Spese accessorie Clausole campione
Spese accessorie. Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.
Spese accessorie. Rimane a carico dell’appaltatore tutto quanto allo stesso necessario ai fini dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Spese accessorie. Salvo eventuale diversa previsione dell’ordine, gli importi contrattuali si intendono comprensivi delle spese accessorie sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le spese di viaggio e pernottamento, di comunicazione, di tempo macchina e per materiali di consumo e accessori. Il Fornitore non potrà pretendere aumenti di prezzo, né richiedere indennità e compensi particolari adducendo motivo di errori di valutazione di tali spese accessorie in sede di presentazione dell’offerta.
Spese accessorie. Le spese accessorie vengono indennizzate nei limiti della somma assicurata appositamente convenuta per il ramo in questione, fino all’ammontare delle spese documentate.
9.1 Ai sensi del presente accordo, per spese accessorie s’intendono:
9.1.1 spese di xxxxxxxxxx nell’assicurazione contro l’incendio;
9.1.2 spese di spostamento e di protezione (ivi incluse le spese di smontaggio e rimontaggio) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici;
9.1.3 spese di demolizione e sgombero nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici;
9.1.4 spese di smaltimento (incl. costi di discarica) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici; nelle assicurazioni contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici, per le spese di smaltimento la prestazione in parola è limitata al 50% della somma assicurata pattuita per le spese accessorie. Per ciò che concerne le spese di smaltimento trova applicazione il punto 9.2.
Spese accessorie. Sono inoltre comprese le spese accessorie di seguito indicate anche in eccedenza alle rispettive somme assicurate e senza applicazione di regola proporzionale:
Spese accessorie. Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico dell’aggiudicatario.
Spese accessorie. In caso di danno indennizzabile, ai termini della presente Sezione, la Società si obbliga a rim- borsare le spese per:
1) gli onorari periti nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; la garanzia è prestata con il limite del 2% dell’Indenniz- zo liquidato con il massimo di € 5.000,00;
2) gli onorari di Consulenti, Ingegneri, Archi- tetti per prestazioni non attinenti la liqui- dazione dei sinistri; la garanzia è prestata con il limite del 2% dell’Indennizzo liquida- to con il massimo di € 5.000,00;
3) i costi e/o gli oneri, compresi quelli di ur- banizzazione, che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o au- torità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposi- zioni di legge in vigore al momento della ri- costruzione. Sono comunque escluse mul- te, ammende o sanzioni amministrative; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% dell’Indennizzo, col massimo di € 5.000,00;
4) la riprogettazione del Fabbricato assicu- rato e la direzione dei lavori; la garanzia è prestata con il limite del 5% del danno in- dennizzabile per la partita Fabbricato. Le garanzie, per uno o più sinistri che avvenga- no nel corso dell’Annualità assicurativa, sono prestate fino alla concorrenza complessiva di €10.000,00 fermi i sottolimiti previsti alle singole voci. Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti entro un Anno dal verificarsi del Sinistro.
Spese accessorie. Le spese accessorie vengono risarcite nell’ambito della somma assicurata appositamente convenuta, fino all’ammontare delle spese documentate. Ai sensi del presente accordo, per spese accessorie s’intendono: Spese di estinzione nell’assicurazione contro l’incendio Spese di spostamento e di protezione (ivi incl. le spese di smontaggio e rimontaggio) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici Spese di demolizione e sgombero nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici Spese di smaltimento (incl. costi di discarica) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici; nelle assicurazioni contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici, per le spese di smaltimento la prestazione in parola è limitata al 50% della somma assicurata pattuita per le spese accessorie. Per le spese di smaltimento s’intende convenuta la Condizione particolare per “Spese di smaltimento con terreno” (v. allegato).
Spese accessorie. Sono a carico dell’Impresa appaltatrice, ove previsto, i contributi di allacciamento definitivo alle società erogatrici di energia elettrica, acqua, gas, reti fognarie. L’Impresa entro il termine perentorio di un mese dalla data dell’effettivo inizio dei lavori dovrà inoltrare agli Enti interessati le domande per gli allacciamenti ai pubblici servizi a nome e per conto dell’Ente appaltante, inviando, per conoscenza, al medesimo copia della lettera di richiesta. All’Impresa appaltatrice saranno rimborsati con specifico ordinativo di pagamento gli importi dei predetti oneri di allacciamento, previa presentazione delle ricevute, intestate all’Ente appaltante comprovanti gli avvenuti pagamenti. Il mancato adempimento di quanto fissato ai commi precedenti comporterà l’accollo all’Impresa di tutte le spese e gli oneri che derivassero da una ritardata consegna dell’opera, oltre il mancato rimborso delle somme sostenute; quanto sopra senza che l’Impresa medesima possa sollevare eccezioni o riserve di sorta. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di provvedere a versare direttamente i contributi di allacciamento alle società erogatrici, senza che questo sollevi dalle responsabilità di cui al comma precedente.
Spese accessorie. Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’appaltatore si impegna a mantenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento del servizio o dai suoi risultati.