DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO Clausole campione

DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. L'Accordo Quadro avrà la durata di 2 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che il contraente dell'accordo quadro abbia nulla a pretendere. Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, la Stazione Appaltante si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo quadro. Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. L’importo complessivo dell’Accordo Quadro risulta così composto: Importo lavori a base d’asta (compresi oneri per la sicurezza) 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 Iva sui lavori 2.200,00 € 2.200,00 € 4.400,00€ TOTALE: 12.200,00 € 12.200,00 € 24.400,00 € Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in questa fase, non vengono indicati in quanto verranno valutati di volta in volta relativamente ad ogni intervento oggetto dei successivi contratti applicativi. Stante la natura delle lavorazioni, si prevede in generale una percentuale di oneri per la sicurezza ammontante al 2% rispetto all’importo del contratto applicativo. Nell’atto di affidamento di ciascun lavoro, inoltre, verrà valutata la necessità di redazione da parte dalla ditta appaltatrice del Piano Operativo di Sicurezza e si procederà, inoltre, alla redazione del piano di sicurezza e coordi...
DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. Art. 3 – Denominazione in valuta
DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. 1 L’Accordo Quadro avrà durata massima di anni 2, pari a mesi 24, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero potrà avere durata effettiva anche inferiore a quella massima prevista, qualora l'importo contrattuale massimo stimato arrivi ad esaurimento in un tempo più breve.
DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. L’Accordo Quadro decorrerà dalla data di stipulazione del contratto e cesserà dopo 36 mesi o al raggiungimento dell’importo contrattuale. Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Città Metropolitana di Genova. Dopo la scadenza del suddetto termine non potranno più essere stipulati contratti derivati, essendo consentito solamente il completamento dei servizi per i quali i contratti derivati sono stati sottoscritti in precedenza. In tal caso il termine sarà prorogato limitatamente al tempo necessario previsto per l’ultimazione dei servizi richiesti. La protrazione dei termini non darà all’affidatario alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. I corrispettivi pattuiti per i singoli Contratti derivati saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti con contratto derivato, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro. L’Accordo quadro cesserà la sua validità e si riterrà comunque concluso anche nel caso in cui, pur non essendo scaduto il termine previsto, sarà stato raggiunto l’importo massimo di spesa, senza che l’Affidatario abbia nulla a pretendere per questa eventualità. L’Accordo Quadro si svilupperà attraverso successivi contratti derivati, discendenti da apposita determinazione dirigenziale che approva la spesa, riportante il CIG dell’affidamento specifico (CIG derivato). L’importo massimale dei contratti derivati è pari a euro 700.000,00 (IVA esclusa) e deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste nell’oggetto del contratto.
DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. Ciascun Accordo Quadro avrà la durata fino al 31/12/2019, e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, per il ciascun lotto. Il suddetto termine di validità contrattuale comporta in ogni caso l’onere di continuare in regime di proroga l’attività oggetto dell’Accordo Quadro ai medesimi patti e condizioni, per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di scelta dei nuovi contraenti, qualora l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario per il lotto assegnato, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi. La Siena Casa si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo in relazione a ciascun lotto, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che il contraente di ogni singolo accordo quadro abbia nulla a pretendere. L’importo complessivo dei lavori compresi per ciascun lotto, oggetto di accordo quadro, è riportato nel seguente prospetto. OPERE MURARIE
DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. La durata dell’accordo quadro è prevista fino al conseguimento dell’importo contrattuale e, in ogni caso, non oltre 24 mesi a decorrere dall’inizio, previsto orientativamente per il 01/01/2018 o, comunque, a fare data dal verbale di consegna lavori. L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50 del 2016. Il corrispettivo massimo di lavori e servizi affidabili, ai sensi del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta complessivamente per i due lotti ad € 1.932.000,00 a cui vanno aggiunte le somme a disposizione per € 668.000,00 per un totale complessivo di 2.600.000,00 e risulta articolato secondo i seguenti quadri economici: LOTTO 1 – NORD–EST
DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. 1) L’Accordo Quadro sarà in vigore fino all’esaurimento dell’importo contrattuale, e comunque per la durata massima di quattro anni, ex art. 54, comma 1 del Codice; l’inizio dello stesso è previsto il 01/07/2021 e la durata temporale è ipotizzabile fino al 30/06/2025. L'amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i servizi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50 del 2016 modificato dall'art. 4 comma 1. della Legge n. 120 del 2020. - l corrispettivo massimo di servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta complessivamente ad € 200.000,00. - L’importo indicato nel bando di gara si intende remunerativo per tutti i servizi, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprende anche le forniture di materiali di ripristino, delle attrezzature e degli impianti necessari, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant’altro necessario per l’espletamento del servizio, delle spese generali, dell’utile dell’appaltatore e di ogni onere conseguente all’adozione di tutte le misure di sicurezza. Nei prezzi unitari delle singole categorie d’opera s’intendono sempre comprese e compensate le spese principali ed accessorie, i consumi, i trasporti e tutto ciò che è necessario per eseguire il servizio nel modo prescritto. I prezzi sono pertanto di norma "a misura", salvo quote "a corpo" per compensare in via forfetaria alcune voci espressamente indicate nell'elenco prezzi.
DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. La durata dell’accordo quadro è prevista fino al conseguimento dell’importo contrattuale e, in ogni caso, non oltre 24 mesi che decorrono a partire dalla data del verbale di consegna lavori. L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50 del 2016. Il presente appalto è affidato con offerta a AD UNICO RIBASSO. Il corrispettivo massimo di lavori e servizi affidabili, ai sensi del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta complessivamente per i due lotti ad € 4.656.100,00 a cui vanno aggiunte le somme a disposizione per € 1.086.528,00 tale complessivo di 5.742.628,00 e risulta articolato secondo i seguenti quadri economici: LOTTO 1 – NORD–EST A Lavori Importo dei lavori di manutenzione straordinaria 1.476.901,96 Importo dei lavori di manutenzione straordinaria (borghi) 445.000,00 Importo Oneri della sicurezza relativi a manutenzione straordinaria 38.698,04 Importo dei lavori di manutenzione ordinaria 360.000,00 Importo Oneri della sicurezza relativi a manutenzione ordinaria 7.450,00 Sommano A A Somme a disposizione Iva 22% su Man.Ordinaria 2.328.050,00 80.839,00 2.328.050,00 Iva 10% su Man.Straordinaria 196.060,00 Spese tecniche 76.500,00 Progettazione 12.500 Collaudo tecnico amministrativo 8.000 Direzione lavori 39.000 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 17.000 CNPAIA 3.060,00 IVA 22% spese tecniche 17.503,20 Spese per gara e pubblicità 5.000,00 Accantonamento per accordi bonari ed assicurazioni 80.529,08 Imprevisti 15.000,00 Accantonamento art.113 d.lgs 50/2016 co 3 37.248,80 IRAP 2.557,47 Accantonamento art.113 d.lgs 50/2016 co 4 9.312,20 Lavori in economia 19.054,25 Contributo Anac 600,00 Sommano B 543.264,00 543.264,00 C Totale A+B 2.871.314,00 A Lavori Importo dei lavori di manutenzione straordinaria 480.000,00 Importo dei lavori di manutenzione straordinaria (borghi) 100.000,00 Importo Oneri della sicurezza relativi a manutenzione straordinaria 5.800,00 Importo dei lavori di manutenzione ordinaria 220.000,00 Importo Oneri della sicurezza relativi a manutenzione ordinaria 2.200,00 Sommano A B Somme a disposizione Iva 22% su Man.Ordinaria 808.000,00 48.884,00 808.000,00 Iva 10% su Man.Straordinaria 58.580,00 Spese tecniche 30.753,42 Progettazione 4.224,75 Collaudo tecnico amministrativo 2.370,66 Direzione lavori 16.749,21 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 7.408,80 CNPAIA IVA 22% spese tecniche i 1.230,14 7.036,38 Acc...
DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. 4 - 1. L’accordo quadro, relativo al presente lotto, avrà la durata di mesi 36 (trentasei), decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso e comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, per il presente lotto. - 2. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario per il presente lotto, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti attuativi/ordini di servizio e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario per il presente lotto venga raggiunto in un termine inferiore. - L’Appaltatore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni che la Stazione Appaltante ordinerà prima della data di scadenza, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’Accordo Quadro. Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all’Appaltatore, ovvero sia affidata solo parte di essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione. L’Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l’Amministrazione non utilizzi l’intero importo stimato durante il periodo di validità dell’accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine. - 4. L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente accordo quadro, ammonta presumibilmente sino ad un massimo di € xxxxx, al netto del ribasso d'asta, oltre € xxxxx per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € xxxxx. Tale importo è da considerare non imponibili I.V.A., nella misura di Xxxxx, ai sensi dell’ex art. 9 comma 1 numero 6 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii., senza diritto di rivalsa. - 5. Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, e in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 4 anni massimi previsti dall'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati necessari per concludere le 5 prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto attuativo/ordine di servizio e quindi dell'intero accordo quadro per il presente lotto. - 6. Pertanto, qualora l'ultimo contratto ...
DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. 1) L’Accordo Quadro sarà in vigore fino all’esaurimento dell’importo contrattuale, e comunque per la durata massima di quattro anni, ex art. 54, comma 1 del Codice; l’inizio dello stesso è previsto il 01/03/2022 e la durata temporale è ipotizzabile fino al 31 marzo 2026. L'amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 120/2020.