Common use of XXXXX, Clause in Contracts

XXXXX,. La nuova disciplina della convivenza di fatto; osservazioni a prima lettura, in Jus Civile , 2016, 4, 95 e ss.; X. XXXXXXX, Prospettive di una disciplina delle convivenze tra fatto e diritto, in giustiziacivile. com, 12.05.2016, 10 e ss.. presupposto lo stato libero perché solo in tal caso appare compatibile con la registrazione che rende la relazione opponibile a tutti.12 Non sarebbe possibile, infatti la sussistenza del matrimonio ed al contempo la convivenza registrata tra una persona libera ed una separata. Tanto precisato, l'essenza costitutiva della convivenza finisce con il tradursi nella modalità della relativa prova. Come possono provare i conviventi, anche dello stesso sesso, la stabilità del rapporto affettivo per ottenere tutela legislativa? Il punto è che la stabilità afferisce al rapporto interno della coppia e non è provabile se non attraverso autocertificazioni o prove orali; con la stipula del contratto di convivenza registrato la stabilità si trasforma e da elemento interno diventa elemento esterno e, quindi, opponibile. Prima, però, occorre fornire prova dell'esperienza relazionale, perché va condivisa la tesi della configurazione dell'elemento della stabilità inteso come elemento costitutivo del rapporto13 proprio per garantire (e questa dovrebbe essere la ratio) e, dunque, evitare contemporanee relazioni personali, anche se la convivenza resta, comunque, la scelta di chi non vuole assoggettare la propria relazione a regole rigide provenienti dall'esterno. Quello che emerge è che oggi il fenomeno delle convivenze certamente non può essere racchiuso solo nel modello previsto dalla legge n. 76. Al di fuori di questo contesto normativo continuano ad esserci altre convivenze o non registrate o non registrabili. Esse sono senza dubbio relazioni personali espressioni di formazioni sociali rilevabili ex art. 2 della Carta Costituzionale14 E va posto in rilievo che proprio per tutelare le condizioni economiche dei soggetti è necessario la stipula del contratto di convivenza, secondo i disposti per accedere allo stato.

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XXXXX,. La nuova disciplina della convivenza Il contratto di fatto; osservazioni a prima letturarete. Profili giuslavoristici, in Jus Civile X. XXXX (a cura di), 2016Contratto di rete. Trasformazione del lavoro e reti di imprese, 4cit., 95 122. Altri ancora, invece, hanno rilevato che le nuove norme hanno un conno- tato di specialità dal quale non può conseguire una vera e propria ipotesi di contitolarità di tutte le posizioni giuridiche proprie del datore di lavoro e hanno considerato il nuovo istituto un contratto di lavoro subordinato spe- ciale, dotato di una specifica causa 44, ovvero hanno collegato la nozione di codatorialità a quella, prevista dalla stessa norma, di distacco infrarete, attri- buendole un significato atecnico, di fatto interpretabile come “distacco a parte complessa” 45. Un ultimo orientamento ha sostenuto che la codatoriali- tà è una soluzione tecnica che il legislatore ha inteso circoscrivere alle impre- se legate da un contratto di rete e ciò escluderebbe l’utilizzabilità dell’istituto nei gruppi di imprese e in altre forme di coordinamento e di direzione unita- ria di società 46. Rinviando l’approfondimento di questi temi, per il momento è sufficien- te rilevare che la nozione di codatorialità introdotta dalla legge del 2013 ha connotati del tutto diversi da quella prefigurata dalla dottrina e introduce un inedito nesso funzionale tra disciplina commerciale e diritto del lavoro, in quanto prefigura una modulazione dei contenuti del rapporto, della ri- partizione dei poteri e, quindi, dei diritti e degli obblighi delle parti in fun- zione degli obiettivi che le imprese perseguono mediante il contratto di re- te. Ciò impone una riflessione complessiva su un istituto non definito e di difficile inquadramento, che miri a verificarne la compatibilità con le rego- le storiche del diritto del lavoro, che lo ricostruisca su basi teoriche e non solo empiriche, che ne individui i contorni e i limiti e che ne consideri gli effetti. È difficile dire se un approfondimento del genere possa avere, oltre che un interesse di studio, anche un rilievo concreto e possa influire sugli svilup- pi di possibili modelli codatoriali, tenuto anche conto dello scarso entusia- smo che, almeno fino ad ora, le imprese hanno riservato alla nuova fattispe- cie legale. Il tema ha, comunque, una sua intrinseca rilevanza, in quanto si intreccia con la necessità di una rinnovata riflessione sulla figura del datore di lavoro, la cui evoluzione, dopo il declino dell’impresa monolitica di stam- 44 I. XXXXXX, Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici, cit., 176 e ID., Rete di imprese e subordinazione, in M.T. CARINCI (a cura di), Dall’impresa a rete alle reti di impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro, cit., 215 ss.; X. XXXXXXXXXXXX, Prospettive Dal divieto di una disciplina delle convivenze tra fatto interposizione alla coda- torialità: le trasformazioni dell’impresa e dirittole risposte dell’ordinamento, in giustiziacivile. comcit., 12.05.2016, 10 e ss.. presupposto lo stato libero perché solo in tal caso appare compatibile con la registrazione che rende la relazione opponibile a tutti.12 Non sarebbe possibile, infatti la sussistenza del matrimonio ed al contempo la convivenza registrata tra una persona libera ed una separata. Tanto precisato, l'essenza costitutiva della convivenza finisce con il tradursi nella modalità della relativa prova. Come possono provare i conviventi, anche dello stesso sesso, la stabilità del rapporto affettivo per ottenere tutela legislativa? Il punto è che la stabilità afferisce al rapporto interno della coppia e non è provabile se non attraverso autocertificazioni o prove orali; con la stipula del contratto di convivenza registrato la stabilità si trasforma e da elemento interno diventa elemento esterno e, quindi, opponibile. Prima, però, occorre fornire prova dell'esperienza relazionale, perché va condivisa la tesi della configurazione dell'elemento della stabilità inteso come elemento costitutivo del rapporto13 proprio per garantire (e questa dovrebbe essere la ratio) e, dunque, evitare contemporanee relazioni personali, anche se la convivenza resta, comunque, la scelta di chi non vuole assoggettare la propria relazione a regole rigide provenienti dall'esterno. Quello che emerge è che oggi il fenomeno delle convivenze certamente non può essere racchiuso solo nel modello previsto dalla legge n. 76. Al di fuori di questo contesto normativo continuano ad esserci altre convivenze o non registrate o non registrabili. Esse sono senza dubbio relazioni personali espressioni di formazioni sociali rilevabili ex art. 2 della Carta Costituzionale14 E va posto in rilievo che proprio per tutelare le condizioni economiche dei soggetti è necessario la stipula del contratto di convivenza, secondo i disposti per accedere allo stato156.

