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Common use of VARIANTI Clause in Contracts

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16.

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VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato TecnicoI Contratti possono essere modificati, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre senza una nuova procedura di sua iniziativa affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni alle modalità al Contratto, a seguito di esecuzione dell’Appalto perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la preventiva autorizzazione scritta della Committentecontabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. La violazione Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o alla risoluzione del Contrattoconcedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appaltoche è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’esecuzione l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in corso d’opera nei limiti e le modalità sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, progetto originario disposte ai sensi dell’art. 63 dello stesso Decreto106, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compensoco. 1, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella redazione di una perizia tecnica della variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà Laddove la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi del primo commadell’art. 106, co. 1 lettera ec), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore quest’ultimo è tenuto a sottoscriveresottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizioneANAS, termine oltre salvo il quale decadrà da ogni possibilità diritto dell'Appaltatore di contestazione o richiesta risarcitoriaavanzare specifiche riserve. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia eccedenza del sesto limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la modifica sarà comunicata perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore chedelle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intenderà intende accettare la prosecuzione dell’appalto e dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizionicondizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Se l’Appaltatore, entro il termine fissatoQualora l’appaltatore, non darà riscontro dia alcuna risposta alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà di ANAS si intende manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzialle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, patti e condizioni del contratto originario e con ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni indicate nell’atto trasmessoavanzate dall’Appaltatore. Nel caso in cui L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, vi dovrà ottemperare salva la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variantefacoltà di iscrivere specifica riserva. Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in In ogni caso, considerate varianti l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e non potranno in alcun modo essere addotte materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a giustificazione di ritardi indennità o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori dispostirimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di esecuzionelavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico nel limite di un quinto dell’importo del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto contratto come determinato nel presente articolo, si applica l’artsenza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. 106 Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del D. Lgs. n. 50/16comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Lavori, Construction Contract

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora L’Amministrazione si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, riserva la facoltà di operare modifiche introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non sostanziali di importo pari esistenti al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso momento in cui - in ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contrattocontratto; d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal casovarianti, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del sesto quintocontratto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore chequalora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, nel termine l’esecutore ha l’obbligo di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissatoeseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non darà riscontro comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) di cui sopra è, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla comunicazione dell’Amministrazionequantità indicata nella presente gara, s’intenderà manifestata nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la volontà dello stesso maggiore quantità di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmessocontrattuali pattuite per l’intera fornitura. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il termine fissatoconsenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico disposizioni del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16direttore dell’esecuzione.

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Samples: Capitolato Speciale, Service Agreement

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato TecnicoL’Appaltatore non può, l’Appaltatore non può per nessun motivo motivo, introdurre di sua propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle modalità di esecuzione dell’Appalto previsioni contrattuali, senza la preventiva autorizzazione scritta della sottoscritta dal Direttore dei Lavori. Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza la suddetta autorizzazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, ciò anche nei casi in cui la Direzione Lavori stesso non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l’esecuzione di dette varianti, potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno arrecato alla Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, riserva la facoltà di operare modifiche introdurre nel corso dell’esecuzione del presente contratto quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non sostanziali superiore al 5 per cento delle singole categorie di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza dell’importo del quinto dell’intero importo del Contrattocontratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire nell’esclusivo interesse della Committente, le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche varianti in aumento o in diminuzione oltre la soglia finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni cento dell’importo originario del contratto originario e con deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; l’Appaltatore per le condizioni indicate nell’atto trasmessovarianti di cui sopra non potrà pretendere compenso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla CommittenteIn riferimento alle predette varianti, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi Responsabile della fase di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli esecuzione di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 50/1681 e s.m., determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere e ne quantificherà gli eventuali oneri.

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Samples: Contract for Construction Services, Construction Contract

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico36.1 Il Committente è in facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre ha l’obbligo di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera eseguire nei limiti e le modalità di cui all’artdel successivo art. 106 38. Il Contratto può limitare la facoltà del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la forma dell’appalto descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. 36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che resterà comunque affidato sia stata preventivamente approvata dallo stesso. 36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a corpovariazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. La Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente sin d’ora si riserva, può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del primo commasuccessivo art. 37. 36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, siano contenuti entro il termine fissato10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazioneristrutturazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti manutenzione e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro restauro ed entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sonoche, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico comportino un aumento dell’importo del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16Contratto stipulato.

