Vertenze contrattuali con i clienti Clausole campione

Vertenze contrattuali con i clienti. In estensione al capitolo “Forme di garanzia opzione B - Pro- cedimenti civili e penali” e a parziale deroga di quanto pre- visto al capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, com- preso il recupero dei crediti, con il limite massimo di de- nuncia previsto in Polizza. Tale limite non può superare il numero di quattro per anno assicurativo. È pertanto preferibile che la denuncia, corredata dai relativi documenti, venga inviata direttamente a DAS xxx Xxxxxx Xxxxx 9/b - 37135 Verona - fax 045/0000000, utilizzando lo specifico modulo. L’Assicurato deve far pervenire a DAS o alla Compagnia no- tizia di ogni atto a lui notificato, tempestivamente e, co- munque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicura- to può indicare un legale - residente nella località facente parte del Circondario ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria, previsto alla voce “Gestione del Sinistro” della sezione tutela legale non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il cir- condario del Tribunale competente, la Compagnia garanti- sce gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasfer- ta, vacazione, domiciliazione e di duplicazione di attività. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la D.A.S. o con la Compagnia.
Vertenze contrattuali con i clienti. La garanzia opera per le controversie con i clienti dell’azienda, compreso il recupero dei crediti. Il contraente può scegliere fra 3 diverse opzioni: Opzione numero casi Fase di risoluzione amichevole delle controversie Fase giudiziale
Vertenze contrattuali con i clienti. La seguente garanzia è operante solamente se richiamata nel frontespizio di polizza contestualmente alle garanzie MODULO 1 DIFESA PENALE – e MODULO 2 DIFESA CIVILE e se siano stati corrisposti i relativi premi. La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali con i Clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx o in un Paese dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera. La Società, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, provvederà alla gestione del sinistro, purché sussistano oggettive possibilità di recupero del credito. La suddetta garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati con il limite di: OPZIONE A Nr. 2 denunce giudiziali per anno VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI OPZIONE B Nr. 4 denunce giudiziali per anno VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI
Vertenze contrattuali con i clienti. In estensione alla “Forma di garanzia 2 - Procedimenti ci- vili e penali”, l’Assicurazione viene estesa anche alle verten- ze contrattuali relative a forniture di beni o Prestazioni di servizi che l’Assicurato effettui, compreso il recupero dei crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx- xx xx Xxx Xxxxxx, con il limite massimo di denunce previ- sto in Polizza. Tale limite non può superare il numero di due per anno assicurativo. Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite previsto alla lettera c) del- la “Forma di garanzia 2” - “Procedimenti civili e penali”.
Vertenze contrattuali con i clienti. (4 casi l'anno, con recupero crediti)Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti autorizzando, se necessario, procedimento di ingiunzione o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La presente condizione viene prestata con il limite di 4 (quattro) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. Vertenze contrattuali con i clienti (10 casi l'anno, solo stragiudiziale)La garanzia è prestata al Contraente per sostenere fino a n° 10 (dieci) vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà esclusivamente in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell’accordo direttamente o tramite professionisti da essa direttamente scelti. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l’ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia. La presente garanzia viene prestata con il limite di 10 (dieci) casi insorti in ciascun anno assicurativo ed opera per le vertenze che debbano essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera. ClausoleRiforma fiscale e tributaria D.Lgs.472/97La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autor...

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

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