Riflessioni conclusive. Il percorso di accompagnamento per diventare affidatari necessita di specifiche competenze degli operatori che devono essere adeguatamente formati e prevalentemente dedicati all’ attività di affido familiare, possibilmente all’interno di un servizio affidi pubblico. Una volta avviato l’affido, è di fondamentale importanza mantenere anche uno spazio di riflessione per la famiglia affidataria, spazio che deve essere utilizzato per un confronto sui vissuti della famiglia in relazione alla congruità del progetto. Per il buon andamento del progetto d’affido è importante inoltre che tutti gli operatori che hanno un ruolo diverso in tale progetto si integrino prevedendo momenti comuni per la realizzazione di un buon sostegno e monitoraggio . Sarà responsabilità di tutti gli operatori trasmettere alla famiglia affidataria chiarezza rispetto alle loro competenze e ruoli. Prima Stesura a cura del CNSA settembre 2018 Aggiornamento al documento Diventare Affidatari Principali criticità nel percorso di conoscenza delle famiglie, coppie o singoli affidatari Il presente lavoro è frutto del confronto e dell’approfondimento con gli operatori, assistenti sociali, psicologi e educatori dei Servizi affido familiare che aderiscono al CNSA e rappresenta l’aggiornamento derivato dall’esperienza fatta con l’utilizzo continuativo nei percorsi di conoscenza, del documento precedente ” Diventare Affidatari” Sono elementi da non sottovalutare ed eventualmente trattare adeguatamente con gli affidatari per la complessiva valutazione della disponibilità all’affido degli adulti incontrati nel percorso di Formazione/Conoscenza: ⮚ Disponibilità a pensare al futuro, mentalizzare o immaginare le diverse opzioni del progetto di affido La famiglia/single non concorda in modo esplicito con le ipotesi di abbinamento fatte dagli operatori, dà disponibilità minime e rigide sia per il tempo messo a disposizione per l’esperienza di affido, che sull’età e caratteristiche del bambino eventualmente abbinabile, ad es. solo bambini italiani, solo entro i 3 anni etc. ⮚ Competenze nell’area socialità La coppia/single non ha una rete relazionale (parentale, amicale) stabile e supportiva, capace di sostenerla ed aiutarla nel progetto di affido e negli inevitabili imprevisti che qualsiasi affido comporta, appare” isolata” nel proprio contesto di vita quotidiana. ⮚ Capacità di tollerare – accogliere e contenere l’altro diverso da sé, capacità di tollerare la doppia appartenenza del minore tra FA e FO e il suo ...
Riflessioni conclusive. 74 CAPITOLO IV INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELLA PERIZIA CONTRATTUALE 1. Introduzione. 76 2. La perizia contrattuale nella prassi. Uno sguardo più analitico. 77 3. Perizia contrattuale e arbitraggio. 80 4. Perizia e arbitrato. 85
Riflessioni conclusive. Dall’esame dei passi gaiani – Gai 3.205-207, D. 13.6.18 pr. e D. 44.7.1.4-5 – fin qui svolto emerge come gli stessi riguardino esclusivamente i contratti di comodato e deposito. Questa circostanza è quanto mai significativa, in quanto proprio dal confronto tra comodato e deposito prende avvio, come abbiamo visto, anche il passo tradito dalla Collatio (Coll. 10.2.1-3) nel quale, nonostante le molteplici problematiche ad esso sottese, l’utilitas è elevata a regula da tenere sempre presente quando si discorre di responsabilità. Ciò potrebbe, allora, ulteriormente avallare l’opinione di coloro che sostengono che il criterio dell’utilitas abbia tratto origine proprio dalla comparazione tra comodato e deposito31. L’analisi di Gai 3.205-207, D. 13.6.18 pr. e D. 44.7.1.5 – testi in cui si fa applicazione del criterio dell’interesse dei contraenti quale parametro in grado di incidere sul regime della responsabilità nei contratti reali gratuiti – ci permette, inoltre, di mettere in luce un dato significativo, consistente nel fatto che il canone dell’interesse, nei brani presi in considerazione non è mai espresso in termini di utilitas, che compare per la prima volta nei passi di Modestino e di Ulpiano (si tratta, rispettivamente, di Coll. 10.2.1-3 e D. 13.6.5.2-3), a suo tempo analizzati. Questa considerazione non vuole far dubitare della ravvisabilità del criterio 31 Così X. XXXXXXX, Contributi, cit., 96; X. XXXXX, ‘Obligatio’, cit., 523, nt. 77; X. XXXX, Die Entwicklung des Utilitätsgedankens, cit., 70 ss.; X. XXXXXX, Gratuité, cit., 342; X. XXXXX, Das römische Privatrecht, cit., 512; X. XXXXXXX-XXXX, Responsabilità contrattuale, cit., 54. dell’utilitas nei passi gaiani, ma ci consente di evidenziare il fatto che ad esso ci si sarebbe riferiti attraverso l’uso di parole diverse, come commodum in Gai 3.206, o gratia in D. 13.6.18 pr. e in D. 44.7.1.5. A tale riguardo, non mi pare che il mero dato letterale possa avere un peso decisivo nella ricostruzione della teoria dell’utilitas, al punto da negare ogni incidenza di quest’ultima sulla determinazione dei criteri di imputazione della responsabilità contrattuale prima dall’età tardoclassica, in cui si collocano i contributi di Xxxxxxx e Xxxxxxxxx. Del resto, attraverso la valorizzazione di alcune testimonianze indirette, in particolare quelle contenute in D. 13.6.5.3, in D. 19.2.31 e in D. 50.17.23, è stato possibile affermare che quello dell’interesse (o dell’utilitas, commodum, o gratia che dir si voglia) è un can...