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Samples: Contract, Condizioni Generali Di Contratto

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. DM 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. DM 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contrattocontratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta dell’offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Contract

VARIANTI. Fermo quanto previsto L'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal Capitolato TecnicoSpeciale. Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre anche se di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto dettaglio, senza la preventiva autorizzazione scritta della CommittenteD.L.. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione L’Amministrazione avrà pure piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di penali o alla risoluzione del sopprimere alcune opere ed aggiungerne altre, nella misura che riterrà opportuno e ciò senza che l’Impresa possa rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati, alle condizioni contrattuali. Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi, oltre quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando il quali che possano esserne la specie e le difficoltà tecniche da incontrare per l’adozione delle varianti stesse. L’Impresa avrà solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della Committente Direzione, valutati con i prezzi di elenco diminuiti del ribasso contrattuale. Tale facoltà dell’Amministrazione si estende anche ai materiali da costruzione, al risarcimento del dannogenere delle strutture, ai magisteri ed a tutte le modalità di esecuzione dei diversi lavori. La Committente potrà richiedere all’AppaltatoreIn ogni modo, durante lo svolgimento dell’Appaltola presenza delle varie voci unitarie nell’elenco dei prezzi non impegna l’Amministrazione alle loro esecuzione in quanto l’Amministrazione stessa si riserva la più ampia facoltà di fare eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell’interesse dell’opera, l’esecuzione di e ciò a suo insindacabile giudizio. Le varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’artsaranno rette dall'art. 106 del D. LgsDecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai sensi e per gli effetti dal Decreto legislativo 18 aprile 20106, n. 50/16 e50, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre non sono considerati varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo commacomma gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, lettera e)che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16ristrutturazione, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di operare modifiche lavoro dell'appalto e che non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario comportino un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza dell'importo del quinto dell’intero importo del Contrattocontratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal casovarianti, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine contratto. «L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. » La Stazione appaltante si riserva di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare apportare modifiche al progetto appaltato nell’ambito del 20% delle opere appaltate con facoltà di rinunciare a parte delle stesse surrogandole - a compensazione - in variante con opere di pari importo. L’ordine di eseguire le variazioni è dato per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto del Direttore dei Lavori e a quali condizionicomporta per l’Appaltatore l’obbligo di sospendere immediatamente lavori e provviste che fossero resi inutili dall’esecuzione della variante. Se l’Appaltatorele variazioni non dipendono da fatto o colpa dell’Impresa, entro il termine fissatoalla stessa sarà dovuto, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso in base ai prezzi di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni Capitolato depurati del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committenteribasso d’asta, il corrispettivo pagamento delle opere già eseguite e della loro totale o parziale demolizione. Se la variazione dipende invece da colpa dell’Impresa, a questa spetterà solo il pagamento ai prezzi di Capitolato, depurati dal ribasso d’asta, delle opere utilizzabili rimanendo a suo carico ogni opera di demolizione delle opere non utilizzabili. Qualora la variazione sia disposta dall’Amministrazione appaltate, questa rileverà ai prezzi previsti negli atti progettuali o in base ad indagini di mercato, riferiti all'epoca dell'approvazione del progetto approvato, più convenienti per le maggiori o minori attività sarà calcolatol'Amministrazione stessa, ai sensi di quanto stabilito depurati dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similariribasso d’asta, i nuovi prezzi saranno dedottimateriali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, totalmente o parzialmenteesistenti a piè d’opera e nel cantiere anteriormente all’ordine di variazione, da nuove analisi effettuatequalora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatoredurante i lavori, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, impegnarli in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16altre opere comprese nell’appalto.

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Samples: Construction Contract

VARIANTI. Fermo quanto previsto È fatto assoluto divieto all’appaltatore di apportare al presente progetto qualsiasi variante o addizione. Le modifiche e le varianti delle opere da eseguire devono essere espressamente autorizzate dal Capitolato TecnicoRUP. Il mancato rispetto del divieto di cui al primo capoverso del presente articolo comporta, l’Appaltatore non può salva diversa valutazione del RUP, l’obbligo dell’appaltatore di rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, senza che l’esecutore possa vantare compensi, rimborsi o indennizzi per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committentei lavori medesimi. La violazione Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre, nel corso dell’esecuzione dei lavori, varianti delle opere da eseguire - in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza del divieto costituirà un inadempimento quinto dell’importo netto contrattuale - che a suo insindacabile giudizio siano finalizzate al Contratto con miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Non concorre alla determinazione del quinto l’importo della Committente all’applicazione modifica disposta ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Sarà ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante valutare l’eventuale affidamento di penali o alla risoluzione del Contrattolavori analoghi all’Appaltatore , fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti del quadro tecnico economico di spesa e della normativa vigente in materia. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento dell’importo netto contrattuale. Qualora il valore delle varianti introdotte superi il 20 per cento dell’importo netto contrattuale, si applicano le modalità disposizioni di cui all’art. 106 comma 1, lett. b) e c) del D. LgsD.lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art50/2016. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le Le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche eseguite in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quintosaranno contabilizzate mediante applicazione dell’elenco prezzi allegato agli elaborati progettuali, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine decurtati dello sconto percentuale offerto in sede di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizionigara. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, Qualora sia necessario eseguire lavorazioni non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei previste nell’elenco prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste approvato dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similariStazione Appaltante, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i determinati mediante apposito verbale di concordamento nuovi prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16ai sensi della normativa vigente.

