Common use of VARIANTI Clause in Contracts

VARIANTI. I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Lavori, Construction Contract

VARIANTI. I Contratti possono essere modificati1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661, senza una nuova procedura di affidamentocomma 1, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di c.c., il Committente, tramite il Direttore dei Lavori, potrà apportare variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere aggiunte ai lavori previsti, purché non importino notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavoro previste nel presente contratto e sempreché sussistano le necessarie autorizzazioni amministrative, corrispondendo all’Appaltatore un compenso per i maggiori tempi contrattualilavori eseguiti e accettati dal Committente. 2. Le variazioni che comportino aumenti del corrispettivo dell’appalto, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatorecomunque a titolo oneroso, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazionesaranno ordinate esclusivamente dal Direttore dei Lavori per iscritto e dovranno essere accompagnate dal preventivo concordamento del corrispettivo tra il Committente e l’Appaltatore. 3. Ai fini della L’accordo sul corrispettivo relativo alle variazioni e/o aggiunte, apportate dal Committente e ordinate all’Appaltatore dal Direttore dei Lavori, avverrà con le stesse modalità stabilite per la determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione corrispettivo dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzidel contratto. 4. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati L’Appaltatore non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta del Committente. Per le variazioni e/o le aggiunte avrà diritto al compenso da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserveconcordarsi tra le parti con le modalità sopra dette. 5. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione Il pagamento dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, eseguiti a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso titolo di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori e/o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che aggiunte avverrà con le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto medesime modalità e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi termini previsti dal presente contratto riguardante i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione pagamenti dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contrattoprincipali, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettagliosommandosi ad essi.

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Samples: Contratto D’appalto, Contratto D’appalto Per Lavori Di Ricostruzione

VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiFermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza una nuova procedura la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di affidamentopenali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’artlimiti e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In tutti i casi particolare, nel caso in cui - in corso di variazioni al esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, a seguito di l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in varianteche l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso entro 15 giorni dal momento in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quintogli è sottoposto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto accettazione o di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANASesplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, salvo termine oltre il diritto dell'Appaltatore quale decadrà da ogni possibilità di avanzare specifiche riservecontestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di eccedenza modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del limite del sesto quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto modifica sarà comunicata all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua voltache, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intende intenderà accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, dell’appalto e a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti condizioni. Se l’Appaltatore, entro il limite del quinto. Qualora l’appaltatoretermine fissato, non dia alcuna risposta darà riscontro alla comunicazione di ANAS si intende dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante alle agli stessi prezzi, patti e condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate del contratto originario e con le condizioni avanzate dall’Appaltatoreindicate nell’atto trasmesso. L'esecuzione Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni - dei termini consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di ultimazioneformulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. La richiesta deve essere inoltrataNon sono, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In in ogni caso, l’affidamento considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di lavori ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi non potrà dare luogoda parte dell’Appaltatore, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento adeguamenti o modifiche di compensi speciali per insufficienza dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederàproblematiche minori disposti, in caso corso di variazioni esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del progetto originario disposte ai sensi dell’artProcedimento. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni Per quanto non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto espressamente previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzosi applica l’art. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi 106 del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglioD. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Contract, Contract

VARIANTI. I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura 36.1 Il Committente è in facoltà di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioniordinare per iscritto, con o senza aumento apposito ordine del Direttore di spesalavori, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatorevarianti al progetto originario, che è l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire nei limiti del successivo art. 38. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere l’atto dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di sottomissione in segno riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per Contratto. 36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, con esclusione quindi delle somme dovute per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso. 36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a titolo risarcitoriovariazioni, riconosciute all’appaltatore o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di accordo bonario collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati definiti ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:37. a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non sono considerati 36.5 Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato.

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Samples: Contract, Condizioni Generali Di Contratto

VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiL’Appaltatore non può, senza una nuova procedura per nessun motivo, introdurre di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di propria iniziativa variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, fermo restando che nessuna indennità senza la preventiva autorizzazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori. Delle variazioni e/o maggiore onere spetterà all’Appaltatoreaddizioni introdotte senza la suddetta autorizzazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, che è ciò anche nei casi in ogni caso tenuto cui la Direzione Lavori stesso non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l’esecuzione di dette varianti, potrà essere ordinata l’eliminazione a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), cura e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANASspese dell’Appaltatore stesso, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta risarcimento dell’eventuale danno arrecato alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazioneCommittente. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva Committente si riserva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali introdurre nel corso dell’esecuzione del presente contratto quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti economia dei lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzotrarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. Resta inteso che non Non sono considerati considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Committente, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; l’Appaltatore per le varianti di cui sopra non potrà pretendere compenso. In riferimento alle predette varianti, il Responsabile della fase di esecuzione di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere e ne quantificherà gli eventuali oneri.

