Riflessioni conclusive. I racconti degli intervistati, sia sul fronte aziendale, sia su quello degli enti di formazione in merito allo strumento dell’apprendistato di primo livello restituiscono in termini generali una visione molto positiva. Parole come opportunità, occasione, novità, vantaggio sono ricorrenti e restituiscono l’idea di uno strumento che offre non soltanto una grande opportunità di apprendimento e socializzazione al lavoro ai ragazzi, ma anche la possibilità per le imprese di cogliere questa esperienza come occasione per ‘guardarsi dentro’, mettersi in discussione, imparare qualcosa di nuovo. È innegabile che alcuni aspetti di criticità siano stati sollevati - si pensi soltanto al carico di lavoro richiesto per seguire e guidare passo per passo gli apprendisti, da parte dell’azienda, e a quello richiesto agli enti di formazione per costruire percorsi il più possibile individualizzati e monitorarli quotidianamente - ma questi non superano i punti di forza che gli intervistati riconoscono allo strumento. Al di là della generale visione positiva emersa dai dati raccolti, c’è un tema che è importante sottolineare in chiusura: il fatto che intorno allo strumento dell’apprendistato di primo livello si sviluppino esperienze di valore è il frutto di alcune condizioni. Nello specifico - dal racconto degli intervistati - appare evidente che, perché questo dispositivo possa ‘dare i suoi frutti’, è importante che vi sia una cultura condivisa dalle imprese che consenta di comprendere la vera natura formativa dello strumento e le sue potenzialità. Si tratta di una cultura che si è andata sviluppando nel tempo grazie al lavoro degli enti di formazione che, comprendendo l’importanza del fatto che le imprese abbiano una certa sensibilità verso la formazione dei propri addetti, hanno lavorato affinché questa sensibilità crescesse. Tale cultura crea, dunque, i presupposti di base perché le esperienze possano considerarsi di successo. Non soltanto gli enti di formazione e le imprese sono parte di questo sistema culturale condiviso, ma ne entrano a far parte anche gli apprendisti stessi e le loro famiglie. I primi infatti sono chiamati a comprendere che l’apprendistato di primo livello rappresenta una vera e propria esperienza di lavoro, molto diversa da quella scolastica, con regole proprie che devono essere rispettate. Le famiglie, invece, nel contatto con gli enti di formazione e talvolta con le imprese comprendono la rilevanza che l’esperienza può avere per il percorso di crescit...
Riflessioni conclusive. In conclusione, non si può negare che la riforma dello sport presenti numerosi aspetti positivi, a partire dal pieno riconoscimento della natura lavorativa dei rapporti tra sportivi e società o asso- ciazioni sportive, con l’esclusione delle prestazioni amatoriali. Ne costituisce ovvia conseguenza l’attribuzione di una serie di tutele, ovviamente diversificate tra lavoro subordinato e autonomo, per quest’ultimo con una scelta in termini di progressività per quanto concerne gli obblighi fiscali e contributivi229, ma con la sottolineata rilevante novità dell’applicazione tendenziale dell’intera disciplina del lavoro subordinato a tutti i contratti di collaborazione etero-organizzati. Peraltro a questo riguardo viene reiterato il tradizionale, ed in precedenza rimarcato, duplice er- rore di fondo. Da un lato, si affida alla scelta esclusiva ed insindacabile delle federazioni nazionali la riconduzione al professionismo. Dall’altro, manca una qualunque distinzione nell’ambito del dilettantismo230: viene, invero, adottato un modello, in larga misura forgiato su quello già esi- stente nello sport professionistico, unico per l’intero settore, ovvero valido tanto per le società che partecipano, ad esempio, ai campionati di pallavolo di serie A e di pallacanestro di serie A2, per le quali vi è assoluta identità tipologica col professionismo, quanto per la piccole realtà nelle quali gli sportivi si pongono finalità prevalentemente ludiche (quali, ad es., ASD che partecipano 229 Sul punto v. retro, § 3. 230 Lamentano la mancata considerazione da parte del d. lgs. n. 36/2021 della specificità dei settori dilettantistici, declinati al plurale, AGRIFOGLIO, Prime osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo, in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx, 2021, 23 e SANDULLI G., La riforma del lavoro sportivo all’esame del parlamento. Valutazioni e rilievi presentati in audizione al Senato, 5 gennaio 2020, in Olim- pialexreview, 2020, 3. a competizioni delle categorie inferiori o circoli sportivi di ridotte dimensioni). Un modello che rischia di non essere compatibile con la sostenibilità economica del sistema. È, pertanto, assolu- tamente condivisibile la proposta da tempo avanzata di “introdurre una fascia intermedia” tra professionismo vero e proprio e dilettantismo puro, per la quale sarebbe sufficiente l’applicazione di una normativa minima e speciale (ad es., obblighi delle parti, periodi di riposo, tutela sanitaria, tutela della salute, assicurazione contro gli info...
