Specifiche modalità e termini di collaudo. 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Specifiche modalità e termini di collaudo. 1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Specifiche modalità e termini di collaudo. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Specifiche modalità e termini di collaudo. Art. 29-SC
Specifiche modalità e termini di collaudo. I Art. 10.1
Specifiche modalità e termini di collaudo. Il collaudo dei lavori oggetto del presente contratto è di- sciplinato dall’art. 102 comma 2 ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/16, dall’art. 215 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 nonchè dell’art. 55 del capitolato speciale d’appalto.
Specifiche modalità e termini di collaudo. 0.Xx applicano le disposizioni di cui all’art. 141 del D.Lgs. n.163/2006 e di cui al Titolo X del D.P.R. n.207/2010
Specifiche modalità e termini di collaudo. 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che le forniture siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Specifiche modalità e termini di collaudo. 3. I lavori saranno soggetti a certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
Specifiche modalità e termini di collaudo. Art. 48 -Ultimazione dei lavori e consegna delle opere