Common use of RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clause in Contracts

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'Affidatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatario. Il Comune avrà, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’Art. 1456 del c.p.c. , qualora l'Affidatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui: - cessazione dell’attività dell'Affidatario; - prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato. - chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, degli impianti sportivi, senza giustificato motivo; - uso degli impianti sportivi in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato; - ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato; - produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale; - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Affidatario; - conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti; - reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze; - inosservanza di uno o più impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza, compresa la mancata attuazione delle migliorie tecniche offerte in sede di gara; - il mancato reintegro della Garanzia Definitiva secondo i termini previsti al precedente Art. 25; - applicazione di tariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale; - cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 13; - inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui al precedente Art. 20. Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del 20.1 Il contratto è disposta si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. qualora l'Affidatario cessi occorra una delle seguenti ipotesi: (i) inizio di possedere i requisiti un’azione o di un procedimento per la messa in liquidazione, scioglimento o cessazione dell’attività d’impresa del Cliente; (ii) interruzione o sospensione dell’attività produttiva del Cliente; (iii) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; in tali ipotesi, fermo restando l’impegno di Audax di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che gli consentono il Distributore o il Gestore della Rete di contrarre Trasmissione Nazionale dovessero pretendere dalla Società a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni; (iv) ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione della compagnia di assicurazione o bancaria, con la Pubblica Amministrazione quale la stessa segnala il venir meno anche parziale della copertura assicurativa o qualora la Prefettura accerti elementi relativi bancaria di cui all’art. 2.5 n. 14 CGF, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatario. Il Comune avrà, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’Art. 1456 del c.p.c. , qualora l'Affidatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui: - cessazione dell’attività dell'Affidatario; - prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato. - chiusura totale mutate condizioni economiche e/o parziale, anche temporanea, degli impianti sportivifinanziarie del Cliente; (v) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza giustificato motivoche ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore medesimo nei confronti del Cliente; - uso (vi) qualora sia stato scelto dal Cliente come unico metodo di pagamento possibile l’addebito in conto corrente SDD-SEPA e l’addebito non sia attivato o venga meno in qualunque momento o l’IBAN indicato dal Cliente non sia corretto o il Cliente rifiuti l’addebito anche di una sola fattura; (vii) mancato rispetto degli impianti sportivi in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato; - ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato; - produzione impegni di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni cui all’art. 17 ovvero mancato pagamento di proprietà comunale; - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Affidatario; - conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti; - reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze; - inosservanza di uno una o più impegni assunti contrattualmente verso fatture; (viii) condizioni di sicurezza mancanti; (ix) vi sia prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del Misuratore; (x) il Comune Cliente non metta in condizione il Fornitore o verso l'utenzail Distributore di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione; (xi) mancato versamento, compresa la estinzione, riduzione e mancata attuazione reintegrazione nel termine delle migliorie tecniche offerte in sede di gara; - il mancato reintegro della Garanzia Definitiva secondo i termini previsti al precedente Art. 25; - applicazione di tariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale; - cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 13; - inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, garanzie di cui al precedente Artart. 2014 (Garanzie); (xii) mendaci dichiarazioni rese dal Cliente, o nel caso in cui la copia dei documenti o i dati rilasciati dal Cliente non siano veritieri, siano non utili o non corrispondenti al vero, o, nell’ambito dei controlli che il Fornitore è tenuto a eseguire a campione per verificare la veridicità delle stesse, mancata presentazione/esibizione da parte del Cliente della documentazione richiestagli, a tal fine, dalla Società; (xiii) occupazione illecita dell’immobile nel quale si trova il PdF o mancata consegna ad Audax del titolo attestante il legittimo possesso/proprietà dell’immobile nel quale si trova il PdF o mancata voltura della titolarità del PdF in capo all’effettivo consumatore dell’energia fornita nel relativo PdF; (xiv) cessione del contratto del Cliente a terzi, al di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura; (xv) comunicazione da parte del Distributore dell’impossibilità di dar corso alla sospensione della fornitura per morosità del Cliente; (xvi) per inadempimento del cliente ai propri obblighi di pagamento, trascorsi 5 giorni dalla data in cui l’impresa di distribuzione abbia provveduto alla sospensione della fornitura e/o chiusura del Punto di riconsegna, o in caso di impossibilità di provvedere alla sospensione e/o chiusura del punto di riconsegna, al momento dell’esecuzione dell’interruzione della fornitura; (xvii) nel caso in cui l’interruzione della fornitura per morosità non sia fattibile, qualora l’utente del trasporto provveda alla comunicazione al SII della risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II dell’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, fermo restando che la comunicazione di risoluzione contrattuale deve essere inviata entro il giorno 10 del mese antecedente; e (xviii) quando la fornitura sia adibita ad un uso diverso a quello indicato nel Contratto. Per tutto il vettoriamento) dovuti dal Fornitore ai terzi per obblighi assunti per e in conseguenza del Contratto; il Fornitore avrà altresì diritto a richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente e degli interessi moratori. Inoltre, fatto salvo quanto non previsto si applica l'Artgià disposto dagli art. 108 15.5 e 18 commi 2 e 4 precedenti, in caso inoltro da parte del D.Lgs. 50/2016Fornitore al Distributore competente di una richiesta di cessazione amministrativa per motivi diversità dalla morosità (altri motivi) del/dei PdF di titolarità del Cliente finale, quest’ultimo - oltre ai costi stabiliti dal Distributore competente (pubblicati sul proprio sito web) - sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo forfettario (IVA, imposte e tasse escluse), determinato da Audax a copertura delle spese di gestione amministrativa della pratica, pari a 45,00 Euro per l’energia elettrica e pari a 80,00 Euro per il gas naturale; con esclusivo riguardo alle sole richieste di cessazione amministrativa dei punti di fornitura di gas naturale, il corrispettivo pari ad 80,00, sopra indicato, è da intendersi come costo una tantum (IVA, imposte e tasse escluse), comprensivo anche dei costi determinati dal Distributore competente.