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Samples: Contract for Construction Services, Construction Contract

VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiL'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza una nuova procedura che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di affidamentocompensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, nei casi previsti dall’artnon stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal Capitolato Speciale. 106 del D.LgsDi contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio, senza la preventiva autorizzazione della D.L.. 50/2016. In tutti i casi di Delle variazioni al Contrattoapportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l’eliminazione a seguito di perizia di variante tecnica cura e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANASspese dello stesso, salvo il diritto dell'Appaltatore risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante. L’Amministrazione avrà pure piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di avanzare specifiche riserve. Nel caso sopprimere alcune opere ed aggiungerne altre, nella misura che riterrà opportuno e ciò senza che l’Impresa possa rifiutarsi di eccedenza del limite del quintoeseguire i lavori ordinati, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove alle condizioni contrattuali. L’AppaltatoreTali modifiche non daranno luogo a speciali compensi, a sua voltaoltre quelli previsti nel presente Contratto, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare quali che possano esserne la specie e le difficoltà tecniche da incontrare per iscritto se intende accettare la prosecuzione l’adozione delle varianti stesse. L’Impresa avrà solo diritto al pagamento dei lavori oltre il limite che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della Direzione, valutati con i prezzi di elenco diminuiti del quintoribasso contrattuale. Tale facoltà dell’Amministrazione si estende anche ai materiali da costruzione, alle condizioni proposte da ANASal genere delle strutture, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, ai magisteri ed a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare tutte le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine modalità di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti dei diversi lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione modo, la presenza delle varie voci unitarie nell’elenco dei lavori prezzi non impegna l’Amministrazione alle loro esecuzione in misura inferiore rispetto quanto l’Amministrazione stessa si riserva la più ampia facoltà di fare eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell’interesse dell’opera, e ciò a quanto previsto nel contrattosuo insindacabile giudizio. Le varianti in corso d’opera saranno rette dall'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolon. 50. Ai sensi e per gli effetti dal Decreto legislativo 18 aprile 20106, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che n. 50, non sono considerati varianti ai sensi del primo comma 1 gli interventi disposti dal DL direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. «L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. » La Stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al progetto appaltato nell’ambito del 20% delle opere appaltate con facoltà di rinunciare a parte delle stesse surrogandole - a compensazione - in variante con opere di pari importo. L’ordine di eseguire le variazioni è dato per iscritto del Direttore dei Lavori e comporta per l’Appaltatore l’obbligo di sospendere immediatamente lavori e provviste che fossero resi inutili dall’esecuzione della variante. Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell’Impresa, alla stessa sarà dovuto, in base ai prezzi di Capitolato depurati del ribasso d’asta, il pagamento delle opere già eseguite e della loro totale o parziale demolizione. Se la variazione dipende invece da colpa dell’Impresa, a questa spetterà solo il pagamento ai prezzi di Capitolato, depurati dal ribasso d’asta, delle opere utilizzabili rimanendo a suo carico ogni opera di demolizione delle opere non utilizzabili. Qualora la variazione sia disposta dall’Amministrazione appaltate, questa rileverà ai prezzi previsti negli atti progettuali o in base ad indagini di mercato, riferiti all'epoca dell'approvazione del progetto approvato, più convenienti per l'Amministrazione stessa, depurati dal ribasso d’asta, i materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a piè d’opera e nel cantiere anteriormente all’ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo, durante i lavori, di impegnarli in altre opere comprese nell’appalto.

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Samples: Construction Contract

VARIANTI. I Contratti Le varianti alle opere progettate, in corso d’opera, possono essere modificatiammesse, secondo quanto disposto dall’art. 132 del D. Lgs. 163, sentiti il Responsabile di Procedimento ed il Direttore dei Lavori e regolarmente autorizzate dalla Stazione Appaltante, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di usare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza una nuova procedura aumento di affidamentocosto, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’art. 106 1664, secondo comma, del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempiCodice Civile; e) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivoesecutivo che pregiudichino, alla verifica in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile di sussistenza delle condizioni che Procedimento ne determinano la modifica contrattualedà immediata comunicazione all’Osservatorio e al progettista. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non Non sono considerati considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato con l’Appaltatore. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, sempre ché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. Per tutte le varianti in corso d’opera sarà preso ad espresso riferimento quanto prescritto all’art. 132 del D. Lgs 163 nonché agli artt. 134, 135 e 136 del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R n. 554/99 e agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000. L’Appaltatore, dal suo canto, non può senza espressa autorizzazione della Direzione Lavori introdurre varianti o apportare modifiche ai progetti, alle prescrizioni del Capitolato e del contratto e alle indicazioni della Direzione Lavori (con eventuale richiamo all’avvenuta superiore approvazione). L’Appaltante avrà diritto a far demolire a spese dell’Appaltatore stessa le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto. Qualora l’Appaltante non credesse di usare questo suo diritto e preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall’Appaltatore, ne pagherà l’importo in base all’ammontare minore risultante: a) applicando alle opere previste ed ordinate dall’Appaltante i prezzi offerti in sede di gara; b) applicando alle opere arbitrariamente variate dall’Appaltatore i prezzi offerti in sede di gara.