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XXXXX,. La nuova disciplina della convivenza nozione di fatto; osservazioni a prima letturaabuso dell’art. 10 bis dello statuto dei diritti del contribuente, in Jus Civile Abuso del diritto ed elusione fiscale, di X. XXXXX, X. XXXXXX, X. XXXXXX, Torino, 2016. contrastare le altre operazioni elusive non rientranti né nel comma 3 né nel principio antiabuso europeo. Le soluzioni offerte dalla Corte dagli anni 2000 in poi non erano soddisfacenti e minavano il principio di certezza del diritto visto che non erano chiari i principi in base ai quali applicare le soluzioni e anche quale fosse l’effettivo significato di fattispecie elusiva. È solo attraverso La Legge delega n. 23 del 201477 che si riuscì a trovare una soluzione che ancora oggi è in vigore. Con la Legge delega 23/2014 e il suo successivo decreto attuativo n. 128 del 2015 è stata introdotta la nuova normativa in materia di abuso del diritto o elusione fiscale all’interno dello Statuto dei diritti del contribuente. Essa, 4è contenuta nell’articolo 10-­‐bis rubricato “Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale” ed è in vigore da ottobre 2015. Questa nuova norma rappresenta un importante punto di arrivo nell’ordinamento tributario italiano non solo perché esplicita in maniera chiara l’unione dei concetti di abuso del diritto ed elusione fiscale, 95 ma anche perché viene delineata una clausola antiabuso generale che era stata tanto ricercata nella giurisprudenza precedente. Al comma 1, l’articolo offre una definizione di abuso del diritto “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Quindi, i presupposti per l'esistenza dell'abuso sono: -­‐ l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate; -­‐ la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; -­‐ la circostanza che il vantaggio è l'effetto essenziale dell'operazione. Sempre dall’analisi del primo comma si può rilevare che il divieto di abuso è un istituto unitario a valenza generale, il cui ambito di applicazione si estende trasversalmente a tutti i tributi – diretti e ss.; X. XXXXXXXindiretti, Prospettive di una disciplina delle convivenze tra fatto e diritto, in giustiziacivile. com, 12.05.2016, 10 e ss.. presupposto lo stato libero perché solo in tal caso appare compatibile con la registrazione che rende la relazione opponibile a tutti.12 Non sarebbe possibile, infatti la sussistenza del matrimonio ed al contempo la convivenza registrata tra una persona libera ed una separata. Tanto precisato, l'essenza costitutiva della convivenza finisce con il tradursi nella modalità della relativa prova. Come possono provare i conviventi, anche dello stesso sesso, la stabilità del rapporto affettivo per ottenere tutela legislativa? Il punto è che la stabilità afferisce al rapporto interno della coppia armonizzati e non è provabile se non attraverso autocertificazioni o prove orali; con la stipula – ed alla generalità delle fattispecie78. Questa generalità che copre anche i tributi armonizzati ha un’importante conseguenza positiva, ovvero che gli eventuali cambiamenti del contratto concetto di convivenza registrato la stabilità si trasforma abuso del diritto nell’Unione Europea, richiederanno un adeguamento della norma interna. Già nella 77 LEGGE 11 marzo 2014, n. 23, Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e da elemento interno diventa elemento esterno e, quindi, opponibile. Prima, però, occorre fornire prova dell'esperienza relazionale, perché va condivisa la tesi della configurazione dell'elemento della stabilità inteso come elemento costitutivo del rapporto13 proprio per garantire (e questa dovrebbe essere la ratio) e, dunque, evitare contemporanee relazioni personali, anche se la convivenza resta, comunque, la scelta di chi non vuole assoggettare la propria relazione a regole rigide provenienti dall'esterno. Quello che emerge è che oggi il fenomeno delle convivenze certamente non può essere racchiuso solo nel modello previsto dalla legge n. 76. Al di fuori di questo contesto normativo continuano ad esserci altre convivenze o non registrate o non registrabili. Esse sono senza dubbio relazioni personali espressioni di formazioni sociali rilevabili ex art. 2 della Carta Costituzionale14 E va posto in rilievo che proprio per tutelare le condizioni economiche dei soggetti è necessario la stipula del contratto di convivenza, secondo i disposti per accedere allo statoorientato alla crescita.