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto è disposta prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135 e 136 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni. Il contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all’Impresa aggiudicataria dell’appalto, a mezzo di diritto lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - qualora l'Affidatario cessi il servizio venga eseguito con modalità diverse da quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale di possedere i requisiti Appalto; - per il ritardo nell'avvio del servizio o per ingiustificata sospensione dello stesso, qualora il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a quindici giorni; - il fatto che gli consentono di contrarre la Impresa aggiudicataria ostacoli con la Pubblica Amministrazione sua condotta il rapido svolgimento dei rapporti contrattuali o presenti ripetutamente riserve che risultano chiaramente infondate; - qualora il Direttore della esecuzione del contratto, accerti il mancato rispetto, da parte della Impresa aggiudicataria dell’appalto, delle norme che disciplinano il subappalto; - qualora il Direttore della esecuzione del contratto, accerti il mancato rispetto, da parte della Impresa aggiudicataria dell’appalto, delle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori; - qualora sia intervenuta la Prefettura accerti elementi relativi cessazione della Impresa aggiudicataria dell’appalto o ne sia stato dichiarato, con sentenza, il fallimento; - per la inosservanza del divieto di cessione a tentativi terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte dalla Impresa con il contratto di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatario. Il Comune avràappalto senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante; - per la mancata applicazione o l’accertamento di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa aggiudicataria dell’appalto; - per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione del servizio oggetto dell’appalto che possa arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante; - per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, altresìa qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante; - per il mancato rinnovo e/o integrazione, qualora necessario, della garanzia prestata ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni; - qualora, nel corso della esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, la Impresa aggiudicataria cumuli penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; La Stazione Appaltante si riserva, infine, la facoltà di risolvere il contrattorecedere dal contratto di appalto in qualunque tempo, ai sensi dell’Art. 1456 del c.p.c. , qualora l'Affidatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui: - cessazione dell’attività dell'Affidatario; - prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato. - chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, degli impianti sportivi, senza giustificato motivo; - uso degli impianti sportivi in modo difforme da conformità a quanto previsto dal presente Capitolato; - ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato; - produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale; - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Affidatario; - conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti; - reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze; - inosservanza di uno o più impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza, compresa la mancata attuazione delle migliorie tecniche offerte in sede di gara; - il mancato reintegro della Garanzia Definitiva secondo i termini previsti al precedente Art. 25; - applicazione di tariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale; - cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 13; - inosservanza dall’articolo 134 del Decreto Legislativo del Presidente della Repubblica 16 12 aprile 20132006, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici163, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui al precedente Art. 20. Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016e successive modifiche ed integrazioni.

