XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …, cit., 17, per il quale “si tratta di un termine sospensivo (della durata minima sempre di 10 giorni), che si inserisce in un istituto facoltativo, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73. 5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
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Samples: Contratti Pubblici
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …convivenza di fatto ed il contratto di convivenza, cit.. i conviventi non sono tenuti a rispettare il principio di proporzionalità nel fissare i rispettivi obblighi di contribuzione alle necessità della vita in comune, 17poiché per i conviventi nessun obbligo di contribuzione discende dalla legge ma tutto è rimesso alla volontà delle parti da esprimere in 674 riferimento: sostanze del patrimonio personale e capacità di lavoro professionale o casalingo debbano essere tenuti in considerazione nella fissazione degli obblighi di contribuzione, per il quale “in quanto espressione dei princìpi costituzionali di uguaglianza e solidarietà all’interno delle for- mazioni sociali nelle quali si tratta esplica la personalità dell’individuo, sanciti dall’art. 2 della Costituzione 55. Non sarebbe conforme ai citati parametri normativi un contratto di convivenza che imponesse l’onere di contribu- zione totalmente a carico di un termine sospensivo (convivente ed esonerasse l’altro convi- vente da qualsiasi tipo di contributo lavorativo o patrimoniale 56. Ciò non toglie che residui un certo margine a disposizione dell’autonomia privata per dare concretezza e specificità agli obblighi di contribuzione, tenendo conto della durata minima sempre situazione personale e lavorativa dei conviventi, e del tenore di 10 giorni), che si inserisce in un istituto facoltativo, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futurovita concordato 57. Esso infatti attiene ad una sorta L’accordo sulla contribuzione nell’ambito della convivenza soffre di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionalealcuni importanti limiti fisiologici. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutelaCome già anticipato, la delega ha stabilito funzione del contratto di recepire un’altra indicazione facoltativa convivenza è di trasformare un’obbligazione naturale, quella di prestare assistenza al convivente e contribuire alle esigenze della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onerevita in comune, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutelaun’obbligazione civile, con la precisazione conseguenza di rendere definitive e irripetibili le prestazioni eseguite in adempimento del con- tratto di convivenza 58. Si è già chiarito che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro l’effetto della definitività e della irripetibilità riguarda esclusivamente le contribuzioni adeguate alle esigenze della vita in comune che un diniego trovano la loro giustificazione nella causa familiare del contratto di agire in autotutela econvivenza. Non riguarda, quale mera conferma dell’attoinvece, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenziole donazioni e le liberalità eseguite nel corso della convivenza, anche se contenute nel contratto di convivenza. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione valutazione della proporzio- un contratto di procedibilità dell’azione maconvivenza, la sua mancata realizzazionecon piena libertà, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante pertanto, per gli stessi di disciplinare i reciproci rapporti nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73modo considerato più opportuno.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
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Samples: Contract of Cohabitation
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …(Le modifiche, cit., 1793) afferma che in realtà il comma 01 non muta la situazione preesistente e che, anzi, l’introduzione del «tetto» dei 36 mesi potrebbe indurre la giurisprudenza ad un’interpretazione meno rigida delle ragioni economiche ed organizzative. Mi sembra che tutte le argomentazioni svolte in questo paragrafo conducano a conclusioni opposte. della legge negoziata, non solo ribadiscono che la «forma normale di occupazione è il lavoro a tempo indeterminato», ma si fondano sul presupposto del «carattere temporaneo delle prestazioni» realizzate con un contratto a termine. Questo presupposto è stato esplicitato sia nell’accordo con le parti sociali che nella legge con la formula del tempo indeterminato come «regola», che costituisce quindi l’attuazione concreta della volontà di riaffermare la temporaneità delle esigenze38. D’altra parte: una legge che si propone come obiettivo esplicito quello di ridurre l’utilizzazione dei rapporti a termine ponendo limiti massimi alla reiterazione dei contratti ed incrementando la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre limiti quantitativi sarebbe del tutto in contraddizione con la facoltà, concessa alle