Riflessioni conclusive. In conclusione, nel presente capitolo sono state messe in evidenza alcune delle caratteristiche principali delle imprese appartenenti a reti grazie alla diponibilità di informazioni fornite da InfoCamere e dall’Osservatorio delle Reti d’Impresa. Con le rielaborazioni apportate, queste informazioni hanno condotto non solo ad un’analisi di carattere descrittivo che ha messo in luce diversi aspetti dei contratti di rete sottoscritti negli ultimi dieci anni, ma hanno portato soprattutto alla costruzione di modelli di regressione logistica attraverso i quali è stato possibile comprendere le relazioni che intercorrono tra alcune caratteristiche relative alla struttura delle reti e alla loro governance e gli aspetti legati alle performance delle imprese che ne fanno parte. Come si è sottolineato, un ruolo rilevante è giocato dalle procedure di monitoraggio delle attività della rete e delle loro modifiche sulla base dell’esperienza maturata. Ciò mette in evidenza come la rete rappresenti una forma organizzativa in continua evoluzione, per la quale non esiste una formula in grado di garantirne il funzionamento, ma le cui attività devono essere periodicamente aggiornate e aggiustate sulla base dei risultati ottenuti. Allo stesso tempo si è visto come la grande dimensione delle reti non sia un fattore in grado di influenzare positivamente le performance dei suoi membri, che ottengono maggiori vantaggi dalla collaborazione con pochi, ma giusti partner. Per questo motivo i risultati sembrano suggerire alle reti di focalizzare la loro attenzione sulla maturazione dell’esperienza negli anni e sulla scelta di partner con i quali condividono gli obiettivi al fine di ottenere i numerosi vantaggi che le reti, come si è visto, possono apportare.
Riflessioni conclusive. Anche se nel corso di questi anni il legislatore e` intervenuto piu` volte con l’inserimento di norme che si sono rivelate efficaci, esse talvolta hanno finito per creare nuovi varchi per l’infiltrazione mafiosa.
Riflessioni conclusive. Da quanto sin qui sommariamente emerso e, come si vedrà più approfonditamente nel prosieguo, i fattori di successo per lo sviluppo di una start up possono così essere riassunti: 1) le competenze interne ed, in particolare, le caratteristiche dell’imprenditore(prime fra tutte, a mio avviso, curiosità e fantasia/creatività) 2) le competenze interne ed, in particolare, le risorse destinate alle attività di R&S; 3) le competenze esterne ed, in particolare, la rilevanza del capitale relazionale (venture capital, incubatori, accordi strategici, etc.); 4) la localizzazione dell’impresa.30 Ognuno di questi fattori, sui quali si concentreranno seppur parzialmente(in senso lato) i successivi capitoli, riveste un’importanza non trascurabile poiché le decisioni relative alla localizzazione, alla configurazione delle strutture di approvvigionamento e di R&S, come tutte le questioni riguardanti l'organizzazione e le relazioni con l’esterno31, essendo spesso irreversibili32, sono in grado di determinare il successo o meno di una start up innovativa.