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Samples: Appalto

VARIANTI. I Contratti possono Qualsiasi variazione, modifica o addizione ai servizi appaltati non può essere modificatiattuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà ma deve essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri appaltante, nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi rispetto e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari nei limiti di cui all’art. 106, co. 1 lett106 del D. Lgs. b), o in caso di variazioni in corso d’opera 50/2016 ss.mm.ii.. La violazione del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANASsuddetto divieto, salvo il diritto dell'Appaltatore diversa valutazione della Stazione Appaltante, comporta che in nessun caso l’Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi. Il Comune, previa adozione di avanzare specifiche riserve. Nel caso appositi atti amministrativi ed eventuale stipula di eccedenza del limite del quintoatti integrativi al contratto principale, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva ha altresì la facoltà di iscrivere specifica riservamodificare, riorganizzare, ridurre, estendere o ampliare i servizi in appalto per adeguarli alle esigenze organizzative e alle mutate esigenze o nuovi disposizioni legislative, in conformità all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche semplicemente “Codice”). In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o tal caso per le variazioni che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto si applicherà l’art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. In particolare il Comune potrà richiedere l’incremento delle forniture di attrezzature della tipologia prevista a base gara al paragrafo 4 della “Analisi economica e quantificazione della spesa” contenuta nel Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per il Comune di Andria (BT), applicando all’elenco prezzi ivi contenuto, il ribasso offerto dalla aggiudicataria. L’I.A. assume l’obbligo di svolgere anche eventuali interferenzeservizi supplementari straordinari o opzionali che il Comune potrà anche richiedere alla I.A. Al riguardo, ovvero a indennità o rimborsiqualora, nel corso dell’appalto, venisse realizzato e reso agibile il secondo CCR nel territorio comunale, l’I.A. assume l’obbligo della relativa gestione e dell’allestimento con idonei contenitori e con quanto altro occorra alla sua corretta gestione. ANAS provvederàNel ricalcolo dei corrispettivi, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106ed adeguamento dei servizi, co. 2il Comune disporrà una apposita istruttoria tecnico-economica, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie sulla base degli elementi giustificativi contenuti nella Relazione economica di cui all’art. 35 14 del D.Lgs.. n. 50/2016 bcapitolato speciale di appalto e/o dell’elenco prezzi di cui al paragrafo 6 della Relazione tecnico-economica e/o dei prezzari provinciali/regionali/nazionali, cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto dalla aggiudicataria. Prima della esecuzione dei servizi supplementari richiesti l’I.A. dovrà dimostrare il soddisfacimento dei relativi requisiti di esecuzione obbligatori (es. iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e classi necessarie) il 15% del valore iniziale del Contratto In e delle ulteriori eventuali autorizzazioni necessarie. Nel caso di “proroga tecnica” di cui all’art. 7 del capitolato speciale di appalto, l’eventuale proroga del servizio avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni più modifiche successivefavorevoli per la stazione appaltante, fermo restando che il valore delle stesse è accertato corrispettivo sarà rimodulato, tenendo conto della eventuale stagionalità di alcuni servizi, sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglioattività previste.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Spazzamento, Raccolta E Conferimento Dei Rifiuti Solidi Urbani

VARIANTI. I Contratti possono essere modificati1. Premessa la corretta redazione del progetto, senza una nuova procedura è fatto assoluto divieto di affidamentoapportare ad esso qualsiasi variante (art. 161 D.P.R. 207/2010). 2. Non sono considerate varianti, nei casi previsti dall’artai sensi del comma 1 dell’art. 106 132 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti (entro i casi limiti di variazioni cui al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica comma 3 dell’art.132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempis.m.i.) e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la contabilizzazione delle lavorazioni realizzazione dell’opera. 3. Sono ammesse varianti nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, in varianteaumento o in diminuzione, o degli altri elementi variatifinalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore sempre che non comportino modifiche sostanziali e dalla Stazione Appaltantesiano motivate da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 4. Nel caso L’importo in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo aumento relativo a tali varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi non può superare il 5% dell’importo originale del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosal’esecuzione dell’opera. 5. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari La perizia predisposta per la suddetta variante è approvata dal responsabile del procedimento secondo le modalità di cui all’art. 106, co. 1 lett161 del DPR 207/2010. 6. b), Qualora sorgano necessità di modificare le lavorazioni o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione le quantità dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e previsti per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori qualunque entità oltre il limite del quinto5% dell’importo originario del contratto, alle condizioni proposte da ANASla richiesta di variazione, oppuresia che venga proposta dall’impresa che dalla Direzione Lavori, in caso verrà esaminata congiuntamente con il progettista responsabile (sia interno che esterno all’Amministrazione) prima di mancata accettazione delle stesseessere sottoposta al responsabile del procedimento, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite (art. 10 del quintoD.Lgs. Qualora l’appaltatore12 aprile 2006, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatoren. 163 e successive modifiche ed integrazioni) che accerterà se ricorrono le cause, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatoree i presupposti di cui al comma 1 dell’art. L'esecuzione 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. 7. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrataseguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenzel’intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, ovvero a indennità senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o rimborsidi sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’Art. ANAS provvederà1664, in caso di variazioni secondo comma, del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivoesecutivo che pregiudicano, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano in tutto o in parte, la modifica contrattuale. In particolarerealizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, perché possa essere modificato purché entro il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva limite del Contratto e che 20%, oltre il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, quale si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti 4 dell’art.132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; 8. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli Articoli 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 e dall’Articolo 132 del D.Lgs. n. 163/06. 9. Ai sensi dell’art. 162 del D.P.R. 207/2010, ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06, l’Appaltatore durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori, eventuali variazioni ai sensi dell’Art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. La proposta di modifica verrà formulata secondo le modalità stabilite nell’Art. 161 sopra richiamato e le economie risultanti dalla proposta migliorativa, se accettata dal DL per risolvere aspetti di dettaglioResponsabile del Procedimento, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’appaltatore.