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XXXXX,. La nuova disciplina nozione di consumatore nella composizione della convivenza di fatto; osservazioni a prima letturacrisi da sovraindebitamento, in Jus Civile Il diritto fallimentare e delle società commerciali, n. 5/2016, p. 1296; X. XXXXXXXXX, La Cassazione precisa la nozione di “consumatore” ai fini dell’accesso al procedimento riservato di composizione della crisi da sovraindebitamento, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 5/2016., p. 1267 ss. imprenditoriale o professionale del garantito, purché fossero prive di effetti sull’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal garante. In altre parole, bisognava accertare che nella concessione di tali garanzie non si fosse andati “oltre lo schema di sostegno solidaristico a terzi”28, escludendo invece qualsiasi assunzione di rischio da parte del garante “in una dimensione partecipativa”29. Il nuovo sistema delineato dal Codice della crisi in base al quale il consumatore non potrà accedere al concordato minore (che, come si vedrà, sostituisce l’accordo di composizione della crisi) pone dei dubbi con riferimento al caso in cui un soggetto non fallibile – ad esempio un piccolo imprenditore – si trovi in una situazione di sovraindebitamento sia a causa di debiti collegati alla sua attività imprenditoriale, sia a causa di debiti assunti in veste di consumatore30. È necessario, in un caso del genere, ricorrere alla procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore con riferimento alla massa dei creditori “personali” e, contestualmente, avviare un concordato minore per i debiti professionali? Oppure è ammissibile far confluire entrambe le categorie di debiti nella medesima procedura? Stando alla lettera della legge, che preclude espressamente ai consumatori l’accesso al concordato minore, la soluzione più corretta sembra essere quella del necessario ricorso a due distinte procedure. Tuttavia, tenendo conto della ratio dell’impianto normativo e dell’intenzione del legislatore della riforma di incentivare il ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non può negarsi che tale soluzione comporterebbe rilevanti oneri in capo al debitore: si avrebbe, in questo modo, un risultato opposto a quello perseguito dal legislatore. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di adottare un criterio quantitativo: se, ad esempio, i debiti personali costituiscono la principale causa del sovraindebitamento, dovrebbe ammettersi la possibilità per il debitore di far 28 Corte di Cassazione, I Sez. Civile, nella sentenza del 1° febbraio 2016, 4n. 1869. 29 Tribunale di Torino, 95 e ss7 agosto 2017.; X. XXXXXXX, Prospettive di una disciplina delle convivenze tra fatto e diritto, in giustiziacivile. com, 12.05.2016, 10 e ss.. presupposto lo stato libero perché solo in tal caso appare compatibile con la registrazione che rende la relazione opponibile a tutti.12 Non sarebbe possibile, infatti la sussistenza del matrimonio ed al contempo la convivenza registrata tra una persona libera ed una separata. Tanto precisato, l'essenza costitutiva della convivenza finisce con il tradursi nella modalità della relativa prova. Come possono provare i conviventi, anche dello stesso sesso, la stabilità del rapporto affettivo per ottenere tutela legislativa? Il punto è che la stabilità afferisce al rapporto interno della coppia e non è provabile se non attraverso autocertificazioni o prove orali; con la stipula del contratto di convivenza registrato la stabilità si trasforma e da elemento interno diventa elemento esterno e, quindi, opponibile. Prima, però, occorre fornire prova dell'esperienza relazionale, perché va condivisa la tesi della configurazione dell'elemento della stabilità inteso come elemento costitutivo del rapporto13 proprio per garantire (e questa dovrebbe essere la ratio) e, dunque, evitare contemporanee relazioni personali, anche se la convivenza resta, comunque, la scelta di chi non vuole assoggettare la propria relazione a regole rigide provenienti dall'esterno. Quello che emerge è che oggi il fenomeno delle convivenze certamente non può essere racchiuso solo nel modello previsto dalla legge n. 76. Al di fuori di questo contesto normativo continuano ad esserci altre convivenze o non registrate o non registrabili. Esse sono senza dubbio relazioni personali espressioni di formazioni sociali rilevabili ex art. 2 della Carta Costituzionale14 E va posto in rilievo che proprio per tutelare le condizioni economiche dei soggetti è necessario la stipula del contratto di convivenza, secondo i disposti per accedere allo stato.

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XXXXX,. La nuova disciplina Nella “Ricchezza delle Nazioni” [1776] Xxxxx descrive come, nelle società moderne (cioè ove esiste la proprietà individuale di terre e l’accumulazione di capitali), il prodotto sociale venga diviso tra i lavoratori (quale frutto della convivenza di fatto; osservazioni a prima letturaloro fatica), i proprietari terrieri (quale rendita delle loro terre) e i capitalisti (quale profitto sui loro capitali anticipati). In questo contesto, il saggio marginale del salario (reale) dipende dal contratto tra i “padroni” e i “proletari”, ma in questa “controversia” i “padroni” sono avvantaggiati, in Jus Civile quanto hanno maggiore facilità a coalizzarsi e hanno maggiore capacità di resistenza nel lungo periodo. Detto questo, 2016però, 4esiste un livello al di sotto del quale è impossibile ridurre i salari: il salario di sussistenza, 95 cioè il salario necessario all’operaio per il suo mantenimento e ss.; X. XXXXXXXper il mantenimento della sua famiglia, Prospettive nel contesto in cui vive. Un salario inferiore a quello di sussistenza comprometterebbe la natura stessa del sistema economico in quanto impedirebbe la riproduzione della forza lavoro. Il salario di sussistenza deve permettere al lavoratore di acquistare e mantenere ciò che, secondo gli usi, si considererebbe indecente non avere (ad esempio, a Milano, nel 2013, è considerato indecente avere uno stipendio inferiore a 1.000 euro al mese per un lavoro full-time perché con una minor