Riflessioni conclusive. 74 CAPITOLO IV INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELLA PERIZIA CONTRATTUALE
Riflessioni conclusive. Nel vigore delle precedenti formulazioni della norma, il dibattito scientifico si era focalizzato soprattutto sulla questione della natura della rete: “rete-contratto” o “rete-organizzazione”? La dottrina si pre- sentava divisa: secondo alcuni(5🡪) il contratto di rete avrebbe originato un ente dotato di soggettività giuridica propria (se non addirittura di personalità giuridica); secondo altri(54) ciò non sarebbe stato possibile e l’unico effetto del contratto di rete sarebbe stato quello di creare un rapporto obbligatorio (ed eventualmente una comunione di diritti sul fondo patrimoniale); secondo altri ancora(55) il contratto di rete avrebbe Peraltro, la variazione non è solo quantitativa, perché l’inserimento della singola prestazio- ne in un rapporto in rete impone di operare le valutazioni riguardanti l’inadempimento ed i suoi caratteri tenendo presente l’intero contesto in cui le parti si trovano ad operare. Così, il giudizio sulla gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione può essere influenzato dal vincolo fiduciario che normalmente collega tra loro gli aderenti alla rete e deve considerare le finalità complessive del contratto, che mira ad organizzare e conservare la relazione reti- colare. Perciò, un inadempimento che sarebbe considerato minore in un rapporto bilaterale, potrebbe diventare di non scarsa importanza se è idoneo a minare il legame fiduciario che unisce tra loro gli aderenti; simmetricamente, un inadempimento grave in un rapporto bila- terale potrebbe non giustificare la risoluzione se questa comportasse la dissoluzione della rete e se, nella prospettiva della sua conservazione, quell’inadempimento fosse tollerabile».
Riflessioni conclusive. Le due misure varate - la possibilità di fruire di uno sgravio contributivo totale per le as- sunzioni a tempo indeterminato e la modifica della disciplina sul licenziamento introdotta dal contratto a tutele crescenti - hanno certamente inciso sul rapporto costo-opportunità dei datori di lavoro, favorendo il lavoro permanente. Dalle stime ottenute risulta che le due modifiche normative hanno contribuito all’incidenza degli avviamenti a tempo inde- terminato sul totale dei nuovi contratti di lavoro dipendente in misura elevata, generando circa 685mila assunzioni addizionali. La drastica riduzione del costo del lavoro dovuto all’esonero contributivo ha certamente giocato un ruolo decisivo, confermato dall’incre- mento marcato delle assunzioni permanenti negli ultimi due mesi del 2015, immediata- mente dopo l’annuncio che per l’anno successivo lo sgravio contributivo sarebbe stato portato dal 100% al 40%. Tuttavia una valutazione corretta delle due misure sarà possi- bile, da un lato, analizzando separatamente l’effetto del contratto a tutele crescenti e la decontribuzione e, dall’altro, verificando gli esiti dei nuovi contratti permanenti al termine del triennio nel quale sarà possibile usufruire dell’esonero contributivo. Inoltre le analisi qui proposte non hanno tenuto conto delle trasformazioni di contratti a termine, che han- no inciso indirettamente sul volume delle assunzioni a tempo determinato, riducendole. Il lavoro è quindi da intendersi in corso d’opera, in attesa che si rendano disponibili dati in grado di distinguere le due misure valutate e di identificare correttamente le trasforma- zioni e in modo da considerarle nelle analisi.
Riflessioni conclusive. Dopo il tentativo di ricostruire la vicenda e gli istituti che in essa vengono in rilievo, almeno come desumibili dal testo della decisione qui in commento, come si è provato ad estrinsecare nelle pagine precedenti, appare opportuno, in conclusione, for- mulare alcune brevi considerazioni finali. La decisione del tribunale oplontino, sulla scorta degli ele- menti che il lettore può ricavare dal testo della medesima, non appare invero criticabile, avendo il giudice fatto applicazione di consolidati orientamenti della S.C., per la decisione della con- troversia: questo, ovviamente, almeno per quanto è dato evin- cere dalla stessa. Volendo tuttavia provare a formulare alcune ipotesi di lavoro – andando alla ricerca di quello che non c’è, rectius, di quello che dalla decisione non emerge, ma non è detto che non ci sia - 39 XXXXXX X., Subentro del curatore nel preliminare ed operatività dell’art. 108, l.fall., in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Riflessioni conclusive. La necessità di assicurare una tutela effettiva al contraente reputato debole nel contratto di locazio- ne, assieme all'esigenza di garantire la stabilità del relativo rapporto contrattuale, sono alla base della soluzione prospettata dalle Sezioni Unite nel caso di specie.
Riflessioni conclusive. Alla luce di quanto asserito sin qui, e dovendo effettuare le dovute considerazioni, così come sostenuto anche dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’approfondimento del 12 febbraio 2018, in assenza di una definizione certa del criterio di maggiore rappresentatività comparata, non risulta sussistente il presupposto fondante l’azione ispettiva prefissa dalla circ. n. 3/2018. Data la mancanza di criteri ben precisi ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate ad agire, ogni intervento teso a negare agevolazioni o incentivi o
Riflessioni conclusive. Da quanto sin qui sommariamente emerso e, come si vedrà più approfonditamente nel prosieguo, i fattori di successo per lo sviluppo di una start up possono così essere riassunti:
Riflessioni conclusive. Le riflessioni sopra svolte evidenziano chiaramente come una precisa individuazione del collegamento Stato-soggetto passivo sia un’esigenza alla quale occorre ancor’oggi far fronte. Da un punto di vista applicativo, infatti, l’assenza di una simile analisi determinerebbe un inevitabile sovrapposizione della potestà impositiva fra gli Stati i quali, in assenza di una precisa sfera di competenza, potrebbero astrattamente estendere la valenza spaziale della propria legge anche nei confronti di soggetti privi di qualsiasi tipo di connessione con la comunità statale di appartenenza. Ciò non solo farebbe insorgere alcuni significativi problemi derivanti dal principio di uguaglianza ma, inoltre, creerebbe anche alcune incisive problematiche sotto l’aspetto politico. Al contempo, da un punto di vista quantitativo, una imprecisa collocazione della residenza fiscale poterebbe estendere o ampliare il dovere contributivo del soggetto passivo, il quale si troverebbe costretto a soddisfare ampie pretese fiscali nei confronti di più giurisdizioni fiscali. Da queste constatazioni appare quindi evidente che una eccessiva incertezza circa il significato di uno dei criteri fondamentali ai fini di individuare il collegamento soggettivo, come è, appunto, la sede dell’amministrazione effettiva, comporterebbe una serie di significative problematiche idonee ad incidere sui rapporti economici e politici fra gli Stati coinvolti.