SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Disciplinary Regulations for Tender
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. .
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Samples: Accordi Quadro Per Servizi Di Trasporto E Distruzione, Disciplinary Procedure for Public Procurement, Servizio Di Consultazione Di Un Sistema Documentale Giuridico on Line
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art1. 83 co. 9 Salvo che al momento della scadenza del D.lgs. 50/2016 le carenze termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per:
a) integrare di qualsiasi ogni elemento formale mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE documento di gara unico europeo e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica della documentazione che compone l’offerta tecnica e all’offerta tecnical’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, possono essere sanate attraverso la inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.
2. L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzatagara.
3. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a 5 giorni e superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi nell’offerta economica di cui all’articolo 83si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione ed a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatio comunque la sua modifica sostanziale.
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadocumentazione amministrativa e, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria sanatoria, la stazione appaltante assegna Stazione Appaltante procederà tramite comunicazione all’indirizzo PEC, ad assegnare al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatipresentate.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Semirimorchi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tende Esoscheletro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Moduli Di Potabilizzazione Delle Acque
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandafornito, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del DGUED.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 101 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, oltre che in ordine ai contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, secondo quanto specificamente previsto dal comma 3 del citato art. 101.
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Samples: Logistics Support Service Agreement, Procedura Negoziale
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta al contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Gestione Di Centri Di Collettivi Di Accoglienza, Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Gestione Di Centri Di Accoglienza
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, dell’offerta possono essere sanate attraverso la procedura di “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice. In tal casoparticolare, la stazione appaltante assegna in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all’art. 85 del Codice, relativamente alla documentazione amministrativa di cui al concorrente paragrafo 9, con esclusione di quelle afferenti economica, Soresa procederà a richiedere al concorrente, entro un termine, termine non superiore a 5 2 (due) giorni, perché siano resedi rendere, integrate integrare o regolarizzate regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone indicandone, altresì, il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di tale termine, Soresa procederà all’esclusione del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla garaprocedura. Le carenze irregolarità essenziali ai fini di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’artquanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta , coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti alle cause di attestare l’esistenza esclusione previste tassativamente nella presente Lettera di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione Xxxxxx e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduranella legge. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.. In ogni caso, al fine di garantire la massima celerità delle operazioni di gara, Soresa potrà richiedere ai concorrenti i chiarimenti ritenuti necessari in ordine al contenuto di certificati, dichiarazioni o documentazione presentata: ▪ per il tramite del Sistema, attraverso la funzione “comunicazione generica”; ▪ mediante contatto telefonico con l’operatore economico, al numero dallo stesso indicato nell’Allegato A1 – Si potrà, quindi, richiedere direttamente al rappresentante dell’Impresa concorrente di sanare in “tempo reale”
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Apparecchiature Biomediche, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale E Dispositivi Medici
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del CodiceCodice dei contratti pubblici. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regoledell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 5 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Caffetteria, Concessione Del Servizio Di Caffetteria
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Concessione Per La Gestione Del Servizio Pubblico, Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta all contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente all’operatore economico, sempre tramite l’area “Messaggi” del Portale, un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente l’operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante Società procede all’esclusione del concorrente dell’operatore economico dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante di Milano Serravalle invitare, se necessario, i concorrenti gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentaticaricati a Portale sempre tramite l’area “Messaggi”.
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Samples: Accordo Quadro, Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadocumentazione amministrativa e, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; richieste e dell’offerta è sanabile; Ai fini della sanatoria del Soccorso Istruttorio, la stazione appaltante assegna Stazione Appaltante procederà tramite comunicazione all’indirizzo PEC, ad assegnare al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatipresentate.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Uniformi E Accessori, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carrelli Elevatori
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e temporale e all’offerta tecnicatecnico-gestionale, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Nello specifico valgono Il simbolo “■” evidenzia le seguenti regole: carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara. Ai fini della sanatoria sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Project Financing Agreement, Project Financing Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: * Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare nella busta Risposta di qualifica la ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC si applicherà il soccorso istruttorio di cui all’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinary Tender Agreement, Accordo Quadro Per Servizio Di Sorveglianza Sanitaria
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e tecnica ed all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci perentorio di 5 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEdella Dichiarazione Integrativa Sostitutiva di Certificazione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 9, del CodiceCodice Appalti. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia fideiussoria) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante S.A. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore pari a dieci tre (3) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate regolarizzate, con le modalità di cui al paragrafo 5, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante S.A. procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante S.A. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinary and Contractual Conditions for Service Provision, Disciplinary and Contractual Conditions for Public Procurement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del CodiceCodice dei Contratti. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria sanatoria, la stazione appaltante Stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti è facoltà della stazione appaltante Stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Facchinaggio E Traslochi
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del CodiceD.Lgs. 50/2016. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore inferiore a dieci 10 (dieci) giorni solari - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice D.Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Brokerage Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordi Quadro Per La Fornitura Di Materiale Vario Da Laboratorio
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: determina l’esclusione dalla procedura di gara; collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara13.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