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Samples: Appalto Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria

VARIANTI. Fermo 1. Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Tecnicodall’art. 106, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione comma 12, del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. LgsD.Lgs. n. 50/16 e50/2016, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora l’Ente si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, riserva la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari apportare variazioni ai servizi oggetto dell’appalto, con semplice preavviso scritto, fino al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottopostomassimo, in segno aumento, di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoriaun quinto del prezzo complessivo previsto dall’appalto. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell’appalto. 2. Per quanto riguarda le variazioni in diminuzione rispetto ai quantitativi previsti nell’Allegato del capitolato tecnico, si richiama quanto previsto all’art. 1, punto 2 dello stesso Capitolato, Parte Tecnica. 3. L’Ente precisa sin d’ora che, nel corso dell’esecuzione del contratto originario potranno: − essere attivate nuove sedi, o sedi attualmente in fase di ristrutturazione, con i relativi servizi di portierato e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in varianteaccoglienza necessari; − essere chiuse sedi attualmente attive e/o riorganizzati i servizi. 4. Nel caso di varianti richieste dalla Committentenecessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto, oltre il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolatoquinto del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, previo consenso da parte dell’Impresa, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. 5. Qualora si rendano necessari eventuali servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto stabilito dal D.M. previsto dall’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto50/2016. 6. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in In ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione qualsiasi servizio aggiuntivo e/o dal supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del Responsabile Unico del ProcedimentoProcedimento che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio dell’Ateneo, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Per quanto Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non espressamente previsto nel presente articolopreviamente autorizzato, si applica l’artpotrà essere addebitato all’Ente in sede di fatturazione. 7. L’Appaltatore comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l’Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del Procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente. 8. È salva comunque l’applicazione dell’art. 106 del D. LgsD.Lgs. n. 50/1650/2016.

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Samples: Service Agreement

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato TecnicoData la peculiarità del servizio ed in funzione del perseguimento della soddisfazione dell’utente, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre la gestione del servizio in oggetto , deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni degli utenti nonchè alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio medesimo . Pertanto il Comune, ha il diritto di sua iniziativa ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, modificazioni delle figure professionali utilizzate nella esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della Committente. La violazione del divieto costituirà quantità delle prestazioni, fino alla concorrenza di un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali quinto, in più o alla risoluzione del Contrattoin meno, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’artdell’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D. Lgsd.lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art50/2016 . 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora In particolare il Comune si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, riserva la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario disporre un aumento o una diminuzione della quantità delle prestazioni fino relative al servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale (SAD) in relazione al conseguimento di finanziamenti e/o contributi a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore destinazione vincolata erogati da parte di Enti e/o Fondazioni private. Il Comune di Ancona può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari o direttive regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire . L’appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante variazioni agli stessi prezzi, patti xxxxx xxxxxx e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmessofatta salva l’eventuale approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto per i quali si procederà all’applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro la variazione superi il termine fissatoquinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, le Parti concorderanno secondo buona fede se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e sulla base preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei prezzi contrattualilimiti previsti dal regolamento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra ove il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatoredell’esecuzione lo giudichi opportuno, avendo comportano la rimessa in pristino, a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sonocarico dell'appaltatore, in ogni casodella situazione originaria preesistente, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico dell’esecuzione del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16contratto.

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Samples: Contract for Service Management

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico11.1 Nessuna variazione o addizione al progetto approvato potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta e/o approvata per iscritto dalla Committente. 11.2 In ogni caso, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla 11.3 Non sono considerate varianti e quindi non può daranno luogo ad un incremento del corrispettivo, gli interventi disposti dalla Committente per nessun motivo introdurre risolvere aspetti di sua iniziativa variazioni alle modalità dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta lavoro dell’appalto. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Committente. La violazione , le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della contratto. 11.4 Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Committente all’applicazione di penali o può procedere alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolaretale ipotesi, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla la risoluzione del Contratto contratto comporta l’obbligo per la Committente di riconoscere all’Appaltatore il solo pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, e la perizia dei materiali utili, restando esplicitamente esclusa qualsiasi ulteriore azione di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base rivalsa nei confronti della Committente medesima. 11.5 Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contrattounitari offerti dall’Appaltatore nell’offerta presentata. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similariprevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi saranno dedottidelle lavorazioni o materiali dovranno essere concordati congiuntamente dalle Parti e, totalmente o parzialmentecomunque, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione superiori alla media dei prezzi di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione mercato applicati per lavorazioni e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16materiali analoghi.

