Struttura contrattuale Clausole campione

Struttura contrattuale. Le Condizioni si compongono di sei Sezioni: Sezione 1 Parte generale: include condizioni relative alla Struttura contrattuale, Condizioni Integrative, Documentazione d’Ordine e Contratto, l’Ordine di Prevalenza in caso di discordanza, Separazione delle obbligazioni, Modifica delle Condizioni, Definizioni, Accettazione delle Condizioni, Consegna, Corrispettivi e Pagamenti, Modifiche delle Condizioni, Tutela della Proprietà Intellettuale, Limitazione di responsabilità, Principi generali del rapporto tra le Parti, Recesso e risoluzione, Ambito geografico e Legge applicabile. Sezione 2 Garanzie: definisce le Garanzie applicabili alle Macchine e ai Programmi, Garanzie per i Servizi, l’ambito della Garanzia, Esclusione della Garanzia.
Struttura contrattuale. Oltre al presente CCNL le parti stabiliscono, nel rispetto degli accordi interconfederali, che la contrattazione di secondo livello si dovrà svolgere a livello aziendale o territoriale. La contrattazione a livello aziendale o territoriale riguarderà materie ed istituti delegati, in tutto o in parte, dal presente articolo. Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale o territoriale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità e di altri elementi di competitività di cui le imprese eventualmente dispongano. A livello aziendale o territoriale saranno inoltre regolate le seguenti materie: - Esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro; - Flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali; - Salario di produttività; - Altre materie espressamente demandate dal presente CCNL. L'accordo di secondo livello avrà durata quadriennale. Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazioni, consultazioni e verifica previste dalle leggi, dal CCNL dagli accordi Collettivi, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alle Leggi sulle pari opportunità. I contratti aziendali stipulati fra le parti dovranno essere trasmessi all'Osservatorio di cui al successivo art. 6.
Struttura contrattuale. 5.01 Il contratto di fornitura dei servizi LINKWARE è disciplinato dai seguenti documenti negoziali: (a) CONTRATTO LINKWARE, documento che viene sottoscritto dalle Parti; (b) CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO LINKWARE srl ( di seguito CGS) ; (c) Ordine di Servizio (OdS), si precisa che l’OdS che in assenza di OdS si fa riferimento alle CGS; (d) Data Processing Agreement (di seguito DPA); (e) Modulo d’ordine e/o in alternativa il Preventivo confermato dal CLIENTE; 5.02 Il CLIENTE prende atto ed accetta che gli unici documenti contrattuali a cui prestare fede sono quelli sopra indicati in lingua italiana per cui eventuali traduzioni in qualsiasi altra lingua straniera sono messe a sua disposizione a mero titolo di cortesia e non vincolanti.
Struttura contrattuale. Salvo specifici accordi, il Cliente conviene che ciascun suo ordine riferito alle Condizioni, relativo a Macchine, Programmi o Servizi, rappresenta un contratto separato, legalmente indipendente dagli altri. Ai sensi dell’articolo 1246 del Codice Civile il Cliente rinuncia preventivamente ad eccepire la compensazione. Arxit stabilisce ulteriori condizioni contrattuali per Prodotti e Servizi in documenti denominati “Condizioni Integrative” e “Documentazione d’Ordine” che costituiscono parte integrante delle Condizioni. Esempi di Documentazione d’Ordine sono: ordini, supplementi, allegati, bollettini, modifiche ai Servizi, addendum. In caso di discordanza tra le disposizioni dei diversi documenti contrattuali, quelle contenute nelle Condizioni Integrative prevalgono su quelle contenute nelle Condizioni. Le disposizioni contenute nella Documentazione d'Ordine prevalgono sia su quelle contenute nelle Condizioni che sulle eventuali Condizioni Integrative. Al fine di ricevere i Prodotti e/o Servizi Arxit, il Cliente dovrà inviare, sottoscrivendola, la Documentazione d’Ordine, approvando le condizioni della stessa, le Condizioni e le eventuali Condizioni Integrative. Con l’Ordine il Cliente approverà specificatamente determinate clausole delle Condizioni ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. Nel caso in cui il Cliente abbia lo status giuridico di "consumatore", troveranno applicazione le disposizioni dell’articolo 1469 bis e seguenti del Codice Civile. Arxit potrà accettare la Documentazione d’Ordine e le Condizioni Integrative sottoscritte dal Cliente, mediante una delle seguenti modalità: 1. restituendo al Cliente la Documentazione d'Ordine e le Condizioni Integrative con l’accettazione di Arxit; I. spedendo la Macchina o rendendo disponibile il Programma; ovvero II. II. iniziando l’esecuzione del Servizio.
Struttura contrattuale. Le Condizioni si compongono di tre Sezioni: Sezione 1 Disposizioni generali: include condizioni relative alla Struttura contrattuale, Definizioni, Accettazione delle Condizioni, Consegna, Corrispettivi e Pagamenti, Modifiche delle Condizioni, , Tutela della Proprietà Intellettuale, Limitazione di responsabilità, Principi generali del rapporto tra le Parti, Recesso e risoluzione, Ambito geografico e Legge applicabile. Sezione 2 Garanzie: definisce le Garanzie applicabili ai prodotti COMPUTEC S.R.L. , al software sviluppato, e le condizioni relative all’Ambito della Garanzia. Sezione 3 Prodotti: include le condizioni applicabili ai prodotti ed allo stato di produzione, Proprietà e rischio di perdita;
Struttura contrattuale. Le presenti Condizioni generali si compongono di cinque Sezioni:
Struttura contrattuale. 5.01 Il contratto di fornitura dei servizi CORETECH è disciplinato dai seguenti documenti negoziali: (a) Condizioni Generali di fornitura o più semplicemente Condizioni, di cui fanno parte: (a1) “Tabella di sintesi delle caratteristiche dei servizi forniti da CORETECH, riportato in allegato e che si trova nella pagina web: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxXxxxxx/XXX_xxxxxxx.xxx; (a2) DPA Data Processing Agreement, allegato al presente contratto; (b) Policy del servizio, come definite nella successiva sezione III “Regole Generali di policy sull’uso dei servizi” delle presenti Condizioni e fatto salvo quanto indicato nel punto 20.02; (c) SLA – Service Level Agreement, riportate nella pagina web: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxXxxxxx/XXX_xxxxxxx.xxx; (d) Modulo d’ordine, posto nella parte iniziale delle presenti Condizioni; (e) Listino prezzi che trova nella pagina web indicata nel precedente punto 1.01, lett. (r). 5.02 I documenti a), b), c), d) sono approvati con firma digitale dal rappresentante di CORETECH e si trovano a disposizione del cliente nella sua area riservata nella sezione “comunicazione contrattuali”, unitamente alle versioni aggiornate. 5.03 Il CLENTE prende atto ed accetta che gli unici documenti contrattuali a cui prestare fede sono quelli sopra indicati in lingua italiana per cui eventuali traduzioni verranno messe a sua disposizione a mero titolo di cortesia e non vincolanti.

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  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al

  • Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • DISCIPLINA CONTRATTUALE In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli art.2229 e seguenti del C.C.

  • Opzioni contrattuali Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali: • Opzione di adesione al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back): nel corso del Contratto la Società riconosce ad ogni ricorrenza annuale un importo, definito Riscatto Parziale Programmato Fisso (Cash Back), pari ad una percentuale del premio unico versato, ovvero, in caso di versamenti di premi aggiuntivi, del cumulo di quanto corrisposto che, a scelta del contraente, potrà essere pari al 3% ovvero al 4%, senza tener conto di eventuali riscatti parziali intervenuti. • Opzione, in caso di decesso dell’Assicurato, per la corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali anticipate di importo costante: il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, può richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato da liquidare sia pagabile ai Beneficiari in rate semestrali anticipate di importo costante per un periodo a scelta del Contraente. Per maggiori dettagli sulle opzioni contrattuali si rimanda all’Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” e all’Art. 9 “OPZIONE DI ADESIONE AL PIANO AUTOMATICO DI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI FISSI (CASH BACK)” delle Condizioni di Assicurazione.

  • CLAUSOLE CONTRATTUALI Caratteristiche degli ammendanti L’aggiudicatario deve utilizzare esclusivamente ammendanti compostati misti e/o ammendanti compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, D.Lgs. n.75/2010.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.