Common use of Sicurezza Clause in Contracts

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attività.

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Samples: Accordo Quadro Con Più Operatori Economici Per La Fornitura Di, Accordo Quadro Con Più Operatori Economici Per La Fornitura Di, Accordo Quadro Con Più Operatori Economici Per La Fornitura Di

Sicurezza. L’affidatario Sono a carico dell’aggiudicataria gli adempimenti ad essa riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare al settore servizi sociali del Comune. L’aggiudicataria dovrà inoltre comunicare all’Amministrazione Comunale, all’atto dell’inizio del servizio e per ogni successiva variazione: L’aggiudicataria dovrà provvedere alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, per la parte di propria competenza, che deve indagare nello specifico l’esposizione a tutti i rischi da mansione a cui sono soggetti i lavoratori operanti nel servizio, compresa la valutazione da rischio stress da lavoro correlato e la valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza. A tal proposito vanno individuate le procedure da adottare, i D.P.I. da utilizzare, le verifiche periodiche da inserire nel piano sanitario volte alla riduzione ai livelli minimi di tale rischio. Nell’ipotesi in cui nella gestione del servizio si impegna verifichi l’eventualità di contatto con utenza portatrice di rischi specifici (malattie infettive, altre patologie rilevanti), il medico competente ed il RSPP della ditta aggiudicataria valuteranno le azioni e le misure di protezione da adottare, che proporranno all’Ente Appaltante per l’opportuna approvazione. La ditta aggiudicataria dovrà presentare un’autocertificazione nella quale si attesta di avere adempiuto a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto, e dovrà fornire all’Amministrazione Comunale i certificati di idoneità alla mansione o autocertificazione del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte personale impiegato, anche per quello straordinariamente utilizzato per le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàsostituzioni.

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Samples: comune.cernuscosulnaviglio.mi.it, comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di essere in regola e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia ottemperare agli obblighi e alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n.81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza, facendosi carico di tutti gli obblighi gestionali di sicurezza imposti dal D.Lgs. 81/08 e norme correlate. Per l’appalto in oggetto non si rilevano, al momento, rischi da interferenze tra i dipendenti comunali con quelli degli appaltatori, con conseguente esclusione dalla redazione del lavoro DUVRI. Pertanto i costi per la sicurezza per rischi da interferenze sono quantificati pari a Euro 0,00 (zero). La ditta aggiudicataria dovrà tuttavia essere in grado di assicurare l’idoneità tecnico-professionale anche nell’ambito degli obblighi e prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodottis.m.i., le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto dimostrando di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante in possesso di proprio e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - specifico Documento di Coordinamento Valutazione dei Rischi, impiegando obbligatoriamente personale educativo adeguatamente formato e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui regolarmente aggiornato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e degli accordi STATO-REGIONI, coordinandosi con i soggetti concedenti o ospitanti dei luoghi oggetto del servizio, nella dettagliata informazione e formazione al proprio personale in merito ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività sono destinati ad operare e sulle relative nella fattiva collaborazione ed osservanza nelle misure di sicurezza sicurezza, prevenzione ed emergenze emergenza adottate oltre al documento nei medesimi luoghi, quali, ad esempio, Piani di valutazione dei rischi da interferenze (c.dSicurezza e Piani di Evacuazione. DUVRI) in cui sono indicate le Dovrà inoltre garantire collaborazione e coordinamento nella scelta delle eventuali misure di sicurezza concordate prevenzione e protezione che dovessero essere necessarie per eliminare ovvero limitare tali rischitutelare i lavoratori da possibili future interferenze. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario Ditta aggiudicataria si impegnano impegna a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/comunicare tempestivamente al Servizio Officina Educativa qualsiasi variazione o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàrischio attualmente non evidenziabile che dovesse osservare.

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Samples: domino.comune.re.it

Sicurezza. L’affidatario Il fornitore si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro previste e tutela dei lavoratori e, nello specifico, si impegna a assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. D.Lgs 81/2008 unitamente a ed in generale di tutte le altre misure ed azioni precauzionali norme di tutela della sicurezza del lavoratore dipendente o in carico in altra forma contrattuale. Data la natura della fornitura oggetto della presente procedura, nonché delle prestazioni specialistiche richieste (Specialist Support) che rivestono carattere “meramente intellettuali” non si rendessero necessarie rileva la necessità di predisporre apposito DUVRI, per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico la mancanza di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltanteinterferenza, come datore rilevato dal Responsabile del Servizio di lavoro committentePrevenzione e Protezione ASL. Il affidatario dà atto I relativi costi, pertanto, sono pari a zero. Nella formulazione dell’offerta economica l’importo totale complessivo offerto, per ciascun lotto, dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal presente capitolato e degli oneri per la sicurezza a carico delle ditte offerenti, costi che dovranno comunque essere responsabile indicati specificatamente ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis del D.Lgs 163/06, in sede di offerta economica. Si rammenta che non sono ammesse, pena esclusione dalla gara, offerte in aumento sugli importi a base d’asta dei singoli lotti. Da ultimo si precisa che gli operatori economici, in considerazione della richiesta presenza degli specialisti di prodotto: “Product Specialists”, dedicati all’assistenza ed al supporto tecnico degli utilizzatori per il corretto e sicuro utilizzo dei dispositivi medici specialistici impiantabili, dovranno osservare i contenuti delle linee guida proposte da ASSOBIOMEDICA per dette attività. Eventuali elementi che potrebbero insorgere circa possibili rischi specifici propri delle sue attività lavorative da interferenza, nel corso del contratto, potranno essere oggetto dell'accordodi redazione di DUVRI specifico, ove necessario, ponendo a carico dei fornitori accreditate i relativi oneri con la definizione dei dettagli tecnici da valutarsi di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadroL’Azienda, prima dell’avvio delle attività previstepertanto, sottoscriveranno a seguito ritiene sufficiente informare gli operatori accreditati attraverso le procedure di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro rischio (DVR) relative alla struttura in cui l’affidatario sarà chiamato andranno a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle la propria attività.

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Samples: trasparenza.asl1abruzzo.it

Sicurezza. L’affidatario L’Aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla tutela della salute dei propri dipendenti; in particolare, è tenuta alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008. L’Aggiudicatario deve dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza (es.: scarpe, etc.) e deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone o cose. L’Aggiudicatario deve porre particolare cura all’informazione, istruzione ed addestramento dei lavoratori circa l’uso dei mezzi personali di protezione, dei metodi di protezione per i lavori pericolosi e l’uso di eventuali sostanze pericolose o dannose e comunque in merito ai rischi specifici inerenti alle attività svolte, al primo soccorso e alla prevenzione degli incendi. Entro quindici giorni consecutivi dalla specifica richiesta da parte dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario deve provvedere alla presentazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza, espressamente mirato alle tipologie ed alle specifiche ed analizzate criticità dei singoli ambienti (Aree omogenee), in modo contribuire alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In caso di rilevata genericità, anche parziale, l’Amministrazione ne potrà pretendere l’integrazione, ovvero la completa riformulazione senza alcuna spesa. Successivamente all’aggiudicazione e prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto, verrà indetta una riunione preliminare per il coordinamento della sicurezza e la valutazione delle interferenze. In tale sede verrà aggiornato il documento preliminare riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi ove è espletato l’appalto. L’integrazione sottoscritta dall’Aggiudicatario farà parte degli atti contrattuali. L’aggiudicatario è quindi tenuto alla compilazione del documento che l'Amministrazione si impegna a rispettare e far rispettare riserva di fornire, al proprio personale le fine di verificarne l'idoneità tecnico-professionale. La mancata ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore sui luoghi di lavoro committente. Il affidatario dà atto è causa di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate risoluzione del contratto per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 inadempimento del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàcontraente.

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Samples: www.consiglio.regione.lazio.it

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti L’appalto dovrà essere gestito nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell’igiene e sicurezza nel lavoro. In particolare si fa riferimento al D.Lgs 81/2008. Si allega alla documentazione di appalto uno schema di DUVRI che dovrà essere implementato con i datori di lavoro delle varie strutture interessate con la collaborazione dei vari RSPP. Nei casi e per gli interventi per cui risulti necessario dovrà essere predisposto un adeguato PSC ed effettuata la notifica preliminare al competente ufficio USL. Per gli immobili a reddito dovrà essere redatto POS specifico per ogni contesto di intervento. Il committente, in conformità all’art. 26 del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere D.Lgs 81/2008, fornirà all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi negli ambienti in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto cui sono destinati ad operare e consegna dei prodotti, le informazioni e le sulle misure di sicurezza riportate nel prevenzione e di prevenzione e di emergenza adottate alla propria attività. Metterà pertanto a disposizione dell’appaltatore le norme interne vigenti nei luoghi in cui si esplica il servizio, e lo informerà anche di eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante lo svolgimento dei lavori. Metterà a conoscenza dell’appaltatore del contenuto del DVR (documento valutazione dei Rischi) e del piano di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citatoemergenza ove istituito. Le parti concorderanno e collaboreranno Si impegna inoltre a cooperare con l’appaltatore all’attuazione delle misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori relativi all’appalto e a prevenire coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi generati cui sono esposti i lavoratori. In definitiva il committente provvederà al coordinamento degli interventi e delle misure di protezione in relazione alla presenza nei luoghi in cui si svolgono i lavori oggetto dell’appalto, di personale dipendente dal conduttore dell’immobile, di pubblico o ospiti occasionali, di personale dipendente dall’assuntore, di personale dipendente da possibili interferenze tra altre eventuali ditte che operino in contemporaneità e di lavoratori autonomi. Se ricorrono le diverse attività svolte. La promozione circostanze fornirà anche il piano di tale cooperazione sicurezza e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltantedi cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L’appaltatore, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadroda parte sua, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni dovrà: Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) di cui al D.Lgs 81/2008, relativo all’attività specifica ed ai luoghi in cui sono indicate le si svolge l’attività; – provvedere al coordinamento ed alla integrazione dei piani di sicurezza di eventuali sub-appaltatori, che comunque deve informare sui rischi complessivi emergenti dal piano di coordinamento; – redigere un suo piano di sicurezza qualora nel corso dell’appalto ne ricorressero i presupposti in relazione agli eventuali obblighi che scaturiscono dal D.Lgs 81/2008; – eventualmente integrare o concordare modifiche e rendere comunque operativo, in relazione alla propria autonomia organizzativa del cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008, qualora necessario e fornito dal committente. Il piano di sicurezza deve definire almeno i seguenti argomenti: - compiti e responsabilità delle figure presenti in cantiere; - organizzazione e conduzione del cantiere; - modalità operative per la prevenzione di incidenti e/o infortuni; - piani di controllo nelle aree di lavoro, degli utensili ed attrezzi di lavoro, delle macchine di cantiere e dei mezzi di sollevamento; - iniziative specifiche (connesse con la sicurezza) da adottare con riferimento ai lavori oggetto dell’appalto (istruzioni scritte, comunicazioni etc.); - analisi dei rischi e degli incidenti; - misure e disposizioni per la protezione delle installazioni provvisorie; - limiti di mobilità del personale verso aree considerate a rischio. L’appaltatore deve inoltre garantire l’idoneità professionale del personale impiegato nei lavori con la attuazione di un piano di controllo della qualificazione e formazione avvenute. Detto piano deve prevedere: - controllo della preparazione professionale e di sicurezza degli operatori e verifica delle capacità psicofisiche per far fronte alle necessità operative; - verifica ed eventuali azioni integrative; - calendario e piano delle riunioni e degli incontri con gli operatori; - eventuali corsi di aggiornamento; - illustrazione delle norme di sicurezza ed igiene ambientale. L’appaltatore è comunque responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza concordate previste per eliminare ovvero limitare tali rischil’attività oggetto dell’appalto desumibili dal piano di sicurezza e coordinamento. Ai fini L’appaltatore è inoltre responsabile della informazione e formazione del proprio personale che opera al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli adempimenti previsti dall’artaltri che operano nello stesso ambiente. 26 del D. Lgs. 81/2008L’appaltatore dovrà nominare l’esperto dei problemi di sicurezza, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle ed i preposti alle varie attività. Sono stimati L’appaltatore deve inoltre: - utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori; - fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego; - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori; - predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte; - mettere in Euro 0,00 atto i costi provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. I piani di sicurezza, redatti come sopra e coordinati a cura del committente devono essere allegati e conservati agli atti. Le attrezzature ed i mezzi d’opera da impiegare per l’esecuzione dei lavori devono essere rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e d’uso nonché essere adeguati per numero e caratteristiche all’importanza del lavoro. Qualora il committente conceda in uso all’appaltatore particolari attrezzature per l’esecuzione dei lavori commessi, detta circostanza dovrà risultare dal verbale di consegna dei lavori o da apposito verbale di constatazione (che può essere contestuale ai singoli ordini di lavoro) nei quali deve risultare l’accertamento e l’accettazione dello stato di efficienza e rispondenza delle misure finalizzate a eliminare estesse attrezzature alle norme antinfortunistiche. Nel caso di presenza contemporanea di più appaltatori è compito del committente, mediante il responsabile del coordinamento, gestire le situazioni di utilizzo promiscuo di attrezzature, promovendo la formalizzazione di verbali di constatazione. Allegato al presente capitolato vi è il DUVRI redatto sulla base delle attività proprie dell’INPS e di quelle che si presume siano tipiche del contratto di manutenzione oggetto del presente capitolato. Ad insindacabile giudizio del DL potrà essere necessario, sulla base del particolare tipo di lavoro, la redazione del PSC in fase di progettazione/o ridurre esecuzione e la notifica preliminare al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàcompetente ufficio USL.

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Samples: servizi2.inps.it

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale L’Affidatario, nell'esecuzione delle attività, deve osservare tutte le disposizioni vigenti normative in materia di sicurezza e sa- lute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro previste dal lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e ss.mm.ii., adeguandosi inol- tre alle eventuali norme integrative e/o eventi comunque dannosisostitutive che dovessero intervenire durante lo svolgimento dell’appalto. L’affidatario dovrà farsi carico Prima dell’inizio dell’attività, l’Affidatario deve restituire compilato e firmato il DUVRI, Documento unico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto valuta- zione dei rischi interferenziali, allegato al contratto, col quale dichiara di aver preso visione dei luoghi di lavoro con indicazione dei rischi e consegna dei prodottipericoli specifici, nonché le informazioni e le opportune misure di sicurezza riportate nel documento prevenzione ed emergenza. L’Affidatario deve portare a conoscenza di coordinamento e pianificazione concordata delle operazionitali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione a controllare l'applicazione delle misure necessarie di prevenzione e a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata sviluppare un costante controllo durante l'e- secuzione delle attività. Sono stimati 10.PERSONALE Per assicurare il preciso adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’Affidatario deve avere alle proprie dipendenze personale operativo in Euro 0,00 i costi numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione della prestazione prevista, specializzato, formato e ben addestrato all’utilizzo delle misure finalizzate macchine e del prodotto in dotazione, dotato di adeguate competenze professionali per un soddisfacente espleta- mento del servizio medesimo e per la gestione di tutte le situazioni di emergenza che dovessero venirsi a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàcreare.

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Samples: www.igeaspa.it

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti L’appalto dovrà essere gestito nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell’igiene e sicurezza nel lavoro. In particolare si fa riferimento al D.Lgs 81/2008. Si allega alla documentazione di appalto uno schema di DUVRI che dovrà essere implementato con i datori di lavoro delle varie strutture interessate con la collaborazione dei vari RSPP. Nei casi e per gli interventi per cui risulti necessario dovrà essere predisposto un adeguato PSC ed effettuata la notifica preliminare al competente ufficio USL. Il committente, in conformità all’art. 26 del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere D.Lgs 81/2008, fornirà all’Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi negli ambienti in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto cui sono destinati ad operare e consegna dei prodotti, le informazioni e le sulle misure di sicurezza riportate nel prevenzione e di prevenzione e di emergenza adottate alla propria attività (permesso di lavoro). Metterà pertanto a disposizione dell’Appaltatore le norme interne vigenti nei luoghi in cui si esplica l’attività, e lo informerà anche di eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante lo svolgimento dei lavori. Metterà a conoscenza dell’Appaltatore del contenuto del DVR (documento valutazione dei Rischi) e del piano di coordinamento emergenza. Deve, in particolare, essere evidenziato il significato delle varie segnalazioni acustiche e pianificazione concordata delle operazionivisive, ove esistano, e sulle situazioni di seguito citatoemergenza che potrebbero verificarsi negli ambienti, indipendentemente dalle attività manutentive (Piano di emergenza previsto dal DM 10.03.98). Le parti concorderanno e collaboreranno Si impegna inoltre a cooperare con l’Appaltatore all’attuazione delle misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori relativi all’appalto e a prevenire coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi generati cui sono esposti i lavoratori. In definitiva il committente provvederà al coordinamento degli interventi e delle misure di protezione in relazione alla presenza nei luoghi in cui si svolgono i lavori oggetto dell’appalto, di personale dipendente dal conduttore dell’immobile, di pubblico o ospiti occasionali, di personale dipendente dall’appaltatore , di personale dipendente da possibili interferenze tra altre eventuali ditte che operino in contemporaneità e di lavoratori autonomi. Se ricorrono le diverse attività svolte. La promozione circostanze fornirà anche il piano di tale cooperazione sicurezza e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltantedi cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L’Appaltatore, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadroda parte sua, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni dovrà: Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) di cui al D.Lgs 81/2008, relativo all’attività specifica ed ai luoghi in cui sono indicate le si svolge l’attività; – provvedere al coordinamento ed alla integrazione dei piani di sicurezza di eventuali sub- appaltatori, che comunque deve informare sui rischi complessivi emergenti dal piano di coordinamento; – redigere un suo piano di sicurezza qualora nel corso dell’appalto ne ricorressero i presupposti in relazione agli eventuali obblighi che scaturiscono dal D.Lgs 81/2008; – eventualmente integrare o concordare modifiche e rendere comunque operativo, in relazione alla propria autonomia organizzativa del cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008, qualora necessario e fornito dal committente. Il piano di sicurezza deve definire almeno i seguenti argomenti: − compiti e responsabilità delle figure presenti in cantiere; − organizzazione e conduzione del cantiere; − modalità operative per la prevenzione di incidenti e/o infortuni; − piani di controllo nelle aree di lavoro, degli utensili ed attrezzi di lavoro, delle macchine di cantiere e dei mezzi di sollevamento; − iniziative specifiche (connesse con la sicurezza) da adottare con riferimento ai lavori oggetto dell’appalto (istruzioni scritte, comunicazioni etc.); − analisi dei rischi e degli incidenti; − misure e disposizioni per la protezione delle installazioni provvisorie; − limiti di mobilità del personale verso aree considerate a rischio. L’Appaltatore deve inoltre garantire l’idoneità professionale del personale impiegato nei lavori con la attuazione di un piano di controllo della qualificazione e formazione avvenute. Detto piano deve prevedere: − controllo della preparazione professionale e di sicurezza degli operatori e verifica delle capacità psicofisiche per far fronte alle necessità operative; − verifica ed eventuali azioni integrative; − calendario e piano delle riunioni e degli incontri con gli operatori; − eventuali corsi di aggiornamento; − illustrazione delle norme di sicurezza ed igiene ambientale. L’Appaltatore è comunque responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza concordate previste per eliminare ovvero limitare tali rischil’attività oggetto dell’appalto desumibili dal piano di sicurezza e coordinamento. Ai fini L’Appaltatore è inoltre responsabile della informazione e formazione del proprio personale che opera al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli adempimenti previsti dall’artaltri che operano nello stesso ambiente. 26 del D. Lgs. 81/2008L’Appaltatore dovrà nominare l’esperto dei problemi di sicurezza, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle ed i preposti alle varie attività. Sono stimati L’Appaltatore deve inoltre: − utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori; − fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego; − controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori; − predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte; − mettere in Euro 0,00 atto i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàprovvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.

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Samples: servizi2.inps.it

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare L’Affidatario è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti s.m.i. in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza, non attinente al servizio prestato, il personale impiegato nell’espletamento del lavoro previste dal D.Lgsservizio in oggetto sarà considerato al pari di qualunque altro “ospite” dell’Ateneo e non dovrà, pertanto, rivestire alcun ruolo attivo nella gestione della situazione medesima. Esso dovrà, unicamente, abbandonare gli ambienti interessati dall’emergenza nel più breve tempo possibile, seguendo le indicazioni del personale dipendente del Politecnico, in particolare dei responsabili locali della sicurezza, e della segnaletica esistente. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 unitamente e s.m.i., il Politecnico di Milano provvederà a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene fornire all’Affidatario le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro negli ambienti in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività è destinato ad operare e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze prevenzione e di emergenza adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischirelazione alla attività dell’Ateneo. Ai fini degli adempimenti previsti dall’artdella individuazione e della eliminazione dei rischi dovuti ad interferenza in merito alle normali operazioni di trasporto, facchinaggio, e carico dei rifiuti presso i luoghi dell’Ateneo, si segnala come principale rischio la presenza ed il transito di persone. È necessario che durante le operazioni le zone dove possano verificarsi cadute, urti o schiacciamenti dovuti al trasporto, facchinaggio e carico dei rifiuti vengano opportunamente delimitate, dall’Affidatario, e ne venga impedito l’accesso ad esterni. Inoltre, spesso è possibile che in alcuni locali siano depositate sostanze infiammabili è perciò fatto assoluto divieto di uso di fiamme libere e/o di possibili fonti di innesco. In caso di servizi su richiesta non prevedibili a priori verrà redatto il documento unico divalutazione dei rischi dovuti ad interferenze in conformità a quanto previsto all’art. 26 del D. LgsD.Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo 81/08 valutando i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitànella situazione lavorativa specifica; rimangono comunque valide le precedenti indicazioni.

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Samples: www.polimi.it

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare La Ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, le disposizioni vigenti tutele previste D.Lgs. n. 81/08 e dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. A tale scopo dovrà comunicare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto il nominativo del proprio Medico Competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza al fine di concordare le attività previste dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all’appalto, le ditte partecipanti alla gara sono tenute a prendere visione preventiva del lavoro previste dal D.LgsDocumento generale di valutazione dei rischi. 81/2008 unitamente La Ditta aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell’AOB, a conformarsi a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere prescrizioni, anche future, in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le merito a misure di prevenzione, sicurezza riportate nel documento di coordinamento ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all’appalto, che saranno impartite dalla competente struttura aziendale. In caso d’inadempienza, l’AOB procederà alla risoluzione del contratto ed al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citatopenali dell’aggiudicatario. Le parti concorderanno L’AOB e collaboreranno l’aggiudicatario s’impegnano a cooperare all’attuazione delle misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell’appalto. L’AOB e l’aggiudicatario s’impegnano a prevenire coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi generati da possibili cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le diverse i lavoratori coinvolti nell’esecuzione delle attività svoltelavorative oggetto dell’appalto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordoall’AOB. La Stazione Appaltante Ditta aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e l’affidatario dell’accordo quadroprima della stipula del contratto, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno dovrà a seguito tal fine collaborare con l’AOB alla stesura definitiva del Documento Unico di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi Valutazione Rischi da interferenze Interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàalla sua congiunta sottoscrizione.

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Samples: www.aobrotzu.it

Sicurezza. L’affidatario si impegna a Fermo restando quanto previsto all’art. 17 del capitolato prestazionale-gestionale, per tutta la durata della gestione del servizio, l’aggiudicatario deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98. Il concessionario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e far rispettare al alla prevenzione degli infortuni, dotando il proprio personale e quello dell’Amministrazione degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le disposizioni vigenti in materia esigenze di sicurezza del e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati, nonché la sicurezza sul lavoro previste dal di cui al D.Lgs. 81/2008 unitamente 81/08 di cui è totalmente responsabile. In particolare dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Il concessionario è tenuto a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosipredisporre e a trasmettere al Comune entro il giorno precedente all’avvio del servizio un piano di emergenza relativo alle attività da esso svolte nell’ambito del servizio oggetto della concessione. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate derivanti dallo svolgimento delle attività per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante i lavoratori e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento per gli utenti e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi il programma delle misure finalizzate ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze. Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàtotale carico del concessionario.

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Samples: www.unionedelsorbara.mo.it

Sicurezza. L’affidatario La sub-appaltatrice si impegna a rispettare obbliga, durante l’esecuzione dei lavori in cantiere, ad osservare e far rispettare al proprio osservare scrupolosamente tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, buona tecnica. Il personale impiegato per l’esecuzione dei lavori dovrà ricevere tutte le istruzioni e le disposizioni vigenti unicamente dal Responsabile di Impresa, il quale sarà l’unico responsabile. La sub-appaltatrice adotterà tutte le misure che, secondo la particolarità, l’esperienza e la tecnica, saranno necessarie per tutelare l’integrità fisica dei propri dipendenti, di terzi e dei beni interessati all’esecuzione dei lavori. Al fine di dare attuazione a quanto richiesto dalla legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le parti si danno atto che alla sub-appaltatrice sono state fornite le informazioni sugli eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la sub-appaltatrice è chiamato ad operare, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenze adottate in cantiere per prevenire tali rischi. In particolare le parti si danno atto che è stato consegnato il PSC nonché i POS delle imprese operanti in cantiere. Più in generale, le parti si danno reciproco atto che quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri è stato adempiuto ad eccezione della consegna del lavoro previste dal D.LgsPOS dell’impresa sub-appaltatrice. 81/2008 unitamente A tale riguardo la sub-appaltatrice si impegna a fornire tale documento entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima di iniziare i lavori oggetto del presente contratto. Durante l’esecuzione dei lavori potranno operare in cantiere simultaneamente altre imprese. Pertanto la sub-appaltatrice dovrà adeguare la propria organizzazione e le proprie attività in modo tale da evitare ostacoli ed interferenze e da non provocare inconvenienti alle attività di altre imprese, ricercando invece procedimenti e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti assegnati alle parti interessate ed intraprendendo tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosia recuperare eventuali ritardi derivanti da cause connesse a quanto sopra. L’affidatario Il POS redatto dall’impresa sub-appaltatrice dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo tener conto, eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazionianche modificandone il contenuto, di seguito citatotali evenienze. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene E’ inoltre obbligo del subappaltante fornire ai suoi subappaltatori tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro dell’area in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività i subappaltatori sono destinati ad operare e sulle relative delle misure di sicurezza prevenzione e di emergenza adottate sia dall’impresa appaltatrice che dalla committente. Nel caso di inottemperanza da parte della sub-appaltatrice a quanto sopra indicato, la subappaltante avrà facoltà di far sospendere i lavori, risolvere il rapporto contrattuale per colpa della sub-appaltatrice ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante addebitare i danni e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàgli eventuali maggiori oneri che deriveranno alla subappaltante dall’inadempimento della sub-appaltatrice.

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Samples: Contratto Di Subappalto a Misura Tra

Sicurezza. L’affidatario L’IMPRESA è tenuta a curare affinché nell’esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. L’IMPRESA si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna a rispettare e far a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008. Ai sensi del d.lgs. 81/2008 la FEM promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi durante la fase di esecuzione del contratto. L’IMPRESA è tenuta ad adottare, nel corso dell’esecuzione del contratto, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta x xxxxxxxxx da parte della FEM, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette all’esecuzione del contratto che dei dipendenti della FEM e dei terzi. L'IMPRESA si impegna, inoltre, ad informare i soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto di tutti gli eventuali rischi inerenti l’uso dei beni forniti. Gli oneri della sicurezza (che non sono soggetti al ribasso) costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti “costi generali”, cioè tutto quanto fa riferimento all’ambito applicativo del d.lgs. 81/2008 (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell’ambito dell’importo complessivo stimato dell’appalto (posto a base di gara) in quanto compresi negli oneri generali dell’IMPRESA. L’IMPRESA è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto alla FEM che a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche se eseguite da parte di terzi. L’IMPRESA si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgse di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi. 81/2008 unitamente L’IMPRESA deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d'opera nonché a Terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le altre misure ed azioni precauzionali norme di cui sopra; prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che si rendessero necessarie ritenga opportuno per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata garantire la sicurezza e l’igiene del trasporto e consegna dei prodottilavoro, le informazioni e le predisponendo un piano delle misure di sicurezza riportate dei lavoratori. Tale piano deve essere consegnato alla FEM entro 30 (trenta) giorni dall’affidamento e comunque prima della consegna degli impianti. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna degli impianti né alla stipula del contratto d’appalto. L’IMPRESA sarà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale la FEM procederà ad incamerare la garanzia provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d’appalto per colpa dell’aggiudicatario. Nel caso in cui nel documento corso dell’appalto si rendesse necessaria l’esecuzione di coordinamento particolari interventi, quali per esempio alcune specifiche attività di manutenzione straordinaria, non compresi nella iniziale programmazione, l’IMPRESA è tenuta a provvedere all'aggiornamento del piano fornito in sede di consegna degli impianti, integrandolo con l'analisi dei rischi connessi alla nuova tipologia di intervento. Devono essere quindi ricompresi nei prezzi di offerta tutti gli oneri relativi a garantire che le attività vengano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche in materia di sicurezza. La ricognizione sull’osservanza delle misure atte a garantire l’igiene dei locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza e pianificazione concordata delle operazionisalubrità, è demandata all’IMPRESA, che è tenuta ad operare, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione concerto con le strutture designate o indicate dalla FEM, all’individuazione delle misure necessarie dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all’organo competente ad adottarle. L’IMPRESA assume altresì a prevenire rischi generati proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione dei servizi previsti in CSA che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da possibili interferenze tra eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate. Di qualsiasi infortunio verificatosi nell’espletamento dei servizi deve essere data immediata comunicazione ai responsabili della FEM e immediata registrazione e archiviazione a fini statistici. Per quanto riguarda le diverse attività svolteprestazioni di manutenzione straordinaria, qualora necessario in base alla vigente normativa, l’IMPRESA deve procedere con la nomina del Coordinatore per la sicurezza, il cui compenso è da intendersi a carico dell’IMPRESA stessa così come tutte le spese tecniche per la progettazione e la direzione dei lavori. La promozione di tale cooperazione L’IMPRESA s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàloro collaboratori.

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Samples: www.appalti.provincia.tn.it

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare L’Affidatario è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti s.m.i. in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza, non attinente al servizio prestato, il personale impiegato nell’espletamento del lavoro previste dal D.Lgsservizio in oggetto sarà considerato al pari di qualunque altro “ospite” dell’Ateneo e non dovrà, pertanto, rivestire alcun ruolo attivo nella gestione della situazione medesima. Esso dovrà, unicamente, abbandonare gli ambienti interessati dall’emergenza nel più breve tempo possibile, seguendo le indicazioni del personale dipendente del Politecnico, in particolare dei responsabili locali della sicurezza, e della segnaletica esistente. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 unitamente e s.m.i., il Politecnico di Milano provvederà a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene fornire all’Affidatario le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro negli ambienti in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività è destinato ad operare e sulle relative misure di sicurezza prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività dell’Ateneo. Ai fini della individuazione e della eliminazione dei rischi dovuti ad interferenza in merito alle normali operazioni di trasporto, facchinaggio, e carico dei rifiuti presso i luoghi dell’Ateneo, si segnala come principale rischio la presenza ed emergenze adottate oltre il transito di persone. E’ necessario che durante le operazioni le zone dove possano verificarsi cadute, urti o schiacciamenti dovuti al trasporto dei rifiuti vengano opportunamente delimitate e ne venga impedito l’accesso ad esterni. Inoltre, spesso è possibile che in alcuni locali siano depositate sostanze infiammabili è perciò fatto assoluto divieto di uso di fiamme libere e/o di possibili fonti di innesco. In caso di servizi su richiesta non prevedibili a priori verrà redatto il documento unico di valutazione dei rischi da dovuti ad interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’artconformità a quanto previsto all’art. 26 del D. LgsD.Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo 81/08 valutando i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitànella situazione lavorativa specifica; rimangono comunque valide le precedenti indicazioni.

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Samples: www.polimi.it

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti L’appalto dovrà essere gestito nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell’igiene e sicurezza nel lavoro. In particolare si fa riferimento al D.Lgs 81/2008. Si allega alla documentazione di appalto uno schema di DUVRI che dovrà essere implementato con i datori di lavoro delle varie strutture interessate con la collaborazione dei vari RSPP. Nei casi e per gli interventi per cui risulti necessario dovrà essere predisposto un adeguato PSC ed effettuata la notifica preliminare al competente ufficio USL. Il committente, in conformità all’art. 26 del lavoro previste D.Lgs. 81/2008, fornirà all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di prevenzione e di emergenza adottate alla propria attività. Metterà pertanto a disposizione dell’appaltatore le norme interne vigenti nei luoghi in cui si esplica il servizio, e lo informerà anche di eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante lo svolgimento dei lavori. Metterà a conoscenza dell’appaltatore del contenuto del DVR (documento valutazione dei Rischi) e del piano di emergenza. Direzione Regionale per la Toscana Settore Tecnico Edilizio Deve, in particolare, essere evidenziato il significato delle varie segnalazioni acustiche e visive, ove esistano, e sulle situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi negli ambienti, indipendentemente dalle attività manutentive (Piano di emergenza previsto dal DM 10.03.98). Si impegna inoltre a cooperare con l’appaltatore all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori relativi all’appalto e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. In definitiva il committente provvederà al coordinamento degli interventi e delle misure di protezione in relazione alla presenza nei luoghi in cui si svolgono i lavori oggetto dell’appalto, di personale dipendente dal conduttore dell’immobile, di pubblico o ospiti occasionali, di personale dipendente dall’assuntore, di personale dipendente da altre eventuali ditte che operino in contemporaneità e di lavoratori autonomi. Se ricorrono le circostanze fornirà anche il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosie s.m.i. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodottiL’appaltatore, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazionida parte sua, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni dovrà: Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.ddi cui al D.Lgs. DUVRI) 81/2008, relativo all’attività specifica ed ai luoghi in cui sono indicate le si svolge l’attività; – provvedere al coordinamento ed alla integrazione dei piani di sicurezza di eventuali sub-appaltatori, che comunque deve informare sui rischi complessivi emergenti dal piano di coordinamento; – redigere un suo piano di sicurezza qualora nel corso dell’appalto ne ricorressero i presupposti in relazione agli eventuali obblighi che scaturiscono dal X.Xxx. 81/2008; – eventualmente integrare o concordare modifiche e rendere comunque operativo, in relazione alla propria autonomia organizzativa del cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. Direzione Regionale per la Toscana Settore Tecnico Edilizio 81/2008, qualora necessario e fornito dal committente. Il piano di sicurezza deve definire almeno i seguenti argomenti: - compiti e responsabilità delle figure presenti in cantiere; - organizzazione e conduzione del cantiere; - modalità operative per la prevenzione di incidenti e/o infortuni; - piani di controllo nelle aree di lavoro, degli utensili ed attrezzi di lavoro, delle macchine di cantiere e dei mezzi di sollevamento; - iniziative specifiche (connesse con la sicurezza) da adottare con riferimento ai lavori oggetto dell’appalto (istruzioni scritte, comunicazioni etc.); - analisi dei rischi e degli incidenti; - misure e disposizioni per la protezione delle installazioni provvisorie; - limiti di mobilità del personale verso aree considerate a rischio. L’appaltatore deve inoltre garantire l’idoneità professionale del personale impiegato nei lavori con la attuazione di un piano di controllo della qualificazione e formazione avvenute. Detto piano deve prevedere: - controllo della preparazione professionale e di sicurezza degli operatori e verifica delle capacità psicofisiche per far fronte alle necessità operative; - verifica ed eventuali azioni integrative; - calendario e piano delle riunioni e degli incontri con gli operatori; - eventuali corsi di aggiornamento; - illustrazione delle norme di sicurezza ed igiene ambientale. L’appaltatore è comunque responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza concordate previste per eliminare ovvero limitare tali rischil’attività oggetto dell’appalto desumibili dal piano di Direzione Regionale per la Toscana Settore Tecnico Edilizio sicurezza e coordinamento. Ai fini L’appaltatore è inoltre responsabile della informazione e formazione del proprio personale che opera al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli adempimenti previsti dall’artaltri che operano nello stesso ambiente. 26 del D. Lgs. 81/2008L’appaltatore dovrà nominare l’esperto dei problemi di sicurezza, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle ed i preposti alle varie attività. Sono stimati L’appaltatore deve inoltre: - utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori; - fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego; - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori; - predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte; - mettere in Euro 0,00 atto i costi provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. I piani di sicurezza, redatti come sopra e coordinati a cura del committente devono essere allegati e conservati agli atti. Le attrezzature ed i mezzi d’opera da impiegare per l’esecuzione dei lavori devono essere rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e d’uso nonché essere adeguati per numero e caratteristiche all’importanza del lavoro. Qualora il committente conceda in uso all’appaltatore particolari attrezzature per l’esecuzione dei lavori commessi, detta circostanza dovrà risultare dal verbale di consegna dei lavori o da apposito verbale di constatazione (che può essere contestuale ai singoli ordini di lavoro) nei quali deve risultare l’accertamento e l’accettazione dello stato di efficienza e rispondenza delle misure finalizzate a eliminare estesse attrezzature alle norme Direzione Regionale per la Toscana Settore Tecnico Edilizio antinfortunistiche. Nel caso di presenza contemporanea di più appaltatori è compito del committente, mediante il responsabile del coordinamento, gestire le situazioni di utilizzo promiscuo di attrezzature, promovendo la formalizzazione di verbali di constatazione. Allegato al presente capitolato vi è il DUVRI redatto sulla base delle attività proprie dell’INPS e di quelle che si presume siano tipiche del contratto di manutenzione oggetto del presente capitolato. Ad insindacabile giudizio del DL potrà essere necessario, sulla base del particolare tipo di lavoro, la redazione del PSC in fase di progettazione/o ridurre esecuzione e la notifica preliminare al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàcompetente ufficio USL.

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Samples: servizi2.inps.it

Sicurezza. L’affidatario L’impresa si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro previste e tutela dei lavoratori e, nello specifico, si impegna a assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. D.Lgs 81/2008 unitamente a ed in generale di tutte le altre misure ed azioni precauzionali norme di tutela della sicurezza del lavoratore dipendente. Data la natura della fornitura oggetto della presente procedura, nonché delle prestazioni specialistiche richieste (Specialist Support) che rivestono carattere “meramente intellettuali” non si rendessero necessarie rileva la necessità di predisporre apposito DUVRI, per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico la mancanza di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltanteinterferenza, come datore rilevato dal Responsabile del Servizio di lavoro committentePrevenzione e Protezione ASL. Il affidatario dà atto I relativi costi, pertanto, sono pari a zero. Nella formulazione dell’offerta economica l’importo totale complessivo offerto, per ciascun lotto, dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal presente capitolato e degli oneri per la sicurezza a carico delle ditte offerenti, costi che dovranno comunque essere responsabile indicati specificatamente ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis del D.Lgs 163/06, in sede di offerta economica. Si rammenta che non sono ammesse, pena esclusione dalla gara, offerte in aumento sugli importi a base d’asta dei singoli lotti. Da ultimo si precisa che gli operatori economici, in considerazione della richiesta presenza degli specialisti di prodotto: “Product Specialists”, dedicati all’assistenza ed al supporto tecnico degli utilizzatori per il corretto e sicuro utilizzo dei dispositivi specialistici impiantabili, dovranno osservare i contenuti delle linee guida proposte da ASSOBIOMEDICA per dette attività. Eventuali elementi che potrebbero insorgere circa possibili rischi specifici propri da interferenza, nel corso del contratto, potranno essere oggetto di redazione di DUVRI specifico, ove necessario, ponendo a carico delle sue attività lavorative oggetto dell'accordoditte accreditate i relativi oneri con la definizione dei dettagli tecnici da valutarsi di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadroL’Azienda, prima dell’avvio delle attività previstepertanto, sottoscriveranno a seguito ritiene sufficiente informare gli operatori accreditati attraverso le procedure di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro rischio (DVR) relative alla struttura in cui l’affidatario sarà chiamato andranno a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle la propria attività.

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Samples: trasparenza.asl1abruzzo.it

Sicurezza. L’affidatario L’impresa ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; in particolare l’impresa aggiudicataria è tenuta, per quanto di sua competenza alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., norme che si intendono a tutti gli effetti parte integrante del presente Capitolato Tecnico e dello stipulando Contratto. Il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l’attività svolta e la prevenzione degli incendi. L’impresa deve inoltre indicare se ha proceduto a: - individuare i fattori di rischio nelle diverse fasi dell’attività svolte dal proprio personale; - elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Come previsto dal D.Lgs 81/08, l’impresa aggiudicataria si impegna ad informare gli operatori su: - eventuali rischi connessi con lo svolgimento delle attività lavorative; - misure di sicurezza; - uso dei mezzi protettivi; - percorso da seguire in caso di esposizione accidentale a materiali tossici, biologici, rifiuti ed infortuni. Inoltre, si impegna a rispettare dotare gli operatori di idonei mezzi di protezione individuali e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste collettivi. Come previsto dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadroD.Lgs 81/08 l’impresa aggiudicataria, prima dell’avvio delle attività previstedella stipulazione del contratto, sottoscriveranno a seguito deve redigere e firmare apposito documento sulla sicurezza, congiuntamente all’Asl Roma 6, ai sensi di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. quanto previsto nel DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate , pena la non stipulazione del contratto, per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàcolpa dell’impresa aggiudicataria.

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Samples: www.aslroma6.it

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare L’Affidatario è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti s.m.i. in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza, non attinente al servizio prestato, il personale impiegato nell’espletamento del lavoro previste dal D.Lgsservizio in oggetto sarà considerato al pari di qualunque altro “ospite” dell’Ateneo e non dovrà, pertanto, rivestire alcun ruolo attivo nella gestione della situazione medesima. Esso dovrà, unicamente, abbandonare gli ambienti interessati dall’emergenza nel più breve tempo possibile, seguendo le indicazioni del personale dipendente del Politecnico, in particolare dei responsabili locali della sicurezza, e della segnaletica esistente. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 unitamente e s.m.i., il Politecnico di Milano provvederà a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene fornire all’Affidatario le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro negli ambienti in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività è destinato ad operare e sulle relative misure di sicurezza prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività dell’Ateneo. Ai fini della individuazione e della eliminazione dei rischi dovuti ad interferenza in merito alle normali operazioni di trasporto, facchinaggio, e carico dei rifiuti presso i luoghi dell’Ateneo, si segnala come principale rischio la presenza ed emergenze adottate oltre il transito di persone. E’ necessario che durante le operazioni le zone dove possano verificarsi cadute, urti o schiacciamenti dovuti al trasporto, facchinaggio e carico dei rifiuti vengano opportunamente delimitate, dall’Affidatario, e ne venga impedito l’accesso ad esterni. Inoltre, spesso è possibile che in alcuni locali siano depositate sostanze infiammabili è perciò fatto assoluto divieto di uso di fiamme libere e/o di possibili fonti di innesco. In caso di servizi su richiesta non prevedibili a priori verrà redatto il documento unico di valutazione dei rischi da dovuti ad interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’artconformità a quanto previsto all’art. 26 del D. LgsD.Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo 81/08 valutando i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitànella situazione lavorativa specifica; rimangono comunque valide le precedenti indicazioni.

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Samples: www.polimi.it

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le disposizioni vigenti in materia sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza del lavoro previste dal in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o eventi comunque dannosiintegrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. L’affidatario dovrà farsi carico 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di trasmettere struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodottibase a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni e riguardanti le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento prevenzione e pianificazione concordata delle operazioni, di protezione in vigore presso la sede. In seguito citatosarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D. LgsD.Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante 81/2008 e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare successive modifiche e/o ridurre integrazioni sono attribuiti al minimo Datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi derivanti dalle interferenze delle attività.specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza

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Samples: Contratto Di Ricerca

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale L'appaltatore sarà personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le disposizioni norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro previste dal servizi0 e dovrà attuare tutte le precauzioni che il servizio richiederà. Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, l’appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni DUVRI. L’appaltatore, è tenuto a fornire, prima dell’inizio del servizio, l'elenco di tutto il personale dipendente addetto a ciascuna squadra di lavoro. Eventuali variazioni dell’organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al direttore dell’esecuzione e alla stazione appaltante. I lavoratori dell’appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, c. 8, del D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e s.m.i. Durante l’esecuzione del servizio, l’appaltatore dovrà attenersi alle direttive impartite dal DEC al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa e di garantire costantemente la sicurezza dell’area di lavoro e delle aree limitrofe e interferenti con l’area di intervento, oggetto di trasloco e/o eventi comunque dannosimovimentazione. L’affidatario dovrà farsi carico Qualora esigenze di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna funzionamento dei prodottilaboratori ed uffici Arpa lo rendano necessario, le informazioni e attività dovranno essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi per l’appaltatore. L’appaltatore è tenuto altresì a curare il coordinamento di tutte le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse imprese subappaltatrici operanti nelle attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàpresente appalto.

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Samples: www.arpa.piemonte.it

Sicurezza. L’affidatario Nessuna responsabilità, ad alcun titolo, potrà essere attribuita all’Amministrazione in caso di incidenti di ogni natura e genere eventualmente accaduti al personale impiegato dal Concessionario. Il Concessionario deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi si impegna svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il Concessionario deve curare l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, nominerà il responsabile della sicurezza e il preposto per il servizio di prevenzione incendi secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. É fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti quanto previsto dalla normativa in materia di “Miglioramento della salute e della sicurezza del lavoro previste dal D.Lgsdei lavoratori” di cui al D.lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi9 aprile 2008, n. 81, s.m.i. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodottiIn particolare, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioniil Concessionario, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltanteentro 60 giorni dall'inizio dell'attività, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi da interferenze (c.dper la sicurezza e la salute durante il lavoro di cui al predetto decreto legislativo. DUVRI) in cui sono indicate le misure Il documento deve essere trasmesso al Responsabile del Servizio di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008riferimento dell'Amministrazione, La Stazione Appaltante e l’affidatario il quale si impegnano a rispettare quanto definito nel documento riserva di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàindicare ulteriori approfondimenti ai quali il Concessionario deve adeguarsi entro un tempo massimo di 30 giorni.

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Samples: www.provincia.siena.it

Sicurezza. L’affidatario L’impresa ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; in particolare l’impresa aggiudicataria è tenuta, per quanto di sua competenza alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., norme che si intendono a tutti gli effetti parte integrante del presente capitolato tecnico. Il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l’attività svolta e la prevenzione degli incendi. Per quanto riguarda invece la tutela dei pazienti e dei visitatori in caso di incendio, si fa presente che nei presidi e nelle strutture le Aziende Sanitarie si dovrà provvedere ad apposita segnaletica indicante i comportamenti ed i sistemi di prevenzione. All’interno del piano di emergenza predisposto per ogni struttura delle Aziende Sanitarie è inserita apposita scheda (che deve essere inoltrata all’impresa aggiudicataria) con i comportamenti che gli operatori delle imprese esterne devono adottare in caso di incendio. L’impresa deve inoltre indicare se ha proceduto a: - individuare i fattori di rischio nelle diverse fasi dell’attività svolte dal proprio personale; - elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Come previsto dal D.Lgs 81/08, l’impresa aggiudicataria si impegna ad informare gli operatori su: Inoltre si impegna a rispettare dotare gli operatori di idonei mezzi di protezione individuali e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste collettivi. Come previsto dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadroD.Lgs 81/08 l’impresa aggiudicataria, prima dell’avvio delle attività previstedella stipulazione del contratto, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento dovrà redigere e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale firmare apposito documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate sulla sicurezza, congiuntamente all’Azienda Sanitaria, pena la non stipulazione del contratto, per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attività.colpa dell’impresa aggiudicataria

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Samples: www.aslroma3.it

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare L’impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e far rispettare s.m.i. dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguirà il servizio di cui al proprio personale le disposizioni vigenti presente capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell’attività che dovrà essere svolta, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza del sul lavoro previste dal D.Lgse di tutela dell'ambiente. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni L’impresa dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico operazioni di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna lavoro oggetto dei prodotti, le informazioni e le misure servizi di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svoltecui al presente capitolato. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene stazione appaltante fornirà all’impresa aggiudicataria le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro nell'area in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative l’impresa è destinata ad operare ed in relazione all'attività oggetto di ordinativo, ciò per consentire alla stessa l’adozione delle misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre prevenzione e di emergenza in relazione alla attività da svolgere. L’impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell’inizio del servizio l’impresa dovrà trasmettere al Servizio Tecnico, il documento di valutazione dei rischi da interferenze di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 ed il P.O.S (c.dPiano Operativo della Sicurezza). DUVRI) La stazione appaltante e l’impresa dovranno attuare le prescrizioni in cui sono indicate le misure materia di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischie salute sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. Ai fini degli adempimenti previsti dall’artn. 81/08. 26 L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàcontratto.

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Samples: Accordo Quadro Per Interventi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria E Servizio Di Pronto Intervento Sull’impianto Di Pubblica Illuminazione Comunale

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare L’impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e far rispettare s.m.i. dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguirà il servizio di cui al proprio personale le disposizioni vigenti presente capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell’attività che dovrà essere svolta, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza del sul lavoro previste dal D.Lgse di tutela dell'ambiente. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni L’impresa dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività e/o eventi comunque dannosioperazioni di lavoro oggetto dei servizi di cui al presente capitolato. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, La stazione appaltante fornirà all’impresa aggiudicataria le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni in proprio possesso sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro nell'area in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative l’impresa è destinata ad operare ed in relazione all'attività oggetto di ordinativo, ciò per consentire alla stessa l’adozione delle misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre prevenzione e di emergenza in relazione alla attività da svolgere. L’impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori. Entro 4 (quattro) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell’inizio del servizio l’impresa dovrà trasmettere al Servizio Tecnico, il documento di valutazione dei rischi da interferenze di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 ed il P.O.S. (c.dPiano Operativo della Sicurezza). DUVRI) La stazione appaltante e l’impresa dovranno attuare le prescrizioni in cui sono indicate le misure materia di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischie salute sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. Ai fini degli adempimenti previsti dall’artn. 81/08. 26 L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitàcontratto.

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Samples: www.comune.giovinazzo.ba.it

Sicurezza. L’affidatario si impegna a La D.A. ha l’obbligo di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; in particolare la D.A. è tenuta, per prevenire quanto di sua competenza alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto sul lavoro e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., norme che si intendono a tutti gli effetti parte integrante del presente disciplinare tecnico e dello stipulando contratto. Il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l’attività svolta e la prevenzione degli incendi. La S.A. si impegna ad inoltrare alla D.A. la procedura recante i comportamenti che gli operatori delle imprese esterne devono adottare in caso di incendio. La D.A. deve rispettare quanto previsto dal DUVRI. La D.A. deve inoltre indicare che ha proceduto a: - individuare i fattori di rischio nelle diverse fasi dell’attività svolte dal proprio personale; - elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Come previsto dal D.Lgs 81/2008, la D.A. si impegna ad informare gli operatori su: - eventuali rischi connessi con lo svolgimento delle attività lavorative; - misure di sicurezza; - uso dei mezzi protettivi; - percorso da seguire in caso di esposizione accidentale a materiali biologici, rifiuti ed infortuni. Inoltre si impegna a dotare gli operatori di idonei mezzi di protezione individuali e collettivi. La Stazione Appaltante D.A., prima della stipulazione del contratto, deve redigere e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel firmare apposito documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attività.sulla sicurezza, congiuntamente alla S.A..

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Samples: Disciplinare Di Gara

Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare L’Affidatario è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti s.m.i. in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza, non attinente al servizio prestato, il personale impiegato nell’espletamento del lavoro previste dal D.Lgsservizio in oggetto sarà considerato al pari di qualunque altro “ospite” dell’Ateneo e non dovrà, pertanto, rivestire alcun ruolo attivo nella gestione della situazione medesima. Esso dovrà, unicamente, abbandonare gli ambienti interessati dall’emergenza nel più breve tempo possibile, seguendo le indicazioni del personale dipendente dell’Ateneo, in particolare dei responsabili locali della sicurezza, e della segnaletica esistente. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 unitamente e s.m.i., L’Università degli Studi di Firenze provvederà a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene fornire all’Affidatario le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro negli ambienti in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività è destinato ad operare e sulle relative misure di sicurezza prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività dell’Ateneo. Ai fini della individuazione e della eliminazione dei rischi dovuti ad interferenza in merito alle normali operazioni di trasporto, facchinaggio, e carico dei rifiuti presso i luoghi dell’Ateneo, si segnala come principale rischio la presenza ed emergenze adottate oltre il transito di persone. E’ necessario che durante le operazioni le zone dove possano verificarsi cadute, urti o schiacciamenti dovuti al trasporto, facchinaggio e carico dei rifiuti vengano opportunamente delimitate, dall’Affidatario, e ne venga impedito l’accesso ad esterni. Inoltre, spesso è possibile che in alcuni locali siano depositate sostanze infiammabili è perciò fatto assoluto divieto di uso di fiamme libere e/o di possibili fonti di innesco. In caso di servizi su richiesta non prevedibili a priori verrà redatto il documento unico di valutazione dei rischi da dovuti ad interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’artconformità a quanto previsto all’art. 26 del D. LgsD.Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo 81/08 valutando i rischi derivanti dalle interferenze delle attivitànella situazione lavorativa specifica; rimangono comunque valide le precedenti indicazioni.

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Samples: Disciplinare Di Gara