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'Affidatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatario. Il Comune avràIn caso d’inadempimento dell’Appaltatore, altresì, HT ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere secondo le norme del Codice Civile, con diritto al risarcimento integrale dei danni e all’incameramento della cauzione a garanzia del Contratto. Il Contratto si intenderà inoltre automaticamente ed immediatamente risolto di diritto ai sensi dell’Artdell’art. 1456 del c.p.c. c.c., qualora l'Affidatario si renda colpevole senza alcuna pretesa di gravi inadempienzeindennizzo da parte dell’Fornitore, tra cuinei seguenti casi: - cessazione dell’attività dell'Affidatario; - prestazioni frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato. - chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, degli impianti sportivi, senza giustificato motivo; - uso degli impianti sportivi in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato; - ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato; - produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale; - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte sensi del personale dell'Affidatario; - conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti; - reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze; - inosservanza di uno o più impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza, compresa la mancata attuazione delle migliorie tecniche offerte DPR 445/2000 in sede di gara; - accertamento del difetto o dell’insussistenza, anche sopravvenuti, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in fase di presentazione dell’offerta; - comunicazione di esito negativo o interdittivo delle informazioni / comunicazioni antimafia da parte della Prefettura competente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 159/2011; - perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che non consente il regolare svolgimento dell’appalto; - mancato reintegro della Garanzia Definitiva adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini previsti al precedente Art. 25e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati; - applicazione esito negativo del collaudo / verifica di tariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunaleconformità; - cessionequalora venga promossa, anche parzialenei confronti di HT, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 13azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull’oggetto delle prestazioni dedotte nel presente contratto; - cessione del contratto o dei crediti derivanti dall’esecuzione dello stesso; - inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013degli obblighi di riservatezza e trasparenza; - gravi violazioni degli obblighi assicurativi, n. 62 “Regolamento recante codice previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; - raggiungimento di comportamento dei dipendenti pubbliciuna somma complessiva di penali comminate, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui pari al precedente Art. 20. Per tutto 10% dell’importo netto contrattuale Resta fermo quanto non previsto si applica l'Artdall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Contratto N. 581072 Del 29.06.2022

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del 20.1 Il contratto è disposta si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. qualora l'Affidatario cessi occorra una delle seguenti ipotesi: (i) inizio di possedere i requisiti un’azione o di un procedimento per la messa in liquidazione, scioglimento o cessazione dell’attività d’impresa del Cliente; (ii) interruzione o sospensione dell’attività produttiva del Cliente; (iii) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; in tali ipotesi, fermo restando l’impegno di Audax di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che gli consentono il Distributore o il Gestore della Rete di contrarre Trasmissione Nazionale dovessero pretendere dalla Società a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni; (iv) ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione della compagnia di assicurazione o bancaria, con la Pubblica Amministrazione quale la stessa segnala il venir meno anche parziale della copertura assicurativa o qualora la Prefettura accerti elementi relativi bancaria di cui all’art. 2.5 n. 14 CGF, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatario. Il Comune avrà, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’Art. 1456 del c.p.c. , qualora l'Affidatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui: - cessazione dell’attività dell'Affidatario; - prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato. - chiusura totale mutate condizioni economiche e/o parziale, anche temporanea, degli impianti sportivifinanziarie del Cliente; (v) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza giustificato motivoche ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore medesimo nei confronti del Cliente; - uso (vi) qualora sia stato W scelto dal Cliente come unico metodo di pagamento possibile l’addebito in conto corrente SDD-SEPA e l’addebito non sia attivato o venga meno in qualunque momento o l’IBAN indicato dal Cliente non sia corretto o il Cliente rifiuti l’addebito anche di una sola fattura; (vii) mancato rispetto degli impianti sportivi in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato; - ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato; - produzione impegni di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni cui all’art. 17 ovvero mancato pagamento di proprietà comunale; - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Affidatario; - conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti; - reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze; - inosservanza di uno una o più impegni assunti contrattualmente verso fatture; (viii) condizioni di sicurezza mancanti; (ix) vi sia prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del misuratore; (x) il Comune Cliente non metta in condizione il Fornitore o verso l'utenzail Distributore di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione; (xi) mancato versamento, compresa la estinzione, riduzione e mancata attuazione reintegrazione nel termine delle migliorie tecniche offerte in sede di gara; - il mancato reintegro della Garanzia Definitiva secondo i termini previsti al precedente Art. 25; - applicazione di tariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale; - cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 13; - inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, garanzie di cui al precedente Artart. 20. Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.14 (Garanzie);