somma è impossibile poter garantire un livello di vita decente, in quanto diviene molto difficoltoso poter sostenere il costo di una disciplina delle convivenze tra fatto abitazione, del cibo e dirittodi altri beni di sussistenza). Xxx Xxxxx la domanda di lavoro non può aumentare in altro modo che con un aumento della ricchezza nazionale (il profitto sociale), la cui crescita provoca parallelamente la crescita dei salari. In Xxxxx, la concorrenza nel mercato del lavoro è «indirizzata nella giusta direzione dalle istituzioni umane» [Xxxxx, 1932], cioè agisce con due limiti: le norme sociali e culturali che determinano il salario di sussistenza e il potere contrattuale dei lavoratori. L’impostazione di Xxxxx diverge da quella degli economisti neomarginalisti, in giustiziacivileseguito meglio approfondita, in quanto in Xxxxx il salario di sussistenza fissa un limite minimo alla remunerazione del lavoro, indipendentemente dai saggi marginali e, inoltre, non esiste un saggio di sostituibilità tra i fattori produttivi. comIn questa prospettiva, 12.05.2016i salari non sono un costo, 10 e ss.. presupposto lo stato libero perché solo in tal caso appare compatibile con ma un fattore di consumo capaci di trainare la registrazione che rende la relazione opponibile a tutti.12 Non sarebbe possibile, infatti la sussistenza del matrimonio ed al contempo la convivenza registrata tra una persona libera ed una separata. Tanto precisato, l'essenza costitutiva della convivenza finisce con il tradursi nella modalità della relativa prova. Come possono provare i conviventi, anche dello stesso sesso, la stabilità del rapporto affettivo per ottenere tutela legislativa? Il punto è che la stabilità afferisce al rapporto interno della coppia e non è provabile se non attraverso autocertificazioni o prove orali; con la stipula del contratto di convivenza registrato la stabilità si trasforma e da elemento interno diventa elemento esterno domanda e, quindi, opponibilela produzione, dato che la soglia minima dei salari non è legata alla disoccupazione, ma alle necessità di acquisto per la “riproduzione” della forza lavoro. PrimaXxx Xxxxx il ruolo delle istituzioni sociali è estremamente importante perché esse possono costruire e fissare le regole e i limiti salariali minimi, peròmentre nella visione neomarginalista, occorre fornire prova dell'esperienza relazionaleapprofondita in seguito, perché va condivisa la tesi della configurazione dell'elemento della stabilità inteso come elemento costitutivo del rapporto13 proprio per garantire (e questa dovrebbe essere la ratio) e, dunque, evitare contemporanee relazioni personali, anche se la convivenza resta, comunque, la scelta di chi non vuole assoggettare la propria relazione a regole rigide provenienti dall'esterno. Quello che emerge l’unica istituzione ammessa è che oggi il fenomeno delle convivenze certamente non può essere racchiuso solo nel modello previsto dalla legge n. 76. Al di fuori di questo contesto normativo continuano ad esserci altre convivenze o non registrate o non registrabili. Esse sono senza dubbio relazioni personali espressioni di formazioni sociali rilevabili ex art. 2 della Carta Costituzionale14 E va posto in rilievo che proprio per tutelare le condizioni economiche dei soggetti è necessario la stipula del contratto di convivenza, secondo i disposti per accedere allo statomercato.

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XXXXX,. La nuova disciplina formazione dei prezzi nel mercato finanziario: crisi della convivenza razionalità del mercato e massime di fatto; osservazioni a prima letturaesperienza, in Jus Civile , 2016, 4, 95 e ss.; X. XXXXXXX, Prospettive X. XXXXXXXXXX, X. XXXXX, X. XXXX, Diritto Penale dell’Economia, Tomo I, 495. su una razionale giustificazione economica, o meglio evidenzia l’esistenza di un intento occulto non coerente con quello che ordinariamente sta alla base dell’operazione stessa. Ne consegue che le condotte manipolative di tipo operativo non possono essere elencate aprioristicamente in modo tassativo, ma sono classificate come tali in ragione della loro finalità illecita, ovvero nell’intento ingannatorio sotteso all’operazione posta in essere. Un'operazione che, xxxxxxxxx, può essere reale ed effettiva, ma frustra l’andamento del mercato nella misura in cui l’obiettivo perseguito dall’autore in questione non coincide con quello tipicamente sotteso all’iniziativa economica attuata, ma con la determinazione di una certa reazione da parte del mercato, che si traduce nella generazione negli investitori dell’erroneo convincimento in ordine all’andamento del prezzo di un titolo. E’ dunque proprio l’effetto alterativo – attuale o potenziale – il minimo comune denominatore dell’elenco aperto delle manipolazioni operative. Tali peculiarità della definizione normativa (o forse sarebbe meglio dire economica) di manipolazione accolta a livello comunitario, è la causa principale dei dubbi sollevati dalla dottrina circa il rispetto, da parte delle disposizioni incriminatrici in materia, dei principi di tassatività e determinatezza del precetto penale. In conformità ai contenuti della Direttiva MAD1, gli illeciti di aggiotaggio previsti nel TUF sono proiettati alla tutela del regolare andamento del mercato finanziario e della fiducia che gli investitori ripongono nei valori mobiliari e negli strumenti derivati. Senza replicare integralmente le considerazioni già formulate nel corso della disamina delle fattispecie d’insider trading, che condividono con quelle manipolative le medesime istanze generali di tutela del mercato finanziario, pare opportuno specificare che la repressione delle condotte manipolative ha il precipuo obiettivo di evitare che, attraverso la diffusione di informazioni scorrette, siano falsati i processi decisionali di investimento dei singoli, con evidenti e immediati impatti sulla regolarità dei meccanismi di formazione dei prezzi 99 . D’altro canto è già stata evidenziata la centralità delle esigenze di trasparenza e affidabilità dei flussi informativi ai fini del regolare andamento del mercato100. In altre parole l’interesse diretto – che è veicolo per la tutela