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Samples: Contract for Works

VARIANTI. Fermo quanto previsto 14.4.1 Il Concessionario sarà tenuto ad apportare le variazioni al Progetto approvato [Progetto Definitivo/Esecutivo] richieste dal Capitolato TecnicoConcedente, l’Appaltatore a condizione che dette variazioni: (i) non può determinino un'alterazione sostanziale del Progetto Definitivo e/o Esecutivo; (ii) non comportino incremento[/decremento] dei costi previsti per nessun motivo introdurre la realizzazione dei lavori al di sua iniziativa variazioni alle modalità sopra[/sotto] dell'importo complessivo di esecuzione dell’Appalto senza 10.000,00 euro, della tempistica per la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento realizzazione dei lavori al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali sopra 5 giorni, o alla risoluzione del Contrattoincremento[/decremento ]dei costi di gestione previsti nel Piano Economico-Finanziario al di sopra [/sotto] dell'importo complessivo 10.000,00 euro. 14.4.2 Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di varianti carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l’Opera. 14.4.3 Le Varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 106 del D. LgsCodice. n. 50/16 eNelle ipotesi di cui al precedente periodo, ove applicabile, dell’artle Varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella varianteLe eventuali perizie di Variante dovranno essere approvate dal Concedente. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso Nell’ipotesi in cui - la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta. 14.4.4 Le Varianti in corso d’opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore cui all’articolo 14.2.3. 14.4.5 Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento sostenere i costi relativi a Varianti in cui gli è sottopostocorso d’opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di Progettazione che pregiudicano, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento tutto o in diminuzione oltre la soglia del sesto quintoparte, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore cherealizzazione dell’Opera, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare ovvero la prosecuzione dell’appalto e a quali condizionisua utilizzazione. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla CommittenteIn tali casi, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16.qualsiasi danno conseguito

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Samples: Concessione

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato TecnicoAi sensi dell’art. 120, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione co. 9 del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. LgsD.lgs. n. 50/16 e36/2023 e ss.mm.ii., ove applicabileIAA si riserva la facoltà, dell’art. 63 dello stesso Decretocon semplice preavviso scritto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compensodi apportare variazioni alla fornitura/servizio oggetto dell’appalto, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quintodiminuzione, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine fino al massimo di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni1/5 dell’ammontare complessivo previsto dall’appalto. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variantedefiniti nell’appalto. Nel caso di varianti richieste dalla Committentenecessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, si procederà ai sensi del co. 1 e 13 dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., previo consenso da parte del contraente, alla stipulazione di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18un atto aggiuntivo al contratto, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. È fatta salva la possibilità di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmenterecesso da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da nuove analisi effettuateesercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte di IAA. In caso di recesso, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione l’appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell’appalto fino all’individuazione, da parte dell’Ente, del nuovo contraente. Qualora si rendano necessarie eventuali forniture o servizi supplementari, non programmabili e l’Appaltatorenon compresi nel presente appalto, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offertotroverà applicazione quanto previsto dall’art. Non sono120, in co 1. Lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi qualsiasi fornitura o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione servizio aggiuntivo e/o dal Responsabile Unico supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del ProcedimentoRUP che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio di IAA, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Per quanto Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non espressamente previsto nel presente articolopreviamente autorizzato, si applica l’artpotrà essere addebitato a IAA in sede di fatturazione. 106 L’operatore economico aggiudicatario comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del D. Lgscontratto, salvo previo accordo scritto con IAA. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, della situazione originaria preesistente. È fatta salva, comunque, l’applicazione dell’art. 120 del D.lgs. n. 50/16.36/2023 e ss.mm.ii..

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Samples: Capitolato Tecnico

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato TecnicoL’Appaltatore non può, l’Appaltatore non può per nessun motivo motivo, introdurre di sua propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle modalità previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori. Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto del Direttore dei Lavori, ciò anche nei casi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l’esecuzione di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della dette varianti, potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno arrecato alla Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, riserva la facoltà di operare modifiche introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non sostanziali superiore al 5 per cento delle singole categorie di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza dell’importo del quinto dell’intero importo del Contrattocontratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire nell’esclusivo interesse della Committente, le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche varianti in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quintofinalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità. L’appaltatore per le varianti di cui sopra non potrà pretendere compenso, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e eccetto il pagamento a quali condizioniconguaglio delle opere eseguite in più o in meno. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla CommittenteIn riferimento alle predette varianti, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi Responsabile della sicurezza in fase di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli esecuzione di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 50/1681 e s.m., determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere e ne quantificherà gli eventuali oneri.