13.2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
13.3. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
13.4. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
13.5. Nel presente documento il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.
13.6. Nel presente documento il simbolo “►” evidenzia i casi di esclusione dalla gara.
13.7. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a di dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentil’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
13.8. ► In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinary Regulations
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai 9.2 Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
9.3 Il RUP direttamente o avvalendosi di una Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
9.4 Il RUP propone l’esclusione, ai sensi dell’artdegli articoli 59, comma 3, lett. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionec) e 97, commi 5 e 6, del DGUE e Codice, delle dichiarazioni e documentazione da allegareofferte che, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal casoin base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, la stazione appaltante assegna al concorrente un terminenel complesso, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. inaffidabili.
10.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini ➢ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; ➢ l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della sanatoria domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; ➢ la stazione appaltante assegna mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al concorrente un congruo termine - non superiore di presentazione dell’offerta; ➢ la mancata presentazione di elementi a dieci giorni - perché siano resecorredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), integrate entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; ➢ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o regolarizzate le dichiarazioni necessarieelementi a corredo dell’offerta, indicando il contenuto e i soggetti che le devono renderehanno rilevanza in fase esecutiva (es. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiestadichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell’art. 48, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso comma 4 del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduraCodice) sono sanabili. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
10.2 Ai fini della sanatoria prevista dall’art. 83, comma 9, del Codice l’organismo di verifica assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
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Samples: Accordo Quadro
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (ad eccezione di partecipazionequelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica e a quelle che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della documentazione prodotta) potranno essere sanate secondo le disposizioni di cui all'art. 83 del Codice, attraverso la procedura del DGUE Soccorso Istruttorio. A norma dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art.85 del medesimo Decreto, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorionon superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le carenze Nei casi di qualsiasi elemento formale irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non è necessaria la regolarizzazione, né viene applicata alcuna sanzione. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della domandastazione appaltante, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’artformulata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma c. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitareCodice, se necessario, i concorrenti a di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Dlgs. 50/2016, la stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma. L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”. Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Risposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la ”Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.
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Samples: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Public Works Contract
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, invia una prima richiesta tramite il Sistema, assegnando un congruo termine - di risposta non superiore a dieci giorni - perché 5 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente concorrente, entro il termine di cui sopra, non produca alcuna risposta o produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere procederà, via PEC, a reiterare la richiesta di cui sopra ovvero a richiedere ulteriori precisazioni o chiarimentifissando, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del , un ulteriore termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurafino ad un massimo di 5 giorni. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.
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Samples: Accordo Quadro
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - che viene fissato per la presente gara in 5 (cinque) giorni, salvo sanatorie che possano richiedere più COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0042495-24/09/2021-D472-PG-0057-00010009-P GARA N. 16/2021 giorni e comunque non superiore superiori a dieci giorni 10 (dieci) - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Concessione Dei Servizi a Carattere Sociale E Socio Sanitario
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta al contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendererendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 83, c. 9, del D.lgsD. Lgs. 50/2016 le 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui al presente comma. In tal casoparticolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadocumentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Nel caso in cui, e in particolaredurante la verifica della documentazione amministrativa, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’artsi rendesse necessario ricorrere all’applicazione dell’art. 83, comma 9 del Codice9, il Responsabile di gara, nella seduta pubblica prevista per l’apertura delle buste amministrative, procederà a:
1) stabilire a quale concorrente applicare la procedura prevista all’art. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà D. Lg.s 50/16;
2) assegnare il termine di cui all’art. 83 per la regolarizzazione della stazione appaltante invitaredocumentazione amministrativa, se necessariola cui inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara;
3) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, i concorrenti a fornire chiarimenti per l’apertura delle buste economiche e per l’aggiudicazione provvisoria in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatifavore del migliore offerente.