dell’interesse di fondo sulla corretta determinazione dei prezzi – è quello che l’investitore sia titolare di un patrimonio conoscitivo tendenzialmente uniforme a quello degli altri investitori ragionevoli e che le informazioni che egli riceve dal mercato non siano decettive e dunque portatrici di fenomeni di alterata percezione dell’andamento del mercato101. Peraltro, considerato che alcune condotte certamente tipiche ai sensi delle disposizioni che sanzionano le manipolazioni del mercato rispondono a legittime necessità del singolo emittente o di tutela del mercato nel suo complesso, come avviene in materia di abuso di informazioni privilegiate, il Legislatore nazionale, su indicazione di quello comunitario, ha enucleato una serie di circostanze nelle quali le operazioni astrattamente manipolative sono ritenute lecite. Giova richiamare sul punto la disciplina dei safe harbours di cui all’art. 183 T.U.F. (v. supra) che in via derogatoria ammette le operazioni di Stati Membri, istituzioni europee e della BCE concernenti la politica monetaria, dei cambi e di gestione del debito pubblico, nonché l’acquisto di azioni proprie da parte degli emittenti attuate nell’ambito di specifici programmi di riacquisto e interventi di stabilizzazione di strumenti finanziari. Una specifica esenzione che riguarda i soli illeciti manipolativi è inoltre contemplata dall’art. 187 ter comma 4 T.U.F., il quale prevede che non è soggetto a sanzione amministrativa colui il quale abbia dimostrato di aver agito per motivi legittimi e in 99 X. XXXXXXXXXXX, Il nuovo diritto penale delle convivenze tra fatto e dirittosocietà, Torino, 2004, 317; X. XXXXX, I nuovi reati societari, Milano, 2004, 178. 100 Cfr. Tribunale di Milano, sent. 4/5/2009, Tanzi (inedita) pag. 98, secondo cui “sotto il profilo dell’interesse tutelato … la manipolazione è in ogni caso posta non già a tutela del patrimonio dei destinatari della comunicazione, bensì della regolarità tout court delle negoziazioni del mercato mobiliare”. Nello stesso senso Trib. Milano, 11/11/2002, Mensi, in giustiziacivileRiv. comtrim. dir pen. econ., 12.05.20162003, 10 e ss.. presupposto lo stato libero perché solo 747. L’impostazione confermata da Xxxx. Pen., 20/7/2011, Xxxxx, in tal caso appare compatibile con la registrazione che rende la relazione opponibile a tutti.12 Non sarebbe possibileDir. pen. proc., infatti la sussistenza del matrimonio ed al contempo la convivenza registrata tra una persona libera ed una separata. Tanto precisato2011, l'essenza costitutiva della convivenza finisce con il tradursi nella modalità della relativa prova. Come possono provare i conviventi, anche dello stesso sesso, la stabilità del rapporto affettivo per ottenere tutela legislativa? Il punto è che la stabilità afferisce al rapporto interno della coppia e non è provabile se non attraverso autocertificazioni o prove orali; con la stipula del contratto di convivenza registrato la stabilità si trasforma e da elemento interno diventa elemento esterno e, quindi, opponibile. Prima, però, occorre fornire prova dell'esperienza relazionale, perché va condivisa la tesi della configurazione dell'elemento della stabilità inteso come elemento costitutivo del rapporto13 proprio per garantire (e questa dovrebbe essere la ratio) e, dunque, evitare contemporanee relazioni personali, anche se la convivenza resta, comunque, la scelta di chi non vuole assoggettare la propria relazione a regole rigide provenienti dall'esterno. Quello che emerge è che oggi il fenomeno delle convivenze certamente non può essere racchiuso solo nel modello previsto dalla legge n. 76. Al di fuori di questo contesto normativo continuano ad esserci altre convivenze o non registrate o non registrabili. Esse sono senza dubbio relazioni personali espressioni di formazioni sociali rilevabili ex art. 2 della Carta Costituzionale14 E va posto in rilievo che proprio per tutelare le condizioni economiche dei soggetti è necessario la stipula del contratto di convivenza, secondo i disposti per accedere allo stato1096ss.

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XXXXX,. Xxxxxxxxxxx La nuova disciplina garanzia copre i danni di furto di valori avvenuto: a) in seguito ad infortunio o improvviso malore della convivenza persona incaricata del trasporto; b) con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di fattomano; osservazioni c) strappandoli di mano o di dosso all’incaricato del trasporto; d) mediante rapina; commessi sulla persona dell’assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali dell’azienda assicurata, detengono i valori stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi aziendali, al domicilio dell’assicurato, alle banche, ai fornitori o clienti o uffici aventi relazioni d’affari con l’assicurato o viceversa. La garanzia è prestata nella forma a prima letturaprimo rischio assoluto, nel limite della somma assicurata e con l’applicazione dello scoperto indicati in Jus Civile polizza. Furto veicoli e imbarcazioni all’aperto La garanzia è estesa al furto di veicoli e Imbarcazioni posti all’esterno dei fabbricati, 2016ma all’interno del perimetro aziendale. Questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza. Furto del contenuto delle casse automatiche per le stazioni di servizio e autolavaggio La garanzia è estesa, 4a parziale deroga dell’esclusione prevista dalle “Esclusioni valide per tutte le garanzie” lettera b), 95 ai danni di e ss.; X. XXXXXXX, Prospettive di una disciplina da Furto o Rapina subiti dalle casse automatiche poste all’esterno dei locali assicurati purché all’interno del Perimetro aziendale delle convivenze tra fatto e diritto, Ubicazioni indicate in giustiziacivilePolizza. com, 12.05.2016, 10 e ss.. presupposto lo stato libero perché solo in tal caso appare compatibile con la registrazione che rende la relazione opponibile La garanzia è prestata a tutti.12 Non sarebbe possibile, infatti la sussistenza del matrimonio ed al contempo la convivenza registrata tra una persona libera ed una separata. Tanto precisato, l'essenza costitutiva della convivenza finisce con il tradursi nella modalità della relativa prova. Come possono provare i conviventi, anche dello stesso sesso, la stabilità del rapporto affettivo per ottenere tutela legislativa? Il punto è condizione che la stabilità afferisce cassa automatica: • sia realizzata con apposita blindatura e vi sia scasso della stessa o degli appositi meccanismi di chiusura; • sia stabilmente fissata al rapporto interno suolo o al muro (ovvero in caso di sottrazione vi sia rottura dei sistemi di ancoraggio); • sia posizionata in un luogo costantemente illuminato e con presenza di videosorveglianza. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto e prevede l’applicazione della coppia Franchigia e non è provabile se non attraverso autocertificazioni o prove orali; con la stipula del contratto Limite di convivenza registrato la stabilità si trasforma e da elemento interno diventa elemento esterno e, quindi, opponibile. Prima, però, occorre fornire prova dell'esperienza relazionale, perché va condivisa la tesi della configurazione dell'elemento della stabilità inteso come elemento costitutivo del rapporto13 proprio indennizzo unico per garantire (e questa dovrebbe essere la ratio) e, dunque, evitare contemporanee relazioni personali, anche se la convivenza resta, comunque, la scelta di chi non vuole assoggettare la propria relazione a regole rigide provenienti dall'esterno. Quello tutte le Ubicazioni indicate in Polizza che emerge è che oggi il fenomeno delle convivenze certamente non può essere racchiuso solo nel modello previsto dalla legge n. 76. Al di fuori di questo contesto normativo continuano ad esserci altre convivenze o non registrate o non registrabili. Esse sono senza dubbio relazioni personali espressioni di formazioni sociali rilevabili ex art. 2 della Carta Costituzionale14 E va posto in rilievo che proprio per tutelare le condizioni economiche dei soggetti è necessario la stipula del contratto di convivenza, secondo i disposti per accedere allo statol’hanno attivata.

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XXXXX,. La nuova disciplina Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma, cit. attinente la volontà del de cuius, con specifico riguardo ai vizi sugli intenti perseguiti dal testatore36. Tale cambiamento di prospettiva poteva essere così sintetizzato: mentre in precedenza il testamento veniva dichiarato nullo per il sol fatto che fossero presenti disposizioni di ultima volontà contenute in un documento accidentalmente conforme al patto successorio, senza alcun effettivo accertamento sulla reale volontà del de cuius stesso, successivamente gli interpreti si sono interrogati sulla concreta esistenza nella scheda testamentaria di even- tuali disposizioni idonee a manifestare la volontà del testatore di disporre della convivenza propria successione e di fattoagire pertanto in violazione del divieto di cui all’art. 458 c.c. In seguito a quest’ultimo spostamento del tema d’indagine, vi sono alcuni autori37 che hanno ritenuto che la disposizione testamentaria, indotta dall’adempimento di un prece- dente negozio, sia parificabile ad un qualsivoglia errore nella formazione della volontà testamentaria, rendendo così annullabile il testamento quando tale errore sia il solo che ha determinato il testatore a disporre ai sensi dell’art. 624 c.c.; osservazioni altri38 invece, specificando che il testatore assume attraverso un patto invalido un vincolo idoneo a prima letturaincidere sulla successiva determinazione mortis causa, affermano che il testamento sarebbe affetto da nullità ogniqualvolta la motivazione della disposizione risultasse dal documento e fosse stata determinante ai sensi dell’art. 626 c.c.39. Nel caso in esame, pur a fronte dell’ampio dibattito dottrinale e del recente orientamen- to di merito40 che ha aderito all’ultima delle tesi sopra esposte, la Corte non prende alcuna posizione in merito alla nullità dei testamenti, sancendola solamente in quanto derivanti da un accordo tra coniugi di cui sono stati tratti gli elementi presuntivi idonei ad integrare il divieto di cui all’art. 458 c.c.; statuizione, questa, che lascia perplesso l’Autore, il quale ritiene che, in Jus Civile tal modo, 2016, 4, 95 e sssiano state lese in maniera irreversibile le dichiarazioni di ultima volontà dei coniugi.; X. XXXXXXX, Prospettive di una disciplina delle convivenze tra fatto e diritto, in giustiziacivile. com, 12.05.2016, 10 e ss.. presupposto lo stato libero perché solo in tal caso appare compatibile con la registrazione che rende la relazione opponibile a tutti.12 Non sarebbe possibile, infatti la sussistenza del matrimonio ed al contempo la convivenza registrata tra una persona libera ed una separata. Tanto precisato, l'essenza costitutiva della convivenza finisce con il tradursi nella modalità della relativa prova. Come possono provare i conviventi, anche dello stesso sesso, la stabilità del rapporto affettivo per ottenere tutela legislativa? Il punto è che la stabilità afferisce al rapporto interno della coppia e non è provabile se non attraverso autocertificazioni o prove orali; con la stipula del contratto di convivenza registrato la stabilità si trasforma e da elemento interno diventa elemento esterno e, quindi, opponibile. Prima, però, occorre fornire prova dell'esperienza relazionale, perché va condivisa la tesi della configurazione dell'elemento della stabilità inteso come elemento costitutivo del rapporto13 proprio per garantire (e questa dovrebbe essere la ratio) e, dunque, evitare contemporanee relazioni personali, anche se la convivenza resta, comunque, la scelta di chi non vuole assoggettare la propria relazione a regole rigide provenienti dall'esterno. Quello che emerge è che oggi il fenomeno delle convivenze certamente non può essere racchiuso solo nel modello previsto dalla legge n. 76. Al di fuori di questo contesto normativo continuano ad esserci altre convivenze o non registrate o non registrabili. Esse sono senza dubbio relazioni personali espressioni di formazioni sociali rilevabili ex art. 2 della Carta Costituzionale14 E va posto in rilievo che proprio per tutelare le condizioni economiche dei soggetti è necessario la stipula del contratto di convivenza, secondo i disposti per accedere allo stato.