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Samples: Richiesta Di Offerta

VARIANTI. Fermo quanto previsto Le sole varianti in corso d’opera ammesse sono quelle che riguardino l’interno dei fabbricati e non le facciate che sono vincolanti. Tali varianti potranno essere approvate, sentito il direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 132, comma 1, del Codice. In tali ipotesi, le varianti in corso d’opera potranno essere richieste dal Capitolato Tecnicoconcedente al concessionario o proposte dal concessionario. Entro 30 giorni o altro termine concordato tra le Parti, l’Appaltatore il concessionario provvederà a comunicare gli interventi ritenuti necessari con l’indicazione delle relative quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e della valutazione dell’importo di ciascuna variante, effettuata sulla base dell’elenco dei prezzi unitari contenuto nel progetto esecutivo. Nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del concessionario, il concedente comunicherà al concessionario le determinazioni in merito alla autorizzazione della variante. Il concessionario non può avrà diritto ad alcun indennizzo. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per nessun motivo introdurre risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per i lavori delle categorie di cui al Bando di gara e che non comportino un aumento dell’importo dei lavori. Sono, infine, possibili, ove espressamente autorizzate, nel limite del 5% dell’importo indicato per la realizzazione dell’Immobile, nell’esclusivo interesse del Concedente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’Immobile e alla sua iniziativa variazioni alle modalità funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del presente contratto. A tal fine, il concedente dovrà dare tempestiva comunicazione al concessionario, indicando le varianti richieste con l’adeguata motivazione ai sensi del Codice. In tale ipotesi, il concessionario dovrà adeguare l’immobile concordando con il concedente, prima di realizzare tali lavori il relativo importo, calcolato sulla base dell’elenco dei prezzi unitari contenuti nel progetto esecutivo. Non sono ammesse varianti in corso d’opera che non rientrino nei casi sopra specificati cosicché l’eventuale esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione delle stesse da parte del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contrattoconcessionario comporterà, fermo restando il diritto della Committente oltre al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appaltol’obbligo, l’esecuzione su richiesta del concedente di varianti in corso d’opera nei limiti eliminare le stesse a cura e le modalità di cui all’art. 106 spese del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decretoconcessionario, senza diritto per l’Appaltatore ad che lo stesso possa pretendere alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16rimborso.

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Samples: Contratto Di Concessione Di Lavori Pubblici

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato TecnicoL’Amministrazione si riserva, l’Appaltatore non può per nessun motivo inoltre, la facoltà di introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento quelle varianti al Contratto contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti e le modalità di cui all’artstabiliti dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e106/2016. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili, ove applicabileaccertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, dell’art. 63 dello stesso Decretocomponenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza diritto aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per l’Appaltatore ad alcun compensola presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, verificatisi nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contrattocontratto; d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal casovarianti, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del sesto quintocontratto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore chequalora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, nel termine l’esecutore ha l’obbligo di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissatoeseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non darà riscontro comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) di cui sopra è, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla comunicazione dell’Amministrazionequantità indicata nella presente gara, s’intenderà manifestata nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la volontà dello stesso maggiore quantità di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmessocontrattuali pattuite per l’intera prestazione. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il termine fissatoconsenso dell’esecutore. Ai sensi della normativa vigente nella fattispecie, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente normativa. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico disposizioni del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16direttore dell’esecuzione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIANTI. Fermo Le varianti alle opere progettate, in corso d’opera, possono essere ammesse, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnicodisposto dall’art. 132 del D. Lgs. 163, l’Appaltatore sentiti il Responsabile di Procedimento ed il Direttore dei Lavori e regolarmente autorizzate dalla Stazione Appaltante, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di usare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del Codice Civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile di Procedimento ne dà immediata comunicazione all’Osservatorio e al progettista. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato con l’Appaltatore. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, sempre ché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committentecento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di Per tutte le varianti in corso d’opera nei limiti sarà preso ad espresso riferimento quanto prescritto all’art. 132 del D. Lgs 163 nonché agli artt. 134, 135 e le modalità 136 del Regolamento di attuazione di cui all’artal D.P.R n. 554/99 e agli artt. 106 10, 11 e 12 del D. LgsCapitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 50/16 e145/2000. L’Appaltatore, ove applicabiledal suo canto, dell’art. 63 dello stesso Decreto, non può senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di espressa autorizzazione della Direzione Lavori introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato o apportare modifiche ai progetti, alle prescrizioni del Capitolato e del contratto e alle indicazioni della Direzione Lavori (con eventuale richiamo all’avvenuta superiore approvazione). L’Appaltante avrà diritto a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino far demolire a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire spese dell’Appaltatore stessa le opere così che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto. Qualora l’Appaltante non credesse di usare questo suo diritto e preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall’Appaltatore, ne pagherà l’importo in base all’ammontare minore risultante: a) applicando alle stesse condizioni opere previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento ed ordinate dall’Appaltante i prezzi alla data offerti in sede di formulazione dell’Offerta e gara; b) applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, alle opere arbitrariamente variate dall’Appaltatore i prezzi offerti in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione sede di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16gara.