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Samples: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Gara Per l'Affidamento Di Servizi Socio Assistenziali
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadell’istanza di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede ►all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 3 (tre) giorni lavorativi - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Software
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e tecnica ed all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codiced.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - termine, non superiore a dieci giorni - giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale non è sanabile laddove se le carenze della documentazione non si accompagni ad una carenza sostanziale consentono l’individuazione del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa contenuto o irregolarmente prodotta era finalizzatadel soggetto responsabile della stessa. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionedocumentazione elencata al precedente paragrafo D), del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegarepunto III, possono potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di soccorso istruttoriocui all’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016. In tal casoparticolare, la stazione appaltante assegna a fronte della mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni presentate e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a 5 10 giorni, perché per- ché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone indicando il contenuto e i soggetti sog- getti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà concor- rente è escluso dalla gara. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (per le quali resta escluso il soccorso istruttorio) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e documentazione che non consentono l’individuazione del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 contenuto o del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertasog- getto responsabile della stessa. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini - la mancata produzione della sanatoria dichiarazione di avvalimento o del contratto di av- valimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano pree- sistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presenta- zione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale an- tecedente la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena data di esclusione. scadenza della gara); In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto conte- nuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadell’istanza di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede ►all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara18.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del DGUEDGUE del questionario amministrativo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaall’Offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codicedi
18.2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: :
18.3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
18.4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
18.5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
18.6. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice D. Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante appaltante, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertacorredo. Nello specifico valgono Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Il simbolo “■” evidenzia le seguenti regole: carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 7 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione Con la documentazione omessa medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta irregolarità della domanda di attestare l’esistenza partecipazione e di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e documenti/elementi a corredo l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.A titolo esemplificativo, si chiarisce che: soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo9del presente bando. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna del soccorso istruttorioè assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché 10 giorniaffinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendererendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la La stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurapuò sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice L’operatore economico è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti tenuto a fornire risposta nel termine non superiore adieci giorni. I chiarimenti in ordine al resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatidell’offerta.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma co. 9 del CodiceCodice dei Contratti. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le seguenti regole: carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il DMTI ne richiede comunque la regolarizzazione. ART.12 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO Offerta Tecnica 70 Offerta Economica 30 Il punteggio totale di ciascuna offerta sarà uguale alla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico attribuiti all’offerta secondo i criteri di seguito definiti.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 all’articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione Con la documentazione omessa medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta irregolarità della domanda di attestare l’esistenza partecipazione e di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e documenti/elementi l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. In particolare:
A. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
B. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
C. la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a corredo conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Nello specifico valgono ;
D. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
E. non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le seguenti regole: quali l’operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 10 del presente disciplinare.
F. sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 Ai fini della sanatoria del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendererendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la La stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti che non può essere inferiore a fornire cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti in ordine al resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatidell’offerta.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEdella documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: determina l’esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Determination of Management
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione Con la documentazione omessa medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta irregolarità della domanda di attestare l’esistenza partecipazione e di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e documenti/elementi a corredo dell’offertal’offerta economica. Nello specifico valgono Non sono sanabili le seguenti regoleomissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 5 (cinque) giorni - perché affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendererendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la La stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurapuò sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice L’operatore economico è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti in ordine al resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatidell’offerta.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Grafici
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Xxxxxxxxx.XX adotta come criterio interpretativo, ermeneutico, ed applicativo delle norme di legge, della lex specialis o capitolari, quello volto al perseguimento dell’interesse pubblico ad avere il maggior numero di partecipanti possibili. Ai sensi dell’art. 83 co. c. 9 del D.lgsD.Lgs 50/2016 siccome modificato dal D. lgs. 50/2016 le 56/2017, “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui al presente comma. In tal casoparticolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadocumentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.“ Nel caso in cui, e in particolaredurante la verifica della documentazione amministrativa, la mancanzasi rendesse necessario ricorrere all’applicazione dell’art. 83 comma 9 , l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e il Responsabile Unico del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio Procedimento procederà a assegnare il termine di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti 83 per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini regolarizzazione della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiestadocumentazione amministrativa, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenticui inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara. Ai sensi dell’art. 71, fissando un termine perentorio D.P.R. 445/2000, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare idonei controlli a pena campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di esclusione. In autocertificazione procedendo in caso di inutile decorso dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell’art. 80 comma 12 del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione D.Lgs 50/2016. I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatiprimo classificato.
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Samples: Servizi Assicurativi
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinary Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Nel medesimo termine di 10 giorni, il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Lenti Intraoculari
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionedocumentazione elencata al pre- cedente paragrafo D), del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono potranno essere sanate attraverso la procedura del soc- corso istruttorio di soccorso istruttoriocui all’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016. In tal casoparticolare, la stazione appaltante assegna a fronte della mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni presentate e del DGUE, con esclu- sione di quelle afferenti all’offerta ed economica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a 5 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate regolarizza- te le dichiarazioni necessarie, indicandone indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (per le quali resta escluso il soc- corso istruttorio) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e documentazione che non consentono l’individuazione del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 contenuto o del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertasoggetto responsabile della stessa. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini - la mancata produzione della sanatoria dichiarazione di avvalimento o del contrat- to di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa ante- riore al termine di presentazione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digital- mente con marcatura temporale antecedente la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena data di esclusione. scadenza della gara); In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma co. 9 del CodiceCodice dei Contratti. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le seguenti regole: carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante Centrale di Committenza assegna al concorrente all’operatore economico un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente l’operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Centrale di Committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante Centrale di Committenza procede all’esclusione del concorrente dell’operatore economico dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti è facoltà della stazione appaltante Centrale di Committenza invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Invitalia ne richiede comunque la regolarizzazione.
