Common use of Sicurezza sul lavoro Clause in Contracts

Sicurezza sul lavoro. La sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dall’Ente per il proprio Personale, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto la responsabilità di quest’ultimo, essendo l’attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell’Ospedale. L’Ente invierà Personale formato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell’attività prestata, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare. L’Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI), in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedere, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati ecc.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.

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Samples: Accordo Attuativo

Sicurezza sul lavoro. La sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a L’ARPAS si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dall’Ente per il proprio Personale, mentre D. Lgs 81/08 a promuovere la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza cooperazione e il rispetto coordinamento ai fini della attuazione delle normative misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro. L’ARPAS ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la responsabilità salute e per l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di quest’ultimointervento del personale della Ditta aggiudicataria e di coloro che da quest’ultima saranno delegati ad intervenire sulla base del presente Capitolato Tecnico d’Appalto. Si impegna, essendo l’attività prestata presso gli ambienti inoltre, a garantire l’accesso ai locali ed aree ove siano situate le apparecchiature oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Su richiesta della Ditta aggiudicataria, l’ARPAS si impegna a fornire alla medesima una copia della documentazione tecnica in suo possesso relativa alle apparecchiature oggetto dell’appalto e che sia necessaria in relazione al suo oggetto. Tale documentazione tecnica resterà di lavoro dell’Ospedaleproprietà dell’ARPAS e sarà utilizzata dalla Ditta aggiudicataria esclusivamente ai fini del presente Appalto. L’Ente invierà Personale formato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell’attività prestata, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, ai sensi In osservanza delle indicazioni di cui all’art.26 del D.Lgs. 81/08 n. 81 del 9 aprile 2008 si allega al presente Capitolato Speciale d’Appalto, costituendone parte integrante, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) – Nota informativa sui principali rischi presenti in ARPAS e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare. L’Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.iprotezione.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI), in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedere, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati ecc.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.

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Samples: Servizio Di Manutenzione

