Vertenze contrattuali con i clienti Clausole campione

Vertenze contrattuali con i clienti. La seguente garanzia è operante solamente se richiamata nel frontespizio di polizza contestualmente alle garanzie MODULO 1 DIFESA PENALE – e MODULO 2 DIFESA CIVILE e se siano stati corrisposti i relativi premi. La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali con i Clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx o in un Paese dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera. La Società, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, provvederà alla gestione del sinistro, purché sussistano oggettive possibilità di recupero del credito. La suddetta garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati con il limite di: OPZIONE A Nr. 2 denunce giudiziali per anno VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI OPZIONE B Nr. 4 denunce giudiziali per anno VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI
Vertenze contrattuali con i clienti. In estensione alla “Forma di garanzia Opzione B” – “Procedimenti civili e penali”, e a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garan- zia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, compreso il recupero dei crediti, con il limite massimo di denunce previsto in Polizza. Tale limite non può superare il numero di quattro per anno assicurativo. Il Sinistro s’intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero ini- ziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: - dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di Risarcimento di danni extracontrattuali, di Procedimento penale o di opposizione a sanzione amministrativa; - trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, negli altri casi. Qualora la polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Compagnia per i medesimi rischi e purchè il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sini- stri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’Insorgenza del Sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: - vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia viene prestata a favore dell’Assicurato/Contraente. In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne tempestiva comu- nicazione a D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, alla Compagnia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. È pertanto preferibile che la denuncia, corredata dai relativi documenti, venga inviata direttamente a D.A.S. Via Xxxxxx Xxxxx, 0/x - 00000 XXXXXX - Xax 045/0000000, utilizzando lo specifico modulo. I sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cu...
Vertenze contrattuali con i clienti. La garanzia opera per le controversie con i clienti dell’azienda, compreso il recupero dei crediti. Il contraente può scegliere fra 3 diverse opzioni: Opzione numero casi Fase di risoluzione amichevole delle controversie Fase giudiziale
Vertenze contrattuali con i clienti. In estensione alla “Forma di garanzia 2 - Procedimenti ci- vili e penali”, l’Assicurazione viene estesa anche alle verten- ze contrattuali relative a forniture di beni o Prestazioni di servizi che l’Assicurato effettui, compreso il recupero dei crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx- xx xx Xxx Xxxxxx, con il limite massimo di denunce previ- sto in Polizza. Tale limite non può superare il numero di due per anno assicurativo. Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite previsto alla lettera c) del- la “Forma di garanzia 2” - “Procedimenti civili e penali”.
Vertenze contrattuali con i clienti. (4 casi l'anno, con recupero crediti)Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti autorizzando, se necessario, procedimento di ingiunzione o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La presente condizione viene prestata con il limite di 4 (quattro) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. Vertenze contrattuali con i clienti (10 casi l'anno, solo stragiudiziale)La garanzia è prestata al Contraente per sostenere fino a n° 10 (dieci) vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà esclusivamente in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell’accordo direttamente o tramite professionisti da essa direttamente scelti. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l’ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia. La presente garanzia viene prestata con il limite di 10 (dieci) casi insorti in ciascun anno assicurativo ed opera per le vertenze che debbano essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera. ClausoleRiforma fiscale e tributaria D.Lgs.472/97La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autor...

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  • Opzioni contrattuali Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali: • Opzione di adesione al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back): nel corso del Contratto la Società riconosce ad ogni ricorrenza annuale un importo, definito Riscatto Parziale Programmato Fisso (Cash Back), pari ad una percentuale del premio unico versato, ovvero, in caso di versamenti di premi aggiuntivi, del cumulo di quanto corrisposto che, a scelta del contraente, potrà essere pari al 3% ovvero al 4%, senza tener conto di eventuali riscatti parziali intervenuti. • Opzione, in caso di decesso dell’Assicurato, per la corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali anticipate di importo costante: il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, può richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato da liquidare sia pagabile ai Beneficiari in rate semestrali anticipate di importo costante per un periodo a scelta del Contraente. Per maggiori dettagli sulle opzioni contrattuali si rimanda all’Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” e all’Art. 9 “OPZIONE DI ADESIONE AL PIANO AUTOMATICO DI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI FISSI (CASH BACK)” delle Condizioni di Assicurazione.

  • Assetti contrattuali 1. In applicazione del precedente art. 2 e tenuto conto di quanto definito dal Protocollo Ministeriale 30 aprile-14 maggio 2009 e dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, le parti individuano, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali articolati su due livelli: • il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; • un secondo livello aziendale di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL. 2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL. 3. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e/o che svolgono attività e servizi pluriregionali e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti e le loro strutture territoriali/regionali e le RSU, ciascuno secondo i propri livelli di competenza. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 4. In attuazione dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, il secondo livello di contrattazione si esercita a livello aziendale per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente CCNL. I contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti e con le procedure previste ai due capoversi successivi. Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, od in presenza di procedure di affidamento di servizi in esclusiva o ad evidenza pubblica, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del precedente comma 3, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali contratti riguardino nuovi soggetti aziendali, comunque operanti nel campo di applicazione, o processi di confluenza al presente CCNL, le rappresentanze sindacali operanti in azienda e le strutture sindacali territorialmente competenti operano, nella fase negoziale, congiuntamente alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • LIVELLI DI CONTRATTAZIONE 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale. 2. Il livello di negoziazione nazionale individua: a) le garanzie per i cittadini; b) il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione, le responsabilità, i criteri di verifica e le garanzie per il personale sanitario convenzionato; c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza; d) la compatibilità economica; e) la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti della piena applicazione dell’ACN. 3. Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale, integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati. 4. Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale. 1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la stesura del presente Accordo, che il livello di negoziazione nazionale , qui rappresentato, definisce: a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione; b) incompatibilità; c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione; d) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei compiti degli specialisti, dei biologi, dei chimici, degli psicologi in relazione alla garanzia del livello essenziale di assistenza delle cure primarie, caratterizzando le attività e le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia sani, sia con patologie acute e croniche, nei diversi ambiti assistenziali, nonché la promozione dei processi di presa in carico dell'utente a livello territoriale con la continuità dell’assistenza; e) modalità e ambiti di esercizio della libera professione; f) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti sanzionatori e conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e delle penalità conseguenti fino al venir meno del rapporto di convenzione; g) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee guida per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti istituzionali e delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito delle funzioni di continuità assistenziale e presa in carico, cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati e definiti verranno portati a conoscenza degli operatori e dei cittadini a cura delle Regioni; h) criteri e modalità per la regolamentazione dell’accesso, in relazione alle normative vigenti; i) criteri della rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed aziendale; j) criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti principali; k) entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazionale; l) struttura del compenso; m) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli ambiti della contrattazione. 1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici: a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali, con le modalità previste dall’articolo precedente; b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6; c) l’organizzazione della assistenza specialistica territoriale in modo da partecipare al processo di deospedalizzazione, mettendo a disposizione le specificità professionali e le competenze proprie dei professionisti, a favore delle istituzioni e dei cittadini; d) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo; e) la modalità di partecipazione degli specialisti e professionisti nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e la responsabilità nell'attuazione dei medesimi; f) i criteri e le modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro a da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato; g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra operatori – strutture associate della medicina generale – Distretti – Aziende Sanitarie – Regione; h) l’organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamento; i) gli organismi di partecipazione e rappresentanza degli specialisti e dei professionisti a livello regionale; j) l’attuazione dell’art. 8 comma 2.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.