Verifiche antimafia. Le parti prendono atto del fatto che la richiesta relativa all’informazione antimafia è stata ricevuta dalla competente Prefettura mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) il …………...(PR_MIUTG_Ingresso_ ………..) e che – non essendo ancora pervenuta la certificazione – il presente contratto viene sottoscritto anche in assenza dell’informazione antimafia così come consentito dall’art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159 /2011 e, dunque è soggetto alla condizione risolutiva prevista alla norma medesima nel caso di rilascio di informazione antimafia di contenuto interdittivo.
Verifiche antimafia. (Articolo da predisporsi sulla base dell'avanzamento di tali verifiche al momento della stipula)
Verifiche antimafia. L’Agenzia del demanio darà luogo alle verifiche antimafia, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.. Si specifica che, ad esito delle predette verifiche, qualora emergano cause ostative al rilascio dell’informativa antimafia, l’Agenzia procederà a dichiarare la decadenza dalla concessione.
Verifiche antimafia. Acer in data 2022, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Unica (BDNA), ha richiesto alla Prefettura di competenza il rilascio della documentazione antimafia. Nelle more del rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. 159/2011 si procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia e sotto condizione risolutiva, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 D.lgs. n.159, prodotta dall’appaltatore in data Art. 13 Domicilio delle parti e comunicazioni via posta elettronica certificata (PEC) A tutti gli effetti del presente contratto le Parti eleggono il loro domicilio, quanto all'ACER presso la sua sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx. x. 0 XXX 00000 Xxxxxxx, e quanto all’appaltatore presso la sede legale in A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, gli ordini di servizio e ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente contratto. Ogni variazione di domicilio sarà tempestivamente notificata al Committente. Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni avvengano mediante l’uso dei mezzi telematici e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: quanto ad Acer Bologna pec: xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx; quanto a pec:
Verifiche antimafia. 1. Ai fini del Protocollo, l’obbligo di iscrizione nell’Anagrafe è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (contratti di affidamento e subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Fermo restando l’obbligo di conferimento nell'Anagrafe con le modalità precisate nel successivo art. 7, sussiste sempre l’obbligo di ricorrere ad operatori economici iscritti nell'apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe.
2. Il soggetto deputato alla stipula del contratto di affidamento non potrà procedere alla stipula di detto contratto o all’autorizzazione di subcontratti qualora la procedura della Struttura non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe. Analogo divieto fa capo a tutti i soggetti della Filiera. Tutti i contratti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe. Il soggetto deputato alla stipula effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione. In detti casi comunica senza ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono. Nel caso di soggetti diversi dalla Stazione appaltante l'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante.
3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura del soggetto che li ha stipulati, mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo. Detto soggetto procede alle conseguenti comunicazioni ai fini dell’immediata annotazione dell'estromissione dell’impresa e della risoluzione del contratto nell’Anagrafe. In caso di delega alla gestione dei dati, il Commissario Straordinario comunica prev...
Verifiche antimafia. Acer in data 2020, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Unica (BDNA), ha richiesto alla Prefettura di competenza il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell’art. 87, comma 1. Nelle more del rilascio di detta comunicazione, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. 159/2011 si procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della comunicazione antimafia e sotto condizione risolutiva, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 D.lgs. n.159, prodotta dall’appaltatore in data
Verifiche antimafia. Xxxxxx prende atto che nei confronti dell’Appaltatore non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011, come risulta da informazione della Prefettura di _ del (prot. Astral ). ----------
Verifiche antimafia. Le parti prendono atto del fatto che la richiesta relativa all’informazione antimafia è stata ricevuta dalla competente Prefettura mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) il …………...(PR_MIUTG_Ingresso_ ………..) e che – non essendo ancora pervenuta la certificazione – il presente contratto viene sottoscritto anche in assenza dell’informazione antimafia così come consentito dall’art. 92,
Verifiche antimafia. Non sussistono a carico dell’Appaltatore le cause di decadenza, sospensione e/o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/11, come risulta da comunicazione antimafia liberatoria, rilasciata, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/11, dalla Prefettura di , in data (prot.: ), ed acquisita da Astral con prot. n. .
Verifiche antimafia. 1. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane comunica tempestivamente alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, in appresso denominata U.T.G., i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari dell'ultimo triennio - in particolare, per le persone fisiche comprensivi di codice fiscale e residenza - a cui l'Appaltatore intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato; a tale scopo il Consorzio stesso costituirà, a proprie cure e spese, una banca dati finalizzata al monitoraggio delle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all’esecuzione dei lavori.
2. Xxxxx restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, per i contratti di cui all'art. 2 del presente Protocollo - con esclusione di quelli di cui al comma 3 dello stesso art. 2 e di cui al comma 6 dell'art. 5 - richiede immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell’Appaltatore, la "informazione antimafia" all’U.T.G di Ragusa.
3. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti indicati all’art. 2 del Protocollo apposita clausola, con la quale il suo subcontraente a qualunque titolo assume l'obbligo di fornire all'Appaltatore stesso, perché il Consorzio per le Autostrade Siciliane possa richiedere le informazioni antimafia preventive, i medesimi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese subcontraenti accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso di esse, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca della fornitura da parte dell’impresa nei casi indicati nel successivo art. 5, comma 2, del presente Protocollo.
1. L’obbligo per l’Appaltatore ed i subappaltatori di conferire al Consorzio per le Autostrade Siciliane i dati di cui all’art. 1 è preventivo rispetto a...