Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito Clausole campione

Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito. L'attività, la solidità economica, patrimoniale e finanziaria e la profittabilità del Gruppo UniCredit dipendono, tra l'altro, dal merito di credito dei propri clienti. Nello svolgimento della propria attività creditizia il Gruppo è esposto al rischio che un inatteso cambiamento del merito di credito di una controparte possa generare un corrispondente cambiamento del valore dell'associata esposizione creditizia e dare luogo a cancellazione parziale o totale della stessa. Tale rischio è sempre inerente all'attività tradizionale di erogazione del credito, a prescindere dalla forma in cui il fido si estrinseca (di tesoreria o di firma, garantito e non, ecc.). Nell'ambito dell'attività creditizia tale rischio si sostanzia, tra l'altro, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano alle proprie obbligazioni di pagamento nonché nella circostanza che le società del Gruppo concedano, sulla base di informazioni incomplete, non veritiere o non corrette, credito che altrimenti non avrebbero concesso o che comunque avrebbero concesso a differenti condizioni. La tabella che segue riporta la consistenza dei crediti verso la clientela al 30 settembre 2016 secondo la loro classificazione per stato amministrativo, al lordo e al netto delle rettifiche di valore, con i relativi dati comparativi al 31 dicembre 2015.. Al 30 settembre 2016 Al 31 dicembre 2015 Crediti Rettifich Crediti Crediti Rettifiche Crediti lordi e netti lordi di valore netti (in milioni di Euro) di valore Sofferenze 51.310 31.753 19.557 51.089 31.165 19.924 Inadempienze 23.373 8.022 15.351 26.054 8.968 17.086 probabili Esposizioni scadute 2.100 592 1.508 2.617 707 1.910 e/o sconfinanti deteriorate Crediti deteriorati 76.784 40.367 36.417 79.760 40.840 38.920 Crediti non 446.643 2.133 444.510 437.495 2.417 435.079 deteriorati Totale 523.426 42.500 480.926 517.255 43.257 473.999 Al 30 settembre 2016 l'indice di copertura del portafoglio di crediti deteriorati era pari al 52,6%. Si precisa, infine, che nell'ambito del processo SREP 2016, la BCE ha segnalato all'Emittente aree di debolezza relative al rischio di credito. In particolare, in relazione all'elevato livello di esposizioni deteriorate (non performing) generate in Italia, superiore al livello medio di non performing loan (NPL) degli altri istituti bancari dell'Unione europea, la BCE, pur riconoscendo l'efficacia delle azioni intraprese dall'Emittente ai fini della riduzione del livello di crediti deteriorati, ha sottolineato...
Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito. L’attività, la solidità economica, patrimoniale e finanziaria e la profittabilità del Gruppo UniCredit dipendono, tra l’altro, dal merito di credito dei propri clienti. Nello svolgimento della propria attività creditizia il Gruppo è esposto al rischio che un inatteso cambiamento del merito creditizio di una controparte possa generare un corrispondente cambiamento del valore dell’associata esposizione creditizia e dare luogo a cancellazione parziale o totale della stessa. A seguito dell’epidemia di COVID-19 non si può escludere che la qualità del credito per quest’anno possa essere influenzata da potenziali impatti non ancora quantificabili. In tale ambito rileva in particolare la possibilità che il rallentamento dell’economia determini un deterioramento della qualità del portafoglio creditizio, con conseguente incremento dell’incidenza dei crediti non performing e necessità di aumentare gli accantonamenti che saranno spesati sul conto economico. Come anticipato con comunicato stampa del 22 aprile 2020, le proiezioni, di carattere negativo per il 2020, con un recupero della crescita economica nel 2021, hanno condotto a riconoscere - in riferimento al primo trimestre 2020 - un ammontare di accantonamenti su crediti pari a circa 0,9 miliardi a livello Gruppo (al lordo degli effetti fiscali). Nell’ambito dell’attività creditizia tale rischio si sostanzia, tra l’altro, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano alle proprie obbligazioni di pagamento nonché nella circostanza che le società del Gruppo concedano, sulla base di informazioni incomplete, non veritiere o non corrette, credito che altrimenti non avrebbero concesso o che comunque avrebbero concesso a differenti condizioni. Anche altre attività bancarie, al di fuori di quelle tradizionali di raccolta ed erogazione, possono esporre il Gruppo a rischi di credito. Il rischio di credito “non tradizionale” può, per esempio, derivare da: (i) sottoscrizione di contratti in derivati;
Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito. Al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2020 l’incidenza dei crediti deteriorati lordi e netti rispetto al totale dei crediti verso la clientela del Gruppo BPER – sia complessivamente considerati, sia nelle singole categorie delle sofferenze, delle inadempienze probabili e delle esposizioni scadute 1 Per una migliore rappresentazione dell’aggregato patrimoniale, il dato presentato al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019 include i valori dei finanziamenti netti verso clientela, rispettivamente pari ad Euro 91 milioni e 93 milioni, relativi a 5 sportelli in via di dismissione. Tali sportelli appartengono al gruppo dei 10 sportelli della ex Unipol Banca S.p.A., acquisiti il 25 novembre 2019 dalla Capogruppo BPER Banca e successivamente ceduti al Banco di Sardegna. In tale ambito, si segnala, che l’Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxx Xxxxxxx (XXXX) ha autorizzato l’operazione di acquisto dell’intera partecipazione in Unipol Banca da parte del Gruppo BPER condizionandola alla successiva vendita di 5 filiali situate in Sardegna. Tale cessione, non ancora perfezionata alla Data del Documento di Registrazione, è volta alla risoluzione delle criticità concorrenziali emerse nell’istruttoria dell’AGCM che ha ravvisato un’eccessiva concentrazione nei Comuni di Sassari, Alghero, Iglesias, Nuoro e Terralba tale da determinare la costituzione e/o il rafforzamento di una posizione dominante del Gruppo BPER nel mercato bancario della Sardegna. deteriorati risulta pari ad Euro 5,3 miliardi e i rispettivi fondi rettificativi sono pari a Euro 2,4 miliardi, con un coverage ratio pari al 44,48% (il 51,03% al 31 dicembre 2019). Al 30 giugno 2020 il NPE ratio lordo del Gruppo BPER (i.e., il rapporto tra crediti lordi deteriorati ed il totale crediti lordi nei confronti della clientela) è pari al 9,63%, in diminuzione rispetto al NPE ratio lordo all’11,07% di fine esercizio 2019, ma superiore al NPE ratio lordo medio espresso dal sistema per le banche significative al 31 dicembre 2019 pari al 6,7% (fonte: Banca d’Italia, “Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 di aprile 2020”). Simulando gli effetti contabili (c.d. derecognition) dell’operazione di cartolarizzazione NPL eseguita nel primo semestre 2020 (c.d. operazione “Spring”) al 30 giugno 2020, l’NPE ratio lordo risulterebbe pari al 9,1% e il rapporto di copertura dei crediti deteriorati pari al 47,41%. La composizione del portafoglio crediti deteriorati nelle categorie previste dalla normativa di Banca d’Italia, registra al...

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  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Divieto di cessione del contratto e dei crediti 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016. 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.