Tipologia ed entità dell’incentivo. Incentivo contributivo: riduzione dei contributi nella misura del 50% per - 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; - 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; - 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Datori di lavoro beneficiari Tutti i datori di lavoro, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Tipologia ed entità dell’incentivo. L’incentivo consiste nell’esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura del 40%, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione, nella misura massima di € 3.250,00 su base annua. Datori di lavoro beneficiari Tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), compresi i datori di lavoro agricolo.
Tipologia ed entità dell’incentivo. Incentivo contributivo: riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%) per - 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato - 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato - 23 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato Incentivo economico, che si aggiunge agli incentivi contributivi, ma solo in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time o di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato full-time: 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per - non più di 12 mesi, se il lavoratore ha meno di 50 anni - non più di 24 mesi, se il lavoratore ha più di 50 anni ed è residente nel centro-nord - non più di 36 mesi, se il lavoratore ha più di 50 anni ed è residente nel mezzogiorno. Datori di lavoro beneficiari Tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), comprese le società cooperative.
Tipologia ed entità dell’incentivo. L’incentivo consiste nell’esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura del 50%, nel limite massimo di € 4.030 annui, per un periodo massimo - di 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; - di 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Se detto contratto, nel corso del suo svolgimento, viene trasformato in contratto a tempo indeterminato, l’agevolazione spetta per ulteriori 6 mesi. Inoltre, il lavoratore che accetta l’offerta di lavoro ha diritto - all’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (TFR e altre competenze di fine rapporto), nel limite massimo di 9 mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e - al 50% del trattamento di cassa integrazione che gli sarebbe stato, comunque, corrisposto Datori di lavoro beneficiari Tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori) Destinatari Lavoratori in CIGS beneficiari dell’assegno di ricollocazione * *La legge di bilancio 2018 estende la possibilità di richiedere l’assegno di ricollocazione, al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di lavoro, ai dipendenti di aziende destinatarie di interventi di CIGS per riorganizzazione o crisi, per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero dell’occupazione, e la cui procedura di consultazione sindacale si sia conclusa con un accordo di ricollocazione. L’accordo di ricollocazione deve essere trasmesso all’ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro 7 giorni dalla stipula, a mezzo posta elettronica. Il lavoratore, convolto nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa e appartenente agli ambiti aziendali o ai profili professionali per i quali sia stato dichiarato l’esubero, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, può richiedere all’ANPAL l’attribuzione dell’assegno di ricollocazione.
Tipologia ed entità dell’incentivo. L’incentivo ha una durata massima di 36 mesi ed è pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 3.000 su base annua Datori di lavoro beneficiari Datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), compresi: - i datori di lavoro del settore agricolo - le società cooperative che assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione del vincolo associative. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato e under 35 (under 30 per le assunzioni effettuate dal 2021). L’incentivo spetta anche in caso di un precedente contratto di apprendistato con altro datore di lavoro.
Tipologia ed entità dell’incentivo per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021/2022 si prevede che l’esonero contributivo ex art. 1, commi da 100 e ss., legge 205/2017, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di € 6.000 annui. Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi: tale esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Nella definizione del tetto massimo di agevolazione contributiva annua non rientrano (e quindi sono dovuti): 1. i premi e contributi INAIL, in quanto è la stessa norma (comma 100) a prevederlo; 2. i contributi, se dovuti, al Fondo per l’erogazione del TFR previsto dall’art. 2120 c. c., come da comma 755 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, per effetto della esclusione dalla applicazione dei benefici, stabilita dal successivo comma 756; 3. il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali o di solidarietà previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs n, 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano come previsto dall’art. 40 dello stesso decreto legislativo; 4. lo 0,30% previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 per i datori che aderiscono ai fondi interprofessionali istituiti ex art. 118 della legge n. 388/2000; 5. il contributo di solidarietà per la previdenza complementare ed i fondi di assistenza sanitaria ex Legge n. 166/1991; 6. il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e quello per gli sportivi professionisti previsti dal D.Lgs n. 166/1997. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
Tipologia ed entità dell’incentivo. Incentivo contributivo: esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione di premi e contributi INAIL, a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 3.000 annui, per un periodo massimo di 36 mesi Datori di lavoro beneficiari datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori) Destinatari entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, under 30 che siano - studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al • 30% delle ore di alternanza scuola-lavoro previste dalla legge 107/15; oppure • 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al d.lgs. 226/05; oppure • 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi degli istituti tecnici superiori di cui al dpcm n. 86 del 2008; oppure • 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. - studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o periodi di apprendistato di alta formazione.
Tipologia ed entità dell’incentivo. L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato - sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine -, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico. Nell’ipotesi in cui l’agevolazione è riconosciuta in caso di rapporto a tempo parziale, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro. La misura è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. In caso di conversione di contratti a termine applicati ai datori di lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo - 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020 -, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sempre in considerazione del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, l’articolo 7, comma 1, ultima parte, nel rinviare al comma 3 del precedente articolo 6, chiarisce che, in tali ipotesi, trova applicazione l’esonero contributivo, venendo in rilievo una fattispecie di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, nelle suddette ipotesi di conversione del rapporto il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori 6 mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato. Non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Datori di lavoro beneficiari Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. In linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’INPS in relazio...
Tipologia ed entità dell’incentivo. L’incentivo è pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 8.060 su base annua. Datori di lavoro beneficiari Datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori) con sedi di lavoro nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna N.B. non rileva ai fini della spettanza dell’incentivo, la residenza del lavoratore; rileva, invece, la sede di lavoro a cui egli è assegnato.
Tipologia ed entità dell’incentivo. Incentivo contributivo: riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%), per 12 mesi. Datori di lavoro beneficiari Tutti i datori di lavoro.