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Samples: Appalto

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della CommittenteSocietà Appaltante. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente Società Appaltante all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente Società Appaltante al risarcimento del danno. La Committente Società Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente Società Appaltante sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione conteSocietà o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazionedell’Società Appaltante, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. DM 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla CommittenteSocietà Appaltante, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/1848/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offertoofferto in termini percentuali. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Capitolato Tecnico

VARIANTI. Fermo quanto previsto 1. Il Concessionario sarà tenuto ad apporta re le variazioni al Progetto approvato [ Progetto Esecutivo ] richieste dal Capitolato TecnicoConcedente, l’Appaltatore a condizione che dette variazioni: (i) non può determinino un'alterazione sostanz iale del Progetto esecutivo; (ii) non comportino incremento dei costi previsti per nessun motivo introdurre l a realizzazione dei lavori al di sua iniziativa variazioni alle modalità sopra dell'importo complessivo di esecuzione dell’Appalto senza euro [•], della tempistica per la preventiva autorizzazione scritta della Committenterealizzazione dei lavori al di sopra di [•] giorni, o incremento dei costi di gestione previsti nel Piano Economico -Finanziario al di sopra dell'importo c omplessivo annuale di euro [•]. 2. La violazione del divieto costituirà un inadempimento Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le Varianti potranno essere altresì proposte d al Contratto con diritto della Committente all’applicazione Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del dannocarattere tecnico fin alizzate a rendere più funzionale l’opera. 3. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti Le Varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 106 132, primo comma alle lettere a), b), c), d) ed e -bis), del D. LgsCodice, come specificati dall’art. n. 50/16 e161 del Regolamento, ove applicabilee al comma 3, dell’artsecondo periodo, dell’articolo 132 del Codice. 63 dello stesso DecretoNelle ipotesi di cui al precedente periodo, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compensole Varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di Variante dovranno essere appro vate dal Concedente ai sensi dell’articolo 161, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica commi 9 e 10 del corrispettivo sulla base delle maggiori Regolamento. Nell’ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propr ia approvazione o minori attività previste nella varianterigetto nel più breve tempo poss ibile e comunque entro [•] giorni dal ricevimento della proposta. 4. La facoltà riservata alla Committente Le Varianti in corso d’opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di introdurre varianti non muterà cui all’articolo 14 .2, comma 3. 5. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a Varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di Errori o Omissioni di Progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riservarealizzazione dell’Op era, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. e) del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contrattoCodice. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committentetali casi, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi Concess ionario dovrà altresì risarcire il Concedente di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16.qualsiasi danno conseguito

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Samples: Concessione Per La Progettazione, Costruzione E Gestione Di Impianti

VARIANTI. Fermo quanto previsto 1. Il Concedente sarà tenuto ad apportare le variazioni al Progetto Esecutivo approvato dall’Utilizzatore a condizione che dette variazioni: (i) non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto esecutivo; (ii) non comportino incremento[/decremento] dei costi previsti per la realizzazione dei lavori al di sopra[/sotto] del 10 (dieci)% sull'importo complessivo dei lavori, della tempistica per la realizzazione dei lavori al di sopra di 30 giorni naturali e consecutivi, o incremento[/decremento ] xxx 00 (xxxxx)% dei costi di gestione previsti nel Piano Economico-Finanziario. 2. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le Varianti potranno essere altresì proposte dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può Concedente qualora si rendessero necessarie per nessun motivo introdurre risolvere problematiche di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committentecarattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l’opera. 3. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti Le Varianti in corso d’opera possono essere ammesse, nei limiti e le modalità casi disciplinati dall’art. 142, comma 2 del d. lgs. 50/2016. 4. Nelle ipotesi di cui all’artal precedente periodo, le Varianti potranno essere richieste dall’Utilizzatore al Concedente o proposte dal Concedente. 106 Le eventuali perizie di Variante dovranno essere approvate dall’Utilizzatore ai sensi dell’articolo 161, commi 9 e 10 del D. LgsRegolamento. n. 50/16 eNell’ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concedente, ove applicabilel’Utilizzatore si impegna a comunicare al Concedente la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della proposta. 5. Le Varianti in corso d’opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all’articolo 16, dell’artcomma 3. 6. 63 dello stesso DecretoIl Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a Varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di Errori o Omissioni di Progettazione che pregiudicano, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compensoin tutto o in parte, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riservarealizzazione dell’Opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell’art. 149 del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgsd. lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto50/2016. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committentetali casi, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi Concedente dovrà altresì risarcire l’Utilizzatore di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16qualsiasi danno conseguito.

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Samples: Contract for Availability for Construction Works

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato TecnicoNessuna variazione può essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre alcun motivo, in difetto di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della CommittenteSocietà Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’Appaltatore l’obbligo di rimessione in pristino, con oneri a suo carico; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, tutti gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Società Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti da quest’ultima, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. La violazione Società Appaltante si riserva la facoltà di introdurre le varianti, in aumento o in diminuzione, che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune per il miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, senza che venga modificata la natura generale del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contrattocontratto. Ai sensi dell’articolo 106, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatorecomma 1, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 lettera c) del D. Lgs. n. 50/16 e50/2016, ove applicabilesono ammesse, dell’artnell’esclusivo interesse della Società Appaltante, varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento del servizio, quando la necessità della variante è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili (ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) e la modifica non altera la natura generale del contratto. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riservaFermo restando quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. LgsD.Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo50/2016, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del Società Appaltante potrà sempre ordinare l’esecuzione dei servizi in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso limite di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contrattodell’importo di contratto stesso, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzocontratto originario. In tal caso, caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto contratto e la perizia senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offertoindennizzo. Non sonosono considerati varianti le modifiche non sostanziali (secondo la definizione data dall’art. 106, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 comma 4 del D. Lgs. n. 50/1650/2016) disposte dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, finalizzate al miglioramento del servizio e alla sua funzionalità e/o a risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) del valore iniziale del contratto stipulato.

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Samples: Servizio Manutenzione Impianti

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. DM 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18DM 48/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Contract for the Supply of Services

VARIANTI. Fermo 1. Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Tecnicodall’art. 106, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committentecomma 12 del D.Lgs. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto50/2016, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora l’Ente si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, riserva la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari apportare, variazioni ai servizi oggetto dell’appalto, con semplice preavviso scritto, fino al 20% del corrispettivo del contratto. In particolaremassimo, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia diminuzione, di 1/5 del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioniprezzo complessivo previsto dall’appalto. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell’appalto. 2. L’Ente precisa sin d’ora che, nel corso dell’esecuzione del contratto originario e potranno: - essere attivate nuove sedi con i relativi servizi di vigilanza necessari; - essere chiuse sedi attualmente attive e/o riorganizzati i servizi. In questi casi si terrà conto dei prezzi offerti in sede di gara per i relativi servizi. 3. Con riferimento all’allegato 1/B del presente capitolato, l’Ente precisa sin d’ora, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che, detto allegato comprende le condizioni indicate nell’atto trasmessosedi attualmente gestite con servizio di vigilanza armata, ma per le quali sarà possibile effettuare una sostituzione con altro servizio non compreso nella procedura di gara oggetto del presente appalto; di conseguenza, qualora venga meno la necessità del servizio di piantonamento presso una delle sedi indicate, l’Ente si riserva di utilizzare il personale del contraente in altro servizio di cui al presente capitolato, applicando il prezzo offerto dal medesimo, per detto servizio, in sede di gara (assestamento). Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro non sia possibile procedere all’assestamento sopra indicato ai sensi della lett. a) del comma 1 del citato articolo 106, si procederà con una variante in diminuzione, entro il termine fissato1/5, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in varianteai sensi del comma 12 del medesimo art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 4. Nel caso di varianti richieste dalla Committentenecessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolatodi oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previo consenso da parte dell’Impresa, alla stipulazione di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18un atto aggiuntivo al contratto, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. L’Ente potrà procedere unilateralmente alla variazione in diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto nei casi evidenziati al precedente comma 2. E’ fatta salva la possibilità di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmenterecesso da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da nuove analisi effettuateesercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte dell’Ente. In caso di recesso l’appaltatore dovrà garantire il servizio fino alla individuazione, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione da parte dell’Ateneo, del nuovo fornitore 5. Qualora si rendano necessari eventuali servizi supplementari, non programmabili e l’Appaltatorenon compresi nel presente appalto, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offertotroverà applicazione quanto previsto dall’art. Non sono, in 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 6. In ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione qualsiasi servizio aggiuntivo e/o dal supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del Responsabile Unico del ProcedimentoProcedimento che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio dell’Ateneo, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Per quanto Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non espressamente previsto nel presente articolopreviamente autorizzato, si applica l’artpotrà essere addebitato all’Ente in sede di fatturazione. 7. L’appaltatore comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l’Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente. 8. È salva comunque l’applicazione dell’art. 106 del D. LgsD.Lgs. n. 50/1650/2016.

