DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. 1. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 art. 26 D.Lgs. 81/08, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici e del D.Lgs. n. 818/2008, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
2. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
3. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere...
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente affidamento, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi” tra il personale dell’Amministrazione Comunale e quello della Ditta. Si ricorda, tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto è previsto il servizio di accompagnamento e sorveglianza a bordo a carico del comune per la scuola dell’infanzia, e quindi si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere l'allegato sub B) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, compilato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta, previo sopralluogo obbligatorio dei percorsi interessati. In caso di R.T.I. o Consorzio, tale obbligo incombe all'Impresa mandataria. Successivamente verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi al contratto, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. 1. Non sono rilevabili, nello svolgimento del servizio, rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e quindi non necessita la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D. Lgs. 81/2008) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza specifici per il presente appalto.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. 14 TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel pre- sente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. Si precisa, infatti, che l'attività di controllo effettuata con personale dell'Amministrazione comunale non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dall'Amministra- zione comunale stessa. L’appaltatore dovrà, tuttavia, fornire alla Amministrazione comunale le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale attività. L’appaltatore stesso autorizza fin d'ora l’effettuazione dei detti controlli. Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valuta- zione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. L’Amministrazione, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come previsto dall’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. precisa che è allegato al presente contratto il D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza -, in quanto in relazione alle attività oggetto dell’appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure diprevenzione eprotezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Il D.U.V.R.I. viene allegato al presente atto sotto la lettera C) per formarne parte integrante dello stesso e ha validità immediata dalla sottoscrizione del presente contratto. Gli oneri relativi ai rischi di cui soprasono stati quantificati eriportati sul documento stesso. La valutazione dei rischi interferenti in esso contenuta potrà essere aggiornata dall’Amministrazione nel caso in cui se ne ravvisassero le necessità a seguito di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio anche su proposta della Appaltatore da formularsi entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della documentazione di pertinenza dell’Amministrazione; in tal caso, la revisione del D.U.V.R.I. sarà consegnata per presa visione all’Appaltatore esottoscritta per accettazione. L’Appaltatore si impegna ed obbliga ad osservare e rispettare tutte le previsioni e misure contenute nel D.U.V.R.I. nonché, in relazione ai rischi specifici propri delle attività oggetto dell’appalto, tutti gli obblighi sudi essa incombenti. A tale proposito, l’Appaltatore dichiara di aver avuto a disposizione dall’Amministrazione la documentazione formata ai sensi D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., relativa ai luoghi di lavoro di competenza del Committente; per gli altri luoghi di lavoro non di competenza dell’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà procurarsi direttamente tali documenti. Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi i merito alla sicurezza sul lavoro. Poiché nei beni costituenti il patrimonio dell’Amministrazione operano altri assuntori e prestatori di servizi non compresi nel lavoro appaltato, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti da eventuali interferenze operative, sia sotto il profilo del coordinamento delle lavorazioni/servizi sia per quanto concerne il rispetto delle norme di sicurezza. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di eseguire interventi, attività o prestazioni sui beni oggetto del presente appal...
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. 1. Il DUVRI sarà allegato al contratto d'appalto o d'opera o somministrazione/lettera d’ordine e dovrà essere controfirmato dall’Appaltatore in segno di presa visione ed accettazione.
2. La predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza in fase di gara è esclusa per gli appalti di seguito riportati: - mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE. 1. Il DUVRI è allegato al contratto o alla lettera d’ordine e deve essere controfirmato dall’appaltatore in segno di presa visione ed accettazione.
2. La predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza in fase di procedura è esclusa per gli appalti di seguito riportati:
a) mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
b) servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della società, intendendo per “interno” tutti i luoghi/locali messi a disposizione dalla società per l’espletamento del servizio, anche all’esterno della propria sede;