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Samples: Accordo Quadro
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEelementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Il simbolo “■” evidenzia le seguenti regole: carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 5 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Il simbolo “■” evidenzia le seguenti regole: carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Procurement Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta, garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte. Nello specifico valgono Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Il simbolo “■” evidenzia le seguenti regole: carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. , l’ASL di Caserta procederà a richiedere al concorrente di rendere, integrare o regolarizzare, entro un termine congruo e non superiore a 10 (dieci) giorni, le dichiarazioni necessarie, indicandone, altresì, il contenuto e i soggetti che le devono rendere. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionee, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della La stazione appaltante invitarepuò richiedere tramite EmPULIA, se necessarioad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma. L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante) alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”. Scaduti i concorrenti a fornire chiarimenti termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in ordine al contenuto dei certificatitale ipotesi, documenti e dichiarazioni presentatil’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.
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Samples: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionee, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria sanatoria, la stazione appaltante SUA assegna al concorrente un congruo termine - non superiore pari a dieci 7 (sette) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante SUA procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 99 del Codice, del Codice è facoltà della stazione appaltante SUA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Si precisa che, ai sensi del comma 10 del medesimo art. 83 del Codice, relativo all’istituzione presso l’ANAC del sistema del rating d’impresa e delle relative premialità, “i requisiti reputazionali alla base del rating tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio…”.
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Samples: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Può essere inoltre sanata la mancanza o l’incompletezza del progetto di assorbimento del personale di cantiere di cui al successivo art. 16 del presente disciplinare L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. dell’articolo 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionecomma 9, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegareD.Lgs. 50/2016, possono essere sanate attraverso la procedura prima di soccorso istruttorio. In tal casoprocedere all’esclusione, la stazione appaltante Stazione appal- tante:
a) assegna al concorrente un termine, all’offerente il termine perentorio non superiore a 5 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. In 50/2016 non è possibile at- tivare l’istituto del soccorso istruttorio.
d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandaconcorrente, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del CodiceD.Lgs. L’irregolarità essenziale 50/2016, è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti escluso dalla gara;
e) Si precisa che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo come indicato dall’art 83, comma 99 secondo periodo, del Codice X.Xxx. 50/2016 il soccorso istrut- torio non è facoltà della stazione appaltante invitareapplicabile alle carenze relative all’offerta economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni non es- senziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, se necessarioanche di soggetti terzi, i concorrenti relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudi- catrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e delle dichiarazioni presentatipresen- tate, costituisce causa di esclusione.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai Così come indicato specificatamente nei precedenti articoli, alla presente procedura è applicabile l’istituto del soccorso istruttorio ex artt. 183, comma 11, e 101 del Codice. In particolare, i sensi dell’art. 83 co. 9 101, comma 1, del D.lgs. 50/2016 Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, Busta A possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui al presente paragrafo. In tal casoPiù precisamente, in caso di omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e quella economica, la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le carenze Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. Sarà ugualmente escluso dalla gara il concorrente che, in sede di qualsiasi elemento formale della domandaintegrazione documentale, non dia attestazione di possedere il requisito, dichiarato nel documento mancante, sin dal momento di presentazione dell’offerta. Si precisa che verrà comunque ritenuta insanabile, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio pertanto sarà considerata immediatamente a pena di esclusione, quella mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale la cui regolarizzazione a posteriori, cioè dopo l’acquisizione pubblica del numero e dei nominativi degli offerenti, determinerebbe evidentemente una violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti e di massima trasparenza della procedura di gara, che determinano violazione del principio di segretezza dell’offerta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduraSi segnala che l’art. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 8370, comma 94, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, stabilisce che sono considerate inammissibili le offerte:
a) non conformi ai documenti di gara;
b) ricevute oltre i concorrenti termini indicati nel bando di gara;
c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
d) considerate anormalmente basse;
e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
f) il cui prezzo supera l'importo posto a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatibase di gara.
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Samples: Concessione Mista
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazioneNel caso in cui l’Amministrazione accerti, del DGUE in riferimento alle offerte presentate:
a) la mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e documentazione da allegares.m.i. e del Documento di gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., possono con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica;
b) la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere sanate attraverso la procedura prodotte dai concorrenti in base alla legge o al presente disciplinare di soccorso istruttoriogara, provvede, in conformità all’art. In tal caso, la stazione appaltante assegna 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a contestare al concorrente la carenza riscontrata assegnando un termine, termine perentorio per provvedere alla relativa regolarizzazione non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate decorso inutilmente il quale si procede con l'esclusione. L’Amministrazione invia le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In richieste di integrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta; ove non sia indicato alcun indirizzo PEC ovvero in caso di inutile decorso problematiche connesse all’utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate attraverso il sistema START. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto o del soggetto responsabile della domanda, e in particolare, stessa nonché la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica economica, compresa la mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni all’impresa e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso il costo della manodopera in relazione ai quali non è ammesso il soccorso istruttorio. Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non abilitazione alla procedura di soccorso istruttorio gara il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 83partecipazione, comma 9 del Codiceivi compresi i criteri di selezione. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 sopra menzionato, l’Amministrazione ne richiede comunque la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti regolarizzazione con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi procedura di cui all’articolo 83sopra, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatima non applica alcuna sanzione.
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Samples: Appalto Per La Fornitura E Posa in Opera Di Arredi E Accessori
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, dei relativi allegati e del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegareDGUE, possono potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di soccorso istruttoriocui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del delle dichiarazioni presentate nel DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicatecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento della sanzione pecuniaria pari all’1‰(uno per mille) dell’importo di soccorso istruttorio di cui all’artgara, precisamente pari a € 180,00. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante ESTAR assegna al concorrente interessato un congruo termine - termine, non superiore a dieci giorni - 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentarsi contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, pena l’esclusione dalla gara. Ove il concorrente produca La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiestaessenziali, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un chiederà comunque la regolarizzazione concedendo il termine perentorio a pena massimo di esclusione10 giorni senza l’applicazione della sanzione. In caso di inutile decorso del terminetermine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (per le quali resta escluso il soccorso istruttorio) le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In particolare si precisa che in caso di mancanza della garanzia provvisoria, riscontrata in sede di esame della documentazione amministrativa, sarà possibile attivare il soccorso istruttorio solo ove l’operatore economico dimostri che la stessa è stata costituita prima del termine di scadenza di presentazione dell’offerta. In tali casi, la stazione appaltante procede all’esclusione mancata presentazione della garanzia provvisoria verrà qualificata come irregolarità formale. La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte individuato nel presente invito comporta l’esclusione dell’offerta. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi essenziali della fideiussione comporta l’attivazione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi soccorso istruttorio di cui all’articolo 83all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 con possibilità di regolarizzazione solo previo pagamento della sanzione per l’importo individuato nel presente invito. Si precisa inoltre che la mancanza del documento attestante il versamento del contributo ANAC per la partecipazione alla gara comporta l’attivazione del soccorso istruttorio solo ove il pagamento a favore dell’ANAC sia stato effettuato prima della scadenza della presentazione dell’offerta. In tali casi si potrà procedere con la regolarizzazione, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatima tale omissione verrà qualificata come irregolarità formale.
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Samples: Procedura Negozia
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicatecnico - economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: :
a. Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
b. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
c. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
e. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 8383 - comma 9 - del Codice, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Appalto Del Servizio Di Cassa
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi In conformità alla disposizione dell’art. 83 co. 9 83, comma 9, del D.lgsD. Lgs. 50/2016 le carenze n° 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di qualsiasi elemento formale della domanda cui all'art. 85 del medesimo succitato Decreto Legislativo, e dell'istanza di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Tecnica ed Economica, può essere sanata e comporterà a carico del DGUE e Concorrente che vi ha dato causa, l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 1 per cento del valore complessivo dell'appalto. La sanzione pecuniaria di cui sopra si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorionon rese o incomplete o con irregolarità essenziali. In tal caso, la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente Concorrente un termine, non superiore a 5 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine assegnato il Concorrente verrà escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà Concorrente è escluso dalla gara. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Costituiscono causa di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la dalla procedura di soccorso istruttorio di gara le fattispecie previste dall’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016, a cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatifa integrale rinvio.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: l’esclusione dalla procedura di gara; dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Appalto Di Servizi
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 all’articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione Con la documentazione omessa medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta irregolarità della domanda di attestare l’esistenza partecipazione e di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e documenti/elementi l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. In particolare:
A. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
B. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
C. la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a corredo conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
D. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
E. non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 10 del presente disciplinare.
F. sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine della presentazione delle offerte;
G. non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 10 del presente bando. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendererendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la La stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti che non può essere inferiore a fornire cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti in ordine al resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatidell’offerta.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruo termine - e comunque non superiore a dieci 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Ingegneria E Architettura
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta al contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendererendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. Xxxxxxxxx.XX adotta come criterio interpretativo, ermeneutico, ed applicativo delle norme di legge, della lex specialis o capitolari, quello volto al perseguimento dell’interesse pubblico ad avere il maggior numero di partecipanti possibili. Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 siccome modificato dal D.lgs. 56/2017, “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del terminetermine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, la stazione appaltante procede all’esclusione CUC procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell’art. 80 comma 12 del concorrente dalla proceduraD.Lgs 50/2016. Al I controlli su quanto dichiarato in sede di fuori delle ipotesi autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato. L’aggiudicazione diverrà efficace nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti quanto dichiarato in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.sede di autocertificazione
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Samples: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di partecipazionegara unico europeo, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegarecon esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. In tal caso, la stazione appaltante il Rup assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazionetermine, il si procede alla non abilitazione del concorrente sarà escluso dalla garaprocedura. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e documentazione che non consentano l’individuazione del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 contenuto o del Codicesoggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano reseabilitazione alla procedura di gara il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e ivi compresi i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena criteri di esclusioneselezione. In caso riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante la procedura di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurasoccorso istruttorio ex art. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii quelle relative a mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della seguente documentazione purché le carenze riscontrate consentano l’individuazione del Codice è facoltà contenuto e del soggetto responsabile della stazione appaltante invitarestessa, se necessariononché le stesse, i concorrenti nel rispetto del principio della parità di trattamento, afferiscano a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.situazioni preesistenti rispetto ai termini di scadenza di presentazione delle offerte:
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Procurement Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi In ottemperanza al disposto dell’art. 83 co. 9 83, c. 9, del D.lgs. 50/2016 CODICE si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire di requisiti previsti per la partecipazione e di documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante il Politecnico assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante il Politecnico procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo all’art. 83, comma c. 9, del Codice CODICE è facoltà della stazione appaltante del Politecnico invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati, ed eventualmente di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara. Le richieste di Soccorso Istruttorio saranno inoltrate all’operatore economico tramite la sezione Comunicazioni e l’operatore dovrà rispondere alle richieste tramite la Piattaforma Telematica cliccando sull’apposito tasto Integrazioni che compare nel pannello della gara di riferimento.
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Samples: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. In tal casoparticolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In caso di qualsiasi elemento formale della domandaregolarizzazione, e in particolarebase alle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 56/2017, non sarà dovuta alcuna sanzione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio cui sopra. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso. Si ritiene opportuno avvertire che si adottano i criteri interpretativi di cui all’artalla Determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015. 83Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileverà ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte (comma introdotto dall’art. 39, comma 9 1, D.L. n. 90 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta2014). Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; ✓ l’omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della sanatoria domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; ✓ la stazione appaltante assegna mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al concorrente un congruo termine - non superiore di presentazione dell’offerta; ✓ la mancata presentazione di elementi a dieci giorni - perché siano resecorredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore o pagamento tasse di gara) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), integrate entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o regolarizzate le dichiarazioni necessarieelementi a corredo dell’offerta, indicando il contenuto e i soggetti che le devono renderehanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Servizio Di Gestione Ed Eventuale Uso Del Campo Di Atletica Leggera
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta al contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionepartecipazio- ne, dei relativi allegati e del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegareDGUE, possono potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di soccorso istruttoriocui all’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale es- senziale degli elementi e del delle dichiarazioni presentate nel DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di RFI S.p.A., della sanzione pecuniaria pari all’1‰ (uno per mille) del valore totale dei lotti a cui l’operatore economico partecipa e all’offerta tecnicacomunque non superiore a 5.000 euro. In particolare per l’importo a base di gara sul quale calcolare la sanzione si intenderà:
a) il valore del lotto maggiore tra quelli per i quali l’appaltatore pre- senta offerta, possono essere sanate attraverso la procedura se lo stesso si può aggiudicare un solo lotto;
b) il valore cumulato dei lotti di maggior importo potenzialmente ag- giudicabili tra quelli per i quali l’appaltatore presenta offerta, se lo stesso si può aggiudicare più lotti congiuntamente;
c) il valore cumulato di tutti i lotti, se l’appaltatore può aggiudicarsi tutti i lotti congiuntamente. In caso di soccorso istruttorio di cui all’art. 83istruttorio, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna verrà assegnato al concorrente un congruo termine - termine, non superiore a dieci giorni - 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentarsi contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, pena l’esclusione dalla gara. Ove il concorrente produca dichiarazioni La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o documenti incompletezza di dichiara- zioni non perfettamente coerenti con la richiestaessenziali, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un chiederà comunque la regola- rizzazione concedendo il termine perentorio a pena massimo di esclusione10 giorni senza l’applicazione della sanzione. In caso di inutile decorso del terminetermine di re- golarizzazione, la stazione appaltante procede all’esclusione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (per le quali resta escluso il soccorso istruttorio) le carenze della documentazione che non consen- tono l’individuazione del concorrente dalla proceduracontenuto o del soggetto responsabile della stessa. Al Il versamento della sanzione dovrà avvenire tramite bonifico sul C/C di fuori delle ipotesi di cui all’articolo seguito indicato: “Gara DACF.2016.0040 sanzione ex art. 83, comma co. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatiD.Lgs. 50/2016” La relativa ricevuta dovrà tassativamente essere presentata unitamente all’integrazione/regolarizzazione richiesta.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma co. 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio perentorio, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo all’art. 83, comma co. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai Si fa presente che, ai sensi dell’art. 83 co. comma 9 del Codice, la mancanza, l’incompletezza o le irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte in base alla legge, o al presente disciplinare ai fini della partecipazione alla procedura di che trattasi, comporterà il pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad € 779,74 (settecentosettantanove/74), corrispondente all’1 per mille dell’importo stimato dell’appalto posto a base di gara. Tale importo dovrà essere versato come segue: INTESTAZIONE Presidenza del Consiglio Ministri - Codice fiscale 00000000000 XXXX XX00X0000000000000000000000 CODICE XXXXX XXXX IT RR XXX CAUSALE Affidamento servizi progettazione Sacrario Militare di Asiago CIG. 6848676A37 - CUP: J42C16000060001 Sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 In tale caso, sarà assegnato un termine di 10 giorni naturali e consecutivi per procedere all’integrazione/regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, si procederà all’esclusione dalla gara. Vengono ritenute essenziali le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previste nel D.lgs. 50/2016 le carenze e da altre disposizioni di qualsiasi elemento formale della domanda legge. Nei casi di partecipazioneirregolarità formali, del DGUE e delle ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal casonon essenziali, la stazione Stazione appaltante assegna al concorrente un terminene richiede comunque la regolarizzazione, ma non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendereapplica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con , attraverso la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusionefunzionalità della “Messaggistica” della “RDO ONLINE”. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatipresentati CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Contract for Public Works
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del CodiceCodice dei Contratti. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria sanatoria, la stazione appaltante Stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti è facoltà della stazione appaltante Stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Service Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente all’Operatore Economico un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente l’Operatore Economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente l’Operatore Economico dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Letter of Invitation
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria - la stazione appaltante assegna mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 23 fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. di presentazione dell’offerta; Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Installazione Di Arredi Ed Elettrodomestici
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art(ARTICOLO 83, COMMA 9, D.LGS. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le 50/2016) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di partecipazionegara unico europeo, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegarecon esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, la stazione appaltante il Presidente di gara assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazionetermine, il si procede alla non abilitazione del concorrente sarà escluso dalla garaprocedura. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e documentazione che non consentano l’individuazione del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 contenuto o del Codicesoggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano reseabilitazione alla procedura di gara il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e ivi compresi i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena criteri di esclusioneselezione. In caso riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante la procedura di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurasoccorso istruttorio ex art. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 quelle relative a mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della seguente documentazione purché le carenze riscontrate consentano l’individuazione del Codice contenuto e del soggetto responsabile della stessa, nonché le stesse, nel rispetto del principio della parità di trattamento, afferiscano a situazioni preesistenti rispetto ai termini di scadenza di presentazione delle offerte:
a) Documento di gara unico europeo , ivi compresa la mancanza di sottoscrizione
b) “Scheda avvalimento art 89”, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui al modello xx., ivi compresa la mancanza di sottoscrizione;
c) (in caso di avvalimento): mancata produzione del contratto di avvalimento;
d) Scheda ausiliaria art. 110 (per le ipotesi in cui tale Scheda è facoltà prevista ai sensi del presente Disciplinare) contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui al modello xx ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
e) Scheda Subappaltatore, contenente i dati generali e le dichiarazioni del subappaltatore di cui al modello xx.), ivi compresa la mancanza di sottoscrizione
f) la garanzia provvisoria di cui al punto A.3) del presente Disciplinare;
g) l’impegno di cui al punto A.4 del presente Disciplinare;
h) la ricevuta del pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX) riferito alla presente gara.). Il soccorso istruttorio potrà essere attivato alle condizioni sopraindicate anche per ulteriori ipotesi non espressamente individuate. 9.MOTIVI DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
a) il soggetto concorrente: non abbia presentato la Domanda di partecipazione, o abbia presentato una Domanda di partecipazione non sottoscritta ovvero sottoscritta da persona diversa dal dichiarante; incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all_art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia; non sia in possesso dei criteri di selezione di cui ai punti III.1.1) III.1.2) e III.1.3) del bando di gara; - in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti: •tutti i membri dell’operatore riunito non siano in possesso di parte di ognuno dei requisiti tecnico- professionali ed economico-finanziari richiesti. •la mandataria, in relazione alle soglie di ammissione individuate, non sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari richiesti in misura maggioritaria rispetto a quelli dichiarati da ogni singolo membro dell’operatore riunito; •la quota percentuale di esecuzione (rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto) della stazione appaltante invitaremandataria non sia maggioritaria rispetto a quelle indicate per ogni singolo membro dell’operatore riunito; anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all’offerta economica. abbia inserito l’offerta tecnica e/o l’offerta economica e/o il dettaglio economico (se previsto) di cui al punto C.1) all’interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l’invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica o all’interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”; abbia prodotto un contratto di avvalimento nullo per mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione; abbia prodotto fideiussione o impegno ai sensi del periodo A.3.2 del punto A3): - rilasciata da imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che non sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, se necessarion. 58 e che non abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; - ai sensi del periodo A.3.2.1 del punto A.3) non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, i concorrenti banca, azienda o compagnia di assicurazione; abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016; abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentaticuratela falimentare; Le carenze di cui sopra possono essere riscontrate anche dopo attivazione del soccorso istruttorio.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Specialità Medicinali
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Servizio Di Verifica Del Livello Progettuale Di Fattibilità Tecnico Economica
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui alla “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la stazione appaltante assegna mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al concorrente un congruo termine di presentazione dell’offerta; - non superiore la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a dieci giorni - perché siano resecorredo dell’offerta, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le hanno rilevanza in fase devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Capitolato d'Onere
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Nel medesimo termine di 10 giorni, il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Inchiodamento Endomidollare
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. 17.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. .