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione Il rapporto contrattuale, oltre ai casi previsti dall’art. 19 del contratto è disposta presente Capitolato speciale, potrà essere risolto di diritto qualora l'Affidatario cessi dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi: - mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di possedere eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i requisiti termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale; - mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione; - mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà; - prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività; - mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio; - violazione di disposizioni che gli consentono comportino la revoca di contrarre con la Pubblica Amministrazione autorizzazioni amministrative e/o qualora la Prefettura accerti elementi relativi licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a tentativi diffida formale da parte dell’amministrazione; - reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto; - reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di infiltrazione mafiosa rimozione auto; - mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento; - mancata continuità del servizio medesimo; - ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale; - richieste agli utenti ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatarioai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. Il Comune avrà4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, altresìecc.:); - utilizzo da parte della ditta concessionaria, la facoltà dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente; - per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi dell’Arte per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante invio di comunicazione scritta a mezzo di raccomandata al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del c.p.ccontratto per le ipotesi sopra indicate, l’Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla ditta il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In particolare l’Azienda concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad altra ditta di servizi, qualora l'Affidatario si renda colpevole utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura di gravi inadempienze, tra cui: - cessazione dell’attività dell'Affidatario; - prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazionegara, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicuratopotrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato. - chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, degli impianti sportivi, senza giustificato motivo; - uso degli impianti sportivi in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato; - ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato; - produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale; - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Affidatario; - conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e Resta salva la salute degli utenti; - reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze; - inosservanza di uno o più impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza, compresa la mancata attuazione delle migliorie tecniche offerte in sede di gara; - il mancato reintegro della Garanzia Definitiva secondo i termini previsti al precedente Art. 25; - applicazione di tariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale; - cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 13; - inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, facoltà di cui al precedente Artall’art. 20140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La L’Azienda Ospedaliera in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). L’Azienda Ospedaliera, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; Nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx accertamento di una non corretta esecuzione del servizio o comunque non rispondente, per caratteristiche tecniche al progetto tecnico del servizio presentato, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. L’Azienda Ospedaliera ha inoltre il diritto di rivalersi sulla ditta inadempiente mediante escussione diretta della cauzione definitiva di cui all’art. 7 del presente capitolato. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Ospedaliera il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ospedaliera rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’ Azienda Ospedaliera e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. Poiché il servizio contemplato è disposta di diritto qualora l'Affidatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione o qualora la Prefettura accerti elementi relativi pubblica utilità, lo stesso non potrà essere soppresso. In base a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatario. Il Comune avràquanto stabilito dalla Legge 146/1990, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’Art. 1456 del c.p.c. , qualora l'Affidatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui: - cessazione dell’attività dell'Affidatario; - prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, la ditta si impegna a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all’assolvimento del servizio come previsto dagli art. 2 e 3 del presente capitolato. Di tali situazioni dovrà essere dato congruo preavviso; in tali casi dal corrispettivo mensile verrà detratta una somma proporzionale al servizio non assicurato. - chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, degli impianti sportivi, senza giustificato motivo; - uso degli impianti sportivi in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato; - ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato; - produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale; - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Affidatario; - conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti; - reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze; - inosservanza di uno o più impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza, compresa la mancata attuazione delle migliorie tecniche offerte in sede di gara; - il mancato reintegro della Garanzia Definitiva secondo i termini previsti al precedente Art. 25; - applicazione di tariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale; - cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 13; - inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui al precedente Art. 20. Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016svolto.

