Ruolo del Consiglio di Amministrazione Clausole campione

Ruolo del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è il responsabile ultimo del Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi della Compagnia e, di conseguenza, dello stesso processo di valutazione attuale e prospettica dei rischi. In particolare, all’Organo Amministrativo è richiesto di approvare gli esiti del processo ORSA, nonché i criteri e le metodologie seguite per le valutazioni stesse, illustrati e descritti nella relazione ORSA. Il report ORSA è prodotto con cadenza almeno annuale, mentre informative specifiche sono portate all’attenzione dell’Organo Amministrativo durante il processo stesso, garantendone il suo progressivo coinvolgimento. Infine, relazioni ad-hoc possono essere prodotte in circostanze straordinarie che potrebbero determinare una variazione rilevante del profilo di rischio della Compagnia. Ruolo dell’Alta Direzione e del Comitato Rischi Il Management Committee è responsabile del processo ORSA e, supportato dal Comitato Rischi, della validazione complessiva del relativo Report. Il Comitato Xxxxxx esecutivo ha responsabilità operative sulle attività che rientrano nell’ambito del processo ORSA. Inoltre, valida il contenuto complessivo della relazione ORSA, elaborata dalla funzione Risk Management con il contributo di varie funzioni aziendali tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Capital Management, Modelling, Life Evaluation & Reserves, Investments, Strategia, Compliance e Comunicazione & Corporate Responsibility. Sulla base della revisione preliminare eseguita dal Comitato Rischi esecutivo, il Management Committee è altresì responsabile della revisione qualitativa e quantitativa dei risultati e delle conclusioni presentate nell’ORSA Report, successivamente trasmesso al Comitato Rischi endoconsiliare e dopo la validazione di questo all’Organo Amministrativo.
Ruolo del Consiglio di Amministrazione. In conformità al “Regolamento operazioni con parti correlate” le delibere sulla Procedura e sulle relative modifiche devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti1. La Procedura è oggetto di valutazione periodica (almeno triennale) ai fini della sua eventuale revisione, secondo le competenze deliberative sopra indicate. La “Procedura per l’operatività con parti correlate (Capogruppo)” è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS SpA, previo parere del Comitato per il Controllo Interno (alla cui riunione hanno partecipato i soli amministratori indipendenti) e del Collegio Sindacale. In tale sede il Consiglio di Amministrazione ha incaricato in via permanente il Comitato per il Controllo Interno, nella sua componente costituita da soli amministratori indipendenti, a svolgere le funzioni riportate nel successivo paragrafo. Sono riservate alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione: - le operazioni di maggiore rilevanza nonché le operazioni di minore rilevanza non rientranti nei casi di esenzione, più avanti specificati; - il rilascio di benestare all’esecuzione di operazioni deliberate dall’Organo Amministrativo delle Controllate.
Ruolo del Consiglio di Amministrazione. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici componenti, che durano in carica per il periodo determinato dall’Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili (art. 17 dello statuto). A sensi di statuto (art. 23), il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, fatta eccezione per i poteri che per norma di legge o dello statuto stesso spettano tassativamente all’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505bis Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 del Codice di Autodisciplina: - esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell’emittente e del gruppo di cui esso è a capo, il sistema di governo societario dell’emittente stesso e la struttura del gruppo medesimo; - valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell’emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli Amministratori Delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse; - attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori Delegati e definisce la periodicità, di norma trimestralmente, con la quale i delegati devono riferire al Consiglio circa l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe loro conferite; - determina, su proposta del Comitato per la Remunerazione, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche; - valuta l’andamento della gestione tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati e dal Comitato per il controllo interno; - esamina ed approva preventivamente le operazioni dell’emittente e delle sue controllate, aventi un significativo rilievo per l’emi...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).