17.2 L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: :
17.3 Ai fini della sanatoria sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. .
17.4 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. .
17.5 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. .
17.6 Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
17.7 In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
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Samples: Procedura Di Gara Aperta
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0053403-25/11/2021-D472-PG-0057-00010009-P GARA N. 20/2021 l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - che viene fissato per la presente gara in 5 (cinque) giorni, salvo sanatorie che possano richiedere più giorni e comunque non superiore superiori a dieci giorni 10 (dieci) - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. In particolare, la Xx.Xx.Xx., tramite il “Sistema”, procederà a richiedere al concorrente, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone, altresì, il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di tale termine, Xx.Xx.Xx. procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca, mediante “Sistema”, dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede alla esclusione del concorrente dalla procedura. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti alle cause di esclusione previste tassativamente nel presente disciplinare di gara e nella legge. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; • la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a dieci giorni - perché siano resecorredo dell’offerta, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarieche hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso comma 4 del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduraCodice) sono sanabili. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Appalto Per Forniture
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadomanda e, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi documentali e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
3. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
4. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta permetta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
5. Nello specifico valgono le seguenti regole: Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
6. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante l’Agenzia assegna al concorrente Concorrente un congruo termine - non superiore a di dieci giorni - (10) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti Concorrente è tenuto a comunicare all’Agenzia l’eventuale volontà di non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusioneavvalersi del soccorso istruttorio.
7. In caso di comunicazione del Concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante l’Agenzia procede all’esclusione del concorrente Concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Concession Agreement
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma. L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”. Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la” Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.
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Samples: Accordo Quadro Per Somministrazione Lavoro Temporaneo
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Le modalità di attivazione di Soccorso Istruttorio avverranno solo esclusivamente tramite la Piattaforma SIAPS, pertanto le integrazioni dovranno essere inviate solo tramite Piattaforma SIAPS. A tal fine si consiglia di prendere visione della su citata guida “Procedura Aperta- Manuale per la partecipazione”.
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Samples: Acquisizione Di Polizze Assicurative
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Determinazione a Contrarre Per l'Acquisizione Di Servizi Assicurativi
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell’offerta Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 7 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 25 stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un congruo termine perentorio non superiore a gg. 3, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi itgpotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione83, comma 9, del DGUE Codice, in caso di mancanza, incompletezza e delle dichiarazioni e irregolarità essenziali della documentazione da allegareamministrativa, possono essere sanate attraverso la procedura con esclusione di soccorso istruttorio. In tal casoquelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente il Concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine, termine perentorio non superiore a 5 dieci giorni, perché siano reseapplicandosi altresì la sanzione pecuniaria quantificata in € 5.000,00. Si precisa che il Concorrente dovrà produrre, integrate unitamente alla documentazione necessaria per la regolarizzazione, il documento attestante l’intercorso pagamento. L’omesso pagamento entro il termine assegnato comporterà l’esclusione dalla gara. Nel caso in cui il Concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, si procederà alla sua esclusione e non verrà applicherà alcuna sanzione. In caso di plurime dichiarazioni incomplete/irregolari/mancanti si applicherà un’unica sanzione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o regolarizzate le incompletezza di dichiarazioni necessarienon essenziali, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono renderela Commissione ne richiederà al Concorrente la regolarizzazione entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine in assenza di regolarizzazione, il concorrente Concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio Per quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui all’art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti Si fa presente che le devono rendereregolarizzazioni come di seguito previste non incidono sulla disciplina delle false dichiarazioni in sede di gara, con riferimento alle quali si applica l’art. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 8380, comma 912, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitareCodice, se necessarioai sensi del quale ove Coni Servizi accerti che il Concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione o una falsa documentazione si dà luogo al procedimento definito nel menzionato art. 80, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificaticomma 12, documenti e dichiarazioni presentatine dà comunicazione all’ANAC per l’applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie.
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Samples: Service Agreement