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XXXXX,. La Il leasing immobiliare abitativo. Una nuova opportunità?, cit., p. 14, per il quale «utilizzatore deve essere una persona fisica che destini l’immobile da acquistare o da costruire a propria abitazione principale (la circostanza che nella disposizione si faccia espresso riferimento ad immobile da adibire ad abitazione implica che l’utilizzatore debba necessariamente essere un soggetto che possa utilizzare l’immobile come propria abitazione, dovendosi, pertanto, escludere che utilizzatore possa essere una società, una persona giuridi- ca o comunque un ente o comunque un soggetto e la natura del bene concesso in leasing ri- spetto al quale non possa instaurarsi un rapporto di “abitazione” rispetto all’immobile)». Si è rilevato, poi, che gli utilizzatori nel leasing abitativo saranno necessariamente rappresentati da persone fisiche ma non necessariamente da consumatori: in tal senso, v. X. XXXXXXXX, Dal leasing abitativo giovanile la riforma della disciplina della convivenza di fatto; osservazioni a prima letturalocazione finanziaria, in Jus Civile Riv. dir. banc., 2, 2016, 4in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. 68 Il leasing si differenzia, 95 inoltre, dal mutuo perché con quest’ultimo «viene messa a dispo- sizione del richiedente «una somma di denaro per l’acquisto dell’immobile; il mutuo viene ga- rantito mediante ipoteca da iscrivere sull’immobile così acquistato; con il leasing immobiliare, invece, viene messo a disposizione del richiedente l’immobile, che l’utilizzatore potrà acquista- re se intenderà avvalersi della facoltà di riscatto»; dalla vendita con riserva della proprietà, per- ché «con questa forma di vendita la proprietà del bene passa all’acquirente al pagamento del- l’ultima rata del prezzo; nel leasing immobiliare, invece, non passa automaticamente col pa- gamento dell’ultimo canone; il passaggio avviene solo se l’utilizzatore intende avvalersi della sua facoltà di acquisto e se viene pagato il prezzo di riscatto»; dalla locazione, infine, perché in quest’ultimo contratto «la proprietà del bene rimane sempre in capo al locatore (che non inten- de privarsene) non essendo prevista la facoltà di riscatto del leasing»: Il leasing immobiliare abitativo, Vademecum pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collabora- zione con ASSILEA – Associazione Italiana Leasing e Consiglio Nazionale del Notariato, p. 3, in xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/Xxxxx_Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx.xxx. 69 In argomento, v. X. XXXX, Appunti sulla legislazione volta a governare la crisi econo- n. 133, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164, per la specifica funzio- ne di finanziamento che è assente nel rent to buy 70 in cui, e ciò diversamente dalla locazione finanziaria, l’immobile oggetto del contratto non è acquistato o fatto costruire da un soggetto abilitato al credito su scelta o indicazione del- l’aspirante acquirente e, soprattutto, la possibilità di fruire dell’immobile «non rappresenta lo scopo reale dell’accordo ma è solo un frammento di una più complessa operazione che ambisce alla realizzazione di un effetto reale. Tale scopo penetra nella causa e ne costituisce il contenuto, individuando uno spe- cifico ed autonomo schema contrattuale insuscettibile di essere ricondotto alla locazione», schema in cui l’interesse per la finalità a cui il godimento del- l’immobile mira «non è neutro ma assume» appunto «rilevanza causale perché connota il concreto regolamento d’interessi» 71. Il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione è per- tanto un nuovo tipo contrattuale 72 con «almeno due importanti elementi di novità che consentono di ritenere che la nuova fattispecie tipizzata dal legi- xxxx, in Riv. it. sc. giur., 2014, 5, p. 73 ss., spec. p. 83 ss.; X. XXXXXXXX’XXXXX, Prospettive di una disciplina delle convivenze tra fatto e dirittoIl rent to buy: profi- li tipologici, in giustiziacivile. comXxxxxxxxx, 12.05.20162015, 10 e p. 1030 ss.. presupposto lo stato libero perché solo in tal caso appare compatibile con la registrazione che rende la relazione opponibile a tutti.12 Non sarebbe possibile.; X. XXXXXXXXX, infatti la sussistenza del matrimonio ed al contempo la convivenza registrata tra una persona libera ed una separata. Tanto precisato, l'essenza costitutiva della convivenza finisce con il tradursi nella modalità della relativa prova. Come possono provare i conviventi, anche dello stesso sesso, la stabilità del rapporto affettivo per ottenere tutela legislativa? Il punto è che la stabilità afferisce al rapporto interno della coppia e non è provabile se non attraverso autocertificazioni o prove orali; con la stipula del contratto di convivenza registrato la stabilità si trasforma e da elemento interno diventa elemento esterno erent to buy, quindiin Contr. impr., opponibile2015, p. 952 ss.; X. XXXXXXXXX, I contratti di godimento in funzione della suc- cessiva alienazione di immobili: profili ricostruttivi, in Corr. Primagiur., però2016, occorre fornire prova dell'esperienza relazionalep. 797 ss. 70 X. XXXXX, perché va condivisa la tesi della configurazione dell'elemento della stabilità inteso come elemento costitutivo del rapporto13 proprio per garantire (e questa dovrebbe essere la ratio) eIl leasing immobiliare abitativo, dunquecit., evitare contemporanee relazioni personali, anche se la convivenza resta, comunque, la scelta di chi non vuole assoggettare la propria relazione a regole rigide provenienti dall'esterno. Quello che emerge è che oggi il fenomeno delle convivenze certamente non può essere racchiuso solo nel modello previsto dalla legge n. 76. Al di fuori di questo contesto normativo continuano ad esserci altre convivenze o non registrate o non registrabili. Esse sono senza dubbio relazioni personali espressioni di formazioni sociali rilevabili ex art. 2 della Carta Costituzionale14 E va posto in rilievo che proprio per tutelare le condizioni economiche dei soggetti è necessario la stipula del contratto di convivenza, secondo i disposti per accedere allo statop. 13.

