RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ in caso di frode accertata nella fornitura; ⮚ in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato D’oneri, Capitolato D’oneri, Capitolato D’oneri
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante L’Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltanteIl mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ • in caso di frode accertata nella fornituraperdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; ⮚ • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante L’Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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Samples: Fornitura Di Farmaci, Fornitura Di Materiale Diagnostico, Fornitura Di Beni
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante Aler, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato tramite PEC, nei seguenti casi:
a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
b) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'Avviso;
e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdicenti o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
f) nei casi di violazione delle norme del presente contratto che prescrivano la risoluzione dello stesso. Aler provvederà ad effettuare i controlli necessari in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella proposta di candidatura e negli atti allegati ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, anche con richiesta della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato (ad es. incarichi, fatture, mandati difensivi, abilitazioni e certificazioni, polizza assicurativa ecc.). Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata decadenza dall'aggiudicazione ovvero l'immediata interruzione del rapporto contrattuale con l'Azienda. Nel caso in cui l'Azienda accerti un grave inadempimento del fornitore agli obblighi contrattualiad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, potrà assegnarela stessa formulerà la contestazione degli addebiti e contestualmente assegnerà un termine, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 quindici giorni, entro i quali l'appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Aler ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo in ogni caso il diritto di Aler al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora Aler ne faccia richiesta, l’aggiudicatario dovrà garantire la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 120 giorni dalla data comunicazione dell’avvenuta risoluzione, al fine di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente consentire il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ in graduale passaggio delle competenze all’eventuale nuovo affidatario Nel caso di frode accertata nella fornitura; ⮚ in caso di sospensione dell’attività commercialerisoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ in caso di accertamento decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’artdell'art. 1456 c.c108, comma 5, del D. Lgs. (clausola risolutiva espressa) nel caso 50/2016 ed altresì delle somme dovute all'Azienda in cui fosse accertata la non veridicità conseguenza dell'inadempimento, sia in applicazione delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura penali contrattuali, sia per l'obbligo di gara. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contrattorisarcire l'eventuale maggior danno subito dall'Azienda.
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Samples: Contratto Di Incarico Professionale Di Collaborazione/Consulenza Specialistica Informatica, Contratto Per Il Conferimento Di Incarico Professionale
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante L’Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltanteditta aggiudicataria dovrà dichiarare, al momento della stipula del contratto, di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, a pena nullità assoluta del contratto. Il contratto potrà essere risolto, inoltre, nel caso in cui le transazioni di cui all’appalto in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ • in caso di frode accertata nella fornituraperdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; ⮚ • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante L’Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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Samples: Fornitura Di Beni, Fornitura Di Beni
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante L’Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltanteL’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ • in caso di frode accertata nella fornituraperdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; ⮚ • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante L’Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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Samples: Fornitura Di Protesi Ortopediche E Dispositivi Per Ortopedia, Fornitura Di Materiale
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante L’Azienda Ospedaliera in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltanteL’Azienda Ospedaliera, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ in caso di frode accertata nella fornitura; ⮚ • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel ; Nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx accertamento di una non corretta esecuzione del servizio o comunque non rispondente, per caratteristiche tecniche al progetto tecnico del servizio presentato, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della procedura facoltà di garacui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. L’Azienda Ospedaliera ha inoltre il diritto di rivalersi sulla ditta inadempiente mediante escussione diretta della cauzione definitiva di cui all’art. 7 del presente capitolato. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Ospedaliera il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ospedaliera rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante dell’ Azienda Ospedaliera e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresadell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione L’Azienda appaltante in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione L’Azienda appaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ • in caso di frode accertata nella fornituraperdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; ⮚ • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; • in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai senssi dell’art. La stazione 3 L. 136/2010. L’Azienda appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione dell’Azienda appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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Samples: Fornitura Di Farmaco
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione L’Azienda appaltante in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione L’Azienda appaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ • in caso di frode accertata nella fornituraperdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; ⮚ • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; • in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi dell’art. La stazione 3 L. 136/2010. L’Azienda appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione dell’Azienda appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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Samples: Fornitura Di Farmaco
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante L’Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltanteditta aggiudicataria dovrà dichiarare, al momento della stipula del contratto, di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, a pena nullità assoluta del contratto. Il contratto potrà essere risolto, inoltre, nel caso in cui le transazioni di cui all’appalto in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ • in caso di frode accertata nella fornituraperdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; ⮚ • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante L’Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante Nel caso in caso cui sia rilevata una situazione di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattualigrave inadempimento, potrà assegnarel’Amministrazione invierà all’aggiudicatario, mediante lettera a mezzo raccomandata A.R.AR, un diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni all’Amministrazione entro il termine non inferiore a 8 di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempierericezione. Trascorso inutilmente Se l’esecutore del servizio non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il predetto termineResponsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, il contratto è risolto la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto (artdel contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. – diffida ad adempiere)L’Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. La stazione appaltante1456 c.c., inoltremediante semplice lettera raccomandata, potràsenza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, avvalendosi della facoltà nei seguenti casi:
a) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 1456 c.c3 della L. 1423/1956 e art. (clausola risolutiva espressa2 e seguenti della L. 575/1965;
b) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere sentenza di diritto il contratto: ⮚ condanna passata in caso di frode accertata nella fornitura; ⮚ in caso di sospensione dell’attività commercialegiudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di concordato preventivosubappaltatori, di fallimentofornitori, di amministrazione controllata, lavoratori o di liquidazione; ⮚ in caso di accertamento del altri soggetti comunque interessati al contratto;
c) violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
d) servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
e) il mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente indicato al precedente Art. 7 per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della stazione appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contrattolegge n. 136/2010.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante 1. In qualunque caso di violazione e di inosservanza o di incapacità di esecuzione da parte della Ditta di quanto disposto nel presente Capitolato o nei suoi allegati, l’Ente si riserva il diritto, senza pregiudizio di eventuali addebiti, dell’immediata rescissione della fornitura. In particolare l’ASP X. Xxxxxxxx ha la facoltà di risoluzione della fornitura nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
a) apertura di procedura di fallimento a carico dell’Appaltatore;
b) abbandono dell’appalto, salvo casi di forza maggiore;
c) ritardo della consegna superiore a tre giorni;
d) interruzione non motivata della fornitura;
e) quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode;
f) in caso di inadempimento cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente capitolato;
g) sopravvenuta insussistenza dei requisiti prescritti dal D.lgs. 50/2016 per la partecipazione alle procedure di affidamento;
h) per ogni altra inadempienza, anche se qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai termini dell’art. 1453 del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere)Codice Civile.
2. La stazione appaltante, inoltre, potrà, avvalendosi notifica della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi risoluzione della fornitura sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere A.R. o posta elettronica certificata al domicilio del Fornitore. Nei casi sopraindicati la fornitura sarà risolta di diritto il contratto: ⮚ con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’ASP X. Xxxxxxxx, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
3. In caso di frode accertata nella fornitura; ⮚ in caso di sospensione dell’attività commercialerescissione del contratto per qualunque causa, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata l’aggiudicazione potrà essere decisa a favore della Ditta seconda classificata senza che la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresaprima possa richiedere particolari indennità, fatto salvo il diritto pagamento delle fatture per le forniture sino a quel momento eseguite, e l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per le forniture contestate.
4. Rimane inoltre valida la disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento, anche al di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto fuori dei casi previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contrattocapitolato.
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Samples: Capitolato Speciale
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante in caso di inadempimento risoluzione del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto disposta di diritto (artqualora la l’Impresa somministratrice cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della L’Amministrazione Comunale avrà altresì la facoltà di cui all’artrisolvere il contratto, ai sensi dell’Art. 1456 c.cdel c.p.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ in caso di frode accertata nella fornitura; ⮚ in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora la ditta aggiudicataria si verificasse tale situazione renda colpevole di variazione soggettiva. La stazione appaltante potràgravi inadempienze, inoltretra cui: - la mancata assunzione del servizio, risolvere quando richiesto dall’Amministrazione Comunale, per oltre tre giorni anche non consecutivi; - l’abbandono del servizio senza giustificato motivo; - l’impiego del personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata livello di efficienza del servizio; - la violazione degli orari comunicati all’Amministrazione Comunale o l’effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti quando non veridicità autorizzato o comunque inadempienze che comportino disservizi per l’Ente; - il danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Ente o agli utenti dei servizi; - inosservanza delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura norme di gara. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile legge in materia di inadempimento personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e risoluzione del contrattodei contratti integrativi locali; - la divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato personale degli utenti; - qualunque altra inadempienza, ritenuta ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione grave, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione contrattuale; - il ripetersi di lievi inadempienze a seguito di tre contestazioni scritte da parte dell’Amministrazione Comunale.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante Fatto salvo la durata del contratto, lo stesso si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del relativo procedimento motivato nei seguenti casi: - in caso di inadempimento perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 80 del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine D.Lgs n. 50 del 18.04.16 e s.m. ed i.; - qualora la ditta aggiudicataria non inferiore a 8 sia stata in grado di fornire il servizio richiesto entro 7 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente sottoscrizione del contratto specifico tra il predetto terminepersonale interinale e l’AOU; - qualora, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltantenel corso dell’esecuzione del contratto, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente Capitolato e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; - in caso di gravi inadempienze, frode accertata nella fornituraod altro, nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità della fornitura e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto; ⮚ - in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ - per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; - in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; - in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione; - in caso in cui avvengano transazioni relative al presente contratto senza avvalersi degli strumenti previsti dall'art. La stazione appaltante 3 comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i. Al verificarsi delle sopraindicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto non appena l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta, in forma di lettera raccomandata (o tramite PEC) al soggetto aggiudicatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all’indirizzo del soggetto aggiudicatario. Qualora l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara si avvalga di tale clausola, potrà rivalersi su soggetto aggiudicatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altra Ditta. L’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente il servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta. L’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento Con la risoluzione del medesimo da parte contratto, l’A.O.U. Maggiore della stazione appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo Carità di Novara ha il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitiaffidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale Appalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante in 1. In caso di inadempimento violazione, inosservanza e/o incapacità di esecuzione del fornitore agli obblighi contrattualiregolamento contrattuale da parte dell’Appaltatore, potrà assegnarel’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx si riserva il diritto di procedere all’immediata risolu- zione del contratto ex art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata A.R.salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno. In particolare, un termine non inferiore a 8 giorni dalla data l’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ha la facoltà di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, risolvere il contratto è nei seguenti casi:
a) apertura della procedura di fallimento a carico dell’Appaltatore;
b) abbandono dell’appalto, salvi i casi di forza maggiore;
c) ritardo nella consegna superiore a tre giorni;
d) interruzione non motivata della fornitura;
e) frode dell’Appaltatore;
f) cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al contratto;
g) sopravvenuta insussistenza in capo all’Appaltatore dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 per la partecipazione alle procedure di affidamento;
h) ogni altra circostanza che renda impossibile la prosecuzione del contratto.
