Contrattazione di 2° livello Clausole campione

Contrattazione di 2° livello. Gli accordi a livello territoriale o aziendale, vanno sottoscritti secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art.8 legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del D.L. 13-8-11 N. 138, dell’Accordo Interconfederale del 28-6-2011, dal D.Lgs. 81/15 e dal presente CCNL. La contrattazione aziendale si attua per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro e potrà intervenire per disciplinare tutte le materie normative alle quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso. La contrattazione aziendale, conclusa con la R.S.A., d'intesa con le articolazioni territoriali dell’O.S. UGL SCUOLA firmataria del presente contratto, può definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro, anche al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale. In sede di contrattazione di secondo livello territoriale le parti firmatarie del presente contratto potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.
Contrattazione di 2° livello. Livello regionale, provinciale, zonale, aziendale
Contrattazione di 2° livello. Impegno tra le Parti firmatarie
Contrattazione di 2° livello. Livello territoriale e/o aziendale
Contrattazione di 2° livello. Anche su questo terreno deve essere respinto l’aut aut lanciato nei giorni scorsi dalla controparte sui media: o incrementi salariali o contrattazione di 2° livello! XXX xx ha convocato il prossimo 3 marzo. In ottemperanza agli impegni formalmente assunti a dicembre non ci sottrarremo al confronto, fermo restando che, per far ripartire la discussione contrattuale dalle esigenze della categoria, nessuna trattativa per il rinnovo del CCNL si può aprire prima delle assemblee con le lavoratrici ed i lavoratori, che saranno programmate a partire dalla metà del mese di marzo.
Contrattazione di 2° livello. Sono titolari della contrattazione aziendale, le RSU e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e le relative strutture territoriali. Oggetto della contrattazione è l'istituzione di un'erogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente le condizioni preventive e occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda. In tale contesto, le parti potranno anche esaminare la possibilità di utilizzare anche parte delle risorse che matureranno in direzioni funzionali all'occupazione. Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati. Saranno anche concordati forme, tempi e altre clausole per l'informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. Per le imprese esercenti noleggio autobus operanti nella Regione Lazio, le parti, a livello aziendale, nella definizione dei programmi di cui al comma 2, prevedono modalità, gradualità e tempi per il superamento dei contenuti del verbale del 21.5.92. Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili e devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalla norma di legge emanata in attuazione del Protocollo 23.7.93. La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale un mese prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto la richiesta di xxxxxxx dovrà dare riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della stessa. Una volta iniziata la procedura negoziale verranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione di ogn...
Contrattazione di 2° livello. La contrattazione a livello aziendale, come indicato al comma 3 del sopracitato punto 2 riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel CCNL è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate. In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93, sono titolari della negoziazione a livello aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso. Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL. Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Nei 2 mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data d'apertura della trattativa.
Contrattazione di 2° livello. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
Contrattazione di 2° livello. Alla Contrattazione di II Livello in via esemplificativa e non esaustiva demandato di provvedere alle materie sotto riportate con la finalità di introdurre impianti retributivi più avanzati e perforanti: