Sistema di Governo Clausole campione

Sistema di Governo. Attualmente gli impianti sono collegati ad un sistema di governo informatico, l’obiettivo di tale sistema è di consentire l’attuazione, la programmazione e la verifica del servizio manutentivo e gestionale, creando una opportuna integrazione informativa tra il Committente, i responsabili interni degli impianti e la ditta appaltatrice. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l’efficienza del sistema e provvedere ad ogni possibile opera di manutenzione sullo stesso per garantirne la funzionalità. Il sistema di governo dovrà garantire: • la riduzione al minimo dei disagi arrecati a seguito di guasti agli impianti e agli immobili oggetto del servizio; • un costante flusso di informazioni riguardante l’andamento delle varie attività di servizio; • il più rapido controllo e la valutazione da parte del Committente del livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi dalla ditta appaltatrice al fine di definire le politiche e le strategie di gestione degli impianti ; • un supporto logistico, tecnico-amministrativo ed informatico alle attività del Committente. • La fornitura di tutti i supporti informatici necessari per la corretta gestione del sistema di governo informatizzato per la pianificazione e gestione degli interventi. All’interno del servizio dovranno essere fornite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni essenziali: • progettazione e gestione di una postazione operativa per la ricezione delle richieste di intervento presso la sede del committente; • progettazione e gestione del Sistema Informativo - Informatico; • formazione e aggiornamento costante dell’anagrafe e monitoraggio degli impianti; • progettazione, realizzazione e gestione del sistema telematico per la supervisione e controllo degli impianti. • idoneo programma informatico analitico e grafico per la contabilità del servizio. A tal uopo la ditta dovrà provvedere alla fornitura di almeno 2 PC idonei all’utilizzo del sistema informatico sopra indicato completo dei pacchetti applicativi. Il soggetto aggiudicatario potrà proporre in sede di gara eventuali aggiornamenti del sistema informatico secondo le nuove tecnologie che nel frattempo dovessero evidenziarsi.
Sistema di Governo. 1. L’impresa di assicurazione assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l’assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quarter, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.
Sistema di Governo. Per avere un quadro di gestione puntuale o al massimo entro 24 ore lavorative (esclusi i giorni festivi) del servizio aggiornato in merito all’esecuzione ed alla modalità della fornitura, l’aggiudicatario dovrà dare accesso al RES/DEC o loro delegati ad un sistema di governo mediante utilizzo con applicativo web, nel rispetto delle seguenti specifiche tecniche. Il servizio offerto dal fornitore dovrà essere implementato con architettura Full Web, preferibilmente HTML 5 Browser Independent (priva di qualsiasi installazione client e senza utilizzo di plugin o altro client-side quale java, etc), e dovrà necessariamente essere fruibile tramite protocolli sicuri (HTTPS, SSL, etc) con browser Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, o Firefox facente uso di DNS per la risoluzione di hostname/url (es.: xxxxx://xxxxxxxx.xxxx.xxx). Certificati digitali, eventuali licenze a qualunque titolo e di qualsiasi componente dell’architettura (sistemi operativi, application server, dbms, etc) e quant’altro necessario devono essere compresi nel servizio. Al fornitore è richiesto di attestare la funzionalità del servizio in ambiente geografico, ovvero con i client che, tramite browser, contattano il servizio non tramite collegamenti LAN, ma tramite collegamenti WAN/Internet con BMG non inferiore a 512Kbps. Dovrà essere garantita adeguata formazione per l’utilizzo del software.
Sistema di Governo. Per Sistema di Governo si intende non solo l’insieme di Organi di Governo definiti nella legge 240/2010 (Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Direttore Generale), ma anche altri organi/organismi, comunque denominati, eventualmente individuati dall’Ateneo nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e/o in altre Delibere di Ateneo. Il Sistema di Governo fa anche riferimento alle deleghe e ai mandati attribuiti dal Rettore ai prorettori/delegati al fine di favorire l’attuazione delle politiche e delle strategie di Ateneo. Il sistema di governo e di gestione delle attività e delle relative prestazioni deve essere coerente con la missione, la visione, la pianificazione strategica e operativa, le risorse disponibili, i bisogni e le aspettative dei portatori di interesse più significativi.
Sistema di Governo. Il sistema di governo adottato da Ravenna Entrate S.p.A. è conforme alla normativa vigente ed è in linea con i più autorevoli indirizzi e con le migliori prassi esistenti in materia. Esso è volto ad assicurare la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo. Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile dell’impresa e trasparente nei confronti dei tutti i portatori di interesse, nella prospettiva di creazione del valore per i soci e del perseguimento delle finalità sociali e ambientali definite d’intesa con gli Enti Locali di riferimento. I componenti degli organi aziendali devono informare la propria attività ai principi di correttezza e integrità, astenendosi dall’agire in situazioni di conflitto di interesse nell’ambito dell’attività da loro svolta nella Società. Ravenna Entrate S.p.A. adotta idonee misure volte a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità applicabili alle società in controllo pubblico. A tal fine, i componenti degli organi aziendali hanno l’obbligo di: − dichiarare eventuali situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi di legge e/o regolamento; − dichiarare l’esistenza di un procedimento penale a proprio carico che possa dar luogo alle misure di rimozione temporanea dall’incarico; − comunicare eventuali variazioni in merito alle situazioni di cui sopra; − comunicare l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi. Ai componenti degli organi è altresì richiesto un comportamento ispirato ai principi di onorabilità, autonomia, indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che l’impresa fornisce nelle relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le Istituzioni pubbliche e con qualsiasi soggetto privato. È richiesta la loro partecipazione assidua e informata all’attività dell’impresa; essi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti; ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere volta a salvaguardare le informazioni price sensitive e di segreto industriale. Ai componenti degli organi dell’impresa è richiesto il rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente Codice. Gli obblighi di...

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  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di sicurezza. Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.

  • Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • PRESTAZIONI GARANTITE Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro (ITT) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Auto- nomo. Il rischio coperto è l’Inabilità Tempora- nea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è sogget- ta, in caso di sinistro derivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitata- mente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un primo periodo di franchigia di 30 giorni e ad un secondo periodo di ulteriori 30 giorni imme- diatamente successivi. Il periodo di franchi- gia inizia il primo giorno di inattività lavorativa come risultante dal certificato medico. Tra- scorso il primo periodo di franchigia sopra in- dicato la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corri- sposto l’ulteriore 50% del massimale stesso. Copertura Assicurativa perdite pecuniarie in caso di Perdita d’impiego (PI) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavorato- re Dipendente Xxxxxxx che abbia superato il periodo di prova. Il rischio coperto è la per- dita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La copertu- ra assicurativa è soggetta ad un periodo di carenza pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. Solo per la liquidazione della seconda quota, di impor- to pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza, la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di franchigia di 45 giorni. La Società, senza alcuna franchigia iniziale, corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di poliz- za dal primo giorno di Perdità dell’impiego ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corrisposto l’ulte- riore 50% del massimale stesso. Nel caso in cui il Contraente, successivamente alla Per- dità dell’impiego, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un’attività remunerata di altra natura, la seconda quota pari al 50% del massimale non sarà dovuta. Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Ricovero Ospedaliero (RO) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavorato- re Dipendente Pubblico o Non Lavoratore. Il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è soggetta, in caso di sinistro de- rivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicura- tiva è sottoposta ad un primo periodo di fran- chigia di 5 giorni e ad un secondo periodo di ul- teriori 10 giorni immediatamente successivi. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di Ricovero Ospedaliero (con pernottamento ed esclusi i day – hospital). Trascorso il primo periodo di franchigia la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indica- to nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di fran- chigia viene corrisposto l’ulteriore 50% del massimale stesso.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Elezione di domicilio 1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l’esecuzione del presente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati. - l’Erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: - la ASL 1 – Avezzano-Sulmona-L’Aquila elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx0xxxxxxx.xx - la ASL 2 – Lanciano-Vasto-Chieti elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxx@xxx.xxx0xxxxxxx.xx - la ASL 3 – Pescara elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - la ASL 4 – Teramo elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx - la Regione Abruzzo elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx Letto, approvato e sottoscritto Firmato digitalmente da: - per la Regione Abruzzo Il Presidente della Giunta Regionale - per l’Erogatore Il Rappresentante legale - per le Aziende Sanitarie Locali di: 1. Avezzano, Sulmona, L’Aquila Il Direttore Generale 2. Lanciano, Vasto, Chieti Il Direttore Generale