Riflessioni conclusive. Dopo il tentativo di ricostruire la vicenda e gli istituti che in essa vengono in rilievo, almeno come desumibili dal testo della decisione qui in commento, come si è provato ad estrinsecare nelle pagine precedenti, appare opportuno, in conclusione, for- mulare alcune brevi considerazioni finali. La decisione del tribunale oplontino, sulla scorta degli ele- menti che il lettore può ricavare dal testo della medesima, non appare invero criticabile, avendo il giudice fatto applicazione di consolidati orientamenti della S.C., per la decisione della con- troversia: questo, ovviamente, almeno per quanto è dato evin- cere dalla stessa. Volendo tuttavia provare a formulare alcune ipotesi di lavoro – andando alla ricerca di quello che non c’è, rectius, di quello che dalla decisione non emerge, ma non è detto che non ci sia - 39 XXXXXX X., Subentro del curatore nel preliminare ed operatività dell’art. 108, l.fall., in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Riflessioni conclusive il fine assistenziale non esclude la patrimonialità della prestazione
Riflessioni conclusive. Le riflessioni sopra svolte evidenziano chiaramente come una precisa individuazione del collegamento Stato-soggetto passivo sia un’esigenza alla quale occorre ancor’oggi far fronte. Da un punto di vista applicativo, infatti, l’assenza di una simile analisi determinerebbe un inevitabile sovrapposizione della potestà impositiva fra gli Stati i quali, in assenza di una precisa sfera di competenza, potrebbero astrattamente estendere la valenza spaziale della propria legge anche nei confronti di soggetti privi di qualsiasi tipo di connessione con la comunità statale di appartenenza. Ciò non solo farebbe insorgere alcuni significativi problemi derivanti dal principio di uguaglianza ma, inoltre, creerebbe anche alcune incisive problematiche sotto l’aspetto politico. Al contempo, da un punto di vista quantitativo, una imprecisa collocazione della residenza fiscale poterebbe estendere o ampliare il dovere contributivo del soggetto passivo, il quale si troverebbe costretto a soddisfare ampie pretese fiscali nei confronti di più giurisdizioni fiscali. Da queste constatazioni appare quindi evidente che una eccessiva incertezza circa il significato di uno dei criteri fondamentali ai fini di individuare il collegamento soggettivo, come è, appunto, la sede dell’amministrazione effettiva, comporterebbe una serie di significative problematiche idonee ad incidere sui rapporti economici e politici fra gli Stati coinvolti.
Riflessioni conclusive. I. PREMESSA: IL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI NEL CODICE DEL TURISMO RIFORMATO. L’evoluzione dei viaggi in campo socio-economico1 e la conseguente trasformazione del turismo in fenomeno di massa ha condotto all’emergere nella prassi commerciale di una nuova tipologia contrattuale, il contratto del turismo organizzato, che si caratterizza per un quid pluris rispetto ai tradizionali contratti di intermediazione ed organizzazione del viaggio2, in quanto l’operatore turistico si obbliga ad offrire, direttamente o a mezzo intermediario, un viaggio “tutto compreso” mediante la “combinazione” di una pluralità di servizi venduti in un’unica formula, con conseguente possibilità per il viaggiatore di essere esonerato dall’onere di attivarsi per la stipulazione di singoli contratti a sé stanti (trasporto, prenotazione di una camera d’albergo, servizi accessori, etc.)3. 1 Per un’analisi della storia e dell’evoluzione del turismo si veda, XXXXXXXXX, G.: “Il contratto turistico”, Riv. dir. comm., I, 1974, p. 276 ss.; XXXXXXXXXX, S.: “Il contratto di viaggio”, in Contratto d’albergo. Contratti di viaggio. Contratti del tempo libero (a cura di ID., X. XXXXXXXXX, X. XXXXXX), Xxxxxxx, Milano, 1994, p. 141 ss.; XXXXXXX, G.: Il contratto di viaggio, Xxxxxxx, Milano, 1998, p. 4 ss.; XXXXXXXXX, P.: Vacanze di pochi, vacanze di tutti: l’evoluzione del turismo europeo, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 11 ss.; XXXXXXX, S.: Il danno da vacanza rovinata. Dal volo cancellato all’overbooking: responsabilità e risarcimento, Xxxxxxx, Milano, 2010, pp. 1-23; XXXXXXXX, E.: La vendita di pacchetti turistici. Aspetti sostanziali, processuali e risarcitori, Xxxxxxx, Milano, 2013, pp. 1-11; XXXXXXXXX, R.: Diritto del turismo, Utet, Torino, 4a ed., 2018, pp. 267-271. 2 La disciplina di tali fattispecie contrattuali è rimessa alla Convenzione internazionale di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia con la l. 27 dicembre 1977, n. 1084 oggi abrogata, alla quale va attribuito il merito di aver tipizzato, pur scorporando il genus in due distinte fattispecie, il contratto di viaggio mutuato dalla prassi non ancóra inquadrato in un preciso schema giuridico di riferimento e di aver ridimensionato il problema della sua qualificazione giuridica mediante l’introduzione di una disciplina di diritto uniforme sovranazionale. Per un approfondito esame x. XXXXX, X.: “Commentario alla Convenzione relativa al contratto di viaggio (CCV)”, Nuove leggi civ. comm., 1978, p. 1780 ss.; MOSCA...