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Samples: Appalto

VARIANTI. I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti Fatto salvo quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs.. d.lgs. 50/2016. In tutti i casi , il Committente è in fa- coltà di variazioni ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire purché non comporti- no un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore a un quinto dell’importo del Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica ovvero non mutino sostanzialmente la natura dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni lavori compresi in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione AppaltanteContratto. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è É in ogni caso tenuto facoltà del Committente, nei predetti limiti, di- sporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a sottoscrivere l’atto quanto previsto nel Con- tratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di sottomissione in segno di accettazioneindennizzo. Ai fini della determinazione L’ordine, a firma del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per Direttore dei lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitoriodeve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica la descrizione della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), l’eventuale crono- programma e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafiprezzo. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di lavori aggiuntivi esclusivamente riserva ai sensi dell’articolo precedente. Nessuna va- riante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa sottoscrizione approvazione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione cura e spese dello stesso, dei lavori nella si- tuazione originaria, fermo che, in misura inferiore rispetto nessun caso, potrà vantare pretese a quanto previsto nel contrattocompensi, nel limite rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolocollaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzoil Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali. Resta inteso che non sono considerati Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Edili

VARIANTI. 1. La Committente, per i motivi di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c), del Codice, ha facoltà di ordinare per iscritto varianti, che l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire anche in deroga agli articoli 1660, comma 2 e 3, e 1661, comma 1, Codice Civile. Restano a carico della Committente le eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi, o comunque richieste dalla medesima Committente e non imputabili a errori o, comunque, a responsabilità dell’Appaltatore. 2. Alla variazione del prezzo di Contratto per effetto di una variante di cui al precedente comma 1, si perverrà a seguito della valorizzazione della variante medesima sulla base di apposita perizia, da redigersi con le modalità previste dalla vigente normativa, e facendosi riferimento all’elenco prezzi utilizzato per la redazione del computo metrico estimativo, in ogni caso entro i limiti e nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 106 del Codice. I Contratti possono essere modificatinuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal Contratto vengono determinati nel contraddittorio con il Direttore dei Lavori, senza una nuova nel rispetto della procedura di affidamentocui all'articolo 8, nei casi previsti dall’art. 106 commi 5 e 6, del D.Lgs.. 50/2016D.M. n. 49/2018. 3. In tutti i casi caso di variazioni mancato accordo tra la Committente e l’Appaltatore in ordine alla valorizzazione della variante, provvederà il Direttore dei Lavori al Contrattofine di consentire la prosecuzione dei Lavori e l’Appaltatore avrà diritto di formulare riserva. 4. Non comportano aumento del corrispettivo contrattuale le varianti rese necessarie dall'inadempimento dell’Appaltatore o suoi subappaltatori/subaffidatari. Tali varianti verranno eseguite dall’Appaltatore, a seguito previa predisposizione e approvazione di una perizia di variante tecnica da parte della Committente; resteranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i costi conseguenti alla progettazione ed esecuzione delle dette varianti, oltre alle eventuali penali per gli inadempimenti posti in essere e comunque nei casi per l’eventuale mancato rispetto dei termini previsti nel Cronoprogramma, nonché gli ulteriori eventuali danni subiti dalla Committente o da ART-ER. Le predette varianti non daranno pertanto luogo ad alcuna modificazione del Cronoprogramma e dei corrispettivi del presente Contratto. 5. L’Appaltatore può proporre alla Committente le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di modifica realizzazione dei tempiLavori; la Committente può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze della Committente stessa, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale specificate nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in varianteprogetto posto a base della Gara, o degli altri elementi variaticomunque determinino il peggioramento della funzionalità, cui farà seguito durabilità, manutenibilità e sicurezza dei Lavori, ovvero comportino maggiore spesa a carico della Committente o un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltanteritardo del Termine di Ultimazione. 6. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originariNessuna variante può essere eseguita senza la preventiva approvazione della Committente. Il mancato rispetto di tale previsione non dà titolo al pagamento dei Lavori non autorizzati e, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini diversa valutazione della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari Committente e le ulteriori conseguenze di cui all’art. 106al presente Contratto e relativi Allegati, co. 1 lett. b), o comporta la riduzione in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), pristino stato dei Lavori e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatoreopere, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione totale carico dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare secondo le proprie determinazionidisposizioni impartite dal Direttore dei Lavori. 7. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie Le varianti di cui all’art. 35 al presente articolo non solleveranno in alcun caso l’Appaltatore dalla propria responsabilità per la realizzazione dei Lavori oggetto del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglioContratto.