parti, di apporre il quale “termine anche per soddisfare esigenze stabili di lavoro. L’interpretazione proposta trova conferma in altri elementi. Nella formulazione originaria del d.lgs. 368/2001, la disciplina della proroga e delle sanzioni in caso di prolungamento del rapporto o di successione di contratti (con la conversione nel tempo indeterminato) depongono a favore della temporaneità della causale del contratto. Anche se lo scopo principale della normativa é quello di prevenire gli «abusi» (secondo quanto già detto), la trasformazione del rapporto è una sanzione che si tratta giustifica solo perché la protrazione del lavoro dimostra che esso tende a soddisfare esigenze di carattere permanente, non compatibili con l’esistenza di un termine sospensivo (della durata minima sempre di 10 giorni), che si inserisce in un istituto facoltativo, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenziotermine39. La comunicazione preventiva legge 247/2007 non rappresenta una condizione muta l’assetto sopra descritto (elemento questo già di procedibilità dell’azione maper sé significativo) e prevede la conversione del rapporto in uno a t. indeterminato quando si superano i 36 mesi, a conferma della valutazione negativa per contratti la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte cui reiterazione è indice della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio volontà di responsabilità risarcitoria73utilizzare il termine per necessità di lavoro stabile.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
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Samples: Riforma Del Contratto a Termine
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …Il piano attestato di risanamento, citin, Il Fall., 172005, 1360; X. XXXXX, Le vie negoziali per la soluzione della crisi d’impresa, in, Il Fall., 2007, 625. bilancio della società, se e in quanto regolarmente depositato al registro delle imprese. In genere nella prima comunicazione l’obbligato oltre ad evidenziare la volontà di rinegoziare le proprie obbligazioni, chiede anche ai creditori di precisare l’ammontare del loro credito, invitandoli al contempo a voler evitare per un certo periodo tempo ogni iniziativa volta ad ostacolare il tentativo di ristrutturazione. Ci si potrebbe chiedere se possa configurarsi un obbligo a carico di creditore di accettare la rinegoziazione delle obbligazione del proprio debitore, a tal riguardo il c.d. codice di comportamento83 predisposto dall’ABI, relativo ai processi di ristrutturazione per il quale “si tratta superamento delle crisi d’impresa, prevede, tra l’altro, all’art. 4 l’obbligo delle banche di partecipare alla prima riunione della procedura di concertazione e a parteciparvi con funzionari dotati di un termine sospensivo adeguato potere decisionale, prevedendosi così un obbligo per le banche di partecipazione alla prima fase della trattativa, diretta alla eventuale formulazione di un piano di risanamento dell’impresa. Tuttavia al di là di questa situazione specifica e prescindendo da ciò che è previsto nell’ambito dell’ordinamento bancario, deve escludersi l’insorgere in capo al creditore di un dovere di rinegoziazione degli originari accordi, in seguito alla proposta formulata dal debitore, in quanto l’esigenza di osservare il dovere di buona fede (della durata minima sempre 1375 cod. civ.) non può considerarsi nel caso di 10 giorni), che si inserisce specie tanto stringente da tramutarsi in un istituto facoltativovero e proprio obbligo a contrarre. Invero ciascun contraente può consentire quelle modifiche contrattuali che siano funzionali alla migliore realizzazione degli interessi della controparte, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, compatibilmente con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego tutela dei propri interessi per cui ai creditori non può essere imposto di agire aderire al piano. 83 Cfr. XXXXXXX X., Sistemazioni stragiudiziali delle crisi d’impresa e codice di comportamento bancario, in, Banca Borsa e titoli di credito, 2000, 3, 417; Cfr. SANTARONI M., L’intervento delle banche nelle imprese in autotutela ecrisi, quale mera conferma dell’attoin, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenzioGiust. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione Civ. 2000, 2, 45; Cfr. Codice di procedibilità dell’azione maComportamento tra Banche per affrontare i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi d’impresa, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.disponibile all’indirizzo: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx?xxxxxx=xxxx_xxxxxxxx&XxxxxxXx=0&xxxxxxxxXx=000
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Samples: Debt Restructuring Agreements