Sicurezza sul lavoro. L’Ente appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (ex art. 26 comma 3 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.), che viene allegato alla documentazione di gara. Tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso Ente appaltante, anche su proposta della Società appaltatrice, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di realizzazione dei servizi; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione dell’Ente appaltante. La sorveglianza sanitariaSocietà appaltatrice ha l’obbligo di farsi carico di adottare tutti gli accorgimenti tecnici, con esplicito riferimento pratici ed organizzativi volti a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 garantire le misure di prevenzione e s.m.i. verrà svolta dall’Ente per il proprio Personale, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto la responsabilità di quest’ultimo, essendo l’attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell’Ospedale. L’Ente invierà Personale formato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito ai protezione dai rischi specifici dei propri dell’attività prestata, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPAaddetti, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioniss.mm.ii. La Società appaltatrice è tenuta a depositare, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologicocontestualmente alla firma del contratto, oltre a dettagliate informazioni sui il documento unico di valutazione dei rischi specifici esistenti negli ambienti in cui per la sicurezza (DUVRI) ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08 ed il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative documento delle misure di prevenzione e di emergenza che protezione inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto, redatti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e sottoscritti dal legale rappresentante della Società appaltatrice. La mancata presentazione di suddetti documenti o la redazione non conforme alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, comporterà la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte della Società appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di risoluzione del contratto La Società appaltatrice è tenuta a designare il Personale stesso dovrà adottareresponsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs. L’Ospedale provvederà inoltre81/08 e ss.mm.ii., ove necessario nonché gli addetti alla gestione delle emergenze e all’antincendio comunicando all’Ente appaltante i nominativi. I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati, devono essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione adeguatamente formati all’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attivitàcui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al fine presente articolo spettano alla Società capogruppo. L’Ente appaltante si riserva il diritto di garantire la tutela controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte della Salute e della Sicurezza dei LavoratoriSocietà appaltatrice di quanto sopra descritto. L’Ente appaltante dovrà dotare, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro ed a proprie spese il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione del personale di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti. Il personale dovrà essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di seguitoassociazioni temporanee di imprese o di consorzi, DPI)gli adempimenti di cui al presente articolo spettano alla Società capogruppo. L’Ente appaltante si riserva il diritto di controllare, in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabiliqualsiasi momento, l’adempimento da parte della Società appaltatrice di quanto sopra descritto. In caso di subappalto, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere in fase di autorizzazione o durante la durata dell’appalto la documentazione di supporto relativa agli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza e sarà responsabile igiene nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08. In caso di subappalto, la Società appaltatrice dovrà trasmettere il DUVRI acquisito tra i documenti di gara ai subappaltatori i quali si impegneranno a compilare le parti di propria competenza in fase di autorizzazione del subappalto e stipula del relativo contratto a cura della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessiSocietà appaltatrice. I contratti di subappalto privi della voce relativa alla quantificazione dei costi della sicurezza saranno considerati nulli. Il DUVRI è un documento “dinamico”, ove necessarioper cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo L’aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di sorveglianza sanitaria del Personale al fine modifiche di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procederecarattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabilifase di esecuzione del contratto, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati eccemerga la necessità di un aggiornamento del documento.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sicurezza sul lavoro. La sorveglianza sanitariaL’ Acquirente dovrà provvedere prima della stipula del contratto alla sottoscrizione condivisa del DUVRI che dovrà tenere conto degli accompagnamenti per i prelievi da effettuarsi: • presso i CCR; • presso l’impianto di stoccaggio di AVA sito a Schio in xxx Xxxx xx Xxxxxxx x°00; • presso l’impianto di AVA sito a Xxxxx xx xxx Xxxx xx Xxxxxxx x° 0. Per quanto concerne invece i servizi puntuali sopra da svolgersi presso Aree/Strutture Pubbliche/privati si precisa che sarà trasmesso all’Acquirente il documento di valutazione dei rischi interferenziali standard relativi agli utenti. Sarà poi cura dell’Acquirente definire con i medesimi la valutazione dei rischi specifici trasmettendo tale integrazione a AVA. L’Acquirente è responsabile dell’organizzazione e della corretta esecuzione del contratto, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D.Lgs nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, di sicurezza, di igiene dei luoghi di lavoro, assicurativa e previdenziale. L’Acquirente dovrà agire per tutte le attività conformemente alle norme del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dall’Ente per il proprio Personale, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza recante “Misure in tema di tutela della salute e il rispetto delle normative in materia di della sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto la responsabilità di quest’ultimo, essendo l’attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell’Ospedale. L’Ente invierà Personale formato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 sul lavoro” e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell’attività prestata, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti conseguentemente applicare le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e protezione stabilite nel documento unico di emergenza che il Personale stesso dovrà adottarevalutazione dei rischi da interferenza. L’Ospedale provvederà inoltreL’ Acquirente sarà tenuto in proprio per tutte le azioni attuative e di coordinamento ai fini della sicurezza presso l’impianto di destino del rifiuto. Schio, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (exlì 22 novembre 2022 Il responsabile Settore Recupero Geom. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.Xxxxxx Xxx Xxx Allegati: - 1) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI), in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedere, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati ecc.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.Elenco impianti

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Samples: Sale Agreement

Sicurezza sul lavoro. La sorveglianza sanitariaSocietà, con esplicito riferimento all’espletamento di tutti i servizi previsti dal presente contratto, ha l’obbligo di predisporre il Piano di Sicurezza e il Documento di Valutazione dei Rischi previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a quanto previsto garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs 81/2008 e s.m.isuccessive modifiche ed integrazioni, sull’attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. verrà svolta dall’Ente per il proprio PersonaleTutte le attrezzature, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza macchine e il rispetto delle normative in materia mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza verranno ed in particolare al D.P.R. 25.07.96 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.Lgs. 4.12.1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I.), e loro successive modificazioni o integrazioni. I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte dall’Ospedale sotto la responsabilità ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di quest’ultimo, essendo l’attività prestata presso gli ambienti protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di lavoro dell’Ospedalepotenziale pericolo. L’Ente invierà Personale formato, Dovrà essere garantito in ogni caso ai sensi lavoratori l’esercizio dei diritti sanciti dall’art. 9 della Legge 20.05.70 n. 300. La Società è tenuta a comunicare per iscritto il nominativo del responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione previsto D.Lgs 81/2008 e s.m.isuccessive modifiche ed integrazioni, indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. in merito ai rischi specifici propri dell’attività prestataIn caso di sostituzione, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso Società dovrà adottare. L’Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.idarne immediata comunicazione.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI), in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedere, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati ecc.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.

