Sostituzioni del personale Clausole campione

Sostituzioni del personale. Gli Operatori designati all’espletamento del servizio possono essere sostituiti con altri lavoratori dipendenti regolarmente assunti con i requisiti e le modalità di cui al presente capitolato, previo assenso scritto da parte dell’Ente appaltante. A tal fine, prima della sostituzione la Ditta appaltatrice dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale, i nominativi ed i curricula del personale proposto in sostituzione, con indicazione delle motivazione che ha costretto l’Aggiudicatario ad operare tale scelta. L’affidatario si impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente e per iscritto, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto. L’affidatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione, per qualsiasi motivo, dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all’immediata sostituzione dell’operatore assente con personale in possesso dei necessari requisiti, entro e non oltre le 12 ore successive. L’affidatario deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo più idoneo all’espletamento del servizio e ogni altro materiale necessario. Gli operatori, inoltre, dovranno essere muniti, a cura e spese della Ditta, di tesserino di riconoscimento appuntato in maniera visibile, contenente la fotografia, il solo nome, il ruolo professionale svolto ed un numero di matricola aziendale, quest’ultimo essendo un dato identificativo univoco, anche e soprattutto nelle ipotesi di omonimia, tutti i dati devono rispettare l'art. 31, comma 1, lett. c) della Legge 675/1996.
Sostituzioni del personale. Qualora si preveda l’assenza del coordinatore operativo, l’Appaltatore deve assicurare la sostituzione con una figura di riferimento in grado di garantire l’organizzazione e la continuità del servizio. Salvo situazioni imprevedibili, l’Appaltatore provvede alla sostituzione con personale che abbia adeguata conoscenza del servizio e del contesto operativo. In caso di sostituzione definitiva del coordinatore, l’Appaltatore deve garantire un sostituto con la medesima qualificazione richiesta per l’offerta tecnico-organizzativa e quella già oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto e fornire il nominativo dello stesso unitamente a copia della documentazione predetta. È facoltà dell’Amministrazione comunale chiedere la sostituzione del coordinatore qualora ritenuto non adeguato. L’Appaltatore garantisce, di norma, il passaggio di consegne tra le figure uscenti ed i sostituti. Va assicurata la continuità del servizio anche in caso di malattia, ferie o altre cause di assenza provvedendo alla sostituzione del personale con operatori in possesso dei requisiti professionali previsti entro il giorno successivo. La disponibilità a garantire la sostituzione immediata in caso di situazioni particolari segnalate dall’Amministrazione sarà oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio come previsto dal successivo art. 9. Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica e le relative qualifiche devono essere preventivamente comunicate all’Amministrazione. Qualora, a causa di eventi preventivamente non conoscibili, l’Appaltatore non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione. Nel caso in cui l’assenza sia programmata (maternità, aspettative, motivi di salute prevedibili) e superiore ai 30 giorni ovvero divenga definitiva, il sostituto dovrà possedere la medesima qualificazione richiesta per l’offerta tecnico-organizzativa e quella già oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto. L’Appaltatore provvede a fornire, entro dieci giorni lavorativi, nominativi e qualifiche (in copia) dei sostituti. A questi dovrà essere assicurata da parte dell’Appaltatore la necessaria conoscenza dei servizi da svolgere e il passaggio di consegne con l’operatore uscente. Accordi diversi in merito a singole sostituzioni possono essere stabiliti fra l’Appaltatore e l’Amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esprimere il...
Sostituzioni del personale. 1. Gli operatori designati all'espletamento del servizio possono essere sostituiti con altri lavoratori dipendenti regolarmente assunti con i requisiti e le modalità di cui al presente Capitolato. Prima della sostituzione, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione i nominativi e i curricula del personale proposto in sostituzione, con indicazione dei motivi che hanno costretto l ditta appaltatrice ad operare tale scelta. 2. La ditta aggiudicataria si impegna ad impiegare il personale in modo continuativo, in base alle esigenze di servizio e a comunicare, tempestivamente e per iscritto, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, motivandola con documentazione probante. È altresì obbligata ad adibire al servizio operatori fissi. In caso di astensione dal lavoro, per qualunque motivo, di personale continuativamente assegnato, è tenuta a garantire la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all'immediata sostituzione dell'operatore assente con personale in possesso dei necessari requisiti, entro e non oltre le 12 ore successive.
Sostituzioni del personale. Ogni sostituzione del personale della Ditta affidataria impegnato nell’espletamento del servizio dovrà essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante e agli uffici comunali competenti e, parimenti, l’Aggiudicatario sarà tenuto ad informare tempestivamente gli stessi di eventuali problemi o difficoltà inerenti il servizio stesso. Il personale utilizzato per la sostituzione dovrà avere le medesime caratteristiche professionali e rispondere ai requisiti previsti dall’art. 8.2 per quanto attiene agli autisti. Il personale adibito all’accompagnamento potrà essere sostituito solamente con personale di pari qualifica o superiore rispetto a quello dichiarato nell’offerta tecnica.
Sostituzioni del personale. Gli Operatori designati all’espletamento del servizio che per esigenze personali quali: ferie, congedi, malattie o dimissioni possono essere sostituiti con operatori aventi identica qualifica del profilo da sostituire, previo assenso e verifica da parte dell’Ente appaltante. Per sostituzioni brevi, sino ad un massimo di mesi sei è consentito l’utilizzo di operatori con la sola qualifica di O.S.S. A tal fine, prima della sostituzione la Ditta appaltatrice dovrà comunicare, i nominativi ed i curricula del personale proposto in sostituzione.
Sostituzioni del personale. Il soggetto aggiudicatario assicura la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente assenti e il reintegro di quelli cessati dal servizio con personale regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti formativi richiesti. Nel caso di sostituzioni definitive e/o improvvise devono essere applicati, riguardo ai requisiti del personale, gli stessi criteri di cui all’art. 6. L’aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente e con comunicazione scritta la sostituzione definitiva, o superiore ad un mese, o la nuova assunzione di operatori allegando il relativo curriculum formativo e professionale.
Sostituzioni del personale. Le assenze a qualsiasi titolo del personale impegnato nel servizio dovranno essere regolarmente sostituite con il personale in possesso degli stessi titoli professionali del personale incaricato. Le sostituzioni dovranno avvenire in tempo utile, garantendo la continuità e lo svolgimento del servizio.
Sostituzioni del personale. 1. L’amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al concessionario la sostituzione del personale impiegato, volontario e non, qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti dell’impianto. 2. In tal caso il concessionario provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni o un termine inferiore fissato dall’amministrazione comunale in casi di particolare gravità, senza che ciò possa costituire un maggior onere.
Sostituzioni del personale. Deve essere garantita in vigenza del servizio la sostituzione del personale preposto ai servizi oggetto di Convenzione, che dovesse interrompere il proprio rapporto di lavoro o risultare assente per periodi prolungati (es. maternità).
Sostituzioni del personale. L’Azienda selezionata si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni del medesimo operatore presso gli utenti, fatti salvi gli eventuali cambiamenti necessari o concordati con l’ASFC o con il servizio sociale comunale. In caso di assenza di uno o due operatori, l’Azienda selezionata ha l’obbligo di sostituire prontamente il personale assente per qualunque motivo, con altro di pari professionalità. L’Azienda selezionata dovrà fornire le generalità e caratteristiche del sostituto alla ASFC preavvertendo anche gli utenti. L’Azienda selezionata si impegna altresì a dare sollecita comunicazione alla ASFC o al servizio sociale comunale di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante gli utenti (ricoveri, rifiuto delle prestazioni, difficoltà di rapporti, ecc.).