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'Affidatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatario. Il Comune avràIn caso d’inadempimento dell’Appaltatore, altresì, HT ha la facoltà di risolvere il contrattoContratto, previa diffida ad adempiere secondo le norme del Codice Civile, con diritto al risarcimento integrale dei danni e all’incameramento della cauzione a garanzia del Contratto. Il Contratto si intenderà inoltre automaticamente ed immediatamente risolto di diritto ai sensi dell’Artdell’art. 1456 del c.p.c. c.c., qualora l'Affidatario si renda colpevole senza alcuna pretesa di gravi inadempienzeindennizzo da parte dell’Appaltatore, tra cuinei seguenti casi: - cessazione dell’attività dell'Affidatario; - prestazioni frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato. - chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, degli impianti sportivi, senza giustificato motivo; - uso degli impianti sportivi in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato; - ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato; - produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale; - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte sensi del personale dell'Affidatario; - conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti; - reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze; - inosservanza di uno o più impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza, compresa la mancata attuazione delle migliorie tecniche offerte DPR 445/2000 in sede di gara; - accertamento del difetto o dell’insussistenza, anche sopravvenuti, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in fase di presentazione dell’offerta; - comunicazione di esito negativo o interdittivo delle informazioni / comunicazioni antimafia da parte della Prefettura competente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 159/2011; - perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che non consente il regolare svolgimento dell’appalto; - mancato reintegro della Garanzia Definitiva adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini previsti al precedente Art. 25e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati; - applicazione esito negativo e non conciliato della verifica di tariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunaleconformità; - cessionequalora venga promossa, anche parzialenei confronti di HT, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 13azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull’oggetto delle prestazioni dedotte nel presente Contratto; - cessione del Contratto o dei crediti derivanti dall’esecuzione dello stesso; - inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013degli obblighi di riservatezza e trasparenza; - gravi violazioni degli obblighi assicurativi, n. 62 “Regolamento recante codice previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; - raggiungimento di comportamento dei dipendenti pubbliciuna somma complessiva di penali comminate, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui pari al precedente Art. 20. Per tutto 10% dell’importo netto contrattuale Resta fermo quanto non previsto si applica l'Artdall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Contratto N. 3s0wcmp0n Del 24.08.2022

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'Affidatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatario. Il Comune avrà, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’Art. 1456 del c.p.c. , qualora l'Affidatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui: - cessazione dell’attività dell'Affidatario; - prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato. - chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, degli impianti sportivi, senza giustificato motivo; - uso degli impianti sportivi in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato; - ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato; - produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale; - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Affidatario; - conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti; - reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze; - inosservanza di uno o più impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza, compresa la mancata attuazione delle migliorie tecniche offerte in sede di gara; - il mancato reintegro della Garanzia Definitiva secondo i termini previsti al precedente Art. 25; - applicazione di tariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale; - cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 13; - inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui al precedente Art. 20. Per tutto quanto non previsto si applica l'ArtSi rinvia all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. La risoluzione fa sorgere in capo al Committente il diritto di incamerare la cauzione definitiva, comma 2 art. 103 del D.Lgs 50/2016, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi le forniture o la sua parte rimanente in danno dell’Appaltatore inadempiente. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. In tal caso l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Stazione Appaltante. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, il Committente avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell’ulteriore danno. Il Committente, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La Ciascuna Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). Ciascuna Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs: 163/2006; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; L’Azienda Sanitaria “Capofila” potrà, inoltre, risolvere il contratto per tutte le Azienda sanitarie deleganti, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto è disposta sorge in capo ad ogni Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte di ciascuna Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto qualora l'Affidatario cessi di possedere i requisiti che agire per gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatarioeventuali maggiori danni subiti. Il Comune avrà, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’Art. 1456 del c.p.c. , qualora l'Affidatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui: - cessazione dell’attività dell'Affidatario; - prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale Per quanto non assicurato. - chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, degli impianti sportivi, senza giustificato motivo; - uso degli impianti sportivi in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato; - ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato; - produzione di danneggiamentiarticolo, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale; - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Affidatario; - conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti; - reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze; - inosservanza di uno o più impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza, compresa la mancata attuazione delle migliorie tecniche offerte in sede di gara; - il mancato reintegro della Garanzia Definitiva secondo i termini previsti al precedente Art. 25; - applicazione di tariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale; - cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 13; - inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, si applicano le disposizioni di cui al precedente Art. 20. Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del D.Lgs. 50/2016contratto.