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Samples: Service Contract

Sicurezza sul lavoro. La sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a quanto previsto Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dall’Ente A tale riguardo si sottolinea che, prima dell’inizio dell’appalto, l’Azienda ULSS 7 verificherà, con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale della ditta in relazione al servizio oggetto di appalto. La verifica avverrà secondo le seguenti modalità: a) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o per il proprio Personalele Cooperative sociali e loro consorzi, mentre iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali; b) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000; c) ogni altra modalità individuata dall’Azienda ULSS 7 atta a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese tra cui quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi interferenziali – DUVRI e nel modello MD 74101AZ.000 allegato - “SELEZIONE DEI FORNITORI DI PRODOTTI, DI SERVIZI E DI LAVORI in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (moduli come da procedura aziendale). Nell’ambito della verifica della congruità dell’offerta e dei requisiti tecnico professionali di cui sopra l’Azienda Sanitaria come previsto dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, si riserva di procedere alla valutazione dei costi aziendali della sicurezza indicati in offerta propri “dell’operatore economico” e del costo della manodopera. Al fine di assicurare la competenza igienico-organizzativa nonché necessaria cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi con particolare riguardo anche all’eliminazione/riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, di cui all’art. 26, comma 2, lettere a) e b), l’Azienda Sanitaria ha elaborato un documento di valutazione dei rischi interferenziali, preliminare .- D.U.V.R.I. Allegato 1) alla presenti condizioni di svolgimento del servizio che dovrà essere aggiornato unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori. La valutazione dei rischi interferenti, le misure di prevenzione e protezione previste per eliminarli/ridurli, la vigilanza e il rispetto delle normative quantificazione dei costi della sicurezza pari ad euro 1.220,00 oltre all’IVA (non soggetti a ribasso d’asta), ed i nominativi dei referenti con compiti di controllo in materia di sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto la responsabilità di quest’ultimo, essendo l’attività prestata presso gli ambienti e salute nei luoghi di lavoro dell’Ospedaledell’appalto specifico, sono riportati nel D.U.V.R.I. Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno presentare la dichiarazione di presa visione e accettazione del documento in parola. L’Ente invierà Personale formatoSi ricorda che le attività di cooperazione e coordinamento di cui all’art. 26, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell’attività prestatacomma 2, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazionis.m.i, informazioni sulle procedure inerenti sono in capo ai Datori di Lavoro committente e dell’appaltatore nonché alle figure delegate e individuate all’interno del DUVRI che dovranno assicurare anche l’aggiornamento, revisione continua del documento definitivo elaborato qualora intervengano modifiche alle attività e l’organizzazione necessaria a garantire il rispetto delle prescrizioni, divieti, obblighi e delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione dei rischi interferenziali. Per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’art. 26, comma 1, lett. b), le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda Sanitaria in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative sono destinati ad operare i lavoratori dell’appaltatore e alle misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare. L’Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed adottate in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI), in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedere, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati ecc.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.propria attività sono riportate nell’Allegato