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Samples: Contract for the Execution of External Works

VARIANTI. I Contratti possono Nessuna variazione può essere modificatiintrodotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione scritta della Società Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’Appaltatore l’obbligo di rimessione in pristino, con oneri a suo carico; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, tutti gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Società Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti da quest’ultima, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. La Società Appaltante si riserva la facoltà di introdurre le varianti, in aumento o in diminuzione, che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune per il miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 che venga modificata la natura generale del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazionecontratto. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. sensi dell’articolo 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. comma 1, lettera c)) del D. Lgs. n. 50/2016, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Società Appaltante, varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento del servizio, quando la necessità della variante è determinata da circostanze impreviste e salvo imprevedibili (ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) e la modifica non altera la natura generale del contratto. Fermo restando quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’artdall’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 comma 12 del D.Lgs.. n. . 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può la Società Appaltante potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori servizi in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto come determinato nel presente articolo, e senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. Resta inteso che non Non sono considerati varianti le modifiche non sostanziali (secondo la definizione data dall’art. 106, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016) disposte dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del comma 1 gli interventi disposti dal DL per D. Lgs. 50/2016, finalizzate al miglioramento del servizio e alla sua funzionalità e/o a risolvere aspetti di dettagliodettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) del valore iniziale del contratto stipulato.

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Samples: Servizio Manutenzione Impianti

VARIANTI. I Contratti Data la peculiarità del servizio la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, in accordo con il Centro di Salute Mentale, ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 311 c. 4 del D.P.R. 207/2010. Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, in accordo con il Centro di Salute Mentale Nord Distretto n. 7 - ASUR Area Vasta 2, può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti amministrativi o direttive nazionale/o regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. Variazioni possono essere modificatialtresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 verificatisi nel corso della esecuzione del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltantecontratto. Nel caso in cui l’importo la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore (art. 311 c. 4 DPR 207/2010). Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle variazioni rientri nel limite del quintocondizioni e dei limiti previsti dal regolamento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, si applicano gli stessi pattiove il RUP lo giudichi opportuno, prezzi e condizioni contrattuali originaricomportano la rimessa in pristino, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattualia carico dell'appaltatore, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riservesituazione originaria preesistente. Nel caso in cui il Comune di eccedenza del limite del quintoFalconara Marittima, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattualiEnte Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, inclusi eventuali nuovi prezzirichieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale nei limiti e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANASstabilite dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, oppure, la garanzia definitiva costituita in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite relazione all’esecuzione del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta contratto deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglioadeguatamente integrata.

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Samples: Affidamento Gestione Delle Attività

VARIANTI. 1. L’Appaltatore assume ogni relativa responsabilità in ordine alla correttezza e completezza del Progetto Esecutivo e di tutti i dati e le previsioni ivi contenute. 2. Il Committente, per i motivi di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c), del Codice, ha facoltà di ordinare per iscritto varianti ai progetti o ai Lavori, che l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire anche in deroga agli articoli 1660, comma 2 e 3, e 1661, comma 1, Codice Civile. Restano a carico del Committente le eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi, o comunque richieste dal medesimo Committente e non imputabili a errori progettuali e/o carenze del Progetto Esecutivo. 3. Alla variazione del prezzo di Contratto per effetto di una variante di cui al precedente comma 2, si perverrà a seguito della valorizzazione della variante medesima sulla base di apposita perizia, da redigersi con le modalità previste dalla vigente normativa, e facendosi riferimento all’elenco prezzi utilizzato per la redazione del computo metrico estimativo, in ogni caso entro i limiti e nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 106 del Codice. I Contratti possono essere modificatinuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal Contratto vengono determinati nel contraddittorio con il Direttore dei Lavori, senza una nuova nel rispetto della procedura di affidamentocui all'articolo 8, nei casi previsti dall’art. 106 commi 5 e 6, del D.Lgs.. 50/2016D.M. n. 49/2018. 4. In tutti i casi caso di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica mancato accordo tra il Committente e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni l’Appaltatore in ordine alla valorizzazione della variante, provvederà il Direttore dei Lavori al fine di consentire la prosecuzione dei Lavori e l’Appaltatore avrà diritto di formulare riserva. 5. Non comportano aumento del corrispettivo contrattuale le varianti rese necessarie dall'inadempimento dell’Appaltatore o degli altri elementi variatisuoi subapaltatori/subaffidatari. A titolo meramente esemplificativo saranno a totale carico dell’Appaltatore tutte le varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore stesso, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore anche se verificato, validato e/o approvato dal Committente. Tali varianti verranno progettate ed eseguite dall’Appaltatore, previa approvazione del Committente; resteranno a totale carico dell’Appaltatore l'onere della nuova progettazione, i maggiori costi, le eventuali penali per mancato rispetto dei termini previsti nel Cronoprogramma e gli ulteriori danni subiti dal Committente o dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo Le predette varianti non daranno pertanto luogo ad alcuna modificazione del Cronoprogramma e dei corrispettivi del presente Contratto. 6. L’Appaltatore può proporre al Committente le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione dei Lavori; il Committente può rifiutare la approvazione delle variazioni rientri varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del Committente stesso, specificate nel limite progetto posto a base della Gara, o comunque determinino il peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza dei Lavori, ovvero comportino maggiore spesa a carico del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originariCommittente o un ritardo del Termine di Ultimazione. 7. Nessuna variante può essere eseguita senza la preventiva approvazione del Committente. Il mancato rispetto di tale previsione non dà titolo al pagamento dei Lavori non autorizzati e, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione diversa valutazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari Committente e le ulteriori conseguenze di cui all’artal presente Contratto e relativi Allegati, comporta la riduzione in pristino stato dei Lavori e delle opere, a totale carico dell’Appaltatore, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori. 8. 106, co. 1 lett. b), o Le varianti di cui al presente articolo non solleveranno in alcun caso di variazioni in corso d’opera l’Appaltatore dalla propria responsabilità per la redazione del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale Progetto Esecutivo e per iscritto all’Appaltatore la realizzazione dei Lavori e delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite attività oggetto del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglioContratto.