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XXXXX,. La nuova vendita in generale – Le obbligazioni del venditore – Le obbligazioni del compratore, cit., 542, il quale motiva la connessione tra il principio res perit domino ed il principio consensualista adducendo ragioni comparatistiche: «Le legislazioni straniere che tale principio o non accolgano (ad esempio quella tedesca) o che accolgano articolandone o temperandone il rigore (ad esempio la legislazione francese) e le stesse convenzioni internazionali (la Convenzione dell‟Aja del 1964 o la United Nation traslativo. A tal riguardo, giova precisare che il rischio indica «la eventualità che la prestazione, possibile nel momento in cui l‟obbligazione è sorta, diventi poi impossibile, per causa non imputabile al debitore, prima di essere eseguita»44 e, nel contratto di compravendita, la scoperta di difetti di cui all‟art. 1490 c.c. sembra proprio rendere impossibile la prestazione traslativa (nella vendita obbligatoria) o la consegna della cosa (nella vendita di specie, dove l‟effetto traslativo si è già realizzato), concretizzando il rischio di cui sopra. Pertanto, in sintonia col principio del res perit domino, la disciplina della convivenza garanzia per vizi «fa gravare sul venditore solo il rischio di fatto; osservazioni a prima letturadifetti (relativi al bene nella sua materialità o nelle sue qualità giuridiche) che, non essendo imputabili all‟alienante, siano sorti anteriormente al contratto, anche se si siano manifestati successivamente»45. In merito alla non necessaria imputabilità del vizio all‟alienante, giova precisare – come già anticipato – che la tutela concessa all‟acquirente non è solo oggettiva, in Jus Civile quanto l‟elemento soggettivo della colpa, 2016se presente, 4amplia lo spettro di tutela riconosciuto al compratore, 95 dovendosi includere tra i rimedi attivabili il risarcimento del danno, ai sensi dell‟art. Convention of contracts for the International sale of goods del 1980) riguardanti la vendita mobiliare, tendono ad individuare, per evidenti ragioni di indole pratica, nella consegna della cosa, il momento traslativo del rischio facendo, in tal modo, riferimento, per ciò che appunto riguarda il momento traslativo del rischio, alle situazioni di tipo sostanzialmente possessorio (potere di fatto sulla cosa), che alla consegna conseguono, piuttosto che alla titolarità formale del diritto di proprietà». Tale tendenza risulta confermata, sempre in ambito sovranazionale, dalla Proposta di direttiva sui diritti dei consumatori, presentata dalla Commissione nel 2008 al fine di superare alcune direttive, tra le quali la direttiva 44/99, disciplinante, com‟è noto, la vendita dei beni di consumo. La citata Proposta, infatti, prevede espressamente che il rischio per perimento o deterioramento fortuiti trasli a carico del consumatore-acquirente nel momento della consegna del bene alienato (per un‟analisi delle novità che la citata Proposta di direttiva sui diritti dei consumatori apporterebbe alla materia della vendita dei beni di consumo si rinvia a X. XXXXX, Garanzia nella vendita dei beni di consumo: proposte di diritto europeo, in Danno e responsabilità, 2011, 461, spec. 467). Sul trasferimento del rischio, nel nostro ordinamento giuridico, si vedano altresì: X. XXXXXX, La compravendita, cit., 454 ss.; F. DELFINI, Autonomia privata e rischio contrattuale, Milano, 1999, 144 e ss.; X. XXXXXXXXXXXXXX PISU, Prospettive di una disciplina delle convivenze tra fatto e dirittoDell’impossibilità sopravvenuta, in giustiziacivileComm. comCod. civ. Scialoja e Branca, 12.05.2016a cura di X. Xxxxxxx, 10 e Bologna, 2002, 166 ss.. presupposto lo stato libero perché solo in tal caso appare compatibile con la registrazione che rende la relazione opponibile a tutti.12 Non sarebbe possibile. 44 X. XXXXXX, infatti la sussistenza del matrimonio ed al contempo la convivenza registrata tra una persona libera ed una separata. Tanto precisatoLa compravendita, l'essenza costitutiva della convivenza finisce con il tradursi nella modalità della relativa prova. Come possono provare i conviventicit., anche dello stesso sesso, la stabilità del rapporto affettivo per ottenere tutela legislativa? Il punto è che la stabilità afferisce al rapporto interno della coppia e non è provabile se non attraverso autocertificazioni o prove orali; con la stipula del contratto di convivenza registrato la stabilità si trasforma e da elemento interno diventa elemento esterno e, quindi, opponibile. Prima, però, occorre fornire prova dell'esperienza relazionale, perché va condivisa la tesi della configurazione dell'elemento della stabilità inteso come elemento costitutivo del rapporto13 proprio per garantire (e questa dovrebbe essere la ratio) e, dunque, evitare contemporanee relazioni personali, anche se la convivenza resta, comunque, la scelta di chi non vuole assoggettare la propria relazione a regole rigide provenienti dall'esterno. Quello che emerge è che oggi il fenomeno delle convivenze certamente non può essere racchiuso solo nel modello previsto dalla legge n. 76. Al di fuori di questo contesto normativo continuano ad esserci altre convivenze o non registrate o non registrabili. Esse sono senza dubbio relazioni personali espressioni di formazioni sociali rilevabili ex art. 2 della Carta Costituzionale14 E va posto in rilievo che proprio per tutelare le condizioni economiche dei soggetti è necessario la stipula del contratto di convivenza, secondo i disposti per accedere allo stato447.

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