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Samples: Service Agreement

Sicurezza sul lavoro. La sorveglianza sanitariaCooperazione e coordinamento ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze L’Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, con esplicito riferimento protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a quanto previsto tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dall’Ente per il proprio Personale, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia .. E' parte integrante della documentazione di sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto la responsabilità di quest’ultimo, essendo l’attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell’Ospedale. L’Ente invierà Personale formato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell’attività prestata, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, gara l’Informativa consegne dell’Ausl della Ro- magna (allegato E) redatta ai sensi del D.Lgs. 81/08 81/2008 e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui s.m.i.. Il modello descrive i rischi specifici esistenti dell’Azienda e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda mede- sima. Tale documento deve essere compilato compiutamente in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazionetutte le sue parti dagli Offerenti, nonché sulle relative misure even- tualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all’attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottarelavo- ro (ai sensi del D.Lgs. L’Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara. L’Offerente ha, in merito alle procedure specifiche ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente con- tenuti e motivazioni. A seguito dell’aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per lo svolgimento delle attività, al fine di meglio garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratorisicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, sviluppando il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto. Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate cri- ticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il do- cumento dovrà essere riformulato con le necessarie specifiche integrazioni. Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di collaborazione prevenzione e cooperazione tra datori protezione definite. In caso di lavoro ed non osservanza delle regole stabilite il personale coinvolto exCommittente potrà imporre al Fornitore la temporanea so- spensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento. artAi fini di quanto stabilito dall’art. 26 26, comma 5, del D.Lgs D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione del personale . si precisa che i dispositivi costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di protezione individuale (di seguito, DPI)salute e sicurezza sul lavoro de- rivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabilirapporto all’affidamento delle attività previste dal pre- sente disciplinare sono pari a zero. Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, il direttore dell’esecuzione (DEC) - prima dell’avvio del contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle attività in ogget- to - può programmare un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di pre- venzione e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria protezione dai rischi da interferenza lavorativa; in fase di esecuzione dello stesso può promuovere incontri informativi e formativi per l’adeguamento del Protocollo assicurare nel tempo l’efficacia e l’efficienza delle azioni di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedere, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati ecccoordinamento.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.

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Samples: Appalto Specifico

Sicurezza sul lavoro. Alla Ditta aggiudicataria fa carico ogni responsabilità inerente l'esecuzione del servizio compresa quella per gli infortuni sul lavoro del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. Per problematiche connesse con l’operare dei propri dipendenti, si dovrà far riferimento all’Azienda Sanitaria committente tramite il personale di reparto o servizio, in quanto l’estrema versatilità delle procedure sanitarie potrebbe introdurre rischi normalmente non presenti in altri ambienti. La sorveglianza sanitariavalutazione dei rischi propri dell’ appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, con esplicito riferimento a come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. Infatti per quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dall’Ente per il proprio Personale, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto la responsabilità di quest’ultimo, essendo l’attività prestata presso gli ambienti ogni datore di lavoro dell’Ospedale. L’Ente invierà Personale formatoe quantificati dallo stesso, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dell’attività prestata, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 81/2008, l’amministrazione appaltante ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell’art. 86, comma 3/bis del D.Lgs.163/2006. La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e successive modificazionila sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso le strutture e i locali dell’ASL. Anche in caso di lavori dati in subappalto, informazioni sulle procedure inerenti la/e appaltatrice/i saranno tenute a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico: la gestione dei subappaltatori, la gestione dei rapporti fra i subappaltatori la gestione delle reciproche interazioni di rischio, la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi. Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione lavorative aventi sia una contiguità fisica e di emergenza spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che il Personale stesso dovrà adottare. L’Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra rispondendo a datori di lavoro ed il personale coinvolto exdiversi, a norma dell’art. art. 26 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione 81/2008, i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. A norma dell’art. 26, comma 3 del personale D.Lgs. 81/2008, l’importo degli oneri della sicurezza per quanto riguarda i dispositivi rischi interferenziali, come risulta dal DUVRI (Documento Unico di protezione individuale (di seguito, DPI), in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedere, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati ecc.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.Valutazione dei Rischi

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Samples: Servizi Di Soccorso in Emergenza E Di Trasporto Sanitario Con Ambulanza