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …Il contratto di affidamento fiduciario, cit., 17pp. 384 ss., 419. di esso (47); mentre nella fattispecie in esame le norme contrattuali dovrebbero riguardare non solo le parti contrattuali, bensì tutti i soggetti presenti e futuri destinati a ricoprire pro tempore determi- nati ruoli o cariche, e quindi anche soggetti terzi. Trattandosi di una dimensione organizzativa che si estende alla disciplina dell’attività da compiersi, in futuro, anche da soggetti diversi dalle parti, e non potendosi — come si dirà tra breve — impiegarsi utilmente per tali fini lo strumento della cessione del contratto, la ricostruzione in termini meramente contrattuali si rivela inadeguata. È necessario, infine, verificare se nella logica puramente con- trattuale dell’affidamento fiduciario possano essere conseguiti al- meno in parte i risultati divisati, allorché con apposite clausole si disciplini l’avvicendarsi di altre persone nella posizione di affidata- rio, e ci si preoccupi dell’effettività sul piano rimediale e dell’oppo- nibilità ai terzi e ai creditori. Quanto al primo punto, il meccanismo ipotizzato per assicurare la sostituzione nella posizione di affidatario — la cessione del contratto — si rivela inadeguato. Pur senza considerare in questa sede l’affidamento fiduciario testamentario (nel quale “si tratta pure occorre assicurare la stabilità del rapporto, pur non essendo ovviamente possibile in tale contesto parlare di un termine sospensivo cessione di contratto (della durata minima sempre di 10 giorni48)), che si inserisce in un istituto facoltativo, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta di esigenza di definitività tralasciando la questione della decisione cedibilità dei con- tratti diversi da impugnare quelli a prestazioni corrispettive (su ricorso in opposizione?49), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso sembra molto difficile immaginare una cessione di ripristinarlocontratto, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.sia pure preventiva-
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Samples: Affidamento Fiduciario
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …legge oscura”. Come e perché non funziona, cit.Bari, 172000; a pag. 155 l‟A. afferma che la legge è oscura quando non consente “l'estrazione di una norma vincolante”, in genere perché afflitta da ambiguità, irrazionalità o incoerenza; cfr. anche A. XXXXXXX, Fonti e norme nell‟ordinamento e nell‟esperienza costituzionale, Torino, 1993, pag. 6 e ss. che distingue il concetto di “oscurità” in senso “forte” da quello di “tono minore”; nel primo caso la legge è inesistente, in quanto colpita da “radicale nullità”; nel secondo caso, invece, può ammettersi “l‟annullamento giudiziale” ad opera della Consulta. Secondo L‟A. la definizione corretta di “oscurità” è solo la prima: se l‟enunciato è oscuro non esistono né disposizione né norma. La situazione di incertezza nell‟interpretazione delle regole di diritto, inoltre, può richiedere di sostenere all‟operatore costi elevati per compensare consulenti o imprese che svolgono ricerche di carattere teorico e pratico sull‟interpretazione del diritto. Infatti, negli assetti contrattuali l‟incertezza del diritto va considerata come un fattore di incremento dei costi di transazione. I fenomeni di incertezza della situazione giuridica possono, inoltre, determinare situazioni di asimmetria informativa. E‟ ben possibile, infatti, che la conoscenza della situazione giuridica e dell‟interpretazione della norma di legge sia distribuita in modo diseguale fra le parti di un contratto o di un rapporto giuridico. Ne deriva il venir meno delle condizioni che qualificano l‟assetto del sistema concorrenziale che, com‟è noto, deve essere caratterizzato dal pieno ed eguale accesso alle informazioni da parte dei partecipanti al gioco economico e quindi dalla piena conoscenza delle condizioni (equal access). Ma anche nel settore dell‟intermediazione finanziaria, può dirsi che l‟incertezza del diritto generi spostamenti tra la domanda e l‟offerta di investimenti, determinando un‟allocazione non efficiente delle risorse: chi investe, infatti, fonda la propria decisione strategica sulla base di una serie di preferenze, anche determinate dallo stato delle norme giuridiche storicamente presenti in un dato sistema. Ragion per cui, il valore del proprio risparmio convertito in investimento, dipende essenzialmente dal grado di tutela che la posizione soggettiva derivante dal contratto (sia essa attiva che passiva) conserva nell‟ordinamento giuridico, riflettendosi nella stessa scelta di investimento. La conversione di risparmio in investimenti, non a caso, è stato indicato come il problema cruciale dei moderni sistemi capitalistici17. L‟analisi del risparmio si impernia su di un elemento particolarmente rilevante: la non esistenza di motivi logici per cui si debba necessariamente verificare un equilibrio tra risparmio e investimento tale da assicurare la piena occupazione del lavoro e della capacità produttiva esistente. Innanzitutto, è evidente che l‟individuo che si astiene dal consumo corrente accresce la propria ricchezza indipendentemente dalla forma in cui decida di detenerla. Ma ciò cessa di essere vero non appena ci si sposti a