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Samples: Contract for Executive Design and Construction Activities

VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiFermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza una nuova procedura la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di affidamentopenali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’artlimiti e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In tutti i casi particolare, nel caso in cui - in corso di variazioni al esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, a seguito di l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in varianteche l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso entro 15 giorni dal momento in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quintogli è sottoposto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto accettazione o di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANASesplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, salvo termine oltre il diritto dell'Appaltatore quale decadrà da ogni possibilità di avanzare specifiche riservecontestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di eccedenza modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del limite del sesto quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto modifica sarà comunicata all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua voltache, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intende intenderà accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, dell’appalto e a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti condizioni. Se l’Appaltatore, entro il limite del quinto. Qualora l’appaltatoretermine fissato, non dia alcuna risposta darà riscontro alla comunicazione di ANAS si intende dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante alle agli stessi prezzi, patti e condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate del contratto originario e con le condizioni avanzate dall’Appaltatoreindicate nell’atto trasmesso. L'esecuzione Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore prezzi contrattuali, conformemente al DM 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal DM 48/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni - dei termini consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di ultimazioneformulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. La richiesta deve essere inoltrataNon sono, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In in ogni caso, l’affidamento considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di lavori ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi non potrà dare luogoda parte dell’Appaltatore, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento adeguamenti o modifiche di compensi speciali per insufficienza dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederàproblematiche minori disposti, in caso corso di variazioni esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del progetto originario disposte ai sensi dell’artProcedimento. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni Per quanto non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto espressamente previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzosi applica l’art. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi 106 del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglioD. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Contract for the Supply of Services

VARIANTI. I Contratti 1. Il Concedente sarà tenuto ad apportare le variazioni al Progetto Esecutivo approvato dall’Utilizzatore a condizione che dette variazioni: (i) non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto esecutivo; (ii) non comportino incremento[/decremento] dei costi previsti per la realizzazione dei lavori al di sopra[/sotto] del 10 (dieci)% sull'importo complessivo dei lavori, della tempistica per la realizzazione dei lavori al di sopra di 30 giorni naturali e consecutivi, o incremento[/decremento ] xxx 00 (xxxxx)% dei costi di gestione previsti nel Piano Economico-Finanziario. 2. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concedente qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l’opera. 3. Le Varianti in corso d’opera possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamentoammesse, nei casi previsti disciplinati dall’art. 106 142, comma 2 del D.Lgs.. d. lgs. 50/2016. 4. In tutti i casi Nelle ipotesi di variazioni cui al Contrattoprecedente periodo, le Varianti potranno essere richieste dall’Utilizzatore al Concedente o proposte dal Concedente. Le eventuali perizie di Variante dovranno essere approvate dall’Utilizzatore ai sensi dell’articolo 161, commi 9 e 10 del Regolamento. Nell’ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concedente, l’Utilizzatore si impegna a seguito di perizia di variante tecnica comunicare al Concedente la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali entro 7 (opere e tempisette) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltantegiorni dal ricevimento della proposta. 5. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni Le Varianti in corso d’opera del progetto originario disposte dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all’articolo 16, comma 3. 6. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a Varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di Errori o Omissioni di Progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’Opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art149 del d. lgs. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi50/2016. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successivetali casi, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni Concedente dovrà altresì risarcire l’Utilizzatore di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglioqualsiasi danno conseguito.

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Samples: Contract for Availability for Construction Works

VARIANTI. I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di 14.4.1 Il Concessionario sarà tenuto ad apportare le variazioni al ContrattoProgetto approvato [Progetto Definitivo/Esecutivo] richieste dal Concedente, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali condizione che dette variazioni: (opere e tempii) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite non determinino un'alterazione sostanziale del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi Progetto Definitivo e/o concedere maggiori tempi contrattualiEsecutivo; (ii) non comportino incremento[/decremento] dei costi previsti per la realizzazione dei lavori al di sopra[/sotto] dell'importo complessivo di 10.000,00 euro, fermo restando che nessuna indennità della tempistica per la realizzazione dei lavori al di sopra 5 giorni, o maggiore onere spetterà all’Appaltatoreincremento[/decremento ]dei costi di gestione previsti nel Piano Economico-Finanziario al di sopra [/sotto] dell'importo complessivo 10.000,00 euro. 14.4.2 Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, che è le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l’Opera. 14.4.3 Le Varianti in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quintocorso d’opera possono essere ammesse, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 106106 del Codice. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, co. 1 lettle Varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. b)Le eventuali perizie di Variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell’ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o in caso di variazioni rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta. 14.4.4 Le Varianti in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo cui all’articolo 14.2.3. 14.4.5 Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto sostenere i costi relativi a Varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di sottomissioneerrori od omissioni di Progettazione che pregiudicano, inserendo nello stesso il proprio motivato dissensoin tutto o in parte, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzila realizzazione dell’Opera, ovvero la sua utilizzazione. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successivetali casi, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio.qualsiasi danno conseguito