2. Nei casi sopraindicati il contratto sarà risolto di diritto (artcon effetto immediato a seguito della dichiara- zione dell’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx di volersi avvalere della clausola risolutiva. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi Detta dichiarazione sarà comunicata all’Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ in A.R. o posta elettronica certificata.
3. In caso di frode accertata nella fornitura; ⮚ in caso di sospensione dell’attività commercialerisoluzione del contratto per qualunque causa, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata potrà essere aggiudicato a favore dell’impresa seconda classificata, senza che la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresaprima possa esigere alcuna indennità, fatto salvo il diritto pa- gamento delle prestazioni eseguite fino a quel momento.
4. Al di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto fuori dei casi previsti dal presente articoloCapitolato speciale, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e rimane applicabile la disciplina generale sulla risoluzione del contrattoper inadempimento.
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Samples: Capitolato Speciale Per La Fornitura Di Ossigeno Liquido Terapeutico
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante L’Azienda Ulss 5 in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R.comunicazione PEC, un termine non inferiore a 8 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltanteL’Azienda Ulss 5, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.comunicazione PEC, risolvere di diritto il contratto: ⮚ - in caso di frode accertata nella fornituraperdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; ⮚ - in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ - in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante ; L’Azienda Ulss 5 potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Ulss 5 il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ulss 5 rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattualiQualora l'Amministrazione comunale rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze dell'appaltatore alle proprie obbligazioni, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, dichiarare risolto il contratto è risolto di diritto a norma del Codice Civile (artartt. 1454 c.c. – diffida ad adempiere1453 ss). La stazione appaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui all’art. 1456 c.c108 del D.Lgs. (clausola risolutiva espressa) 50/2016 e previa comunicazione scritta al fornitoress.mm.ii. ovvero procedere all’esecuzione d’ufficio, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.rivalendosi poi sulla garanzia definitiva. Il contratto si intenderà risolto di diritto, risolvere di diritto il contratto: ⮚ in caso di frode accertata nella fornitura; ⮚ in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., in caso di applicazione di n.3 (clausola risolutiva espressatre) delle penali previste nell’articolo 22, ovvero qualora risulti inadempiuta o non esattamente adempiuta una delle obbligazioni poste a carico dell’appaltatore ai sensi del presente Capitolato in particolare, fatte salve le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore, in caso di:
a) reiterate e gravi violazioni alle clausole del presente Capitolato che compromettano la regolarità delle prestazioni nonché il rapporto di fiducia tra Amministrazione comunale e aggiudicatario;
b) grave negligenza o frode dell'aggiudicatario nello svolgimento delle prestazioni;
c) sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi oggetto dell'affidamento;
d) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o altri obblighi previsti nel capitolato, tali da pregiudicare in modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione comunale intende perseguire con l'affidamento dei servizi;
e) destinazione anche parziale e temporanea dei locali per usi e finalità diverse da quelle di cui al presente Capitolato;
f) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
g) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
h) stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico del gestore; per il concordato preventivo, si applica l'art. 186 bis Legge Fallimentare così come modificato dal l'art. 33 D.L. n. 83/2012;
i) cessione del contratto e del servizio a terzi, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
j) mancato mantenimento della polizza assicurativa di cui all'art. 19 e 20 del presente capitolato;
k) chiusura immotivata non programmata della struttura al pubblico;
l) sopravvenute inderogabili esigenze di pubblico interesse ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990; Nel caso in cui fosse accertata la si sia verificata una delle circostanze predette, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'appaltatore entro 45 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di garaogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte dell'Amministrazione comunale. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante e, suddette sanzioni saranno applicate anche ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto l'inadempienza comporti sanzioni di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contrattoaltra natura.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante L’Azienda Ospedaliera in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltanteL’Azienda Ospedaliera, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ in caso di frode accertata nella fornitura; ⮚ • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante ; L’Azienda Ospedaliera potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Ospedaliera il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ospedaliera rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante dell’Azienda Ospedaliera e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresadell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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Samples: Service Agreement