ragionare a livello aggregato. Una decisione collettiva di ridurre il consumo corrente, destinando al risparmio una quota maggiore del reddito, determina un corrispondente aumento della ricchezza sociale solo se le decisioni di risparmio si traducono, direttamente o indirettamente, in decisioni di investimento. Coloro che ritengono che la trasformazione del risparmio in investimento debba necessariamente avvenire “suppongono erroneamente che vi sia un nesso che unisca le decisioni di astenersi dal consumo presente con le decisioni di provvedere al consumo futuro”. Diversamente, il risparmio non si traduce necessariamente, direttamente o indirettamente, in investimento, in quanto i fattori che regolano le decisioni 17 XXXXXX, The General Theory of Employment, Interest and Money, New York, 1936. d‟investimento sono essenzialmente indipendenti da quelli che regolano le decisioni di astenersi dal consumo corrente. Ogni individuo determina quanto del suo reddito è speso in beni di consumo e quanto è risparmiato; ma, presa questa decisione, ve ne è una successiva che riguarda la forma in cui detenere il risparmio. Le alternative considerate da Xxxxxx nella General Theory sono due: a) mantenere il risparmio in forma liquida (moneta); b) convertire il risparmio direttamente o indirettamente in investimento. In altri termini, una volta presa la decisione di risparmiare, all‟individuo resta ancora un grado di libertà: la possibilità di mantenere il risparmio sotto forma di moneta piuttosto che convertirlo in investimento. Quanto vale per il quale risparmio vale più in generale per la ricchezza: anch‟essa può essere detenuta in moneta piuttosto che in beni capitali (o attività finanziarie) che producono un rendimento. Il motivo fondamentale per cui si desidera detenere ricchezza sotto forma di moneta, anziché in forme più produttive, è perché la moneta, in virtù della sua liquidità, rappresenta, la migliore difesa contro il futuro incerto.. In altre parole, il desiderio di detenere moneta è un indicatore del grado di sfiducia nei confronti del futuro: “Il possesso effettivo di moneta placa la nostra inquietudine”. Xxxxxxxx Xxxxxx, possiamo assumere che la decisione di tesaurizzare il proprio risparmio corrisponda alla decisione di detenerlo presso una banca sotto forma di deposito, mentre la decisione di convertirlo in investimento corrisponde alla decisione di acquistare titoli, cioè effettuare prestiti a favore di imprese che intendono fare investimenti reali. I depositi presso le banche hanno in generale lo stesso grado di liquidità della moneta contante. A tale riguardo il ruolo delle banche è evidentemente cruciale. Le banche infatti possono agire in modo tale da neutralizzare la più alta preferenza per la liquidità da parte del pubblico: è sufficiente che esse acconsentano ad accogliere i depositi che il pubblico desidera, acquistando allo stesso tempo i titoli che il pubblico non desidera detenere. Il prezzo dei titoli dipende dall‟offerta e dalla domanda ed è in correlazione inversa con il tasso d‟interesse; se il pubblico mostra di avere una maggiore propensione a “realizzare”, la domanda di titoli si tratta di riduce e, quindi, il tasso d‟interesse aumenta scoraggiando gli investimenti. Se però le banche agiscono in senso inverso a quello del pubblico, non si ha necessariamente un termine sospensivo (della durata minima sempre di 10 giorni)effetto negativo sui prezzi dei titoli e sugli investimenti. Il prezzo dei titoli dipende perciò “dai sentimenti del pubblico e dal comportamento del sistema bancario”. Così, che si inserisce anche in un istituto facoltativocontesto più complesso come quello ora considerato, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche esistono ragioni necessarie per cui le decisioni di risparmiare si traducano automaticamente in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta decisioni di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatriceinvestire. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché quadro il risparmio in quanto tale non è una virtù sociale, nel senso che non significa necessariamente contribuire all‟accrescimento della ricchezza collettiva e delle generazioni future. In termini più analitici, ciò significa che non è il risparmio che determina l‟investimento, ma piuttosto il contrario. Un aumento dell‟investimento aggregato implica un incremento della domanda di beni (capitali) da produrre; ciò fa crescere sia l‟occupazione sia il reddito; l‟aumento del reddito porta con sé l‟aumento del risparmio. La certezza dell‟ordinamento giuridico è una variabile che incide sia sul piano psicologico, nella misura in cui la proposizione scelta tra risparmio e impiego fruttifero appare legata alle aspettative future, sia sul piano strettamente economico della convenienza o meno dell‟investimento rispetto ai rischi di questo. Ecco perché il compito del suddetto ricorso comporti la giudiceLegislatore, mediante la predisposizione prima, e degli altri operatori del diritto, dopo, non