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Samples: Concessione

VARIANTI. I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura 1. Ai sensi di affidamento, nei casi previsti quanto previsto dall’art. 106 106, comma 12, del D.Lgs.. . n. 50/2016. In tutti i casi , l’Ente si riserva la facoltà di apportare variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioniai servizi oggetto dell’appalto, con o senza aumento semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento, di spesaun quinto del prezzo complessivo previsto dall’appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, dovrà patti e condizioni definiti nell’appalto. 2. Per quanto riguarda le variazioni in diminuzione rispetto ai quantitativi previsti nell’Allegato del capitolato tecnico, si richiama quanto previsto all’art. 1, punto 2 dello stesso Capitolato, Parte Tecnica. 3. L’Ente precisa sin d’ora che, nel corso dell’esecuzione del contratto potranno: − essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in varianteattivate nuove sedi, o degli altri elementi variatisedi attualmente in fase di ristrutturazione, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore con i relativi servizi di portierato e dalla Stazione Appaltanteaccoglienza necessari; − essere chiuse sedi attualmente attive e/o riorganizzati i servizi. 4. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso necessità motivata di variazioni in corso d’opera aumento delle prestazioni oggetto del progetto originario disposte contratto, oltre il quinto del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del dell’art. 106, co. comma 1, lettera c)del D.Lgs. n. 50/2016, previo consenso da parte dell’Impresa, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. 5. Qualora si rendano necessari eventuali servizi supplementari, non programmabili e salvo non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dal comma 7 dell’artdall’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variantecomma 1, lett. Laddove la variante preveda variazione b) del progetto originario disposta ai sensi dell’artD.Lgs. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riservan. 50/2016. 6. In ogni caso, l’affidamento qualsiasi servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento che, accertata la disponibilità di lavori aggiuntivi budget nel bilancio dell’Ateneo, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato all’Ente in sede di fatturazione. 7. L’Appaltatore comunque non potrà dare luogointrodurre varianti al servizio oggetto del contratto, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesimesalvo previo accordo scritto con l’Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiereove il Responsabile del Procedimento lo giudichi opportuno, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenzecomportano la rimessa in pristino, ovvero a indennità o rimborsicarico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente. 8. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi È salva comunque l’applicazione dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 106 del D.Lgs.. . n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio.

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Samples: Service Agreement

VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiL’Appaltatore non può, senza una nuova procedura per nessun motivo, introdurre di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di propria iniziativa variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, fermo restando che nessuna indennità eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori. Delle variazioni e/o maggiore onere spetterà all’Appaltatoreaddizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto del Direttore dei Lavori, che è ciò anche nei casi in ogni caso tenuto cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l’esecuzione di dette varianti, potrà essere ordinata l’eliminazione a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), cura e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANASspese dell’Appaltatore stesso, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta risarcimento dell’eventuale danno arrecato alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazioneCommittente. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva Committente si riserva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni casointrodurre nelle opere, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto all’atto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni quelle varianti che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti economia dei lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzotrarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. Resta inteso che non Non sono considerati considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Committente, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità. L’appaltatore per le varianti di cui sopra non potrà pretendere compenso, eccetto il pagamento a conguaglio delle opere eseguite in più o in meno. In riferimento alle predette varianti, il Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere e ne quantificherà gli eventuali oneri.

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Samples: Richiesta Di Offerta

VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiFermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza una nuova procedura la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di affidamentopenali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’artlimiti e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In tutti i casi particolare, nel caso in cui - in corso di variazioni al esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, a seguito di l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in varianteche l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso entro 15 giorni dal momento in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quintogli è sottoposto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto accettazione o di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANASesplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, salvo termine oltre il diritto dell'Appaltatore quale decadrà da ogni possibilità di avanzare specifiche riservecontestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di eccedenza modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del limite del sesto quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto modifica sarà comunicata all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua voltache, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intende intenderà accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, dell’appalto e a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti condizioni. Se l’Appaltatore, entro il limite del quinto. Qualora l’appaltatoretermine fissato, non dia alcuna risposta darà riscontro alla comunicazione di ANAS si intende dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante alle agli stessi prezzi, patti e condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate del contratto originario e con le condizioni avanzate dall’Appaltatoreindicate nell’atto trasmesso. L'esecuzione Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore prezzi contrattuali, conformemente al DM 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal DM 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni - dei termini consimili comprese nel contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di ultimazioneformulazione dell’offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto. La richiesta deve essere inoltrataNon sono, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In in ogni caso, l’affidamento considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di lavori ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi non potrà dare luogoda parte dell’Appaltatore, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento adeguamenti o modifiche di compensi speciali per insufficienza dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederàproblematiche minori disposti, in caso corso di variazioni esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del progetto originario disposte ai sensi dell’artProcedimento. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni Per quanto non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto espressamente previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzosi applica l’art. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi 106 del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglioD. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Contract

VARIANTI. I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura 36.1 Il Committente è in facoltà di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioniordinare per iscritto, con o senza aumento apposito ordine del Direttore di spesalavori, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatorevarianti al progetto originario, che è l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire nei limiti del successivo art. 38, purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel contratto . Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere l’atto dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di sottomissione in segno riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per Contratto. 36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, con esclusione quindi delle somme dovute per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso. 36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a titolo risarcitoriovariazioni, riconosciute all’appaltatore o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di accordo bonario collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati definiti ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:37. a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non sono considerati 36.5 Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato.

