TENUTO CONTO CHE l’art. 30 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenza; - la verifica, in via preventiva, per la parte di competenza, del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guida;
TENUTO CONTO CHE. Il Ministero della salute con nota n. 16106/2020, l’Istituto Superiore di Sanità con Rapporti COVID-19 n. 28 e n 46 2020 e la Commissione Europea con comunicazione del 15 aprile 2020 “Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Covid-19 e le relative prestazioni” si sono espressi sulla rilevanza dei test diagnostici di tipo sierologico, che possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2, in quanto utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale; - i test sierologici rapidi che rilevano anticorpi contro SARS-CoV-2, nel ricercare una passata esposizione al virus, in caso di esito negativo non possano escludere la possibilità di un’infezione nel cittadino che sia stato in contatto con il virus nel periodo immediatamente precedente l’esecuzione del test o qualora abbia un titolo di anticorpi inferiore al limite minimo di rilevazione; - il test sierologico rapido, ancorché non fornisca una risposta definitiva sulla presenza o assenza di coronavirus, rappresenta un valido strumento per effettuare indagini sierologiche ed epidemiologiche su ampie parti della popolazione al fine di orientare strategie e misure per il controllo della pandemia; - l’attività da realizzarsi presso le Farmacie convenzionate riguarda inizialmente il supporto alla ripartenza in sicurezza delle attività scolastiche; in funzione dell’andamento dell’epidemia e dell’esito della campagna, potrà rivolgersi successivamente ad altre fasce di popolazione; - l’attività oggetto del presente Accordo può consentire di individuare – all’interno della popolazione interessata, asintomatica, nonché su base volontaria - persone che hanno contratto il virus e conseguentemente di impedire la nascita di nuovi focolai di COVID-19 nel territorio della nostra regione e in particolare nel mondo della scuola. - Di avviare l’esecuzione da parte dei cittadini sotto l’egida delle Farmacie convenzionate del test mirato a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM nei genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore), agli alunni/studenti stessi, ai loro fratelli e sorelle, nonché agli ulteriori familiari conviventi. L’offerta dell’accertamento, su base volontaria, della risposta anticorpale attraverso il test diagnostico sierologico rapido può riguardare pertanto anche la popolazione minore collaborante, previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatar...
TENUTO CONTO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 233/A23 del 01/09/2015 è stato affidato il servizio di refezione scolastica per l’anno 2015/2016 (gara ponte) al costituendo ATI All Foods s.r.l. / Camst soc. coop. a r.l.; • in data 13/10/2015 è stato sottoscritto apposito contratto di Rep. n. 4199; • il predetto contratto giunge alla sua naturale scadenza al termine dell’attuale anno scolastico 2015/2016 e pertanto risulta necessario provvedere ad una nuova procedura di gara in grado di assicurare il servizio in oggetto a partire dal prossimo inizio dell’anno scolastico 2016/2017; • con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 15/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Linee d’indirizzo per lo sviluppo del Servizio di refezione/ristorazione scolastica per gli alunni ed insegnanti aventi diritto del Comune di Anzio” sono stati stabiliti taluni indirizzi politico- amministrativi ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 165/2001, relativamente all’espletamento della gara d’appalto in oggetto; • con Determinazione Dirigenziale n. 94/A23 del 15/04/2016 avente come oggetto “Servizio di refezione scolastica/ristorazione scolastica - anni scolastici 2016/2021. Cig 6655222EEB - Determinazione a contrarre” si è provveduto ad approvare gli atti di gara ed indire gara con procedura aperta ai sensi di quanto previsto dalla normativa dettata dal D.lgs. 163/2006; • la suddetta procedura sarebbe stata espletata in forma autonoma da parte del Comune di Anzio essendo il servizio, incluso tra quelli riportati nell’Allegato IIB al D.lgs. 163/2006, sottratto all’obbligo dell’acquisizione in forma aggregata di cui all’art. 33, comma 3-bis, del D.lgs. 163/2006 così come indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 11 del 23/09/2015 “Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.”; Determinazione n° 224 del • in data 19/04/2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 - il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 avente il seguente oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; • il suddetto decreto ha abrogato il precedente n. 163 del...