può non tenere conto della necessità di sistemi di risoluzione preventiva delle liticostruire un sistema giuridico organico e compiuto, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 che possa offrire agli operatori economici un tessuto normativo certo e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni chiaro su cui fondare le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutelascelte di investimento. L‟ultima graduatoria diffusa dalla Banca Mondiale è impietosa verso il nostro Paese: l‟Italia è l‟ultima ruota nel carro dei Paesi OCSE e settantottesima nella classifica mondiale per quanto concerne la capacità di attrarre gli investimenti dall‟estero18. Nel periodo 2000-2004 l‟Italia ha ricevuto il 2 per cento del totale degli investimenti diretti esteri pervenuti nell‟Unione Europea, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego a fronte del 6 per cento ciascuno di agire in autotutela eFrancia e Germania, quale mera conferma dell’atto7 per xxxxx xxxxx Xxxxxx, non è impugnabile autonomamente mediante il rito 0 per cento dell‟Olanda, 14 per cento del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73Regno Unito.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
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Samples: Not Applicable
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …Il contratto di rete. Profili giuslavoristici, in X. XXXX (a cura di), Contratto di rete. Trasformazione del lavoro e reti di imprese, cit., 17122. Altri ancora, invece, hanno rilevato che le nuove norme hanno un conno- tato di specialità dal quale non può conseguire una vera e propria ipotesi di contitolarità di tutte le posizioni giuridiche proprie del datore di lavoro e hanno considerato il nuovo istituto un contratto di lavoro subordinato spe- ciale, dotato di una specifica causa 44, ovvero hanno collegato la nozione di codatorialità a quella, prevista dalla stessa norma, di distacco infrarete, attri- buendole un significato atecnico, di fatto interpretabile come “distacco a parte complessa” 45. Un ultimo orientamento ha sostenuto che la codatoriali- tà è una soluzione tecnica che il legislatore ha inteso circoscrivere alle impre- se legate da un contratto di rete e ciò escluderebbe l’utilizzabilità dell’istituto nei gruppi di imprese e in altre forme di coordinamento e di direzione unita- ria di società 46. Rinviando l’approfondimento di questi temi, per il quale “momento è sufficien- te rilevare che la nozione di codatorialità introdotta dalla legge del 2013 ha connotati del tutto diversi da quella prefigurata dalla dottrina e introduce un inedito nesso funzionale tra disciplina commerciale e diritto del lavoro, in quanto prefigura una modulazione dei contenuti del rapporto, della ri- partizione dei poteri e, quindi, dei diritti e degli obblighi delle parti in fun- zione degli obiettivi che le imprese perseguono mediante il contratto di re- te. Ciò impone una riflessione complessiva su un istituto non definito e di difficile inquadramento, che miri a verificarne la compatibilità con le rego- le storiche del diritto del lavoro, che lo ricostruisca su basi teoriche e non solo empiriche, che ne individui i contorni e i limiti e che ne consideri gli effetti. È difficile dire se un approfondimento del genere possa avere, oltre che un interesse di studio, anche un rilievo concreto e possa influire sugli svilup- pi di possibili modelli codatoriali, tenuto anche conto dello scarso entusia- smo che, almeno fino ad ora, le imprese hanno riservato alla nuova fattispe- cie legale. Il tema ha, comunque, una sua intrinseca rilevanza, in quanto si tratta intreccia con la necessità di un termine sospensivo una rinnovata riflessione sulla figura del datore di lavoro, la cui evoluzione, dopo il declino dell’impresa monolitica di stam- 44 I. XXXXXX, Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici, cit., 176 e ID., Rete di imprese e subordinazione, in M.T. CARINCI (della durata minima sempre di 10 giornia cura di), che si inserisce in un istituto facoltativoDall’impresa a rete alle reti di impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro, che il nostro ordinamento finora non prevede cit., 215 ss.; X. XXXXX, Dal divieto di interposizione alla coda- torialità: le trasformazioni dell’impresa e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?)le risposte dell’ordinamento, che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlocit., solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario156.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
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Samples: Contratto Di Rete