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Samples: Contratto Di Appalto

VARIANTI. I Contratti possono essere modificatiL’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Società Appaltante. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Società Appaltante all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, senza una nuova procedura fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento del danno. La Società Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di affidamento, varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’artlimiti e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La Società Appaltante sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In tutti i casi particolare, nel caso in cui - in corso di variazioni al esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, a seguito di l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in varianteche l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso entro 15 giorni dal momento in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quintogli è sottoposto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto accettazione o di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANASesplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, salvo termine oltre il diritto dell'Appaltatore quale decadrà da ogni possibilità di avanzare specifiche riserveconteSocietà o richiesta risarcitoria. Nel caso di eccedenza modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del limite del sesto quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto modifica sarà comunicata all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua voltache, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intende intenderà accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, dell’appalto e a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti condizioni. Se l’Appaltatore, entro il limite del quinto. Qualora l’appaltatoretermine fissato, non dia alcuna risposta darà riscontro alla comunicazione di ANAS si intende dell’Società Appaltante, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante alle agli stessi prezzi, patti e condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate del contratto originario e con le condizioni avanzate dall’Appaltatoreindicate nell’atto trasmesso. L'esecuzione Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore prezzi contrattuali, conformemente al DM 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle varianti richieste dalla Società Appaltante, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 48/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni - dei consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto in termini di ultimazionepercentuali. La richiesta deve essere inoltrataNon sono, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In in ogni caso, l’affidamento considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di lavori ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi non potrà dare luogoda parte dell’Appaltatore, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento adeguamenti o modifiche di compensi speciali per insufficienza dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederàproblematiche minori disposti, in caso corso di variazioni esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del progetto originario disposte ai sensi dell’artProcedimento. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni Per quanto non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto espressamente previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzosi applica l’art. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi 106 del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglioD. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Capitolato Tecnico

VARIANTI. I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento5.1 VARIAZIONEDELLEOPEREPROGETTATE. L'Ente Appaltante si riserva, nei casi previsti limiti di quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la insindacabilefacoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, acquisito il parere favorevole del progettista, quelle varianti necessarie che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretesedimaggiori compensioindennizzidiqualsiasinaturae specie,nonstabilitidagliatticontra tualidel'appalto. In tutti i casi di variazioni al ContrattoAtteso che, a seguito norma del precedente art. 2, tutti gli oneri relativi ad elementi necessari alla funzionalità dell’opera andranno a carico dell’Appaltatore, si precisa che le varianti, le quali, a norma del presente articolo, danno diritto ad un compenso maggiore sono solo quelle intese ad un mero miglioramento dell’opera o ad una diversa destinazione funzionale, e pertanto daranno diritto ad un maggiore compenso soltanto le varianti e integrazioni di perizia lavori non necessarie alla funzionalità dell’opera stessa, tali, cioè, che l’operapossa sicuramenterealizzarsianchesenzalevariantiedintegrazionipredette. Resteranno a carico dell’Appaltatore tutte le varianti la cui esecuzione sia oggettivamente necessaria per la realizzazione dell’opera secondo le destinazioni funzionali di variante tecnica e comunque nei casi progetto. Tanto senza che per questo l’Appaltatore possa richiedere oneri ulteriori rispetto al mero riconoscimentodelcorrispettivo,pereventualimaggioriquantitàdi opere,calcolatocome indicatoai commiseguenti. L’Appaltatore prende atto che, in caso di modifica dei tempivarianti in diminuzione, prezzi e lavorazionisi procederà alla rideterminazione del prezzo “a corpo” e, con o senza aumento quindi, alla quantificazionedell’economiaavantaggiodell’Amministrazioneconlemodalitàdicuiaisuccessivicommi. È invece fatta salva la facoltà del Committente di introdurre varianti intese a conseguire economie di spesa; in tal caso, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto come nel caso di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate varianti migliorative e/o in diminuzione, il prezzo “a corpo” sarà rideterminato, depurato del ribasso d’asta, sulla scorta di appositocomputo indicante le pattuizioni contrattuali (opere variazioni in diminuzione e/o quelle in aumento, stimate in base all’Elenco Prezzi, facente parte del progetto, ridotto del ribasso d’asta ai sensi delpenultimocommadelprecedentearticolo3. Fermo restando che i disegni e tempi) le specifiche di progetto sono stati sviluppati sulla base di buoni manufatti esistenti sul mercato, l’Impresa non è vincolata a specifiche marche, maè tenuta al rispeto delle caratteristiche, dimensioni e la contabilizzazione delle lavorazioni in varianteprestazioni poste a base dello sviluppo progettuale. Pertanto potrà sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori manufatti di marche diverse purché ne dimostri l’equivalenza funzionale rispetto ai tipi posti a base del progetto, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltanteverifichi che le dimensioni non implichino variazioni dimensionalidialtrielementicostruttivi. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri i prezzi non siano previsti nel limite del quinto, suddetto elenco si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare farà ricorso a nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, formulati con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3. ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi. ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettagliomodalità stabilite dalle disposizionidileggevigenti.

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