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Samples: Servizio Di Vigilanza

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico36.1 Il Committente è in facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre ha l’obbligo di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera eseguire nei limiti e le modalità di cui all’artdel successivo art. 106 38, purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel contratto . Il Contratto può limitare la facoltà del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la forma dell’appalto descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. 36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che resterà comunque affidato sia stata preventivamente approvata dallo stesso. 36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a corpovariazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. La Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente sin d’ora si riserva, può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del primo commasuccessivo art. 37. 36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, siano contenuti entro il termine fissato10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazioneristrutturazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti manutenzione e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro restauro ed entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sonoche, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico comportino un aumento dell’importo del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16Contratto stipulato.

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Samples: Contratto Di Appalto

VARIANTI. Fermo 1. L’Affidatario sarà tenuto ad apportare le variazioni al progetto approvato richieste dall’Amministrazione, a condizione che dette variazioni non determinino un'alterazione sostanziale del progetto definitivo e/o esecutivo e siano in perfetta conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnicoprecedente articolo 14 e dall'articolo 175 del Codice. 2. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, l’Appaltatore non può le varianti potranno essere altresì proposte dall’Affida- tario qualora si rendessero necessarie per nessun motivo introdurre risolvere problematiche di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committentecarattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l’opera 3. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di Le varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all’artall’articolo 175 del Codice. 106 del D. LgsNelle ipotesi di cui al precedente periodo, le varianti potranno essere richieste dall’Università all’Affidatario o proposte dall’Affidatario. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso Nell’ipotesi in cui - la variante sia stata proposta dall’Affidatario, l’Università si impegna a comunicare all’Affidatario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile. 4. Qualora, in corso conseguenza di esecuzione - detti lavori, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza dovessero alterare le condizioni economiche della fase di gestione e quindi dell’equilibrio economico-finanziario, le parti potranno avviare la procedura di revisione del quinto dell’intero importo piano economico finanziario di cui all’articolo 27 del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzopresente Capitolato. 5. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore L’Affidatario è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento sostenere i costi relativi a varianti in cui gli è sottopostocorso d’opera dovute al manifestarsi di errori o omissioni di progettazione che pregiudicano, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento tutto o in diminuzione oltre la soglia del sesto quintoparte, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore cherealizzazione dell’opera. In tali casi, nel termine l’Affidatario dovrà altresì risarcire l’Università di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioniqualsiasi danno conseguito. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà Si considerano errore o omis- sione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stesso stato di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18fatto, la disciplina e mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Committenteprogettazione, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolatomancato rispetto dei requisiti funzionali ed eco- nomici prestabiliti e risultanti da prova scritta, ai sensi la violazione delle regole di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contrattodiligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 6. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in In ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo caso dovrà essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16garantita la piena salvaguardia della provvista finanziaria accordata all’Uni- versità.

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Samples: Contratto Di Disponibilità

VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente1. La violazione del E’ fatto divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente all’Appaltatore di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - dei contratti attuativi, come previsto dalla vigente normativa in materia. 2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e, qualora riguardi aspetti sostanziali, preventivamente approvata dagli organi competenti della Società. 3. La Società può ammettere variazioni ai contratti attuativi, nei soli casi ammessi dall’art. 149 del D.lgs. n.50/2016. 4. La Società si renda necessario un aumento o una diminuzione riserva la facoltà di introdurre nell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’Impresa possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento eseguite in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento più o in diminuzione oltre la soglia meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 comma 12 del sesto quintoD.lgs. 50/2016. 5. Non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore cheeseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dell’esecuzione del contratto. 6. Qualunque reclamo o riserva che l’Impresa si credesse in diritto di opporre, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare deve essere presentato per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni Direzione dell’esecuzione del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmessoprima dell’esecuzione degli interventi oggetto della contesa. Nel caso Non sono prese in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso considerazione domande di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di compensi su quanto stabilito dal D.M. n. 49/18nell’Accordo Quadro e nei contratti attuativi (Ordini di Lavoro), mediante concordamento dei relativi nuovi prezziper qualsiasi natura o ragione, ragguagliandoli a quelli qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio degli interventi oggetto di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16tali richieste.

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