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …Il contratto, cit.in Trattato di diritto privato, 17a cura di X. XXXXXX e X. XXXXX, per Milano, 2011, p. 373 s. Se manca il quale “titulus, ma, ciononostante viene concluso il negozio traslativo, il diritto certamente si tratta trasferisce all’avente causa, stante l’astrattezza della fattispecie acquisitiva; tuttavia, la nullità del Verpflichtungsgeschäft rileverà ex post, legittimando l’alienante ad agire con l’azione di arricchimento senza causa, rimettendo così in discussione l’effetto prodottosi. Si tratta, però, di un’azione meramente personale, esperibile nei soli confronti dell’accipiens. Da ciò ne deriva che, se quest’ultimo ha ulteriormente alienato a terzi, contro questi nulla potrà il solvens, risultando in pieno tutelati gli aventi causa dall’accipiens. Tramite la previsione dell’azione di arricchimento senza causa viene così escluso un modello di astrazione assoluta, mediante un recupero di causalità degli effetti. A tale stregua, come rilevato da autorevole dottrina92, se certo non può parlarsi di un termine sospensivo (recupero di causalità dell’atto, del negozio di attribuzione, pare però riemergere una rilevanza della durata minima sempre causa sotto il profilo effettuale, dell’attribuzione patrimoniale93. Il sistema traslativo ora delineato, grazie all’astrattezza dell’atto di 10 giorni)disposizione, sul quale non si riverberano le conseguenze patologiche dei vizi che inficiano il contratto fondamentale, presenta certamente il vantaggio di garantire efficacemente la sicurezza dei traffici, rendendo inopponibile ai terzi aventi causa dall’accipiens la nullità del contratto obbligatorio causale. In questi termini, risulta evidente che la certezza della circolazione giuridica, dell’affidamento maturato dai terzi circa la 92 X. XXXXXXXXXX, La causa e le prestazioni isolate, Milano, 2000, p. 91, che si inserisce in un istituto facoltativo, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta richiama la distinzione effettuata da X. XXXXXXX fra causa di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutelagiustificazione, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onerecausa solvendi, la solutio del diritto romano – classico, per la stazione appaltantecui efficacia non era richiesta l’esistenza dell’obbligazione, e il fondamento esterno che rappresenta, invece, la causa di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutelaattribuzione. Ecco, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela se il titulus si rivela nullo e, quale mera conferma dell’attoconseguentemente, non il pagamento risulta sine causa, è impugnabile autonomamente mediante proprio la causa dell’attribuzione ad entrare in gioco ex post, impedendo il rito del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73consolidarsi degli effetti che si siano fintanto prodotti.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
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Samples: Dottorato Di Ricerca
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …Il contratto, cit., 17p. 403; G. B. XXXXX, Tipicità negoziale e interessi Tale rilievo, nell’àmbito qui considerato, appare confermato dalla circostanza che la nullità del contratto viene affermata in virtù di una riscontrata frode alle norme regolamentari sportive, che determina così l’illiceità dell’accordo e quindi la non meritevolezza della tutela dell’inte- resse perseguito dalle parti. Alla luce della predetta ricostruzione giurisprudenziale, emergerebbe, però, un significato autonomo del giudizio di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., rispetto alla valutazione di liceità della causa del contratto di cui all’art. 1343 c.c.; infatti, la non meritevolezza di tutela deriverebbe dalla contrarietà del contratto atipico sportivo alle regole che non assumono la consistenza di legge, la cui violazione non consentirebbe infatti di pronun- ciare la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. oppure ai sensi dell’art. 1343 c.c., per contrarietà della causa a norme imperative o all’ordine pubblico od al buon costume (34). In altre parole, nelle ricostruzioni giurisprudenziali ricordate, il quale “requi- sito della meritevolezza viene valutato utilizzando, non solo il parametro delle norme imperative, ma anche indici ulteriori, rappresentati nel caso di specie dalle regole dell’ordinamento sportivo (35). Appare evidente, così, il rischio che — seppure mediante il riferimento alla meritevolezza — si tratta di un termine sospensivo (della durata minima sempre di 10 giorni), che si inserisce ponga in un istituto facoltativo, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad essere una sorta di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?)equiparazione tra le regole c.d. sportive e le norme imperative; infatti, che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale l’inosservanza delle norme sportive — nonostante esse siano frutto dell’autonomia privata delle parti e siano vincolanti per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarloi soli appartenenti all’ordinamento sportivo — determina la medesima conseguenza, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, prevista per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito contrarietà del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73con- tratto a norme imperative (36).