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione Con la sottoscrizione del contratto è disposta di diritto qualora l'Affidatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatario. Il Comune avrà, altresì, la facoltà di risolvere il contrattopresente capitolato, ai sensi dell’Artdell’art. 1456 1671 del c.p.cCodice Civile, il Comune può recedere dal contratto anche parzialmente, anche se è stata iniziata la coltivazione, purché tenga indenne l’affittuario delle spese documentate e sostenute. , qualora l'Affidatario Viene pertanto espressamente convenuto ed accettato - anche ai sensi dell’art. 1.456 del C.C. - dai due contraenti che il contratto potrà essere risolto nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute alle seguenti clausole risolutive espresse: - casi previsti dalla Legge n. 203/1982 e successive modifiche; - reiterati gravi inadempimenti dell’affittuario; - quando l’affittuario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui: - cessazione dell’attività dell'Affidatariofrode; - prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato. - chiusura totale e/o parziale, quando l’affittuario venga meno anche temporanea, uno solo degli impianti sportivi, senza giustificato motivoobblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto; - uso entrambi i contraenti possono risolvere il contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli impianti sportivi addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate; - quando l’affittuario incorra anche in modo difforme da uno solo dei divieti specificati negli articoli 9 e 16; - quando l’affittuario non ottemperi anche ad uno solo degli obblighi specificati negli articoli 14-22; derivanti dalla sottoscrizione del contratto; - qualora non fosse possibile la prosecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal presente Capitolatodall'art. 1.453 del Codice Civile; - ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolatomancato pagamento del canone d’affitto anche di una sola rata; - produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunalerisoluzione consensuale del contratto; - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte inadempienza dell’affittuario nei pagamenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi accertati anche successivamente alla stipula del personale dell'Affidatariopresente contratto; - conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti; - reiterati ritardi nei pagamenti non veridicità anche di una sola delle utenze; - inosservanza di uno o più impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza, compresa la mancata attuazione delle migliorie tecniche offerte dichiarazioni fornite in sede di gara; gara ed anche ai fini contrattuali. - il mancato reintegro della Garanzia Definitiva secondo i termini previsti al precedente Art. 25; - applicazione cessione di tariffe superiori azienda, fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale; - cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 13; - inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui al precedente Art. 20. Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.

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Samples: Contratto D' Affitto Agricolo Stipulato a Mezzo Di Accordo Ai Sensi Dell’art.45 Della Legge 203/82

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'Affidatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Concessionario. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato ai precedenti artt. 16 e 18, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatario. Il Comune avràrelazione particolareggiata e formulerà, altresìper iscritto, la facoltà contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnandogli il termine di risolvere il contratto, ai sensi dell’Art. 1456 del c.p.c. , qualora l'Affidatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui: - cessazione dell’attività dell'Affidatario; - prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in caso di prestazioni rese da personale non assicurato. - chiusura totale funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o parzialeper la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, anche temporaneaovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, degli impianti sportiviil Dirigente, senza giustificato motivosu proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario a mezzo PEC. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi: - fallimento del Concessionario; - uso degli impianti sportivi in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolatotutti i casi previsti dall’art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016; - ripetute violazioni alle mancato rispetto delle norme contenute nella presente Capitolato; - produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale; - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Affidatario; - conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti; - reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze; - inosservanza di uno o più impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza, compresa la mancata attuazione delle migliorie tecniche offerte in sede di gara; - il mancato reintegro della Garanzia Definitiva secondo i termini previsti al precedente Art. 25; - applicazione di tariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale; - cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 13; - inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001D.Lgs 30/03/2001, n. 165”, nonché del Codice codice di Comportamento dei dipendenti comportamento integrativo del Comune di Bagnolo Spoleto approvato con D.G.C. n. 45 del 02.03.2017; - subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto; - nelle ipotesi previste al precedente art. 26; - effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; - nelle ipotesi previste dalla legge; - perdita finanziamento regionale previsto per l'installazione del sistema di bike sharing. Ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016, il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: − qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse; − grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in Pianomateria di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; − qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 9 cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del concessionario, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara. Nel caso di risoluzione del contratto il concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente Artsuccessivo articolo 35. 20. Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 In caso di risoluzione del D.Lgs. 50/2016contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario, salvo l’eventuale danno ulteriore.

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