Sicurezza sul lavoro. La sorveglianza sanitaria1. Il CISIA garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile e consegna al singolo dipendente e al RLS, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 cadenza almeno annuale, un’informativa scritta con indicazione dei rischi generali e s.m.i. verrà svolta dall’Ente per il proprio Personale, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto la responsabilità di quest’ultimo, essendo l’attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell’Ospedale. L’Ente invierà Personale formato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito ai dei rischi specifici propri dell’attività prestataconnessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni fornendo indicazioni utili in modo che il lavoratore possa operare una scelta consapevole e ragionevole del 21/12/2011 e s.m.i. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti luogo in cui espletare la propria attività lavorativa. 2. Il CISIA non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nel presente regolamento e nell’informativa allegata al Patto di agilità. 3. Ogni lavoratore è tenuto a cooperare attivamente e diligentemente con il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare. L’Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, CISIA al fine di garantire un adempimento sicuro, regolare ed efficace della prestazione di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 22 c. 2 della L. 81/2017. In particolare il lavoratore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la tutela salvaguardia e lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza; deve prendersi cura della Salute propria sicurezza e della Sicurezza dei Lavoratoripropria salute e di quella delle altre persone presenti in prossimità dello spazio lavorativo scelto; ha l’obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali e di utilizzare le apparecchiature in dotazione conformemente alle istruzioni ricevute, sviluppando evitando che le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori stesse siano utilizzate da altre persone; solleva l’azienda da ogni responsabilità in merito ad eventuali infortuni in cui dovessero incorrere il lavoratore o terzi qualora gli stessi siano riconducibili ad una scelta del luogo di lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione del personale i dispositivi non idonea rispetto alle condizioni di protezione individuale (di seguito, DPI), in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedere, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste sicurezza richieste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati eccvigente oppure ad un uso improprio delle apparecchiature o a comportamenti inidonei adottati.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.

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Samples: Regolamento Sul Lavoro Agile

Sicurezza sul lavoro. La sorveglianza sanitariaAi sensi dell'Art.26, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dall’Ente per il proprio Personalecomma 3-ter, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto la responsabilità di quest’ultimo, essendo l’attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell’Ospedale. L’Ente invierà Personale formato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell’attività prestata, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare. L’Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, l’Amministrazione ha redatto il Documento Unico di Valutazione di Rischi da Interferenza – allegato al fine di garantire la tutela della Salute presente Contratto quale parte integrante e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale sostanziale – (di seguito, DPI)per brevità, DUVRI) finalizzato ad una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli contratti. La valutazione del rischio da interferenze si ritiene preliminare ed operata dall’Amministrazione. IlDUVRI, parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato, si ritiene definitivo, salvoeventuali opportune integrazioni proposte dal RTI. L’art.26, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08 sancisce infatti che “nei casi in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabilicui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessicomma 34, ove necessariodel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [come modificato dal D. Lgs. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedere, 50/2016]o in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati ecc.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW tutti i casi in cui il datore di isolamento volontario lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”. Il RTI, nell’esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fineil RTI, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o obbligatorioche dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte del RTI. I costi da interferenza sono complessivamente pari a € 21,45. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di diritto del contratto.

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Samples: Contratto D’appalto Per Il Servizio Di Trasporto

Sicurezza sul lavoro. La sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a quanto previsto Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dall’Ente A tale riguardo si sottolinea che, prima dell’inizio dell’appalto, l’Azienda ULSS 7 verificherà, con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale della ditta in relazione al servizio oggetto di appalto. La verifica avverrà secondo le seguenti modalità: - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o per il proprio Personalele Cooperative sociali e loro consorzi, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto iscrizione all’albo regionale delle normative in materia cooperative sociali; - acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto la responsabilità di quest’ultimo, essendo l’attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell’Ospedale. L’Ente invierà Personale formatoidoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. DPR n. 445/2000; - ogni altra modalità individuata dall’Azienda ULSS 7 atta a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese tra cui quelle riportate nel modello MD 74101AZ.000 Allegato 6) - “SELEZIONE DEI FORNITORI DI PRODOTTI, DI SERVIZI E DI LAVORI in merito ai rischi specifici propri dell’attività prestata, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, ai sensi applicazione del D.Lgs. 81/08 81/2008 e successive modificazionis.m.i (moduli come da procedura aziendale). Nell’ambito della verifica della congruità dell’offerta e dei requisiti tecnico professionali di cui sopra l’Azienda Sanitaria come previsto dal D. Lgs. 18/04/2016, informazioni sulle procedure inerenti n. 50, si riserva di procedere alla valutazione dei costi aziendali della sicurezza indicati in offerta propri “dell’operatore economico” e del costo della manodopera. Per quanto riguarda gli adempimenti di all’art. 26 comma 1 b), le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda Sanitaria in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative sono destinati ad operare i lavoratori dell’appaltatore e alle misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare. L’Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed adottate in relazione allo specifico contestoalla propria attività sono riportate nell’Allegato n 6. “Informazione sui rischi specifici esistenti nelle strutture sanitarie in cui la ditta è destinata ad operare” che fa parte integrante della presente lettera invito-capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Azienda ULSS 7. Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento e nel fascicolo informativo sui rischi presenti in Azienda, alla formazione ed addestramento (excongiuntamente al sopralluogo qualora previsto o necessario delle aree interessate, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per Per lo svolgimento delle attivitàdella propria attività nei luoghi previsti dall’appalto, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione del personale i dispositivi della ditta appaltatrice dovrà aver ricevuto un’adeguata informazione, formazione e/o addestramento su tutti gli aspetti di protezione individuale (di seguito, DPI), in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedere, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati eccsicurezza citati.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.