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
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Samples: Ordinamento Sportivo E Regole D’invalidità Del Contratto
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …sentenza «della terza via» e il contraddittorio, citin Riv. dir. proc., 172006, 750. questione rilevabile d’ufficio). La violazione dell’art. 183 c.p.c., pertanto, come tutte le norme in cui il contraddittorio è preso in considerazione non come garanzia fondamentale ma per fini differenti, può portare alla dichiarazione di invalidità della sentenza solo se la finalità perseguita tramite il quale “si tratta dibattito tra le parti è tanto importante da giustificare una sanzione così grave, con onere di un termine sospensivo (della durata minima sempre dimostrazione a carico di 10 giorni)chi la invalidità la sostiene. Di senso diametralmente opposto la posizione espressa da Xxxxxxxx00, il quale, nell’annotare le medesime sentenze di E.F. Xxxxx, afferma la necessità che si inserisce in un istituto facoltativo, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti rilevazione di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante questione da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, del giudice comporti l’obbligo per la stazione appaltante, lo stesso di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutelaindicarla alle parti, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego conseguenza che, quando tale rilevazione avviene per la prima volta in sede di agire in autotutela decisione, il giudice ha il dovere di riaprire la fase di trattazione. Tale potere-dovere del giudice discende direttamente dalle norme costituzionali (e, in particolare, dal principio di legalità, alla luce del quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenziodeve essere interpretata la disposizione dell’art. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione 183 c.p.c.) e dalla sua violazione deriva come conseguenza la sanzione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte nullità della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73sentenza.
511. Le Terminata la breve introduzione, con la quale si è inteso porre in evidenza alcune problematiche relative al principio del contraddittorio in generale, si passa ad analizzare più nello specifico il rapporto tra contraddittorio e arbitrato (rituale), iniziando a porre l’attenzione al codice del 1865 e all’elaborazione dottrinale sviluppatasi sotto la vigenza del medesimo. Il codice del 1865, che regolava l’arbitrato nella propria parte iniziale, dedicava alla parte del procedimento arbitrale una disposizione di carattere generale, l’art. 17, e due disposizioni specifiche, gli artt. 14 e 15. L’art. 17, in particolare, prevedeva la regola secondo la quale gli arbitri non sono obbligati, salvo disposizione contraria stabilita dalle parti, a seguire le norme sul previste dal codice di procedura. L’art. 14 – che è la norma che maggiormente interessa – stabiliva invece che «le parti trasmettono i loro documenti e le loro memorie agli arbitri senza alcuna formalità di procedura. Alla parte che ritardi la trasmissione si intima di farla nel termine di giorni dieci, o in quello che sarà stabilito dagli arbitri, i quali possono anche accordare proroghe. Di tutto deve farsi menzione nel processo verbale» e l’art. 15 (stabiliva) che, scaduto il termine per la presentazione dei documenti, gli arbitri potevano giudicare sulla base di quelli trasmessi. Pur non essendo prevista una norma che garantisse expressis verbis il contraddittorio, era opinione comune tra i commentatori che il principio dovesse essere rispettato anche all’interno del procedimento arbitrale. In tal senso, si esprime, per esempio, Amar49, secondo il quale la libertà di forme garantita dal codice non significa assenza di forme, in tema quanto «l’ordine pubblico vieterebbe che ogni forma fosse abolita; né si potrebbe chiamare giudizio quel fatto di appalti dal d. lgsarbitri che pronunziassero in una controversia senza avere precedentemente sentite le ragioni delle parti esposte od a 48 L.P. XXXXXXXX, «Terza via» e processo «giusto», in Riv. 53/2010 al Codice del processo amministrativodir. proc., 2006, 755.
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Samples: Dottorato Di Ricerca in Diritto Dell’arbitrato Interno E Internazionale