Verifiche antimafia. Le parti prendono atto del fatto che la richiesta relativa all’informazione antimafia è stata ricevuta dalla competente Prefettura mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) il …………...(PR_MIUTG_Ingresso_ ………..) e che – non essendo ancora pervenuta la certificazione – il presente contratto viene sottoscritto anche in assenza dell’informazione antimafia così come consentito dall’art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159 /2011 e, dunque è soggetto alla condizione risolutiva prevista alla norma medesima nel caso di rilascio di informazione antimafia di contenuto interdittivo.
Verifiche antimafia. Le parti prendono atto del fatto che la richiesta relativa all’informazione antimafia è stata ricevuta dalla competente Prefettura mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) il …………...(PR_MIUTG_Ingresso_ ………..) e che – non essendo ancora pervenuta la certificazione – il presente contratto viene sottoscritto anche in assenza dell’informazione antimafia così come consentito dall’art. 92,
Verifiche antimafia. Xxxxxx prende atto che nei confronti dell’Appaltatore non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011, come risulta da informazione della Prefettura di _ del (prot. Astral ). ----------
Verifiche antimafia. 1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all’art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (contratti di affidamento e subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il C.C.A.S.I.I.P. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l’obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell’ipotesi in cui:
Verifiche antimafia. L’Agenzia del demanio darà luogo alle verifiche antimafia, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.. Si specifica che, ad esito delle predette verifiche, qualora emergano cause ostative al rilascio dell’informativa antimafia, l’Agenzia procederà a dichiarare la decadenza dalla concessione.
Verifiche antimafia. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente (legge 6 novembre 2012, n. 190), in materia di elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose, c.d. “White List”, gli operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori di importo pari o superiori a € 1.000.000,00 (un milione di euro), sono sottoposti alla “informazione antimafia” prevista dall'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, presso le Prefetture competenti. Le SUA e i soggetti aderenti richiedono le informazioni antimafia per le acquisizioni di beni e servizi d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria, come da normativa vigente. € 100.000,00 (centomila euro). Nel richiedere la verifica antimafia le SUA precisano se trattasi di contratto per conto proprio o per conto di soggetto aderente, indicando il relativo CIG. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, la Prefettura ne dà comunicazione al soggetto richiedente la documentazione antimafia per l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Gli operatori economici che partecipano alle gare devono accettare di essere sottoposti alle verifiche antimafia previste dalla presente convenzione.
Verifiche antimafia. Acer in data 2022, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Unica (BDNA), ha richiesto alla Prefettura di competenza il rilascio della documentazione antimafia. Nelle more del rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. 159/2011 si procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia e sotto condizione risolutiva, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 D.lgs. n.159, prodotta dall’appaltatore in data Art. 13 Domicilio delle parti e comunicazioni via posta elettronica certificata (PEC) A tutti gli effetti del presente contratto le Parti eleggono il loro domicilio, quanto all'ACER presso la sua sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx. x. 0 XXX 00000 Xxxxxxx, e quanto all’appaltatore presso la sede legale in A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, gli ordini di servizio e ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente contratto. Ogni variazione di domicilio sarà tempestivamente notificata al Committente. Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni avvengano mediante l’uso dei mezzi telematici e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: quanto ad Acer Bologna pec: xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx; quanto a pec:
Verifiche antimafia. 1. Ai fini del Protocollo, l’obbligo di iscrizione nell’Anagrafe è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (contratti di affidamento e subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Fermo restando l’obbligo di conferimento nell'Anagrafe con le modalità precisate nel successivo art. 7, sussiste sempre l’obbligo di ricorrere ad operatori economici iscritti nell'apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe.
Verifiche antimafia. Non sussistono a carico dell’Appaltatore le cause di decadenza, sospensione e/o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/11, come risulta da comunicazione antimafia liberatoria, rilasciata, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/11, dalla Prefettura di , in data (prot.: ), ed acquisita da Astral con prot. n. .
Verifiche antimafia. (Articolo da predisporsi sulla base dell'avanzamento di tali verifiche al momento della stipula)