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Samples: Procurement Agreement

Sicurezza sul lavoro. La sorveglianza sanitariaAi sensi dell'Art.26, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l’Amministrazione ha redatto il Documento Unico di Valutazione di Rischi da Interferenza – allegato al presente Contratto quale parte integrante e sostanziale – (di seguito, per brevità, DUVRI) finalizzato ad una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli contratti. La valutazione del rischio da interferenze si ritiene preliminare ed operata dall’Amministrazione. Il DUVRI, allegato al presente Contratto, si riterrà definitivo solo quando saranno pervenute le eventuali opportune integrazioni da parte dell’Appaltatore. In assenza di proposte di integrazioni il DUVRI si riterrà definitivo. L’art.26, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08 sancisce infatti che “nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [come modificato dal D. Lgs. 50/2016] o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà svolta dall’Ente espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per il proprio Personaleaccettazione dall’esecutore, mentre integra gli atti contrattuali”. L’Appaltatore, nell’esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative normativa vigente in materia di sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di quest’ultimopropria competenza. A tale fine l’Appaltatore, essendo l’attività prestata presso gli ambienti con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di lavoro dell’Ospedale. L’Ente invierà Personale formatoaver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs 81/2008 D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e s.m.iparticolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. in merito ai I rischi specifici propri dell’attività prestata, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e s.m.igestione da parte dell’Appaltatore. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, ai sensi del D.LgsI costi da interferenza sono complessivamente pari a € 28,58. 81/08 e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti L'inosservanza delle leggi in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure materia di prevenzione lavoro e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare. L’Ospedale provvederà inoltresicurezza di cui al presente articolo, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 determinano la risoluzione di diritto del D.Lgs 81/2008 e s.m.icontratto.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI), in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedere, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati ecc.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.

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Samples: Contract for the Provision of Transportation Services for Nephropathic Patients Undergoing Dialysis Treatment

Sicurezza sul lavoro. La sorveglianza sanitariaAi sensi dell'Art.26, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l’Amministrazione ha redatto il Documento Unico di Valutazione di Rischi da Interferenza – allegato al presente Contratto quale parte integrante e sostanziale – (di seguito, per brevità, DUVRI) finalizzato ad una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli contratti. La valutazione del rischio da interferenze si ritiene preliminare ed operata dall’Amministrazione. Il DUVRI, allegato al presente Contratto, si riterrà definitivo solo quando saranno pervenute le eventuali opportune integrazioni da parte dell’Appaltatore. In assenza di proposte di integrazioni il DUVRI si riterrà definitivo. L’art.26, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08 sancisce infatti che “nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [come modificato dal D. Lgs. 50/2016] o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà svolta dall’Ente espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per il proprio Personaleaccettazione dall’esecutore, mentre integra gli atti contrattuali”. L’Appaltatore, nell’esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative normativa vigente in materia di sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di quest’ultimopropria competenza. A tale fine l’Appaltatore, essendo l’attività prestata presso gli ambienti con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di lavoro dell’Ospedale. L’Ente invierà Personale formatoaver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs 81/2008 D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e s.m.iparticolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. in merito ai I rischi specifici propri dell’attività prestata, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e s.m.igestione da parte dell’Appaltatore. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, ai sensi del D.LgsI costi da interferenza sono complessivamente pari a € 14,30. 81/08 e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti L'inosservanza delle leggi in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure materia di prevenzione lavoro e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare. L’Ospedale provvederà inoltresicurezza di cui al presente articolo, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 determinano la risoluzione di diritto del D.Lgs 81/2008 e s.m.icontratto.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI), in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedere, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati ecc.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.