TENUTO CONTO CHE l’art. 30 del decreto legge 90/2014, convertito dalla l. 114/2014, ha attribuito al Presidente dell’Anac una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’Expo 2015; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’Anac si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera Anac n. 101 del 25 giugno 2014 e opera, secondo il combinato disposto dell’art. 1, comma 4, e dell’art. 32, comma 3, decreto legge 189/2016, fino alla completa esecuzione degli interventi previsti nell’Accordo e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria, da ultimo prorogata al 31 dicembre 2021 dall’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;
TENUTO CONTO CHE. − per le finalità di cui al decreto 25 agosto 2021, n. 358, con nota prot. 23292 del 23 luglio 2021 il Ministero ha chiesto ad Invitalia di presentare un’apposita proposta progettuale per la prestazione di servizi a supporto della gestione/attuazione dell’intervento agevolativo “Colonnine per la ricarica elettrica – CRE” nonché a fornire gli elementi necessari a consentire una preventiva valutazione sulla congruità economica dell’offerta, ai sensi dell’articolo 192, punto 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm.; − con nota prot. 0232667 del 24 settembre 2021 Invitalia ha risposto al Ministero trasmettendo la proposta di Piano pluriennale delle attività, relativo all’intervento “Colonnine per la ricarica elettrica – CRE”, completa degli elementi richiesti per la valutazione sulla congruità economica dell’offerta; − con nota prot. MISE.AOO_ENE.REGISTRO-UFFICIALE.U.0032939 del 4 novembre 2021, avuto riguardo all’oggetto e al valore delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, il Ministero ha comunicato ad Invitalia l’approvazione del Piano pluriennale delle attività e dei costi; − con nota prot. n. 4714 del 30 dicembre 2021 il Ministero dello Sviluppo economico ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018; – con nota n. 18079 del 9 giugno 2022 è stata trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione la convenzione tra il Ministero ed Invitalia dell’8 giugno 2022, unitamente al decreto direttoriale di approvazione che però è stato successivamente ritirato per approfondimenti a seguito dei rilievi espressi dalla Corte dei Conti in data 14 luglio 2022; – con nota del 31 agosto 2022 è stato chiesto ad Invitalia di formulare un nuovo testo di proposta progettuale che tenesse conto dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti in occasione del primo testo; – con nota del 2 novembre 2022, prot. n. 36183, Xxxxxxxxx ha risposto al Ministero trasmettendo una nuova proposta di Piano pluriennale delle attività, relativo all’intervento in parola, comprensiva di una nuova ipotesi di convenzione da stipulare; – con nota interna del 2 novembre 2022, prot. n.36204, il Dirigente della competente Divisione VI – Carburanti e normativa mobilità sostenibile ha trasmesso al Direttore Generale la valutazione circa la congruità economica dell’offerta Invitalia;
TENUTO CONTO CHE. Il termine dilatorio dello stand still di cui all’art. 32 c. 9 del D.lgs 50/2016, non si applica per l’esecuzione di contratti a carattere d’urgenza tra cui i sevizi socio-assistenziali ed educativi;
TENUTO CONTO CHE. Le Parti intendono utilizzare gli strumenti normativi previsti dall’ordinamento e ricercare soluzioni su base esclusivamente volontaria che vengano incontro alle esigenze dei dipendenti di cessare consensualmente il rapporto di lavoro a fronte della maturazione dei requisiti per fruire della pensione quota 100. Il piano di incentivazione come di seguito definito
TENUTO CONTO CHE il citato Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e s.m.i. e i regolamenti delegati ed esecutivi introducono, a partire dal 1° gennaio 2022, importanti novità in materia di verifica della conformità delle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate nell'Unione Europea; - a norma dell’art. 45, paragrafo 1, del citato Regolamento (UE) n. 2018/848, un prodotto può essere importato da un Paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se tale prodotto è conforme alle norme dell’Unione sulla produzione biologica o a norme sulla produzione e di controllo equivalenti di un Paese terzo; - a norma dell’art. 45, paragrafo 5, del citato Regolamento (UE) n. 2018/848: • il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione è accertato ai posti di controllo frontalieri in conformità all’articolo 47, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.2017/625; • la frequenza dei controlli fisici di cui all’articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2017/625 dipende dalla probabilità di non conformità ai sensi dell’articolo 3, punto 57 del Regolamento (UE) n. 2018/848; - in data 27 dicembre 2021 sono stati pubblicati i seguenti regolamenti: • Regolamento delegato (UE) n. 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i Regolamenti delegati (UE) n. 2019/2123 e (UE) n. 2019/2124 della Commissione; • Regolamento delegato (UE) n. 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione; • Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che applica le norme relative ai documenti e alle notifiche richieste per i prodotti biologici e i prodotti in conversione de...
TENUTO CONTO CHE l’effettiva attivazione e prosecuzione del servizio resta comunque subordinata all’evoluzione del quadro epidemiologico ed alla compatibilità rispetto ad eventuali misure restrittive sopravvenute emanate nell’ottica del contenimento dei contagi; Tenuto conto di tutto quanto sopra precisato in via di premessa, tra l’Amministrazione Comunale di Cernusco sul Naviglio rappresentata dal Dirigente del Settore Servizi Educativi, Cultura, Eventi, Sport e Commercio dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, l’Istituto Comprensivo Statale “M. HACK” rappresentato dal Dirigente Scolastico xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e l’Istituto Comprensivo Statale “R.L. Montalcini” rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
TENUTO CONTO CHE. -al fine di sfruttarne ogni potenzialità, per la realizzazione dell’obiettivo primario, costituito dalla valorizzazione dell’area, l’ARSIAL ha individuato l’opportunità di ricorrere all’art. 18 del Regolamento Regionale del Lazio n. 7/09; -Il Comune di Albano Laziale, ritenendo di primaria importanza intraprendere una attività di rilancio delle attività collegate allo sviluppo del commercio ortofrutticolo e di favorire le produzioni del c.d. Km zero ed il biologico, ha manifestato interesse ad avere la disponibilità dell’immobile per un periodo congruo alla copertura degli investimenti necessari al recupero ed alla valorizzazione del bene stesso. − la Delibera della Giunta Comunale n…… del ….., con la quale è stato approvato lo schema del presente documento e il ………….……….…. è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente atto; − la Delibera del Consiglio di Amministrazione ARSIAL n….. del …………………… 2019, con la quale è stato approvato lo schema del presente documento; − la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 16 aprile 2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica degli interventi immobiliari di manutenzione straordinaria ed adeguamento del sito: Quanto sopra premesso, visto e considerato, tra le Parti come sopra rappresentate, si conviene e si conviene quanto segue