TENUTO CONTO CHE Clausole campione

TENUTO CONTO CHE l’art. 30 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenza; - la verifica, in via preventiva, per la parte di competenza, del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guida;
TENUTO CONTO CHE con il DCA n. U00048 del 24/03/2020, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema Accordo/Contratto Quadro ex art. 8 quinquies D. Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii. per le prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)”, è stato approvato lo schema di accordo/contratto per le strutture che erogano Prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata; - con DGR n. 661 del 29 settembre 2020, recante: “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”, sono state, tra l’altro, precisate le funzioni della Giunta regionale, demandando al Direttore pro tempore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitari le azioni previste nel Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019 -2021; - con DGR n. 689 del 6 ottobre 2020, recante: “Definizione dei livelli massimi di finanziamento 2020 per l'assistenza sanitaria e disciplina delle regole di erogazione, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, incluse quelle erogate nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Approvazione Addendum al Contratto di budget ex DCA n. U00243 del 25/06/2019. Approvazione dello schema di Accordo/Contratto integrativo ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e D.L. n. 18/2020 per le strutture private che hanno partecipato alla gestione dell'emergenza Covid-19. Contrattualizzazione delle strutture interessatedal percorso di riconversione”, è stato approvato, tra l’altro, lo schema di accordo/contratto ex D.L. n. 18/2020;
TENUTO CONTO CHE. Il Ministero della salute con nota n. 16106/2020, l’Istituto Superiore di Sanità con Rapporti COVID-19 n. 28 e n 46 2020 e la Commissione Europea con comunicazione del 15 aprile 2020 “Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Covid-19 e le relative prestazioni” si sono espressi sulla rilevanza dei test diagnostici di tipo sierologico, che possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2, in quanto utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale; - i test sierologici rapidi che rilevano anticorpi contro SARS-CoV-2, nel ricercare una passata esposizione al virus, in caso di esito negativo non possano escludere la possibilità di un’infezione nel cittadino che sia stato in contatto con il virus nel periodo immediatamente precedente l’esecuzione del test o qualora abbia un titolo di anticorpi inferiore al limite minimo di rilevazione; - il test sierologico rapido, ancorché non fornisca una risposta definitiva sulla presenza o assenza di coronavirus, rappresenta un valido strumento per effettuare indagini sierologiche ed epidemiologiche su ampie parti della popolazione al fine di orientare strategie e misure per il controllo della pandemia; - l’attività da realizzarsi presso le Farmacie convenzionate riguarda inizialmente il supporto alla ripartenza in sicurezza delle attività scolastiche; in funzione dell’andamento dell’epidemia e dell’esito della campagna, potrà rivolgersi successivamente ad altre fasce di popolazione; - l’attività oggetto del presente Accordo può consentire di individuare – all’interno della popolazione interessata, asintomatica, nonché su base volontaria - persone che hanno contratto il virus e conseguentemente di impedire la nascita di nuovi focolai di COVID-19 nel territorio della nostra regione e in particolare nel mondo della scuola. - Di avviare l’esecuzione da parte dei cittadini sotto l’egida delle Farmacie convenzionate del test mirato a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM nei genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore), agli alunni/studenti stessi, ai loro fratelli e sorelle, nonché agli ulteriori familiari conviventi. L’offerta dell’accertamento, su base volontaria, della risposta anticorpale attraverso il test diagnostico sierologico rapido può riguardare pertanto anche la popolazione minore collaborante, previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatar...
TENUTO CONTO CHE. − in data 8.11.2021 la UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento ha inviato alla società IQT Consulting - a mezzo di posta certificata (prot. n. 183376) la richiesta di Offerta (RDO), a fronte della quale la società ha trasmesso, a mezzo di posta certificata, in data 9.11.2021, l’accettazione di Ordine (ADO) e relativa quantificazione del servizio risultata pari a € 1.634,81 (oneri previdenziali ed IVA esclusi); − a seguito di ciò il Contratto Applicativo è stato firmato digitalmente in data 19/11/2021 da entrambe le parti; − l’ufficio competente ha emesso il relativo Ordinativo di Fornitura (OdF n. 147788097) tramite NECA sottoscritto da Xxxxxxx Xxxxx, responsabile UOS Contratti; − l’importo indicato nel Contratto Applicativo e sopra riportato corrisponde al corrispettivo calcolato mediante l’applicazione del D.M. della Giustizia del 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. al netto dello sconto offerto dal fornitore in sede di Accordo Quadro, comprensivo del servizio aggiuntivo pari ad € 700,00 (al netto di oneri previdenziali e iva di legge) di cui al preventivo IQT del 2/11/2021, acquisito e conservato agli atti della stazione appaltante; − che, per l’adesione di cui trattasi, l’UOS Servizio Prevenzione e Protezione, con nota e-mail del 11.11.2021, agli atti, non stimava costi per la sicurezza; − che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L. 241/1990, attesta l’avvenuta verifica delle condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e la sussistenza di tutti i presupposti rilevanti per l’adozione del presente atto;
TENUTO CONTO CHE l’art. 30 del decreto legge 90/2014, convertito dalla l. 114/2014, ha attribuito al Presidente dell’Anac una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’Expo 2015; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’Anac si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera Anac n. 101 del 25 giugno 2014 e opera, secondo il combinato disposto dell’art. 1, comma 4, e dell’art. 32, comma 3, decreto legge 189/2016, fino alla completa esecuzione degli interventi previsti nell’Accordo e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria, da ultimo prorogata al 31 dicembre 2021 dall’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;
TENUTO CONTO CHE. − per le finalità di cui al decreto 25 agosto 2021, n. 358, con nota prot. 23292 del 23 luglio 2021 il Ministero ha chiesto ad Invitalia di presentare un’apposita proposta progettuale per la prestazione di servizi a supporto della gestione/attuazione dell’intervento agevolativo “Colonnine per la ricarica elettrica – CRE” nonché a fornire gli elementi necessari a consentire una preventiva valutazione sulla congruità economica dell’offerta, ai sensi dell’articolo 192, punto 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm.; − con nota prot. 0232667 del 24 settembre 2021 Invitalia ha risposto al Ministero trasmettendo la proposta di Piano pluriennale delle attività, relativo all’intervento “Colonnine per la ricarica elettrica – CRE”, completa degli elementi richiesti per la valutazione sulla congruità economica dell’offerta; − con nota prot. MISE.AOO_ENE.REGISTRO-UFFICIALE.U.0032939 del 4 novembre 2021, avuto riguardo all’oggetto e al valore delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, il Ministero ha comunicato ad Invitalia l’approvazione del Piano pluriennale delle attività e dei costi; − con nota prot. n. 4714 del 30 dicembre 2021 il Ministero dello Sviluppo economico ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018; – con nota n. 18079 del 9 giugno 2022 è stata trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione la convenzione tra il Ministero ed Invitalia dell’8 giugno 2022, unitamente al decreto direttoriale di approvazione che però è stato successivamente ritirato per approfondimenti a seguito dei rilievi espressi dalla Corte dei Conti in data 14 luglio 2022; – con nota del 31 agosto 2022 è stato chiesto ad Invitalia di formulare un nuovo testo di proposta progettuale che tenesse conto dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti in occasione del primo testo; – con nota del 2 novembre 2022, prot. n. 36183, Xxxxxxxxx ha risposto al Ministero trasmettendo una nuova proposta di Piano pluriennale delle attività, relativo all’intervento in parola, comprensiva di una nuova ipotesi di convenzione da stipulare; – con nota interna del 2 novembre 2022, prot. n.36204, il Dirigente della competente Divisione VI – Carburanti e normativa mobilità sostenibile ha trasmesso al Direttore Generale la valutazione circa la congruità economica dell’offerta Invitalia;
TENUTO CONTO CHE il citato Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e s.m.i. e i regolamenti delegati ed esecutivi introducono, a partire dal 1° gennaio 2022, importanti novità in materia di verifica della conformità delle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate nell'Unione Europea; - a norma dell’art. 45, paragrafo 1, del citato Regolamento (UE) n. 2018/848, un prodotto può essere importato da un Paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se tale prodotto è conforme alle norme dell’Unione sulla produzione biologica o a norme sulla produzione e di controllo equivalenti di un Paese terzo; - a norma dell’art. 45, paragrafo 5, del citato Regolamento (UE) n. 2018/848: • il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione è accertato ai posti di controllo frontalieri in conformità all’articolo 47, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.2017/625; • la frequenza dei controlli fisici di cui all’articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2017/625 dipende dalla probabilità di non conformità ai sensi dell’articolo 3, punto 57 del Regolamento (UE) n. 2018/848; - in data 27 dicembre 2021 sono stati pubblicati i seguenti regolamenti: • Regolamento delegato (UE) n. 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i Regolamenti delegati (UE) n. 2019/2123 e (UE) n. 2019/2124 della Commissione; • Regolamento delegato (UE) n. 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione; • Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che applica le norme relative ai documenti e alle notifiche richieste per i prodotti biologici e i prodotti in conversione de...
TENUTO CONTO CHE l’effettiva attivazione e prosecuzione del servizio resta comunque subordinata all’evoluzione del quadro epidemiologico ed alla compatibilità rispetto ad eventuali misure restrittive sopravvenute emanate nell’ottica del contenimento dei contagi; Tenuto conto di tutto quanto sopra precisato in via di premessa, tra l’Amministrazione Comunale di Cernusco sul Naviglio rappresentata dal Dirigente del Settore Servizi Educativi, Cultura, Eventi, Sport e Commercio dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, l’Istituto Comprensivo Statale “M. HACK” rappresentato dal Dirigente Scolastico xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e l’Istituto Comprensivo Statale “R.L. Montalcini” rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
TENUTO CONTO CHE. Il termine dilatorio dello stand still di cui all’art. 32 c. 9 del D.lgs 50/2016, non si applica per l’esecuzione di contratti a carattere d’urgenza tra cui i sevizi socio-assistenziali ed educativi;
TENUTO CONTO CHE. Le Parti intendono utilizzare gli strumenti normativi previsti dall’ordinamento e ricercare soluzioni su base esclusivamente volontaria che vengano incontro alle esigenze dei dipendenti di cessare consensualmente il rapporto di lavoro a fronte della maturazione dei requisiti per fruire della pensione quota 100. Il piano di incentivazione come di seguito definito