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Samples: Contratto D’appalto Per Il Servizio Di Trasporto

Sicurezza sul lavoro. La sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento Al lavoro a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dall’Ente per il proprio Personale, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative distanza si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto la responsabilità dei lavoratori, in particolare quelle di quest’ultimo, essendo l’attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell’Ospedale. L’Ente invierà Personale formato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell’attività prestata, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. L’Ospedale fornirà cui al personale degli EEPA, ai sensi del D.Lgs. 81/08 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazionis.i.m. e della Legge 22 maggio 2017, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottaren. 81. L’Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attivitàL’Amministrazione, al fine di garantire la tutela salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in lavoro a distanza, fornisce, con cadenza preferibilmente annuale, al lavoratore e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un'informativa scritta redatta dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e fornisce indicazioni utili affinché il lavoratore possa operare una scelta consapevole del luogo ove espletare l’attività lavorativa. Al momento della Salute sottoscrizione dell'accordo individuale con il proprio Direttore, il dipendente dà atto di aver preso visione della menzionata informativa e della Sicurezza dei Lavoratoridi uniformare ad essa i propri comportamenti e la propria postazione di lavoro a distanza. L’informativa sarà, sviluppando le necessarie in ogni caso, resa disponibile nell'apposita sezione Intranet ed inviata a mezzo e-mail alla casella personale del dipendente. Il lavoratore è comunque tenuto a cooperare diligentemente all’attuazione delle misure di collaborazione e cooperazione tra datori prevenzione predisposte dal datore di lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale (di seguitolavoro, DPI), in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali camerali. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non conforme a quanto indicato nell’informativa. Ai sensi dell'articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 il lavoratore è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali camerali. In caso di infortunio durante la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedereprestazione lavorativa, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Risorse Xxxxx per i conseguenti adempimenti di legge, secondo le disposizioni vigenti in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati eccmateria.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Lavoro a Distanza

Sicurezza sul lavoro. La sorveglianza sanitariaLe parti saranno tenute al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro, con esplicito particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 alle attività che si espleteranno presso le Strutture e s.m.i. verrà svolta dall’Ente per il proprio Personalei locali delle S.A. L’appaltatore si impegna ad osservare, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto la responsabilità di quest’ultimo, essendo l’attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell’Ospedale. L’Ente invierà Personale formato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell’attività prestata, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare. L’Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per durante lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutte le misure prescritte a tutela della Salute salute e della Sicurezza sicurezza dei Lavoratorilavoratori, sviluppando come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le necessarie misure di collaborazione disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e cooperazione tra datori di lavoro ed il personale coinvolto exs.m. arte i. Ai sensi del D.Lgs. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà . viene allegato ai documenti di gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze predisposto dalle ASP. La ditta aggiudicataria del servizio dovrà elaborare con ciascuna ASP il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che dovrà essere allegato al contratto d’appalto. L’Appaltatore dovrà far capo al Servizio Sicurezza e Qualità del Lavoro della Stazione Appaltante per quanto attiene all’osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro. L’attività svolta dall’appaltatore sarà sottoposta a disposizione verifica periodica del Servizio citato, che provvederà a trasmettere in forma scritta, in modo circostanziato e tempestivamente a quest’ultimo e al RUP/DEC, ogni anomalia che si dovesse verificare nell’ambito del servizio. L’inizio dell’attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale i dispositivi – riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di protezione individuale (di seguitolavoro oggetto del presente appalto – degli addetti al servizio, DPI)ai sensi degli articoli 21, in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili22 e 43 comma 4 lettere c-e-g e comma 5 del D.Lgs. 626/94. L’avvenuta informazione, e sarà responsabile della formazione/formazione ed addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedere, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati ecc.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Entedimostrati mediante produzione, al RUP/DEC designato dalle ASP, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi in possesso di isolamento volontario o obbligatorioadeguati titoli abilitanti. L’appaltatore si impegna ad utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche secondo le disposizioni di Xxxxx vigenti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto